Rifiuti: abbandono pubblica via

Rifiuti: abbandono pubblica via

Rifiuti: abbandono pubblica via

Trib. Palermo n. 770/2024

Assoluzione, il fatto non sussiste

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rifiuti e abbandono sulla pubblica via. Cassette di plastica, cartone, legno, grossi sacchi neri derivanti dall’attività commerciale (attività ortofrutta) venivano abbandonati sul suolo, nella pubblica via, da alcuni soggetti, vicino ai cassonetti.

Il fatto veniva ripreso da telecamere.

L’impresa riconosceva dalle immagini il proprio autocarro ma ignorava tale “smaltimento” in quanto era solita servirsi di una ditta che conferiva al centro comunale di raccolta.

La sentenza del Tribunale ragiona sull’applicabilità dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 che attribuisce illiceità alla condotta sopra descritta.

È vero che per configurare il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 è sufficiente anche una sola condotta “ma a patto che questa costituisca una “attività” e dunque non sia meramente occasionale..”.

Quando una condotta può essere ritenuta occasionale?

Il Tribunale collega la occasionalità alla comprensione del significato di “reato comune o proprio” e di conseguenza alla dimensione delle attività di gestione.

L’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 riferisce le condotte a “chiunque” effettua le attività elencate (smaltimento, trasporto ec…) ed evoca il reato “comune” ovvero che può essere commesso appunto da chiunque. Si contrappone il comma 2 dell’art. 256 che indica invece un reato proprio ovvero che può essere commesso solo da soggetti con specifica qualifica come “i titolari di imprese” e i responsabili di enti”.

Questa classica ripartizione è amata dalla giurisprudenza che spesso e volentieri non ha indagato sulla reale portata ...continua lettura articolo commento sentenza Trib Palermo 770.2024

Cinzia SilvestriRifiuti: abbandono pubblica via
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Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Può capitare di essere denunciati e di essere travolti da una valanga di ostilità. Allora ci difendiamo, soffriamo perché non siamo numeri e magari ci sentiamo ingiustamente coinvolti nella macchina della giustizia. Accade però che otteniamo vittoria, che la “giustizia” riconosce la nostra difesa  e ci assolve o ci proscioglie.

Costi, patimenti che abbiamo subito per colpa di qualcuno e allora sorge la rabbia la voglia di avere a nostra volta giustizia.

Cosa possiamo fare avvocato?

Risponde bene la Cassazione n. 31316/2024 che tratta il caso di un amministratore che dopo aver subito il travagliato percorso del giudizio penale viene “prosciolto” da tutte le accuse. Ebbene, questo amministratore assegna al giudizio civile la sua rivincita, il suo riscatto e chiede il risarcimento dei danni patiti anche non patrimoniali, dovuti proprio alla denuncia poi risultata infondata.

L’amministratore dopo aver patito le anguste strade del processo penale, tuttavia non trova pace neppure nel processo civile, neppure nel ristoro del risarcimento del danno.

La Cassazione infatti ribadisce che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio  non può costituire fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.anche se segue all’assoluzione o il proscioglimento nel processo penale. A meno che si ravvisino gli estremi della “calunnia”. Fuori da queste ipotesi  l’attività pubblicistica del titolare dell’azione penale (l’autorità giudiziaria per intenderci) , si sovrappone a quella del denunciante e interrompe dunque il legame (nesso ) tra la denuncia e il danno provocato. Il denunciante esce di scena e la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti che diventano gli attori principali.

Continua la Cassazione precisando che:” colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia…. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all’interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate…”.

Dunque il risarcimento è ammesso solo e se si può fornire forte prova della esistenza DEL REATO DI CALUNNIA. Reato di calunnia che deve essere provato in ogni sua parte anche nell’elemento soggettivo del dolo. Prova difficile, articolata, che qualche volta arriva a destinazione ma il più delle volte si perde nei rivoli della interpretazione, della difficoltà di prova.

Dunque reagire alla ingiusta denuncia è possibile, ma con cautela.

 

Cinzia SilvestriDenunce infondate: risarcimento danni?
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Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Legge 137/2023 – art. 240-bis c.p. -confisca di beni, denaro

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Reati ambientali e confisca. Il Legislatore all’art. 6-ter punto 3 a) della L. 137/2023 vigente al 10.10.2023  punta l’attenzione ai reati ambientali e alla confisca. Richiama dunque l’art. 240-bis c.p. relativo alla confisca in casi particolari ovvero applicata a particolari fattispecie di reato; articolo che ha subito molteplici modifiche e aveva introdotto già nell’elenco gli arti. 452-quater e 452-octies c.p.. La nuova legge amplia l’elenco dei reati ambientali sottoponibili a confisca ricordando che la confisca si applica dopo l’intervenuta condanna in sede processuale o dopo l’avvenuto “patteggiamento”. E’ una misura giudiziale di acquisizione di beni e/o denaro che deriva da proventi dell’illecito.

Si tratta dei reati ambientali di reale impatto che aggiungono ora la misura della confisca nel caso di condanna o patteggiamento:

  1. art. 452-bis c.p.: inquinamento ambientale
  2. art. 452-ter: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
  3. art. 452-quater: disastro ambientale
  4. 452-sexies:traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  5. art. 452-octies: circostanze aggravanti
  6. art. 452-quaterdecies:attività organizzate per traffico illecito di rifiuti

Recita l’art. 240-bis come modificato dalla L. 137/2023:

“Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti …. dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, ……. è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. …..

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