Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
DECRETO n. 91 del 26.3.2026 – pubblicato 29.4.2026
segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri
il Decreto si occupa anche della gestione di alcuni rifiuti (sanitari, costruzioni, rifiuti abbandonati ecc…) e precisa all’art. 5:
“..2. I rifiuti abbandonati di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incaricato alla rimozione.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di
superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall’utenza domestica.
4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree
coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura
di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell’ambiente, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza….”