RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

lavoro irregolareRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

In attesa di pubblicazione Legge di conversione – schema

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025. APPROVATO.

In attesa della pubblicazione della Legge di conversione del DL 116/2025 si offre breve schema dei punti che incidono sul Dlgs. 152/2006 (ambiente) e la radicale trasformazione di alcuni comportamenti colpiti da sanzione penale (schema che non è esaustivo di tutte le articolazioni penali del decreto).

La Legge di conversione ha introdotto alcune modifiche di cui StudioLegaleAmbiente si occuperà.

Si seguito schema dell’art. 1 del DL 116/2025 che si occupa delle modifiche al d.lgs. 152/2006 e che è stato modificato in sede di conversione…....continua lettura schema riepilogo art 1 DL 116/2025

Leggi anche su questo sito articolo sulla esclusione della tenuità del fatto

Leggi anche su questo sito articolo sull’art. 256 come modificato dal DL 116/2025

Cinzia SilvestriRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025
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SOSPENSIONE – LAVORO “IRREGOLARE”

SOSPENSIONE – LAVORO “IRREGOLARE”

lavoro irregolareSOSPENSIONE – LAVORO IRREGOLARE

ART. 14 comma 1 DLGS. 81/2008 (1)

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Poniamo il caso che personale agente della ULSS, su segnalazione di un privato, effettui un sopralluogo a sorpresa presso una attività e ravvisi la mancanza di alcune norme relative alla sicurezza del lavoro ed anche la presenza di presunti lavoratori irregolari.

Si precisa che “Il lavoratore “in nero” è quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale” Cons. Stato 7383/2023.

In questo caso è bene conoscere l’art. 14 Dlgs. 81/2008 e le sanzioni che ne possono discendere. La disamina non comprende la questione indicata nel comma 1 dei lavoratori autonomi occasionali e si concentra sulla violazione di norme sulla sicurezza e sui lavoratori irregolari; eventi che portano alla sospensione dell’attività.

L’art. 14 Dlgs. 81/2008 al comma 1 prevede:

  1. “..Ferme restando le attribuzioni previste dagliarticoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758..”: l’autorità può imporre delle prescrizioni all’azienda e determinare una sanzione da pagare oltre a verificare l’adempimento delle prescrizioni. È il meccanismo poi importato in materia ambientale ex art. 318bis Dlgs. 152/2006……..Continua lettura articolo su disamina art. 14 comma 1 d.lgs. 81/2008
Cinzia SilvestriSOSPENSIONE – LAVORO “IRREGOLARE”
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GUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

GUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

GUASTI E DELEGHEGUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

NOTE A SENTENZA TRIBUNALE ASCOLI PICENO – VIOLAZIONI TABELLARI ACQUE

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza 214 del 2025 affronta la questione della violazione tabellare in materia di acque a fronte del guasto di un carroponte.

Il tribunale si pone nel solco dell’orientamento consolidato che accoglie la interpretazione restrittiva secondo la quale ogni guasto è prevedibile, salvo prova contraria, e dunque deve essere evitato.

Il guasto all’impianto che provoca una violazione tabellare delle acque comporta la relativa sanzione, nel caso in esame, di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 152 del 2006; si tratta di una sanzione amministrativa di circa 3000 € che veniva impugnata in sede di tribunale dal responsabile tecnico dell’impianto, munito di apposite deleghe, e dall’amministratore legale rappresentante della società che gestisce l’impianto.

  • Il ragionamento del tribunale è essenziale: in caso di guasto all’impianto il gestore è in colpa per non aver apprestato tutti i mezzi utili per evitare l’evento e dunque ne consegue la responsabilità per la violazione tabellare accertata. Questo dogma può essere scalfito solo dalla prova di un guasto assolutamente imprevedibile tale da integrare il caso fortuito…….CONTINUA LETTURA ARTICOLO ACQUE E VIOLAZIONI TABELLARI
Cinzia SilvestriGUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’
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RIFIUTI EDILI E CONDOMINIO

RIFIUTI EDILI E CONDOMINIO

rifiuti ediliRIFIUTI EDILI E CONDOMINIO

TRIBUNALE VARESE – ORDINANZA RIMOZIONE

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’ordinanza del 30.7.2025 è utile a comprendere i rapporti tra il proprietario e il committente di lavori di ristrutturazione di un immobile sito in un condominio e l’appaltatore che esegue la ristrutturazione. Le responsabilità colpiscono i soggetti dal punto di vista civilistico, condominiale ma anche  dal punto di vista della normativa ambientale.

Nel caso in esame l’appaltatore, INCARICATO DELLA ristrutturazione, lasciava nel giardino condominiale macerie e rifiuti edili per lungo tempo e utilizzava il sito anche per il deposito di materiale di risulta provenienti da altri cantieri.

Il comportamento concreta la violazione delle normative ambientali ma anche del regolamento condominiale. La presenza dei rifiuti edili provocava danni al prato e alle aree comuni dell’edificio nonché un pregiudizio per la sicurezza dei condomini e anche un rischio di incidente e cadute oltreché inalazione di polveri provenienti dalle macerie: così si esprime la ordinanza.

Il condominio stesso a mezzo del proprio amministratore ma anche il proprietario dell’unità ristrutturata e il committente provvedevano ….continua lettura articolo rifiuti edili

Cinzia SilvestriRIFIUTI EDILI E CONDOMINIO
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AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

nuovi reati ambientaliAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

Decreto-legge n. 116/2025 – vigente dal 9.8.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Così si esprime l’art. 2 del DL 116/2025 comma 1 vigente dal 9.8.2025:  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

L’intervento del D.L. 116/2025 è nel senso di inasprire e aumentare le pene in merito ad alcune condotte “ambientali” ma anche in ambito processuale escludendo alcuni meccanismi di favore come la “esclusione della punibilità”.

L’art. 255 Dlgs. 152/2006 (abbandono rifiuti), in commento su questo sito, già rappresenta l’operazione del Decreto che riscrive la condotta e aumenta le pene. Le modifiche al Dlgs. 152/2006 si uniscono a quelle apportate al codice penale per ottenere un sistema decisamente più rigoroso la cui efficacia è rimessa ai posteri.

L’art. 2 del DL 116/2025 modifica il Codice penale in punto di “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” ex art. 131 bis C.P. è un beneficio a favore del reo (esclude appunto la punibilità) che deve essere valutato dal Giudice e con riferimento a reati considerati con basso impatto criminoso o per reati con una pena minimale. L’articolo incide dunque in seno processuale.

Il terzo comma dell’art. 131 bis comma 3 punto 4bis prevede i casi in cui la….   continua lettura articolo “espulsione beneficio tenuità, nuovi reati ambientali”

Cinzia SilvestriAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO
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…A PROPOSITO DI ALLAGAMENTI

…A PROPOSITO DI ALLAGAMENTI

allagamenti…A PROPOSITO DI ALLAGAMENTI

ORDINANZA CASSAZIONE 21531/17

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


A PROPOSITO DI …ALLAGAMENTI.

Un condomino subisce allagamento della propria cantina e conseguente danno relativo a bottiglie pregiate e altri oggetti. L’allagamento della cantina, secondo il condomino, era dovuto al malfunzionamento e difetto dell’impianto fognario condominiale e dunque muove causa al condominio.

Il condomino perde in Tribunale e si rivolge alla Corte di appello e poi alla Cassazione.

Il risarcimento del danno non viene concesso, sostiene la Cassazione, perché la Corte d’Appello ha escluso il nesso causale tra il malfunzionamento dell’impianto fognario condominiale e l’allagamento delle cantine. La causa dell’allagamento è stata attribuita a una precipitazione meteorica eccezionale e imprevedibile, considerata un caso fortuito autonomamente sufficiente a determinare l’evento. Inoltre, il ricorrente non ha fornito argomentazioni o prove adeguate a dimostrare che le carenze dell’impianto fognario avrebbero potuto evitare o limitare i danni.

Questo punto, la prova, è dirimente e getta luce sulla realtà processuale ……..continua lettura articolo cantina allagata e risarcimento danno

Leggi ordinanza Cassazione 2017

Cinzia Silvestri…A PROPOSITO DI ALLAGAMENTI
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ABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE

ABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE

abbandono rifiutiABBANDONO RIFIUTI: NOVITA’

Sospensione patente – DL 116/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il 9 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge numero 116 del 2025 che ha modificato alcuni articoli del testo unico ambientale, decreto legislativo 152 del 2006. Il Decreto Titola:

“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area   denominata Terra dei fuochi, nonché’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L’articolo 255 subisce importante innovazione anche nel titolo dedicato “all’abbandono di rifiuti non pericolosi”. Alcune novità:

  • Comma 1 art. 255 Dlgs. 152/2006

AUMENTO SANZIONI (penale): Le condotte censurate rimangono le medesime del previgente articolo ovvero la

  1. a) violazione del divieto di abbandono di cui articolo 192;
  2. b) condotta riferita agli imballaggi di cui all’ articolo 226; e
  3. c) ai veicoli fuori uso che non rientrano nella normativa speciale di cui all’articolo 231.

L’abbandono e deposito dei rifiuti o la immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punito però con una ammendapiù elevata da 1500 a 18.000 € (anziché da 1000 a 10.000).

SOSPENSIONE PATENTE: Il primo comma prevede anche una nuova disposizione sanzionatoria. Se l’abbandono o deposito si verifica mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi.

  • COMMA 1.1.ART. 255

IMPRESE E RESPONSABILI ENTI: il decreto dedica il comma 1 ai…..continua lettura articolo e schema di confronto art. 255 d.lgs. 152/2006 prima e dopo il DL 116/2025

Cinzia SilvestriABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE
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ANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

ANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

ANAC BANDO RIFIUTIANAC – BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

PARERE N. 284 DEL 23.7.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il fatto che interessa il parere ANAC riguarda la verifica della legittimità dei requisiti di partecipazione previsti nel disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale. ​ In particolare, il parere si concentra su alcune clausole del disciplinare di gara che sono ritenute illegittime perché ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. ​ 36/2023.

Il parere viene richiesto da due operatori economici che contestano il bando e preferiscono adire l’ANAC che esprime parere vincolante per l’amministrazione.

ANAC affronta il punto relativo alla legittimità delle clausole territoriali. In particolare, viene citato il principio di “prossimità agli impianti di recupero” previsto dall’art. ​ 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006. Questo principio, pur essendo connesso alla tutela ambientale, non consente di derogare ai procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio. ​ Tuttavia, può essere valorizzato nell’ambito del procedimento di selezione mediante gara, incentivando modalità di recupero e riciclaggio che rispettano il principio di prossimità, senza comprimere in maniera assoluta la concorrenza. ​

Quali sono le clausole illegittime?

Le clausole del bando sono ritenute illegittime perché introducono requisiti di partecipazione che non sono previsti dal quadro normativo vigente, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. ​ 36/2023. Questi requisiti sono considerati ingiustificatamente restrittivi della partecipazione e della concorrenza, limitando la platea dei potenziali concorrenti. ​

In particolare, le clausole illegittime includono: …continua lettura articolo ANAC Bando rifiuti illegittimità

leggi parere ANAC 284/2025

Cinzia SilvestriANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’
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“Valore limite prestazione ambientale”

“Valore limite prestazione ambientale”

direttiva emissioni IED“Valore limite di prestazione ambientale”

Direttiva 2024/1785 – emissioni industriali (IED)

Cosa significa? Un esempio

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva 2024/ 1785 modifica la direttiva sull’emissione industriale 2010/ 75/UE (Direttive IED). Molte sono le novità da affrontare.  L’articolo 3 rimane dedicato alle definizioni ma compaiono inserimenti nuovi che impatteranno direttamente sulle aziende. Selezioniamo l’articolo 3, dedicato alle definizioni, e il comma 5bis del tutto nuovo rispetto alla direttiva 2010/75.

Articolo 3 comma 5 bis inserisce la definizione di valore limite di prestazione ambientale, ovvero un valore di prestazione incluso in un’autorizzazione – e dunque espresso dall’ente pubblico di riferimento; valore che viene espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici. La definizione generica e non ha una comprensione immediata …..continua lettura articolo ed esempio di applicazione valore di prestazione significato

Cinzia Silvestri“Valore limite prestazione ambientale”
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Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

sentenza MITENIMiteni – PFAS – in attesa della sentenza ...

segnalazione a cura StudiolegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Per ora conosciamo solo il dispositivo della sentenza e siamo in attesa delle motivazioni forse a settembre 2025. La vicenda della azienda Miteni è legata alla contaminazione nel Veneto dei PFAS ovvero di sostanze gravemente nocive per la salute. La situazione è complessa . Tuttavia si pubblica il dispositivo della sentenza, blerato dei nomi e dei riferimenti, che permette comunque di cogliere l’importanza degli importi, la molteplicità delle parti coinvolte, le numerose parti civili che hanno trovato soddisfazione, l’obbligo di ripristinare i luoghi e la responsabilità dell’ente ex Dlgs. 231/2001. E’ una fotografia di un processo destinato a creare precedenti; luogo dove ognuno ha portato il suo interesse e la sua storia. 

leggi dispositivo blerato sentenza-miteni-26.06.2025

Cinzia SilvestriMiteni – PFAS …in attesa della sentenza
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FALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO

FALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO

Fallimento e risarcimentoFallimento e risarcimento danno da inquinamento

Tribunale Milano n. 4771/2025

 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza numero 4771/ 2025 del Tribunale di Milano è occasione per affrontare un tema poco dibattuto che pone in relazione il risarcimento del danno, che deriva da emissioni di polveri e il fallimento del soggetto che ha provocato le emissioni. La richiesta di risarcimento si interseca con la normativa “fallimentare” e deve fare i conti con limiti che in altri contesti non troverebbe. La vicenda, che trova soluzione nella sentenza, presenta dei caratteri di complessità, ma si distingue per essere categorica nell’escludere la responsabilità del “fallimento” che è ritenuto incolpevole ed escludere, dunque, anche la domanda di risarcimento del danno da inquinamento a carico del fallimento. In altri contesti, la giurisprudenza non è così precisa ed anzi spesso attrae nella responsabilità il proprietario facendolo l’uscire dalla zona d’ombra dell’incolpevolezza.

La sentenza sembra dire, con fermezza, che il soggetto che non gestisce ovvero non controlla l’attività che ha prodotto il danno da inquinamento è certamente incolpevole. L’applicazione del principio “chi inquina paga” e la ricerca dell’effettivo responsabile porta anche la inapplicabilità della responsabilità oggettiva che incombe su soggetto che ha la custodia dell’attività ed anche del soggetto esercita attività pericolose.

Il Tribunale rigetta la richiesta di insinuare nel fallimento il risarcimento del danno richiesto dalla proprietaria di un immobile per i danni ambientali subiti nel tempo a causa delle emissioni della acciaieria limitrofa.

In particolare: continua lettura articolo Fallimento e risarcimento del danno ambientale

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO
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FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

fallimento e rifiutiFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Fallimento e Rimozione Rifiuti. Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

… poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
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Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

IED Direttiva 20ì24/1785Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Recepimento Legge delega 91/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del  consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti .

Così recita l’apertura della Legge di delega per il recepimento delle direttive europee tra le quali anche quella delle emissioni industriali destinata a sostituire la Direttiva 2010/75/UE. Recepimento previsto entro 12 mesi.

La direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali riceve delega al recepimento nella L. 91/2025 . Vai alla lettura.

  1. Competenza regionale: La definizione delle modalità di registrazione degli impianti di allevamento e delle tariffe istruttorie e di controllo è attribuita alle regioni.
  2. Partecipazione italiana: Si garantisce l’efficace partecipazione dell’Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva. ​
  3. Procedure autorizzative: Si riordinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, tenendo conto degli sviluppi della disciplina comunitaria. ​
  4. Sanzioni: Sono previste sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva. ​
  5. Modifiche normative: Si apportano le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente per garantire il corretto recepimento della direttiva. ​

Si riportano i punti e), f), g) dell’art. 10 della L. 91/202

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l’aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall’autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell’Unione europea, chiarendo altresi’ quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche’ le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall’articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

Leggi anche articolo su questo sito IED 2024/1785 

Cinzia SilvestriDirettiva IED – 2024/1785 emissioni
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ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

energia: interesse pubblico prevalenteENERGIE RINNOVABILI: “INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE” E

“PUBBLICA UTILITA’” – DLGS. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In data 23.4.2025 si è tenuta breve lezione nell’ambito della Scuola di Formazione CIVE-S (La Spezia) dedicata ai futuri giovani amministratori pubblici. Una Scuola di nuova formazione che vuole preparare i giovani all’importante compito della gestione della “res” pubblica. Il percorso di formazione, articolato, prevedeva anche una riflessione sulle Fonti Rinnovabili e Ambiente. È stato affrontato il tema sulla importanza e il rispetto dei “principi” del diritto amministrativo, ampiamente richiamati del Dlgs. 190/2004, e sulla comprensione dei diversi concetti di “interesse pubblico prevalente” e di “pubblica utilità”. Questa è la relazione di una parte dell’intervento tenuto.

  • QUADRO NORMATIVO: CENNI

Senza pretesa di completezza è utile ricordare alcuni riferimenti normativi, solo i più recenti, richiamati dal Dlgs. 190/2024 che si occupa di semplificare le procedure amministrative, di riordinare le normative esistenti in un unico corpo.

In particolare, il Dlgs. 190/2024 deve essere letto in combinato disposto con:

  • la direttiva UE 2018/ 2001 (RED II) Renewable Energy Directive
  • il decreto legislativo n. 199 del 2021 in attuazione della direttiva RED II
  • il decreto ministeriale MASE del 21 giugno del 2024 che disciplina l’individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti e fonti rinnovabili.
  • La Direttiva RED III 2023/2413/UE che ha modificato la direttiva RED II, non è ancora stata attuata nel nostro ordinamento.
  • INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

Le Fonti rinnovabili godono del favore legislativo e l’art. 3 del Dlgs. 190/2024 attribuisce loro ’“interesse pubblico prevalente”. Bisogna capire cosa significa e quali sono i limiti.

Il primo comma dell’art. 3 afferma: continua lettura articolo interesse pubblico prevalente

Cinzia SilvestriENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE
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Terre e rocce da scavo

Terre e rocce da scavo

terre e rocce da scavoTerre e rocce da scavo 

testo revisionato –  24.6.2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Terre e rocce da scavo – schema decreto UE.

Lo schema di decreto sulle terre rocce da scavo sta per giungere alla sua definizione – 26 giugno del 2025. Il testo originario è stato integrato da numerose osservazioni che lo rendono più specifico. Sul sito dell’ANCE è possibile leggere il testo con le osservazioni proposte. La comparazione tra i due testi, quello originario e quello integrato pone luce a differenze principali che brevemente si riassumono: 

  1. Struttura e organizzazione:
    • Il testo inviato all’UE è più dettagliato e articolato, con una maggiore suddivisione in articoli e allegati. Include riferimenti specifici a procedure, definizioni e requisiti tecnici.
    • Lo schema iniziale è meno dettagliato e presenta una struttura più sintetica.
  2. Definizioni e ambiti di applicazione:
    • Il testo inviato all’UE introduce definizioni più precise e dettagliate per termini come “terre e rocce da scavo”, “sottoprodotti”, “normale pratica industriale”, e “cantiere di micro-dimensioni”.
    • Lo schema iniziale ha definizioni meno articolate e non include alcune categorie specifiche, come i cantieri di micro-dimensioni.
  3. Procedure di caratterizzazione e gestione:
    • Il testo inviato all’UE specifica in modo approfondito le procedure di campionamento, caratterizzazione ambientale e gestione delle terre e rocce da scavo, con riferimenti a norme tecniche e metodologie analitiche. ​
    • Lo schema iniziale presenta indicazioni generali, senza entrare nei dettagli tecnici. ​
  4. Ruolo delle autorità competenti:
    • Nel testo inviato all’UE, il ruolo delle autorità competenti e delle Agenzie di protezione ambientale è chiaramente definito, con tempistiche e responsabilità specifiche.
    • Lo schema iniziale non dettaglia in modo approfondito le responsabilità delle autorità.
  5. Documentazione e tracciabilità:
    • Il testo inviato all’UE include moduli e dichiarazioni specifiche (ad esempio, dichiarazione di utilizzo, documento di trasporto, dichiarazione di avvenuto utilizzo) per garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo.
    • Lo schema iniziale non presenta moduli dettagliati.
  6. Integrazione con normative europee:
    • Il testo inviato all’UE fa esplicito riferimento a regolamenti e direttive europee, come il regolamento CE 1272/2008 e il regolamento CE 850/2004.
    • Lo schema iniziale non include tali riferimenti.
  7. Clausole di invarianza finanziaria e riconoscimento reciproco:
    • Il testo inviato all’UE introduce clausole specifiche per garantire l’invarianza finanziaria e il riconoscimento reciproco dei materiali tra Stati membri dell’UE. ​
    • Lo schema iniziale non contiene queste clausole.

leggi testo Decreto terre e rocce da scavo – UE 2025

leggi testo schema decreto terre e rocce da scavo – originario 

Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo
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PFAS – rendita agli eredi

PFASPFAS – rendita agli eredi

Trib. Vicenza n. 251/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale di Vicenza riconosce una rendita agli eredi per la morte di loro parente a causa della protratta inalazione/contatto con i PFAS. PFAS – rendita agli eredi.

Ritorna il concetto di “probabilità” che fonda il riconoscimento della causalità tra l’evento e il danno. In questo caso parliamo di PFAS di cui si parla ma poco si comprende. E’ cronaca recente che tali composti sono stati trovati anche negli indumenti dei pompieri.

I PFAS  sono una famiglia di composti chimici artificiali caratterizzati dalla presenza di molteplici atomi di fluoro legati a una catena carboniosa. ​ Questi composti sono noti per la loro resistenza al calore, all’acqua e agli oli, e vengono utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di consumo, come rivestimenti antiaderenti, tessuti impermeabili, schiume antincendio e imballaggi alimentari.

La loro esposizione può avvenire attraverso l’inalazione, l’assorbimento cutaneo o l’ingestione di acqua e cibo contaminati. ​ Studi scientifici hanno evidenziato possibili effetti nocivi sulla salute, tra cui un aumento del rischio di alcune patologie, come tumori, problemi al sistema immunitario e disturbi ormonali. ​

IL CASO

Il fatto sotteso alla sentenza riguarda il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti e all’assegno funerario per gli eredi di un lavoratore deceduto a causa di un carcinoma uroteliale papillare della pelvi renale. ​ Gli eredi sostenevano che la malattia fosse stata causata dall’esposizione professionale a sostanze perfluorurate (PFAS e PFOA) durante l’attività lavorativa svolta presso la M. ​ S.p.a. dal 1979 al 1992. ​

Il Tribunale di Vicenza ha accertato, con elevato grado di probabilità, il nesso di causalità tra l’esposizione a tali sostanze e la patologia che ha condotto al decesso, basandosi su prove testimoniali, documentali e perizie medico-legali. ​ Pertanto, ha condannato l’INAIL a costituire la rendita ai superstiti e a pagare i relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo il diritto degli eredi alle prestazioni previste dalla legge.

LA PROVA

L’esposizione a PFAS è stata dimostrata attraverso una combinazione di prove testimoniali, documentazione tecnica e perizie medico-legali. ​ In particolare:

  1. Testimonianze: I testimoni hanno dichiarato che Z.P. ​ lavorava nel reparto di neutralizzazione delle acque, adiacente al reparto di elettrofluorazione (ECF) dove venivano prodotti PFAS e PFOA. ​ I due reparti erano separati da una strada di circa 5 metri e si trovavano in un’area aperta, coperta da tettoie limitrofe. ​ Inoltre, le operazioni di pulizia dei reattori nel reparto ECF generavano una dispersione di fumi e sostanze nocive, che raggiungevano la postazione di Z.P., il quale lavorava senza dispositivi di protezione adeguati. ​
  2. Relazione tecnica: È stata presentata una relazione che evidenziava le concentrazioni di PFAS nel sangue dei dipendenti ed ex dipendenti della ditta M. ​ S.p.a., dimostrando una chiara esposizione a tali sostanze anche per lavoratori non direttamente coinvolti nella produzione. ​ Questo includeva Z.P., il cui reparto era collocato in prossimità di quello di produzione. ​
  3. Perizia medico-legale: Il consulente tecnico ha concluso che Z.P. era stato esposto a PFAS per tutto il periodo di lavoro (1979-1992) attraverso inalazione, assorbimento trans-cutaneo e ingestione di polveri contaminate. La vicinanza del reparto di Z.P. a quello di produzione e l’assenza di dispositivi di protezione hanno contribuito a questa esposizione. ​
  4. Produzione aziendale: La ditta M. S.p.a. aveva prodotto PFAS a catena lunga (PFOA e PFOS) fino al 2004, e le analisi ematiche dei dipendenti di quel periodo confermavano valori elevati di PFOA, compatibili con l’esposizione professionale. ​

Questi elementi hanno permesso al Tribunale di ritenere provata l’esposizione di Z.P. ai PFAS durante la sua attività lavorativa E DUNQUE DI CONCRETARE LA “PROBABILITA'” della esposizione causale.

Cinzia SilvestriPFAS – rendita agli eredi
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servizio idrico -pagamento canoni?

servizio idrico -pagamento canoni?

servizio idrico - pagamento canoni?Servizio idrico – pagamento canoni?

Cass. civ. ord. 15059/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Se il servizio di depurazione non è effettivo e concreto perché, ad esempio, mancano i sistemi di depurazione, l’utente non è tenuto a pagare il canone con il servizio di depurazione inesistente. L’onere di provare che il sistema di depurazione è esistente incombe a carico del gestore del servizio. La giurisprudenza  in passato aveva invece sostenuto che tale canone è comunque dovuto anche in assenza del sistema depurativo.

IL CASO

Il fatto che ha dato origine alla sentenza: la richiesta di un utente di fornitura idrica residente a Napoli, di ottenere la restituzione dei canoni di depurazione pagati nonostante il depuratore fosse inefficiente e non svolgesse la sua funzione di depurazione delle acque reflue. ​ La domanda si basava sulla sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità delle norme che prevedevano il pagamento della tariffa di depurazione anche in assenza del servizio effettivo. ​ Nel giudizio sono intervenuti altri utenti con richieste analoghe, e sono stati chiamati in causa il Comune di Napoli, la Regione Campania e XXX CAMPANIA Spa. ​

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Società del Servizio Idrico integrato del COMUNE NAPOLI – AZIENDA SPECIALE contro la sentenza del Tribunale di Napoli .

La Cassazione ha confermato che la Società  è tenuta alla restituzione dei canoni di depurazione agli utenti, in quanto soggetto che ha incassato le somme senza fornire il servizio di depurazione. ​ Inoltre, ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato correttamente la decisione, rispettando il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione delle sentenze. ​

La Corte ha anche dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso per difetto di specificità e per la mancata dimostrazione che le questioni sollevate fossero state dedotte nei gradi di merito. ​ Infine, ha confermato che spettava alla società  ​ fornire la prova degli oneri relativi alla progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa restitutoria degli utenti. ​

Scrive la Cassazione:

Il Tribunale, considerato che la domanda svolta dall’attrice e dagli intervenuti afferiva a un contratto di utenza idrica, rispetto al quale unico titolare dal lato passivo era A.B.C. concessionaria del servizio idrico integrato, …..in base al principio della scomposizione della fattispecie ha ritenuto l’appellante tenuto, al fine di procedere allo scomputo dal credito restitutorio, all’onere della prova quanto agli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria come peraltro enunciato da questa Corte già con la sentenza 12 giugno 2020, n. 11270, puntualmente richiamata in motivazione. Quanto detto dal Tribunale deve essere inteso nel significato che ragionevolmente può essere attribuito all’espressione usata, ossia non che A.B.C. fosse tenuta a provvedere agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’ impianto, ma alla prova del relativo ammontare onde provvedere allo scomputo da quanto oggetto di restituzione per effetto del non regolare funzionamento dell’ impianto, per essere a ciò tenuta in base al contratto di utenza idrica….”

La Cassazione ha condannato la società al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti. ​

Cinzia Silvestriservizio idrico -pagamento canoni?
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EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

malformazioni e risarcimento dannoEmissioni nocive – risarcimento del danno

Cass. Civ. ord. 13294/2025 – “più probabile che non”

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile ha affrontato il tema del risarcimento del danno causato da inquinamento e il problema della ricerca della causalità. La decisione fa discutere perché pone al centro del processo la valutazione del consulente tecnico d’ufficio che evoca il concetto di “possibilità” causale tra le emissioni e le malformazioni congenite e dunque esclude il concetto di “probabilità” che disciplina l’ambito civilistico e permette il risarcimento del danno.

Il percorso si conclude con un esito negativo per  le persone-attrici che hanno denunciato la relazione tra le emissioni nocive industriali subite e le malformazioni congenite riscontrate ed anzi sono state, pure in prima battuta, condannate al pagamento delle spese processuali.

Il caso giudiziario: EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni da parte di A.A., affiancato dai suoi congiunti, contro Raffineria XX Spa e XX Attività Diversificate Spa (Enichem Spa), per presunte malformazioni congenite (ipo-agenesia traversa arto superiore sinistro) attribuite alle emissioni nocive degli stabilimenti industriali. ​

Sentenza di primo grado (2018)

Il Tribunale ha rigettato le domande attoree, ritenendo non provato il nesso causale tra le malformazioni e le immissioni ambientali. ​ La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha evidenziato solo una correlazione “possibile” e non “probabile” tra le sostanze nocive e la patologia. ​…continua lettura articolo immissioni nocive e “più probabile che non”…

Cinzia SilvestriEMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO
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RADON – DGR VENETO 464/2025

RADON – DGR VENETO 464/2025

Radon venetoRADON – DGR VENETO n. 464/2025

Individuazione delle aree Venete e azioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si parla poco di Radon, eppure può avere un impatto molto importante sulla nostra salute.

La delibera di Giunta Regionale del Veneto numero 464 del 2025 individua alcune aree dove la presenza di radon è maggiore e indica anche le azioni utili a ridurre le conseguenze sanitarie dovute all’esposizione della popolazione al Radon.

Il Radon si ricorda è un gas radioattivo di origine naturale, scrive proprio la Delibera di Giunta, dannoso per la salute in quanto  fattore di rischio cancerogeno per il polmone.

La Delibera di Giunta Regionale approva il documento radon in due allegati.

L’allegato A, redatto dall’arpav, spiega che cos’è il radon, le criticità, i rischi per la salute, il metodo e i risultati conseguiti; mentre l’allegato B indica i comuni in area prioritaria della regione del Veneto, individuati, con forte presenza di radon.

Continua lettura DGRV 464/2025 e allegati

In estrema sintesi le azioni da attuare, secondo il documento, includono:

  1. Individuazione delle aree prioritarie: Identificare i Comuni in Veneto dove la concentrazione media annua di radon supera il livello di riferimento di 300 Bq/m³ in almeno il 15% degli edifici, come previsto dall’art. ​ 11, comma 3 del D.Lgs. ​ 101/2020.
  2. Istituzione di un Gruppo di coordinamento: Creare un gruppo composto da rappresentanti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ARPAV, Dipartimenti di Prevenzione ULSS e ANCI. ​ Questo gruppo avrà il compito di definire, organizzare e sovrintendere le attività previste dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR). ​
  3. Campagna di comunicazione regionale: Avviare una campagna informativa rivolta ai cittadini e ai datori di lavoro per sensibilizzare sul rischio radon e sulle misure di prevenzione e protezione. ​
  4. Misure di prevenzione e mitigazione: Adottare interventi per ridurre la concentrazione di radon negli edifici esistenti e prevenire l’ingresso del gas nei nuovi edifici, anche attraverso prescrizioni specifiche nelle norme edilizie. ​
  5. Monitoraggio e aggiornamento: Effettuare misurazioni nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni situate nelle aree prioritarie e aggiornare periodicamente il piano d’azione. ​
  6. Informazione e formazione: Rendere disponibili informazioni locali e nazionali sull’esposizione al radon, sui rischi per la salute e sui mezzi tecnici per ridurre le concentrazioni di radon.

Cinzia SilvestriRADON – DGR VENETO 464/2025
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Infortunio lavoro – deleghe CDA

infortunio sul lavoro e deleghe CDAInfortunio lavoro – deleghe CDA

Delega gestoria o di funzioni – differenze

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Infortunio lavoro – deleghe CDA. La delega di funzioni in materia ambientale apprende e traduce ed anzi adatta ciò che la normativa e la giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, produce. La sentenza della Cassazione, nell’ambito di un complesso infortunio sul lavoro, cesella la differenza tra delega gestoria coniata dal diritto societario ex art. 2381 c.c. e la delega di funzioni contemplata all’art. 16 Dlgs. 81/2008.

Leggi anche articolo su amministratori senza delega in questo sito.

Senza entrare nel merito della complessa vicenda trattata dalla Cassazione 40682/2024 , ciò che rileva è che vengono imputate responsabilità ai soggetti che appartengono al consiglio di amministrazione (CDA) muniti peraltro di rispettive deleghe di funzioni. La cassazione afferma che sebbene fossero presenti deleghe gestorie (societarie) e di funzioni (sicurezza sul lavoro), l’evento è stato causato dalla concretizzazione di difetti strutturali e di carenze organizzative aziendale imputabili al consiglio di amministrazione nel suo complesso. I membri del consiglio avevano il dovere di vigilanza e di controllo sulle questioni organizzative e sulla gestione del rischio che non è stato invece adeguatamente esercitato. In sintesi la responsabilità è stata attribuita non solo per la posizione rivestita dai membri al consiglio ma per il ruolo attivo, le omissioni della gestione e l’organizzazione aziendale che hanno contribuito direttamente all’Incidente occorso.

…….continua lettura articolo infortunio lavoro – deleghe CDA – note a Cassazione

Cinzia SilvestriInfortunio lavoro – deleghe CDA
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RIFIUTI ASSIMILATI URBANI

RIFIUTI ASSIMILATI URBANI

RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI URBANI Centro Termale - lenzuola Tribunale Potenza n. 45/2024 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri La sentenza del Tribunale di Potenza è occasione per evidenziare la problematica della classificazione dei rifiuti assimilabili agli urbani foriera sempre di contestazione e che obbliga , non solo in sede giudiziaria, alla verifica. Il Tribunale di Potenza si occupa di una opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di servizi di smaltimento rifiuti con contestazione sulla validità del contratto e sulla classificazione dei rifiuti. Siamo nell’ambito dei rifiuti sanitari di cui all’art. 227 Dlgs. 152/2006 e DPR 254/2003 ma la questione è esempio di molti altri casi. L’oggetto di contesa è il servizio di smaltimento di lenzuolini utilizzati per i massaggi in un centro termale. Una parte sostiene che questi sono “rifiuti assimilati agli urbani” e dunque rientranti nel contratto stipulato con la società che deve gestire il servizio di smaltimento (e dunque già pagati); l’altra parte sostiene che sono “rifiuti pericolosi” rifiuti speciali sanitari e dunque non previsti dal contratto e che richiedono particolari modalità di smaltimento e costi aggiuntivi. Il d.p.r. 254/2003 alla lettera g) punto 5 indica come i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli indumenti lenzuolo monouso e quelli di cui detentore intende disfarsi. Esiste già un indicatore preciso da parte del legislatore. RIFIUTI ASSIMILATI URBANI

Centro Termale – lenzuola – Tribunale Potenza n. 45/2024

 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del Tribunale di Potenza è occasione per evidenziare la problematica della classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani foriera, sempre, di contestazione e che obbliga, non solo in sede giudiziaria, alla verifica.

Il Tribunale di Potenza si occupa di una opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di servizi di smaltimento rifiuti con contestazione sulla validità del contratto e sulla classificazione dei rifiuti. Siamo nell’ambito dei rifiuti sanitari di cui all’art. 227 Dlgs. 152/2006 e DPR 254/2003 ma la questione è esempio di molti altri casi.

L’oggetto di contesa è il servizio di smaltimento di lenzuolini utilizzati per i massaggi in un centro termale. Una parte sostiene che questi sono “rifiuti assimilati agli urbani” e dunque rientranti nel contratto stipulato con la società che deve gestire il servizio di smaltimento (e dunque già pagati); l’altra parte sostiene che sono “rifiuti pericolosi” rifiuti speciali sanitari e dunque non previsti dal contratto e che richiedono particolari modalità di smaltimento e costi aggiuntivi.

Il d.p.r. 254/2003 alla lettera g) punto 5 indica come i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli indumenti lenzuolo monouso e quelli di cui detentore intende disfarsi. Esiste già un indicatore preciso da parte del legislatore….continua lettura articolo rifiuti assimilabili urbani lenzuoli termali

Cinzia SilvestriRIFIUTI ASSIMILATI URBANI
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Significativo /misurabile: quale accertamento?

Significativo /misurabile: quale accertamento?

“Significativo” e “misurabile” Senza accertamento tecnico? Cass. pen. n. 12514/2025 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri Il caso: officina meccanica/oli esausti Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., contestato ai ricorrenti, in relazione alla gestione irregolare di una officina meccanica. Gli imputati sono stati accusati di aver causato una compromissione significativa e misurabile di porzioni estese di suolo/ sottosuolo circostanti l’officina, attraverso il versamento di oli esausti di altri materiali inquinanti, per lungo tempo. La posizione degli imputati era inoltre aggravata dal fatto di aver continuato l’attività - con continuo versamento sul suolo di oli esausti - anche dopo il sequestro del sito. La sentenza La sentenza della Cassazione penale numero 12514/2025, permette alcune considerazioni interessanti in ordine al reato di inquinamento ambientale ai sensi dell’articolo 452-bis del Codice penale. Secondo la Cassazione, la prova dell’inquinamento non deve necessariamente essere verificata con accertamenti tecnici, perizie, per intenderci. La prova dell’inquinamento è possibile anche sulla base di evidenze macroscopiche o dati concreti che dimostrino però una compromissione o un deterioramento significativo e soprattutto misurabile delle matrici ambientali. La Cassazione, attenzione, non esclude che ci possa essere la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche precise ma sottolinea che possono verificarsi delle situazioni in cui non ci sia questa necessità. Sono casi in cui esiste una macroscopica evidenza. Ad esempio, nel caso di distruzione “Significativo” e “misurabile”: Senza accertamento tecnico?

Cass. pen. n. 12514/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il caso: officina meccanica/oli esausti

Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., contestato ai ricorrenti, in relazione alla gestione irregolare di una officina meccanica. Gli imputati sono stati accusati di aver causato una compromissione significativa e misurabile di porzioni estese di suolo/ sottosuolo circostanti l’officina, attraverso il versamento di oli esausti di altri materiali inquinanti, per lungo tempo. La posizione degli imputati era inoltre aggravata dal fatto di aver continuato l’attività – con continuo versamento sul suolo di oli esausti – anche dopo il sequestro del sito.

La sentenza

La sentenza della Cassazione penale numero 12514/2025, permette alcune considerazioni interessanti in ordine al reato di inquinamento ambientale ai sensi dell’articolo 452-bis del Codice penale.

Secondo la Cassazione, la prova dell’inquinamento non deve necessariamente essere verificata con accertamenti tecnici, perizie, per intenderci. La prova dell’inquinamento è possibile anche sulla base di evidenze macroscopiche o dati concreti che dimostrino però una compromissione o un deterioramento significativo e soprattutto misurabile delle matrici ambientali.

La Cassazione, attenzione, non esclude che ci possa essere la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche precise ma sottolinea che possono verificarsi delle situazioni in cui non ci sia questa necessità. Sono casi in cui esiste una macroscopica evidenza.

Ad esempio, nel caso di distruzione .…. continua lettura articolo commento cass-pen. 12514:2025

Cinzia SilvestriSignificativo /misurabile: quale accertamento?
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DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). - Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'». DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

DL n. 48/2025 – vigente dal 12.4.2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Case Libere dalla occupazione arbitraria altrui. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Sicurezza con vigenza dal 12.4.2025. Viene inserito l’art. 634 bis nel codice penale che si occupa delle occupazioni abusive. Fenomeno sempre più frequente che ha visto i proprietari delle abitazioni senza alcuno strumento utile a ritornare in possesso delle proprie abitazioni. La pena inflitta è alta: da 2 a 7 anni ma colpisce il fatto che se l’occupante abusivo collabora o restituisce l’immobile non è punibile.

Si comprende questo da veloce lettura: L’occupante abusivo ovvero colui che occupa l’abitazione senza titolo, magari da qualche anno, NON è punibile se restituisce spontaneamente l’abitazione. 

Colui che rivuole la sua abitazione deve  attivarsi per provare il suo titolo, provare l’occupazione, sporgere querela, attivare la forza pubblica (tutto a proprie spese) ed infine l’occupante (magari dopo qualche anno) decide di lasciare l’abitazione “spontaneamente” e diventa …non punibile.

«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). – Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita’ per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non e’ punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di persona incapace, per eta’ o per infermita’».


Cinzia SilvestriDECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….
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CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S SCUOLA CIVICA E AMMINISTRATIVACIVE-S/Scuola Formazione Civica e Amministrativa

Fonti rinnovabili e non solo…..

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una bella iniziativa. Una Scuola, destinata ai giovani amministratori pubblici, con la finalità di prepararli ai temi di attualità e alla amministrazione. Un corso che trova luogo in Liguria ma con un modulo on line (in aprile 2025) che permette maggiori connessioni.

Diego Borri è ideatore e promotore dell’iniziativa insieme all’associazione storico culturale ’Fanti de Spèza’. 

Studio Legale Ambiente (Cinzia Silvestri) ha il piacere di partecipare alla sessione ON LINE DEL 23.4.2025 ORE 18 

Il tema che sarà trattato dai relatori è molto attuale: fonti rinnovabili. L’attenzione è sul d.lgs. 190/2024 che ha semplificato l’intero sistema normativo, caotico, e declinato le procedure amministrative da seguire in caso di fonti rinnovabili. Cosa sono le fonti rinnovabili e a cosa servono. L’attenzione si pone anche sui concetti di pubblica utilità e pubblico interesse che scandiscono l’intera normativa. Insomma un momento di riflessione per tutti.

LEGGI PROGRAMMA SCUOLA CIVE-S 2025 Locandina 

Cinzia SilvestriCIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa
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