SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

industrie SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle industrie insalubri. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  Il comma 3 dell’art. 14 precisa:

  1. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro

della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 20 settembre   1994, e   sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

            La finalità della modifica relativa alle industrie insalubri, introdotta all’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. ​ n. 1265/1934), è quella di semplificare la normativa per le imprese che possiedono specifiche autorizzazioni ambientali.

In particolare, ……continua lettura sintesi “industrie insalubri”

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026
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SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia Silvestri

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR – vigente al 20.2.2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifiche, industrie insalubri, rifiuti. Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle bonifiche, alle industrie insalubri e ai rifiuti RAEE. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.


Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europee del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato III al regolamento (E) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024»;

               * Si tratta di un aggiornamento della normativa italiana – 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

 

  1. b) all’articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;

* La precisazione “previste dagli strumenti urbanistici vigenti” inserita all’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 152 ​/2006 serve a chiarire che le aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento devono essere conformi alle disposizioni e alle previsioni contenute nei piani urbanistici attualmente in vigore. ​

Questo dettaglio garantisce che gli interventi di bonifica siano coerenti con la pianificazione territoriale e rispettino le destinazioni d’uso stabilite per le aree interessate, evitando conflitti con le normative urbanistiche e assicurando una gestione ordinata del territorio. ​

  1. c) all’articolo 242, comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

continua lettura sintesi semplificazione DL 19/2026   

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ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

sicurezza Lavoro: nuovo DLORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

CONSIGLIO STATO n. 235/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 235 del 2026 torna a pronunciarsi sulla responsabilità dei rifiuti abbandonati. In effetti il problema della imputabilità a titolo di dolo o di colpa della condotta di abbandono dei rifiuti non è di facile soluzione e si presta ad infinite interpretazioni che si spingono spesso fino al limite della responsabilità oggettiva. La sentenza mette in evidenza la differente posizione dell’ente pubblico, del soggetto con finalità pubblica dal semplice cittadino, privato. Due pesi diversi, due misure che impongono di valutare in termini più rigorosi la responsabilità della Pubblica amministrazione.

Il caso

Tutto nasce dall’ordinanza emanata dal sindaco di Comune Campano che ordinava, al Consorzio generale di bonifica, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti (auto, moto ecc..) e depositati sul territorio controllato dallo stesso. Un caso classico.

Il Consorzio impugnava l’ordinanza avanti il Tar che accoglieva il ricorso del Consorzio e condannava il Comune. Il TAR accoglieva le ragioni del Consorzio che riteneva primariamente di non essere tenuto a rimuovere rifiuti altri neppure sul suo territorio e non rientrando tale attività tra i suoi compiti istituzionali.

Il Comune impugnava la sentenza del Tar ritenendo più che legittimo il proprio ordine di smaltimento. L’articolo 192 Dlgs. 152/2006 permette di ordinare la rimozione e ripristino non solo nei confronti di chi abbandona i rifiuti e realizza la condotta ma anche al proprietario o titolare di un altro diritto reale purché la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

La sentenza affronta vari temi ponendosi nel solco della giurisprudenza tracciata:

La colpa

La colpa può manifestarsi anche semplicemente con l’inerzia che spesso ha mille sfumature e può confondersi con il concetto di …..continua lettura articolo sintesi CdS 235/2025  rifiuti abbandonati

Cinzia SilvestriORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI
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Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Consiglio di Stato 9992/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 

La sentenza del Consiglio di Stato 9992/2025 si occupa di un interessante caso relativo all’applicazione del regolamento DPR 120/2017.

La sentenza al punto 10.3 affronta il tema della rilevanza delle linee guida approvate con delibera numero 54 del 2019.

Le linee guida SNPA n. 54 ​/2019, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, sono state elaborate ai sensi dell’art. ​ 3 della L. n. 132 del 2016 per adottare regole condivise volte a razionalizzare, armonizzare e rendere più efficaci le attività e i dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema. ​

Nel processo infatti viene contestato la rilevanza delle linee guida. Il consiglio di Stato precisa che le linee guida -SNPA 2019, “non costituiscono una fonte di diritto” e tuttavia “rappresentano un autorevole supporto interpretativo delle disposizioni legislative regolamentari in esame”. Le linee guida aiutano ad applicare i criteri stabiliti in sede europea al fine di stabilire se una sostanza possa essere qualificato come sottoprodotto. Le linee guida pertanto costituiscono un criterio tecnico idoneo a valutarle l’impatto sull’ambiente e la salute umana . Il consiglio di Stato evidenzia che le linee guida, nel caso in questione, non sono altro che una logica applicazione del dato normativo.

È importante infatti ricordare che il d.p.r. del 120 del 2017, ovvero il regolamento in materia di terra rocce da scavo ha dei riferimenti normativi ben precisi (Decreto legge 133 2014 può convertito con la legge 164 del 2014 – articoli 185,183, comma 1,A), art. 184 bis (sottoprodotto) e 184 ter d.lgs. 152/2006). Lo stesso DPR è un regolamento “normativo.

Certamente le Linee Guida SNPA non possono modificare, aggiungere integrare questo sistema e il Consiglio di Stato le riconosce e le richiama nel suo valore interpretativo.

Così la sentenza le applica al Caso in esame relativo  alla valutazione delle soglie di rischio e contaminazione. Il caso trattato dal Consiglio di Stato merita un approfondimento e tuttavia si precisa, che le linee guida affrontano la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate. ​ Specificano che, nel caso di siti certificati alle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), se lo scavo rientra nell’area della sorgente e le CSR sono superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), le terre e rocce non possono essere gestite come sottoprodotti. ​ Inoltre, sottolineano la necessità di verificare che la rimozione del materiale non comporti una modifica del modello concettuale dell’analisi di rischio, che potrebbe alterare le CSR oggetto di collaudo finale. ​

Queste linee guida, pur non essendo vincolanti, sono considerate un criterio tecnico e interpretativo per garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, in linea con i principi della normativa vigente. ​

Ciò significa che laddove le linee guida rispettano il dato normativo possono essere considerate nell’ambito tecnico operativo e interpretativo. Così sembra.

Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019
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V.I.A.: giudizio sintetico e globale

V.I.A.: giudizio sintetico e globale

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriV.I.A.: giudizio sintetico e globale

Massimario Giustizia Amministrativa 2025

segnalazione a cura avv. Cinzia Silvestri – StudioLegaleAmbiente


È stato pubblicato sul sito della giustizia amministrativa la rassegna monotematica di giurisprudenza del 2025 che si occupa in modo particolare della cosiddetta giustizia climatica, che sembra essere diritto risarcibile, nonché delle procedure di valutazione/autorizzazione ambientale in tutte le sue forme (VIA, VAS, screening, VINCA, AIA, AUA PAUR ecc…). Il documento riassume con estrema sinteticità e completezza, l’approdo normativo e della giurisprudenza su alcuni punti cardine.

In particolare, si riporta il punto 4.2 relativo alla natura del potere esercitato in sede di valutazione di impatto ambientale. Il documento evidenzia soprattutto ciò che la valutazione di impatto ambientale non è. Non è una noverifica di natura tecnica, non è un mero atto tecnico di gestione, ovvero di amministrazione in senso stretto.

La valutazione di impatto ambientale è un giudizio sintetico globale di comparazione tra sacrificio ambientale e l’utilità socio-economica procurata dall’opera, è un vero e proprio provvedimento con funzione di indirizzo politico amministrativo finalizzato al bilanciamento di una molteplicità di contrapposti interessi.

L’ampio compito attribuito alla valutazione di impatto ambientale comporta la presenza di discrezionalità tecnica ma anche soprattutto di scelta amministrative e discrezionali. La discrezionalità riconosciuta l’amministrazione comporta anche la sindacabilità avanti al giudice solo in caso di manifesta i logicità travisamento dei fatti o in cui l’istruttoria sia mancata o non sia stata svolta correttamente. L’importanza dell’istruttoria.

Si riporta al punto 4.2 del documento per l’interessante sintesi.

4.2. Natura del potere esercitato: giudizio sintetico e globale.
La costante giurisprudenza, alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, ha affermato:
a) la VIA non è una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera programmata, bensì un giudizio sintetico-globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero;
a1) essa non è quindi un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2025);
b) essendo la funzione tipica della VIA quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, essa non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto;
c) il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo
inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 5281 del 2025; n. 7987 del 2024; n. 3204 del 2024);
d) alla luce di tale natura della discrezionalità esercitata con la VIA, appare chiara la ratio sottesa alla sua durata limitata nel tempo, poiché gli impatti sull’ambiente potrebbero essere rivalutati dall’amministrazione in relazione al tempo trascorso e all’accertamento in punto di fatto degli effetti prodotti e/o alla necessità di stabilire nuove prescrizioni nel caso di “mutamento del contesto ambientale di riferimento” (cfr. l’art. 25, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, che prevede che il provvedimento di VIA abbia un’efficacia temporale non inferiore a 5 anni e che, decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente (Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2025).

Cinzia SilvestriV.I.A.: giudizio sintetico e globale
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Terre e rocce da scavo – legge bilancio

Terre e rocce da scavo – legge bilancio

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – Legge Bilancio

segnalazione a cura avv. Cinzia Silvestri – StudioLegaleAmbiente


La legge di bilancio all’articolo 1, comma 829 si occupa di misure in materia di gestione di terre e rocce da scavo, andando ad integrare, con la lettera d-bis) l’articolo 48 DL 13/2023. Centro di interesse i materiali Lapidei . Questo breve articolo riporta quanto indicato nel dossier del parlamento in relazione alla disciplina sulle terre rocce da scavo, e considera anche le perplessità esposte dal Consiglio di Stato nel 2025, proprio in merito ai materiali lapidei e la loro assimilazione alle terre rocce da scavo. L’articolo tratteggia anche la problematica relativa all’attesa del nuovo regolamento che dovrebbe sostituire abrogare quello oggi vigente, ovvero il d.p.r. 120/2017.

Legge Bilancio 30.12.2025 n. 199
829. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente
«d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera».

 

Si riporta integralmente quanto rinvenuto nel dossier del parlamento:

“…Il comma in esame integra il disposto dell’art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche

  • ai residui di lavorazione di materiali lapidei,
  • alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e
  • ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali,
  • nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera (nuova lettera d-bis) del comma 1 del succitato art. 48). …continua lettura articolo su terre e rocce da scavo – legge di bilancio 199/2025..
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Corte Conti: colpa grave, assicurazioni…8.1.2026

Corte Conti: colpa grave, assicurazioni…8.1.2026

corte contiCorte dei Conti: colpa grave, assicurazione, mediazioni

Legge n. 1/2026 del 7.1.2026

segnalazione a cura avv. Cinzia Sivestri – StudioLegaleAmbiente


Dirigenti e funzionari pubblici, titolari di organi politici responsabili di procedimenti legati al PNNR e PNC, tutti coloro che gestiscono risorse pubbliche ma anche gli avvocati e procuratori dello Stato e  vengono citati anche in magistrati della corte dei conti, sono coinvolti dalla prima legge del 2026 che disciplina la responsabilità erariale di tali soggetti. Sono esclusi i magistrati ordinari che sono soggetti ad altra legge.

Di particolare interesse è la definizione di colpa grave inserita nella legge numero 20 del 1994 all’art. 1. Il legislatore precisa il concetto:

«Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l‘affermazione di un fatto la cui esistenza e’ incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche’ dell’inescusabilita’ e della gravita’ dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita’ competenti»;

Certamente, il compito della corte dei conti non è quello di intervenire nei contenziosi tra cittadino e pubblica amministrazione ma di valutare la responsabilità erariale del pubblico funzionario, del gestore. Il cittadino che subisce un danno a causa di un provvedimento viziato ad esempio da un travisamento del fatto, dovrà bussare prima alle porte della giustizia ordinaria e laddove esista un accertamento del fatto e del danno potrà rivolgersi anche alla corte dei conti.

Rimane il merito di questa Legge di richiamare alla responsabilità coloro che detengono pubbliche funzioni.

ASSICURAZIONE: Si segnala ad esempio l’obbligo di una copertura assicurativa per coloro che rivestono funzioni pubbliche.

MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI: interessante anche l’inciso relativo alle conciliazioni e mediazioni della pubblica amministrazione in particolare l’articolo 1 stabilisce che la responsabilità amministrativa in caso di mediazione e conciliazione sia è imputabile solo a titolo di dolo. Questo permette maggiore libertà è ancora una volta apre le porte a quegli strumenti deflattivi utili ad evitare il contenzioso e a rispettare i termini del PNRR.

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ANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

ANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

ANAC BANDO RIFIUTIANAC – BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

PARERE N. 284 DEL 23.7.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il fatto che interessa il parere ANAC riguarda la verifica della legittimità dei requisiti di partecipazione previsti nel disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale. ​ In particolare, il parere si concentra su alcune clausole del disciplinare di gara che sono ritenute illegittime perché ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. ​ 36/2023.

Il parere viene richiesto da due operatori economici che contestano il bando e preferiscono adire l’ANAC che esprime parere vincolante per l’amministrazione.

ANAC affronta il punto relativo alla legittimità delle clausole territoriali. In particolare, viene citato il principio di “prossimità agli impianti di recupero” previsto dall’art. ​ 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006. Questo principio, pur essendo connesso alla tutela ambientale, non consente di derogare ai procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio. ​ Tuttavia, può essere valorizzato nell’ambito del procedimento di selezione mediante gara, incentivando modalità di recupero e riciclaggio che rispettano il principio di prossimità, senza comprimere in maniera assoluta la concorrenza. ​

Quali sono le clausole illegittime?

Le clausole del bando sono ritenute illegittime perché introducono requisiti di partecipazione che non sono previsti dal quadro normativo vigente, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. ​ 36/2023. Questi requisiti sono considerati ingiustificatamente restrittivi della partecipazione e della concorrenza, limitando la platea dei potenziali concorrenti. ​

In particolare, le clausole illegittime includono: …continua lettura articolo ANAC Bando rifiuti illegittimità

leggi parere ANAC 284/2025

Cinzia SilvestriANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’
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Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

IED Direttiva 20ì24/1785Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Recepimento Legge delega 91/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del  consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti .

Così recita l’apertura della Legge di delega per il recepimento delle direttive europee tra le quali anche quella delle emissioni industriali destinata a sostituire la Direttiva 2010/75/UE. Recepimento previsto entro 12 mesi.

La direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali riceve delega al recepimento nella L. 91/2025 . Vai alla lettura.

  1. Competenza regionale: La definizione delle modalità di registrazione degli impianti di allevamento e delle tariffe istruttorie e di controllo è attribuita alle regioni.
  2. Partecipazione italiana: Si garantisce l’efficace partecipazione dell’Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva. ​
  3. Procedure autorizzative: Si riordinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, tenendo conto degli sviluppi della disciplina comunitaria. ​
  4. Sanzioni: Sono previste sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva. ​
  5. Modifiche normative: Si apportano le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente per garantire il corretto recepimento della direttiva. ​

Si riportano i punti e), f), g) dell’art. 10 della L. 91/202

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l’aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall’autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell’Unione europea, chiarendo altresi’ quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche’ le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall’articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

Leggi anche articolo su questo sito IED 2024/1785 

Cinzia SilvestriDirettiva IED – 2024/1785 emissioni
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ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

energia: interesse pubblico prevalenteENERGIE RINNOVABILI: “INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE” E

“PUBBLICA UTILITA’” – DLGS. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In data 23.4.2025 si è tenuta breve lezione nell’ambito della Scuola di Formazione CIVE-S (La Spezia) dedicata ai futuri giovani amministratori pubblici. Una Scuola di nuova formazione che vuole preparare i giovani all’importante compito della gestione della “res” pubblica. Il percorso di formazione, articolato, prevedeva anche una riflessione sulle Fonti Rinnovabili e Ambiente. È stato affrontato il tema sulla importanza e il rispetto dei “principi” del diritto amministrativo, ampiamente richiamati del Dlgs. 190/2004, e sulla comprensione dei diversi concetti di “interesse pubblico prevalente” e di “pubblica utilità”. Questa è la relazione di una parte dell’intervento tenuto.

  • QUADRO NORMATIVO: CENNI

Senza pretesa di completezza è utile ricordare alcuni riferimenti normativi, solo i più recenti, richiamati dal Dlgs. 190/2024 che si occupa di semplificare le procedure amministrative, di riordinare le normative esistenti in un unico corpo.

In particolare, il Dlgs. 190/2024 deve essere letto in combinato disposto con:

  • la direttiva UE 2018/ 2001 (RED II) Renewable Energy Directive
  • il decreto legislativo n. 199 del 2021 in attuazione della direttiva RED II
  • il decreto ministeriale MASE del 21 giugno del 2024 che disciplina l’individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti e fonti rinnovabili.
  • La Direttiva RED III 2023/2413/UE che ha modificato la direttiva RED II, non è ancora stata attuata nel nostro ordinamento.
  • INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

Le Fonti rinnovabili godono del favore legislativo e l’art. 3 del Dlgs. 190/2024 attribuisce loro ’“interesse pubblico prevalente”. Bisogna capire cosa significa e quali sono i limiti.

Il primo comma dell’art. 3 afferma: continua lettura articolo interesse pubblico prevalente

Cinzia SilvestriENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE
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servizio idrico -pagamento canoni?

servizio idrico -pagamento canoni?

servizio idrico - pagamento canoni?Servizio idrico – pagamento canoni?

Cass. civ. ord. 15059/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Se il servizio di depurazione non è effettivo e concreto perché, ad esempio, mancano i sistemi di depurazione, l’utente non è tenuto a pagare il canone con il servizio di depurazione inesistente. L’onere di provare che il sistema di depurazione è esistente incombe a carico del gestore del servizio. La giurisprudenza  in passato aveva invece sostenuto che tale canone è comunque dovuto anche in assenza del sistema depurativo.

IL CASO

Il fatto che ha dato origine alla sentenza: la richiesta di un utente di fornitura idrica residente a Napoli, di ottenere la restituzione dei canoni di depurazione pagati nonostante il depuratore fosse inefficiente e non svolgesse la sua funzione di depurazione delle acque reflue. ​ La domanda si basava sulla sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità delle norme che prevedevano il pagamento della tariffa di depurazione anche in assenza del servizio effettivo. ​ Nel giudizio sono intervenuti altri utenti con richieste analoghe, e sono stati chiamati in causa il Comune di Napoli, la Regione Campania e XXX CAMPANIA Spa. ​

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Società del Servizio Idrico integrato del COMUNE NAPOLI – AZIENDA SPECIALE contro la sentenza del Tribunale di Napoli .

La Cassazione ha confermato che la Società  è tenuta alla restituzione dei canoni di depurazione agli utenti, in quanto soggetto che ha incassato le somme senza fornire il servizio di depurazione. ​ Inoltre, ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato correttamente la decisione, rispettando il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione delle sentenze. ​

La Corte ha anche dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso per difetto di specificità e per la mancata dimostrazione che le questioni sollevate fossero state dedotte nei gradi di merito. ​ Infine, ha confermato che spettava alla società  ​ fornire la prova degli oneri relativi alla progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa restitutoria degli utenti. ​

Scrive la Cassazione:

Il Tribunale, considerato che la domanda svolta dall’attrice e dagli intervenuti afferiva a un contratto di utenza idrica, rispetto al quale unico titolare dal lato passivo era A.B.C. concessionaria del servizio idrico integrato, …..in base al principio della scomposizione della fattispecie ha ritenuto l’appellante tenuto, al fine di procedere allo scomputo dal credito restitutorio, all’onere della prova quanto agli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria come peraltro enunciato da questa Corte già con la sentenza 12 giugno 2020, n. 11270, puntualmente richiamata in motivazione. Quanto detto dal Tribunale deve essere inteso nel significato che ragionevolmente può essere attribuito all’espressione usata, ossia non che A.B.C. fosse tenuta a provvedere agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’ impianto, ma alla prova del relativo ammontare onde provvedere allo scomputo da quanto oggetto di restituzione per effetto del non regolare funzionamento dell’ impianto, per essere a ciò tenuta in base al contratto di utenza idrica….”

La Cassazione ha condannato la società al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti. ​

Cinzia Silvestriservizio idrico -pagamento canoni?
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Energie rinnovabili: attività libera

Energie rinnovabili: attività libera

energie rinnovabiliENERGIE RINNOVABILI: ATTIVITÀ LIBERE

SCHEMA estratto allegato A) da d.lgs. 190-2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Le Energie rinnovabili: attività libere. Le F.E.R. trovano nuovo impulso nel decreto legislativo n.190 del 2024 che avrà piena operatività nel giugno del 2025, salvo i dovuti distinguo. L’Allegato A) descrive gli interventi in attività libera.

Cosa significa ATTIVITÀ LIBERA?  L’allegato affronta (anche) gli interventi di nuova realizzazione ovvero nuove opere e permette l’attività libera come definita dall’articolo 7 che recita: “…la realizzazione degli interventi …. non è subordinata all’acquisizione di

·      permessi/ autorizzazioni o/ atti amministrativi di assenso comunque denominati

e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna

·      comunicazione/certificazione/segnalazione o

·      dichiarazione alle amministrazioni pubbliche…”

SANZIONE

La costruzione di un impianto in violazione di quanto stabilito dall’allegato A) (potenza superiore a quanto stabilito ad esempio) è punito con sola sanzione amministrativa da euro 500 a 30.000 euro .

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

In ogni caso i “soggetti” sono tenuti anche al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. art. 11 comma 3 Dlgs. 190/2024).

SOGGETTI

Il primo comma precisa che al pagamento della sanzione amministrativa ma anche al ripristino dello stato dei luoghi sono tenuti in solido il

proprietario dell’impianto,

l’esecutore delle opere e anche il

direttore dei lavori.

Alla luce di queste descrittive coordinate, giova ….. continua lettura articolo e schema dell’allegato A) attività libera schema all. A) d.lgs. 190/2024

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: attività libera
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ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?ENERGIE RINNOVABILI: quali?

DLGS. n. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (vigente dal 30.12.2024)leggi testo legislativo 190/2024 /disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cosiddette FER – Fonti Energia Rinnovabili). Gli impianti che ricadono sotto questo regime includono, a titolo esemplificativo:

  1. Impianti solari fotovoltaici. ​
  2. Impianti eolici. ​
  3. Impianti idroelettrici. ​
  4. Impianti geotermici.
  5. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. ​
  6. Impianti solari termici. ​
  7. Pompe di calore.
  8. Impianti di cogenerazione. ​
  9. Impianti di accumulo elettrochimico. ​

Questi impianti possono essere soggetti a diversi regimi amministrativi, tra cui attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica, a seconda della loro potenza e delle specifiche tecniche. ​

L’art. 1 (meglio precisato infra) indica la traccia del discorso:

  1. La normativa sulla energia rinnovabile dialoga con la normativa urbanistica
  2. Revisione, abrogazione del sistema previgente e semplificazione delle procedure amministrative
  3. Termini certi. Regime normativo previgente fino alla data del 28.6.2025 (termine di adeguamento delle Regioni alla nuova normativa) e la possibilità però di scegliere se applicare fin da subito la nuova normativa.
  4. Dal 28.6.2025 applicazione del decreto per tutti, a prescindere.
  5. Le procedure in attività libera (che non richiedono dunque autorizzazioni o altro) e quelle in procedura abilitativa semplificata (PAS) non sono sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale. ..LEGGI ARTICOLO ENERGIE RINNOVABILI, QUALI? art. 1 d.lgs. 190/2024
Cinzia SilvestriENERGIE RINNOVABILI, QUALI?
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RECUPERO ENERGETICO… R1

RECUPERO ENERGETICO… R1

recupero energeticoRECUPERO ENERGETICO – R1

Interpello MASE – Regione Emilia Romagna

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 Viene posto interpello al Ministero dell’Ambiente dalla Regione Emilia Romagna. La Regione chiede se è possibile applicare la formula che porta al recupero energetico (R1) anche ad impianti che non trattano solo rifiuti urbani; se è possibile autorizzare al recupero energetico anche impianti diversi. 

La questione è interessante perché la legge prevede l’applicazione della formula relativa al Recupero energetico (R1) solo per i  rifiuti urbani relativi alle attività di  incenerimento/coincenerimento. 

La questione non è di poco conto perché gli impianti di incenerimento in genere sono autorizzati in D10 (smaltimento) e solo se sono in grado di ottenere “recupero energetico”, secondo la nota formula che è stata modifica nel tempo, possono essere autorizzati in R1 (recupero energetico). 

Il favore del legislatore al recupero energetico è noto e tuttavia gli stretti limiti della formula applicabile rendono complesso l’ottenimento di questo traguardo che, si badi, comporta anche determinati benefici economici e non solo ambientali. 

In ogni caso il recupero è sempre da preferire allo smaltimento e dunque laddove possibile si deve attuare. 

La nota del Ministero è interessante perché rielabora e ricorda i vari passaggi normativi ed infine conclude confermando che è la pubblica amministrazione che può decidere in merito laddove non esiste indicazione espressa normativa per gli impianti che trattano rifiuto speciali ad esempio. 

L’apertura verso il “recupero” è in linea con la volontà del legislatore comunitario e nazionale.

Scrive il Ministero con esigua conclusione (leggi risposta MASE):

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Cinzia SilvestriRECUPERO ENERGETICO… R1
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Regione Veneto: Regolamento VINCA

Regione Veneto: Regolamento VINCA

VASRegione Veneto: Regolamento VINCA

Regolamento attuativo VINCA del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento indica alcuni punti da tenere presenti nella lettura:

  1. Oggetto e finalità del regolamento (Art. ​ 1): Il regolamento disciplina la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. ​
  2. Livelli di valutazione (Art. ​ 3): La procedura di VINCA si articola in tre livelli progressivi: valutazione preliminare/Screening, valutazione appropriata e valutazione in deroga, ciascuno con specifiche finalità e modalità di attuazione. ​
  3. Parere motivato (Art. ​ 5): Il parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA ha una validità di cinque anni e può essere esteso o ridotto in base a vari fattori. ​ È obbligatorio per la realizzazione del P/P/P/I/A. ​
  4. Programma di Monitoraggio (Art. ​ 10): Prescrive il monitoraggio degli effetti del P/P/P/I/A sugli habitat e le specie di interesse comunitario, definendo responsabilità, obiettivi, metodi e tempistiche. ​
  5. Oneri istruttori (Art. ​ 17): Le autorità delegate possono prevedere oneri istruttori a carico dei soggetti privati proponenti, con un importo massimo di 1000 euro, determinato in modo proporzionale ai livelli di valutazione e al valore complessivo delle opere. ​

I P/P/P/I/A sono Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività. Questi termini si riferiscono a diverse tipologie di iniziative che possono essere soggette alla Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per verificare il loro impatto sui siti della rete Natura 2000.

Regolamento VINCA

ALLEGATO_Regolamento_VINCA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VINCA
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Regione Veneto: Regolamento VAS

Regione Veneto: Regolamento VAS

VASRegione Veneto: Regolamento VAS

Regolamento attuativo VAS del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Anche il Regolamento attuativo VAS della Regione Veneto è munito  di Allegato che indica le varie fasi del procedimento e si riporta a stralcio le prime fasi:1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (articolo 6 del regolamento)
La procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di piani/programmi e loro modifiche si articola, in
conformità con l’articolo 13 del TUA, nelle seguenti fasi.
FASE 1: Trasmissione della documentazione preliminare
1. L’autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite
il proprio indirizzo di PEC istituzionale:
a) il modulo correttamente compilato di presentazione dell’istanza, disponibile sul sito web della Struttura a
supporto della Commissione regionale per la VAS;
b) il Rapporto Preliminare comprensivo delle eventuali informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei
precedenti atti di pianificazione o programmazione, della descrizione e delle informazioni sui possibili impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano/programma, degli obiettivi generali che si intendono
perseguire e delle scelte strategiche pertinenti in rispondenza dei criteri di cui all’Allegato I del TUA.
FASE 2: Verifica della completezza documentale
1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della
documentazione trasmessa e, laddove si renda necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa,
comunica all’autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell’istanza che deve intervenire nei
successivi 10 giorni. Qualora l’autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel
termine previsto, l’istanza viene archiviata. Resta nella facoltà dell’autorità procedente presentare nuovamente
l’istanza, corredata della documentazione necessaria al suo esame, con nuova decorrenza dei termini per la
conclusione del procedimento.

Regolamento VAS Regione Veneto

ALLEGATO_Regolamento_VAS

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VAS
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Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

fonti rinnovabiliREGIONE VENETO: Regolamento V.I.A.

Regolamento attuativo BUR del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica il Regolamento attuativo in materia di Valutazione impatto ambientale relativo all’art. 13 della LRV 12/2024.

Le disposizioni che si applicano al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sono indicate nell’Art. ​ 3 del regolamento, che disciplina le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale. ​ In particolare, il PAUR è una delle tipologie di procedura elencate nell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.

L’allegato A prevede infatti l’indicazioni delle fasi della procedura PAUR che in parte si riporta:

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento) 

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1 – Presentazione dell’istanza 

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. 

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati 

La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata. 

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti. 

FASE 3 – Verifica della completezza documentale 

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata. 

Regolamento VIA

ALLEGATO_A_Regolamento_VIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento V.I.A.
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Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

fonti rinnovabiliRegione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regolamento del 19.1.2025

segnalazione a cura di StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato nel BUR Regionale il Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale  che precisa alcuni punti in materia di procedura AIA e allega la modulistica utile alla richiesta dell’Autorizzazione. Si allega il Regolamento completo della modulistica e si riporta l’art. 6 che si occupa delle modifiche non sostanziali che possono essere accompagnare anche da parere arpav

Art. 6
Disposizioni in merito alle modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 29-nonies del TUA.

1.    Nel caso di impianti di gestione rifiuti, per la valutazione delle modifiche non sostanziali, comunicate dal gestore ai sensi dell’articolo 29-nonies, del TUA, l’autorità competente può richiedere:

a)   il parere di ARPAV in merito alle componenti tecniche attinenti alla modifica richiesta per l’eventuale indicazione di prescrizioni o modalità cui attenersi, o in merito a specifici aspetti ambientali secondo modalità stabilite da apposite convenzioni;

b)   il parere della Provincia ovvero della Città metropolitana di Venezia competente per territorio per l’approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali rilevanti in fase di controllo.

2.    Resta salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 9 e 9 bis, del TUA.

REGOLAMENTO AIA

ALLEGATO_A_Regolamento_AIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento A.I.A.
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Riforma Ambiente: L. 191/2024

Riforma Ambiente:  L. 191/2024

Riforma Ambiente – L. 191/2024

L. 191/2024 del 13.12.2024 – DL 153/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.10.2024 la Legge n. 191 del 13.12.2024 e vigente dal 17.12.2024 di conversione del Decreto Legge n. 153/2024 che modifica alcune parti del d.lgs. 152/2006: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

La Legge di conversione interviene su alcuni punti del DL 153/2024 inserendo alcune novità.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato nella parte relativa alla VIA, AIA, nella prima parte del testo si citano gli articoli 8,19,23,24,25,26bis,29sexies. Per ogni articolo è necessario apposito commento. Prosegue il DL modificando anche le norme della parte terza sulle acque (arti..47,77,104,141 d.lgs. 152/2006..) Prosegue con la parte IV Rifiuti del d.lgs. 152/2006 e con le bonifiche. Una riformulazione che si impone, a detta del Governo ,per ragioni di straordinaria necessità e urgenza.

Scrive il Governo: “Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), anche nell’ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;..”

DL 153/2024 convertito legge n. 191/2024

Cinzia SilvestriRiforma Ambiente: L. 191/2024
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art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

Art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

verifica assoggettabilità a V.I.A. – 5 anni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Torna utile uno schema/tabella che confronta l’articolo 19 d.lgs. 152/2006 prima e dopo l’intervento del DL n. 153/2024 convertito in legge n. 191/2024 del 13.12.2024 in vigore dal 17.12.2024.

La legge di conversione non ha modificato il testo del DL 153/2024.

La comparazione permette di visualizzare le differenze tra i due testi e seguire la scansione dei tempi.

Giova precisare che il comma 10 dell’art. 19 inserisce novità temporali che certo non alleggeriscono il procedimento.

«Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche’ dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del    provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e’ reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e’ disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia’ previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza di cui al terzo periodo e’ presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’ competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorita’ competente procede all’archiviazione.»;

Leggi Tabella di confronto  art. 19 D.lgs. 152:2006 dopo Legge conversione

Cinzia Silvestriart. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto
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V.I.A. screening

V.I.A. screeningV.I.A. screening – art. 19 d.lgs. 152/2006

Dossier Parlamento 5.12.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


La lettura del nuovo articolo 19 d.lgs. 152/2006 alla luce della riforma del DL 153/2024 è già stata affrontata da StudioLegale Ambiente. Il DL 153/2024 è stato convertito in Legge ma non ancora pubblicato e tuttavia si conosce che non sono state apportate modifiche al testo del DL. Si aggiunge però commento e sintesi del Dossier del Parlamento che si allega in stralcio . Dossier che riassume e commenta la finalità di tali modifiche

Secondo il nuovo testo, l’autorità competente deve verificare solamente la completezza della documentazione, non più la sua adeguatezza. ​Questo punto dovrebbe ridurre tempi di valutazione.

Il DL 153/2024 come convertito si prefigge di:

  1. Semplificazione e Accelerazione: Modifiche generali per semplificare e accelerare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale. ​
  2. Screening di VIA:
    • L’autorità competente verifica solo la completezza della documentazione, non più l’adeguatezza. ​
    • Richiesta di chiarimenti e integrazioni possibile una sola volta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni del pubblico. ​
    • Termine massimo per rispondere ridotto da 45 a 30 giorni. ​
  3. Provvedimento di Screening:
    • Nuovi termini: 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione, 45 giorni se sono richiesti chiarimenti.
    • Possibilità di proroga per l’adozione del provvedimento in casi eccezionali, per un massimo di 20 giorni. ​
  4. Efficacia Temporale:
    • Provvedimento di screening valido per almeno 5 anni. ​
    • Procedimento reiterato se il progetto non è realizzato entro il termine, con possibilità di proroga su richiesta. ​

Leggi Dossier Parlamento estratto 5.12.2024 

Leggi articolo StudioLegaleAmbiente

Cinzia SilvestriV.I.A. screening
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Odori: non devono recare molestie

Odori: non devono recare molestie

ODORI: NON DEVONO  RECARE MOLESTIE

SCUOLA ODORI 2024 – ISPRA – RSE – UNICHIM – ACCREDIA 

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Ringraziamenti. Si è tenuta la prima giornata della Scuola Odori 2024. Gli interventi tenuti da rappresentanti del Ministero, RSE , ISPRA indicano l’interesse nazionale all’argomento Odori.

In questo contesto si è inserita la presentazione dello StudioLegaleAmbiente che ha cercato di trovare una connessione, un legame tra il Decreto Direttoriale 309/2023 MASE ed il mondo giuridico che ragiona diversamente dal mondo tecnico amministrativo.

Si ricorda che la Scuola Odori continua nelle giornate del 6 e 13 Dicembre 2024.

Si offre in visione la presentazione di StudioLegaleAmbiente – Odori scuola 2024

Cinzia SilvestriOdori: non devono recare molestie
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Scuola Odori – 4,6,13 dicembre 2024

Scuola Odori – 4,6,13 dicembre 2024

Scuola Odori – 4,6,13 Dicembre 2024

Evento organizzato da SNPA – ISPRA – RSE – UNI-Accredia – UNICHIM

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Scuola Odori ritorna anche nel 2024. L’evento voluto e organizzato da SNPA e ISPRA – RSE – UNI-Accredia – UNICHIM è un momento di riflessione su tematica complessa, articolata. Sono stati invitati esponenti di ogni disciplina che portano il loro contributo tecnico, scientifico ed anche giuridico. Iscriviti alla giornata del 4.12.2024

Studio Legale Ambiente partecipa quale relatore il giorno 4.12.2024 ore 10.50 con il tema “odore : non deve recare molestie”, unico inciso che si trova indicato nel d.lgs. 152/2006. Punto di partenza per delineare il significato di molestia e la difficoltà di catturare tale significato.

Leggi il programma scuola-odori-2024 4.12.2024 e iscriviti

Cinzia SilvestriScuola Odori – 4,6,13 dicembre 2024
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Dichiarazione e mendacio

Dichiarazione e mendacio

DICHIARAZIONE E MENDACIO

WEBINAR 16.10.2024 – DM 127/2024 – INERTI – RELAZIONE INTERVENTO

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente ha pubblicato l’intervento tenuto durante il webinar del 16.10.2024 – sul rifiuti inerti ed il nuovo regolamento 127/2024 – sulla rivista lexambiente.it che si è offerta di ospitare la relazione. L’intervento riguarda le conseguenze della dichiarazione non veritiera, indica il significato della dichiarazione sostitutiva, le differenze tra il vecchio DM 152/2022 ed il nuovo DM 127/2024. Una breve riflessione sulla importanza delle dichiarazioni ex art. 46,47 DPR 445/2000.

Cinzia SilvestriDichiarazione e mendacio
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