Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

prevenzione delle discriminazioni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Vigente dal  2.1.2024 la Legge del 7.12.2023 n. 193 pubblicata in Gazz. Uff. del 18.12.2023. Parole importanti quali: prevenzione, discriminazioni, tutela e soprattutto la parola “diritti” viaggiano nel testo formulato dal Parlamento con riferimento alle malattie oncologiche.

Il legislatore pone dei veti alla memoria oncologica che ad oggi era in grado di impedire l’accesso alla contrattualistica relativa ai servizi bancari, assicurativi.

Recita il testo:

2. Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire

informazioni ne’ subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge

Prosegue il testo, precisando l’ambito di applicazione anche tra provati, anche nelle pattuizioni non solo con i contraenti forti ma

“..1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche’

nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del

contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e’ ammessa la richiesta di

informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia

stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu’ di dieci anni alla data

della richiesta. Tale periodo e’ ridotto della meta’ nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di

eta’. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano

comunque nella disponibilita’ dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni

contrattuali.

Vi lascio alla lettura della L. n. 193/2023 – oblio delle malattie oncologiche

Cinzia SilvestriOblio delle malattie oncologiche