RECUPERO ENERGETICO… R1

RECUPERO ENERGETICO… R1

recupero energeticoRECUPERO ENERGETICO – R1

Interpello MASE – Regione Emilia Romagna

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 Viene posto interpello al Ministero dell’Ambiente dalla Regione Emilia Romagna. La Regione chiede se è possibile applicare la formula che porta al recupero energetico (R1) anche ad impianti che non trattano solo rifiuti urbani; se è possibile autorizzare al recupero energetico anche impianti diversi. 

La questione è interessante perché la legge prevede l’applicazione della formula relativa al Recupero energetico (R1) solo per i  rifiuti urbani relativi alle attività di  incenerimento/coincenerimento. 

La questione non è di poco conto perché gli impianti di incenerimento in genere sono autorizzati in D10 (smaltimento) e solo se sono in grado di ottenere “recupero energetico”, secondo la nota formula che è stata modifica nel tempo, possono essere autorizzati in R1 (recupero energetico). 

Il favore del legislatore al recupero energetico è noto e tuttavia gli stretti limiti della formula applicabile rendono complesso l’ottenimento di questo traguardo che, si badi, comporta anche determinati benefici economici e non solo ambientali. 

In ogni caso il recupero è sempre da preferire allo smaltimento e dunque laddove possibile si deve attuare. 

La nota del Ministero è interessante perché rielabora e ricorda i vari passaggi normativi ed infine conclude confermando che è la pubblica amministrazione che può decidere in merito laddove non esiste indicazione espressa normativa per gli impianti che trattano rifiuto speciali ad esempio. 

L’apertura verso il “recupero” è in linea con la volontà del legislatore comunitario e nazionale.

Scrive il Ministero con esigua conclusione (leggi risposta MASE):

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Cinzia SilvestriRECUPERO ENERGETICO… R1
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Regione Veneto: Regolamento VINCA

Regione Veneto: Regolamento VINCA

VASRegione Veneto: Regolamento VINCA

Regolamento attuativo VINCA del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento indica alcuni punti da tenere presenti nella lettura:

  1. Oggetto e finalità del regolamento (Art. ​ 1): Il regolamento disciplina la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. ​
  2. Livelli di valutazione (Art. ​ 3): La procedura di VINCA si articola in tre livelli progressivi: valutazione preliminare/Screening, valutazione appropriata e valutazione in deroga, ciascuno con specifiche finalità e modalità di attuazione. ​
  3. Parere motivato (Art. ​ 5): Il parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA ha una validità di cinque anni e può essere esteso o ridotto in base a vari fattori. ​ È obbligatorio per la realizzazione del P/P/P/I/A. ​
  4. Programma di Monitoraggio (Art. ​ 10): Prescrive il monitoraggio degli effetti del P/P/P/I/A sugli habitat e le specie di interesse comunitario, definendo responsabilità, obiettivi, metodi e tempistiche. ​
  5. Oneri istruttori (Art. ​ 17): Le autorità delegate possono prevedere oneri istruttori a carico dei soggetti privati proponenti, con un importo massimo di 1000 euro, determinato in modo proporzionale ai livelli di valutazione e al valore complessivo delle opere. ​

I P/P/P/I/A sono Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività. Questi termini si riferiscono a diverse tipologie di iniziative che possono essere soggette alla Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per verificare il loro impatto sui siti della rete Natura 2000.

Regolamento VINCA

ALLEGATO_Regolamento_VINCA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VINCA
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Regione Veneto: Regolamento VAS

Regione Veneto: Regolamento VAS

VASRegione Veneto: Regolamento VAS

Regolamento attuativo VAS del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Anche il Regolamento attuativo VAS della Regione Veneto è munito  di Allegato che indica le varie fasi del procedimento e si riporta a stralcio le prime fasi:1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (articolo 6 del regolamento)
La procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di piani/programmi e loro modifiche si articola, in
conformità con l’articolo 13 del TUA, nelle seguenti fasi.
FASE 1: Trasmissione della documentazione preliminare
1. L’autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite
il proprio indirizzo di PEC istituzionale:
a) il modulo correttamente compilato di presentazione dell’istanza, disponibile sul sito web della Struttura a
supporto della Commissione regionale per la VAS;
b) il Rapporto Preliminare comprensivo delle eventuali informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei
precedenti atti di pianificazione o programmazione, della descrizione e delle informazioni sui possibili impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano/programma, degli obiettivi generali che si intendono
perseguire e delle scelte strategiche pertinenti in rispondenza dei criteri di cui all’Allegato I del TUA.
FASE 2: Verifica della completezza documentale
1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della
documentazione trasmessa e, laddove si renda necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa,
comunica all’autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell’istanza che deve intervenire nei
successivi 10 giorni. Qualora l’autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel
termine previsto, l’istanza viene archiviata. Resta nella facoltà dell’autorità procedente presentare nuovamente
l’istanza, corredata della documentazione necessaria al suo esame, con nuova decorrenza dei termini per la
conclusione del procedimento.

Regolamento VAS Regione Veneto

ALLEGATO_Regolamento_VAS

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VAS
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Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

fonti rinnovabiliREGIONE VENETO: Regolamento V.I.A.

Regolamento attuativo BUR del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica il Regolamento attuativo in materia di Valutazione impatto ambientale relativo all’art. 13 della LRV 12/2024.

Le disposizioni che si applicano al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sono indicate nell’Art. ​ 3 del regolamento, che disciplina le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale. ​ In particolare, il PAUR è una delle tipologie di procedura elencate nell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.

L’allegato A prevede infatti l’indicazioni delle fasi della procedura PAUR che in parte si riporta:

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento) 

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1 – Presentazione dell’istanza 

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. 

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati 

La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata. 

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti. 

FASE 3 – Verifica della completezza documentale 

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata. 

Regolamento VIA

ALLEGATO_A_Regolamento_VIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento V.I.A.
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Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

fonti rinnovabiliRegione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regolamento del 19.1.2025

segnalazione a cura di StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato nel BUR Regionale il Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale  che precisa alcuni punti in materia di procedura AIA e allega la modulistica utile alla richiesta dell’Autorizzazione. Si allega il Regolamento completo della modulistica e si riporta l’art. 6 che si occupa delle modifiche non sostanziali che possono essere accompagnare anche da parere arpav

Art. 6
Disposizioni in merito alle modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 29-nonies del TUA.

1.    Nel caso di impianti di gestione rifiuti, per la valutazione delle modifiche non sostanziali, comunicate dal gestore ai sensi dell’articolo 29-nonies, del TUA, l’autorità competente può richiedere:

a)   il parere di ARPAV in merito alle componenti tecniche attinenti alla modifica richiesta per l’eventuale indicazione di prescrizioni o modalità cui attenersi, o in merito a specifici aspetti ambientali secondo modalità stabilite da apposite convenzioni;

b)   il parere della Provincia ovvero della Città metropolitana di Venezia competente per territorio per l’approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali rilevanti in fase di controllo.

2.    Resta salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 9 e 9 bis, del TUA.

REGOLAMENTO AIA

ALLEGATO_A_Regolamento_AIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento A.I.A.
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art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

Art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

verifica assoggettabilità a V.I.A. – 5 anni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Torna utile uno schema/tabella che confronta l’articolo 19 d.lgs. 152/2006 prima e dopo l’intervento del DL n. 153/2024 convertito in legge n. 191/2024 del 13.12.2024 in vigore dal 17.12.2024.

La legge di conversione non ha modificato il testo del DL 153/2024.

La comparazione permette di visualizzare le differenze tra i due testi e seguire la scansione dei tempi.

Giova precisare che il comma 10 dell’art. 19 inserisce novità temporali che certo non alleggeriscono il procedimento.

«Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche’ dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del    provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e’ reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e’ disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia’ previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza di cui al terzo periodo e’ presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’ competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorita’ competente procede all’archiviazione.»;

Leggi Tabella di confronto  art. 19 D.lgs. 152:2006 dopo Legge conversione

Cinzia Silvestriart. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto
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V.I.A. screening

V.I.A. screening

V.I.A. screeningV.I.A. screening – art. 19 d.lgs. 152/2006

Dossier Parlamento 5.12.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


La lettura del nuovo articolo 19 d.lgs. 152/2006 alla luce della riforma del DL 153/2024 è già stata affrontata da StudioLegale Ambiente. Il DL 153/2024 è stato convertito in Legge ma non ancora pubblicato e tuttavia si conosce che non sono state apportate modifiche al testo del DL. Si aggiunge però commento e sintesi del Dossier del Parlamento che si allega in stralcio . Dossier che riassume e commenta la finalità di tali modifiche

Secondo il nuovo testo, l’autorità competente deve verificare solamente la completezza della documentazione, non più la sua adeguatezza. ​Questo punto dovrebbe ridurre tempi di valutazione.

Il DL 153/2024 come convertito si prefigge di:

  1. Semplificazione e Accelerazione: Modifiche generali per semplificare e accelerare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale. ​
  2. Screening di VIA:
    • L’autorità competente verifica solo la completezza della documentazione, non più l’adeguatezza. ​
    • Richiesta di chiarimenti e integrazioni possibile una sola volta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni del pubblico. ​
    • Termine massimo per rispondere ridotto da 45 a 30 giorni. ​
  3. Provvedimento di Screening:
    • Nuovi termini: 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione, 45 giorni se sono richiesti chiarimenti.
    • Possibilità di proroga per l’adozione del provvedimento in casi eccezionali, per un massimo di 20 giorni. ​
  4. Efficacia Temporale:
    • Provvedimento di screening valido per almeno 5 anni. ​
    • Procedimento reiterato se il progetto non è realizzato entro il termine, con possibilità di proroga su richiesta. ​

Leggi Dossier Parlamento estratto 5.12.2024 

Leggi articolo StudioLegaleAmbiente

Cinzia SilvestriV.I.A. screening
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Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

DL. 152/2024 – riforma Ambiente

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Governo ha pubblicato il DL n. 153/2024 che revisiona, modifica ampliamente anche il Codice Ambientale. Bonifiche, Acque, Energia ed anche Valutazione di Impatto Ambientale.

L’art. 19 Dlgs. 152/2006 si occupa della verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di quel periodo di tempo dedicato a verificare se un certo progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di VIA. Un periodo di passaggio che dovrebbe essere veloce, semplice e soprattutto dare certezza all’istante della propria sorte. Il tempo è denaro per le imprese.

La formulazione dell’art. 19 previgente lasciava spazio a molte critiche. I tempi innanzi tutto. Procedure di assoggettabilità lunghe alcuni anni. La procedura che dovrebbe decidere sulla assoggettabilità a VIA si trasforma in un lungo calvario. Quelle poche regole che esistono non vengono fatte valere perché l’esercizio del diritto produce altri costi ed altri tempi.

Vero è che il Governo si apre affermando” …Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare i procedimenti  di  valutazione  ambientale  per   la   promozione   di investimenti in settori strategici per lo sviluppo  del  Paese  e  la tempestiva realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR)  ..;

Quale è il termine perentorio per la pubblica amministrazione per esprimere il provvedimento? La risposta è: dipende.

–  continua lettura articolo – art. 19 d.lgs. 152/2006 DL 153:2024

Cinzia SilvestriAssoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma
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Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza Ambientale

Decreto 11.4.2024 – Ministero Difesa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Ministero della Difesa indica le competenze ambientali “..del personale ispettivo con  compiti  di polizia ambientale dell’Arma dei carabinieri e criteri  generali  per lo svolgimento delle attività ispettive…”

Il decreto indica l’elenco delle attività ispettive che si sostanziano in vigilanza, prevenzione e anche repressione, di seguito riassunte:

  1. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, ..
  2. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ecosistema forestale,  ..
  3. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela all’inquinamento atmosferico, idrico e   acustico,   alla

salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell’equilibrio  ecologico,  ..

  1. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;
  2. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti,  nonche’  della  repressione  dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai  sensi dell’art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni  attribuite,  ai  sensi dell’art.  197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell’art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. vigilanza, prevenzione e repressione attinenteal  rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle  radiazioni  ionizzanti  e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo  e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Cinzia SilvestriCarabinieri: competenza ambientale
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Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica di assoggettabilità a VIA

Energivori, delocalizzazione, autoproduzione….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge n. 11/2024 ha convertito con modificazioni il DL 181/2023 ed è entrata in vigore al 11-2-2024.

Il testo legislativo si apre precisando
” Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori…”.

Colpisce la ripetizione della parola “energivori” riferita proprio a quelle attività che per esistere assumono, consumano energia e che i costi della stessa posso portare alla conseguenza della “delocalizzazione”. Impedire che le nostre impese escano dal nostro territorio.Pertanto la finalità si riassume: “..l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica….

Il sistema italiano è complicato, la burocrazia ritarda i progetti, rallenta le idee e non è al passo con i tempi. Esistono due velocità quella dell’impresa e quella dei “procedimenti” sempre più complicati, lunghi, irti di difficoltà.

E’ consapevole il legislatore che tenta, nomina, chiama la semplificazione. Così,  esempio di semplificazione è l’art. 4 bis della nuova legge che affronta la “Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale”. 

Questo legislatore afferma dunque all’art. 4-bis: 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari..”

Giova ricordare che l‘art. 6 comma 6 lett. b) del d.lgs. 152/2006 ha ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla VIA e che a seguito della modifica introdotta recita: 
Comma 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,(ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;….

 

Studio Legale Ambiente segnala webinar al 7.3.2024 on line su “sostanze che riducono lo strato di ozono”. 

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA
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ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

Iscrizione Registro indagati e Appalto – delibera ANAC 397/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 28.9.2023


Il Parere ANAC – Parere sulla normativa n. 397 del 6 settembre 2023 – rilegge il Codice Appalti alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia penale (d.lgs. 150/2022).

La iscrizione nel registro degli indagati ha sempre preoccupato coloro che accedevano a gare pubbliche perché poteva escluderli dalla gara o comunque erano sottoposti al vaglio della Pubblica amministrazione. Le conseguenze potevano essere importanti.

L’ANAC, con propria delibera, provvede alla rilettura del contesto normativo e afferma che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona meramente indagata e dunque ciò non comporta più la esclusione dalle gare d’appalto.

L’ANAC ha provveduto a comparare il previgente Codice Appalti Dlgs. n. 50/2016 con quello vigente Dlgs. n.  36/2023, entrato in vigore il 1.4.2023 e divenuto efficace in data 1.7.2023 (dunque applicabile agli appalti intervenuti dopo il 1.7.2023). Agli appalti precedenti al 1.7.2023 continua ad applicarsi il Dlgs. n. 50/2016.

Si comprende dunque che l’applicazione del vecchio o nuovo codice comporta conseguenze del tutto diverse.

Il nuovo Codice – Dlgs. n. 36/2023 (artt. 94,95,98) – tipizza le condotte che costituiscono grave illecito professionale all’art. 98 comma 3 (lett. g) e h); e ciò a differenza del Codice del 2016 (art. 80 comma 5 lett. c) e a)) che invece lasciava aperta la valutazione sulla condotta penale in grado di incidere sulla integrità del concorrente.

Si aggiunge che l’art. 335 bisanac e appalti esclusione registro indagati

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ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: LINEE GUIDA DEL MINISTERO

DECRETO DIRETTORIALE N. 309 DEL 28.6.2023

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero, che offre indirizzi tecnici di riferimento principalmente alle Autorità, per la elaborazione dei dati e dei limiti emissivi odorigeni.

Il Decreto ricorda anche che il Ministero dell’Ambiente, cambiava nome in Ministero Transizione Ecologica (MTE) e oggi è invece nominato in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Sembra che il legislatore attraverso il nome voglia esprimere le proprie finalità.

Il Ministero propone linee tecniche di indirizzo con riferimento, all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006; linee guida tecniche  pubblicate sul sito del ministero ma che riceveranno pubblicazione di avviso anche sulla gazzetta ufficiale.

Gli indirizzi indicati possono trovare recepimento nella normativa Regionale o nelle autorizzazioni; il richiamo alle linee guida attribuisce valore di riferimento, normativo. Diversamente le linee guida rimangono nell’ambito di indirizzo tecnico.Si tratta di una vera e propria ADOZIONE a mezzo di decreto:

Sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale.

Vai alla lettura del DD 309 DEL 28.6.2023 ODORI

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Cinzia SilvestriODORI: Linee Guida del Ministero
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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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Cinzia SilvestriARIA: Limiti emissivi e DEROGHE
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Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Semplificazione, parola d’ordine – DL 13/2023 convertito in L. 47/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR. L’impressione è che il Legislatore voglia evitare/alleggerire, almeno per un breve momento, tutti quei controlli che prima sembravano indispensabili.

Il legislatore ha fretta; bisogna cambiare velocemente e alcune procedure, diciamo “di controllo”, sono dispendiose economicamente, lunghe, farraginose. Il legislatore si concentra sulla procedura di VIA.

Così il Decreto, nel considerare la necessità, sempre più impellente, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, decide di esentare totalmente dalla procedura di VIA, alcuni progetti/impianti, anche se con alcune condizioni.

Così l’art. 47 del DL 13/2023 come convertito dalla L. 47/2023 e vigente dal 21.4.2023 si occupa di “semplificare” e dispone in merito alla “installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”

È interessante notare che tali “agevolazioni/semplificazioni”, che si concretano nell’esentare dalla Procedura di VIA alcuni impianti finalizzati alla produzione di energia, ha un limite temporale ovvero fino al 30.6.2024 (un anno e poco più) e sottende l’espletamento già compiuto della VAS.

Il legislatore sembra fare una prova di tenuta della disposizione.Non osa “eliminare” totalmente ma consente un termine entro il quale, si suppone, verificherà…continua lettura articolo e leggi schema…

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Cinzia SilvestriProgetti esentati dalla V.I.A. – PNRR
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RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

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Cinzia SilvestriRIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020
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ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC – Appalti rifiuti

Principio di rotazione – corruzione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ANAC si occupa della violazione del principio di rotazione nel caso di ripetuti affidamenti  (appalti) del servizio Rifiuti alla medesima ditta. Alla medesima ditta, invero, venivano affidati ripetutamente appalti sottosoglia, privi di motivazione a giustificazione dell’affidamento.

L’ANAC sottolinea l’uso improprio dell’affidamento sottosoglia finalizzato a frazionare l’appalto e indica i requisiti che permettono di derogare al principio di rotazione.

Scrive la nota ANAC: ” Sul principio di rotazione si è espressa anche la più recente giurisprudenza amministrativa, affermando che lo stesso costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici cui affidare una commessa pubblica; “esso ha difatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio” (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). Tale principio comporta il divieto di assegnare un appalto al contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato o al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento…”

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CSS – “Ucraina” e gas naturale

CSS  – “Ucraina” e gas naturale

CSS – “Ucraina” e gas naturale

DL 176/2022/L. 6/2023 – Decreto Aiuti quater

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.1.2023


La lettura dei testi legislativi che si occupano di CSS, oggi intervenuti, impone riflessione.

Si comprende che il CSS, quale combustibile alternativo, assume sempre più valenza, importanza; si percepisce la necessità di attribuirgli migliore applicazione, di considerarlo sempre più combustibile da utilizzare nella “normalità” dei casi.

Il legislatore cerca di bypassare gli ostacoli burocratici enormi e spesso impeditivi. Ostacoli che nascono dal timore burocratico, dalla spada di Damocle del pregiudizio “ambientale” o alla “salute”, da ciò che poco si conosce.

Il fatto che possa esistere combustibile che provenga dai rifiuti, disturba, preoccupa. 

Si tralascia per il momento la lettura in combinato disposto del DM 22/2013 e dell’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 e la definizione di “CSS”, che richiede apposito studio. È utile invece concentrarsi sulle puntuali disposizioni normative che si sono interessate al CSS; modifiche che dispongono “deroghe” e precisano la natura di “modifica non sostanziale” dell’eventuale utilizzo di CSS (Combustibile Solido Secondario – ovvero combustibile alternativo a quelli fossili, come il gas naturale, nonché proveniente dai rifiuti).Si tratta di comparare, come primo esercizio, la ...

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[1] articolo pubblicato anche su rivista www.lexambiente.it

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DNSH – Do Not Significant Harm

DNSH – Do Not Significant Harm

DNSH – Do Not Significant Harm

Guida operativa “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2023


DNSH – Do Not Significant Harm – Nuove parole sono entrate nel nostro linguaggio.

Sono note le Linee Guida sul concetto di DNSH, che troviamo pubblicate nel sito di “Italiadomani” del Governo Italiano, all’interno del tema PNRR.

Le linee Guida sono state di recente aggiornate dalla Circolare n. 33 del 13.10.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Guida operativa è finalizzata al “rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” e si pone in relazione con gli obiettivi ed interventi del PNRR; la sua valenza primaria è “economica” e tuttavia trascende e acquista nuovi significati.Innanzitutto, si nota, che il DNSH assurge a principio:

a) l’utilizzo di tale parola nel nostro ordinamento richiama l’idea di un punto cardine al quale fare riferimento, ispiratore di tutte le altre norme, sovraordinato.

b)   Il principio richiede di non arrecare danno e dunque una lesione concreta ed effettiva che deve però essere significativa.

c)    L’uso del termine significativo lascia spazio a graduazioni ma è ormai incluso nei termini legislativi del nostro ordinamento, nella descrizione dei reati quale elemento addirittura costitutivo. d)   Ultima osservazione, il riferimento solo all’ambiente, al danno significativo all’ambiente (non alla salute, quantomeno espressamente) Regolamento UE 2020/852 (Tassonomia). Questa nuova parola prende corpo nel Regolamento UE 2020/852 che si occupa di favorire gli investimenti sostenibili. L’ambito economico è insito nel concetto di DNSH

Così l’art. 17 relativo al “Danno Significativo agli obiettivi ambientali” a sua volta rimanda all’art. 3 comma 1 punto b), che richiama l’art. 9, ovvero gli ………continua lettura dell’articolo e schema comparativo tra le norme (art. 9 e 17 citato)/ clicca e chiedi password per la completa lettura a info@studiolegaleambiente.it – Leggi articolo DNSH- Do Not Significant Harm

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Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Modifiche non sostanziali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.1.2023 e vigente il Decreto Aiuti Quater DL 176/2022, come convertito dalla L. 6/2023.

L’art. 4-Bis, inserito in conversione, inserisce a sua volta modifica all’art. 6bis del DL 28/2022.

Il legislatore conferma ciò che ormai anche la giurisprudenza, vedi da ultimo TAR Umbria commentato su questo sito, ma anche altre sentenze precedenti. Il Legislatore esprime il favore verso il Combustibile Solido Secondario, quale combustibile alternativo.

Il legislatore si occupa anche del passaggio ai “combustibili alternativi” precisando “compreso il CSS” e fino al 30.3.2024. Tale passaggio è da considerarsi come “modifica non sostanziale”.

((Art. 4 bis Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi 1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonche’ di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorita’ competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorita’ competente rilasciato entro tale termine. L’autorita’ competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita’ permanga, i gestori comunicano all’autorita’ competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».

 

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Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

CSS – AIA – TAR UMBRIA – 2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.1.2023

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Il Comune di Gubbio chiedeva al TAR Umbria l’annullamento della DD Regionale che aggiornava le condizioni e prescrizioni dell’AIA rilasciata in favore di una Società.

La Società chiedeva alla Regione invero la modifica NON sostanziale “ relativa all’utilizzo di CSS – Combustibile (CSS-C) conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013,in parziale sostituzione dei combustibili di origine fossile utilizzati nella produzione del clinker fino ad un valore massimo di 50.000 tonnellate/anno, da realizzare in conformità al progetto costituito dagli elaborati richiamati nell’Allegato A”,

La questione si pone nell’ambito della utilità di sostituire i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di cemento.

Viene richiamato l’art. 13 del DM 22/2013 la cui lettura rinvia alla articolata connessione con altre norme del testo che giungono tutte all’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 ovvero alla disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (art. 4 DM 22/2013).

E’ utile precisare che... continua lettura articolo Tar Umbria CSS 

Per leggere  la sentenza chiedi la password all’indirizzo mail info@studiolegaleambiente.it

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Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili

Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7875/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili. La sentenza affronta il problema della costruzione di un edificio che non rispetta le regole a tutela dell’inquinamento acustico, creando gravi disagi agli acquirenti degli appartamenti.

La Cassazione riporta tale mancanza ai gravi difetti ex art. 1669 c.c.: ” Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico – nei confronti degli acquirenti…”.

La Cassazione ritiene peraltro che sia legittimato ad agire per far valere i gravi difetti anche l’amministratore del condominio”… legittimato ad agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati, come visto, sull’intero edificio condominiale….”

L’appaltatore e costruttore invero ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e di eseguirla a regola d’arte e dunque nel rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici “… e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore, dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

Ricorda la Cassazione che la Legge 447/95 “…art. 3, comma 1, lett. e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.

Nella materia in esame erano poi intervenuti

  1. la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Legge di Delega 7 luglio 2009, n. 88, art. 11,
  2. L. n. 88 del 2009, art. 11, comma 5 (secondo cui “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”) ed ancora la
  3. L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lett. c), che dava un’interpretazione autentica della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103.

La Cassazione richiama dunque  il DPCM 5.12.1997 quale criterio utile per verificare la regola d’arte applicabile alla costruzione dell’edificio e al fine di verificare i gravi difetti di insonorizzazione ex art. 1669 c.c..

Ne discende  che gravi difetti di insonorizzazione dell’edificio anche se riferibili ai singoli appartamenti riguardano l’edificio nel suo complesso e dunque l’ azione può essere esperita anche dall’amministratore di condominio.

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Rifiuti sottoterra… che fare?

Rifiuti sottoterra… che fare?

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006

Difetto d’istruttoria – TAR Lombardia Brescia n. 435/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l’importanza della “istruttoria” che accompagna l’individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.

Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, ipso iure,  a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni ’60 e ’70.

Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di “istruttoria” utile a individuare, con una certa certezza, l’effettivo responsabile.

Il TAR precisa infatti che …continua lettura “rimozione rifiuti e istruttoria”….

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Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Consegna delle chiavi: rilevanza/TAR Lombardia Brescia n. 390/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il TAR Lombardia Brescia n. 390/2021 affronta caso che pone in luce la verifica della colpevolezza anche in capo al proprietario dell’immobile incolpevole che viene però raggiunto da una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006. La consegna delle chiavi al locatario, ad esempio, può costituire, per certa giurisprudenza, un elemento da indagare per accertare l’effettiva responsabilità in concorso del locatore. La questione, il punto di riflessione, si pone anche nel caso di vendita dell’immobile, anche se non portato a definizione.

Accade spesso, nella pratica, che il venditore anticipi la consegna delle chiavi prima della vendita effettiva; accade, altrettanto spesso, che le chiavi vengano consegnate dalla agenzia immobiliare senza notiziare il proprietario. E’ questo il caso trattato dalla sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 390/2021 … continua lettura articolo “rimozione rifiuti e consegna delle chiavi ….”

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Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.
Alla ricerca del “colpevole”
TAR Lombardia Brescia n. 766/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.

E’ interessante il percorso del TAR nell’individuare la responsabilità del proprietario che crede di essere incolpevole ma in realtà non lo è.
La questione attiene all’onere di bonifica in capo da una Società non solo sul proprio terreno di proprietà e dunque sul sito in cui svolgeva la propria attività industriale ma anche lungo le “sponde del Mincio” ossia in zona perimetrale e limitrofa al sito ed esterna. La Società si oppone a questa residuale bonifica adducendo di non esserne responsabile e portando in giudizio elementi che pongono dubbio sulla riconoscibilità dell’evento alla sua attività.
Il TAR espone il lungo decalogo che conferma la responsabilità solo di colui che ha inquinato (chi inquina paga) e conclude però che la Società è la “responsabile” anche dell’inquinamento dell’area limitrofa (non di sua proprietà) applicando il principio civilistico del “più probabile che non” . Secondo il TAR gli elementi di causa riconducevano la responsabilità alla Società con alta probabilità. Continua il TAR adducendo che la prova a discarico– ovvero che l’inquinamento dell’area esterna non era riferibile alla società bensì ad altri soggetti – era a carico della società, tenuta anche ad indicare nome e cognomedella terza inquinatrice. Il TAR dunque impone l’onere  alla amministrazione di ricercare il  “colpevole”, a carico della Società stessa .
In particolare: continua lettura articolo TAR 766 – Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”. 

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