RIPRISTINO AMBIENTE?

RIPRISTINO AMBIENTE?

ripristino ambienteRIPRISTINO AMBIENTE?

Cosa significa Ripristinare l’Ambiente?

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Non è chiaro a tutti il significato dell’ordine di ripristinare l’ambiente tanto più se indicato in una sentenza penale. Quando si subisce la condanna al ripristino dell’ambiente sorge sempre un moto di sorpresa a carico dell’imputato che magari non aveva concordato la pena su questo punto (ritenendo di poterlo concordare). 

Ripristinare significa riportare alle condizioni originarie il sito e può assumere infinite modalità a seconda del luogo inquinato (non solo luoghi). La sentenza in commento sembra anche dire che il ripristino richiede una valutazione sul danno precisando che questa valutazione di danno è solo riferita alle misure ripristinatorie non al reato di riferimento che rimane , ad esempio nel caso trattato di “traffico illecito di rifiuti” sempre un reato di pericolo.

Il Giudice penale invero può ordinare in sede di condanna o di patteggiamento anche il ripristino dello stato dell’ambiente. Tale ordine è spesso confuso con la pena accessoria mentre è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa che può essere ordinata d’ufficio in quanto consegue alla commissione del reato. Il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies comma 4 c.p.) ad esempio prevede proprio questo tipo di sanzione che è dunque sottratta alle regole che disciplinano le pene accessorie.

Vediamo i punti interessanti della sentenza penale della Cassazione che conferma, in parte, la sentenza della Corte di appello di Venezia.

La Sentenza della Corte di appello di Venezia con sentenza del 19/04/2021 n. 39511, ha applicato  la pena concordata per il reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p., ordinando il ripristino dello stato dell’ambiente. ​

  1. Ricorso per cassazione: Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, contestando l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale sanzione senza giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione. Le parti avevano concordato la pena del patteggiamento e la Corte di appello aveva poi ordinato il “ripristino dello stato dell’ambiente” quale elemento nuovo rispetto alla condanna di primo grado. Gli imputati trattano la condanna al ripristino dello stato dell’ambiente come se fosse una pena accessoria, contestando la riformatio in peius ecc…. 
  2. Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, specificando che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p. ​: in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’ illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale. La sanzione dunque può essere ingiunta anche in secondo grado e a prescindere dalla pena concordata.
  3. Necessità di specifica motivazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede una specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente : ” Ne consegue che perchè possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
  4. Annullamento con rinvio: La sentenza impugnata è stata rinviata a Giudice di appello per precisare la motivazione del ripristino dell’ambiente sotto il profilo del “danno”.
Cinzia SilvestriRIPRISTINO AMBIENTE?
Leggi Tutto

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?ENERGIE RINNOVABILI: quali?

DLGS. n. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (vigente dal 30.12.2024)leggi testo legislativo 190/2024 /disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cosiddette FER – Fonti Energia Rinnovabili). Gli impianti che ricadono sotto questo regime includono, a titolo esemplificativo:

  1. Impianti solari fotovoltaici. ​
  2. Impianti eolici. ​
  3. Impianti idroelettrici. ​
  4. Impianti geotermici.
  5. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. ​
  6. Impianti solari termici. ​
  7. Pompe di calore.
  8. Impianti di cogenerazione. ​
  9. Impianti di accumulo elettrochimico. ​

Questi impianti possono essere soggetti a diversi regimi amministrativi, tra cui attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica, a seconda della loro potenza e delle specifiche tecniche. ​

L’art. 1 (meglio precisato infra) indica la traccia del discorso:

  1. La normativa sulla energia rinnovabile dialoga con la normativa urbanistica
  2. Revisione, abrogazione del sistema previgente e semplificazione delle procedure amministrative
  3. Termini certi. Regime normativo previgente fino alla data del 28.6.2025 (termine di adeguamento delle Regioni alla nuova normativa) e la possibilità però di scegliere se applicare fin da subito la nuova normativa.
  4. Dal 28.6.2025 applicazione del decreto per tutti, a prescindere.
  5. Le procedure in attività libera (che non richiedono dunque autorizzazioni o altro) e quelle in procedura abilitativa semplificata (PAS) non sono sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale. ..LEGGI ARTICOLO ENERGIE RINNOVABILI, QUALI? art. 1 d.lgs. 190/2024
Cinzia SilvestriENERGIE RINNOVABILI, QUALI?
Leggi Tutto

BIOMASSE – PROROGA

BIOMASSE – PROROGA

biomasse prorogaMILLEPROROGHE 2025
BIOMASSE – PROROGA – L. 15/2025
Attestazioni sostenibilità
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.2.2025


L’energia è punto di attenzione del legislatore
Il Parlamento specifica che: “L’articolo 11, comma 2-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone una proroga fino al 31.12.2025 dell’attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità̀ della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano).
Precisa il Dossier del Parlamento:
“..Si tratta di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, di cui al vigente articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, .. sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili provenienti dall’agricoltura. Al riguardo, l’articolo 42 del decreto legislativo n. 199/2021 indica alcuni criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile e, dunque, prevede casi di divieto della produzione di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa. Di conseguenza, i produttori sono tenuti ad attestare il rispetto dei criteri di sostenibilità, anche mediante autodichiarazione accompagnata da adeguata documentazione, da fornire ai competenti organismi di certificazione..”
Ai sensi del decreto emanato il 7 agosto 2024 dal Ministero dell’Ambiente … la disciplina relativa alle attestazioni era destinata a rimanere in vigore fino a nove mesi dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero a decorrere dal 27 agosto 2024; per effetto del nuovo comma 2-bis, la suddetta disciplina sarà prorogata di alcuni mesi, vale a dire fino a fine anno 2025…”

Cinzia SilvestriBIOMASSE – PROROGA
Leggi Tutto

A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A: titolare e ...gestore?A.I.A.: Titolare e …Gestore
Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 La Cassazione penale n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto (trattamento rifiuti). Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. La decisione è ancora attuale e individua il centro di imputazione delle responsabilità, salvi i dovuti distinguo.

Il CASO –A.I.A.: Titolare e …Gestore

Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
Il caso trattato dalla Cassazione vede una società consortile ed il presidente del CDA intestatari e titolari dell’AIA; società consortile che poi attribuiva la gestione ad altra società a mezzo di una concessione (contratto pubblico).Tuttavia si segnala le responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali .

La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA ogni  responsabilità.

RESPONSABILITA’ TITOLARE A.I.A.

A fronte della contestazione penale al titolare dell’AIA ovvero al suo presidente (società Consortile) l’imputato si difendeva ritenendo che la responsabilità doveva essere attribuita alla società di gestione il cui contratto di concessione trasferiva totalmente ogni responsabilità. 

La Cassazione ricorda  i diversi sistemi di imputazione di responsabilità in sede ambientale e precisa il motivo per il quale  il titolare della AIA è ritenuto il responsabile.

Brevemente:

La responsabilità del titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si definisce come l’obbligo di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate. ​ Questo include la verifica e il controllo continuo delle attività svolte nell’impianto, anche se la gestione operativa è affidata a un’altra entità. ​

Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il titolare dell’AIA, ovvero l’azienda consortile rappresentata dall’imputato, è responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​ Questo significa che il titolare deve garantire che le condizioni dell’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente dal fatto che la gestione operativa sia stata concessa a un’altra società. ​ La responsabilità non può essere delegata completamente al gestore dell’impianto. ​

Nel contesto della sentenza, la differenza tra titolare e gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è la seguente:

  • Titolare dell’AIA: È l’entità che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale. ​ In questo caso, l’azienda consortile di cui l’imputato è il presidente del consiglio di amministrazione. Il titolare è responsabile di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente da chi effettivamente gestisce l’impianto. ​
  • Gestore dell’impianto: È l’entità che effettivamente svolge le operazioni di gestione dell’impianto, come la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione. ​ Nel caso specifico, la gestione operativa dell’impianto è stata affidata in concessione a un’altra società. ​

La Corte ha stabilito che, nonostante la gestione operativa sia stata affidata a un’altra società, il titolare dell’AIA (l’azienda consortile) rimane responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​

Scrive la Cassazione:

“…Come correttamente osservato dal Tribunale, la presenza in atti di un contratto di concessione, che affidava al concessionario gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione dell’ impianto e le relative responsabilità e riservava all’azienda consortile di cui l’ imputato è legale rappresentante il controllo sulla fase di costruzione e gestione, non vale ad escludere la responsabilità dell’ imputato stesso. Non deve dimenticarsi, infatti, che il soggetto titolare dell’autorizzazione ambientale era proprio l’azienda consortile, che era dunque tenuta a verificare l’osservanza di t u t t e le prescrizioni imposte nell’autorizzazione medesima….”

 

adminA.I.A.: Titolare e ..Gestore
Leggi Tutto

ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI - PROROGAMILLEPROROGHE 2025
Responsabilità estesa – accordi
Art. 178-quater Dlgs. 152/2006
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.2.2025


L’art. 178-quater Dlgs. 152/2006, appena nato con il DL 131/2024 (L. 166/2024), subisce prima proroga.
L’articolo impone la responsabilità “estesa“ anche al produttore che immette sul mercato a mezzo di piattaforme di commercio elettronico , un certo prodotto.
1) Il terzo comma dell’art. 178-quater indica che i produttori del prodotto e i gestori dei servizi relativi alla piattaforma sono tenuti stipulare ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA e sottoscritti tra i gestori, i consorzi o i sistemi di gestione. Tali accordi stabiliscono le modalità di adempimento di tali obblighi (comma 4).
Il Comma 6 dell’art. 178-quater prevedeva la sottoscrizione degli accordi entro la data di entrata in vigore del DL 131/2024-L. 166/2024 e dunque ormai prossimi alla scadenza.
2) Il decreto milleproroghe interviene su questo punto modificando il termine di 90 giorni a 120 giorni offrendo dunque un maggiore respiro ad accordi ancora non intervenuti.

In particolare: continua lettura articolo 178 quater  Dlgs. 152/2006

Cinzia SilvestriACCORDI PRODUTTORI- PROROGA
Leggi Tutto

R1 – CEMENTO – PROROGA

R1 – CEMENTO – PROROGA

R1-cementoMILLEPROROGHE 2025
R1 – recupero energetico – 31.12.2025
DL 202/2024 e conversione in Legge
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025


Per gli impianti di produzione del cemento è arrivata altra proroga (in deroga) al 31.12.2025 relativa al recupero rifiuti come combustibile/energia.
L’art. 11 comma 2-septies (DL 202/2024 come convertito) milleproroghe 2025) è veramente illeggibile e recita:
“All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

1) Il Parlamento, a mezzo di nota, precisa il significato: “L’art. 11 comma 2-septies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, differisce di un anno, cioè̀ fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico…”.

2) Il Parlamento, nel Dossier, precisa che “l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (cd. combustibili solidi secondari – CSS)”…. continua lettura artico R1 cemento proroga

Leggi anche articolo su INTERPELLO R1 – IMPIANTI DIVERSI

Cinzia SilvestriR1 – CEMENTO – PROROGA
Leggi Tutto

R.E.N.T.R.I. – PROROGA

R.E.N.T.R.I. – PROROGA

RENTRIMILLEPROROGHE 2025

R.E.N.T.R.I. – 14.4.2025

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025


RENTRI – PROROGA. Il decreto “milleproroghe” è in attesa di pubblicazione ma è già noto.

Con riferimento al R.E.N.T.R.I., sul sito del Parlamento è possibile leggere che:

Il comma 2-bis dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità̀ dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché́ da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

Così recita il nuovo comma

2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di e entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.

È noto che, in attuazione dell’art. 188-bis Dlgs. 152/2006 – che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti anche a mezzo RENTRI – è stato emanato il D.M. Ambiente 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina nel dettaglio il sistema RENTRI….   CONTINUA LETTURA ARTICOLO RENTRI

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I. – PROROGA
Leggi Tutto

Concessioni idrauliche….

Concessioni idrauliche….

StudiolegaleambienteCONCESSIONI IDRAULICHE…

L.R. VENETO N. 1/2025 

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La L.R. Veneto n. 1/2025 modifica l’art. 4 della Legge R. Veneta n. 7/2020. “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”. Pochi incisi ma determinanti soprattutto nell’espungere dal testo le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Rimangono soggette alla legge regionale dunque le piccole derivazioni. 

Le GRANDI derivazioni e concessioni trovano riferimento nel comma 1bis inserito nella norma che indica la necessità di una gara pubblica.

Così recita il nuovo articolo 4 L. R. Veneto 27/2020 come riformato:

Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.

1.   Per la prosecuzione dell’esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, (31.7.2029) ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024,(31.7.2029) il concessionario è tenuto, ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall’autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.

2.   Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all’assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

3.   Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l’occupazione del demanio idrico.

4.   Per l’anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.

Va alla lettura delle LRV di riferimento.

LR veneto n. 7/2020 del 3.7.2020

LR Veneto n. 1/2025 del 10.2.2025

 

 

Cinzia SilvestriConcessioni idrauliche….
Leggi Tutto

RIPRISTINO AMBIENTE?

RIPRISTINO AMBIENTE?

recupero energeticoRIPRISTINO AMBIENTE?

Cosa significa Ripristinare l’Ambiente?

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Non è chiaro a tutti il significato dell’ordine di ripristinare l’ambiente tanto più se indicato in una sentenza penale. Quando si subisce la condanna al ripristino dell’ambiente sorge sempre un moto di sorpresa a carico dell’imputato che magari non aveva concordato la pena su questo punto (ritenendo di poterlo concordare). 

Ripristinare significa riportare alle condizioni originarie il sito e può assumere infinite modalità a seconda del luogo inquinato (non solo luoghi). La sentenza in commento sembra anche dire che il ripristino richiede una valutazione sul danno precisando che questa valutazione di danno è solo riferita alle misure ripristinatorie non al reato di riferimento che rimane , ad esempio nel caso trattato di “traffico illecito di rifiuti” sempre un reato di pericolo.

Il Giudice penale invero può ordinare in sede di condanna o di patteggiamento anche il ripristino dello stato dell’ambiente. Tale ordine è spesso confuso con la pena accessoria mentre è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa che può essere ordinata d’ufficio in quanto consegue alla commissione del reato. Il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies comma 4 c.p.) ad esempio prevede proprio questo tipo di sanzione che è dunque sottratta alle regole che disciplinano le pene accessorie.

Vediamo i punti interessanti della sentenza penale della Cassazione che conferma, in parte, la sentenza della Corte di appello di Venezia.

La Sentenza della Corte di appello di Venezia con sentenza del 19/04/2021 n. 39511, ha applicato  la pena concordata per il reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p., ordinando il ripristino dello stato dell’ambiente. ​

  1. Ricorso per cassazione: Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, contestando l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale sanzione senza giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione. Le parti avevano concordato la pena del patteggiamento e la Corte di appello aveva poi ordinato il “ripristino dello stato dell’ambiente” quale elemento nuovo rispetto alla condanna di primo grado. Gli imputati trattano la condanna al ripristino dello stato dell’ambiente come se fosse una pena accessoria, contestando la riformatio in peius ecc…. 
  2. Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, specificando che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p. ​: in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’ illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale. La sanzione dunque può essere ingiunta anche in secondo grado e a prescindere dalla pena concordata.
  3. Necessità di specifica motivazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede una specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente : ” Ne consegue che perchè possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
  4. Annullamento con rinvio: La sentenza impugnata è stata rinviata a Giudice di appello per precisare la motivazione del ripristino dell’ambiente sotto il profilo del “danno”.
Cinzia SilvestriRIPRISTINO AMBIENTE?
Leggi Tutto

RECUPERO ENERGETICO… R1

RECUPERO ENERGETICO… R1

recupero energeticoRECUPERO ENERGETICO – R1

Interpello MASE – Regione Emilia Romagna

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 Viene posto interpello al Ministero dell’Ambiente dalla Regione Emilia Romagna. La Regione chiede se è possibile applicare la formula che porta al recupero energetico (R1) anche ad impianti che non trattano solo rifiuti urbani; se è possibile autorizzare al recupero energetico anche impianti diversi. 

La questione è interessante perché la legge prevede l’applicazione della formula relativa al Recupero energetico (R1) solo per i  rifiuti urbani relativi alle attività di  incenerimento/coincenerimento. 

La questione non è di poco conto perché gli impianti di incenerimento in genere sono autorizzati in D10 (smaltimento) e solo se sono in grado di ottenere “recupero energetico”, secondo la nota formula che è stata modifica nel tempo, possono essere autorizzati in R1 (recupero energetico). 

Il favore del legislatore al recupero energetico è noto e tuttavia gli stretti limiti della formula applicabile rendono complesso l’ottenimento di questo traguardo che, si badi, comporta anche determinati benefici economici e non solo ambientali. 

In ogni caso il recupero è sempre da preferire allo smaltimento e dunque laddove possibile si deve attuare. 

La nota del Ministero è interessante perché rielabora e ricorda i vari passaggi normativi ed infine conclude confermando che è la pubblica amministrazione che può decidere in merito laddove non esiste indicazione espressa normativa per gli impianti che trattano rifiuto speciali ad esempio. 

L’apertura verso il “recupero” è in linea con la volontà del legislatore comunitario e nazionale.

Scrive il Ministero con esigua conclusione (leggi risposta MASE):

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Cinzia SilvestriRECUPERO ENERGETICO… R1
Leggi Tutto

Regione Veneto: Regolamento VINCA

Regione Veneto: Regolamento VINCA

VASRegione Veneto: Regolamento VINCA

Regolamento attuativo VINCA del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento indica alcuni punti da tenere presenti nella lettura:

  1. Oggetto e finalità del regolamento (Art. ​ 1): Il regolamento disciplina la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. ​
  2. Livelli di valutazione (Art. ​ 3): La procedura di VINCA si articola in tre livelli progressivi: valutazione preliminare/Screening, valutazione appropriata e valutazione in deroga, ciascuno con specifiche finalità e modalità di attuazione. ​
  3. Parere motivato (Art. ​ 5): Il parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA ha una validità di cinque anni e può essere esteso o ridotto in base a vari fattori. ​ È obbligatorio per la realizzazione del P/P/P/I/A. ​
  4. Programma di Monitoraggio (Art. ​ 10): Prescrive il monitoraggio degli effetti del P/P/P/I/A sugli habitat e le specie di interesse comunitario, definendo responsabilità, obiettivi, metodi e tempistiche. ​
  5. Oneri istruttori (Art. ​ 17): Le autorità delegate possono prevedere oneri istruttori a carico dei soggetti privati proponenti, con un importo massimo di 1000 euro, determinato in modo proporzionale ai livelli di valutazione e al valore complessivo delle opere. ​

I P/P/P/I/A sono Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività. Questi termini si riferiscono a diverse tipologie di iniziative che possono essere soggette alla Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per verificare il loro impatto sui siti della rete Natura 2000.

Regolamento VINCA

ALLEGATO_Regolamento_VINCA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VINCA
Leggi Tutto

Regione Veneto: Regolamento VAS

Regione Veneto: Regolamento VAS

VASRegione Veneto: Regolamento VAS

Regolamento attuativo VAS del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Anche il Regolamento attuativo VAS della Regione Veneto è munito  di Allegato che indica le varie fasi del procedimento e si riporta a stralcio le prime fasi:1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (articolo 6 del regolamento)
La procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di piani/programmi e loro modifiche si articola, in
conformità con l’articolo 13 del TUA, nelle seguenti fasi.
FASE 1: Trasmissione della documentazione preliminare
1. L’autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite
il proprio indirizzo di PEC istituzionale:
a) il modulo correttamente compilato di presentazione dell’istanza, disponibile sul sito web della Struttura a
supporto della Commissione regionale per la VAS;
b) il Rapporto Preliminare comprensivo delle eventuali informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei
precedenti atti di pianificazione o programmazione, della descrizione e delle informazioni sui possibili impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano/programma, degli obiettivi generali che si intendono
perseguire e delle scelte strategiche pertinenti in rispondenza dei criteri di cui all’Allegato I del TUA.
FASE 2: Verifica della completezza documentale
1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della
documentazione trasmessa e, laddove si renda necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa,
comunica all’autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell’istanza che deve intervenire nei
successivi 10 giorni. Qualora l’autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel
termine previsto, l’istanza viene archiviata. Resta nella facoltà dell’autorità procedente presentare nuovamente
l’istanza, corredata della documentazione necessaria al suo esame, con nuova decorrenza dei termini per la
conclusione del procedimento.

Regolamento VAS Regione Veneto

ALLEGATO_Regolamento_VAS

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VAS
Leggi Tutto

Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

fonti rinnovabiliREGIONE VENETO: Regolamento V.I.A.

Regolamento attuativo BUR del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica il Regolamento attuativo in materia di Valutazione impatto ambientale relativo all’art. 13 della LRV 12/2024.

Le disposizioni che si applicano al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sono indicate nell’Art. ​ 3 del regolamento, che disciplina le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale. ​ In particolare, il PAUR è una delle tipologie di procedura elencate nell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.

L’allegato A prevede infatti l’indicazioni delle fasi della procedura PAUR che in parte si riporta:

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento) 

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1 – Presentazione dell’istanza 

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. 

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati 

La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata. 

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti. 

FASE 3 – Verifica della completezza documentale 

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata. 

Regolamento VIA

ALLEGATO_A_Regolamento_VIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento V.I.A.
Leggi Tutto

Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

fonti rinnovabiliRegione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regolamento del 19.1.2025

segnalazione a cura di StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato nel BUR Regionale il Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale  che precisa alcuni punti in materia di procedura AIA e allega la modulistica utile alla richiesta dell’Autorizzazione. Si allega il Regolamento completo della modulistica e si riporta l’art. 6 che si occupa delle modifiche non sostanziali che possono essere accompagnare anche da parere arpav

Art. 6
Disposizioni in merito alle modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 29-nonies del TUA.

1.    Nel caso di impianti di gestione rifiuti, per la valutazione delle modifiche non sostanziali, comunicate dal gestore ai sensi dell’articolo 29-nonies, del TUA, l’autorità competente può richiedere:

a)   il parere di ARPAV in merito alle componenti tecniche attinenti alla modifica richiesta per l’eventuale indicazione di prescrizioni o modalità cui attenersi, o in merito a specifici aspetti ambientali secondo modalità stabilite da apposite convenzioni;

b)   il parere della Provincia ovvero della Città metropolitana di Venezia competente per territorio per l’approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali rilevanti in fase di controllo.

2.    Resta salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 9 e 9 bis, del TUA.

REGOLAMENTO AIA

ALLEGATO_A_Regolamento_AIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento A.I.A.
Leggi Tutto

Amministratori senza deleghe: responsabilità

Amministratori senza deleghe: responsabilità

fonti rinnovabiliAmministratori senza deleghe: responsabilità

Cass. civ. n. 15054/2024

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Corte di Cass. 15054/2024 riflette sul ruolo degli amministratori senza delega, ovvero amministratori che non hanno potere diretto di gestione in quanto conferito ad altri. La Cassazione affronta un problema legato al fallimento di una società e alla responsabilità da attribuire agli amministratori per il danno causato dal fallimento ai creditori. Secondo la Corte anche gli amministratori privi di deleghe sono responsabili per non aver preso le misure adeguate nel momento in cui sono venuti a conoscenza dell’insolvenza e delle problematiche economiche attraversate dalla Società. Gli amministratori  hanno sempre l’obbligo di verificare nel corso della gestione che il capitale sociale sia mantenuto integro nel valore. Gli amministratori senza deleghe non sono coinvolti per l’omissione di un generico dovere di vigilanza (sarebbe responsabilità oggettiva) ma rispondono nella misura in cui erano a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non si sono attivati ma anche dei fatti dei quali avrebbero dovuto acquisire conoscenza con la dovuta diligenza.

Scrive la Corte: 3.4 Le conclusioni del Collegio sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale gli amministratori di società di capitali (i quali non abbiano operato) non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva ma rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori, che hanno operato, soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne deriva che gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’ultimo comma dell’ articolo 2381 c.c. (cfr. Cass. 17441/2016).

 

 

Cinzia SilvestriAmministratori senza deleghe: responsabilità
Leggi Tutto

Fonti Rinnovabili: semplificazioni

Fonti Rinnovabili: semplificazioni

fonti rinnovabiliFonti Rinnovabili: semplificazioni

d.lgs. 190/2024 – Gazz. uff. 12.12.2024

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12.12.2024, il d.lgs. 190/2024 (con vigenza al 30.12.2024) che ha lo scopo di incentivare e soprattutto semplificare le procedure amministrative utili all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Il d.lgs. 190/2024 spinge nell’unica direzione possibile ovvero quella di accelerazione, semplificazione in modo da rendere veloce lo sviluppo delle rinnovabili. Vero è che tale d.lgs. 190/2024 è frutto di una disposizione che risale ancora al 2022 e che dunque ha impiegato ben due anni per venire alla luce. Non proprio in linea con le esigenze di celerità e semplificazione. In ogni caso, ora il d.lgs. esiste e va letto attentamente. Si riporta stralcio iniziale del Dossier parlamentare del settembre 2024 che spiega i buoni propositi del documento:  

Lo sviluppo delle rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell’economia. La produzione e il consumo di energia sono responsabili – secondo le stime della Commissione europea – di oltre il 75% delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’Unione europea. Accelerare la diffusione degli impianti di energia rinnovabile viene pertanto considerato elemento essenziale per conseguire l’obiettivo vincolante dell’Unione europea – a cui ciascuno Stato membro deve concorrere – di consumare una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030. Obiettivo, quest’ultimo, a sua volta funzionale a conseguire la riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, fissato nella c.d. legge europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119). Uno dei fattori che favoriscono la diffusione degli impianti di energia rinnovabile e, in particolare, l’aumento della capacità di generazione installata per la produzione di energia elettrica da FER, è la definizione di procedure amministrative semplificate per l’installazione di nuovi impianti, per il potenziamento (repowering) di quelli già esistenti, nonché per la costruzione delle relative infrastrutture di connessione, che garantisca, pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio e la salute, tempi celeri per l’ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.

LEGGI D.lgs. 190/2024

Cinzia SilvestriFonti Rinnovabili: semplificazioni
Leggi Tutto

R.E.N.T.R.I.: DELIBERE 3,4,5/2024 ALBO GESTORI

R.E.N.T.R.I.: DELIBERE 3,4,5/2024 ALBO GESTORI

rentriR.E.N.T.R.I.: DELIBERE 3,4,5/2024 ALBO GESTORI

GEOLOCALIZZAZIONE, abrogazione categoria 3bis RAEE, iscrizione categoria 4,5

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicate in Gazzetta ufficiale le delibere 3,4,5/2024 Albo gestori, in data odierna e reperibili sul sito dell’Albo gestori ambientale. La delibera n. 3 del 19.12.2024 è relativa alla geolocalizzazione e agli obblighi conseguenti. Scrive l’art. 1:

1. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito RENTRI e riportato in allegato “B”.

Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

Si aggiunge anche la delibera 4 del 19.12.2024, oggi pubblicata in Gazzetta, che abroga la categoria 3bis relativa ai RAEE.

Si aggiunge anche la delibera 5 del 19.12.2024, oggi pubblicata in Gazzetta, che indica i requisiti di iscrizione alla categoria 4,5

Leggi delibera 3/2024 – geolocalizzazione

Leggi delibera 4/2024 – abrogazione categoria 3bis AG

Leggi delibera 5/2024  iscrizioni alla categoria 4,5 AG

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: DELIBERE 3,4,5/2024 ALBO GESTORI
Leggi Tutto

R.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE

R.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE

V.I.A. screeningR.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE

ACCREDITAMENTO ENTI PER IL CONTROLLO RENTRI

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il sistema R.E.N.T.R.I. DECRETO DIRETTORIALE (registro elettronico nazionale tracciabilità rifiuti) continua ul suo percorso. E’ stato pubblicato Decreto direttoriale che fissa i requisiti di accreditamento per l’accesso al sistema alle forze di controllo (Arpa, polizia, ecc…) . I soggetti accreditati invero saranno in grado di verificare e controllare il viaggio del rifiuto.

Scrive il ministero nella propria nota: “Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 255 del 12 dicembre 2024, è stata approvata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali…”.

Leggi decreto direttoriale 255/2024

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: DECRETO DIRETTORIALE
Leggi Tutto

Buon Natale 2024 …..

Buon Natale 2024 …..

Natale di Henry van Dike

Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri
e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi?
A ignorare quel che il mondo vi deve
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo?

A mettere i vostri diritti in fondo al quadro,
i vostri doveri nel mezzo
e la possibilità di fare un po’ di più del vostro
dovere in primo piano?

Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi,
e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore ?
A capire che probabilmente la sola ragione
della vostra esistenza non è
ciò che voi avrete dalla Vita,
ma ciò che darete alla Vita?

A non lamentarvi per come va l’universo
e a cercare intorno a voi
un luogo in cui potrete seminare
qualche granello di felicità?
Siete disposti a fare queste cose
sia pure per un giorno solo?

Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno……..

Cinzia SilvestriBuon Natale 2024 …..
Leggi Tutto

Riforma Ambiente: L. 191/2024

Riforma Ambiente:  L. 191/2024

Riforma Ambiente – L. 191/2024

L. 191/2024 del 13.12.2024 – DL 153/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.10.2024 la Legge n. 191 del 13.12.2024 e vigente dal 17.12.2024 di conversione del Decreto Legge n. 153/2024 che modifica alcune parti del d.lgs. 152/2006: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

La Legge di conversione interviene su alcuni punti del DL 153/2024 inserendo alcune novità.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato nella parte relativa alla VIA, AIA, nella prima parte del testo si citano gli articoli 8,19,23,24,25,26bis,29sexies. Per ogni articolo è necessario apposito commento. Prosegue il DL modificando anche le norme della parte terza sulle acque (arti..47,77,104,141 d.lgs. 152/2006..) Prosegue con la parte IV Rifiuti del d.lgs. 152/2006 e con le bonifiche. Una riformulazione che si impone, a detta del Governo ,per ragioni di straordinaria necessità e urgenza.

Scrive il Governo: “Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), anche nell’ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;..”

DL 153/2024 convertito legge n. 191/2024

Cinzia SilvestriRiforma Ambiente: L. 191/2024
Leggi Tutto

art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

Art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

verifica assoggettabilità a V.I.A. – 5 anni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Torna utile uno schema/tabella che confronta l’articolo 19 d.lgs. 152/2006 prima e dopo l’intervento del DL n. 153/2024 convertito in legge n. 191/2024 del 13.12.2024 in vigore dal 17.12.2024.

La legge di conversione non ha modificato il testo del DL 153/2024.

La comparazione permette di visualizzare le differenze tra i due testi e seguire la scansione dei tempi.

Giova precisare che il comma 10 dell’art. 19 inserisce novità temporali che certo non alleggeriscono il procedimento.

«Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche’ dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del    provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e’ reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e’ disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia’ previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza di cui al terzo periodo e’ presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’ competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorita’ competente procede all’archiviazione.»;

Leggi Tabella di confronto  art. 19 D.lgs. 152:2006 dopo Legge conversione

Cinzia Silvestriart. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto
Leggi Tutto

V.I.A. screening

V.I.A. screening

V.I.A. screeningV.I.A. screening – art. 19 d.lgs. 152/2006

Dossier Parlamento 5.12.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


La lettura del nuovo articolo 19 d.lgs. 152/2006 alla luce della riforma del DL 153/2024 è già stata affrontata da StudioLegale Ambiente. Il DL 153/2024 è stato convertito in Legge ma non ancora pubblicato e tuttavia si conosce che non sono state apportate modifiche al testo del DL. Si aggiunge però commento e sintesi del Dossier del Parlamento che si allega in stralcio . Dossier che riassume e commenta la finalità di tali modifiche

Secondo il nuovo testo, l’autorità competente deve verificare solamente la completezza della documentazione, non più la sua adeguatezza. ​Questo punto dovrebbe ridurre tempi di valutazione.

Il DL 153/2024 come convertito si prefigge di:

  1. Semplificazione e Accelerazione: Modifiche generali per semplificare e accelerare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale. ​
  2. Screening di VIA:
    • L’autorità competente verifica solo la completezza della documentazione, non più l’adeguatezza. ​
    • Richiesta di chiarimenti e integrazioni possibile una sola volta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni del pubblico. ​
    • Termine massimo per rispondere ridotto da 45 a 30 giorni. ​
  3. Provvedimento di Screening:
    • Nuovi termini: 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione, 45 giorni se sono richiesti chiarimenti.
    • Possibilità di proroga per l’adozione del provvedimento in casi eccezionali, per un massimo di 20 giorni. ​
  4. Efficacia Temporale:
    • Provvedimento di screening valido per almeno 5 anni. ​
    • Procedimento reiterato se il progetto non è realizzato entro il termine, con possibilità di proroga su richiesta. ​

Leggi Dossier Parlamento estratto 5.12.2024 

Leggi articolo StudioLegaleAmbiente

Cinzia SilvestriV.I.A. screening
Leggi Tutto

Reato – subentro posizione altrui

Reato – subentro posizione altrui

3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento. 3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). 3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b). 3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. - Ministero dell’Ambiente - 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.Reato  – Subentro posizione altrui.

Cass. Pen. n. 30929/2024

 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Reato ambientale  – subentro nella posizione altrui. Responsabilità diretta.

La sentenza consente di riflettere sul fatto che subentrare nella gestione di rifiuti altrui, già gravata da condotta di reato, non solleva da responsabilità colui che subentra. Colui che subentra è responsabile, pur non essendo l’originario autore del reato, in quanto assume la gestione diretta, contrattualmente.

Nel caso di reato di gestione illecita rifiuti (art. 256 Dlgs. 152/2006) il perdurare della fattispecie illecita, continua anche nel caso in cui, nel corso del piano di smaltimento iniziato dall’azienda responsabile del deposito, avvenga la cessione ad altro soggetto. Colui che subentra rimane obbligato allo smaltimento e assume responsabilità diretta e la gestione de rifiuti.

In sintesi, il legale rappresentante della Società subentrata, che si era impegnata allo smaltimento, ​veniva ritenuto responsabile di aver lasciato in deposito incontrollato i rifiuti presso l’impianto aggravando la situazione preesistente, non adempiendo all’obbligo di smaltimento assunto al momento dell’acquisto del ramo di azienda dalla precedente Società.

In particolare:

La permanenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti termina quando l’autore del reato perde la signoria sui rifiuti,

  • sia per effetto di un atto autoritativo (es. sequestro)
  • sia perché l’autore cessa la propria carica in virtù della quale esercitava tale dominio.

Colui che subentra contrattualmente nella gestione di rifiuti già presenti e ne assume la gestione diretta, risponde del reato di deposito incontrollato di rifiuti qualora ometta di smaltirli, lasciandoli in uno stato di deposito incontrollato. Questa responsabilità non può essere qualificata come ………

Continua lettura articolo –  Cass. penale 30929:2024

Cinzia SilvestriReato – subentro posizione altrui
Leggi Tutto

Odori: non devono recare molestie

Odori: non devono recare molestie

ODORI: NON DEVONO  RECARE MOLESTIE

SCUOLA ODORI 2024 – ISPRA – RSE – UNICHIM – ACCREDIA 

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Ringraziamenti. Si è tenuta la prima giornata della Scuola Odori 2024. Gli interventi tenuti da rappresentanti del Ministero, RSE , ISPRA indicano l’interesse nazionale all’argomento Odori.

In questo contesto si è inserita la presentazione dello StudioLegaleAmbiente che ha cercato di trovare una connessione, un legame tra il Decreto Direttoriale 309/2023 MASE ed il mondo giuridico che ragiona diversamente dal mondo tecnico amministrativo.

Si ricorda che la Scuola Odori continua nelle giornate del 6 e 13 Dicembre 2024.

Si offre in visione la presentazione di StudioLegaleAmbiente – Odori scuola 2024

Cinzia SilvestriOdori: non devono recare molestie
Leggi Tutto