AMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008

AMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriAMIANTO E GESTIONE RIFIUTI

Riforma Dlgs. 81/2008 – TULavoro

DLGS. 231/2025 – VIGENTE DAL 24-1-2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs. n. 81/2008 subisce ulteriore modifica che interessa numerosi articoli (da art. 244 in poi).

Il Dlgs. 231/2025 del 31.12.2025 pubblicato in gazzetta ufficiale del 9.1.2026 e vigente dal 24.1.2026 introduce, nel testo madre della tutela dei lavoratori, le disposizioni della Direttiva UE 2023/2668 del 22.11.2023.

La Direttiva esprime bene il legame tra l’amianto e la gestione dei rifiuti. Si riporta per intero il terzo considerando che riassume l’intento della direttiva:

(3) L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all’esposizione all’amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l’esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.

Il Dlgs. 231/2025 riformula gli articoli dedicati all’amianto nel Dlgs. 81/2008 e indica i rifiuti derivanti dalla manipolazione, rimozione, smaltimento e trattamento di amianto o materiali contenenti amianto. ​ Questi rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile, conservati in imballaggi chiusi con etichettatura che indichi il contenuto di amianto e trattati secondo la normativa vigente sui rifiuti pericolosi. ​ Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi, si applica la normativa specifica di riferimento (cfr. modifiche all’art. 251 Dlgs. 81/2008).

Si rileva anche la centrale responsabilità del datore di lavoro che è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali contenenti amianto prima di intraprendere interventi di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Gli articoli 248,249,250,254,255,260 del Dlgs. 81/2008, come revisionati, indicano bene la responsabilità del datore di lavoro.

Recita il n. 24 considerando della Direttiva:

I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all’eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’uso dell’amianto. È importante che i datori di lavoro comunichino tali informazioni ai lavoratori che possono essere esposti all’amianto per averlo lavorato, utilizzato, manutenuto o in conseguenza di altre attività. L’individuazione dei materiali contenenti amianto non dovrebbe esimere il datore di lavoro dall’effettuare una valutazione dei rischi quale prevista dalla presente direttiva.

Leggi d.lgs. 231/2025 – Riforma d.lgs. 81/2008 – amianto

Cinzia SilvestriAMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008
Leggi Tutto

R.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO

R.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO

SEGNALAZIONE A CURA AVV. CINZIA SILVESTRI – STUDIOLEGALEAMBIENTE


La legge di bilancio interviene anche in tema di economia circolare, escludendo, ad esempio nel caso del RENTRI, alcuni soggetti che per la loro particolarità possono beneficiare di un certo alleggerimento amministrativo. In questo breve articolo si riporta la sintetica nota che proviene proprio dal parlamento indicata nel dossier e si indica anche tabella con l’articolo 188-bis comma 3-bis prima e dopo la modifica intervenuta.

La legge di bilancio all’articolo 1, comma 789 esclude espressamente alcuni soggetti dall’iscrizione al registro elettronico nazionale per le traducibilità dei rifiuti cosiddetto RENTRI.

Si riporta integralmente quanto rinvenuto nel dossier del parlamento:

“…Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

o i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o   collettiva individuate dall’articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a));

…….CONTINUA LETTURA ARTICOLO E SCHEMA   ART. 188-BIS Legge bilancio RENTRI

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO
Leggi Tutto

Autotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025

Autotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriAutotutela P.A. – 6 mesi

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 – Modifica ai termini art. 29 nonies L. 241/90

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 1 della L. 182/2025 incide sui termini entro i quali la P.A. può procedere all’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo in autotutela . Il termine da 1 anno si riduce a 6 mesi.

Il beneficio principale di questa modifica è la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, riducendo i tempi entro cui l’amministrazione può intervenire per annullare d’ufficio un proprio atto illegittimo. ​ Questo favorisce una maggiore certezza e rapidità nelle decisioni amministrative, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa per cittadini e imprese. ​Dopo 6 mesi l’amministrazione non può più intervenire sull’atto offrendo certezza al cittadino.

SE il cittadino impugna l’atto amministrativo entro il termine di 60 giorni previsto per il ricorso, l’amministrazione ha comunque la possibilità di esercitare il potere di autotutela entro il termine di 6 mesi, anche se il ricorso è già stato presentato.

L’amministrazione è libera di decidere di annullare …….continua lettura Autotutela P.A. 6 mesi

Cinzia SilvestriAutotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025
Leggi Tutto

Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduttori: raccolta…non solo punto vendita

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 – Art. 185-bis deposito temporaneo prima della raccolta

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 5 L. 182/2025 modifica l’art. 185-bis Dlgs. 152/2006 permettendo di estendere il deposito temporaneo (produttori) in altri luoghi non solo presso il punto vendita.

La modifica al D.lgs. ​ 152/2006, art. ​ 185-bis, comma 1, lettera b), amplia i luoghi in cui i distributori possono effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore. ​ Oltre ai locali del punto vendita, che ad oggi costituivano uno spazio ristretto e spesso non sufficiente (si pensi ad esempio ad un grande magazzino) sarà possibile utilizzare:

Cinzia SilvestriProduttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025
Leggi Tutto

FANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

FANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

semplificazioni avv. cinzia silvestriFANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

SEGNALAZIONE A CURA STUDIOLEGALEAMBIENTE – CINZIA SILVESTRI


L’ART. 71 della legge 182/2025 in vigore dal 18.12.2025 indica delega al governo in materie di fanghi da depurazione.

Il Governo, entro l’ottobre del 2026,  è delegato a adottare decreti di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione del digestato dei rifiuti, anche modificando la disciplina del decreto legislativo n. 99 del 1992 Oggi ancora punto di riferimento e di applicazione).

Il governo è chiamato al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare la normativa e adeguarle alle nuove conoscenze tecnico scientifiche in materia di sostanza inquinanti

b) considerare le pratiche gestionali e operative 

c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzata al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare fosforo

d) garantire la gestione all’utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l’uomo per l’ambiente

e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei depurazione delle acque all’interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali.

Si allega testo Legge n. 182/2025 – semplificazioni

Cinzia SilvestriFANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025
Leggi Tutto

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025

semplificazioni avv. cinzia silvestriSEMPLIFICAZIONI – L. N. 185/2005

SEGNALAZIONE A CURA STUDIO LEGALE AMBIENTE – CINZIA SILVESTRI


È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge numero 182 del 2 dicembre 2025 che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025. La legge che si offre in lettura interviene a semplificare anche alcuni passaggi proprio decreto legislativo 152 del 2006.

È interessante l’articolo 70 che permette al distributore di RAEE, di ritirare gratuitamente senza obbligo di acquisto al fine di facilitare la raccolta ed evitare lo smaltimento.

Si segnala l’articolo 71 che apre e proprio del governo in merito ai fanghi di depurazione.

Si segnala altresì alcune modifiche allo stesso decreto legislativo 152 del 2006 in materia ad esempio di responsabilità estesa del produttore.art. 185-bis d.lgs. 152/2006

Si allega testo Legge n. 182/2025 – semplificazioni

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025
Leggi Tutto

Contratto assicurativo e sanzioni amministrative

Contratto assicurativo e sanzioni amministrative

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriContratto assicurativo e sanzioni amministrative

Cass. civ. 28967/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


Copertura assicurativa e sanzioni amministrative, questo è il problema.

La sentenza della cassazione richiama uno specifico riferimento normativo dell’articolo 12 del decreto legislativo 209 del 2005 in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob. La cassazione è precisa nell’affermare che è esclusa la possibilità di trasferire l’onere della sanzione amministrativa su altri soggetti anche con polizza proprio perché questo andrebbe a togliere la deterrenza della sanzione amministrativa. Nel caso in esame esiste disposizione legislativa in merito. Ci si chiede se anche nel campo delle sanzioni amministrative ambientali possa valere il medesimo principio.

La sentenza così si esprime sul punto:

4.1. La gravata sentenza ha considerato sinistro indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata da Consob al A.A. per atti compiuti quale membro del Consiglio di amministrazione della banca vicentina, sul rilievo che l’art. 2.25. della polizza escludesse dalla copertura assicurativa le sanzioni penali pecuniarie, non quelle amministrative.

L’argomentazione non è conforme a diritto.

A mente dell’art. 12 del D.Lgs. n. 209 del 2005, “sono vietate… le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative”.

La ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.

La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall’art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della generale nullità per causa illecita contemplata dall’art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall’applicazione a suo carico di sanzioni amministrative.

Ha dunque errato il giudice territoriale nel ritenere la validità della manleva rilasciata da Cattolica al A.A. relativa alla sanzione Consob: né ad una diversa conclusione induce la posteriorità di detta manleva rispetto alla commissione dell’illecito amministrativo, dacché l’effetto prodotto risulta comunque quello (contrario alla norma imperativa) di neutralizzare per l’autore la sanzione irrogata.

Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito) che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito”.

Cinzia SilvestriContratto assicurativo e sanzioni amministrative
Leggi Tutto

Sicurezza Lavoro: Nuovo DL

Sicurezza Lavoro: Nuovo DL

sicurezza Lavoro: nuovo DLSicurezza Lavoro: nuovo DL

Lavoro agricolo – DL n.  159 del 31.10.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 

Il nuovo DL 159/2025 modifica la struttura del d.lgs. 81/2008 inserendo importanti modifiche in plurimi settori. Il DL precisa, specifica, riformula e soprattutto modifica l’assetto sanzionatorio in ogni settore.

Vai alla lettura dell’intero testo   ...leggi DL 159/2025 – sicurezza Lavoro

L’articolo 2 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, introduce disposizioni specifiche per la Rete del lavoro agricolo di qualità, con particolare attenzione alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. ​ Ecco il dettaglio dei commi 1, lettere a) e b):

Articolo 2, comma 1:

  • Lettera a): Viene riservata l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità alle imprese agricole che rispettano le normative in materia di lavoro e legislazione sociale, inclusa la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ​ Questo rafforza l’importanza di garantire condizioni lavorative sicure e conformi alle leggi vigenti. ​
  • Lettera b): Si specifica che le contravvenzioni e le sanzioni amministrative, anche se non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono un criterio di esclusione dall’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. ​ Questo rappresenta un incentivo per le imprese agricole a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza. ​

L’articolo 2 mira a promuovere la sicurezza e la legalità nel settore agricolo, incentivando le imprese a rispettare le normative sul lavoro e sulla sicurezza. L’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità diventa un riconoscimento per le aziende virtuose, che adottano misure di tutela per i lavoratori e rispettano le leggi.

testo parziale art.  2 del DL 159/2025:

Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita’ 

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche’ non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Cinzia SilvestriSicurezza Lavoro: Nuovo DL
Leggi Tutto

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

terra dei fuochiNUOVI REATI AMBIENTALI … RECLUSIONE

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA E DISCARICA: ART. 256 D.LGS. 152/2006

RIFORMA “TERRA DEI FUOCHI” – DL N. 116/2025 – L 147/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


TUTTO cambia.

Il decreto-legge n. 116 del 2025 è stato convertito in Legge n. 147 del 2025 ed è in vigore dell’8 ottobre del 2025. L’intento del legislatore è quello di contrastare attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi e procede inasprendo le sanzioni e trasformando le contravvenzioni previste nel decreto legislativo 152 del 2006 in veri e propri reati gravi degni di essere ospitati nel Codice penale (452 bis c.p.)

L’attività di gestione rifiuti non autorizzata, l’art. 256 Dlgs. 152/2006, era ed è il reato più comune in materia ambientale. Facile cadere nella violazione di tale condotta che veniva punita con una contravvenzione spesso sanabile o comunque munita di un impatto sostenibile.

I commi 6,7,8,9 dell’art. 256 sono rimasti invariati ma la revisione e l’introduzione di nuove condotte punibili con sanzioni alte e comunque con un impatto diverso sulla vita delle aziende, obbliga alla conoscenza puntuale.

Anche il modello 231 (responsabilità degli enti) dovrà essere revisionato alla luce dei nuovi reati.

Per il momento è utile e necessario conoscere l’impatto immediato e si OFFRE elenco dell’aumento delle pene e della comparazione tra il vecchio e nuovo articolo 256 Dlgs. 152/2006, come riformato dalla L. 147/2025.

Cinzia SilvestriNUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025
Leggi Tutto

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

lavoro irregolareRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

In attesa di pubblicazione Legge di conversione – schema

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025. APPROVATO.

In attesa della pubblicazione della Legge di conversione del DL 116/2025 si offre breve schema dei punti che incidono sul Dlgs. 152/2006 (ambiente) e la radicale trasformazione di alcuni comportamenti colpiti da sanzione penale (schema che non è esaustivo di tutte le articolazioni penali del decreto).

La Legge di conversione ha introdotto alcune modifiche di cui StudioLegaleAmbiente si occuperà.

Si seguito schema dell’art. 1 del DL 116/2025 che si occupa delle modifiche al d.lgs. 152/2006 e che è stato modificato in sede di conversione…....continua lettura schema riepilogo art 1 DL 116/2025

Leggi anche su questo sito articolo sulla esclusione della tenuità del fatto

Leggi anche su questo sito articolo sull’art. 256 come modificato dal DL 116/2025

Cinzia SilvestriRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025
Leggi Tutto

GUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

GUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

GUASTI E DELEGHEGUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

NOTE A SENTENZA TRIBUNALE ASCOLI PICENO – VIOLAZIONI TABELLARI ACQUE

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza 214 del 2025 affronta la questione della violazione tabellare in materia di acque a fronte del guasto di un carroponte.

Il tribunale si pone nel solco dell’orientamento consolidato che accoglie la interpretazione restrittiva secondo la quale ogni guasto è prevedibile, salvo prova contraria, e dunque deve essere evitato.

Il guasto all’impianto che provoca una violazione tabellare delle acque comporta la relativa sanzione, nel caso in esame, di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 152 del 2006; si tratta di una sanzione amministrativa di circa 3000 € che veniva impugnata in sede di tribunale dal responsabile tecnico dell’impianto, munito di apposite deleghe, e dall’amministratore legale rappresentante della società che gestisce l’impianto.

  • Il ragionamento del tribunale è essenziale: in caso di guasto all’impianto il gestore è in colpa per non aver apprestato tutti i mezzi utili per evitare l’evento e dunque ne consegue la responsabilità per la violazione tabellare accertata. Questo dogma può essere scalfito solo dalla prova di un guasto assolutamente imprevedibile tale da integrare il caso fortuito…….CONTINUA LETTURA ARTICOLO ACQUE E VIOLAZIONI TABELLARI
Cinzia SilvestriGUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’
Leggi Tutto

“Valore limite prestazione ambientale”

“Valore limite prestazione ambientale”

direttiva emissioni IED“Valore limite di prestazione ambientale”

Direttiva 2024/1785 – emissioni industriali (IED)

Cosa significa? Un esempio

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva 2024/ 1785 modifica la direttiva sull’emissione industriale 2010/ 75/UE (Direttive IED). Molte sono le novità da affrontare.  L’articolo 3 rimane dedicato alle definizioni ma compaiono inserimenti nuovi che impatteranno direttamente sulle aziende. Selezioniamo l’articolo 3, dedicato alle definizioni, e il comma 5bis del tutto nuovo rispetto alla direttiva 2010/75.

Articolo 3 comma 5 bis inserisce la definizione di valore limite di prestazione ambientale, ovvero un valore di prestazione incluso in un’autorizzazione – e dunque espresso dall’ente pubblico di riferimento; valore che viene espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici. La definizione generica e non ha una comprensione immediata …..continua lettura articolo ed esempio di applicazione valore di prestazione significato

Cinzia Silvestri“Valore limite prestazione ambientale”
Leggi Tutto

Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

sentenza MITENIMiteni – PFAS – in attesa della sentenza ...

segnalazione a cura StudiolegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Per ora conosciamo solo il dispositivo della sentenza e siamo in attesa delle motivazioni forse a settembre 2025. La vicenda della azienda Miteni è legata alla contaminazione nel Veneto dei PFAS ovvero di sostanze gravemente nocive per la salute. La situazione è complessa . Tuttavia si pubblica il dispositivo della sentenza, blerato dei nomi e dei riferimenti, che permette comunque di cogliere l’importanza degli importi, la molteplicità delle parti coinvolte, le numerose parti civili che hanno trovato soddisfazione, l’obbligo di ripristinare i luoghi e la responsabilità dell’ente ex Dlgs. 231/2001. E’ una fotografia di un processo destinato a creare precedenti; luogo dove ognuno ha portato il suo interesse e la sua storia. 

leggi dispositivo blerato sentenza-miteni-26.06.2025

Cinzia SilvestriMiteni – PFAS …in attesa della sentenza
Leggi Tutto

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

fallimento e rifiutiFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Fallimento e Rimozione Rifiuti. Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

… poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
Leggi Tutto

ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

energia: interesse pubblico prevalenteENERGIE RINNOVABILI: “INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE” E

“PUBBLICA UTILITA’” – DLGS. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In data 23.4.2025 si è tenuta breve lezione nell’ambito della Scuola di Formazione CIVE-S (La Spezia) dedicata ai futuri giovani amministratori pubblici. Una Scuola di nuova formazione che vuole preparare i giovani all’importante compito della gestione della “res” pubblica. Il percorso di formazione, articolato, prevedeva anche una riflessione sulle Fonti Rinnovabili e Ambiente. È stato affrontato il tema sulla importanza e il rispetto dei “principi” del diritto amministrativo, ampiamente richiamati del Dlgs. 190/2004, e sulla comprensione dei diversi concetti di “interesse pubblico prevalente” e di “pubblica utilità”. Questa è la relazione di una parte dell’intervento tenuto.

  • QUADRO NORMATIVO: CENNI

Senza pretesa di completezza è utile ricordare alcuni riferimenti normativi, solo i più recenti, richiamati dal Dlgs. 190/2024 che si occupa di semplificare le procedure amministrative, di riordinare le normative esistenti in un unico corpo.

In particolare, il Dlgs. 190/2024 deve essere letto in combinato disposto con:

  • la direttiva UE 2018/ 2001 (RED II) Renewable Energy Directive
  • il decreto legislativo n. 199 del 2021 in attuazione della direttiva RED II
  • il decreto ministeriale MASE del 21 giugno del 2024 che disciplina l’individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti e fonti rinnovabili.
  • La Direttiva RED III 2023/2413/UE che ha modificato la direttiva RED II, non è ancora stata attuata nel nostro ordinamento.
  • INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

Le Fonti rinnovabili godono del favore legislativo e l’art. 3 del Dlgs. 190/2024 attribuisce loro ’“interesse pubblico prevalente”. Bisogna capire cosa significa e quali sono i limiti.

Il primo comma dell’art. 3 afferma: continua lettura articolo interesse pubblico prevalente

Cinzia SilvestriENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE
Leggi Tutto

PFAS – rendita agli eredi

PFASPFAS – rendita agli eredi

Trib. Vicenza n. 251/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale di Vicenza riconosce una rendita agli eredi per la morte di loro parente a causa della protratta inalazione/contatto con i PFAS. PFAS – rendita agli eredi.

Ritorna il concetto di “probabilità” che fonda il riconoscimento della causalità tra l’evento e il danno. In questo caso parliamo di PFAS di cui si parla ma poco si comprende. E’ cronaca recente che tali composti sono stati trovati anche negli indumenti dei pompieri.

I PFAS  sono una famiglia di composti chimici artificiali caratterizzati dalla presenza di molteplici atomi di fluoro legati a una catena carboniosa. ​ Questi composti sono noti per la loro resistenza al calore, all’acqua e agli oli, e vengono utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di consumo, come rivestimenti antiaderenti, tessuti impermeabili, schiume antincendio e imballaggi alimentari.

La loro esposizione può avvenire attraverso l’inalazione, l’assorbimento cutaneo o l’ingestione di acqua e cibo contaminati. ​ Studi scientifici hanno evidenziato possibili effetti nocivi sulla salute, tra cui un aumento del rischio di alcune patologie, come tumori, problemi al sistema immunitario e disturbi ormonali. ​

IL CASO

Il fatto sotteso alla sentenza riguarda il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti e all’assegno funerario per gli eredi di un lavoratore deceduto a causa di un carcinoma uroteliale papillare della pelvi renale. ​ Gli eredi sostenevano che la malattia fosse stata causata dall’esposizione professionale a sostanze perfluorurate (PFAS e PFOA) durante l’attività lavorativa svolta presso la M. ​ S.p.a. dal 1979 al 1992. ​

Il Tribunale di Vicenza ha accertato, con elevato grado di probabilità, il nesso di causalità tra l’esposizione a tali sostanze e la patologia che ha condotto al decesso, basandosi su prove testimoniali, documentali e perizie medico-legali. ​ Pertanto, ha condannato l’INAIL a costituire la rendita ai superstiti e a pagare i relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo il diritto degli eredi alle prestazioni previste dalla legge.

LA PROVA

L’esposizione a PFAS è stata dimostrata attraverso una combinazione di prove testimoniali, documentazione tecnica e perizie medico-legali. ​ In particolare:

  1. Testimonianze: I testimoni hanno dichiarato che Z.P. ​ lavorava nel reparto di neutralizzazione delle acque, adiacente al reparto di elettrofluorazione (ECF) dove venivano prodotti PFAS e PFOA. ​ I due reparti erano separati da una strada di circa 5 metri e si trovavano in un’area aperta, coperta da tettoie limitrofe. ​ Inoltre, le operazioni di pulizia dei reattori nel reparto ECF generavano una dispersione di fumi e sostanze nocive, che raggiungevano la postazione di Z.P., il quale lavorava senza dispositivi di protezione adeguati. ​
  2. Relazione tecnica: È stata presentata una relazione che evidenziava le concentrazioni di PFAS nel sangue dei dipendenti ed ex dipendenti della ditta M. ​ S.p.a., dimostrando una chiara esposizione a tali sostanze anche per lavoratori non direttamente coinvolti nella produzione. ​ Questo includeva Z.P., il cui reparto era collocato in prossimità di quello di produzione. ​
  3. Perizia medico-legale: Il consulente tecnico ha concluso che Z.P. era stato esposto a PFAS per tutto il periodo di lavoro (1979-1992) attraverso inalazione, assorbimento trans-cutaneo e ingestione di polveri contaminate. La vicinanza del reparto di Z.P. a quello di produzione e l’assenza di dispositivi di protezione hanno contribuito a questa esposizione. ​
  4. Produzione aziendale: La ditta M. S.p.a. aveva prodotto PFAS a catena lunga (PFOA e PFOS) fino al 2004, e le analisi ematiche dei dipendenti di quel periodo confermavano valori elevati di PFOA, compatibili con l’esposizione professionale. ​

Questi elementi hanno permesso al Tribunale di ritenere provata l’esposizione di Z.P. ai PFAS durante la sua attività lavorativa E DUNQUE DI CONCRETARE LA “PROBABILITA'” della esposizione causale.

Cinzia SilvestriPFAS – rendita agli eredi
Leggi Tutto

servizio idrico -pagamento canoni?

servizio idrico -pagamento canoni?

servizio idrico - pagamento canoni?Servizio idrico – pagamento canoni?

Cass. civ. ord. 15059/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Se il servizio di depurazione non è effettivo e concreto perché, ad esempio, mancano i sistemi di depurazione, l’utente non è tenuto a pagare il canone con il servizio di depurazione inesistente. L’onere di provare che il sistema di depurazione è esistente incombe a carico del gestore del servizio. La giurisprudenza  in passato aveva invece sostenuto che tale canone è comunque dovuto anche in assenza del sistema depurativo.

IL CASO

Il fatto che ha dato origine alla sentenza: la richiesta di un utente di fornitura idrica residente a Napoli, di ottenere la restituzione dei canoni di depurazione pagati nonostante il depuratore fosse inefficiente e non svolgesse la sua funzione di depurazione delle acque reflue. ​ La domanda si basava sulla sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità delle norme che prevedevano il pagamento della tariffa di depurazione anche in assenza del servizio effettivo. ​ Nel giudizio sono intervenuti altri utenti con richieste analoghe, e sono stati chiamati in causa il Comune di Napoli, la Regione Campania e XXX CAMPANIA Spa. ​

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Società del Servizio Idrico integrato del COMUNE NAPOLI – AZIENDA SPECIALE contro la sentenza del Tribunale di Napoli .

La Cassazione ha confermato che la Società  è tenuta alla restituzione dei canoni di depurazione agli utenti, in quanto soggetto che ha incassato le somme senza fornire il servizio di depurazione. ​ Inoltre, ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato correttamente la decisione, rispettando il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione delle sentenze. ​

La Corte ha anche dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso per difetto di specificità e per la mancata dimostrazione che le questioni sollevate fossero state dedotte nei gradi di merito. ​ Infine, ha confermato che spettava alla società  ​ fornire la prova degli oneri relativi alla progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa restitutoria degli utenti. ​

Scrive la Cassazione:

Il Tribunale, considerato che la domanda svolta dall’attrice e dagli intervenuti afferiva a un contratto di utenza idrica, rispetto al quale unico titolare dal lato passivo era A.B.C. concessionaria del servizio idrico integrato, …..in base al principio della scomposizione della fattispecie ha ritenuto l’appellante tenuto, al fine di procedere allo scomputo dal credito restitutorio, all’onere della prova quanto agli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria come peraltro enunciato da questa Corte già con la sentenza 12 giugno 2020, n. 11270, puntualmente richiamata in motivazione. Quanto detto dal Tribunale deve essere inteso nel significato che ragionevolmente può essere attribuito all’espressione usata, ossia non che A.B.C. fosse tenuta a provvedere agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’ impianto, ma alla prova del relativo ammontare onde provvedere allo scomputo da quanto oggetto di restituzione per effetto del non regolare funzionamento dell’ impianto, per essere a ciò tenuta in base al contratto di utenza idrica….”

La Cassazione ha condannato la società al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti. ​

Cinzia Silvestriservizio idrico -pagamento canoni?
Leggi Tutto

EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

malformazioni e risarcimento dannoEmissioni nocive – risarcimento del danno

Cass. Civ. ord. 13294/2025 – “più probabile che non”

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile ha affrontato il tema del risarcimento del danno causato da inquinamento e il problema della ricerca della causalità. La decisione fa discutere perché pone al centro del processo la valutazione del consulente tecnico d’ufficio che evoca il concetto di “possibilità” causale tra le emissioni e le malformazioni congenite e dunque esclude il concetto di “probabilità” che disciplina l’ambito civilistico e permette il risarcimento del danno.

Il percorso si conclude con un esito negativo per  le persone-attrici che hanno denunciato la relazione tra le emissioni nocive industriali subite e le malformazioni congenite riscontrate ed anzi sono state, pure in prima battuta, condannate al pagamento delle spese processuali.

Il caso giudiziario: EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni da parte di A.A., affiancato dai suoi congiunti, contro Raffineria XX Spa e XX Attività Diversificate Spa (Enichem Spa), per presunte malformazioni congenite (ipo-agenesia traversa arto superiore sinistro) attribuite alle emissioni nocive degli stabilimenti industriali. ​

Sentenza di primo grado (2018)

Il Tribunale ha rigettato le domande attoree, ritenendo non provato il nesso causale tra le malformazioni e le immissioni ambientali. ​ La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha evidenziato solo una correlazione “possibile” e non “probabile” tra le sostanze nocive e la patologia. ​…continua lettura articolo immissioni nocive e “più probabile che non”…

Cinzia SilvestriEMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO
Leggi Tutto

RADON – DGR VENETO 464/2025

RADON – DGR VENETO 464/2025

Radon venetoRADON – DGR VENETO n. 464/2025

Individuazione delle aree Venete e azioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si parla poco di Radon, eppure può avere un impatto molto importante sulla nostra salute.

La delibera di Giunta Regionale del Veneto numero 464 del 2025 individua alcune aree dove la presenza di radon è maggiore e indica anche le azioni utili a ridurre le conseguenze sanitarie dovute all’esposizione della popolazione al Radon.

Il Radon si ricorda è un gas radioattivo di origine naturale, scrive proprio la Delibera di Giunta, dannoso per la salute in quanto  fattore di rischio cancerogeno per il polmone.

La Delibera di Giunta Regionale approva il documento radon in due allegati.

L’allegato A, redatto dall’arpav, spiega che cos’è il radon, le criticità, i rischi per la salute, il metodo e i risultati conseguiti; mentre l’allegato B indica i comuni in area prioritaria della regione del Veneto, individuati, con forte presenza di radon.

Continua lettura DGRV 464/2025 e allegati

In estrema sintesi le azioni da attuare, secondo il documento, includono:

  1. Individuazione delle aree prioritarie: Identificare i Comuni in Veneto dove la concentrazione media annua di radon supera il livello di riferimento di 300 Bq/m³ in almeno il 15% degli edifici, come previsto dall’art. ​ 11, comma 3 del D.Lgs. ​ 101/2020.
  2. Istituzione di un Gruppo di coordinamento: Creare un gruppo composto da rappresentanti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ARPAV, Dipartimenti di Prevenzione ULSS e ANCI. ​ Questo gruppo avrà il compito di definire, organizzare e sovrintendere le attività previste dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR). ​
  3. Campagna di comunicazione regionale: Avviare una campagna informativa rivolta ai cittadini e ai datori di lavoro per sensibilizzare sul rischio radon e sulle misure di prevenzione e protezione. ​
  4. Misure di prevenzione e mitigazione: Adottare interventi per ridurre la concentrazione di radon negli edifici esistenti e prevenire l’ingresso del gas nei nuovi edifici, anche attraverso prescrizioni specifiche nelle norme edilizie. ​
  5. Monitoraggio e aggiornamento: Effettuare misurazioni nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni situate nelle aree prioritarie e aggiornare periodicamente il piano d’azione. ​
  6. Informazione e formazione: Rendere disponibili informazioni locali e nazionali sull’esposizione al radon, sui rischi per la salute e sui mezzi tecnici per ridurre le concentrazioni di radon.

Cinzia SilvestriRADON – DGR VENETO 464/2025
Leggi Tutto

Significativo /misurabile: quale accertamento?

Significativo /misurabile: quale accertamento?

“Significativo” e “misurabile” Senza accertamento tecnico? Cass. pen. n. 12514/2025 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri Il caso: officina meccanica/oli esausti Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., contestato ai ricorrenti, in relazione alla gestione irregolare di una officina meccanica. Gli imputati sono stati accusati di aver causato una compromissione significativa e misurabile di porzioni estese di suolo/ sottosuolo circostanti l’officina, attraverso il versamento di oli esausti di altri materiali inquinanti, per lungo tempo. La posizione degli imputati era inoltre aggravata dal fatto di aver continuato l’attività - con continuo versamento sul suolo di oli esausti - anche dopo il sequestro del sito. La sentenza La sentenza della Cassazione penale numero 12514/2025, permette alcune considerazioni interessanti in ordine al reato di inquinamento ambientale ai sensi dell’articolo 452-bis del Codice penale. Secondo la Cassazione, la prova dell’inquinamento non deve necessariamente essere verificata con accertamenti tecnici, perizie, per intenderci. La prova dell’inquinamento è possibile anche sulla base di evidenze macroscopiche o dati concreti che dimostrino però una compromissione o un deterioramento significativo e soprattutto misurabile delle matrici ambientali. La Cassazione, attenzione, non esclude che ci possa essere la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche precise ma sottolinea che possono verificarsi delle situazioni in cui non ci sia questa necessità. Sono casi in cui esiste una macroscopica evidenza. Ad esempio, nel caso di distruzione “Significativo” e “misurabile”: Senza accertamento tecnico?

Cass. pen. n. 12514/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il caso: officina meccanica/oli esausti

Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., contestato ai ricorrenti, in relazione alla gestione irregolare di una officina meccanica. Gli imputati sono stati accusati di aver causato una compromissione significativa e misurabile di porzioni estese di suolo/ sottosuolo circostanti l’officina, attraverso il versamento di oli esausti di altri materiali inquinanti, per lungo tempo. La posizione degli imputati era inoltre aggravata dal fatto di aver continuato l’attività – con continuo versamento sul suolo di oli esausti – anche dopo il sequestro del sito.

La sentenza

La sentenza della Cassazione penale numero 12514/2025, permette alcune considerazioni interessanti in ordine al reato di inquinamento ambientale ai sensi dell’articolo 452-bis del Codice penale.

Secondo la Cassazione, la prova dell’inquinamento non deve necessariamente essere verificata con accertamenti tecnici, perizie, per intenderci. La prova dell’inquinamento è possibile anche sulla base di evidenze macroscopiche o dati concreti che dimostrino però una compromissione o un deterioramento significativo e soprattutto misurabile delle matrici ambientali.

La Cassazione, attenzione, non esclude che ci possa essere la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche precise ma sottolinea che possono verificarsi delle situazioni in cui non ci sia questa necessità. Sono casi in cui esiste una macroscopica evidenza.

Ad esempio, nel caso di distruzione .…. continua lettura articolo commento cass-pen. 12514:2025

Cinzia SilvestriSignificativo /misurabile: quale accertamento?
Leggi Tutto

CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S SCUOLA CIVICA E AMMINISTRATIVACIVE-S/Scuola Formazione Civica e Amministrativa

Fonti rinnovabili e non solo…..

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una bella iniziativa. Una Scuola, destinata ai giovani amministratori pubblici, con la finalità di prepararli ai temi di attualità e alla amministrazione. Un corso che trova luogo in Liguria ma con un modulo on line (in aprile 2025) che permette maggiori connessioni.

Diego Borri è ideatore e promotore dell’iniziativa insieme all’associazione storico culturale ’Fanti de Spèza’. 

Studio Legale Ambiente (Cinzia Silvestri) ha il piacere di partecipare alla sessione ON LINE DEL 23.4.2025 ORE 18 

Il tema che sarà trattato dai relatori è molto attuale: fonti rinnovabili. L’attenzione è sul d.lgs. 190/2024 che ha semplificato l’intero sistema normativo, caotico, e declinato le procedure amministrative da seguire in caso di fonti rinnovabili. Cosa sono le fonti rinnovabili e a cosa servono. L’attenzione si pone anche sui concetti di pubblica utilità e pubblico interesse che scandiscono l’intera normativa. Insomma un momento di riflessione per tutti.

LEGGI PROGRAMMA SCUOLA CIVE-S 2025 Locandina 

Cinzia SilvestriCIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa
Leggi Tutto

NEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

NEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

neutralità climaticaNEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

Regolamento n. 2021/1119 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 7.4.2025


Il concetto di “neutralità climatica” si riferisce all’obiettivo di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra con la loro rimozione dall’atmosfera, raggiungendo un equilibrio tra le emissioni prodotte e quelle assorbite. Questo concetto è centrale nelle politiche climatiche a livello internazionale e dell’Unione Europea.

La “neutralità climatica” è stata formalmente definita e integrata nel quadro normativo europeo attraverso il Regolamento (UE) 2021/1119, noto come “Legge europea sul clima”, che stabilisce l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Questo regolamento è stato pubblicato il 30 giugno 2021 e rappresenta uno dei primi atti normativi a definire chiaramente l’obiettivo di neutralità climatica a livello dell’Unione Europea

In sostanza la neutralità climatica prevede lo sforzo comune di tutti gli stati a porre in essere politiche incentivanti a contrastare quei fattori che incidono sul cambiamento climatico e ripristinano uno stato di “normalità”.

Si riporta il considerando 22,23 del Regolamento 2021/1119 che indica attività operative da porre in essere evocando i “pozzi di assorbimento del carbonio”.

“I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell’Unione e, in particolare, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto.

Come annunciato nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verdeper ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’assorbimento di carbonio nell’ambito della prossima iniziativa sull’agricoltura del carbonio.

Inoltre, nella sua comunicazione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.7.2021 L 243/5 per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l’autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull’ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.

(23) Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell’atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

Precisa il considerando n. 29 rinnovando l’impegno alle “energie rinnovabili” che si muovono appunto nell’ambito della “neutralità climatica”

Alla luce dell’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all’energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.

leggi articolo sul sito relativo al significato di GREEN DEAL

Leggi Regolamento UE 2021/1119 neutralità climatica

Cinzia SilvestriNEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO
Leggi Tutto

RESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante

RESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante

responsabile tecnicoRESPONSABILE TECNICO/DISPENSATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

effetti della riforma ambiente L. 191/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 191/2024 (che ha convertito il DL 153/2024)  ha introdotto il comma 16-bis all’art. 212 del D.lgs. 152/2006 stabilendo testualmente che “Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.

Così l’Albo gestori Ambientali con nota del 6.3.2025 rivede i criteri per dispensare il legale rappresentante e riscrive:

 a) 5: “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa
iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa
per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
(trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione
regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.”
b) 5ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la
Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F,
ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.

Leggi nota dell’Albo Gestori del 6.3.2025 (gazzetta. uff. 5.4.2025)

Cinzia SilvestriRESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante
Leggi Tutto

RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

rifiuti a base di gessoRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

schema decreto: aperte consultazioni

segnalazione a cura: Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rifiuti a base di gesso: EOW. E’ aperta la consultazione pubblica sul nuovo decreto relativo ai rifiuti a base di gesso e al recupero che conduce in End of Waste (EOW)- fine della natura di rifiuto. La consultazione è aperta fino al 10.4.2025.

E’ ormai lungo l’elenco dei “rifiuti” che trovano, attraverso il recupero, la fine della natura di rifiuto. Alcuni riguardano proprio i rifiuti da costruzione e demolizione che si prestano, per loro natura, al recupero e dunque esiste l’esigenza di semplificare. Semplificare è forse parola che non risponde al sistema di controllo che questi decreti attuano e tuttavia risponde alla esigenza di evitare rifiuti che possono essere recuperati e avere nuova vita. Si elencano i DM di interesse che hanno trovato conclusione.

Il testo nuovo apre con un “considerato” che riassume l’intento: “…che esiste un mercato per il gesso recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tale materiale è utilizzabile nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;…”

Il testo indica inoltre la definizione rifiuto a base di gesso:

a)“rifiuti a base di gesso”: rifiuti a base di gesso provenienti da attività di costruzione e demolizione, da stampi a base di gesso e dalla produzione di manufatti in gesso di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1.;
b) “gesso recuperato”: rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle disposizioni di cui al presente regolamento;
c) “lotto di gesso recuperato”: un quantitativo di gesso recuperato non superiore a 500 tonnellate.

vai alla lettura dello schema del decreto sui rifiuti eow gesso economia_circolare/schema_decreto_eow_gesso_consultazione_pubblica.pdf

 

Cinzia SilvestriRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW
Leggi Tutto