Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.
Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre: ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.
Il Decreto – in vigore dal 29.3.2013 – pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.
Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.
PNRR declina nell’art. 35 comma 2,3 (DL 77/2021) due ipotesi riferite all’uso di CSS- combustibile:
Se la società è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con una semplice comunicazione all’autorità competente (comma 2)
Se la società non è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con un aggiornamento dell’autorizzazione all’autorità competente da ottenere prima dell’utilizzo (comma 3)
L’agevolazione introdotta dal legislatore è duplice:
Il legislatore dichiara che il passaggio da combustibile tradizionale all’utilizzo di CSS-C non costituisce “modifica sostanziale” ……
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.1.2023 e vigente il Decreto Aiuti Quater DL 176/2022, come convertito dalla L. 6/2023.
L’art. 4-Bis, inserito in conversione, inserisce a sua volta modifica all’art. 6bis del DL 28/2022.
Il legislatore conferma ciò che ormai anche la giurisprudenza, vedi da ultimo TAR Umbria commentato su questo sito, ma anche altre sentenze precedenti. Il Legislatore esprime il favore verso il Combustibile Solido Secondario, quale combustibile alternativo.
Il legislatore si occupa anche del passaggio ai “combustibili alternativi” precisando “compreso il CSS” e fino al 30.3.2024. Tale passaggio è da considerarsi come “modifica non sostanziale”.
((Art. 4 bis Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi 1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonche’ di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.
Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.
I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorita’ competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorita’ competente rilasciato entro tale termine. L’autorita’ competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita’ permanga, i gestori comunicano all’autorita’ competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».
Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l’importanza della “istruttoria” che accompagna l’individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.
Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, ipso iure, a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni ’60 e ’70.
Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di “istruttoria” utile a individuare, con una certa certezza, l’effettivo responsabile.
Il TAR Lombardia Brescia n. 390/2021 affronta caso che pone in luce la verifica della colpevolezza anche in capo al proprietario dell’immobile incolpevole che viene però raggiunto da una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006. La consegna delle chiavi al locatario, ad esempio, può costituire, per certa giurisprudenza, un elemento da indagare per accertare l’effettiva responsabilità in concorso del locatore. La questione, il punto di riflessione, si pone anche nel caso di vendita dell’immobile, anche se non portato a definizione.
Accade spesso, nella pratica, che il venditore anticipi la consegna delle chiavi prima della vendita effettiva; accade, altrettanto spesso, che le chiavi vengano consegnate dalla agenzia immobiliare senza notiziare il proprietario. E’ questo il caso trattato dalla sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 390/2021 … continua lettura articolo “rimozione rifiuti e consegna delle chiavi ….”
Cinzia SilvestriRimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….
Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 17.11.2022 la Legge di conversione del DL 144/2022.
Gli articoli dedicati all’ambiente (art. 22,23,24) non hanno subito modificazioni rispetto al previgente testo.
Impianti Rifiuti – Pubblica Utilità. L’art. 22 del DL 144/2022 conferma due interessanti novità riferite ai “nuovi impianti” e cerca di risolvere antichi problemi:
attribuisce forza di “pubblica utilità” agli impianti rifiuti e dunque natura di pubblico servizio utile a facilitare alcuni passaggi
affronta il problema annoso dei tempi burocratici che sono il vero male di ogni procedura. La macchina burocratica viaggia ad una velocità incompatibile con le necessità produttive, non solo odierne; i tempi burocratici affossano l’evoluzione, disincentivano gli investimenti; così il Governo cerca soluzione nell’intervento di un terzo al quale chiedere di porre fine all'”inerzia”. Vero è che questo meccanismo è già conosciuto e rischia di creare un altro tunnel burocratico .
Si legge dunque l’art. 22 comma 1,2 del DL 144/2022 come convertito:
” Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attivita’ di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti.
2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorita’ competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorita’ medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorita’ competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…”
Pubblicato in Gazzetta il Regolamento – biomassa e biometano, attuativo di alcune disposizioni del d.lgs. 199/2021 ovvero: Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.
Il d.lgs. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e di occupa appunto di biogas e biometano. Il Regolamento all’art. 2 indica le “definizioni” anche di “impianto alimentato da rifiuti organici” che elenca non solo la FORSU ma anche i fanghi da depurazione, il concime animale ecc…
Così l’art. 2 comma lett. ee) del Regolamento: «Impianto alimentato da rifiuti organici»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonche’ da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell’allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021
In particolare il d.lgs. 199/2021 che si occupa della promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili prevede:
…b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti
domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 205 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) Rifiuto organico come definito all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena
alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e
all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie
prime elencate nella parte B del presente Allegato;
La Regione FVG pubblica l’aggiornamento 2022 al Piano di Gestione Rifiuti con DGRV 1998/2022. Anche il FVG non riesce (per una mera ragione di tempistica) ad adeguare il Piano al PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti). Ciò comporta nuovo aggiornamento al PNGR in tempi brevi, con modalità non ancora note in punto di coinvolgimento del pubblico (per osservazioni ad esempio).
Il Piano FVG non contempla il PNGR ma considera il PNRR e scrive:
“…Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano predisposto dall’Italia per rilanciare l’economia nazionale a seguito della pandemia di Covid–19. Il piano fa parte del programma dell’Unione europea noto come Next Generation EU, il fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea, nell’ambito del quale sono stati all’Italia assegnati oltre 191 miliardi di euro, dei quali 70 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 121 in prestiti. La Missione 2 del PNRRdenominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”si pone l’obiettivo di dare impulsoallatransizione ecologica, proseguendo il cammino verso la neutralità carbonica e verso uno sviluppo sostenibile per l’ambiente, per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani. In particolare la Componente 1 della Missione 2 si prefigge di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire lo sviluppo dell’economia circolare, consolidando le modalità di raccolta differenziata, realizzando o rinnovando impianti di trattamento rifiuti nonché realizzando progetti altamente innovativi per filiere strategiche che interessano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di carta e cartone, tessili e plastica. Le risorse a disposizione per le misure della componente 1 ammontano a 2,1 miliardi di euro, dei quali il 40% destinati alle regioni del nord, suddivisi secondo le due seguenti misure..”.
La Regione Veneto inserisce nel proprio aggiornamento anche le novità espresse dal PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti).
Mentre le altre Regioni pubblicano aggiornamenti (FVG, Trentino, ad esempio)ai Piani di Gestione senza tenere in conto il PNGR ovvero il Piano Nazione di Gestione dei Rifiuti del giugno 2022, il Veneto è riuscito ad inserire anche le novità del PNGR.
Così si esprime il Piano Regionale:
“…In data 16.03.2022 è stata presentata la proposta del PNRG e pertanto si ritiene corretto in questo documento analizzare la coerenza con quanto indicato nel succitato programma in termini di criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei piani regionali. Obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di garantire: la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di prevenzione del contenzioso; l’efficienza, efficacia, sostenibilità ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale. Nella proposta del Programma Nazionale Gestione Rifiuti sono stati individuati i contenuti previsti dall’art. 199 D.lgs 152/2006 dei piani regionali nelle Tabelle 28 e 29 (pag- 65-66-67 del documento), suddivisi nelle macrosezioni di riferimento proposte dal MITE. NelleTabelleseguentisievidenzialacoerenzadelpresentedocumentoconicontenutiprevistidal Programma Nazionale e viene indicato puntualmente dove tali tematiche sono state trattate e sviluppate nell’Aggiornamento del PRGR della Regione del Veneto…”.
Il Trentino – ma anche altre Regioni (FVG, ad esempio) – aggiorna il piano di gestione rifiuti a livello Regionale senza però adeguarsi al nuovo Piano Nazionale Gestione Rifiuti (PNGR) che è stato approvato con DM 24.6.2022. Le Regioni, dunque, sono tenute entro 180 giorni a rivedere nuovamente i piani appena approvati, dopo lungo percorso che comprende anche consultazioni pubbliche (in Vas, ad esempio).
Il Trentino ha approvato con delibera di Giunta Regionale 1506/2022 l’aggiornamento stralcio sui rifiuti urbani del piano di gestione rifiuti.
A dire il vero il punto 4.1.8 del piano regionale cita il programma nazionale di gestione rifiuti (PNGR) “ancora in fase di approvazione”, e ne tiene conto come programma di gestione: scrive il piano regionale:
“…4.1.8 LIVELLO NAZIONALE – Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti
Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, ad oggi in corso di approvazione, costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198- bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Esso costituisce una riforma strutturale necessaria per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevista nella relativa Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile, il cui ambito d’intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche. Il Programma, pertanto, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente.
Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. ….”
Postare su Facebook le immagini che registrano l’illecito abbandono di rifiuti, può costare molto caro.
Le regole di riservatezza devono essere rispettate anche in caso di illecito.
Il Garante interviene su questione delicata e condanna la Società di gestione dei rifiuti e il Comune, alla sanzione di euro 150mila per aver violato i principi relativi alla Privacy. L’Ordinanza è interessante perché ricorda, ad esempio, l’obbligo di informativa e la completezza di tale adempimento nella cartellonista esposta al pubblico; ricorda il rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; ricorda la necessità di “valutazione di impatto” quando vengono trattati molteplici dati (area pubblica”.
Così scrive l’ordinanza:
Con la nota sopra menzionata l’Ufficio ha rilevato che il Comune ha posto in essere, per il tramite della società, un trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, che deve essere conferita “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, con conseguente violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in mancanza di idonea disciplina del rapporto con la società quale “responsabile del trattamento”, prima dell’inizio del trattamento stesso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento (già art. 29 del Codice previgente) nonché in assenza di valutazione di impatto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento …
La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.
Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni
1) Il caso
Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).
Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.
L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.
La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.
In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.
2) Il processo
La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.
Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.
Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.
Il DL 17/2022 (Decreto Bollette o decreto Energia) è stato approvato dal Senato in data 21.4.2022 con numerose integrazioni e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 12bis DL 17/2022
Il testo ha introdotto l’art. 12 bis che titola sui sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biogas e biometano. La lettura dell’articolo è però un percorso ad ostacoli tutt’altro che semplice, poco intellegibile. Una norma che permette o sembra permettere ed in realtà puntella, fissa paletti, ostacoli. L’articolo si apre con la buona volontà di “semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e biometano”e dunque possono essere ammessi in ingresso a tali impianti alcuni “sottoprodotti”ben precisati dal DM 23.6.2016.
2. lettura del testo
Vero è che la lettura del testo, secondo tradizione italiana, è un continuo rimando ad altri testi legislativi che appesantiscono la lettura; richiami necessari ma forse un miglioramento del testo per renderlo intellegibile ad una prima lettura poteva essere fatto. Lo studio si è dunque cimentato nella riscrittura dell’articolo e nel tentativo di renderlo meglio comprensibile, secondo propria valutazione, s’intende.
3.proposta di lettura
Di seguito la lettura dell’articolo 12bis nella sua stesura originaria e nella colonna di destra il tentativo creativo e ipotetico di una diversa scrittura che a mezzo di pochi incisi e senza nulla togliere al testo legislativo renderebbe maggiore chiarezza all’operatore e lettore.
Art. 12 bis – ipotesi di riscrittura creativa (a cura Studio legale Ambiente)
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti
di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,
possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e
si intendono compresi nella definizione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,
se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti
a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
(di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)
possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e
si intendono compresi nella definizione di “residui derivanti dall’attività agroalimentare”
(di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016),
se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti (come indicato dall’art. 184 bis Dlgs. 152/2006 e
se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per la utilizzazione agronomica del digestato(ovvero le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).
Cinzia SilvestriBiogas e Biometano – sottoprodotti
Avviata la consultazione pubblica per la VAS relativa al PNRG. Sul sito del MITE pubblicata la consultazione VAS che rimanda al programma PNRG. Così introduce il Governo la questione:
Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
Nel mese di dicembre 2021 la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Programma, conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 gennaio 2022.
Il 16 marzo 2022, la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 156/2006.
La proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono disponibili al seguente link.
Ai sensi dell’art. 14, la consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 16 marzo 2022 (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico).
Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all’indirizzo: va.consultazioni@pec.mite.gov.it
Pubblicato sul sito del MITE nuovo bando per il cofinanziamento “.. di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti ..”
Sono esclusi dal Bando (c fr. art. 5): Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di seguito
elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando:
a) Recupero di vernici industriali; b) Recupero di materiali da scarto pulper;c) Recupero di ceneri vulcaniche;
d) Recupero energetico dei fanghi da depurazione; e) Rifiuti contenenti amianto;f) Plastiche dure non da imballaggio;
g) Recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in impianto locale di prossimità;
h) Rigenerazione carbotermica dei rottami di metallo duro (contenenti Carburo di Tungsteno e Cobalto);
La Cassazione affronta la distinzione tra deposito incontrollato riferito alle differenti operazioni di gestione del rifiuto o di abbandono del stesso. Le due operazioni, devono essere accertate in corso di causa e condizionano anche il computo del termine di prescrizione processuale che per le contravvenzioni (art. 256 d.lgs. 152/2006), all’epoca dei fatti, è di 5 anni.
Il Consiglio di Stato n. 3107/2018 conferma che i piani di gestione di rifiuti regionali sono atti programmatici che non hanno valenza direttamente cogente e richiedono successivi atti attuativi delle regioni per divenire vincolanti.
Il CdS chiarisce dunque che:
“Occorre innanzitutto evidenziare che i piani per la gestione dei rifiuti urbani hanno carattere meramente programmatorio, sfuggendo ad essi l’indicazione di precise e puntuali misure (tanto più di natura economica), dovendo per contro individuare i criteri per il raggiungimento degli obiettivi, spettando poi all’amministrazione individuare, di volta in volta, le singole misure a tal fine idonee. …
Proprio in quanto atti di pianificazione essi non contengono prescrizioni puntuali, ma criteri di carattere generale necessari per le successive deliberazioni e determinazioni attuative, solo queste ultime possedendo i caratteri della immediata concretezza e lesività e come tali impugnabili.
Il decreto legislativo 196/2021 afferma che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle del d.lgs. 152/2006, laddove incompatibili.
Il d.lgs. 152/2006 viene modificato:
abrogati i commi 1,2,3 dell’art. 226 quater d.lgs. 152/2006
modificato l’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006,
sostituito l’art. 261 comma 3 d.lgs. 152/2006
modificato l’art. 256 comma 8 d.lgs. 152/2006
Il d.lgs. 196/2021 indica anche sanzioni alle violazioni, all’art. 14 e dedica particolare attenzione alla “plastica monouso” vero oggetto di attenzione e di riduzione per il futuro.
E’ stata pubblicata in BUR la DGRV 1458 del 25.10.2021 che “…adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale e della DGR n. 791 del 31.03.2009, costituita da un documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” (Allegato A),un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale”(Allegato B), tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento…”.
Nel contempo la Regione avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) previste dall’art. 199 e 12 d.lgs. 152/2006.
Cinzia SilvestriVeneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato
Continua la breve analisi delle novità introdotte dal PNRR al Codice ambientale.
L’art. 188 comma 5, che aveva già subito modifiche dal D.lgs. 116/2020, viene ancora modificato, in particolare:
1) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento…: a differenza della formulazione precedente dell’art. 188, l’art. 35 del PNRR inserisce la precisazione relative alle operazioni da intendersi quelle intermedie di smaltimento.
2) Quali sono le operazioni intermedie di smaltimento? Continua l’articolo andando a riprendere le operazioni indicate nel comma pregresso:
“… quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, …
3) Prosegue il nuovo comma 5 dell’art. 188, innovando rispetto al pregresso in quanto precisa che: “…la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni…”. Il soggetto che effettua le operazioni ..
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