DIRETTIVA UE 2026/1021 – CORRUZIONE

DIRETTIVA UE 2026/1021 – CORRUZIONE

corruzione direttivaDIRETTIVA UE 2026/1021 – CORRUZIONE

Abuso d’ufficio?

Segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata la Direttiva 2026/1021 relativa alla lotta contro la corruzione.

La direttiva concede 24 mesi (2028) agli Stati membri per adottare gli utili strumenti e attuare la Direttiva. La riflessione immediata è sull’abuso di ufficio che è stato abrogato nel 2024 e tuttavia sembra rivivere sotto altre spoglie nel testo della Direttiva. L’art. 7 della direttiva ed il considerando n. 17 paiono colpire proprio quelle condotte che il nostro sistema ha abrogato. Condotte gravi e tuttavia impalpabili, difficili da provare e che richiedono un certo coraggio.

Utile la lettura del considerando n. 17 della Direttiva:

L’esercizio illecito di funzioni pubbliche rischia di minare la fiducia dei cittadini, lo Stato di diritto e l’equità economica e può arrecare grave pregiudizio all’interesse pubblico. Al fine di prevenire un tale danno, gli Stati membri dovrebbero individuare violazioni gravi della legge, siano esse azioni od omissioni, o entrambe. Tali violazioni gravi potrebbero includere, ad esempio, la violazione di disposizioni legislative o regolamentari volte a garantire il libero accesso e la parità di condizioni dei contratti per i candidati, o la deliberata errata applicazione della legge da parte di giudici o arbitri. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare l’applicazione del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche a determinate categorie di funzionari pubblici. Nell’individuare le pertinenti violazioni gravi della legge, gli Stati membri potrebbero tenere conto di questioni quali, tra l’altro, la possibilità che la condotta sia stata commessa nell’intento di ottenere un indebito vantaggio per il funzionario in questione o per un terzo o al fine di ledere i diritti o gli interessi legittimi di una persona.

Così l’art. 7 della Direttiva:  Esercizio illecito di funzioni pubbliche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.

Leggi articolo su questo sito

Cinzia SilvestriDIRETTIVA UE 2026/1021 – CORRUZIONE
Leggi Tutto

EOW: Relazione tecnica Conclusiva 30.6.2026

EOW: Relazione tecnica Conclusiva 30.6.2026

EOW: Relazione tecnica Conclusiva 30.6.2026

LINEE GUIDA SNPA 41/2022

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 2.9.2026


La cessazione della natura di rifiuto (art. 184 ter comma 1 Dlgs. 152/2006) è obiettivo del legislatore e del Governo. Dal 2013 numerosi DM hanno precisato il percorso utile per cessare la natura di rifiuti di alcuni rifiuti, come pubblicati sul sito MASE:

Il sito elenca anche gli schemi di decreto in corso di consultazione e con consultazioni concluse ma non ancora trasferite in un Decreto (rifiuti a base di gesso, rifiuti da spazzamento strade, membrane bituminose, tessili ecc…).

In ogni caso nel marzo del 2026 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha prodotto una relazione tecnica conclusiva e si precisa:

  • Le Linee Guida SNPA 41/2022 restano il riferimento principale e cogente.
  • La relazione 2026 le integra, aggiorna e dettaglia per casi specifici, ma non le sostituisce.

Con riferimento alla Relazione e alle linee Guida SNPA è utile una considerazione generale e una tecnica: ……continua lettura articolo su EOW – Linee Guida

LEGGI relazione_tecnica_conclusiva_dip_sviluppo_sostenibile_30062026

Cinzia SilvestriEOW: Relazione tecnica Conclusiva 30.6.2026
Leggi Tutto

IED 2.0 Emissioni industriali e discariche rifiuti

IED 2.0 Emissioni industriali e discariche rifiuti

IED 2.0IED 2.0 Emissioni industriali e discariche rifiuti

Direttiva 2024/1785 – facciamo il punto/odori

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 È opportuno riepilogare il percorso che deve portare all’attuazione della direttiva UE al 2024/1785 (IED 2.0) che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e alle discariche dei rifiuti. Sappiamo che è intervenuto uno schema di decreto legislativo con atto del governo n.  420 e che è stato trasmesso ai sensi dell’articolo 34 della legge 7 maggio 2026 numero 70 cosiddetta legge delega. Il testo del governo incide pesantemente sul decreto legislativo 152 del 2006 attese le notevoli novità che la nuova direttiva del 2024 impone. Ad oggi sappiamo che è intervenuto un dossier da parte del Senato e che nel mese di luglio sono intervenuti osservazione da parte di più soggetti ( confindustria, Legambiente, ASSO ambiente, WWF ecc…) . 

L’ultimo dossier risale al 20 luglio del 2026 del servizio bilancio dello Stato. Il dossier commenta le modifiche al decreto legislativo 152 del 2006 articolo per articolo. Modifiche della prima parte del testo unico Ambientale che travolgono molti articoli (dall’art. 4 all’articolo 26, per cominciare). Importanti modifiche anche agli articoli 29 bis ss. e non solo. La lettura complessiva dell’atto del governo prelude a una riscrittura importante di alcune parti del codice. 

Si segnala ad esempio che l’articolo 2 dell’atto del governo modifica la definizione di inquinamento del decreto legislativo 152/2026 specificando che essa comprende anche gli odori. Questo significa che le attività industriali di allevamenti intensivi dovranno considerare anche l’emissioni odorigena nei processi di autorizzazione integrata Ambientale. Le autorità competenti potranno imporre limiti e prescrizioni specifiche per la gestione degli odori al pari di altri inquinanti ; e ciò in realtà già avviene in parte tramite utilizzo dell’articolo 272 bis del decreto legislativo 152 del 2006.

Vero è che l’atto di governo sembra accogliere le voci che da più parti chiedono un’indicazione precisa relativa alle emissioni odorigene.

Si allega testo dell’atto Governo 420 trasmesso ed in corso di valutazione.

Cinzia SilvestriIED 2.0 Emissioni industriali e discariche rifiuti
Leggi Tutto

GARANZIE FINANZIARIE E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

GARANZIE FINANZIARIE E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

ILVAGARANZIE FINANZIARIE E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

DLGS. 154/2026 – ART. 208 COMMA 11, LETT. G) DLGS. 152/2006

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 1.9.2026


Leggi d.lgs. 154.2026 Testo. Il legislatore interviene ancora sugli impianti di valore strategico nazionale (ILVA per esempio) che si trovano in amministrazione controllata. La finalità è di garantire la prosecuzione dell’attività consente alle società in amministrazione straordinaria di prestare le garanzie finanziarie richieste per la gestione degli impianti e delle discariche su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore. Questa misura si applica per tutta la durata dell’amministrazione straordinaria e fino alla cessione a terzi del compendio aziendale. In sintesi, la disposizione è stata pensata per evitare blocchi operativi dovuti a difficoltà nel reperire garanzie pluriennali durante l’amministrazione straordinaria, assicurando al contempo il rispetto delle norme ambientali e la tutela degli interessi pubblici.

Il primo inciso della norma non muta,  …..continua lettura articolo su garanzie finanziarie e amministrazione controllata  art. 208 comma 11 d.lgs. 152/2006

Cinzia SilvestriGARANZIE FINANZIARIE E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Leggi Tutto

P.A. e obbligo di provvedere…

P.A. e obbligo di provvedere…

oggligo P.A.P.A. e obbligo di provvedere

Emissioni acustiche e odorigene – Art. 2 L. 241/90

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 29.8.2026


Accade spesso che il privato chieda l’intervento della pubblica amministrazione in presenza di molestie odorigene o acustiche (ma anche altri settori ambientali). In effetti qualche volta l’amministrazione perde di vista il proprio dovere di intervenire o comunque di valutare l’istanza del privato e si trincera in un silenzio protratto nel tempo o in risposte non pertinenti lasciando il privato in balia degli eventi.

Il silenzio dell’amministrazione è pesante e produce conseguenze in ogni settore. Il privato ha la possibilità di contestare il silenzio e tuttavia, laddove sia costretto ad adire il giudizio per il rispetto dell’obbligo, significa che la tutela è vanificata e comunque tardiva rispetto ai bisogni. Il privato deve onerarsi di costi ulteriori (non sempre disponibili), subire la molestia odorigena o acustica, per tempi lunghissimi, attendere l’esito dei processi (penale, amministrativo ecc..). 

  • Istanza a provvedere

Allora è bene ricordare che il privato che subisce emissioni può rivolgere istanza di controllo e di intervento, a diversi soggetti pubblici:

  1. Il Comune che ha un potere ordinario di vigilanza e controllo sugli impianti autorizzati ma anche un potere di ordinanza contingibile urgente ex articolo 54 comma 4 TUEL; potere attivabile in presenza di gravi pericoli per l’incolumità pubblica; attivabile solo davanti a casi di straordinaria urgenza imprevedibilità.
  2. La provincia o la regione possono essere autorità competenti per le autorizzazioni degli impianti, hanno il potere poi di riesaminare e modificare l’autorizzazione in caso di violazioni acustiche e odorigene e prescrivere anche misure di contenimento e di monitoraggio
  3. L’arpa non ha poteri di amministrazione attiva nel senso che accerta, misura e riferisce alle autorità competenti ma non potrebbe emettere provvedimenti sanzionatorio prescrittivi autonomi; la sua funzione è quella di accettare e verificare e misurare ed esprimere pareri tecnici di particolare rilevanza all’interno dell’istruttoria.

Dunque, il privato che subisce molestia – ed in questo contesto non vogliamo distinguere il rumore dall’odore, pur avendo quest’ultimo precise peculiarità – può individuare i soggetti che possono essere tenuti ad intervenire o comunque a gestire la segnalazione.

2) obbligo di provvedere e conseguenze

L’ art. 2, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 sancisce il principio continua lettura articolo obbligo di provvedere P.A.: L. 241/90

Cinzia SilvestriP.A. e obbligo di provvedere…
Leggi Tutto

R.E.N.T.R.I. – TRACCIABILITA’ RIFIUTI

R.E.N.T.R.I. – TRACCIABILITA’ RIFIUTI

R.E.N.T.R.I. – DECRETO CHE AGGIORNA LA COMPILAZIONE

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri 24.8.2026


Scrive il MInistero Ambiente sul proprio sito: Pubblicato il Decreto direttoriale Direzione generale economia circolare e bonifiche n. 210 del 31.07.2026 che aggiorna le modalità di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

È stato adottato il Decreto direttoriale Direzione generale economia circolare e bonifiche n. 210 del 31.07.2026 – pdf, che aggiorna le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto ministeriale, di cui agli allegati:

  • Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti – Luglio 2026;
  • Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto – Luglio 2026.

Gli aggiornamenti riguardano principalmente l’allineamento del testo delle istruzioni ai chiarimenti forniti attraverso le schede informative pubblicate sul portale RENTRI, la correzione di refusi e l’introduzione di indicazioni utili a rispondere alle richieste degli utenti, sia con riferimento al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sia al formulario di identificazione del rifiuto…” Leggi gli allegati.

Allegato 1 

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I. – TRACCIABILITA’ RIFIUTI
Leggi Tutto

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RESPONSABILITA’ SOCIETA’

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RESPONSABILITA’ SOCIETA’

SANZIONI AMMINISTRATIVESANZIONI AMMINISTRATIVE E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’

Ordinanza interlocutoria Cassazione

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.8.2026


Il mondo delle sanzioni amministrative si colora di una ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione che crea una dovuta riflessione o forte perplessità.

  • Responsabilità solidale/Società

La Cassazione ha avvallato il sistema che amplifica la responsabilità delle sanzioni amministrative cercando di traslare il più possibile sull’ente/Società – chiamato come obbligato solidale -la responsabilità anche in via “autonoma”.

Il caso di occupa di sanzioni amministrative comminate dalla Provincia di Siena per irregolarità nella gestione dei rifiuti ospedalieri, in particolare per la non corretta compilazione dei formulari di carico e scarico. Le sanzioni sono state contestate sia al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sia all’Azienda stessa come obbligata solidale.

Bisogna considerare.

  1. Nesso tra responsabilità dell’ente e del trasgressore: La responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 689/1981 è geneticamente collegata all’accertamento di un illecito amministrativo commesso da una persona fisica nell’interesse dell’ente. Tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che l’ente può essere chiamato a rispondere anche se l’autore materiale non è identificato o se la responsabilità dell’autore identificato viene esclusa, purché sia accertata la responsabilità di altro soggetto ricollegabile all’ente. Questo ultimo è il punto dolente che la ordinanza di Cassazione rimette in discussione. Si consideri che è già molto opinabile l’orientamento che l’ente/Società debba rispondere anche se l’autore non è identificato e questo accade sulla giustificazione di non lasciare impunito l’illecito, che comunque deve essere provato. Una estensione che è già lesiva del principio di soggettività dell’illecito amministrativo ma che trova svariate motivazioni.
  2. Tutela del diritto di difesa: La Corte sottolinea che la corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato è fondamentale per garantire il diritto di difesa. Se la responsabilità viene attribuita a un soggetto con funzioni diverse rispetto a quello originariamente contestato, si rischia di violare il principio di immutabilità della contestazione e di ledere il diritto di difesa dell’ente, che si troverebbe a dover rispondere su questioni diverse da quelle oggetto dell’originaria contestazione. Si aggiunge, con riflessione personale ma indicata anche dalla Cassazione, che viene leso anche il diritto del trasgressore effettivo non coinvolto (che non ha ricevuto notifica della sanzione) e non solo quello dell’ente.

Questione rimessa alle Sezioni Unite: ….... continua lettura articolo sanzioni amministrative

Cinzia SilvestriSANZIONI AMMINISTRATIVE E RESPONSABILITA’ SOCIETA’
Leggi Tutto

A.I.A. e criticità energetiche – DL 107/2026

A.I.A. e criticità energetiche – DL 107/2026

AIAA.I.A. e criticità energetiche

Accelerazione procedura – DL. 107/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.8.2026


Entra in vigore il 20.8.2026 il DL 107/2026 come convertito dalla Legge 152/2026 del 7.8.2026.

Si tratta delle “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché’ ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.».

Il Decreto si occupa anche di Autorizzazione integrata ambientale laddove inerente a profili energetici ed in presenza di criticità energetiche. Si occupa dunque attraverso la previsione di “accelerazioni” dei procedimenti, a mezzo della nomina di un Commissario ad acta, proprio nei casi di criticità energetica e per assicurare la continuazione di impianti “strategici”.

  • Ma quali possono essere le situazioni di emergenza?

Il testo normativo individua come situazioni di emergenza principalmente le “condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale”. Ad esempio:

  1. Emergenze climatiche eccezionali(ad esempio, straordinarie ondate di calore) che possono influire sulla realizzazione di opere infrastrutturali e sulle attività agricole.
  1. Difficoltà di approvvigionamento e aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici dovuti a conflitti internazionali, che giustificano misure temporanee di sospensione di alcuni obblighi nei contratti pubblici.

Queste situazioni sono considerate emergenziali perché mettono a rischio la funzionalità di servizi essenziali o la realizzazione di opere strategiche per il Paese.

2) L’accelerazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA….continua lettura articolo – energia DL 107:2026

Cinzia SilvestriA.I.A. e criticità energetiche – DL 107/2026
Leggi Tutto

Segnalazione illeciti anche nel settore privato

Segnalazione illeciti anche nel settore privato

whistleblowingSegnalazione illeciti nel settore anche privato

Dlgs. n. 24/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 21.8.2026


Lo strumento della segnalazione degli illeciti (Whistleblowing) è operativo anche nel settore privato. Il decreto legislativo 24/2023 introduce una cesura con il passato. Nell’assetto previgente, la segnalazione dell’illecito nel settore privato era legata al sistema MOG231, ovvero riservata ai soli enti dotati di un modello organizzativo. Il Dlgs. 24/2023 modifica questo assetto ed estende al di fuori del MOG 231 l’obbligo di segnalazione “anonima” è imposta:

  • Per tutte le società che hanno adottato il modello organizzativo cosiddetto “231” indipendentemente dal numero dei dipendenti.
  • Per tutte le imprese che nell’ultimo anno hanno impiegato in media più di 50 lavoratori
  • Per gli enti che, a prescindere dalla soglia di dimensionare operano in settori sensibili, quali servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione di riciclaggio, eccetera.

La segnalazione, dunque, esce dall’ambito circoscritto del modello organizzativo e si impone come sistema di organizzazione aziendale anche in ambito privatistico.

La società privata, che rientra tra le società obbligate ad istituire questo sistema, sono tenute ad creare un canale di segnalazione interno che deve permettere segnalazioni scritte oppure orali ma soprattutto garantire la riservatezza del segnalante attraverso diversi sistemi. È necessario anche l’istituzione di un autonomo ufficio o di personale dedicato e istruito e formato su questo tema: inoltre all’interno dell’azienda è necessaria una procedura per la gestione delle segnalazioni. Si sommano anche obblighi informativi e di pubblicazione che devono rendere conoscibile al lavoratore le procedure utili. Si comprende dunque che le società investite di questo onere devono strutturarsi dal punto di vista organizzativo e devono anche investire economicamente per gestire questo obbligo.

Continua lettura articolo whistleblowing

*StudioLegaleAmbiente fornisce consulenza e assistenza nelle procedure e nella redazione dei modelli*

Cinzia SilvestriSegnalazione illeciti anche nel settore privato
Leggi Tutto

Odori e Assicurazione

Odori e Assicurazione

odori e assicurazioneODORI E ASSICURAZIONE

Aziende senza copertura

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 20.8.2026


 

La Cassazione riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni di odori e rumori a prescindere dall’accertamento di un danno biologico (salute). E’ risarcibile il danno alla qualità della vita anche se non incide sulla salute (cambiare abitudini di vita, non riposare ecc…).

  • Danno alla qualità della vita.

Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20624, la Suprema Corte ha chiarito che la giurisprudenza di legittimità “ha più volte affermato che il danno non patrimoniale da immissioni è risarcibile indipendentemente da un danno biologico documentato e accertato (ovvero danno alla salute), in quanto consiste nella lesione del diritto allo svolgimento della normale vita familiare all’interno della propria abitazione”. Il fondamento normativo è indicato dall’ art. 844 c.c. (limite di tollerabilità delle immissioni), art. 2 Cost. (tutela dei diritti inviolabili della persona) e art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Il danno in questione richiede prova concreta: non è in re ipsa, ma deve essere “allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita”. La Corte ha anche riconosciuto un autonomo profilo di danno patrimoniale, parametrabile alla perdita del valore locatizio dell’immobile per il periodo di invivibilità, anche in assenza di prove di abbandono fisico dell’abitazione.

  • Inadeguatezza polizze assicurative

Accade spesso che le polizze assicurative stipulate da aziende che hanno nella loro attività produttiva il rischio implicito di “odori” (si pensi al compostaggio, aziende smaltimento rifiuti, discariche ecc…) abbiano la struttura tipica delle polizze RC comunemente adottate e che delimitano l’oggetto della garanzia, ad esempio, al danno biologico inteso in senso stretto, cioè alla lesione medicalmente accertabile dell’integrità psico-fisica.

Accade ancora più spesso che in sede di contenzioso, il Giudice del merito adotta una lettura letterale e atomistica della clausola limitativa — separandola dal contesto dell’intero contratto — e conclude inevitabilmente per l’esclusione della garanzia, negando il risarcimento per la compromissione della qualità della vita (che non è considerato danno biologico).

Accade così che l’azienda che ha come rischio congenito proprio la molestia odorigena, si trovi senza copertura assicurativa.

….continua lettura articolo odori e assicurazione

Cinzia SilvestriOdori e Assicurazione
Leggi Tutto

Sottoprodotto, pietrame?

Sottoprodotto, pietrame?

sottoprodottoSottoprodotto, pietrame?
Cass. Pen. n. 50499/2023
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026


FATTO
Una società subiva il sequestro di un terreno, una cava e di altri beni nell’ambito di un’indagine per reato ambientale relativo alla gestione illecita di rifiuti e violazione edilizie ed in riferimento alla lavorazione di lastre di pietra. Gli scarti, il pietrame, derivante dalla lavorazione delle lastre e dunque residui venivano utilizzati per riempire una depressione presente nell’area.
ll tribunale qualificava questi materiali come rifiuti e non come sottoprodotti, rilevando l’assenza di un’autorizzazione edilizia (CILA anziché permesso di costruire) e ambientale, per il riempimento.
La società, sosteneva che il pietrame era un sottoprodotto perché veniva riutilizzato nello stesso sito produttivo per il riempimento della depressione. Il riempimento con gli scarti di pietrame rappresentava, secondo la società, la prova dell’utilizzo nel circolo produttivo e non uno smaltimento illecito.
Si aggiunge anche il fatto che è presente una comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta CILA, che secondo la società legittimava l’attività di riempimento.
Veniva anche sostenuto che la destinazione urbanistica dell’area consentiva un’attività estrattiva e produttiva e che il materiale utilizzato era solo e proprio il pietrame.
Queste argomentazioni, utili a sostenere la natura di sottoprodotto del pietrame utilizzato per riempimento della depressione, non vengono accolte dalla Cassazione….

….continua lettura articolo sottoprodotto e  Cass. penale

Cinzia SilvestriSottoprodotto, pietrame?
Leggi Tutto

“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA

“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA

“WHISTLEBLOWING”“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA

Confindustria – maggio 2026

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026


Confindustria pubblica sul proprio sito la guida operativa per gli enti privati del “WHISTLEBLOWING”.

Un aggiornamento  (maggio 2026) alla luce delle nuove Linee Guda di ANAC che impone di revisionare i sisteni e anche i modelli 231.

La lettura del testo è utile e pone in luce molteplici novità. In questo contesto si vuole solo ricordare che:

1) il termine “whistleblowing” viene generalmente tradotto in italiano come “segnalazione di illeciti” o “segnalazione di condotte illecite”.

2) La disciplina del whistleblowing non è destinata esclusivamente ai Modelli Organizzativi 231

3) La normativa si applica sia al settore pubblico che a quello privato.

Nel settore privato, riguarda tutte le imprese con almeno 50 dipendenti,

quelle che operano in settori regolati dal diritto UE (anche sotto i 50 dipendenti), e

tutte le imprese che hanno adottato un Modello Organizzativo 231, anche se con meno di 50 dipendenti

4) Modello231:

Per le imprese dotate di Modello Organizzativo 231, la normativa impone l’aggiornamento del modello per includere canali di segnalazione, divieto di ritorsione e sistema disciplinare.

Tuttavia, la disciplina si applica anche a realtà che non hanno adottato il Modello 231, purché rientrino negli altri criteri previsti dalla legge (ad esempio, dimensione aziendale o settore di attività).

Esempi pratici:

    • Un’azienda privata con più di 50 dipendenti deve applicare la disciplina whistleblowing anche se non ha un Modello 231.
    • Un’azienda con meno di 50 dipendenti, ma che ha adottato il Modello 231, è comunque tenuta a rispettare la disciplina.

In sintesi, la disciplina del whistleblowing ha un campo di applicazione più ampio rispetto ai soli Modelli 231 e riguarda molteplici tipologie di enti e imprese.

Cinzia Silvestri“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA
Leggi Tutto

Sottoprodotto, questo sconosciuto….

Sottoprodotto, questo sconosciuto….

sottoprodotti SilvestriSottoprodotto, questo sconosciuto….

Riflessione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026


Il legislatore cerca di evitare la produzione del rifiuto.

Esiste un reticolo normativo importante e complesso che permette di escludere un residuo di produzione dalla normativa sui rifiuti. Tuttavia, il percorso non è semplice.

Art. 184 bis Dlgs. 152/2006

Bisogna partire dalla norma madre dell’art. 184 bis del decreto legislativo 152 del 2006; norma a tutti nota, ma la cui applicazione non è affatto semplice e sottoposta alla interpretazione non solo delle amministrazioni e dei pubblici controllori, ma anche della giurisprudenza.

Terre e rocce da scavo

Il legislatore è riuscito a disciplinare qualche settore come quello delle terre rocce da scavo, imponendo una disciplina a livello nazionale (DM 120/2017) che ha comunque uniformato i comportamenti e indicato anche il percorso amministrativo da seguire per poter rispettare proprio l’articolo 184 bis sopracitato.

Sottoprodotto

Laddove non esiste una norma a livello nazionale, l’unico riferimento rimane l’articolo 184 bis che non è così semplice da applicare per una società. Si aggiunge il DM 264/2016 che precisa alcuni adempimenti.

Il percorso che porta al sottoprodotto genera responsabilità perché l’errore, magari contestato dall’amministrazione e poi accertato in sede giudiziale, può costare molto non solo economicamente.

Regione

Allora ci sono dei percorsi che vengono ragionati assieme alle pubbliche amministrazioni, in particolare all’arpa e alla Regione, per giungere a una decisione concordata che ponga a riparo, quella determinata società in relazione a quel determinato procedimento; che consente di considerare quel percorso utile e verificato (sottoprodotto) anche per altre aziende. ……continua lettura articolo sottoprodotto riflessioni 

Cinzia SilvestriSottoprodotto, questo sconosciuto….
Leggi Tutto

COMMERCIO PRODOTTI INQUINANTI – DLGS. 81/2026

COMMERCIO PRODOTTI INQUINANTI – DLGS. 81/2026

commericio prodotti inquinanti Cinzia SilvestriCommercio prodotti inquinanti

Art. 452- bis 1 c.p. – Dlgs.n. 81/2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 23.6.2026


Sono molte le novità inserite dal decreto legislativo 81 del 2026 che ha modificato una importante parte del codice penale seguendo l’impulso afflittivo che da qualche tempo caratterizza il legislatore.

È stato introdotto l’articolo 452 bis 1 – c.p. che aggiunge il reato di commercio prodotti inquinanti.

Prima ancora di descrivere brevemente il contenuto di questo articolo, è utile evidenziare che il commercio di prodotti inquinanti rientra nei casi nei quali alla condanna consegue

  1. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui l’articolo 32 quater c.p. e
  2. anche la confisca ex art . 240 bis c.p..
  3. l’art. 452 ter c.p. aggiunge il commercio di prodotti inquinanti (e le pene importanti).

Il nuovo articolo segue l’articolo 452 bis relativo all’inquinamento ambientale anche esso riformato dal decreto legislativo 81 del 2026 e ne replica in parte la struttura, attinge la sanzione.

Il comma 1 dell’articolo 452 bis  (inquinamento ambientale) prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 €. Per il momento ci interessa memorizzare l’entità della pena che è subito richiamata dalla condotta di commercio di prodotti inquinanti.

Continua lettura articolo  commercio prodotti inquinanti  art. 452 bis 1 c.p

Reato pene
Commercio prodotti inquinanti art. 452 bis 1 c.p. Incapacità a contrattare con la P.A. (art. 32 quater)
Confisca (art. 240 bis)
Reclusione da 2 a 6 anni e

multa da 10.000 a 100.000 euro

Art. 452 ter c.p. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti
Cinzia SilvestriCOMMERCIO PRODOTTI INQUINANTI – DLGS. 81/2026
Leggi Tutto

MOLESTIE OLFATTIVE: MISURA

MOLESTIE OLFATTIVE: MISURA

MOLESTIA OLFATTIVA: MISURA

Linee Guida SNPA 2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Le molestie odorigene sono diffuse, difficili da contestare ma soprattutto oggetto di equivoci normativi, false rappresentazioni che nascono dalla poca conoscenza della normativa e dei metodi di riferimento. Si assiste spesso al leit motiv che afferma: “non esiste una legge in materia”. Non è corretto trincerarsi dietro a questa frase placebo che sembra consentire tutto. Bisogna distinguere e precisare, perchè tutto cambia a seconda della fonte disturbata e di quella disturbante.

Per affrontare questo argomento è utile la lettura delle Linee Guida -SNPA-2025_EmissioniOdorigene che riassumono, descrivono in punto tecnico la questione delle “misurazioni odorigene”. Certamente bisogna avere conoscenza che il campo di applicazione, il punto di riferimento è quello “pubblico”. La misura tende a verificare l’impatto che certi poli industriali o semplicemente gli impianti possono avere sulla popolazione, in riferimento ad una vasta area.

Il sistema, il metodo non può essere importato ed applicato nel caso, ad esempio, della molestia tra un ristorante cittadino e un privato, un condominio adiacente o altri casi di contenzioso privato. Certamente però deve essere setacciato, raccolto il principio che permette la misura dell’odore. Il tema è complesso ma pare utile estrarre dal testo delle linee Guida SNPA alcune osservazioni (iniziali) :

1) La molestia olfattiva non può essere misurata solo con l’olfatto. Il documento SNPA sottolinea che la valutazione della molestia olfattiva richiede un approccio integrato, che combina diversi strumenti e metodologie per ottenere informazioni complementari e affidabili.

2) Metodi di valutazione della molestia olfattiva

  1. Metodi sensoriali

    • L’olfattometria dinamica (secondo UNI EN 13725) utilizza l’olfatto umano per misurare la concentrazione di odore, ma è applicabile solo alla sorgente e non direttamente in aria ambiente.
    • Il monitoraggio in campo tramite panel addestrati (field inspection, UNI EN 16841) permette di valutare la presenza di odori in ambiente, ma fornisce indici di esposizione e non una misura diretta della molestia. Quando parliamo di panel addestrati indichiamo soggetti che sono stati selezionati accuratamente (privi ad esempio di eccessiva sesnbilità olfattiva).
  2. Metodi strumentali

    • Analisi chimica: identifica e quantifica i composti odorigeni, ma non traduce direttamente i risultati in termini di percezione olfattiva o molestia.
    • Sistemi di monitoraggio strumentale (IOMS, “nasi elettronici”): forniscono dati oggettivi sulla presenza e quantità di odori, integrando le informazioni sensoriali.
    • Monitoraggio di parametri surrogati: utilizza sostanze traccianti correlate agli odori per stimare l’impatto.
  3. Coinvolgimento della popolazione

    • Raccolta di segnalazioni, questionari e diari di odore: strumenti utili per valutare la frequenza e la distribuzione degli episodi di molestia, ma necessitano di validazione e integrazione con altri dati.
  4. Modellistica di dispersione

    • I modelli di dispersione atmosferica stimano l’impatto degli odori sui recettori e sono fondamentali per valutare l’accettabilità dell’impatto olfattivo. Attenzione: si parla di “accettabilità” non di intollerabilità che è concetto privatistico.

La lettura delle LG SNPA permette di sintettizzare concetti importanti: indica i metodi di misurazione dell’odore (perchè l’odore si misura);  aiuta a comprendere i limiti di ogni misurazione anche in rapporto alla intensità, frequenza, tono dell’odore che varia a seconda della tipologia dell’odore (ammoniaca, o resiui caseari ec…).  La sola percezione olfattiva umana non è sufficiente per una valutazione completa e oggettiva della molestia olfattiva. È necessario integrare metodi sensoriali, strumentali, analitici e di coinvolgimento della popolazione, oltre all’uso di modelli di dispersione, per una misurazione affidabile e riconosciuta anche a livello normativo.

 

Cinzia SilvestriMOLESTIE OLFATTIVE: MISURA
Leggi Tutto

Produzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026

Produzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026

gas effetto serra Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio di gas a effetto serra

d.lgs. 81/2026 – reato

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs 81/2026, vigente dal 2.6.2026, inserisce all’art.5 nuovo reato che riguarda i gas effetto serra. In questo caso il legislatore prevede una contravvenzione e indica arresto o ammenda in via alternativa, che consente alcune valutazioni processuali. Tuttavia la sanzione è alta.

La condotta è sempre abusiva; termine che sembra trovare riferimento normativo proprio nell’art. 452- quinquiesdecies (nozione di abusività) inserito proprio dal d.lgs. 81/2026 (di cui si parlerà).

L’articolo fa riferimento all’ Articolo 2 del Reg. 2024/573 che traccia l’ambito di applicazione – Ambito di applicazione – Il presente regolamento si applica:
a) ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; 

Di seguito il nuovo reato Art. 5 – Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui
all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e
loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, e’ punito con la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro
parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, e’ punito con la pena dell’arresto da due a
sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

leggi anche articolo sul sito ….

Cinzia SilvestriProduzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026
Leggi Tutto

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026

ozono Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio di sostanza ozono lesive

d.lgs. 81/2026 – reati

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


L’art. 4 del d.lgs. 81/2026 inserisce reato che colpisce la produzione e il commercio di sostanze ozono lesive. Si nota che le condotte sono colpite se “abusive” (abusivamente”). Le pene sono alte perchè prevede la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 10mila euro a 80mila. Interessante il fatto che all’ultimo comma il legislatore prevede una riduzione di pena specificando la “colpa grave”. 

Il legislatore richiama all’interno dell’art. il Reg. 2024/590 di riferimento all’art. 2 lell. a) e b) che si riporta per la migliore comprensione dell’ambito di applicazione.

Articolo 2 Reg. UE 2024/509 – Ambito di applicazione (il regolamento ha abrogato il reg. 1005/2009)
Il presente regolamento si applica:
a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele;
nonché
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Di seguito il nuovo articolo 4 d.lgs. 81/2026:

Art. 4 – Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono,
allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia’ autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e’
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e
loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui
funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia’ autorizzati dalle disposizioni
nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e’ commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due
terzi.

Cinzia SilvestriProduzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026
Leggi Tutto

Prescrizioni – autorizzazione: D.lgs. 81/2026

Prescrizioni – autorizzazione: D.lgs. 81/2026

d.lgs. 81/2026Prescrizioni e autorizzazione: reato

Dlgs. 81/2026- Recepimento Direttiva 2024/1203

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente è stata attuata con il decreto legislativo numero 81 del 2026 e sarà vigente al 2 giugno 2026.

Le novità sono numerose e importanti. Viene modificato il Codice penale e inseriti i nuovi reati, come ad esempio

  • il commercio di prodotti inquinanti di cui all’articolo 452-bis .1
  • Interessante l’introduzione della nozione di abusività che tanto ha fatto scrivere alla giurisprudenza e che l’articolo 452-quinquiesdecies cerca di risolvere
  • Si assiste all’introduzione anche di reato di produzione, commercio di sostanze ozono lesive, articolo 4 del decreto legislativo 81/2026
  • Si aggiunge il reato di produzione, commercio di gas effetto serra (art. 5 del Dlgs. 81/2026)

Questo breve elenco solo per citare le novità più rilevanti.

Non di meno peso anche la modifica all’articolo 256 del decreto legislativo 152/2006. Articolo ormai senza pace, che ha subito profonda revisione con il decreto legislativo 116 del 2025, poi convertito con la legge 147 del 2025.…..continua lettura articolo 256 come revisionato dal Dlgs 81/2026

Leggi anche articolo su Direttiva 2024/1203

Cinzia SilvestriPrescrizioni – autorizzazione: D.lgs. 81/2026
Leggi Tutto

Immissioni, rumore, flussi d’aria: il condizionatore

Immissioni, rumore, flussi d’aria: il condizionatore

condizionatoreImmissioni, rumore, flussi d’aria: il condizionatore

Cassazione civ. n. 11337/2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.5.2026


 

FATTO: Si tratta di un condizionatore posto ad altezza uomo e installato sul muro comune di un condominio che tuttavia si affaccia su cortile privato di terzo. Il proprietario del cortile contesta lo stillicidio dell’acqua del condizionatore sulla sua proprietà, la mancanza di una servitù per l’ingresso dei manutentori del condizionatore, il flusso di aria e anche il rumore intollerabile.

IL PROCESSOIl proprietario del cortile non trova ragione in primo grado e neppure in appello; ed invece la Cassazione accoglie finalmente e le sue ragioni e “bacchetta” Tribunale e Corte per non essersi attenuti all’orientamento già noto della Cassazione.

Ciò che colpisce è che la parte ricorrente che ha visto impiantare un condizionatore ad altezza uomo e ricadente sulla sua proprietà, in particolare sul cortile, ha dovuto attraversare tre gradi di giudizio per riuscire ad ottenere ragione. La pazienza ma anche l’impegno economico (ormai di pochi) hanno portato il risultato in relazione ad una vicenda iniziata nel 2020 e che si è concluso nel 2026 in termini direi relativamente brevi.

LA SENTENZA: La sentenza della Cassazione ha il merito di riportare in un ambito oggettivo alcune questioni che spesso nei tribunali, come nella Corte di appello, vengono trattate e risolte alla luce di una certa soggettività, si potrebbe dire. Emerge, infatti, dalla lettura della sentenza che il tribunale, e poi la corte d’appello, hanno ritenuto che lo stillicidio delle acque derivante da un condizionatore sia per sé non rilevante: e ciò senza effettuare alcuna misura. Lo stesso dicasi per le immissioni di rumore ma anche di flusso di aria proveniente dal condizionatore: non sono state accertate nella loro concretezza, a mezzo ad esempio di apposita CTU.

Cinzia SilvestriImmissioni, rumore, flussi d’aria: il condizionatore
Leggi Tutto

ABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?

ABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?

abbandono rifiutiABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?

Una bussola per le imprese – Cass. Pen. n. 15687/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Abbandono rifiuti: abrogazione o successione di leggi?

Interviene la Cassazione penale n. 15687 del 30.4.2026 a risolvere la questione a fronte dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 (DL 116/205 – L. 147/2025). La Cassazione precisa che il reato non è “sparito” non è stato cancellato dalla abrogazione ma si è verificata una successione di norme e dunque la condotta deve essere considerata alla luce delle nuove e più gravi sanzioni.

Il comma 2 dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 (abrogato) prevedeva che le pene di cui al comma 1 “.si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192 comma 1 e 2…”.

Il legislatore così colpiva imprese ed aziende al comma 2 – laddove il comma 1 è riferito a “chiunque” – equiparando la punizione (pena).

Il comma 1 invero non si occupava di abbandono e dunque il richiamo è solo ai fini dell’applicazione della pena per le imprese che abbandonano i rifiuti. In particolare:

La pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda  …. continua lettura articolo – abbandono dei rifiuti e imprese

(articolo pubblicato anche sulla rivista Recoverweb di giugno 2026)

Cinzia SilvestriABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?
Leggi Tutto

Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

differenziatoCentri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

DECRETO n. 91 del 26.3.2026  – pubblicato 29.4.2026

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


il Decreto si occupa anche della gestione di alcuni rifiuti (sanitari, costruzioni, rifiuti abbandonati ecc…) e precisa all’art. 5:

“..2. I rifiuti abbandonati di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incaricato alla rimozione.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di
superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall’utenza domestica.
4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree
coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura
di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell’ambiente, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza….”

Vai alla lettura del Decreto raccolta 91/2026

Cinzia SilvestriCentri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Leggi Tutto

CORSO – IMPATTO ACUSTICO..27.5.2026

CORSO – IMPATTO ACUSTICO..27.5.2026

impatto acusticoIMPATTO ACUSTICO – CORSO

27.5.2026 – ORE 9/16 – ORDINE INGEGNERI VENEZIA

segnalazione a cura Studiolegaleambiente – avv. Cinzia Silvestri


E’ l’occasione per esplorare argomento importante e spesso trascurato: l’impatto acustico, i documenti e soprattutto le dichiarazioni sostitutive di notorietà spesso non comprese. StudioLegaleAmbiente  è chiamato a partecipare portando principalmente due argomenti: l’importanza della dichiarazione sostitutiva anche all’interno della valutazione di impatto ambientale e le responsabilità dei tecnici di coloro che redigono la valutazione nel caso di omissioni, errore. responsabilità Civili, Penali e amministrative. E’ una occasione dunque per fare il punto della situazione e valutare l’inquadramento normativo ma  anche le responsabilità.

Vai alla locandina CORSO IMPATTO ACUSTICO

Cinzia SilvestriCORSO – IMPATTO ACUSTICO..27.5.2026
Leggi Tutto

Piano CASA e BONIFICHE

Piano CASA e BONIFICHE

piano casaPIANO CASA – DL 7.5.2026 N. 66

Bonifiche e Piano Casa – agevolazioni

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


È stato pubblicato il Decreto “Piano Casa” con DL n. 66/2026 e vigente dal 9.5.2026.

L’intento del Governo è meritevole e vale la pena di riportare l’art. 1 che indica la finalità e l’oggetto: Il Piano casa di cui al presente decreto contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.

  1. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente.

Ciò premesso l’interesse cade nell’articolo 10 lettera d) del decreto che inserisce una agevolazione laddove gli interventi edilizi debbano confrontarsi con opere di bonifica che ….continua lettura articolo piano casa e bonifiche Piano casa 2026

Cinzia SilvestriPiano CASA e BONIFICHE
Leggi Tutto

RENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026

RENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026

RENTRI e Milleproroghe 2026

Legge 26/2026 (27.2.2026) conversione Decreto MIlleproroghe 200/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


E’ giunto il momento di riassumere alcune novità introdotte dal Decreto MIlleproroghe sul RENTRI.

  1. Proroga obbligo FIR digitale

    L’obbligo esclusivo di utilizzare il FIR digitale (FIR) è rinviato al 15 settembre 2026.

    Fino a tale data, è possibile scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale.

  2. Periodo transitorio a doppio binario

    • Dal 13 febbraio al 15 settembre 2026, gli operatori possono emettere il FIR in formato cartaceo o digitale.
    • La modalità scelta (cartacea o digitale) deve essere mantenuta per tutto il ciclo del formulario; non è ammesso il passaggio da una modalità all’altra.
  3. Gestione documentale e responsabilità

    • La stampa del FIR digitale ha solo funzione accompagnatoria e non sostituisce il documento informatico.
    • È necessario un allineamento preventivo tra produttore, trasportatore e destinatario.
    • La transizione richiede disciplina organizzativa, istruzioni interne precise e attribuzione chiara delle responsabilità.
  4. Sanzioni differite

    • Le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI sono differite al 15 settembre 2026.
    • Restano attive le sanzioni ordinarie per errori su FIR cartacei e registri.
    • Il differimento non sospende gli obblighi di corretta tenuta documentale.
  5. Obbligo di geolocalizzazione veicoli (Categoria 5)

    • L’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi è fissato al 30 giugno 2026.
    • Dal 1° luglio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve accompagnare ogni nuova istanza di iscrizione o variazione.
    • I sistemi devono rilevare percorso, data, targa e telaio, esportare dati in formato standard e permettere la visualizzazione tramite strumenti informatici.
  6. Fine delle procedure emergenziali

    • Dal 14 aprile 2026 cessano le modalità operative di sicurezza (es. ricorso al cartaceo per indisponibilità del portale).
    • Il periodo aprile-settembre 2026 è una fase di transizione a responsabilità rafforzata.
  7. Obiettivo della proroga

    • La proroga non rappresenta una sospensione della digitalizzazione, ma una rimodulazione dei tempi per permettere agli operatori di adeguare procedure, ruoli e sistemi.
    • È l’ultima finestra utile per consolidare modelli organizzativi e strumenti tecnologici in vista del regime definitivo.

Il Milleproroghe 2026 privilegia la gradualità e la continuità operativa, senza mettere in discussione la direzione verso la piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Si riporta il commento del dossier del parlamento all’ Articolo 13, commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies
(Tracciabilità dei rifiuti)
I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies dell’articolo 13, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni modificative della
disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti.
Il comma 5-bis prevede – per i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) – la possibilità, fino al 15 settembre 2026, di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in
formato cartaceo.
Solo a decorrere da tale data, in base al disposto del comma 5-septies, si applicano le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al
RENTRI dei dati contenuti nei FIR.
Il comma 5-octies prevede l’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la proroga
del termine per l’iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50
dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
I commi 5-quinquies e 5-sexies prevedono il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di
geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori
ambientali. Viene inoltre demandata al Comitato nazionale di tale Albo la disciplina dei tempi e delle modalità per l’installazione dei citati sistemi

Cinzia SilvestriRENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026
Leggi Tutto