Corte dei Conti: colpa grave, assicurazione, mediazioni
segnalazione a cura avv. Cinzia Sivestri – StudioLegaleAmbiente
Dirigenti e funzionari pubblici, titolari di organi politici responsabili di procedimenti legati al PNNR e PNC, tutti coloro che gestiscono risorse pubbliche ma anche gli avvocati e procuratori dello Stato e vengono citati anche in magistrati della corte dei conti, sono coinvolti dalla prima legge del 2026 che disciplina la responsabilità erariale di tali soggetti. Sono esclusi i magistrati ordinari che sono soggetti ad altra legge.
Di particolare interesse è la definizione di colpa grave inserita nella legge numero 20 del 1994 all’art. 1. Il legislatore precisa il concetto:
«Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l‘affermazione di un fatto la cui esistenza e’ incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche’ dell’inescusabilita’ e della gravita’ dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita’ competenti»;
Certamente, il compito della corte dei conti non è quello di intervenire nei contenziosi tra cittadino e pubblica amministrazione ma di valutare la responsabilità erariale del pubblico funzionario, del gestore. Il cittadino che subisce un danno a causa di un provvedimento viziato ad esempio da un travisamento del fatto, dovrà bussare prima alle porte della giustizia ordinaria e laddove esista un accertamento del fatto e del danno potrà rivolgersi anche alla corte dei conti.
Rimane il merito di questa Legge di richiamare alla responsabilità coloro che detengono pubbliche funzioni.
ASSICURAZIONE: Si segnala ad esempio l’obbligo di una copertura assicurativa per coloro che rivestono funzioni pubbliche.
MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI: interessante anche l’inciso relativo alle conciliazioni e mediazioni della pubblica amministrazione in particolare l’articolo 1 stabilisce che la responsabilità amministrativa in caso di mediazione e conciliazione sia è imputabile solo a titolo di dolo. Questo permette maggiore libertà è ancora una volta apre le porte a quegli strumenti deflattivi utili ad evitare il contenzioso e a rispettare i termini del PNRR.

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