DM 127/2024 – EOW Inerti tabella

DM 127/2024 – EOW Inerti tabella

DM 127/2024 TABELLA CONFRONTO

NUOVO E VECCHIO REGOLAMENTO EOW INERTI

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento DM 152/2022 è stato abrogato. Il Nuovo Regolamento DM 127/2024 dispone nuove regole esecutive dell’art. 184 ter d.lgs. 152/2006. StudioLegaleAmbiente offre in visione uno schema di confronto, una tabella, tra il vecchio e nuovo Regolamento con la finalità conoscitiva di evidenziare il cambiamento, le novità. La tabella sarà visibile solo agli iscritti al Webinar del 16.10.2024 che abbiamo partecipato all’evento. I partecipanti riceveranno una password per poter accedere alla tabella di confronto.

Tabella di confronto DM 127:2024

Cinzia SilvestriDM 127/2024 – EOW Inerti tabella
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RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

 3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento. 3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). 3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b). 3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. - Ministero dell’Ambiente - 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.RIFIUTI TESSILI – Sottoprodotti?

Cass. pen. 35000/2024 – Esclusione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Interessante sentenza che chiarisce la destinatzione dei rifiuti tessili ed esclude che possano essere trattati come sottoprodotti (art. 184 bis Dlgs. 152/2006) o EOW – cessazione qualifica rifiuto /art. 184 ter Dlgs. 152/2006.

Percorsi diversi.

La sentenza, negli ultimi punti, chiarisce la differenza ed il significato delle 2 categorie giuridiche (sottoprodotto e EOW) e soprattutto sottilinea la necessità della prova: se l’imputato ritiene di indicare il tessuto come sottoprodotto deve darne prova in giudizio.

Si riporta estratto della sentenza che chiarisce il percorso logico/giuridico:

“3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .. di deposito temporaneo di rifiuti …, di terre e rocce da scavo (… di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali … di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali …., di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee …., di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali ….
3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – Ministero dell’Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero…”

Cinzia SilvestriRIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?
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DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Esiste l’errata convinzione che la delega, anche ambientale, esima da ogni responsabilità il delegante (con il semplice conferimento).

La delega, certamente, permette di trasferire ad altro soggetto il dovere ed obbligo di intervento, di azione e le conseguenti responsabilità, ma il comportamento del delegato e del delegante deve rispettare regole complesse, che l’atto di delega deve tenere in considerazione.

Accade spesso di vedere conferire delega dall’organo collegiale (consiglio di amministrazione) ad un amministratore “delegato”  e dunque quest’ultimo risponde in via personale dei poteri a lui conferiti . Vero è però che esiste una responsabilità solidale che comunque coinvolge gli amministratori senza deleghe. L’amministratore senza deleghe invero può essere a conoscenza dell’illecito anche ambientale, ad esempio a mezzo di comunicazioni direttamente effettuate del delegato. Ecco che il delegante viene coinvolto nella responsabilità, si badi non per la sola posizione  per il proprio ruolo a prescindere, ma in quanto ha contribuito con la sua condotta “consapevole” alla causazione del reato, dell’illecito.

La prova è complessa perché il delegante risponde nella misura in cui la sua omessa condotta, la sua inerzia, l’omesso intervento è causale all’illecito.

Prova complessa ma non impossibile e che tuttavia costringe alla difesa.

Lo schema della responsabilità del delegato anche ambientale trova riferimento in norma del codice civile (artt. 2392,2381 c.c.) ma dialoga con altri sistemi di responsabilità penali (art. 40 c.p.) ed anche ambientali. Bisogna ricordare invero che nel sistema ambientale una precisa definizione delega ambientale o disciplina, non si trova. La delega viene mutuata dalle disposizioni sulla Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2006) che nel tempo hanno tracciato bene i confini tra delegato e delegante dedicando apposite norme e regole, che hanno ispirato anche la delega ambientale.

Vero è che la delega ambientale ha ad oggetto il trasferimento di poteri relativi a illeciti che incidono spesso non solo sull’inquinamento “ambientale” ma anche sulla “salute” e dunque la ripartizione delle responsabilità acquista maggiore attenzione e richiede un approccio integrato di alcuni sistemi normativi dislocati in plurimi settori del diritto (civile, penale, normative settoriali ecc…).

Cinzia SilvestriDELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’
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Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti e nuovo DM 127/2024 

abrogato il DM 152/2022 dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Webinar on line – gratuito – Inerti DM 127/2024 – costruzioni e demolizioni.

Dal 29.9.2024 è vigente il nuovo Regolamento DM 127/2024 che ha abrogato il precedente DM n. 152/2022. Il Webinar si propone di offrire un primo focus su alcuni temi sottolineando le differenze con il precedente testo. La lettura del Decreto e il confronto con il precedente testo portano in luce alcuni passaggi di non facile comprensione. Il DM, il Regolamento invero vuole essere operativo ed esecutivo dell’art. 184 tre d.lgs. 152/2006. Punto di partenza. Il Webinar è breve e si concentra (1 ora circa) su alcuni punti.

Iscriviti al Webinar ISCRIVITI SCARICA Modulo iscrizione 16.10.2024

Cinzia SilvestriWebinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024
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EOW INERTI – DM 127/2024

EOW INERTI – DM 127/2024

EOW INERTI – DM 127/2024

Nuovo Regolamento – vigente dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Eccolo. Decreto del Ministero Ambiente (MASE) del 28.6.2024 n. 127 e vigente dal 26.9.2024, pubblicato in Gazzetta del 11.9.2024. Leggi DM 127/2024 rifiuti inerti Decreto 2024.

Il DM 152/2022 viene abrogato e sostituito nella sua interezza dal nuovo Regolamento 127/2024. Regolamento che si occupa dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (EOW INERTI – DM 127/2024).

Molte le novità, i nuovi riferimenti ma tutto prende vita dall’art. 184-ter comma 2 d.lgs. 152/2006 che rimanda oggi al Regolamento che fissa i criteri DM 127/2024:

art. 184-ter comma 2:    L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

Iscriviti al webinar on line gratuito 14.10.2024 ore 11 – modulo iscrizione da Webinar EOW Inerti 14.10.2024

Cinzia SilvestriEOW INERTI – DM 127/2024
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Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o Deposito?

Risponde la Cassazione Pen. n. 30929/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Cassazione chiarisce la differenza tra abbandono dei rifiuti e deposito in ogni sua forma (temporaneo, incontrollato ecc..)  . Palestra di esercizio è l’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006 che, afferma la sentenza ” ….punisce allo stesso modo l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti…”.

Continua la sentenza : “…Pur equivalenti ai fini della pena, le due condotte sono però diversissime e alternative tra loro..”

Si riassume in parte quanto precisato in sentenza:

ABBANDONO

  1. … l’abbandono, si esaurisce in un gesto isolato che produce res derelictae”;
  2. l’abbandono comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta
  3. Abbandonare, invece, significa “lasciare definitivamente e per sempre” un luogo, una cosa, una persona, oppure “smettere di fare o di occuparsi di una cosa, ritirarsi da un’ impresa o dal luogo della competizione” –
  4. l’abbandono non ha dominio sulla cosa
    DEPOSITO
  5.  il deposito, evoca comunque il persistente dominio sulle cose e ne esclude l’abbandono (che è cosa diversa dallo “stato di abbandono” che costituisce una delle possibili manifestazioni esteriori del deposito incontrollato).
  6. deposito, invece, comunque lo si definisca (temporaneo, irregolare, controllato, incontrollato), reca in sé i segni dell’altrui dominio sulla cosa tant’è vero che il legislatore ne coglie il tratto finalistico quando lo considera legittimo solo se (e perché) finalizzato alla raccolta (purché nella costanza delle condizioni di cui all’art. 185-bis D.Lgs. n. 152 del 2006).
  7. Secondo l’ italiano corrente, il verbo “depositare” significa “affidare, lasciare in deposito”, laddove il sostantivo “deposito” indica l’atto con cui si “depone un oggetto in un luogo o lo si affida a una persona, perché venga custodito e riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine prefisso”, o “il luogo dove vengono custodite le cose depositate o comunque di proprietà altrui o quello nel quale sono raccolte cose omogenee, e le cose stesse che vi sono raccolte”.
  8. Il deposito può essere effettuato con un solo atto o con più condotte (nel senso che il deposito può avere natura eventualmente abituale, ..) ma quel che rileva è che il “deposito” reca in sé i segni del persistente dominio sulla cosa che manca del tutto nell’abbandono (..).

 


Cinzia SilvestriRifiuti: Abbandono o deposito?
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Oblio oncologico – decreto

Oblio oncologico – decreto

Oblio oncologico – Decreto

Ministero Salute – Decreto 5.7.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Oblio oncologico. Pubblicato il Decreto del Ministero della Salute che indica la procedura relativa alla istanza per l’oblio oncologico.

Sono stati pubblicati decreti che indicano i periodi utili con riferimento alle singole situazioni oncologiche. Non basta.

Recita il comma 1 dell’art. 1:

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, gia’ paziente

oncologico, presenta istanza, redatta come previsto nel modello, allegato I, parte integrante del presente decreto, eventualmente

corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto «oblio oncologico».

Continua il testo all’art. 2 comma 2

. .I soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, la certificazione di cui all’art. 1, comma 3, del presente

decreto devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.

Un modello, una istanza, problemi di riservatezza e anche l’istanza dopo 10 anni subisce oblio a mezzo degli stessi soggetti riceventi.

E’ un gesto di civiltà, forse da perfezionare, ma un passo avanti …..

leggi testo Decreto Oblio oncologico

leggi testo e articolo su oblio malattie oncologiche sito www.studiolegaleambiente.it

 

Cinzia SilvestriOblio oncologico – decreto
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DIRETTIVA IED 2024/1785

DIRETTIVA IED 2024/1785

Direttiva 2024/1785 – IED

Emissioni industriali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Direttiva UE 2010/75 entra nella storia e viene modificata e sostituita dalla nuova direttiva IED 2024/1785.

Cambia già la titolazione della Direttiva che promette un campo più vasto

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

 

 

DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2024

che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

 

Prima di affrontare le modifiche sostanziali della nuova Direttiva IED è utile sempre uno sguardo al primo considerando della Direttiva che indica le finalità, l’intento europeo. Il Considerando cita i soliti punti di riferimento (Green Deal, neutralità climatica) ma riassume, verso la fine, un’insieme di strategie, impegni, propositi, finalità discussi in seno europeo che camminano verso un unico obiettivo. Certo interessante l’inciso sulla guerra in Ucraina che ha evidenziato il problema Energia, e la necessità di creare nuovi fonti, diversificate. Le parole hanno un peso.

” La comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall’Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l’uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l’inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L’Unione sostiene inoltre l’accordo di Parigi (4), l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell’Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell’ottobre 2020 e il piano d’azione verso l’inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l’Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) comprendono la normativa europea sul clima (6), il pacchetto «Pronti per il 55 %», la strategia sul metano e l’impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l’iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell’ambito della risposta dell’Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, REPowerEU propone un’azione comune europea per sostenere la diversificazione vvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare efficienza energetica.

DIRETTIVA IED 2024/1785

Cinzia SilvestriDIRETTIVA IED 2024/1785
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Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Reg. UE 2024/1157 – focus

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ un momento di intensa revisione delle normative europee. Nuove Direttive e nuovi impulsi al cambiamento.

La nuova Direttiva sulla spedizione dei rifiuti è entrata in vigore dal 21.5.2024 (salvo norme che entrano in vigore ne. 2026).  Si riportano i primi 3 considerando della Direttiva che aprono il tema e indicano la finalità. Utile selezionare le parole che ormai sono divenute di uso comune e che ritornano in ogni Direttiva e costituiscono il leitmotiv del pensiero articolato della comunità Europea.

Economia circolare, neutralità climatica, Green Deal….

  1. È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
    (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.
    (3) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Leggi Regolamento UE spedizione rifiuti


Cinzia SilvestriRegolamento UE: spedizione rifiuti
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Rifiuti: abbandono pubblica via

Rifiuti: abbandono pubblica via

Rifiuti: abbandono pubblica via

Trib. Palermo n. 770/2024

Assoluzione, il fatto non sussiste

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rifiuti e abbandono sulla pubblica via. Cassette di plastica, cartone, legno, grossi sacchi neri derivanti dall’attività commerciale (attività ortofrutta) venivano abbandonati sul suolo, nella pubblica via, da alcuni soggetti, vicino ai cassonetti.

Il fatto veniva ripreso da telecamere.

L’impresa riconosceva dalle immagini il proprio autocarro ma ignorava tale “smaltimento” in quanto era solita servirsi di una ditta che conferiva al centro comunale di raccolta.

La sentenza del Tribunale ragiona sull’applicabilità dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 che attribuisce illiceità alla condotta sopra descritta.

È vero che per configurare il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 è sufficiente anche una sola condotta “ma a patto che questa costituisca una “attività” e dunque non sia meramente occasionale..”.

Quando una condotta può essere ritenuta occasionale?

Il Tribunale collega la occasionalità alla comprensione del significato di “reato comune o proprio” e di conseguenza alla dimensione delle attività di gestione.

L’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 riferisce le condotte a “chiunque” effettua le attività elencate (smaltimento, trasporto ec…) ed evoca il reato “comune” ovvero che può essere commesso appunto da chiunque. Si contrappone il comma 2 dell’art. 256 che indica invece un reato proprio ovvero che può essere commesso solo da soggetti con specifica qualifica come “i titolari di imprese” e i responsabili di enti”.

Questa classica ripartizione è amata dalla giurisprudenza che spesso e volentieri non ha indagato sulla reale portata ...continua lettura articolo commento sentenza Trib Palermo 770.2024

Cinzia SilvestriRifiuti: abbandono pubblica via
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Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale ambiente

Direttiva 2024/1203/UE 

Recepimento entro il 21.5.2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


È stata pubblicata la nuova direttiva 2024/1203/UE, sulla tutela penale ambiente ,  che invita anche l’Italia a rivedere i reati ambientali a precisarli, modificarli, a precisare il sistema amministrativo -penale secondo nuovi indicatori che esprimono maggiore durezza verso coloro che realizzano determinate condotte. La nuova Direttiva impatterà dunque sul nostro sistema penale, e non solo.

Prima di analizzare i reati che verranno e l’impatto che avranno sul nostro ordinamento, è utile riassumere i tempi di attuazione di questa complessa Direttiva.

Quando interviene una nuova Direttiva (tutela penale dell’ambiente) la comprensione degli effetti non è immediata. Eppure, mette in modo un meccanismo Nazionale di adeguamento, a prescindere dagli effetti diretti.

La Direttiva invero sostituisce la Direttiva 2008/99/CE e la direttiva 2009/123/CE. Il processo di valutazione e revisione ha impiegato almeno 15 anni.

La nuova Direttiva ammette l’insufficienza delle misure della precedente direttiva al considerando n. 4 : “le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE …non sono state sufficienti a garantire la conformità ….tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante…sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive… che esprimano maggiore riprovazione sociale … “.

È interessante il richiamo alla “riprovazione sociale” che evoca quasi una punizione morale, pubblica.

L’art. 28 della Direttiva precisa ….continua lettura dell’articolo ...

Vai alla lettura Direttiva 2024/1203/UE tutela penale ambiente 

Cinzia SilvestriTutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE
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Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza Ambientale

Decreto 11.4.2024 – Ministero Difesa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Ministero della Difesa indica le competenze ambientali “..del personale ispettivo con  compiti  di polizia ambientale dell’Arma dei carabinieri e criteri  generali  per lo svolgimento delle attività ispettive…”

Il decreto indica l’elenco delle attività ispettive che si sostanziano in vigilanza, prevenzione e anche repressione, di seguito riassunte:

  1. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, ..
  2. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ecosistema forestale,  ..
  3. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela all’inquinamento atmosferico, idrico e   acustico,   alla

salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell’equilibrio  ecologico,  ..

  1. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;
  2. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti,  nonche’  della  repressione  dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai  sensi dell’art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni  attribuite,  ai  sensi dell’art.  197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell’art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. vigilanza, prevenzione e repressione attinenteal  rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle  radiazioni  ionizzanti  e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo  e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Cinzia SilvestriCarabinieri: competenza ambientale
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Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Può capitare di essere denunciati e di essere travolti da una valanga di ostilità. Allora ci difendiamo, soffriamo perché non siamo numeri e magari ci sentiamo ingiustamente coinvolti nella macchina della giustizia. Accade però che otteniamo vittoria, che la “giustizia” riconosce la nostra difesa  e ci assolve o ci proscioglie.

Costi, patimenti che abbiamo subito per colpa di qualcuno e allora sorge la rabbia la voglia di avere a nostra volta giustizia.

Cosa possiamo fare avvocato?

Risponde bene la Cassazione n. 31316/2024 che tratta il caso di un amministratore che dopo aver subito il travagliato percorso del giudizio penale viene “prosciolto” da tutte le accuse. Ebbene, questo amministratore assegna al giudizio civile la sua rivincita, il suo riscatto e chiede il risarcimento dei danni patiti anche non patrimoniali, dovuti proprio alla denuncia poi risultata infondata.

L’amministratore dopo aver patito le anguste strade del processo penale, tuttavia non trova pace neppure nel processo civile, neppure nel ristoro del risarcimento del danno.

La Cassazione infatti ribadisce che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio  non può costituire fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.anche se segue all’assoluzione o il proscioglimento nel processo penale. A meno che si ravvisino gli estremi della “calunnia”. Fuori da queste ipotesi  l’attività pubblicistica del titolare dell’azione penale (l’autorità giudiziaria per intenderci) , si sovrappone a quella del denunciante e interrompe dunque il legame (nesso ) tra la denuncia e il danno provocato. Il denunciante esce di scena e la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti che diventano gli attori principali.

Continua la Cassazione precisando che:” colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia…. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all’interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate…”.

Dunque il risarcimento è ammesso solo e se si può fornire forte prova della esistenza DEL REATO DI CALUNNIA. Reato di calunnia che deve essere provato in ogni sua parte anche nell’elemento soggettivo del dolo. Prova difficile, articolata, che qualche volta arriva a destinazione ma il più delle volte si perde nei rivoli della interpretazione, della difficoltà di prova.

Dunque reagire alla ingiusta denuncia è possibile, ma con cautela.

Cinzia SilvestriDenunce infondate: risarcimento danni?
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Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Può capitare di essere denunciati e di essere travolti da una valanga di ostilità. Allora ci difendiamo, soffriamo perché non siamo numeri e magari ci sentiamo ingiustamente coinvolti nella macchina della giustizia. Accade però che otteniamo vittoria, che la “giustizia” riconosce la nostra difesa  e ci assolve o ci proscioglie.

Costi, patimenti che abbiamo subito per colpa di qualcuno e allora sorge la rabbia la voglia di avere a nostra volta giustizia.

Cosa possiamo fare avvocato?

Risponde bene la Cassazione n. 31316/2024 che tratta il caso di un amministratore che dopo aver subito il travagliato percorso del giudizio penale viene “prosciolto” da tutte le accuse. Ebbene, questo amministratore assegna al giudizio civile la sua rivincita, il suo riscatto e chiede il risarcimento dei danni patiti anche non patrimoniali, dovuti proprio alla denuncia poi risultata infondata.

L’amministratore dopo aver patito le anguste strade del processo penale, tuttavia non trova pace neppure nel processo civile, neppure nel ristoro del risarcimento del danno.

La Cassazione infatti ribadisce che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio  non può costituire fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.anche se segue all’assoluzione o il proscioglimento nel processo penale. A meno che si ravvisino gli estremi della “calunnia”. Fuori da queste ipotesi  l’attività pubblicistica del titolare dell’azione penale (l’autorità giudiziaria per intenderci) , si sovrappone a quella del denunciante e interrompe dunque il legame (nesso ) tra la denuncia e il danno provocato. Il denunciante esce di scena e la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti che diventano gli attori principali.

Continua la Cassazione precisando che:” colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia…. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all’interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate…”.

Dunque il risarcimento è ammesso solo e se si può fornire forte prova della esistenza DEL REATO DI CALUNNIA. Reato di calunnia che deve essere provato in ogni sua parte anche nell’elemento soggettivo del dolo. Prova difficile, articolata, che qualche volta arriva a destinazione ma il più delle volte si perde nei rivoli della interpretazione, della difficoltà di prova.

Dunque reagire alla ingiusta denuncia è possibile, ma con cautela.

 

Cinzia SilvestriDenunce infondate: risarcimento danni?
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L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

LRV n. 12/2024  – Regolamenti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA.  Regione Veneto regolamenta le procedure di VIA, VAS, AIA e VINCA (Leggi LRV 12/2024) con Legge pubblicata nel BUR n. 70 del 31.5.2024. Una parte del testo entra in vigore dal 1.6.2024, altra parte invece rimette all’attesa dei regolamenti attuativi che dovranno essere emanati entro 150 giorni ovvero entro 1.11.2024 (5 mesi).

L’entrata in vigore è disciplinata dall’art.  27 (Entrata in vigore) che indica diversi step : 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 (1.11.2024)

2) In vigore sin dal 1.6.2024:

  • salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative
  • alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e
  • le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

Si riporta l’art. 22 in tema di Regolamento AIA:

Art. 22

Regolamenti attuativi in materia di AIA.

1. La Giunta regionale, …. entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;

d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;

e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Cinzia SilvestriL.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA
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CSS e modifica non sostanziale

CSS e modifica non sostanziale

Combustibile Solido Secondario (CSS) e modifica non sostanziale.

TAR UMBRIA n. 311/2024 – principio di precauzione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Combustibile Solido Secondario (CSS) e modifica non sostanziale.

Si era già espresso il TAR Umbria con la sentenza 28/2023, poi il Consiglio di Stato n. 8093/2023 e ancora il TAR Umbria n. 311/2024, oggi in commento.

La questione si pone nell’ambito della utilità di sostituire, con CSS, i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di cemento.

La sentenza del TAR Umbria n. 311/2024 ripercorre la strada che permette di considerare come “modifica non sostanziale” il passaggio da Combustibili fossili a CSS. Percorso che ha trovato nel DL n. 77/2021 (PNRR) precisa stabilità.

Rileggi focus https://www.studiolegaleambiente.it/news/css-pubblicato-dm-attuativo/

È utile riprendere i punti normativi che consentono tale passaggio – che hanno trovato conferma già nelle sentenze del TAR Umbria del 28/2023 e del CdS 8093/2023- ponendo però attenzione all’inciso relativo al principio di precauzione espressamente trattato dalla sentenza TAR Umbria 311/2024.

In particolare:

Continua lettura articolo  Tar umbria CSS 

Cinzia SilvestriCSS e modifica non sostanziale
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DNSH – Guida operativa 14.5.2024

DNSH – Guida operativa 14.5.2024

Guida operativa DNSH del 14.5.2024

CAM, acque reflue, biometano, idrogeno……

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata, nel sito del Ministero (MASE), la guida aggiornata DNSH ( Guida-Operativa_terza-edizione)

La Guida aiuta alla applicazione del principio DNSH che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH). Tale principio, di vasta portata e di difficile definizione, deve trovare una applicazione concreta e dunque viene declinato in molteplici settori, ben indicati nella Guida.

Si pone subito l’attenzione a determinati settori che vengono poi “guidati” da schede, mappature, quasi a porre un controllo dell’ipotizzato danno.

Interesse principale per i CAM, ma anche per le acque, produzione di biometano, impianti di recupero rifiuti, idrogeno ecc….

Con riserva di approfondirne alcuni temi, è utile una visione d’insieme del testo per trovare le coordinate che ci interessano e per comprendere la finalità di una guida che non ha valore normativo ma certamente è compilativa, descrittiva, e necessita dell’importanza  che merita.


L’introduzione delle Guida ricorda i sei settori di azione e così si esprime:

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo)3. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea. 

leggi Guida-Operativa_terza-edizione

Cinzia SilvestriDNSH – Guida operativa 14.5.2024
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EOW: Spazzamento strade

EOW: Spazzamento strade

EOW: SPAZZAMENTO STRADE

schema decreto End of Waste – spazzamento strade

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito del Ministero Ambiente (MASE) ha aperto la consultazione pubblica ” …per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”)..”

Scrive il ministero nella nota di accompagnamento: …. Poiché ad oggi in Italia una quota significativa dei rifiuti dello spazzamento stradale viene ancora conferita in discarica, questo Ministero ha predisposto, anche con il supporto di ISPRA e ISS, lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale. Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali.

… L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica consentirà di intercettare e gestire in maniera adeguata il flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale e di massimizzare quindi il recupero di materiale inerte…”

Lo schema di regolamento – EOW: spiazzamento strade – si accoda agli altri Schemi in fase di adozione (tessili, sostanze bituminose ecc..) e si allinea all’ultimo decreto ad oggi vigente  sui rifiuti inerti in corso di revisione DM 152/2022.

leggi Schema decreto spazzamento strade

Cinzia SilvestriEOW: Spazzamento strade
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EOW-inerti da costruzione – termini

EOW-inerti da costruzione – termini

EOW – Inerti da costruzione – Termini

DM n. 152/2022 – focus 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 9.3.2024


EOW – Inerti da costruzione – Termini

Il Ministero Ambiente (all’epoca M.T.E.) emetteva Decreto Ministeriale del 27.9.2022 n. 152, vigente dal 4.11.2022, al fine di regolamentare gli inerti da  considerabili End of Waste ai sensi dell’art. 184-bis Dlgs. 152/2006.

Il DM 152/2022 disciplina il percorso per accertare la fine della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti.

L’obiettivo del D.M. è di mutare la condizione di “rifiuti” agli inerti dalle attività di costruzione o demolizione non pericolosi  e anche a quelli di origine minerale.  Lo scopo è trasformarli in “materia prima” (EOW) da recuperare, utilizzare in altri siti.

Sono ammessi alla procedura di verifica solo determinati CER che, a seguito del trattamento, divengono “aggregati recuperati”. In particolare:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, quindi i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904 e
  • i rifiuti non pericolosi di originale minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209.

Ebbene. L’attuazione del DM 152/2022 era ed è sottoposta ad alcuni termini: il primo termine riguarda la verifica dello stesso DM, la cosiddetta fase di “monitoraggio”; il secondo termine riguarda, ancor oggi, la fase di adeguamento al DM delle autorizzazioni in essere .

Cinzia SilvestriEOW-inerti da costruzione – termini
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PNACC – Piano Clima

PNACC – Piano Clima

PNACC – Piano Clima

Decreto MASE – vigente dal 21.2.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – PNACC – una nuova sigla da ricordare.

Pubblicato in Gazzetta. Uff. del 20.2.2024 il Decreto MASE del 21.12.2023. Decreto con allegati importanti che descrivono l’azione da “pianificare”, le linee da seguire ed indica anche tutti i passaggi della procedura di VAS, con osservazioni e pareri allegati.

il Piano è composto di 4 allegati – PNACC_I_Allegato_Metodologie Strategie Piani Regionali; PNACC_II_Allegato_Metodologie Strategie Piani Locali; PNACC_III_Allegato_Impatti e vulnerabilita’; PNACC_IV_Allegato_Database Azioni;

Si nota che il testo poco richiama la problematica relativa ai “gas serra” che collega il clima alla riduzione dello strato di ozono e alle conseguenze climatiche- webinar 7.3.2024

Si rinvia alla lettura del documento di PNACC  . 

Documento corposo che apre con una indicazione di principio :

“Le norme e i principi che informano, in generale, la materia ambientale sono applicabili, per quanto di
pertinenza, anche al tema dei cambiamenti climatici. Si tratta, in particolare, del divieto di cagionare
danni transfrontalieri, degli obblighi di cooperazione e di valutazione d’impatto ambientale, dei
principi di salvaguardia dell’ambiente, di prevenzione, di precauzione, del “chi inquina paga”, delle
responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, di equità intergenerazionale e
intragenerazionale, dello sviluppo sostenibile, di non regressione, d’integrazione, di sviluppo resiliente
al clima, di conoscenza scientifica e integrità nel processo decisionale, di solidarietà, del divieto di
arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH). Parimenti rilevanti sono i diritti previsti nella
Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998, entrata in vigore il 30
ottobre 2001.
Oltre alle norme e ai principi formatisi nel quadro del diritto dell’ambiente, devono ritenersi applicabili
alla tematica dei cambiamenti climatici, ove pertinenti, le norme e i principi posti a salvaguardia dei
diritti umani:

i cambiamenti climatici, difatti, possono avere un impatto su tali diritti (es. diritto alla
salute, diritto alla vita, diritto alla vita privata e familiare, diritto di proprietà).


Cinzia SilvestriPNACC – Piano Clima
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Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Schema Regolamento – consultazione pubblica fino al 15.3.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Aperta la consultazione pubblica anche sullo schema di Regolamento sulle sostanze bituminose finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Consultazione pubblica aperta per 30 giorni fino al 15.3.2024.

Schema di Regolamento in corso che segue quello sugli EOW tessili (consultazione oggi chiusa).

Scrive il MASE ricordando l’importanza del materiale:

“Come noto, il “triturato” di membrana bituminosa (TMB), materiale estremamente ricco di bitume e derivante dal trattamento dei rifiuti di membrane impermeabilizzanti a base di bitume, risulta un ottimo additivo in diversi utilizzi (es. per la produzione di asfalti).

Al fine di ridurre i quantitativi di questi rifiuti (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici) da avviare in discarica ed i relativi costi smaltimento, … disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di membrane bituminose (cd. “EoW Membrane bituminose”).

Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali…

Definisce il materiale bituminoso lo schema di decreto:

  1. a) “membrana bituminosa”: materiale costituito da una successione di strati di bitume e polimeri, usato in edilizia ed opere civili ai fini dell’impermeabilizzazione;

Leggi schema di Regolamento EOW TMB

Cinzia SilvestriRifiuti Membrane Bituminose EOW
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WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia

WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia


Webinar 7.3.2024 ore 11/12.30 on line 

Sostanze che riducono lo strato di Ozono

incontro organizzato da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Seguiamo l’evoluzione del Reg. 1005/2009 e scopriamo insieme l’attualità degli emendamenti proposti; la concretezza degli interventi che non riguardano solo ed in astratto “il buco dell’ozono” ma le attività agricole, sostanze che utilizziamo nelle costruzioni ecc…

Partecipa al Webinar ed iscriviti – clicca sulla Locandina e sulla scheda di iscrizione da inviare all’indirizzo mail indicato.

ISCRIZIONE AL Webinar Ozono 7.3.2024

Cinzia SilvestriWEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia
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Schiume e Pannelli laminati – Ozono

Schiume e Pannelli  laminati – Ozono

Schiuma e pannelli Laminati – Ozono

Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 15.2.2024


Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Particolare attenzione è data ai materiali da Costruzione (schiume, pannelli, laminati ecc…).

Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione del Regolamento 1005/2009. Il testo è in corso di riscrittura a mezzo di emendamenti continui del 2022,2023 e oggi del 16.1.2024. I lavori di emendamento pongono in luce la difficoltà, l’attento uso delle parole sempre revisionate, l’esigenza di nuove definizioni ma anche di semplificazione; la necessità di coordinare le norme anche con il Regolamento sui Gas Fluorurati. In ogni caso gli stessi emendamenti sono utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

Il considerando n. 2, nel testo emendato del 16.1.2024 precisa: Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

La proposta di revisione del Regolamento 1005/2009 (emendamenti 2022/2024) evidenzia:

  • vengono riformulati, i “Considerando” del Regolamento (46 considerando nella revisione del 2024, rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009);
  • rimane quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022/2024)
  • vengono modificati (alcuni soppressi) gli allegati nel loro contenuto.
  • Il Regolamento proposto presenta numerose somiglianze con il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che è in fase di riesame parallelo. Questi due regolamenti devono garantire congiuntamente che l’Unione rispetti i suoi obblighi in materia di ODS e idrofluorocarburi (HCF) ai sensi del protocollo.
  • Gli emendamenti del 2024 inseriscono 2 nuove definizioni: pannelli in schiuma e laminati

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

In particolare:…..continua lettura dell’articolo e schema che compara il Regolamento vigente e gli emendamenti del 16.1.2024 La lettura è protetta da password che puoi chiedere a info@studiolegaleambiente.it – ODS Reg. 1005.2009

Cinzia SilvestriSchiume e Pannelli laminati – Ozono
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Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica di assoggettabilità a VIA

Energivori, delocalizzazione, autoproduzione….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge n. 11/2024 ha convertito con modificazioni il DL 181/2023 ed è entrata in vigore al 11-2-2024.

Il testo legislativo si apre precisando
” Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori…”.

Colpisce la ripetizione della parola “energivori” riferita proprio a quelle attività che per esistere assumono, consumano energia e che i costi della stessa posso portare alla conseguenza della “delocalizzazione”. Impedire che le nostre impese escano dal nostro territorio.Pertanto la finalità si riassume: “..l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica….

Il sistema italiano è complicato, la burocrazia ritarda i progetti, rallenta le idee e non è al passo con i tempi. Esistono due velocità quella dell’impresa e quella dei “procedimenti” sempre più complicati, lunghi, irti di difficoltà.

E’ consapevole il legislatore che tenta, nomina, chiama la semplificazione. Così,  esempio di semplificazione è l’art. 4 bis della nuova legge che affronta la “Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale”. 

Questo legislatore afferma dunque all’art. 4-bis: 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari..”

Giova ricordare che l‘art. 6 comma 6 lett. b) del d.lgs. 152/2006 ha ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla VIA e che a seguito della modifica introdotta recita: 
Comma 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,(ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;….

 

Studio Legale Ambiente segnala webinar al 7.3.2024 on line su “sostanze che riducono lo strato di ozono”. 

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA
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