art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

Art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

verifica assoggettabilità a V.I.A. – 5 anni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Torna utile uno schema/tabella che confronta l’articolo 19 d.lgs. 152/2006 prima e dopo l’intervento del DL n. 152/2024. La comparazione permette di visualizzare le differenze tra i due testi e seguire la scansione dei tempi.

Giova precisare che il comma 10 dell’art. 19.inserisce novità temporali che certo non alleggeriscono il procedimento.

«Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche’ dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del    provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e’ reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e’ disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia’ previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza di cui al terzo periodo e’ presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’ competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorita’ competente procede all’archiviazione.»;

Vai allo schema/tabella di confronto art. 19 d.lgs. 152/2006 

 

Cinzia Silvestriart. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto
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Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

DL. 152/2024 – riforma Ambiente

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Governo ha pubblicato il DL n. 153/2024 che revisiona, modifica ampliamente anche il Codice Ambientale. Bonifiche, Acque, Energia ed anche Valutazione di Impatto Ambientale.

L’art. 19 Dlgs. 152/2006 si occupa della verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di quel periodo di tempo dedicato a verificare se un certo progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di VIA. Un periodo di passaggio che dovrebbe essere veloce, semplice e soprattutto dare certezza all’istante della propria sorte. Il tempo è denaro per le imprese.

La formulazione dell’art. 19 previgente lasciava spazio a molte critiche. I tempi innanzi tutto. Procedure di assoggettabilità lunghe alcuni anni. La procedura che dovrebbe decidere sulla assoggettabilità a VIA si trasforma in un lungo calvario. Quelle poche regole che esistono non vengono fatte valere perché l’esercizio del diritto produce altri costi ed altri tempi.

Vero è che il Governo si apre affermando” …Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare i procedimenti  di  valutazione  ambientale  per   la   promozione   di investimenti in settori strategici per lo sviluppo  del  Paese  e  la tempestiva realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR)  ..;

Quale è il termine perentorio per la pubblica amministrazione per esprimere il provvedimento? La risposta è: dipende.

–  continua lettura articolo – art. 19 d.lgs. 152/2006 DL 153:2024

Cinzia SilvestriAssoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma
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Riforma Ambiente: DL n. 153/2024

Riforma Ambiente:  DL n. 153/2024

Tutela ambientale, economia circolare, bonifiche

Riforma Ambiente DL 153/2024 – vigente dal 18.10.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.10.2024 il Decreto Legge n. 153/2024 che modifica alcune parti del d.lgs. 152/2006: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Molte sono le modifiche inserite dal DL che si esprime con enfasi richiamando la straordinaria necessità e urgenza.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato nella parte relativa alla VIA, AIA, nella prima parte del testo si citano gli articoli 8,19,23,24,25,26bis,29sexies. Per ogni articolo è necessario apposito commento. Prosegue il DL modificando anche le norme della parte terza sulle acque (arti..47,77,104,141 d.lgs. 152/2006..) Prosegue con la parte IV Rifiuti del d.lgs. 152/2006 e con le bonifiche. Una riformulazione che si impone, a detta del Governo ,per ragioni di straordinaria necessità e urgenza.

Scrive il Governo: “Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), anche nell’ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;..”

Vai alla lettura del testo DL n. 153/2024

Cinzia SilvestriRiforma Ambiente: DL n. 153/2024
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RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

 3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento. 3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). 3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b). 3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. - Ministero dell’Ambiente - 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.RIFIUTI TESSILI – Sottoprodotti?

Cass. pen. 35000/2024 – Esclusione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Interessante sentenza che chiarisce la destinatzione dei rifiuti tessili ed esclude che possano essere trattati come sottoprodotti (art. 184 bis Dlgs. 152/2006) o EOW – cessazione qualifica rifiuto /art. 184 ter Dlgs. 152/2006.

Percorsi diversi.

La sentenza, negli ultimi punti, chiarisce la differenza ed il significato delle 2 categorie giuridiche (sottoprodotto e EOW) e soprattutto sottilinea la necessità della prova: se l’imputato ritiene di indicare il tessuto come sottoprodotto deve darne prova in giudizio.

Si riporta estratto della sentenza che chiarisce il percorso logico/giuridico:

“3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .. di deposito temporaneo di rifiuti …, di terre e rocce da scavo (… di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali … di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali …., di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee …., di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali ….
3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – Ministero dell’Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero…”

Cinzia SilvestriRIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?
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DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Esiste l’errata convinzione che la delega, anche ambientale, esima da ogni responsabilità il delegante (con il semplice conferimento).

La delega, certamente, permette di trasferire ad altro soggetto il dovere ed obbligo di intervento, di azione e le conseguenti responsabilità, ma il comportamento del delegato e del delegante deve rispettare regole complesse, che l’atto di delega deve tenere in considerazione.

Accade spesso di vedere conferire delega dall’organo collegiale (consiglio di amministrazione) ad un amministratore “delegato”  e dunque quest’ultimo risponde in via personale dei poteri a lui conferiti . Vero è però che esiste una responsabilità solidale che comunque coinvolge gli amministratori senza deleghe. L’amministratore senza deleghe invero può essere a conoscenza dell’illecito anche ambientale, ad esempio a mezzo di comunicazioni direttamente effettuate del delegato. Ecco che il delegante viene coinvolto nella responsabilità, si badi non per la sola posizione  per il proprio ruolo a prescindere, ma in quanto ha contribuito con la sua condotta “consapevole” alla causazione del reato, dell’illecito.

La prova è complessa perché il delegante risponde nella misura in cui la sua omessa condotta, la sua inerzia, l’omesso intervento è causale all’illecito.

Prova complessa ma non impossibile e che tuttavia costringe alla difesa.

Lo schema della responsabilità del delegato anche ambientale trova riferimento in norma del codice civile (artt. 2392,2381 c.c.) ma dialoga con altri sistemi di responsabilità penali (art. 40 c.p.) ed anche ambientali. Bisogna ricordare invero che nel sistema ambientale una precisa definizione delega ambientale o disciplina, non si trova. La delega viene mutuata dalle disposizioni sulla Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2006) che nel tempo hanno tracciato bene i confini tra delegato e delegante dedicando apposite norme e regole, che hanno ispirato anche la delega ambientale.

Vero è che la delega ambientale ha ad oggetto il trasferimento di poteri relativi a illeciti che incidono spesso non solo sull’inquinamento “ambientale” ma anche sulla “salute” e dunque la ripartizione delle responsabilità acquista maggiore attenzione e richiede un approccio integrato di alcuni sistemi normativi dislocati in plurimi settori del diritto (civile, penale, normative settoriali ecc…).

Cinzia SilvestriDELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’
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Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti e nuovo DM 127/2024 

abrogato il DM 152/2022 dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Webinar on line – gratuito – Inerti DM 127/2024 – costruzioni e demolizioni.

Dal 29.9.2024 è vigente il nuovo Regolamento DM 127/2024 che ha abrogato il precedente DM n. 152/2022. Il Webinar si propone di offrire un primo focus su alcuni temi sottolineando le differenze con il precedente testo. La lettura del Decreto e il confronto con il precedente testo portano in luce alcuni passaggi di non facile comprensione. Il DM, il Regolamento invero vuole essere operativo ed esecutivo dell’art. 184 tre d.lgs. 152/2006. Punto di partenza. Il Webinar è breve e si concentra (1 ora circa) su alcuni punti.

Iscriviti al Webinar ISCRIVITI SCARICA Modulo iscrizione 16.10.2024

Cinzia SilvestriWebinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024
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DIRETTIVA IED 2024/1785

DIRETTIVA IED 2024/1785

Direttiva 2024/1785 – IED

Emissioni industriali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Direttiva UE 2010/75 entra nella storia e viene modificata e sostituita dalla nuova direttiva IED 2024/1785.

Cambia già la titolazione della Direttiva che promette un campo più vasto

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

 

 

DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2024

che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

 

Prima di affrontare le modifiche sostanziali della nuova Direttiva IED è utile sempre uno sguardo al primo considerando della Direttiva che indica le finalità, l’intento europeo. Il Considerando cita i soliti punti di riferimento (Green Deal, neutralità climatica) ma riassume, verso la fine, un’insieme di strategie, impegni, propositi, finalità discussi in seno europeo che camminano verso un unico obiettivo. Certo interessante l’inciso sulla guerra in Ucraina che ha evidenziato il problema Energia, e la necessità di creare nuovi fonti, diversificate. Le parole hanno un peso.

” La comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall’Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l’uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l’inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L’Unione sostiene inoltre l’accordo di Parigi (4), l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell’Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell’ottobre 2020 e il piano d’azione verso l’inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l’Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) comprendono la normativa europea sul clima (6), il pacchetto «Pronti per il 55 %», la strategia sul metano e l’impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l’iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell’ambito della risposta dell’Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, REPowerEU propone un’azione comune europea per sostenere la diversificazione vvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare efficienza energetica.

DIRETTIVA IED 2024/1785

Cinzia SilvestriDIRETTIVA IED 2024/1785
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Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Reg. UE 2024/1157 – focus

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ un momento di intensa revisione delle normative europee. Nuove Direttive e nuovi impulsi al cambiamento.

La nuova Direttiva sulla spedizione dei rifiuti è entrata in vigore dal 21.5.2024 (salvo norme che entrano in vigore ne. 2026).  Si riportano i primi 3 considerando della Direttiva che aprono il tema e indicano la finalità. Utile selezionare le parole che ormai sono divenute di uso comune e che ritornano in ogni Direttiva e costituiscono il leitmotiv del pensiero articolato della comunità Europea.

Economia circolare, neutralità climatica, Green Deal….

  1. È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
    (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.
    (3) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

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Cinzia SilvestriRegolamento UE: spedizione rifiuti
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Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale ambiente

Direttiva 2024/1203/UE 

Recepimento entro il 21.5.2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


È stata pubblicata la nuova direttiva 2024/1203/UE, sulla tutela penale ambiente ,  che invita anche l’Italia a rivedere i reati ambientali a precisarli, modificarli, a precisare il sistema amministrativo -penale secondo nuovi indicatori che esprimono maggiore durezza verso coloro che realizzano determinate condotte. La nuova Direttiva impatterà dunque sul nostro sistema penale, e non solo.

Prima di analizzare i reati che verranno e l’impatto che avranno sul nostro ordinamento, è utile riassumere i tempi di attuazione di questa complessa Direttiva.

Quando interviene una nuova Direttiva (tutela penale dell’ambiente) la comprensione degli effetti non è immediata. Eppure, mette in modo un meccanismo Nazionale di adeguamento, a prescindere dagli effetti diretti.

La Direttiva invero sostituisce la Direttiva 2008/99/CE e la direttiva 2009/123/CE. Il processo di valutazione e revisione ha impiegato almeno 15 anni.

La nuova Direttiva ammette l’insufficienza delle misure della precedente direttiva al considerando n. 4 : “le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE …non sono state sufficienti a garantire la conformità ….tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante…sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive… che esprimano maggiore riprovazione sociale … “.

È interessante il richiamo alla “riprovazione sociale” che evoca quasi una punizione morale, pubblica.

L’art. 28 della Direttiva precisa ….continua lettura dell’articolo ...

Vai alla lettura Direttiva 2024/1203/UE tutela penale ambiente 

Cinzia SilvestriTutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE
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Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza Ambientale

Decreto 11.4.2024 – Ministero Difesa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Ministero della Difesa indica le competenze ambientali “..del personale ispettivo con  compiti  di polizia ambientale dell’Arma dei carabinieri e criteri  generali  per lo svolgimento delle attività ispettive…”

Il decreto indica l’elenco delle attività ispettive che si sostanziano in vigilanza, prevenzione e anche repressione, di seguito riassunte:

  1. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, ..
  2. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ecosistema forestale,  ..
  3. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela all’inquinamento atmosferico, idrico e   acustico,   alla

salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell’equilibrio  ecologico,  ..

  1. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;
  2. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti,  nonche’  della  repressione  dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai  sensi dell’art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni  attribuite,  ai  sensi dell’art.  197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell’art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. vigilanza, prevenzione e repressione attinenteal  rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle  radiazioni  ionizzanti  e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo  e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Cinzia SilvestriCarabinieri: competenza ambientale
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DNSH – Guida operativa 14.5.2024

DNSH – Guida operativa 14.5.2024

Guida operativa DNSH del 14.5.2024

CAM, acque reflue, biometano, idrogeno……

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata, nel sito del Ministero (MASE), la guida aggiornata DNSH ( Guida-Operativa_terza-edizione)

La Guida aiuta alla applicazione del principio DNSH che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH). Tale principio, di vasta portata e di difficile definizione, deve trovare una applicazione concreta e dunque viene declinato in molteplici settori, ben indicati nella Guida.

Si pone subito l’attenzione a determinati settori che vengono poi “guidati” da schede, mappature, quasi a porre un controllo dell’ipotizzato danno.

Interesse principale per i CAM, ma anche per le acque, produzione di biometano, impianti di recupero rifiuti, idrogeno ecc….

Con riserva di approfondirne alcuni temi, è utile una visione d’insieme del testo per trovare le coordinate che ci interessano e per comprendere la finalità di una guida che non ha valore normativo ma certamente è compilativa, descrittiva, e necessita dell’importanza  che merita.


L’introduzione delle Guida ricorda i sei settori di azione e così si esprime:

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo)3. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea. 

leggi Guida-Operativa_terza-edizione

Cinzia SilvestriDNSH – Guida operativa 14.5.2024
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EOW: Spazzamento strade

EOW: Spazzamento strade

EOW: SPAZZAMENTO STRADE

schema decreto End of Waste – spazzamento strade

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito del Ministero Ambiente (MASE) ha aperto la consultazione pubblica ” …per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”)..”

Scrive il ministero nella nota di accompagnamento: …. Poiché ad oggi in Italia una quota significativa dei rifiuti dello spazzamento stradale viene ancora conferita in discarica, questo Ministero ha predisposto, anche con il supporto di ISPRA e ISS, lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale. Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali.

… L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica consentirà di intercettare e gestire in maniera adeguata il flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale e di massimizzare quindi il recupero di materiale inerte…”

Lo schema di regolamento – EOW: spiazzamento strade – si accoda agli altri Schemi in fase di adozione (tessili, sostanze bituminose ecc..) e si allinea all’ultimo decreto ad oggi vigente  sui rifiuti inerti in corso di revisione DM 152/2022.

leggi Schema decreto spazzamento strade

Cinzia SilvestriEOW: Spazzamento strade
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PNACC – Piano Clima

PNACC – Piano Clima

PNACC – Piano Clima

Decreto MASE – vigente dal 21.2.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – PNACC – una nuova sigla da ricordare.

Pubblicato in Gazzetta. Uff. del 20.2.2024 il Decreto MASE del 21.12.2023. Decreto con allegati importanti che descrivono l’azione da “pianificare”, le linee da seguire ed indica anche tutti i passaggi della procedura di VAS, con osservazioni e pareri allegati.

il Piano è composto di 4 allegati – PNACC_I_Allegato_Metodologie Strategie Piani Regionali; PNACC_II_Allegato_Metodologie Strategie Piani Locali; PNACC_III_Allegato_Impatti e vulnerabilita’; PNACC_IV_Allegato_Database Azioni;

Si nota che il testo poco richiama la problematica relativa ai “gas serra” che collega il clima alla riduzione dello strato di ozono e alle conseguenze climatiche- webinar 7.3.2024

Si rinvia alla lettura del documento di PNACC  . 

Documento corposo che apre con una indicazione di principio :

“Le norme e i principi che informano, in generale, la materia ambientale sono applicabili, per quanto di
pertinenza, anche al tema dei cambiamenti climatici. Si tratta, in particolare, del divieto di cagionare
danni transfrontalieri, degli obblighi di cooperazione e di valutazione d’impatto ambientale, dei
principi di salvaguardia dell’ambiente, di prevenzione, di precauzione, del “chi inquina paga”, delle
responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, di equità intergenerazionale e
intragenerazionale, dello sviluppo sostenibile, di non regressione, d’integrazione, di sviluppo resiliente
al clima, di conoscenza scientifica e integrità nel processo decisionale, di solidarietà, del divieto di
arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH). Parimenti rilevanti sono i diritti previsti nella
Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998, entrata in vigore il 30
ottobre 2001.
Oltre alle norme e ai principi formatisi nel quadro del diritto dell’ambiente, devono ritenersi applicabili
alla tematica dei cambiamenti climatici, ove pertinenti, le norme e i principi posti a salvaguardia dei
diritti umani:

i cambiamenti climatici, difatti, possono avere un impatto su tali diritti (es. diritto alla
salute, diritto alla vita, diritto alla vita privata e familiare, diritto di proprietà).


Cinzia SilvestriPNACC – Piano Clima
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Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Schema Regolamento – consultazione pubblica fino al 15.3.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Aperta la consultazione pubblica anche sullo schema di Regolamento sulle sostanze bituminose finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Consultazione pubblica aperta per 30 giorni fino al 15.3.2024.

Schema di Regolamento in corso che segue quello sugli EOW tessili (consultazione oggi chiusa).

Scrive il MASE ricordando l’importanza del materiale:

“Come noto, il “triturato” di membrana bituminosa (TMB), materiale estremamente ricco di bitume e derivante dal trattamento dei rifiuti di membrane impermeabilizzanti a base di bitume, risulta un ottimo additivo in diversi utilizzi (es. per la produzione di asfalti).

Al fine di ridurre i quantitativi di questi rifiuti (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici) da avviare in discarica ed i relativi costi smaltimento, … disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di membrane bituminose (cd. “EoW Membrane bituminose”).

Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali…

Definisce il materiale bituminoso lo schema di decreto:

  1. a) “membrana bituminosa”: materiale costituito da una successione di strati di bitume e polimeri, usato in edilizia ed opere civili ai fini dell’impermeabilizzazione;

Leggi schema di Regolamento EOW TMB

Cinzia SilvestriRifiuti Membrane Bituminose EOW
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Schiume e Pannelli laminati – Ozono

Schiume e Pannelli  laminati – Ozono

Schiuma e pannelli Laminati – Ozono

Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 15.2.2024


Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Particolare attenzione è data ai materiali da Costruzione (schiume, pannelli, laminati ecc…).

Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione del Regolamento 1005/2009. Il testo è in corso di riscrittura a mezzo di emendamenti continui del 2022,2023 e oggi del 16.1.2024. I lavori di emendamento pongono in luce la difficoltà, l’attento uso delle parole sempre revisionate, l’esigenza di nuove definizioni ma anche di semplificazione; la necessità di coordinare le norme anche con il Regolamento sui Gas Fluorurati. In ogni caso gli stessi emendamenti sono utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

Il considerando n. 2, nel testo emendato del 16.1.2024 precisa: Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

La proposta di revisione del Regolamento 1005/2009 (emendamenti 2022/2024) evidenzia:

  • vengono riformulati, i “Considerando” del Regolamento (46 considerando nella revisione del 2024, rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009);
  • rimane quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022/2024)
  • vengono modificati (alcuni soppressi) gli allegati nel loro contenuto.
  • Il Regolamento proposto presenta numerose somiglianze con il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che è in fase di riesame parallelo. Questi due regolamenti devono garantire congiuntamente che l’Unione rispetti i suoi obblighi in materia di ODS e idrofluorocarburi (HCF) ai sensi del protocollo.
  • Gli emendamenti del 2024 inseriscono 2 nuove definizioni: pannelli in schiuma e laminati

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

In particolare:…..continua lettura dell’articolo e schema che compara il Regolamento vigente e gli emendamenti del 16.1.2024 La lettura è protetta da password che puoi chiedere a info@studiolegaleambiente.it – ODS Reg. 1005.2009

Cinzia SilvestriSchiume e Pannelli laminati – Ozono
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Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica di assoggettabilità a VIA

Energivori, delocalizzazione, autoproduzione….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge n. 11/2024 ha convertito con modificazioni il DL 181/2023 ed è entrata in vigore al 11-2-2024.

Il testo legislativo si apre precisando
” Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori…”.

Colpisce la ripetizione della parola “energivori” riferita proprio a quelle attività che per esistere assumono, consumano energia e che i costi della stessa posso portare alla conseguenza della “delocalizzazione”. Impedire che le nostre impese escano dal nostro territorio.Pertanto la finalità si riassume: “..l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica….

Il sistema italiano è complicato, la burocrazia ritarda i progetti, rallenta le idee e non è al passo con i tempi. Esistono due velocità quella dell’impresa e quella dei “procedimenti” sempre più complicati, lunghi, irti di difficoltà.

E’ consapevole il legislatore che tenta, nomina, chiama la semplificazione. Così,  esempio di semplificazione è l’art. 4 bis della nuova legge che affronta la “Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale”. 

Questo legislatore afferma dunque all’art. 4-bis: 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari..”

Giova ricordare che l‘art. 6 comma 6 lett. b) del d.lgs. 152/2006 ha ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla VIA e che a seguito della modifica introdotta recita: 
Comma 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,(ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;….

 

Studio Legale Ambiente segnala webinar al 7.3.2024 on line su “sostanze che riducono lo strato di ozono”. 

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA
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Sindaco…sempre responsabile?

Sindaco…sempre responsabile?

SINDACO: SEMPRE RESPONSABILE?

Sindaco e Dirigenti: responsabilità

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della cassazione penale  n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito  allo scarico  di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. 

Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell’azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non  si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. 

Sono ambiti diversi in cui l’uno finisce dove comincia l’altro. Non è semplice cogliere esattamente il limite ma questa sentenza cesella e ricorda  proprio questi ambiti di responsabilità

Vi lascio alla lettura dell’articolo breve in commento Nota a sent. 1451-2024

Cinzia SilvestriSindaco…sempre responsabile?
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Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Schema di Regolamento: partecipiamo..fino al 19.1.2024

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Partecipiamo.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero (MASE) lo schema di Regolamento relativo ai requisiti che rendono i tessili “non rifiuti” (End of waste) secondo l’art. 184-ter d.lgs. 152/2006.

Lo schema di Regolamento è stato posto alla visione e condivisione di tutti i soggetti interessati che possono indicare, nell’apposito modulo, i propri suggerimenti, perplessità, problematiche operative da recepire. L’opportunità è aperta fino al 19.1.2024 (30 giorni dalla pubblicazione del 20.1.2023).

Lo schema di Regolamento inizia (art. 1 comma 1) con l’indicazione della definizione di rifiuti tessili:

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti tessili, come
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ed elencati alla lettera a) dell’allegato 1, cessano di
essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Tali rifiuti vengono dunque precisati dallo stesso Regolamento dapprima nell’art. 2 comma 1, lettera a) che recita:

“rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti
tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo indicati al punto A) dell’Allegato 1

al presente Regolamento che a sua volta recita:

a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato sono ammessi
esclusivamente i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici EER:
a) 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
b) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze;
c) 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate;
d) 040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili
invenduti;
e) 160122 componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei
veicoli fuori uso.
f) 191208, prodotti tessili
g) 200110, abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di
preparazione per il riutilizzo
h) 200111, limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per
il riutilizzo
…..

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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA 

LRV n. 27 del 17.10.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – CINZIA SILVESTRI


Veneto: Modifica competenze AIA. Non solo. La Regione Veneto modifica la LRV n. 4 del 18.2.2016 . Due soli articoli che però incidono anche sulla competenza che passa dalla Regione alla Provincia. In particolare.

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di
piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2
Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola:
“Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

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ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: LINEE GUIDA DEL MINISTERO

DECRETO DIRETTORIALE N. 309 DEL 28.6.2023

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero, che offre indirizzi tecnici di riferimento principalmente alle Autorità, per la elaborazione dei dati e dei limiti emissivi odorigeni.

Il Decreto ricorda anche che il Ministero dell’Ambiente, cambiava nome in Ministero Transizione Ecologica (MTE) e oggi è invece nominato in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Sembra che il legislatore attraverso il nome voglia esprimere le proprie finalità.

Il Ministero propone linee tecniche di indirizzo con riferimento, all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006; linee guida tecniche  pubblicate sul sito del ministero ma che riceveranno pubblicazione di avviso anche sulla gazzetta ufficiale.

Gli indirizzi indicati possono trovare recepimento nella normativa Regionale o nelle autorizzazioni; il richiamo alle linee guida attribuisce valore di riferimento, normativo. Diversamente le linee guida rimangono nell’ambito di indirizzo tecnico.Si tratta di una vera e propria ADOZIONE a mezzo di decreto:

Sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale.

Vai alla lettura del DD 309 DEL 28.6.2023 ODORI

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”


Cinzia SilvestriODORI: Linee Guida del Ministero
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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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Cinzia SilvestriARIA: Limiti emissivi e DEROGHE
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RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATORITORSIONE: SIGNIFICATO

Definizione d.lgs. 24/2023 – Whistleblowing

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il nuovo testo (d.lgs. 24/2023) dedicato alla protezione di coloro che segnalano, nei luoghi di lavoro, irregolarità, violazioni descrive, all’art. 2 lett. m), la “RITORSIONE”.

Recita l’articolo: ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiunto…”

La definizione esprime bene il comportamento umano che non troviamo solo sul posto di lavoro ma in ogni ambito sociale.

Il timore di sporgere denuncia per non avere ripercussioni sociali; la frase tipica che accompagna questo timore ci è nota:  “voglio vivere tranquillo”; la sfiducia nella giustizia che spesso coinvolge il coraggioso “segnalante” in onerosi cammini. Il senso della ritorsione affonda le sue radici nell’animo umano che reagisce, all’affronto della segnalazione/ della denuncia, con mezzi indiretti e violenti.

La ritorsione è utile mezzo che disincentiva la denuncia e si affianca spesso alla omertà, al silenzio. Anche la non risposta, il silenzio è ritrosivo.

Il mondo del lavoro cerca tutela nella legge; cerca di proteggere il lavoratore ed incentivare la segnalazione delle violazioni che a loro volta non devono essere ritorsive: vendette personali, delazioni senza fondamento e calunniose. A dire il vero il legislatore tenta di regolamentare un mondo di difficile da delineare, controllare e dunque vengono introdotti pesi e contrappesi al fine di bilanciare questo strumento che dovrebbe aiutare a ritrovare quel senso di giustizia, ormai perento

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Cinzia SilvestriRITORSIONE: SIGNIFICATO
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GREEN DEAL: significato

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GREEN DEAL: SIGNIFICATO

PAROLE NUOVE  dall’Europa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Parole nuove, che leggiamo sentiamo ma non ne cogliamo bene il significato. Il Green Deal è una strategia, un programma, una finalità un obiettivo che deve essere tenuto in conto nella normativa Europea e di contro anche in quella Nazionale.

Nella proposta di modifica della Direttiva 75/2010/UE (emissioni industriali)  della Commissione del 5.4.2022 è richiamato il Green Deal:

“Il Green Deal Europeo è la strategia di crescita dell’Europa volta a garantire un’economia climaticamente neutra e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e dell’efficienza energetica e riducendo al minimo l’inquinamento, riconoscendo nel contempo la necessità di politiche profondamente trasformati in linea con il principio dell’efficienza energetica al primo posto…

Green Deal è dunque “CLIMA” , riduzione dell’inquinamento con la finalità di raggiungere la “neutralità climatica”; parola, locuzione – quest’ultima  – che merita approfondimento a parte. Nel Green Deal Europeo la Commissione si impegna valutare, riformare le misure UE volte a contrastare l’inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, con l’obiettivo “inquinamento zero”.

Così come il termine DNSH ha precisa valenza e significato, anche la parola Green Deal precisa il riferimento principale al CLIMA.

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