Oblio oncologico – decreto

Oblio oncologico – decreto

Oblio oncologico – Decreto

Ministero Salute – Decreto 5.7.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Oblio oncologico. Pubblicato il Decreto del Ministero della Salute che indica la procedura relativa alla istanza per l’oblio oncologico.

Sono stati pubblicati decreti che indicano i periodi utili con riferimento alle singole situazioni oncologiche. Non basta.

Recita il comma 1 dell’art. 1:

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, gia’ paziente

oncologico, presenta istanza, redatta come previsto nel modello, allegato I, parte integrante del presente decreto, eventualmente

corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto «oblio oncologico».

Continua il testo all’art. 2 comma 2

. .I soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, la certificazione di cui all’art. 1, comma 3, del presente

decreto devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.

Un modello, una istanza, problemi di riservatezza e anche l’istanza dopo 10 anni subisce oblio a mezzo degli stessi soggetti riceventi.

E’ un gesto di civiltà, forse da perfezionare, ma un passo avanti …..

leggi testo Decreto Oblio oncologico

leggi testo e articolo su oblio malattie oncologiche sito www.studiolegaleambiente.it

 

Cinzia SilvestriOblio oncologico – decreto
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Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

prevenzione delle discriminazioni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Vigente dal  2.1.2024 la Legge del 7.12.2023 n. 193 pubblicata in Gazz. Uff. del 18.12.2023. Parole importanti quali: prevenzione, discriminazioni, tutela e soprattutto la parola “diritti” viaggiano nel testo formulato dal Parlamento con riferimento alle malattie oncologiche.

Il legislatore pone dei veti alla memoria oncologica che ad oggi era in grado di impedire l’accesso alla contrattualistica relativa ai servizi bancari, assicurativi.

Recita il testo:

2. Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire

informazioni ne’ subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge

Prosegue il testo, precisando l’ambito di applicazione anche tra provati, anche nelle pattuizioni non solo con i contraenti forti ma

“..1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche’

nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del

contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e’ ammessa la richiesta di

informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia

stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu’ di dieci anni alla data

della richiesta. Tale periodo e’ ridotto della meta’ nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di

eta’. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano

comunque nella disponibilita’ dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni

contrattuali.

Vi lascio alla lettura della L. n. 193/2023 – oblio delle malattie oncologiche

Cinzia SilvestriOblio delle malattie oncologiche
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Diritto all’oblio e danno da reputazione

Diritto all’oblio e danno da reputazione

 Diritto all’oblio e danno da reputazione

Il Garante PDP sanziona Google

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Diritto all’oblio e danno da reputazione, camminano insieme. Immaginiamo di essere coinvolti e imputati per il reato di “inquinamento ambientale” oppure per un reato “qualsiasi”, anche patrimoniale. La nostra immagine, veicolata da altri, è in pericolo.

L’ imminente opportunità di chiedere la in/deindicizzazione dei dati personali in sede penale e con riferimento alle sentenze di assoluzione (o decreti archiviazione) –   Leggi articolo su questo sito.-  permette di comprendere meglio la seguente vicenda.

Il Fatto.

Il CEO di una certa società si trovava coinvolto in un procedimento penale e imputato per truffa. Decideva di patteggiare anche al fine di evitare ulteriori danni. L’imputato, nonostante non fosse persona nota al pubblico, subiva l’attenzione dei media, di articoli sul giornale che ritraevano la sua figura in modo “improprio” creandogli danno alla reputazione. A distanza di anni, la vicenda compariva ancora sui motori di ricerca, e dunque chiedeva a Google di rimuovere gli url responsabili.

Google rispondeva di non poter rimuovere gli url adducendo motivi che però il Garante non ha condiviso.

Il reclamante metteva in luce che: gli Url in contestazione possono costituire la fonte di “database di profilazione reputazionale” ai quali possono rivolgersi istituzioni finanziarie, istituti di credito, società, studi professionali e agenzie governative al fine di avere informazioni sul profilo di rischio di specifici soggetti, in connessione con l’instaurazione di rapporti commerciali.

La decisione…. continua lettura – richiedi password per leggere contenuto a info@studiolegaleambiente.it – google e GPDP 

Cinzia SilvestriDiritto all’oblio e danno da reputazione
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Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Garante Privacy e Rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Postare su Facebook le immagini che registrano l’illecito abbandono di rifiuti, può costare molto caro. 

Le regole di riservatezza devono essere rispettate anche in caso di illecito.

Il Garante interviene su questione delicata e condanna la Società di gestione dei rifiuti e il Comune, alla sanzione di euro 150mila per aver violato i principi relativi alla Privacy. L’Ordinanza è interessante perché ricorda, ad esempio, l’obbligo di informativa e la completezza di tale adempimento nella cartellonista esposta al pubblico; ricorda il  rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; ricorda la necessità di “valutazione di impatto” quando vengono trattati molteplici dati (area pubblica”.

Così scrive l’ordinanza:

Con la nota sopra menzionata l’Ufficio ha rilevato che il Comune ha posto in essere, per il tramite della società, un trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, che deve essere conferita “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, con conseguente violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in mancanza di idonea disciplina del rapporto con la società quale “responsabile del trattamento”, prima dell’inizio del trattamento stesso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento (già art. 29 del Codice previgente) nonché in assenza di valutazione di impatto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento …

Leggi garante-privacy-ordinanza-ingiunzione-162-2022 pdf

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PRIVACY E RIFIUTI..RACCOLTA DIFFERENZIATA

PRIVACY E RIFIUTI..RACCOLTA DIFFERENZIATA

PRIVACY E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Relazione del Garante – 2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata sul sito del Garante Privacy la Relazione del 2018.
La Privacy (GDPR 2016/679 vigente dal 25.5.2018) si estende anche ai modi di raccolta differenziata dei rifiuti.
Scrive il Garante:
“Interpellato da numerosi comuni e singoli interessati, il Garante è intervenuto nuovamente in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali connessi alla attività di raccolta differenziata svolta dagli enti locali. Pur riconoscendo la legittimità di salvaguardare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata anche alla luce delle attuali e diffuse problematiche ambientali, il Garante ha ribadito la necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza, considerato che tra i rifiuti possono confluire, in parti- colare, effetti personali che sono talvolta relativi ad informazioni concernenti la sfera della salute o politico-religioso-sindacale. Per tali ragioni, anche nell’ottica del principio di responsabilità di cui all’art. 24 del RGPD, il Garante ha invitato numerosi comuni a valutare la conformità delle prescelte modalità di raccolta differenziata al quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali (tra le tante, cfr. note 10 settembre 2018 e 26 marzo 2018).
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