SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

industrie SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle industrie insalubri. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  Il comma 3 dell’art. 14 precisa:

  1. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro

della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 20 settembre   1994, e   sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

            La finalità della modifica relativa alle industrie insalubri, introdotta all’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. ​ n. 1265/1934), è quella di semplificare la normativa per le imprese che possiedono specifiche autorizzazioni ambientali.

In particolare, ……continua lettura sintesi “industrie insalubri”

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026
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SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia Silvestri

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR – vigente al 20.2.2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifiche, industrie insalubri, rifiuti. Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle bonifiche, alle industrie insalubri e ai rifiuti RAEE. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.


Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europee del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato III al regolamento (E) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024»;

               * Si tratta di un aggiornamento della normativa italiana – 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

 

  1. b) all’articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;

* La precisazione “previste dagli strumenti urbanistici vigenti” inserita all’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 152 ​/2006 serve a chiarire che le aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento devono essere conformi alle disposizioni e alle previsioni contenute nei piani urbanistici attualmente in vigore. ​

Questo dettaglio garantisce che gli interventi di bonifica siano coerenti con la pianificazione territoriale e rispettino le destinazioni d’uso stabilite per le aree interessate, evitando conflitti con le normative urbanistiche e assicurando una gestione ordinata del territorio. ​

  1. c) all’articolo 242, comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

continua lettura sintesi semplificazione DL 19/2026   

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026
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ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

sicurezza Lavoro: nuovo DLORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

CONSIGLIO STATO n. 235/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 235 del 2026 torna a pronunciarsi sulla responsabilità dei rifiuti abbandonati. In effetti il problema della imputabilità a titolo di dolo o di colpa della condotta di abbandono dei rifiuti non è di facile soluzione e si presta ad infinite interpretazioni che si spingono spesso fino al limite della responsabilità oggettiva. La sentenza mette in evidenza la differente posizione dell’ente pubblico, del soggetto con finalità pubblica dal semplice cittadino, privato. Due pesi diversi, due misure che impongono di valutare in termini più rigorosi la responsabilità della Pubblica amministrazione.

Il caso

Tutto nasce dall’ordinanza emanata dal sindaco di Comune Campano che ordinava, al Consorzio generale di bonifica, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti (auto, moto ecc..) e depositati sul territorio controllato dallo stesso. Un caso classico.

Il Consorzio impugnava l’ordinanza avanti il Tar che accoglieva il ricorso del Consorzio e condannava il Comune. Il TAR accoglieva le ragioni del Consorzio che riteneva primariamente di non essere tenuto a rimuovere rifiuti altri neppure sul suo territorio e non rientrando tale attività tra i suoi compiti istituzionali.

Il Comune impugnava la sentenza del Tar ritenendo più che legittimo il proprio ordine di smaltimento. L’articolo 192 Dlgs. 152/2006 permette di ordinare la rimozione e ripristino non solo nei confronti di chi abbandona i rifiuti e realizza la condotta ma anche al proprietario o titolare di un altro diritto reale purché la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

La sentenza affronta vari temi ponendosi nel solco della giurisprudenza tracciata:

La colpa

La colpa può manifestarsi anche semplicemente con l’inerzia che spesso ha mille sfumature e può confondersi con il concetto di …..continua lettura articolo sintesi CdS 235/2025  rifiuti abbandonati

Cinzia SilvestriORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI
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Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Consiglio di Stato 9992/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 

La sentenza del Consiglio di Stato 9992/2025 si occupa di un interessante caso relativo all’applicazione del regolamento DPR 120/2017.

La sentenza al punto 10.3 affronta il tema della rilevanza delle linee guida approvate con delibera numero 54 del 2019.

Le linee guida SNPA n. 54 ​/2019, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, sono state elaborate ai sensi dell’art. ​ 3 della L. n. 132 del 2016 per adottare regole condivise volte a razionalizzare, armonizzare e rendere più efficaci le attività e i dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema. ​

Nel processo infatti viene contestato la rilevanza delle linee guida. Il consiglio di Stato precisa che le linee guida -SNPA 2019, “non costituiscono una fonte di diritto” e tuttavia “rappresentano un autorevole supporto interpretativo delle disposizioni legislative regolamentari in esame”. Le linee guida aiutano ad applicare i criteri stabiliti in sede europea al fine di stabilire se una sostanza possa essere qualificato come sottoprodotto. Le linee guida pertanto costituiscono un criterio tecnico idoneo a valutarle l’impatto sull’ambiente e la salute umana . Il consiglio di Stato evidenzia che le linee guida, nel caso in questione, non sono altro che una logica applicazione del dato normativo.

È importante infatti ricordare che il d.p.r. del 120 del 2017, ovvero il regolamento in materia di terra rocce da scavo ha dei riferimenti normativi ben precisi (Decreto legge 133 2014 può convertito con la legge 164 del 2014 – articoli 185,183, comma 1,A), art. 184 bis (sottoprodotto) e 184 ter d.lgs. 152/2006). Lo stesso DPR è un regolamento “normativo.

Certamente le Linee Guida SNPA non possono modificare, aggiungere integrare questo sistema e il Consiglio di Stato le riconosce e le richiama nel suo valore interpretativo.

Così la sentenza le applica al Caso in esame relativo  alla valutazione delle soglie di rischio e contaminazione. Il caso trattato dal Consiglio di Stato merita un approfondimento e tuttavia si precisa, che le linee guida affrontano la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate. ​ Specificano che, nel caso di siti certificati alle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), se lo scavo rientra nell’area della sorgente e le CSR sono superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), le terre e rocce non possono essere gestite come sottoprodotti. ​ Inoltre, sottolineano la necessità di verificare che la rimozione del materiale non comporti una modifica del modello concettuale dell’analisi di rischio, che potrebbe alterare le CSR oggetto di collaudo finale. ​

Queste linee guida, pur non essendo vincolanti, sono considerate un criterio tecnico e interpretativo per garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, in linea con i principi della normativa vigente. ​

Ciò significa che laddove le linee guida rispettano il dato normativo possono essere considerate nell’ambito tecnico operativo e interpretativo. Così sembra.

Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019
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Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduttori: raccolta…non solo punto vendita

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 – Art. 185-bis deposito temporaneo prima della raccolta

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 5 L. 182/2025 modifica l’art. 185-bis Dlgs. 152/2006 permettendo di estendere il deposito temporaneo (produttori) in altri luoghi non solo presso il punto vendita.

La modifica al D.lgs. ​ 152/2006, art. ​ 185-bis, comma 1, lettera b), amplia i luoghi in cui i distributori possono effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore. ​ Oltre ai locali del punto vendita, che ad oggi costituivano uno spazio ristretto e spesso non sufficiente (si pensi ad esempio ad un grande magazzino) sarà possibile utilizzare:

Cinzia SilvestriProduttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025
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NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

terra dei fuochiNUOVI REATI AMBIENTALI … RECLUSIONE

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA E DISCARICA: ART. 256 D.LGS. 152/2006

RIFORMA “TERRA DEI FUOCHI” – DL N. 116/2025 – L 147/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


TUTTO cambia.

Il decreto-legge n. 116 del 2025 è stato convertito in Legge n. 147 del 2025 ed è in vigore dell’8 ottobre del 2025. L’intento del legislatore è quello di contrastare attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi e procede inasprendo le sanzioni e trasformando le contravvenzioni previste nel decreto legislativo 152 del 2006 in veri e propri reati gravi degni di essere ospitati nel Codice penale (452 bis c.p.)

L’attività di gestione rifiuti non autorizzata, l’art. 256 Dlgs. 152/2006, era ed è il reato più comune in materia ambientale. Facile cadere nella violazione di tale condotta che veniva punita con una contravvenzione spesso sanabile o comunque munita di un impatto sostenibile.

I commi 6,7,8,9 dell’art. 256 sono rimasti invariati ma la revisione e l’introduzione di nuove condotte punibili con sanzioni alte e comunque con un impatto diverso sulla vita delle aziende, obbliga alla conoscenza puntuale.

Anche il modello 231 (responsabilità degli enti) dovrà essere revisionato alla luce dei nuovi reati.

Per il momento è utile e necessario conoscere l’impatto immediato e si OFFRE elenco dell’aumento delle pene e della comparazione tra il vecchio e nuovo articolo 256 Dlgs. 152/2006, come riformato dalla L. 147/2025.

Cinzia SilvestriNUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025
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DECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

DECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

terra dei fuochiDECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

DL 116/2025 convertito in legge n. 147/2025 – vigente dal 8.10.2025

segnalazione cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


Cambiano le cose. E’ stato convertito in legge il DL 116/2025 e molti comportamenti che erano puntiti con sanzione amministrativa o contravvenzione penale diventano DELITTI. Il passaggio è significativo ed il luogo ideale di questi delitti dovrebbe essere il codice penale non il d.lgs. 152/2006.

Questo sito ha dedicato qualche articolo preliminare utile a comprendere il passaggio a sanzioni più pesanti e che trasportano l’illecito in un mondo che ha regole diverse .

Si riporta quanto pubblicato sul sito SNPA in relazione al primo ARRESTO ATTUATO a seguito della riforma per illecito ambientale 

Si pubblica l’intero testo della Legge 147/2025 che ha modificato il DL 116/2025 ed è vigente dal 8.10.2025. Leggi Legge n. 147/2025 terra dei Fuochi 

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RIFIUTI EDILI E CONDOMINIO

RIFIUTI EDILI E CONDOMINIO

rifiuti ediliRIFIUTI EDILI E CONDOMINIO

TRIBUNALE VARESE – ORDINANZA RIMOZIONE

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’ordinanza del 30.7.2025 è utile a comprendere i rapporti tra il proprietario e il committente di lavori di ristrutturazione di un immobile sito in un condominio e l’appaltatore che esegue la ristrutturazione. Le responsabilità colpiscono i soggetti dal punto di vista civilistico, condominiale ma anche  dal punto di vista della normativa ambientale.

Nel caso in esame l’appaltatore, INCARICATO DELLA ristrutturazione, lasciava nel giardino condominiale macerie e rifiuti edili per lungo tempo e utilizzava il sito anche per il deposito di materiale di risulta provenienti da altri cantieri.

Il comportamento concreta la violazione delle normative ambientali ma anche del regolamento condominiale. La presenza dei rifiuti edili provocava danni al prato e alle aree comuni dell’edificio nonché un pregiudizio per la sicurezza dei condomini e anche un rischio di incidente e cadute oltreché inalazione di polveri provenienti dalle macerie: così si esprime la ordinanza.

Il condominio stesso a mezzo del proprio amministratore ma anche il proprietario dell’unità ristrutturata e il committente provvedevano ….continua lettura articolo rifiuti edili

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AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

nuovi reati ambientaliAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

Decreto-legge n. 116/2025 – vigente dal 9.8.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Così si esprime l’art. 2 del DL 116/2025 comma 1 vigente dal 9.8.2025:  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

L’intervento del D.L. 116/2025 è nel senso di inasprire e aumentare le pene in merito ad alcune condotte “ambientali” ma anche in ambito processuale escludendo alcuni meccanismi di favore come la “esclusione della punibilità”.

L’art. 255 Dlgs. 152/2006 (abbandono rifiuti), in commento su questo sito, già rappresenta l’operazione del Decreto che riscrive la condotta e aumenta le pene. Le modifiche al Dlgs. 152/2006 si uniscono a quelle apportate al codice penale per ottenere un sistema decisamente più rigoroso la cui efficacia è rimessa ai posteri.

L’art. 2 del DL 116/2025 modifica il Codice penale in punto di “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” ex art. 131 bis C.P. è un beneficio a favore del reo (esclude appunto la punibilità) che deve essere valutato dal Giudice e con riferimento a reati considerati con basso impatto criminoso o per reati con una pena minimale. L’articolo incide dunque in seno processuale.

Il terzo comma dell’art. 131 bis comma 3 punto 4bis prevede i casi in cui la….   continua lettura articolo “espulsione beneficio tenuità, nuovi reati ambientali”

Cinzia SilvestriAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO
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ABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE

ABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE

abbandono rifiutiABBANDONO RIFIUTI: NOVITA’

Sospensione patente – DL 116/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il 9 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge numero 116 del 2025 che ha modificato alcuni articoli del testo unico ambientale, decreto legislativo 152 del 2006. Il Decreto Titola:

“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area   denominata Terra dei fuochi, nonché’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L’articolo 255 subisce importante innovazione anche nel titolo dedicato “all’abbandono di rifiuti non pericolosi”. Alcune novità:

  • Comma 1 art. 255 Dlgs. 152/2006

AUMENTO SANZIONI (penale): Le condotte censurate rimangono le medesime del previgente articolo ovvero la

  1. a) violazione del divieto di abbandono di cui articolo 192;
  2. b) condotta riferita agli imballaggi di cui all’ articolo 226; e
  3. c) ai veicoli fuori uso che non rientrano nella normativa speciale di cui all’articolo 231.

L’abbandono e deposito dei rifiuti o la immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punito però con una ammendapiù elevata da 1500 a 18.000 € (anziché da 1000 a 10.000).

SOSPENSIONE PATENTE: Il primo comma prevede anche una nuova disposizione sanzionatoria. Se l’abbandono o deposito si verifica mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi.

  • COMMA 1.1.ART. 255

IMPRESE E RESPONSABILI ENTI: il decreto dedica il comma 1 ai…..continua lettura articolo e schema di confronto art. 255 d.lgs. 152/2006 prima e dopo il DL 116/2025

Cinzia SilvestriABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE
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FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

fallimento e rifiutiFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Fallimento e Rimozione Rifiuti. Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

… poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
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RIFIUTI ASSIMILATI URBANI

RIFIUTI ASSIMILATI URBANI

RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI URBANI Centro Termale - lenzuola Tribunale Potenza n. 45/2024 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri La sentenza del Tribunale di Potenza è occasione per evidenziare la problematica della classificazione dei rifiuti assimilabili agli urbani foriera sempre di contestazione e che obbliga , non solo in sede giudiziaria, alla verifica. Il Tribunale di Potenza si occupa di una opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di servizi di smaltimento rifiuti con contestazione sulla validità del contratto e sulla classificazione dei rifiuti. Siamo nell’ambito dei rifiuti sanitari di cui all’art. 227 Dlgs. 152/2006 e DPR 254/2003 ma la questione è esempio di molti altri casi. L’oggetto di contesa è il servizio di smaltimento di lenzuolini utilizzati per i massaggi in un centro termale. Una parte sostiene che questi sono “rifiuti assimilati agli urbani” e dunque rientranti nel contratto stipulato con la società che deve gestire il servizio di smaltimento (e dunque già pagati); l’altra parte sostiene che sono “rifiuti pericolosi” rifiuti speciali sanitari e dunque non previsti dal contratto e che richiedono particolari modalità di smaltimento e costi aggiuntivi. Il d.p.r. 254/2003 alla lettera g) punto 5 indica come i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli indumenti lenzuolo monouso e quelli di cui detentore intende disfarsi. Esiste già un indicatore preciso da parte del legislatore. RIFIUTI ASSIMILATI URBANI

Centro Termale – lenzuola – Tribunale Potenza n. 45/2024

 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del Tribunale di Potenza è occasione per evidenziare la problematica della classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani foriera, sempre, di contestazione e che obbliga, non solo in sede giudiziaria, alla verifica.

Il Tribunale di Potenza si occupa di una opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di servizi di smaltimento rifiuti con contestazione sulla validità del contratto e sulla classificazione dei rifiuti. Siamo nell’ambito dei rifiuti sanitari di cui all’art. 227 Dlgs. 152/2006 e DPR 254/2003 ma la questione è esempio di molti altri casi.

L’oggetto di contesa è il servizio di smaltimento di lenzuolini utilizzati per i massaggi in un centro termale. Una parte sostiene che questi sono “rifiuti assimilati agli urbani” e dunque rientranti nel contratto stipulato con la società che deve gestire il servizio di smaltimento (e dunque già pagati); l’altra parte sostiene che sono “rifiuti pericolosi” rifiuti speciali sanitari e dunque non previsti dal contratto e che richiedono particolari modalità di smaltimento e costi aggiuntivi.

Il d.p.r. 254/2003 alla lettera g) punto 5 indica come i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli indumenti lenzuolo monouso e quelli di cui detentore intende disfarsi. Esiste già un indicatore preciso da parte del legislatore….continua lettura articolo rifiuti assimilabili urbani lenzuoli termali

Cinzia SilvestriRIFIUTI ASSIMILATI URBANI
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RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

rifiuti a base di gessoRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

schema decreto: aperte consultazioni

segnalazione a cura: Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rifiuti a base di gesso: EOW. E’ aperta la consultazione pubblica sul nuovo decreto relativo ai rifiuti a base di gesso e al recupero che conduce in End of Waste (EOW)- fine della natura di rifiuto. La consultazione è aperta fino al 10.4.2025.

E’ ormai lungo l’elenco dei “rifiuti” che trovano, attraverso il recupero, la fine della natura di rifiuto. Alcuni riguardano proprio i rifiuti da costruzione e demolizione che si prestano, per loro natura, al recupero e dunque esiste l’esigenza di semplificare. Semplificare è forse parola che non risponde al sistema di controllo che questi decreti attuano e tuttavia risponde alla esigenza di evitare rifiuti che possono essere recuperati e avere nuova vita. Si elencano i DM di interesse che hanno trovato conclusione.

Il testo nuovo apre con un “considerato” che riassume l’intento: “…che esiste un mercato per il gesso recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tale materiale è utilizzabile nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;…”

Il testo indica inoltre la definizione rifiuto a base di gesso:

a)“rifiuti a base di gesso”: rifiuti a base di gesso provenienti da attività di costruzione e demolizione, da stampi a base di gesso e dalla produzione di manufatti in gesso di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1.;
b) “gesso recuperato”: rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle disposizioni di cui al presente regolamento;
c) “lotto di gesso recuperato”: un quantitativo di gesso recuperato non superiore a 500 tonnellate.

vai alla lettura dello schema del decreto sui rifiuti eow gesso economia_circolare/schema_decreto_eow_gesso_consultazione_pubblica.pdf

 

Cinzia SilvestriRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW
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A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A: titolare e ...gestore?A.I.A.: Titolare e …Gestore
Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 La Cassazione penale n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto (trattamento rifiuti). Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. La decisione è ancora attuale e individua il centro di imputazione delle responsabilità, salvi i dovuti distinguo.

Il CASO –A.I.A.: Titolare e …Gestore

Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
Il caso trattato dalla Cassazione vede una società consortile ed il presidente del CDA intestatari e titolari dell’AIA; società consortile che poi attribuiva la gestione ad altra società a mezzo di una concessione (contratto pubblico).Tuttavia si segnala le responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali .

La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA ogni  responsabilità.

RESPONSABILITA’ TITOLARE A.I.A.

A fronte della contestazione penale al titolare dell’AIA ovvero al suo presidente (società Consortile) l’imputato si difendeva ritenendo che la responsabilità doveva essere attribuita alla società di gestione il cui contratto di concessione trasferiva totalmente ogni responsabilità. 

La Cassazione ricorda  i diversi sistemi di imputazione di responsabilità in sede ambientale e precisa il motivo per il quale  il titolare della AIA è ritenuto il responsabile.

Brevemente:

La responsabilità del titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si definisce come l’obbligo di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate. ​ Questo include la verifica e il controllo continuo delle attività svolte nell’impianto, anche se la gestione operativa è affidata a un’altra entità. ​

Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il titolare dell’AIA, ovvero l’azienda consortile rappresentata dall’imputato, è responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​ Questo significa che il titolare deve garantire che le condizioni dell’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente dal fatto che la gestione operativa sia stata concessa a un’altra società. ​ La responsabilità non può essere delegata completamente al gestore dell’impianto. ​

Nel contesto della sentenza, la differenza tra titolare e gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è la seguente:

  • Titolare dell’AIA: È l’entità che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale. ​ In questo caso, l’azienda consortile di cui l’imputato è il presidente del consiglio di amministrazione. Il titolare è responsabile di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente da chi effettivamente gestisce l’impianto. ​
  • Gestore dell’impianto: È l’entità che effettivamente svolge le operazioni di gestione dell’impianto, come la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione. ​ Nel caso specifico, la gestione operativa dell’impianto è stata affidata in concessione a un’altra società. ​

La Corte ha stabilito che, nonostante la gestione operativa sia stata affidata a un’altra società, il titolare dell’AIA (l’azienda consortile) rimane responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​

Scrive la Cassazione:

“…Come correttamente osservato dal Tribunale, la presenza in atti di un contratto di concessione, che affidava al concessionario gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione dell’ impianto e le relative responsabilità e riservava all’azienda consortile di cui l’ imputato è legale rappresentante il controllo sulla fase di costruzione e gestione, non vale ad escludere la responsabilità dell’ imputato stesso. Non deve dimenticarsi, infatti, che il soggetto titolare dell’autorizzazione ambientale era proprio l’azienda consortile, che era dunque tenuta a verificare l’osservanza di t u t t e le prescrizioni imposte nell’autorizzazione medesima….”

 

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ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI - PROROGAMILLEPROROGHE 2025
Responsabilità estesa – accordi
Art. 178-quater Dlgs. 152/2006
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.2.2025


L’art. 178-quater Dlgs. 152/2006, appena nato con il DL 131/2024 (L. 166/2024), subisce prima proroga.
L’articolo impone la responsabilità “estesa“ anche al produttore che immette sul mercato a mezzo di piattaforme di commercio elettronico , un certo prodotto.
1) Il terzo comma dell’art. 178-quater indica che i produttori del prodotto e i gestori dei servizi relativi alla piattaforma sono tenuti stipulare ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA e sottoscritti tra i gestori, i consorzi o i sistemi di gestione. Tali accordi stabiliscono le modalità di adempimento di tali obblighi (comma 4).
Il Comma 6 dell’art. 178-quater prevedeva la sottoscrizione degli accordi entro la data di entrata in vigore del DL 131/2024-L. 166/2024 e dunque ormai prossimi alla scadenza.
2) Il decreto milleproroghe interviene su questo punto modificando il termine di 90 giorni a 120 giorni offrendo dunque un maggiore respiro ad accordi ancora non intervenuti.

In particolare: continua lettura articolo 178 quater  Dlgs. 152/2006

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R1 – CEMENTO – PROROGA

R1 – CEMENTO – PROROGA

R1-cementoMILLEPROROGHE 2025
R1 – recupero energetico – 31.12.2025
DL 202/2024 e conversione in Legge
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025


Per gli impianti di produzione del cemento è arrivata altra proroga (in deroga) al 31.12.2025 relativa al recupero rifiuti come combustibile/energia.
L’art. 11 comma 2-septies (DL 202/2024 come convertito) milleproroghe 2025) è veramente illeggibile e recita:
“All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

1) Il Parlamento, a mezzo di nota, precisa il significato: “L’art. 11 comma 2-septies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, differisce di un anno, cioè̀ fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico…”.

2) Il Parlamento, nel Dossier, precisa che “l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (cd. combustibili solidi secondari – CSS)”…. continua lettura artico R1 cemento proroga

Leggi anche articolo su INTERPELLO R1 – IMPIANTI DIVERSI

Cinzia SilvestriR1 – CEMENTO – PROROGA
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R.E.N.T.R.I. – PROROGA

R.E.N.T.R.I. – PROROGA

RENTRIMILLEPROROGHE 2025

R.E.N.T.R.I. – 14.4.2025

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025


RENTRI – PROROGA. Il decreto “milleproroghe” è in attesa di pubblicazione ma è già noto.

Con riferimento al R.E.N.T.R.I., sul sito del Parlamento è possibile leggere che:

Il comma 2-bis dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità̀ dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché́ da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

Così recita il nuovo comma

2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di e entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.

È noto che, in attuazione dell’art. 188-bis Dlgs. 152/2006 – che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti anche a mezzo RENTRI – è stato emanato il D.M. Ambiente 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina nel dettaglio il sistema RENTRI….   CONTINUA LETTURA ARTICOLO RENTRI

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I. – PROROGA
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R.E.N.T.R.I.: DELIBERE 3,4,5/2024 ALBO GESTORI

rentriR.E.N.T.R.I.: DELIBERE 3,4,5/2024 ALBO GESTORI

GEOLOCALIZZAZIONE, abrogazione categoria 3bis RAEE, iscrizione categoria 4,5

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicate in Gazzetta ufficiale le delibere 3,4,5/2024 Albo gestori, in data odierna e reperibili sul sito dell’Albo gestori ambientale. La delibera n. 3 del 19.12.2024 è relativa alla geolocalizzazione e agli obblighi conseguenti. Scrive l’art. 1:

1. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito RENTRI e riportato in allegato “B”.

Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

Si aggiunge anche la delibera 4 del 19.12.2024, oggi pubblicata in Gazzetta, che abroga la categoria 3bis relativa ai RAEE.

Si aggiunge anche la delibera 5 del 19.12.2024, oggi pubblicata in Gazzetta, che indica i requisiti di iscrizione alla categoria 4,5

Leggi delibera 3/2024 – geolocalizzazione

Leggi delibera 4/2024 – abrogazione categoria 3bis AG

Leggi delibera 5/2024  iscrizioni alla categoria 4,5 AG

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: DELIBERE 3,4,5/2024 ALBO GESTORI
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R.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE

R.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE

V.I.A. screeningR.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE

ACCREDITAMENTO ENTI PER IL CONTROLLO RENTRI

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il sistema R.E.N.T.R.I. DECRETO DIRETTORIALE (registro elettronico nazionale tracciabilità rifiuti) continua ul suo percorso. E’ stato pubblicato Decreto direttoriale che fissa i requisiti di accreditamento per l’accesso al sistema alle forze di controllo (Arpa, polizia, ecc…) . I soggetti accreditati invero saranno in grado di verificare e controllare il viaggio del rifiuto.

Scrive il ministero nella propria nota: “Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 255 del 12 dicembre 2024, è stata approvata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali…”.

Leggi decreto direttoriale 255/2024

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE
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Reato – subentro posizione altrui

Reato – subentro posizione altrui

3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento. 3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). 3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b). 3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. - Ministero dell’Ambiente - 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.Reato  – Subentro posizione altrui.

Cass. Pen. n. 30929/2024

 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Reato ambientale  – subentro nella posizione altrui. Responsabilità diretta.

La sentenza consente di riflettere sul fatto che subentrare nella gestione di rifiuti altrui, già gravata da condotta di reato, non solleva da responsabilità colui che subentra. Colui che subentra è responsabile, pur non essendo l’originario autore del reato, in quanto assume la gestione diretta, contrattualmente.

Nel caso di reato di gestione illecita rifiuti (art. 256 Dlgs. 152/2006) il perdurare della fattispecie illecita, continua anche nel caso in cui, nel corso del piano di smaltimento iniziato dall’azienda responsabile del deposito, avvenga la cessione ad altro soggetto. Colui che subentra rimane obbligato allo smaltimento e assume responsabilità diretta e la gestione de rifiuti.

In sintesi, il legale rappresentante della Società subentrata, che si era impegnata allo smaltimento, ​veniva ritenuto responsabile di aver lasciato in deposito incontrollato i rifiuti presso l’impianto aggravando la situazione preesistente, non adempiendo all’obbligo di smaltimento assunto al momento dell’acquisto del ramo di azienda dalla precedente Società.

In particolare:

La permanenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti termina quando l’autore del reato perde la signoria sui rifiuti,

  • sia per effetto di un atto autoritativo (es. sequestro)
  • sia perché l’autore cessa la propria carica in virtù della quale esercitava tale dominio.

Colui che subentra contrattualmente nella gestione di rifiuti già presenti e ne assume la gestione diretta, risponde del reato di deposito incontrollato di rifiuti qualora ometta di smaltirli, lasciandoli in uno stato di deposito incontrollato. Questa responsabilità non può essere qualificata come ………

Continua lettura articolo –  Cass. penale 30929:2024

Cinzia SilvestriReato – subentro posizione altrui
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End of Waste – Inerti

End of Waste – Inerti

End of Waste – Inerti – Regione Lombardia

Prime indicazioni per l’applicazione del DM 127/2024

 segnalazione a cura dell’Ing. Tamara Peresano e di Studio Legale Ambiente 13.11.2024


La Regione Lombardia con una breve nota fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del DM 127/2024.

La nota non ha valore normativo e vuole essere un semplice indicatore del pensiero Regionale che si confronta con il nuovo testo e veicolare la possibile applicazione , sempre sul binario indicato dal DM 127/2024.  La Regione riepiloga:

  • Per tutte le casistiche indicate nel DM è necessario presentare istanza di aggiornamento ex art. 8 Dm 127/2024.
  • Le aziende che sono conformi al precedente DM 152/2022 devono presentare Nuovo aggiornamento ai sensi del Nuovo DM 127/2024
  • Nel caso non ci sia precisa corrispondenza con quanto indicato nel DM 127/2024 (codici EER non previsti dal Decreto ecc..) si rientra nella casistica delle autorizzazioni EOW  – caso per caso – …. continua lettura EOW Regione Lombardia

leggi nota  REGIONE LOMBARDIA 09_01_01_Allegato_Prime-indicazioni-applicazione-dm-127_24

Cinzia SilvestriEnd of Waste – Inerti
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RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

 3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento. 3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). 3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b). 3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. - Ministero dell’Ambiente - 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.RIFIUTI TESSILI – Sottoprodotti?

Cass. pen. 35000/2024 – Esclusione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Interessante sentenza che chiarisce la destinatzione dei rifiuti tessili ed esclude che possano essere trattati come sottoprodotti (art. 184 bis Dlgs. 152/2006) o EOW – cessazione qualifica rifiuto /art. 184 ter Dlgs. 152/2006.

Percorsi diversi.

La sentenza, negli ultimi punti, chiarisce la differenza ed il significato delle 2 categorie giuridiche (sottoprodotto e EOW) e soprattutto sottilinea la necessità della prova: se l’imputato ritiene di indicare il tessuto come sottoprodotto deve darne prova in giudizio.

Si riporta estratto della sentenza che chiarisce il percorso logico/giuridico:

“3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .. di deposito temporaneo di rifiuti …, di terre e rocce da scavo (… di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali … di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali …., di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee …., di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali ….
3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – Ministero dell’Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero…”

Cinzia SilvestriRIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?
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Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

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Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti e nuovo DM 127/2024 

abrogato il DM 152/2022 dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Webinar on line – gratuito – Inerti DM 127/2024 – costruzioni e demolizioni.

Dal 29.9.2024 è vigente il nuovo Regolamento DM 127/2024 che ha abrogato il precedente DM n. 152/2022. Il Webinar si propone di offrire un primo focus su alcuni temi sottolineando le differenze con il precedente testo. La lettura del Decreto e il confronto con il precedente testo portano in luce alcuni passaggi di non facile comprensione. Il DM, il Regolamento invero vuole essere operativo ed esecutivo dell’art. 184 tre d.lgs. 152/2006. Punto di partenza. Il Webinar è breve e si concentra (1 ora circa) su alcuni punti.

Iscriviti al Webinar ISCRIVITI SCARICA Modulo iscrizione 16.10.2024

Cinzia SilvestriWebinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024
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EOW INERTI – DM 127/2024

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Nuovo Regolamento – vigente dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Eccolo. Decreto del Ministero Ambiente (MASE) del 28.6.2024 n. 127 e vigente dal 26.9.2024, pubblicato in Gazzetta del 11.9.2024. Leggi DM 127/2024 rifiuti inerti Decreto 2024.

Il DM 152/2022 viene abrogato e sostituito nella sua interezza dal nuovo Regolamento 127/2024. Regolamento che si occupa dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (EOW INERTI – DM 127/2024).

Molte le novità, i nuovi riferimenti ma tutto prende vita dall’art. 184-ter comma 2 d.lgs. 152/2006 che rimanda oggi al Regolamento che fissa i criteri DM 127/2024:

art. 184-ter comma 2:    L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

Iscriviti al webinar on line gratuito 14.10.2024 ore 11 – modulo iscrizione da Webinar EOW Inerti 14.10.2024

Cinzia SilvestriEOW INERTI – DM 127/2024
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