ANAC – BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’
PARERE N. 284 DEL 23.7.2025
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il fatto che interessa il parere ANAC riguarda la verifica della legittimità dei requisiti di partecipazione previsti nel disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale. In particolare, il parere si concentra su alcune clausole del disciplinare di gara che sono ritenute illegittime perché ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. 36/2023.
Il parere viene richiesto da due operatori economici che contestano il bando e preferiscono adire l’ANAC che esprime parere vincolante per l’amministrazione.
ANAC affronta il punto relativo alla legittimità delle clausole territoriali. In particolare, viene citato il principio di “prossimità agli impianti di recupero” previsto dall’art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006. Questo principio, pur essendo connesso alla tutela ambientale, non consente di derogare ai procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio. Tuttavia, può essere valorizzato nell’ambito del procedimento di selezione mediante gara, incentivando modalità di recupero e riciclaggio che rispettano il principio di prossimità, senza comprimere in maniera assoluta la concorrenza.
Quali sono le clausole illegittime?
Le clausole del bando sono ritenute illegittime perché introducono requisiti di partecipazione che non sono previsti dal quadro normativo vigente, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. 36/2023. Questi requisiti sono considerati ingiustificatamente restrittivi della partecipazione e della concorrenza, limitando la platea dei potenziali concorrenti.
In particolare, le clausole illegittime includono: …continua lettura articolo ANAC Bando rifiuti illegittimità
