Sindaco…sempre responsabile?

Sindaco…sempre responsabile?

SINDACO: SEMPRE RESPONSABILE?

Sindaco e Dirigenti: responsabilità

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della cassazione penale  n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito  allo scarico  di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. 

Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell’azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non  si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. 

Sono ambiti diversi in cui l’uno finisce dove comincia l’altro. Non è semplice cogliere esattamente il limite ma questa sentenza cesella e ricorda  proprio questi ambiti di responsabilità

Vi lascio alla lettura dell’articolo breve in commento Nota a sent. 1451-2024

Cinzia SilvestriSindaco…sempre responsabile?
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Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

prevenzione delle discriminazioni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Vigente dal  2.1.2024 la Legge del 7.12.2023 n. 193 pubblicata in Gazz. Uff. del 18.12.2023. Parole importanti quali: prevenzione, discriminazioni, tutela e soprattutto la parola “diritti” viaggiano nel testo formulato dal Parlamento con riferimento alle malattie oncologiche.

Il legislatore pone dei veti alla memoria oncologica che ad oggi era in grado di impedire l’accesso alla contrattualistica relativa ai servizi bancari, assicurativi.

Recita il testo:

2. Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire

informazioni ne’ subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge

Prosegue il testo, precisando l’ambito di applicazione anche tra provati, anche nelle pattuizioni non solo con i contraenti forti ma

“..1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche’

nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del

contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e’ ammessa la richiesta di

informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia

stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu’ di dieci anni alla data

della richiesta. Tale periodo e’ ridotto della meta’ nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di

eta’. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano

comunque nella disponibilita’ dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni

contrattuali.

Vi lascio alla lettura della L. n. 193/2023 – oblio delle malattie oncologiche

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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Criteri Minimi Ambientali – Decreto 6.11.2023 (Gazz. Uff. 2.12.2023)

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Acque potabili e CAM. Pubblicato in Gazz. Ufficiale del 2.12.2023 con vigenza dal dal 2.4.2024 – 120 giorni dalla pubblicazione)  il Decreto che regolamenta l’ Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili

Recita il Decreto:

..Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per:

1. l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di  bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di “case dell’acqua”di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

L’applicazione di tali criteri e’ obbligatori, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia’ vigenti per il settore

Così si esprime il decreto in merito alla acqua di rete potabile:

2.1.3 Distributori di acqua di rete Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante e’ tenuta a distribuire acqua di rete a fini

potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di accesso alla rete idrica per l’erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili e/o attraverso gare per l’installazione di macchine distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni tecniche, garantire l’erogazione di acqua di rete, in quanto l’acqua di rete non e’ potabile o e’ oggetto di ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. La scelta del sistema di pagamento e’ rimessa alla stazione appaltante stessa. Laddove gli edifici non siano gia’ dotati di punti per l’erogazione diretta di acqua di rete potabile, sono installati distributori di acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell’acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del

Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con il Regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell’utente.

Vai alla lettura testo integrale Decreto 6.11.2023 Acqua potabile e CAM 

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Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Legge 137/2023 – art. 240-bis c.p. -confisca di beni, denaro

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Reati ambientali e confisca. Il Legislatore all’art. 6-ter punto 3 a) della L. 137/2023 vigente al 10.10.2023  punta l’attenzione ai reati ambientali e alla confisca. Richiama dunque l’art. 240-bis c.p. relativo alla confisca in casi particolari ovvero applicata a particolari fattispecie di reato; articolo che ha subito molteplici modifiche e aveva introdotto già nell’elenco gli arti. 452-quater e 452-octies c.p.. La nuova legge amplia l’elenco dei reati ambientali sottoponibili a confisca ricordando che la confisca si applica dopo l’intervenuta condanna in sede processuale o dopo l’avvenuto “patteggiamento”. E’ una misura giudiziale di acquisizione di beni e/o denaro che deriva da proventi dell’illecito.

Si tratta dei reati ambientali di reale impatto che aggiungono ora la misura della confisca nel caso di condanna o patteggiamento:

  1. art. 452-bis c.p.: inquinamento ambientale
  2. art. 452-ter: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
  3. art. 452-quater: disastro ambientale
  4. 452-sexies:traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  5. art. 452-octies: circostanze aggravanti
  6. art. 452-quaterdecies:attività organizzate per traffico illecito di rifiuti

Recita l’art. 240-bis come modificato dalla L. 137/2023:

“Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti …. dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, ……. è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. …..

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Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Art. 255 D.lgs. 152/2006 – L. n. 137/2023 – Novita’ 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023


Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

L’art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all’abbandono o deposito irregolare di rifiuti che non sono riconducibili all’attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006). Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all’attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l’illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che…continua lettura articolo  L. 137.2023 art. 255 d.lgs. 152:200

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ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

Iscrizione Registro indagati e Appalto – delibera ANAC 397/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 28.9.2023


Il Parere ANAC – Parere sulla normativa n. 397 del 6 settembre 2023 – rilegge il Codice Appalti alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia penale (d.lgs. 150/2022).

La iscrizione nel registro degli indagati ha sempre preoccupato coloro che accedevano a gare pubbliche perché poteva escluderli dalla gara o comunque erano sottoposti al vaglio della Pubblica amministrazione. Le conseguenze potevano essere importanti.

L’ANAC, con propria delibera, provvede alla rilettura del contesto normativo e afferma che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona meramente indagata e dunque ciò non comporta più la esclusione dalle gare d’appalto.

L’ANAC ha provveduto a comparare il previgente Codice Appalti Dlgs. n. 50/2016 con quello vigente Dlgs. n.  36/2023, entrato in vigore il 1.4.2023 e divenuto efficace in data 1.7.2023 (dunque applicabile agli appalti intervenuti dopo il 1.7.2023). Agli appalti precedenti al 1.7.2023 continua ad applicarsi il Dlgs. n. 50/2016.

Si comprende dunque che l’applicazione del vecchio o nuovo codice comporta conseguenze del tutto diverse.

Il nuovo Codice – Dlgs. n. 36/2023 (artt. 94,95,98) – tipizza le condotte che costituiscono grave illecito professionale all’art. 98 comma 3 (lett. g) e h); e ciò a differenza del Codice del 2016 (art. 80 comma 5 lett. c) e a)) che invece lasciava aperta la valutazione sulla condotta penale in grado di incidere sulla integrità del concorrente.

Si aggiunge che l’art. 335 bisanac e appalti esclusione registro indagati

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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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Cinzia SilvestriARIA: Limiti emissivi e DEROGHE
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RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

TAR EMILIA ROMAGNA N. 159/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il TAR Emilia Romagna affronta questione consolidata ma ancora oggetto di interpretazione.

Il potere di ordinanza ai sensi della L. 447/95 art. 9 è del Sindaco, non del dirigente.

La sentenza ricorda che:

  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 non va confuso con il diverso potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità e igiene pubblica
  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 costituisce potere ordinario di intervento ai fini della tutela della pubblica salute
  • L’ordinanza emessa dal “dirigente” è dunque illegittima con caducazione di tutti gli atti anche istruttori eseguiti (arpae ecc…).
  • Il difetto di competenza del dirigente comporta che si versa nella situazione in cui il “…potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non essendogli consentito dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus, secondo una regola valevole anche nelle ipotesi in cui il vizio di incompetenza attenga a relazioni …

In particolare, recita il TAR: CONTINUA LETTURA ARTICOLO: RUMORE: POTERI SINDACO

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Cinzia SilvestriRUMORE: POTERI SINDACO
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RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATORITORSIONE: SIGNIFICATO

Definizione d.lgs. 24/2023 – Whistleblowing

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il nuovo testo (d.lgs. 24/2023) dedicato alla protezione di coloro che segnalano, nei luoghi di lavoro, irregolarità, violazioni descrive, all’art. 2 lett. m), la “RITORSIONE”.

Recita l’articolo: ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiunto…”

La definizione esprime bene il comportamento umano che non troviamo solo sul posto di lavoro ma in ogni ambito sociale.

Il timore di sporgere denuncia per non avere ripercussioni sociali; la frase tipica che accompagna questo timore ci è nota:  “voglio vivere tranquillo”; la sfiducia nella giustizia che spesso coinvolge il coraggioso “segnalante” in onerosi cammini. Il senso della ritorsione affonda le sue radici nell’animo umano che reagisce, all’affronto della segnalazione/ della denuncia, con mezzi indiretti e violenti.

La ritorsione è utile mezzo che disincentiva la denuncia e si affianca spesso alla omertà, al silenzio. Anche la non risposta, il silenzio è ritrosivo.

Il mondo del lavoro cerca tutela nella legge; cerca di proteggere il lavoratore ed incentivare la segnalazione delle violazioni che a loro volta non devono essere ritorsive: vendette personali, delazioni senza fondamento e calunniose. A dire il vero il legislatore tenta di regolamentare un mondo di difficile da delineare, controllare e dunque vengono introdotti pesi e contrappesi al fine di bilanciare questo strumento che dovrebbe aiutare a ritrovare quel senso di giustizia, ormai perento

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Cinzia SilvestriRITORSIONE: SIGNIFICATO
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Terre e rocce da scavo – AMIANTO

Terre e rocce da scavo – AMIANTO

TERRE E ROCCE DA SCAVO – AMIANTO

LINEE GUIDA SNPA 193/2023 – AMIANTO NATURALE

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ormai le linee Guida SNPA (n. 193/2023) costituiscono un punto di riferimento per la rielaborazione, la collazione, la sintesi delle questioni di interesse.

E’ la volta delle terre e rocce da scavo con amianto naturale. Cosa fare e come fare.

La lettura delle LG è agevole ama si pone attenzione ad un passaggio che attiene alla sicurezza dei lavoratori

8.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Fatto salvo quanto definito dal datore di lavoro a seguito della valutazione di tutti i rischi contemporaneamente presenti, nel caso di terreni amiantiferi, i dispositivi e gli indumenti di protezione individuale in dotazione ai lavoratori dovranno salvaguardare dall’inalazione di polveri e fibre e dalla contaminazione del corpo e degli indumenti. Pertanto, i lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di tute protettive. Per le caratteristiche di tali DPI, si rimanda al D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni e linee guida delle ASL.

Tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad un processo di informazione, formazione e addestramento, comprendente uno specifico corso per la gestione del rischio amianto in matrice minerale, che deve essere progettato e definito nel dettaglio prima dell’inizio dei lavori in collaborazione fra il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’impresa affidataria ovvero di persona esterna dotata delle conoscenze professionali necessarie secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Dovranno essere previsti percorsi di verifica dell’efficacia della formazione erogata, addestramenti in campo sulle procedure di decontaminazione attraverso una figura esperta (tutor), simulazioni ed esercitazioni, e aggiornamenti continui in particolare a seguito di modifiche delle condizioni di lavoro

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Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – AMIANTO
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Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Articolo Life PrepAIR 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito di SNPA pubblica articolo, in inglese,  sulla qualità dell’aria ed in particolare sulla riduzione dell’ossido di azoto e ammoniaca NOx NH3.

Quattro agenzie Regionali hanno cercato di costruire un modello per la riduzione delle PM2,5.

Si legge nelle conclusioni dell’Articolo, senza assumere responsabilità per errori di traduzione (reverso):

Questo studio ha anche rilevato che aumentando la forza di riduzione, la differenza tra il PI della riduzione simultanea in NOx e NH3 e la somma di un singolo PI aumenta per entrambe le stagioni, essendo limitato a 1 g m 3 (10% in termini relativi e quindi gestibile in termini di pianificazione della qualità dell’aria) per riduzioni limitate delle emissioni (25%) e in aumento medio fino a 4 g m 3 (circa 30%) per il 75% delle emissioni, che non può essere trascurato nella progettazione di piani per la qualità dell’aria.

In conclusione per determinare con attenzione se sia possibile ottenere un ulteriore abbattimento del PM2,5, ulteriori simulazioni volte ad esplorare gli effetti di altre riduzioni dei precursori dovrebbero essere eseguite. Altri inquinanti chiave nella formazione di PM2.5 secondario sono lo zolfo diossido (SO2) e composti organici volatili diversi dal metano. Sebbene l’SO2 abbia generalmente basse concentrazioni nella pianura padana, la sua ulteriore riduzione può portare a ulteriori PM2,5 diminuzioni, come indicato in [32], a causa del suo coinvolgimento nei processi di particolato secondario. I composti organici volatili diversi dal metano potrebbero anche avere un impatto importante poiché influenzano le concentrazioni di ossidanti e, di conseguenza, la formazione di nitrati e solfati

Leggi versione inglese dell’articolo (Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca)

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avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


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Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Nuovo Codice Appalti – Dlgs. n. 36/2023 – art. 1

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


I nuovi principi del Codice Appalti, infondono speranza.

L’art. 1 del nuovo codice appalti si apre con il primo principio, non codificato nel precedente Codice (Dlgs. 50/2016): principio del risultato.

Importante comprendere subito che la violazione di tale principio è utile strumento di impugnazione dell’atto amministrativo, di contestazione, di doglianza. E’ come avere uno strumento in grado di riportare l’agire amministrativo nei binari del diritto.

Utile la lettura:

Articolo 1.
Principio del risultato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività̀ e il migliore rapporto possibile tra qualità̀ e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità̀, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità̀ e celerità̀ nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità̀.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità̀. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità

Considerazioni:…. continua lettura articolo “principio risultato CAppalti art. 1”

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TERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)

TERRE E ROCCE DA SCAVO?

a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023 introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo“.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica …”.

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.202

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a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale

adminTERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)
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