SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

industrie SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle industrie insalubri. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  Il comma 3 dell’art. 14 precisa:

  1. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro

della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 20 settembre   1994, e   sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

            La finalità della modifica relativa alle industrie insalubri, introdotta all’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. ​ n. 1265/1934), è quella di semplificare la normativa per le imprese che possiedono specifiche autorizzazioni ambientali.

In particolare, ……continua lettura sintesi “industrie insalubri”

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026
Leggi Tutto

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia Silvestri

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR – vigente al 20.2.2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifiche, industrie insalubri, rifiuti. Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle bonifiche, alle industrie insalubri e ai rifiuti RAEE. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.


Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europee del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato III al regolamento (E) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024»;

               * Si tratta di un aggiornamento della normativa italiana – 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

 

  1. b) all’articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;

* La precisazione “previste dagli strumenti urbanistici vigenti” inserita all’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 152 ​/2006 serve a chiarire che le aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento devono essere conformi alle disposizioni e alle previsioni contenute nei piani urbanistici attualmente in vigore. ​

Questo dettaglio garantisce che gli interventi di bonifica siano coerenti con la pianificazione territoriale e rispettino le destinazioni d’uso stabilite per le aree interessate, evitando conflitti con le normative urbanistiche e assicurando una gestione ordinata del territorio. ​

  1. c) all’articolo 242, comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

continua lettura sintesi semplificazione DL 19/2026   

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026
Leggi Tutto

Produzione commercio gas a effetto serra

Produzione commercio gas a effetto serra

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio gas  a effetto serra

Schema decreto Governo n. 375

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 Si segnala che il testo dell’atto di governo relativo alla riforma dei reati penali inseriti nel codice penale prevede anche nuovi reati. Per il momento vale la pena segnalare il reato di “produzione commercio di gas a effetto serra “che richiama espressamente il regolamento UE 2024/573 ben noto a chi opera in questo settore. La pena prevista è rilevante pur rimanendo nell’ambito della contravvenzione.

Si riporta a titolo conoscitivo, la violazione la sanzione è prevista nello schema di decreto.

ART. 5
(Produzione e commercio di gas a effetto serra)
1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato
puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del
Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas
fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al
comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il
cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o
dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Cinzia SilvestriProduzione commercio gas a effetto serra
Leggi Tutto

Riforma reati ambientali – schema nuovo decreto

Riforma reati ambientali – schema nuovo decreto

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriRIFORMA REATI AMBIENTALI

SCHEMA DECRETO N. 375

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 Il Consiglio dei Ministri ha inviato alla camera dei deputati lo schema di decreto relativo alla riforma sui reati ambientali con preciso riferimento alla direttiva 2024/1203 dell’11 aprile 2024. La camera è chiamata ad esprimere parere sul decreto.

Leggi articolo questo sito su Direttiva UE 2024/1203.

  1. DL 116/2025 – riforma reati ambientali  

Abbiamo assistito alla riforma sui reati ambientali del decreto legge 116 del 2025 che ha colpito  le disposizioni del Testo Unico Ambientale, il codice Ambiente per intenderci. Il decreto legislativo 152 del 2026 esprimeva la  sanzione in termini amministrativi  o contravvenzione, salvo qualche fattispecie di reato intesa in senso penalistico. La riforma del decreto legge 116 del 2025  ha modificato alcune condotte e ha inserito  sanzioni di natura penale (per intenderci, reclusione).

Il decreto legge 116 del 2005, dunque, ha introdotto maggiore severità nella valutazione del comportamento. Gravità di cui gli operatori devono ancora rendersi conto.

Nelle more della comprensione operativa del decreto legge 116 del 2025, il governo ha varato nuovo atto sottoposto al parere del parlamento.

2 – Nuova riforma reati ambientali codice penale – Schema decreto n. 375 – reati ambientali 

Lo schema di decreto è leggibile sul sito del parlamento nella sua versione primitiva, e incide, questa volta, direttamente sui reati ambientali previsti dal codice penale, ovvero gli articoli 452 bis del codice penale seguenti, nonché sugli articoli dedicati alla responsabilità degli enti di cui al decreto legislativo 231/2001.

È prematuro un commento sui singoli articoli forieri di essere modificati nel corso del tempo, ma la relazione illustrativa a questo decreto già chiarisce il contesto.

Scrive la relazione illustrativa:

“quanto al percorso di attuazione è all’interno dell’ordinamento domestico, con l’articolo nove della legge 91 del 13 giugno 2025 …il parlamento ha delegato il governo al recepimento della direttiva … e dunque entro il 21 gennaio 2026 tramite decreti legislativi, specificando i principi e i criteri guida da rispettare nell’emanazione di tali decreti. La legge delega dispone di apportare alla normativa vigente … del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attenzione alle previsioni di quegli articoli 3,4 della direttiva UE 2024/1203… con particolare riferimento alla

Definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti attenuanti
Alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive proporzionate in relazione ai predetti reati… e anche per le persone giuridiche

Leggi testo schema decreto riforma reati ambientali n. 375

Cinzia SilvestriRiforma reati ambientali – schema nuovo decreto
Leggi Tutto

Terre e rocce da scavo – legge bilancio

Terre e rocce da scavo – legge bilancio

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – Legge Bilancio

segnalazione a cura avv. Cinzia Silvestri – StudioLegaleAmbiente


La legge di bilancio all’articolo 1, comma 829 si occupa di misure in materia di gestione di terre e rocce da scavo, andando ad integrare, con la lettera d-bis) l’articolo 48 DL 13/2023. Centro di interesse i materiali Lapidei . Questo breve articolo riporta quanto indicato nel dossier del parlamento in relazione alla disciplina sulle terre rocce da scavo, e considera anche le perplessità esposte dal Consiglio di Stato nel 2025, proprio in merito ai materiali lapidei e la loro assimilazione alle terre rocce da scavo. L’articolo tratteggia anche la problematica relativa all’attesa del nuovo regolamento che dovrebbe sostituire abrogare quello oggi vigente, ovvero il d.p.r. 120/2017.

Legge Bilancio 30.12.2025 n. 199
829. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente
«d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera».

 

Si riporta integralmente quanto rinvenuto nel dossier del parlamento:

“…Il comma in esame integra il disposto dell’art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche

  • ai residui di lavorazione di materiali lapidei,
  • alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e
  • ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali,
  • nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera (nuova lettera d-bis) del comma 1 del succitato art. 48). …continua lettura articolo su terre e rocce da scavo – legge di bilancio 199/2025..
Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – legge bilancio
Leggi Tutto

Autotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025

Autotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriAutotutela P.A. – 6 mesi

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 – Modifica ai termini art. 29 nonies L. 241/90

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 1 della L. 182/2025 incide sui termini entro i quali la P.A. può procedere all’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo in autotutela . Il termine da 1 anno si riduce a 6 mesi.

Il beneficio principale di questa modifica è la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, riducendo i tempi entro cui l’amministrazione può intervenire per annullare d’ufficio un proprio atto illegittimo. ​ Questo favorisce una maggiore certezza e rapidità nelle decisioni amministrative, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa per cittadini e imprese. ​Dopo 6 mesi l’amministrazione non può più intervenire sull’atto offrendo certezza al cittadino.

SE il cittadino impugna l’atto amministrativo entro il termine di 60 giorni previsto per il ricorso, l’amministrazione ha comunque la possibilità di esercitare il potere di autotutela entro il termine di 6 mesi, anche se il ricorso è già stato presentato.

L’amministrazione è libera di decidere di annullare …….continua lettura Autotutela P.A. 6 mesi

Cinzia SilvestriAutotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025
Leggi Tutto

Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduttori: raccolta…non solo punto vendita

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 – Art. 185-bis deposito temporaneo prima della raccolta

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 5 L. 182/2025 modifica l’art. 185-bis Dlgs. 152/2006 permettendo di estendere il deposito temporaneo (produttori) in altri luoghi non solo presso il punto vendita.

La modifica al D.lgs. ​ 152/2006, art. ​ 185-bis, comma 1, lettera b), amplia i luoghi in cui i distributori possono effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore. ​ Oltre ai locali del punto vendita, che ad oggi costituivano uno spazio ristretto e spesso non sufficiente (si pensi ad esempio ad un grande magazzino) sarà possibile utilizzare:

Cinzia SilvestriProduttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025
Leggi Tutto

FANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

FANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

semplificazioni avv. cinzia silvestriFANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

SEGNALAZIONE A CURA STUDIOLEGALEAMBIENTE – CINZIA SILVESTRI


L’ART. 71 della legge 182/2025 in vigore dal 18.12.2025 indica delega al governo in materie di fanghi da depurazione.

Il Governo, entro l’ottobre del 2026,  è delegato a adottare decreti di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione del digestato dei rifiuti, anche modificando la disciplina del decreto legislativo n. 99 del 1992 Oggi ancora punto di riferimento e di applicazione).

Il governo è chiamato al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare la normativa e adeguarle alle nuove conoscenze tecnico scientifiche in materia di sostanza inquinanti

b) considerare le pratiche gestionali e operative 

c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzata al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare fosforo

d) garantire la gestione all’utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l’uomo per l’ambiente

e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei depurazione delle acque all’interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali.

Si allega testo Legge n. 182/2025 – semplificazioni

Cinzia SilvestriFANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025
Leggi Tutto

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025

semplificazioni avv. cinzia silvestriSEMPLIFICAZIONI – L. N. 185/2005

SEGNALAZIONE A CURA STUDIO LEGALE AMBIENTE – CINZIA SILVESTRI


È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge numero 182 del 2 dicembre 2025 che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025. La legge che si offre in lettura interviene a semplificare anche alcuni passaggi proprio decreto legislativo 152 del 2006.

È interessante l’articolo 70 che permette al distributore di RAEE, di ritirare gratuitamente senza obbligo di acquisto al fine di facilitare la raccolta ed evitare lo smaltimento.

Si segnala l’articolo 71 che apre e proprio del governo in merito ai fanghi di depurazione.

Si segnala altresì alcune modifiche allo stesso decreto legislativo 152 del 2006 in materia ad esempio di responsabilità estesa del produttore.art. 185-bis d.lgs. 152/2006

Si allega testo Legge n. 182/2025 – semplificazioni

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025
Leggi Tutto

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

terra dei fuochiNUOVI REATI AMBIENTALI … RECLUSIONE

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA E DISCARICA: ART. 256 D.LGS. 152/2006

RIFORMA “TERRA DEI FUOCHI” – DL N. 116/2025 – L 147/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


TUTTO cambia.

Il decreto-legge n. 116 del 2025 è stato convertito in Legge n. 147 del 2025 ed è in vigore dell’8 ottobre del 2025. L’intento del legislatore è quello di contrastare attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi e procede inasprendo le sanzioni e trasformando le contravvenzioni previste nel decreto legislativo 152 del 2006 in veri e propri reati gravi degni di essere ospitati nel Codice penale (452 bis c.p.)

L’attività di gestione rifiuti non autorizzata, l’art. 256 Dlgs. 152/2006, era ed è il reato più comune in materia ambientale. Facile cadere nella violazione di tale condotta che veniva punita con una contravvenzione spesso sanabile o comunque munita di un impatto sostenibile.

I commi 6,7,8,9 dell’art. 256 sono rimasti invariati ma la revisione e l’introduzione di nuove condotte punibili con sanzioni alte e comunque con un impatto diverso sulla vita delle aziende, obbliga alla conoscenza puntuale.

Anche il modello 231 (responsabilità degli enti) dovrà essere revisionato alla luce dei nuovi reati.

Per il momento è utile e necessario conoscere l’impatto immediato e si OFFRE elenco dell’aumento delle pene e della comparazione tra il vecchio e nuovo articolo 256 Dlgs. 152/2006, come riformato dalla L. 147/2025.

Cinzia SilvestriNUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025
Leggi Tutto

DECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

DECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

terra dei fuochiDECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

DL 116/2025 convertito in legge n. 147/2025 – vigente dal 8.10.2025

segnalazione cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


Cambiano le cose. E’ stato convertito in legge il DL 116/2025 e molti comportamenti che erano puntiti con sanzione amministrativa o contravvenzione penale diventano DELITTI. Il passaggio è significativo ed il luogo ideale di questi delitti dovrebbe essere il codice penale non il d.lgs. 152/2006.

Questo sito ha dedicato qualche articolo preliminare utile a comprendere il passaggio a sanzioni più pesanti e che trasportano l’illecito in un mondo che ha regole diverse .

Si riporta quanto pubblicato sul sito SNPA in relazione al primo ARRESTO ATTUATO a seguito della riforma per illecito ambientale 

Si pubblica l’intero testo della Legge 147/2025 che ha modificato il DL 116/2025 ed è vigente dal 8.10.2025. Leggi Legge n. 147/2025 terra dei Fuochi 

Cinzia SilvestriDECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE
Leggi Tutto

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

lavoro irregolareRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

In attesa di pubblicazione Legge di conversione – schema

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025. APPROVATO.

In attesa della pubblicazione della Legge di conversione del DL 116/2025 si offre breve schema dei punti che incidono sul Dlgs. 152/2006 (ambiente) e la radicale trasformazione di alcuni comportamenti colpiti da sanzione penale (schema che non è esaustivo di tutte le articolazioni penali del decreto).

La Legge di conversione ha introdotto alcune modifiche di cui StudioLegaleAmbiente si occuperà.

Si seguito schema dell’art. 1 del DL 116/2025 che si occupa delle modifiche al d.lgs. 152/2006 e che è stato modificato in sede di conversione…....continua lettura schema riepilogo art 1 DL 116/2025

Leggi anche su questo sito articolo sulla esclusione della tenuità del fatto

Leggi anche su questo sito articolo sull’art. 256 come modificato dal DL 116/2025

Cinzia SilvestriRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025
Leggi Tutto

L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

LRV n. 12/2024  – Regolamenti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA.  Regione Veneto regolamenta le procedure di VIA, VAS, AIA e VINCA (Leggi LRV 12/2024) con Legge pubblicata nel BUR n. 70 del 31.5.2024. Una parte del testo entra in vigore dal 1.6.2024, altra parte invece rimette all’attesa dei regolamenti attuativi che dovranno essere emanati entro 150 giorni ovvero entro 1.11.2024 (5 mesi).

L’entrata in vigore è disciplinata dall’art.  27 (Entrata in vigore) che indica diversi step : 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 (1.11.2024)

2) In vigore sin dal 1.6.2024:

  • salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative
  • alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e
  • le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

Si riporta l’art. 22 in tema di Regolamento AIA:

Art. 22

Regolamenti attuativi in materia di AIA.

1. La Giunta regionale, …. entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;

d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;

e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Cinzia SilvestriL.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA
Leggi Tutto

DNSH – Guida operativa 14.5.2024

Guida operativa DNSH del 14.5.2024

CAM, acque reflue, biometano, idrogeno……

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata, nel sito del Ministero (MASE), la guida aggiornata DNSH ( Guida-Operativa_terza-edizione)

La Guida aiuta alla applicazione del principio DNSH che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH). Tale principio, di vasta portata e di difficile definizione, deve trovare una applicazione concreta e dunque viene declinato in molteplici settori, ben indicati nella Guida.

Si pone subito l’attenzione a determinati settori che vengono poi “guidati” da schede, mappature, quasi a porre un controllo dell’ipotizzato danno.

Interesse principale per i CAM, ma anche per le acque, produzione di biometano, impianti di recupero rifiuti, idrogeno ecc….

Con riserva di approfondirne alcuni temi, è utile una visione d’insieme del testo per trovare le coordinate che ci interessano e per comprendere la finalità di una guida che non ha valore normativo ma certamente è compilativa, descrittiva, e necessita dell’importanza  che merita.


L’introduzione delle Guida ricorda i sei settori di azione e così si esprime:

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo)3. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea. 

leggi Guida-Operativa_terza-edizione

Cinzia SilvestriDNSH – Guida operativa 14.5.2024
Leggi Tutto

RIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE – 16.9.2020

RIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE – 16.9.2020

RIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


RIVOLUZIONE RIFIUTI – NUOVO CODICE AMBIENTALE –

LA RIFORMA DEL DLGS. 3.9.2020 N. 116

a cura Studio Legale Ambiente


A dire il vero la rivoluzione del Dlgs. 116/2020 in gazzetta ufficiale del 3.9.2020 e vigente dal 26.9.2020 (mancano pochi giorni) era annunciata già dall’avvento della Direttiva 851/2018. Era solo questione di tempo. Tutto doveva cambiare. Di certo la riformulazione degli articoli porterà utili conseguenze al sistema gestione di rifiuti.

Per il momento si allega il testo del Dlgs. n. 116/2020

Vedi il documento

INSERIRE QUI IL TITOLO DELL’ARTICOLO

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Inserisci qui il testo dell’articolo

Vedi il documento
Cinzia SilvestriRIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE – 16.9.2020
Leggi Tutto

Appalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)

Testo DL 32/2019 – Sbocca cantieri
vigente dal 19.4.2019
segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente


Compare in gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 con immediata vigenza al 19.4.2019 i Decreto Legge “Sblocca Cantieri” o meglio – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Numerose le modifiche al Codice Appalti Dlgs. 50/2016
Sblocca cantieri DL 32/2019
 

adminAppalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)
Leggi Tutto

Appalti: avvalimento e certificazioni ambientali

Appalti: Avvalimento e certificazioni anche ambientali
EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001…
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 1.3.2019


La questione dell’avvalimento delle certificazioni non è stata pacifica ed anzi costituisce buon esempio della spaccatura tra decisioni (sentenze) della magistratura e pareri precontenziosi[1]dell’Anac (art. 211 Codice appalti); poteri e posizioni a volte discordi tra loro e forieri di confusione applicativa. L’avvalimento delle certificazioni anche ambientali è ammesso purchè risulti da chiaro testo contrattuale l’effettivo affidamento tra impresa ausiliaria e ausiliata (cfr. art. 89 Codice appalti).
Avvalimento
L’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) , disciplina  l’istituto dell’avvalimento che permette all’operatore economico di avvalersi della capacità, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di altri soggetti, per partecipare ad una procedura di gara.
Non sono oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e quelli d’idoneità professionale. L’art. 89 Dlgs. 50/2016 esclude espressamente l’avvalimento della iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
L’anno 2017 si distingue per avere precisato, a mezzo di sentenze … continua lettura avvalimento e certificazioni 
[1]Soft law – il parere di precontenzioso vincolante è impugnabile avanti alla Giustizia Amministrativa

adminAppalti: avvalimento e certificazioni ambientali
Leggi Tutto

Codice Impresa ed insolvenza: Dlgs. 14/2019

Codice impresa ed insolvenza : è Legge
Dlgs. 14/2019 – vigente al 15.8.2020
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Questo sito, dedicato ad altri temi, non può esimersi dal pubblicare il Codice dell’impresa e dell’insolvenza oggi in Gazzetta ufficiale e vigente dal 15.8.2020: Dlgs. n. 14/2019.
Il tema invero è trasversale; è bastevole la definizione di CRISI: “..lo stato di difficolta’ economico-finanziaria che
rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;..”
Con l’occasione Studio Legale Ambiente pubblicherà nella terza colonna sotto la Rubrica Codici i testi normativi più rilevanti e di riferimento per i temi trattati.
Si rinvia alla lettura del codice impresa e insolvenza Dlgs. 14/2019

adminCodice Impresa ed insolvenza: Dlgs. 14/2019
Leggi Tutto