SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

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Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Criteri Minimi Ambientali – Decreto 6.11.2023 (Gazz. Uff. 2.12.2023)

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Acque potabili e CAM. Pubblicato in Gazz. Ufficiale del 2.12.2023 con vigenza dal dal 2.4.2024 – 120 giorni dalla pubblicazione)  il Decreto che regolamenta l’ Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili

Recita il Decreto:

..Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per:

1. l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di  bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di “case dell’acqua”di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

L’applicazione di tali criteri e’ obbligatori, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia’ vigenti per il settore

Così si esprime il decreto in merito alla acqua di rete potabile:

2.1.3 Distributori di acqua di rete Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante e’ tenuta a distribuire acqua di rete a fini

potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di accesso alla rete idrica per l’erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili e/o attraverso gare per l’installazione di macchine distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni tecniche, garantire l’erogazione di acqua di rete, in quanto l’acqua di rete non e’ potabile o e’ oggetto di ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. La scelta del sistema di pagamento e’ rimessa alla stazione appaltante stessa. Laddove gli edifici non siano gia’ dotati di punti per l’erogazione diretta di acqua di rete potabile, sono installati distributori di acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell’acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del

Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con il Regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell’utente.

Vai alla lettura testo integrale Decreto 6.11.2023 Acqua potabile e CAM 

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Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Art. 255 D.lgs. 152/2006 – L. n. 137/2023 – Novita’ 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023


Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

L’art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all’abbandono o deposito irregolare di rifiuti che non sono riconducibili all’attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006). Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all’attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l’illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che…continua lettura articolo  L. 137.2023 art. 255 d.lgs. 152:200

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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


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TERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)

TERRE E ROCCE DA SCAVO?

a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023 introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo“.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica …”.

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.202

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a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale

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