DM 127/2024 – EOW Inerti tabella

DM 127/2024 – EOW Inerti tabella

DM 127/2024 TABELLA CONFRONTO

NUOVO E VECCHIO REGOLAMENTO EOW INERTI

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento DM 152/2022 è stato abrogato. Il Nuovo Regolamento DM 127/2024 dispone nuove regole esecutive dell’art. 184 ter d.lgs. 152/2006. StudioLegaleAmbiente offre in visione uno schema di confronto, una tabella, tra il vecchio e nuovo Regolamento con la finalità conoscitiva di evidenziare il cambiamento, le novità. La tabella sarà visibile solo agli iscritti al Webinar del 16.10.2024 che abbiamo partecipato all’evento. I partecipanti riceveranno una password per poter accedere alla tabella di confronto.

Tabella di confronto DM 127:2024

Cinzia SilvestriDM 127/2024 – EOW Inerti tabella
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Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o Deposito?

Risponde la Cassazione Pen. n. 30929/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Cassazione chiarisce la differenza tra abbandono dei rifiuti e deposito in ogni sua forma (temporaneo, incontrollato ecc..)  . Palestra di esercizio è l’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006 che, afferma la sentenza ” ….punisce allo stesso modo l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti…”.

Continua la sentenza : “…Pur equivalenti ai fini della pena, le due condotte sono però diversissime e alternative tra loro..”

Si riassume in parte quanto precisato in sentenza:

ABBANDONO

  1. … l’abbandono, si esaurisce in un gesto isolato che produce res derelictae”;
  2. l’abbandono comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta
  3. Abbandonare, invece, significa “lasciare definitivamente e per sempre” un luogo, una cosa, una persona, oppure “smettere di fare o di occuparsi di una cosa, ritirarsi da un’ impresa o dal luogo della competizione” –
  4. l’abbandono non ha dominio sulla cosa
    DEPOSITO
  5.  il deposito, evoca comunque il persistente dominio sulle cose e ne esclude l’abbandono (che è cosa diversa dallo “stato di abbandono” che costituisce una delle possibili manifestazioni esteriori del deposito incontrollato).
  6. deposito, invece, comunque lo si definisca (temporaneo, irregolare, controllato, incontrollato), reca in sé i segni dell’altrui dominio sulla cosa tant’è vero che il legislatore ne coglie il tratto finalistico quando lo considera legittimo solo se (e perché) finalizzato alla raccolta (purché nella costanza delle condizioni di cui all’art. 185-bis D.Lgs. n. 152 del 2006).
  7. Secondo l’ italiano corrente, il verbo “depositare” significa “affidare, lasciare in deposito”, laddove il sostantivo “deposito” indica l’atto con cui si “depone un oggetto in un luogo o lo si affida a una persona, perché venga custodito e riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine prefisso”, o “il luogo dove vengono custodite le cose depositate o comunque di proprietà altrui o quello nel quale sono raccolte cose omogenee, e le cose stesse che vi sono raccolte”.
  8. Il deposito può essere effettuato con un solo atto o con più condotte (nel senso che il deposito può avere natura eventualmente abituale, ..) ma quel che rileva è che il “deposito” reca in sé i segni del persistente dominio sulla cosa che manca del tutto nell’abbandono (..).

 


Cinzia SilvestriRifiuti: Abbandono o deposito?
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Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Reg. UE 2024/1157 – focus

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ un momento di intensa revisione delle normative europee. Nuove Direttive e nuovi impulsi al cambiamento.

La nuova Direttiva sulla spedizione dei rifiuti è entrata in vigore dal 21.5.2024 (salvo norme che entrano in vigore ne. 2026).  Si riportano i primi 3 considerando della Direttiva che aprono il tema e indicano la finalità. Utile selezionare le parole che ormai sono divenute di uso comune e che ritornano in ogni Direttiva e costituiscono il leitmotiv del pensiero articolato della comunità Europea.

Economia circolare, neutralità climatica, Green Deal….

  1. È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
    (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.
    (3) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

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Cinzia SilvestriRegolamento UE: spedizione rifiuti
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Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Può capitare di essere denunciati e di essere travolti da una valanga di ostilità. Allora ci difendiamo, soffriamo perché non siamo numeri e magari ci sentiamo ingiustamente coinvolti nella macchina della giustizia. Accade però che otteniamo vittoria, che la “giustizia” riconosce la nostra difesa  e ci assolve o ci proscioglie.

Costi, patimenti che abbiamo subito per colpa di qualcuno e allora sorge la rabbia la voglia di avere a nostra volta giustizia.

Cosa possiamo fare avvocato?

Risponde bene la Cassazione n. 31316/2024 che tratta il caso di un amministratore che dopo aver subito il travagliato percorso del giudizio penale viene “prosciolto” da tutte le accuse. Ebbene, questo amministratore assegna al giudizio civile la sua rivincita, il suo riscatto e chiede il risarcimento dei danni patiti anche non patrimoniali, dovuti proprio alla denuncia poi risultata infondata.

L’amministratore dopo aver patito le anguste strade del processo penale, tuttavia non trova pace neppure nel processo civile, neppure nel ristoro del risarcimento del danno.

La Cassazione infatti ribadisce che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio  non può costituire fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.anche se segue all’assoluzione o il proscioglimento nel processo penale. A meno che si ravvisino gli estremi della “calunnia”. Fuori da queste ipotesi  l’attività pubblicistica del titolare dell’azione penale (l’autorità giudiziaria per intenderci) , si sovrappone a quella del denunciante e interrompe dunque il legame (nesso ) tra la denuncia e il danno provocato. Il denunciante esce di scena e la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti che diventano gli attori principali.

Continua la Cassazione precisando che:” colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia…. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all’interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate…”.

Dunque il risarcimento è ammesso solo e se si può fornire forte prova della esistenza DEL REATO DI CALUNNIA. Reato di calunnia che deve essere provato in ogni sua parte anche nell’elemento soggettivo del dolo. Prova difficile, articolata, che qualche volta arriva a destinazione ma il più delle volte si perde nei rivoli della interpretazione, della difficoltà di prova.

Dunque reagire alla ingiusta denuncia è possibile, ma con cautela.

Cinzia SilvestriDenunce infondate: risarcimento danni?
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L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

LRV n. 12/2024  – Regolamenti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA.  Regione Veneto regolamenta le procedure di VIA, VAS, AIA e VINCA (Leggi LRV 12/2024) con Legge pubblicata nel BUR n. 70 del 31.5.2024. Una parte del testo entra in vigore dal 1.6.2024, altra parte invece rimette all’attesa dei regolamenti attuativi che dovranno essere emanati entro 150 giorni ovvero entro 1.11.2024 (5 mesi).

L’entrata in vigore è disciplinata dall’art.  27 (Entrata in vigore) che indica diversi step : 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 (1.11.2024)

2) In vigore sin dal 1.6.2024:

  • salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative
  • alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e
  • le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

Si riporta l’art. 22 in tema di Regolamento AIA:

Art. 22

Regolamenti attuativi in materia di AIA.

1. La Giunta regionale, …. entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;

d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;

e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Cinzia SilvestriL.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA
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CSS e modifica non sostanziale

CSS e modifica non sostanziale

Combustibile Solido Secondario (CSS) e modifica non sostanziale.

TAR UMBRIA n. 311/2024 – principio di precauzione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Combustibile Solido Secondario (CSS) e modifica non sostanziale.

Si era già espresso il TAR Umbria con la sentenza 28/2023, poi il Consiglio di Stato n. 8093/2023 e ancora il TAR Umbria n. 311/2024, oggi in commento.

La questione si pone nell’ambito della utilità di sostituire, con CSS, i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di cemento.

La sentenza del TAR Umbria n. 311/2024 ripercorre la strada che permette di considerare come “modifica non sostanziale” il passaggio da Combustibili fossili a CSS. Percorso che ha trovato nel DL n. 77/2021 (PNRR) precisa stabilità.

Rileggi focus https://www.studiolegaleambiente.it/news/css-pubblicato-dm-attuativo/

È utile riprendere i punti normativi che consentono tale passaggio – che hanno trovato conferma già nelle sentenze del TAR Umbria del 28/2023 e del CdS 8093/2023- ponendo però attenzione all’inciso relativo al principio di precauzione espressamente trattato dalla sentenza TAR Umbria 311/2024.

In particolare:

Continua lettura articolo  Tar umbria CSS 

Cinzia SilvestriCSS e modifica non sostanziale
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DNSH – Guida operativa 14.5.2024

DNSH – Guida operativa 14.5.2024

Guida operativa DNSH del 14.5.2024

CAM, acque reflue, biometano, idrogeno……

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata, nel sito del Ministero (MASE), la guida aggiornata DNSH ( Guida-Operativa_terza-edizione)

La Guida aiuta alla applicazione del principio DNSH che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH). Tale principio, di vasta portata e di difficile definizione, deve trovare una applicazione concreta e dunque viene declinato in molteplici settori, ben indicati nella Guida.

Si pone subito l’attenzione a determinati settori che vengono poi “guidati” da schede, mappature, quasi a porre un controllo dell’ipotizzato danno.

Interesse principale per i CAM, ma anche per le acque, produzione di biometano, impianti di recupero rifiuti, idrogeno ecc….

Con riserva di approfondirne alcuni temi, è utile una visione d’insieme del testo per trovare le coordinate che ci interessano e per comprendere la finalità di una guida che non ha valore normativo ma certamente è compilativa, descrittiva, e necessita dell’importanza  che merita.


L’introduzione delle Guida ricorda i sei settori di azione e così si esprime:

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo)3. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea. 

leggi Guida-Operativa_terza-edizione

Cinzia SilvestriDNSH – Guida operativa 14.5.2024
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EOW: Spazzamento strade

EOW: Spazzamento strade

EOW: SPAZZAMENTO STRADE

schema decreto End of Waste – spazzamento strade

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito del Ministero Ambiente (MASE) ha aperto la consultazione pubblica ” …per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”)..”

Scrive il ministero nella nota di accompagnamento: …. Poiché ad oggi in Italia una quota significativa dei rifiuti dello spazzamento stradale viene ancora conferita in discarica, questo Ministero ha predisposto, anche con il supporto di ISPRA e ISS, lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale. Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali.

… L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica consentirà di intercettare e gestire in maniera adeguata il flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale e di massimizzare quindi il recupero di materiale inerte…”

Lo schema di regolamento – EOW: spiazzamento strade – si accoda agli altri Schemi in fase di adozione (tessili, sostanze bituminose ecc..) e si allinea all’ultimo decreto ad oggi vigente  sui rifiuti inerti in corso di revisione DM 152/2022.

leggi Schema decreto spazzamento strade

Cinzia SilvestriEOW: Spazzamento strade
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WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia

WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia


Webinar 7.3.2024 ore 11/12.30 on line 

Sostanze che riducono lo strato di Ozono

incontro organizzato da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Seguiamo l’evoluzione del Reg. 1005/2009 e scopriamo insieme l’attualità degli emendamenti proposti; la concretezza degli interventi che non riguardano solo ed in astratto “il buco dell’ozono” ma le attività agricole, sostanze che utilizziamo nelle costruzioni ecc…

Partecipa al Webinar ed iscriviti – clicca sulla Locandina e sulla scheda di iscrizione da inviare all’indirizzo mail indicato.

ISCRIZIONE AL Webinar Ozono 7.3.2024

Cinzia SilvestriWEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia
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Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica di assoggettabilità a VIA

Energivori, delocalizzazione, autoproduzione….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge n. 11/2024 ha convertito con modificazioni il DL 181/2023 ed è entrata in vigore al 11-2-2024.

Il testo legislativo si apre precisando
” Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori…”.

Colpisce la ripetizione della parola “energivori” riferita proprio a quelle attività che per esistere assumono, consumano energia e che i costi della stessa posso portare alla conseguenza della “delocalizzazione”. Impedire che le nostre impese escano dal nostro territorio.Pertanto la finalità si riassume: “..l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica….

Il sistema italiano è complicato, la burocrazia ritarda i progetti, rallenta le idee e non è al passo con i tempi. Esistono due velocità quella dell’impresa e quella dei “procedimenti” sempre più complicati, lunghi, irti di difficoltà.

E’ consapevole il legislatore che tenta, nomina, chiama la semplificazione. Così,  esempio di semplificazione è l’art. 4 bis della nuova legge che affronta la “Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale”. 

Questo legislatore afferma dunque all’art. 4-bis: 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari..”

Giova ricordare che l‘art. 6 comma 6 lett. b) del d.lgs. 152/2006 ha ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla VIA e che a seguito della modifica introdotta recita: 
Comma 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,(ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;….

 

Studio Legale Ambiente segnala webinar al 7.3.2024 on line su “sostanze che riducono lo strato di ozono”. 

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA
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Regione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri

Regione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri

Regione Veneto: protocollo Arpav e Carabinieri

Protocollo rifiuti e vigilanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1383 del 20 novembre 2023  aveva già previsto il “Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto, ARPAV e il Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente all’attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti”. L’allegato A della Delibera di Giunta proponeva la “bozza” del protocollo con valenza Triennale 2024/2026 in continuità ma in evoluzione rispetto ai protocolli precedenti.

Il 25.1.2024 si legge nel sito della Regione Veneto che il protocollo è stato “siglato”.

Utile ricordare l’oggetto:1. OGGETTO Il presente Protocollo d’intesa regola la collaborazione tra le parti ai fini di migliorare l’efficacia e l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, fermo restando il mutuo riconoscimento dei ruoli, funzioni ed obblighi dei sottoscrittori, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive reciproche competenze.

Si  rinvia al link della Regione Veneto relativo all’allegato A della DGRV 1383/2023

Cinzia SilvestriRegione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri
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DECRETO MASE – INCENTIVI CER

DECRETO MASE – INCENTIVI CER

Decreto MASE – CER 7.12.2023

Comunità Energetiche Rinnovabili

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ripresa e Resilienza. PNRR per intenderci. Parole che si ripetono nel Decreto del Ministero (MASE) del 7.12.2023.Ritornano anche  altre parole che ormai appartengono al nostro linguaggio e segnano il limite, la finalità: DNSH – Do not significant Harm ovvero quel principio che obbliga a non recare danno significativo all’ambiente; ma anche il riferimento costante all’effetto serra , alla attenzione a non ridurre il buco dell’ozono e all’impatto climatico. Sul punto si rinvia a breve focus/webinar del 7.3.2024

.

Si segnala peraltro che la Regione Veneto ha già pubblicato Bando per l’accesso agli incentivi.

Tutto parte però dal d.lgs. 199/2021 che all’art. 31 definisce la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che è in vigore già dal 22.4.2023.

Si riporta breve stralcio: “… I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a)  l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b)  la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a…

Dunque una piccola Comunità che è finalizzata alla produzione di “energia da fonti rinnovabili” che vengono chiarite nell’art. 2 del d.lgs. 199/2021

a)  “energia da fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
Così il Decreto MASE del 7.12.2023 disciplina e incentiva (PNRR) proprio quelle comunità che ad esempio utilizzano, promuovono impianti Biogas, biomassa ecc…
Il Decreto MASE definisce l’impianto alimentato da fonte “rinnovabile”:
a) “Impianto alimentato da fonti rinnovabili”: insieme delle opere e delle apparecchiature,
funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia
elettrica; esso comprende in particolare:
1. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il
trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica;
2. i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti
a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica
funzionali alla quantificazione degli incentivi;…
Cinzia SilvestriDECRETO MASE – INCENTIVI CER
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BANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

BANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI: BANDO REGIONE VENETO

CER – Bando aperto fino al 29.2.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica Bando per l’ammissione ai finanziamenti per promuovere le energie rinnovabili.

Scrive la Regione sul proprio sito: ” In attuazione del Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027, la Giunta Regionale con DGR n. 1568 del 12 dicembre 2023 ha approvato il bando di finanziamento per promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di sostenere la creazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il Bando permette a determinati soggetti di accedere ai finanziamenti a mezzo di deposito di domanda a partire dal 1.2.2024 al 29.2.2024.

Arco temporale breve.

Tutto nasce dalla Direttiva2018/2001/UE poi recepita dal L. 8/2020 e d.lgs. 199/2021.

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale 1568 del 12.12.2023 approva il Bando che   sostiene lo sviluppo delle CER (Comunità di Energia Rinnovabile – clicca link.

Si apre dunque la fase operativa che segue di fatto il Decreto su CER pubblicato sul sito del MASE (7.12.2023).

Bando di partecipazione Regione Veneto


Studio Legale Ambiente segnala webinar del 7.3.2024: Sostanze che riducono lo strato di Ozono. Breve focus su normativa che impatta su molti settori: edilizia, agricoltura, processi industriali ecc…

Cinzia SilvestriBANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI
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R.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione

R.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione

RENTRI: Modalità di compilazione

Decreto Direttoriale MASE n. 251 del 19.12.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Continua la costruzione normativa del R.E.N.T.R.I. ovvero del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si aggiunge altro tassello pubblicato nel sito MASE ma anche nel sito dedicato al RENTRI. Il DD MASE n. 251/2023 porta attuazione agli arti. 4,5 del Decreto MASE del 4.4.2023 n. 59, in particolare inserisce

– Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;

– Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.

Documenti corposi e minuziosi che devono trovare apposito commento.

E’ opportuno riportare il testo del DD MASE 251/2023 che ricorda i passaggi normativi del RENTRI:

  1. l’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l’adozione di uno o più decreti del MTE (oggi MASE), per la definizione della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti);
  2. ll D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI, ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs 152/2006
  3. l’articolo 21, comma 1 del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per assicurare l’attivazione e il funzionamento del RENTRI;
  4. decreto direttoriale del 22 settembre 2023, n.97 è stata adottata la Tabella scadenze RENTRI relativa alle tempistiche per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
  5.  decreto direttoriale del 6 novembre 2023 n.143 sono state approvate le Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del citato D.M. n.59 del 2023;
  6. Decreto Direttoriale MASE n. 251 del 19.12.2023 come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la definizione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, relativi rispettivamente al registro cronologico di carico e scarico e al formulari rifiuti
Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione
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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riscaldamento Globale

Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.11.2023


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione confluita nel testo del nuovo Regolamento del 5.4.2022: testo che è stato a sua volta integrato e modificato con emendamenti del 30.3.2023. La proposta di revisione è in evoluzione ma il testo del 2022 è ormai la base di lavoro e utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

La proposta di Regolamento del 2022 riporta:

  • la Relazione che spiega le ragioni della necessaria riscrittura del Regolamento n. 1005/2009,
  • riscrive completamente i “Considerando” del Regolamento (42 “Considerando” rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009)
  • mantiene quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022)
  • modifica gli allegati (sempre VIII) nel loro contenuto

Il testo della proposta del 2022 nella parte della Relazione ricorda:

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS – Ozone Depletive Substances) sono sostanze chimiche prodotte dall’uomo che, dopo l’emissione, di frequente raggiungonol’atmosfera superiore e danneggiano lo strato di ozono della stratosfera che protegge lasuperficie terrestre dai pericolosi raggi UV del sole. Tale danno si traduce nel cosiddetto”buco dell’ozono” con notevoli impatti negativi sulla nostra salute e sulla biosfera, i quali a loro volta comportano costi finanziari elevati. Inoltre le ODS sono forti gas a effetto serra con un alto potenziale di riscaldamento globale.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

Il testo preliminare della proposta del 2022 (ODS) è intriso di richiami importanti a parole che hanno assunto il significato di “principio” ispiratore. Il Green Deal, ad esempio, ovvero il programma europeo sul cambiamento climatico; il principio di “non arrecare una danno significativo” (DNSH – Do Not Significant Harm): “..È inoltre pienamente in linea con il principio “non arrecare un danno significativo poiché rafforzerà ulteriormente i controlli sulle ODS e ridurrà le emissioni rilevanti in termini di ozono e clima…” (cfr. proposta di Regolamento 5.4.2022).

Si notano, nel nuovo testo del 2022, come emendato nel 2023, l’utilizzo della parola “stoccaggio”, della specificazione della parola “uso“con “impiego” e la sostituzione della parola “smaltimento” con “distruzione”. Si evidenzia il richiamo al Regolamento sui Gas Fluorurati n. 517/2014 (HFC) e alla necessaria armonizzazione con il Regolamento ODS (n. 1005/2009) oggi in lettura.

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

In calce si offre lettura dello schema comparativo che ….(per continuare lettura articolo ODS Reg. 1005/2009 richiedi password a info@studiolegaleambiente.it  )

Cinzia SilvestriRiduzione Buco Ozono – ODS
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Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Art. 255 D.lgs. 152/2006 – L. n. 137/2023 – Novita’ 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023


Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

L’art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all’abbandono o deposito irregolare di rifiuti che non sono riconducibili all’attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006). Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all’attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l’illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che…continua lettura articolo  L. 137.2023 art. 255 d.lgs. 152:200

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VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA 

LRV n. 27 del 17.10.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – CINZIA SILVESTRI


Veneto: Modifica competenze AIA. Non solo. La Regione Veneto modifica la LRV n. 4 del 18.2.2016 . Due soli articoli che però incidono anche sulla competenza che passa dalla Regione alla Provincia. In particolare.

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di
piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2
Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola:
“Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”

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Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria: limitazioni al traffico – Veneto

DL n. 121/2023 e LR Veneto n. 24/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.9.2023


Aria – Limitazioni al traffico – Veneto. Il DL 12.9.2023 n. 121 vigente dal 13.9.2023 risponde alle sentenze della CGUE e con riferimento alle Regioni del Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna.

Queste Regioni devono provvedere infatti all’aggiornamento dei rispettivi Piani di Qualità dell’Aria, disponendo misure per la limitazione della circolazione stradale.

Le Regioni possono invero imporre delle limitazioni del traffico laddove risulti superato il limite del particolato PM10 e del Biossido di azoto NO2.

Il DL è scarno e si limita a dettare i tempi (6 mesi – 13.3.2024) entro i quali le Regioni devono legiferare al fine di ridurre l’inquinamento che deriva dalla circolazione stradale che è, invero, una delle cause più importanti di inquinamento.

Ebbene il Veneto, contestualmente alla emanazione del Decreto Legge Nazionale, emette Legge Regionale (n. 24 del 12.9.2023) che modifica la L. 33/1985 inserendo l’art. 58 ter.

 Continua lettura articolo su PQA e nuovo DL 121/2023

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Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023

MASE[1] Decreto 28.6.2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 delega alla normativa regionale o alle autorizzazioni (in seno provinciale, ad esempio) il potere di prevedere misure di prevenzione e limiti alle emissioni odorigene con riferimento agli stabilimenti di cui al titolo I della parte V Dlgs. 152/2006.

In questo contesto è stato pubblicato sul sito del Ministero (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) il Decreto che approva gli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene degli impianti e attività.

Il documento, firmato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) e composto da 5 allegati, ricorda più volte la propria natura di mero “indirizzo” tecnico da utilizzare nei processi istruttori e decisionali della P.A. Le linee Guida sono espressione degli orientamenti maturati in ambito odorigeno ma il testo non cita tutti o alcuni di questi documenti ben conosciuti dagli operatori.

La Direzione (DGVA) si preoccupa di precisare la supremazia Regionale; non dimentica che l’art. 272 bis attribuisce potere diretto anche alle autorità che emettono le autorizzazioni, ma lo pone in secondo piano.

Ambito di applicazione delle LG ….  continua lettura articolo Linee guida odori

[1] Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetic

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Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

DL n. 44/2023 – la lingua italiana

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 44 del 22.4.2023, pubblicato  in Gazzetta ufficiale, si occupa del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e anche delle società partecipate pubbliche. Si occupa di concorsi di compensi delle commissioni, di aggiornamenti e di potenziare la capacità amministrativa sotto vari aspetti. Coglie l’attenzione però l’art. 27bis che  impone la sostituzione, nel linguaggio della pubblica amministrazione , del termine razza con quello di nazionalità. Un passaggio linguistico, senz’altro, che segna però anche un cambiamento culturale.

Art. 27 bis 
 
             Disposizioni in materia di atti e documenti 
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, negli atti e  nei  documenti  delle
pubbliche amministrazioni  il  termine:  «razza»  e'  sostituito  dal
seguente: «nazionalita'».

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Cinzia SilvestriRazza o Nazionalità?
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Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Articolo Life PrepAIR 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito di SNPA pubblica articolo, in inglese,  sulla qualità dell’aria ed in particolare sulla riduzione dell’ossido di azoto e ammoniaca NOx NH3.

Quattro agenzie Regionali hanno cercato di costruire un modello per la riduzione delle PM2,5.

Si legge nelle conclusioni dell’Articolo, senza assumere responsabilità per errori di traduzione (reverso):

Questo studio ha anche rilevato che aumentando la forza di riduzione, la differenza tra il PI della riduzione simultanea in NOx e NH3 e la somma di un singolo PI aumenta per entrambe le stagioni, essendo limitato a 1 g m 3 (10% in termini relativi e quindi gestibile in termini di pianificazione della qualità dell’aria) per riduzioni limitate delle emissioni (25%) e in aumento medio fino a 4 g m 3 (circa 30%) per il 75% delle emissioni, che non può essere trascurato nella progettazione di piani per la qualità dell’aria.

In conclusione per determinare con attenzione se sia possibile ottenere un ulteriore abbattimento del PM2,5, ulteriori simulazioni volte ad esplorare gli effetti di altre riduzioni dei precursori dovrebbero essere eseguite. Altri inquinanti chiave nella formazione di PM2.5 secondario sono lo zolfo diossido (SO2) e composti organici volatili diversi dal metano. Sebbene l’SO2 abbia generalmente basse concentrazioni nella pianura padana, la sua ulteriore riduzione può portare a ulteriori PM2,5 diminuzioni, come indicato in [32], a causa del suo coinvolgimento nei processi di particolato secondario. I composti organici volatili diversi dal metano potrebbero anche avere un impatto importante poiché influenzano le concentrazioni di ossidanti e, di conseguenza, la formazione di nitrati e solfati

Leggi versione inglese dell’articolo (Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca)

Cinzia SilvestriAria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca
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EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 2023 – FORMAZIONE

EVENTO ON LINE 10,17,24,31 MAGGIO 2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 Programma_MERCOLEDI24.5.2023 ORE 9.00

intervento di Studio Legale Ambiente
avv. Cinzia Silvestri
La Corte di Giustizia UE  in tema di qualità dell’aria e riflessioni legate alla Direttiva  2010/75/UE


 “Emissioni 2023″ è evento on line, organizzato da RSE-ISPRA, SNPA UNICHIM – ACCREDIA e destinato a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la tematica delle “Emissioni” non solo in ambito industriale; si articola in 4 eventi distinti, di cui i primi 3 aperti a tutti, il quarto riservato ad operatori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per ciascun evento si richiede iscrizione distinta, utilizzando i link riportati nella locandina sopra allegata (link)

La partecipazione è comunque gratuita ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

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Cinzia SilvestriEMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE
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Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Semplificazione, parola d’ordine – DL 13/2023 convertito in L. 47/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR. L’impressione è che il Legislatore voglia evitare/alleggerire, almeno per un breve momento, tutti quei controlli che prima sembravano indispensabili.

Il legislatore ha fretta; bisogna cambiare velocemente e alcune procedure, diciamo “di controllo”, sono dispendiose economicamente, lunghe, farraginose. Il legislatore si concentra sulla procedura di VIA.

Così il Decreto, nel considerare la necessità, sempre più impellente, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, decide di esentare totalmente dalla procedura di VIA, alcuni progetti/impianti, anche se con alcune condizioni.

Così l’art. 47 del DL 13/2023 come convertito dalla L. 47/2023 e vigente dal 21.4.2023 si occupa di “semplificare” e dispone in merito alla “installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”

È interessante notare che tali “agevolazioni/semplificazioni”, che si concretano nell’esentare dalla Procedura di VIA alcuni impianti finalizzati alla produzione di energia, ha un limite temporale ovvero fino al 30.6.2024 (un anno e poco più) e sottende l’espletamento già compiuto della VAS.

Il legislatore sembra fare una prova di tenuta della disposizione.Non osa “eliminare” totalmente ma consente un termine entro il quale, si suppone, verificherà…continua lettura articolo e leggi schema…

La riproduzione in altri siti dei contenuti di questi articoli deve essere autorizzata dall’autore e deve contenere il riferimento a Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriProgetti esentati dalla V.I.A. – PNRR
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