RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

 3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento. 3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). 3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b). 3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. - Ministero dell’Ambiente - 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.RIFIUTI TESSILI – Sottoprodotti?

Cass. pen. 35000/2024 – Esclusione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Interessante sentenza che chiarisce la destinatzione dei rifiuti tessili ed esclude che possano essere trattati come sottoprodotti (art. 184 bis Dlgs. 152/2006) o EOW – cessazione qualifica rifiuto /art. 184 ter Dlgs. 152/2006.

Percorsi diversi.

La sentenza, negli ultimi punti, chiarisce la differenza ed il significato delle 2 categorie giuridiche (sottoprodotto e EOW) e soprattutto sottilinea la necessità della prova: se l’imputato ritiene di indicare il tessuto come sottoprodotto deve darne prova in giudizio.

Si riporta estratto della sentenza che chiarisce il percorso logico/giuridico:

“3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .. di deposito temporaneo di rifiuti …, di terre e rocce da scavo (… di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali … di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali …., di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee …., di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali ….
3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – Ministero dell’Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero…”

Cinzia SilvestriRIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?
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Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti e nuovo DM 127/2024 

abrogato il DM 152/2022 dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Webinar on line – gratuito – Inerti DM 127/2024 – costruzioni e demolizioni.

Dal 29.9.2024 è vigente il nuovo Regolamento DM 127/2024 che ha abrogato il precedente DM n. 152/2022. Il Webinar si propone di offrire un primo focus su alcuni temi sottolineando le differenze con il precedente testo. La lettura del Decreto e il confronto con il precedente testo portano in luce alcuni passaggi di non facile comprensione. Il DM, il Regolamento invero vuole essere operativo ed esecutivo dell’art. 184 tre d.lgs. 152/2006. Punto di partenza. Il Webinar è breve e si concentra (1 ora circa) su alcuni punti.

Iscriviti al Webinar ISCRIVITI SCARICA Modulo iscrizione 16.10.2024

Cinzia SilvestriWebinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024
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EOW INERTI – DM 127/2024

EOW INERTI – DM 127/2024

EOW INERTI – DM 127/2024

Nuovo Regolamento – vigente dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Eccolo. Decreto del Ministero Ambiente (MASE) del 28.6.2024 n. 127 e vigente dal 26.9.2024, pubblicato in Gazzetta del 11.9.2024. Leggi DM 127/2024 rifiuti inerti Decreto 2024.

Il DM 152/2022 viene abrogato e sostituito nella sua interezza dal nuovo Regolamento 127/2024. Regolamento che si occupa dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (EOW INERTI – DM 127/2024).

Molte le novità, i nuovi riferimenti ma tutto prende vita dall’art. 184-ter comma 2 d.lgs. 152/2006 che rimanda oggi al Regolamento che fissa i criteri DM 127/2024:

art. 184-ter comma 2:    L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

Iscriviti al webinar on line gratuito 14.10.2024 ore 11 – modulo iscrizione da Webinar EOW Inerti 14.10.2024

Cinzia SilvestriEOW INERTI – DM 127/2024
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Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o Deposito?

Risponde la Cassazione Pen. n. 30929/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Cassazione chiarisce la differenza tra abbandono dei rifiuti e deposito in ogni sua forma (temporaneo, incontrollato ecc..)  . Palestra di esercizio è l’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006 che, afferma la sentenza ” ….punisce allo stesso modo l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti…”.

Continua la sentenza : “…Pur equivalenti ai fini della pena, le due condotte sono però diversissime e alternative tra loro..”

Si riassume in parte quanto precisato in sentenza:

ABBANDONO

  1. … l’abbandono, si esaurisce in un gesto isolato che produce res derelictae”;
  2. l’abbandono comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta
  3. Abbandonare, invece, significa “lasciare definitivamente e per sempre” un luogo, una cosa, una persona, oppure “smettere di fare o di occuparsi di una cosa, ritirarsi da un’ impresa o dal luogo della competizione” –
  4. l’abbandono non ha dominio sulla cosa
    DEPOSITO
  5.  il deposito, evoca comunque il persistente dominio sulle cose e ne esclude l’abbandono (che è cosa diversa dallo “stato di abbandono” che costituisce una delle possibili manifestazioni esteriori del deposito incontrollato).
  6. deposito, invece, comunque lo si definisca (temporaneo, irregolare, controllato, incontrollato), reca in sé i segni dell’altrui dominio sulla cosa tant’è vero che il legislatore ne coglie il tratto finalistico quando lo considera legittimo solo se (e perché) finalizzato alla raccolta (purché nella costanza delle condizioni di cui all’art. 185-bis D.Lgs. n. 152 del 2006).
  7. Secondo l’ italiano corrente, il verbo “depositare” significa “affidare, lasciare in deposito”, laddove il sostantivo “deposito” indica l’atto con cui si “depone un oggetto in un luogo o lo si affida a una persona, perché venga custodito e riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine prefisso”, o “il luogo dove vengono custodite le cose depositate o comunque di proprietà altrui o quello nel quale sono raccolte cose omogenee, e le cose stesse che vi sono raccolte”.
  8. Il deposito può essere effettuato con un solo atto o con più condotte (nel senso che il deposito può avere natura eventualmente abituale, ..) ma quel che rileva è che il “deposito” reca in sé i segni del persistente dominio sulla cosa che manca del tutto nell’abbandono (..).

 


Cinzia SilvestriRifiuti: Abbandono o deposito?
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Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Reg. UE 2024/1157 – focus

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ un momento di intensa revisione delle normative europee. Nuove Direttive e nuovi impulsi al cambiamento.

La nuova Direttiva sulla spedizione dei rifiuti è entrata in vigore dal 21.5.2024 (salvo norme che entrano in vigore ne. 2026).  Si riportano i primi 3 considerando della Direttiva che aprono il tema e indicano la finalità. Utile selezionare le parole che ormai sono divenute di uso comune e che ritornano in ogni Direttiva e costituiscono il leitmotiv del pensiero articolato della comunità Europea.

Economia circolare, neutralità climatica, Green Deal….

  1. È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
    (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.
    (3) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Leggi Regolamento UE spedizione rifiuti


Cinzia SilvestriRegolamento UE: spedizione rifiuti
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Rifiuti: abbandono pubblica via

Rifiuti: abbandono pubblica via

Rifiuti: abbandono pubblica via

Trib. Palermo n. 770/2024

Assoluzione, il fatto non sussiste

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rifiuti e abbandono sulla pubblica via. Cassette di plastica, cartone, legno, grossi sacchi neri derivanti dall’attività commerciale (attività ortofrutta) venivano abbandonati sul suolo, nella pubblica via, da alcuni soggetti, vicino ai cassonetti.

Il fatto veniva ripreso da telecamere.

L’impresa riconosceva dalle immagini il proprio autocarro ma ignorava tale “smaltimento” in quanto era solita servirsi di una ditta che conferiva al centro comunale di raccolta.

La sentenza del Tribunale ragiona sull’applicabilità dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 che attribuisce illiceità alla condotta sopra descritta.

È vero che per configurare il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 è sufficiente anche una sola condotta “ma a patto che questa costituisca una “attività” e dunque non sia meramente occasionale..”.

Quando una condotta può essere ritenuta occasionale?

Il Tribunale collega la occasionalità alla comprensione del significato di “reato comune o proprio” e di conseguenza alla dimensione delle attività di gestione.

L’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 riferisce le condotte a “chiunque” effettua le attività elencate (smaltimento, trasporto ec…) ed evoca il reato “comune” ovvero che può essere commesso appunto da chiunque. Si contrappone il comma 2 dell’art. 256 che indica invece un reato proprio ovvero che può essere commesso solo da soggetti con specifica qualifica come “i titolari di imprese” e i responsabili di enti”.

Questa classica ripartizione è amata dalla giurisprudenza che spesso e volentieri non ha indagato sulla reale portata ...continua lettura articolo commento sentenza Trib Palermo 770.2024

Cinzia SilvestriRifiuti: abbandono pubblica via
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DNSH – Guida operativa 14.5.2024

DNSH – Guida operativa 14.5.2024

Guida operativa DNSH del 14.5.2024

CAM, acque reflue, biometano, idrogeno……

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata, nel sito del Ministero (MASE), la guida aggiornata DNSH ( Guida-Operativa_terza-edizione)

La Guida aiuta alla applicazione del principio DNSH che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH). Tale principio, di vasta portata e di difficile definizione, deve trovare una applicazione concreta e dunque viene declinato in molteplici settori, ben indicati nella Guida.

Si pone subito l’attenzione a determinati settori che vengono poi “guidati” da schede, mappature, quasi a porre un controllo dell’ipotizzato danno.

Interesse principale per i CAM, ma anche per le acque, produzione di biometano, impianti di recupero rifiuti, idrogeno ecc….

Con riserva di approfondirne alcuni temi, è utile una visione d’insieme del testo per trovare le coordinate che ci interessano e per comprendere la finalità di una guida che non ha valore normativo ma certamente è compilativa, descrittiva, e necessita dell’importanza  che merita.


L’introduzione delle Guida ricorda i sei settori di azione e così si esprime:

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo)3. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea. 

leggi Guida-Operativa_terza-edizione

Cinzia SilvestriDNSH – Guida operativa 14.5.2024
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EOW: Spazzamento strade

EOW: Spazzamento strade

EOW: SPAZZAMENTO STRADE

schema decreto End of Waste – spazzamento strade

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito del Ministero Ambiente (MASE) ha aperto la consultazione pubblica ” …per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”)..”

Scrive il ministero nella nota di accompagnamento: …. Poiché ad oggi in Italia una quota significativa dei rifiuti dello spazzamento stradale viene ancora conferita in discarica, questo Ministero ha predisposto, anche con il supporto di ISPRA e ISS, lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale. Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali.

… L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica consentirà di intercettare e gestire in maniera adeguata il flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale e di massimizzare quindi il recupero di materiale inerte…”

Lo schema di regolamento – EOW: spiazzamento strade – si accoda agli altri Schemi in fase di adozione (tessili, sostanze bituminose ecc..) e si allinea all’ultimo decreto ad oggi vigente  sui rifiuti inerti in corso di revisione DM 152/2022.

leggi Schema decreto spazzamento strade

Cinzia SilvestriEOW: Spazzamento strade
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EOW-inerti da costruzione – termini

EOW-inerti da costruzione – termini

EOW – Inerti da costruzione – Termini

DM n. 152/2022 – focus 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 9.3.2024


EOW – Inerti da costruzione – Termini

Il Ministero Ambiente (all’epoca M.T.E.) emetteva Decreto Ministeriale del 27.9.2022 n. 152, vigente dal 4.11.2022, al fine di regolamentare gli inerti da  considerabili End of Waste ai sensi dell’art. 184-bis Dlgs. 152/2006.

Il DM 152/2022 disciplina il percorso per accertare la fine della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti.

L’obiettivo del D.M. è di mutare la condizione di “rifiuti” agli inerti dalle attività di costruzione o demolizione non pericolosi  e anche a quelli di origine minerale.  Lo scopo è trasformarli in “materia prima” (EOW) da recuperare, utilizzare in altri siti.

Sono ammessi alla procedura di verifica solo determinati CER che, a seguito del trattamento, divengono “aggregati recuperati”. In particolare:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, quindi i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904 e
  • i rifiuti non pericolosi di originale minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209.

Ebbene. L’attuazione del DM 152/2022 era ed è sottoposta ad alcuni termini: il primo termine riguarda la verifica dello stesso DM, la cosiddetta fase di “monitoraggio”; il secondo termine riguarda, ancor oggi, la fase di adeguamento al DM delle autorizzazioni in essere .

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Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Schema Regolamento – consultazione pubblica fino al 15.3.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Aperta la consultazione pubblica anche sullo schema di Regolamento sulle sostanze bituminose finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Consultazione pubblica aperta per 30 giorni fino al 15.3.2024.

Schema di Regolamento in corso che segue quello sugli EOW tessili (consultazione oggi chiusa).

Scrive il MASE ricordando l’importanza del materiale:

“Come noto, il “triturato” di membrana bituminosa (TMB), materiale estremamente ricco di bitume e derivante dal trattamento dei rifiuti di membrane impermeabilizzanti a base di bitume, risulta un ottimo additivo in diversi utilizzi (es. per la produzione di asfalti).

Al fine di ridurre i quantitativi di questi rifiuti (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici) da avviare in discarica ed i relativi costi smaltimento, … disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di membrane bituminose (cd. “EoW Membrane bituminose”).

Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali…

Definisce il materiale bituminoso lo schema di decreto:

  1. a) “membrana bituminosa”: materiale costituito da una successione di strati di bitume e polimeri, usato in edilizia ed opere civili ai fini dell’impermeabilizzazione;

Leggi schema di Regolamento EOW TMB

Cinzia SilvestriRifiuti Membrane Bituminose EOW
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Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Schema di Regolamento: partecipiamo..fino al 19.1.2024

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Partecipiamo.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero (MASE) lo schema di Regolamento relativo ai requisiti che rendono i tessili “non rifiuti” (End of waste) secondo l’art. 184-ter d.lgs. 152/2006.

Lo schema di Regolamento è stato posto alla visione e condivisione di tutti i soggetti interessati che possono indicare, nell’apposito modulo, i propri suggerimenti, perplessità, problematiche operative da recepire. L’opportunità è aperta fino al 19.1.2024 (30 giorni dalla pubblicazione del 20.1.2023).

Lo schema di Regolamento inizia (art. 1 comma 1) con l’indicazione della definizione di rifiuti tessili:

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti tessili, come
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ed elencati alla lettera a) dell’allegato 1, cessano di
essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Tali rifiuti vengono dunque precisati dallo stesso Regolamento dapprima nell’art. 2 comma 1, lettera a) che recita:

“rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti
tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo indicati al punto A) dell’Allegato 1

al presente Regolamento che a sua volta recita:

a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato sono ammessi
esclusivamente i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici EER:
a) 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
b) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze;
c) 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate;
d) 040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili
invenduti;
e) 160122 componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei
veicoli fuori uso.
f) 191208, prodotti tessili
g) 200110, abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di
preparazione per il riutilizzo
h) 200111, limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per
il riutilizzo
…..

Cinzia SilvestriTessili: rifiuti o non rifiuti?
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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di riporto – LG SNPA

Linee Guida SNPA 46/2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sono state pubblicate (nel sito SNPA) le Linee Guida (LG SNPA) per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica (DC SNPA, 7.6.2023, n. 210/2023). Il DL 77/2021 ha introdotto alcune modifiche in seno all’interpretazione dell’art. 185 d.lgs. 152/2006 (ex art. 3 DL 2/2012).

Ormai le LG costituiscono un momento di riassunto, di riflessione, di sistemazione dei dati normativi e tecnici che interessano una certa materia.

Le linee Guida affermano l’intento di “sistemare” gli aspetti e le problematiche necessari alla corretta identificazione della matrice materiali da riporto, si badi, all’interno della procedura di bonifica. 

Le Linee Guida invero precisano che tale valutazione è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo“per i quali il riferimento normativo è il DPR 120/2017”.

Si allega testo relativo alle Matrici di riporto – LG SNPA LG_46-2023_MdR-e-bonifica

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Cinzia SilvestriMatrici di Riporto – LG SNPA
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R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T. RI: TERMINI

Abrogazioni e termini di iscrizione – DM n. 59/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Regolamento (D.M. Ambiente 4.4.2023 n. 59) pubblicato in Gazz. Uff. del 31.5.2023 e vigente dal 15.6.2023 è venuto alla luce. R.E.N.T.RI: Termini.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che sostituisce il SISTRI, ha avuto un percorso lungo e difficile, forse, non ancora terminato.

Il Registro richiama gli artt. 188-bis,189,190,193 che disciplinano il sistema della tracciabilità del rifiuto (Registri carico e scarico, FIR ecc..).

Il Regolamento, all’art. 23, ci informa che saranno abrogati, ma non subito, i DM  145/1998 e 148/1998 ovvero i pilastri operativi della compilazione dei FIR e Registri di carico e scarico.

L’art. 23 richiama infatti i termini descritti all’art. 13 ovvero le tempistiche di iscrizione.

 L’art. 13 invero indica le tempistiche di iscrizione al RENTRI, al Registro.

Il legislatore individua la data iniziale da cui decorre il termine e una data finale entro la quale l’iscrizione deve essere compiuta, indicando i soggetti tenuti. Termini che ci trasportano nel 2025/2026.

 Di seguito, l’art. 13 prosato con indicazione delle date di riferimento in diverso colore: …..Continua lettura articolo R.E.N.T. RI: TERMIN

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RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

Continua lettura articolo AIA e motivazione TAR veneto 124.2020

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Cinzia SilvestriRIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020
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Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – DM 22/2013

CSS e artt. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.

Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre:  ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il Decreto  – in vigore dal 29.3.2013 –  pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.

Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.

Si rimanda alla lettura del testo: DM 14 marzo 2013

adminFocus CSS – rileggiamo il DM 22/2013
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CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

PNRR – semplice comunicazione o autorizzazione, alle autorità competenti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 30.10.2021– Ripubblicato


CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR.

PNRR declina nell’art. 35 comma 2,3 (DL 77/2021) due ipotesi riferite all’uso di CSS- combustibile:

  • Se la società è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con una semplice comunicazione all’autorità competente (comma 2)
  • Se la società non è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con un aggiornamento dell’autorizzazione all’autorità competente da ottenere prima dell’utilizzo (comma 3)

L’agevolazione introdotta dal legislatore è duplice:

Il legislatore dichiara che il passaggio da combustibile tradizionale all’utilizzo di CSS-C non costituisce “modifica sostanziale”  ……

Cinzia SilvestriCSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR
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Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Modifiche non sostanziali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.1.2023 e vigente il Decreto Aiuti Quater DL 176/2022, come convertito dalla L. 6/2023.

L’art. 4-Bis, inserito in conversione, inserisce a sua volta modifica all’art. 6bis del DL 28/2022.

Il legislatore conferma ciò che ormai anche la giurisprudenza, vedi da ultimo TAR Umbria commentato su questo sito, ma anche altre sentenze precedenti. Il Legislatore esprime il favore verso il Combustibile Solido Secondario, quale combustibile alternativo.

Il legislatore si occupa anche del passaggio ai “combustibili alternativi” precisando “compreso il CSS” e fino al 30.3.2024. Tale passaggio è da considerarsi come “modifica non sostanziale”.

((Art. 4 bis Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi 1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonche’ di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorita’ competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorita’ competente rilasciato entro tale termine. L’autorita’ competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita’ permanga, i gestori comunicano all’autorita’ competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».

 

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Rifiuti sottoterra… che fare?

Rifiuti sottoterra… che fare?

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006

Difetto d’istruttoria – TAR Lombardia Brescia n. 435/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l’importanza della “istruttoria” che accompagna l’individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.

Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, ipso iure,  a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni ’60 e ’70.

Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di “istruttoria” utile a individuare, con una certa certezza, l’effettivo responsabile.

Il TAR precisa infatti che …continua lettura “rimozione rifiuti e istruttoria”….

Cinzia SilvestriRifiuti sottoterra… che fare?
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Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Consegna delle chiavi: rilevanza/TAR Lombardia Brescia n. 390/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il TAR Lombardia Brescia n. 390/2021 affronta caso che pone in luce la verifica della colpevolezza anche in capo al proprietario dell’immobile incolpevole che viene però raggiunto da una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006. La consegna delle chiavi al locatario, ad esempio, può costituire, per certa giurisprudenza, un elemento da indagare per accertare l’effettiva responsabilità in concorso del locatore. La questione, il punto di riflessione, si pone anche nel caso di vendita dell’immobile, anche se non portato a definizione.

Accade spesso, nella pratica, che il venditore anticipi la consegna delle chiavi prima della vendita effettiva; accade, altrettanto spesso, che le chiavi vengano consegnate dalla agenzia immobiliare senza notiziare il proprietario. E’ questo il caso trattato dalla sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 390/2021 … continua lettura articolo “rimozione rifiuti e consegna delle chiavi ….”

Cinzia SilvestriRimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….
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Decreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità

Decreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità

Impianti Rifiuti – Pubblica Utilità

Decreto Aiuti/ter – Convertito in legge 175/2022, il DL 144/2022 – Rifiuti/PNRR

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 17.11.2022 la Legge di conversione del DL 144/2022.

Gli articoli dedicati all’ambiente (art. 22,23,24) non hanno subito modificazioni rispetto al previgente testo.

Impianti Rifiuti – Pubblica Utilità. L’art. 22 del DL 144/2022 conferma due interessanti novità riferite ai “nuovi impianti” e cerca di risolvere antichi problemi:

  1. attribuisce forza di “pubblica utilità” agli impianti rifiuti e dunque natura di pubblico servizio utile a facilitare alcuni passaggi
  2. affronta il problema annoso dei tempi burocratici che sono il vero male di ogni procedura. La macchina burocratica viaggia ad una velocità incompatibile con le necessità produttive, non solo odierne; i tempi burocratici affossano l’evoluzione, disincentivano gli investimenti; così il Governo cerca soluzione nell’intervento di un terzo al quale chiedere di porre fine all'”inerzia”. Vero è che questo meccanismo è già conosciuto e rischia di creare un altro tunnel burocratico .

Si legge dunque l’art. 22 comma 1,2 del DL 144/2022 come convertito:

” Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attivita’ di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti.

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorita’ competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorita’ medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorita’ competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…”

Si offre lettura  dell’intero testo del DL 144/2022 convertito con legge n. 175/2022 appena pubblicato: DL 144/2022 convertito con L. 175/2022

Cinzia SilvestriDecreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità
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Regolamento – Biogas e biometano

Regolamento – Biogas e biometano

REGOLAMENTO – biomassa e biometano

fonti rinnovabili – nozione di impianto alimentato da rifiuti organici

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta il Regolamento – biomassa e biometano,  attuativo di alcune disposizioni del d.lgs. 199/2021 ovvero: Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.

Il d.lgs. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e di occupa appunto di biogas e biometano. Il Regolamento all’art. 2 indica le “definizioni” anche di “impianto alimentato da rifiuti organici” che elenca non solo la FORSU ma anche i fanghi da depurazione, il concime animale ecc…

Così l’art. 2 comma  lett. ee) del Regolamento: «Impianto alimentato da rifiuti organici»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonche’ da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell’allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021

In particolare il d.lgs. 199/2021 che si occupa della promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili prevede:

…b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti

domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 205 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) Rifiuto organico come definito all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata

di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena

alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e

all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie

prime elencate nella parte B del presente Allegato;

..

f) Concime animale e fanghi di depurazione;

leggi allegato VIII d.lgs. 199/2021

leggi regolamento – biogas,biometano

Cinzia SilvestriRegolamento – Biogas e biometano
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FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

DGR n. 1998 del 23.12.2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Regione FVG pubblica l’aggiornamento 2022 al Piano di Gestione Rifiuti con DGRV 1998/2022. Anche il FVG non riesce (per una mera ragione di tempistica) ad adeguare il Piano al PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti). Ciò comporta nuovo aggiornamento al PNGR in tempi brevi, con modalità non ancora note in punto di coinvolgimento del pubblico (per osservazioni ad esempio).

Il Piano FVG non contempla il PNGR ma considera il PNRR e scrive:

“…Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano predisposto dall’Italia per rilanciare l’economia
nazionale a seguito della pandemia di Covid19. Il piano fa parte del programma dell’Unione europea
noto come Next Generation EU, il fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea, nell’ambito del
quale sono stati all’Italia assegnati oltre 191 miliardi di euro, dei quali 70 miliardi in sovvenzioni a fondo
perduto e 121 in prestiti.

La Missione 2 del PNRR denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica” si pone l’obiettivo di dare
impulso alla transizione ecologica, proseguendo il cammino verso la neutralità carbonica e verso uno
sviluppo sostenibile per l’ambiente, per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani.

In particolare la Componente 1 della Missione 2 si prefigge di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire
lo sviluppo dell’economia circolare, consolidando le modalità di raccolta differenziata, realizzando o
rinnovando impianti di trattamento rifiuti nonché realizzando progetti altamente innovativi per filiere
strategiche che interessano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di carta e
cartone, tessili e plastica.

Le risorse a disposizione per le misure della componente 1 ammontano a 2,1 miliardi di euro, dei quali il
40% destinati alle regioni del nord, suddivisi secondo le due seguenti misure..”.

Leggi PRGR PVG allegato 1

Cinzia SilvestriFVG – Piano Gestione Rifiuti
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Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Piano Gestione Rifiuti – Veneto

DGRV n. 988 del 9.8.2022

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto pubblica la DGRV n. 988 del 9.8.2022 in BUR del 2.9.2022.

La Regione Veneto inserisce nel proprio aggiornamento anche le novità espresse dal PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti).

Mentre le altre Regioni pubblicano aggiornamenti (FVG, Trentino, ad esempio)ai Piani di Gestione senza tenere in conto il PNGR ovvero il Piano Nazione di Gestione dei Rifiuti del giugno 2022, il Veneto è riuscito ad inserire anche le novità del PNGR.

Così si esprime il Piano Regionale:

“…In data 16.03.2022 è stata presentata la proposta del PNRG e pertanto si ritiene corretto in questo documento
analizzare la coerenza con quanto indicato nel succitato programma in termini di criteri e linee strategiche
per l’elaborazione dei piani regionali.
Obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di
garantire:
la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di
prevenzione del contenzioso;
l’efficienza, efficacia, sostenibilità ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio
nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.
Nella proposta del Programma Nazionale Gestione Rifiuti sono stati individuati i contenuti previsti dall’art.
199 D.lgs 152/2006 dei piani regionali nelle Tabelle 28 e 29 (pag- 65-66-67 del documento), suddivisi nelle
macrosezioni di riferimento proposte dal MITE.
Nelle Tabelle seguenti si evidenzia la coerenza del presente documento con i contenuti previsti dal
Programma Nazionale e viene indicato puntualmente dove tali tematiche sono state trattate e sviluppate
nell’Aggiornamento del PRGR della Regione del Veneto…”.

Leggi Delibera DGRV 988/2022

Cinzia SilvestriVeneto – Piano Gestione Rifiuti
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