V.I.A.: giudizio sintetico e globale

V.I.A.: giudizio sintetico e globale

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriV.I.A.: giudizio sintetico e globale

Massimario Giustizia Amministrativa 2025

segnalazione a cura avv. Cinzia Silvestri – StudioLegaleAmbiente


È stato pubblicato sul sito della giustizia amministrativa la rassegna monotematica di giurisprudenza del 2025 che si occupa in modo particolare della cosiddetta giustizia climatica, che sembra essere diritto risarcibile, nonché delle procedure di valutazione/autorizzazione ambientale in tutte le sue forme (VIA, VAS, screening, VINCA, AIA, AUA PAUR ecc…). Il documento riassume con estrema sinteticità e completezza, l’approdo normativo e della giurisprudenza su alcuni punti cardine.

In particolare, si riporta il punto 4.2 relativo alla natura del potere esercitato in sede di valutazione di impatto ambientale. Il documento evidenzia soprattutto ciò che la valutazione di impatto ambientale non è. Non è una noverifica di natura tecnica, non è un mero atto tecnico di gestione, ovvero di amministrazione in senso stretto.

La valutazione di impatto ambientale è un giudizio sintetico globale di comparazione tra sacrificio ambientale e l’utilità socio-economica procurata dall’opera, è un vero e proprio provvedimento con funzione di indirizzo politico amministrativo finalizzato al bilanciamento di una molteplicità di contrapposti interessi.

L’ampio compito attribuito alla valutazione di impatto ambientale comporta la presenza di discrezionalità tecnica ma anche soprattutto di scelta amministrative e discrezionali. La discrezionalità riconosciuta l’amministrazione comporta anche la sindacabilità avanti al giudice solo in caso di manifesta i logicità travisamento dei fatti o in cui l’istruttoria sia mancata o non sia stata svolta correttamente. L’importanza dell’istruttoria.

Si riporta al punto 4.2 del documento per l’interessante sintesi.

4.2. Natura del potere esercitato: giudizio sintetico e globale.
La costante giurisprudenza, alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, ha affermato:
a) la VIA non è una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera programmata, bensì un giudizio sintetico-globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero;
a1) essa non è quindi un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2025);
b) essendo la funzione tipica della VIA quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, essa non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto;
c) il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo
inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 5281 del 2025; n. 7987 del 2024; n. 3204 del 2024);
d) alla luce di tale natura della discrezionalità esercitata con la VIA, appare chiara la ratio sottesa alla sua durata limitata nel tempo, poiché gli impatti sull’ambiente potrebbero essere rivalutati dall’amministrazione in relazione al tempo trascorso e all’accertamento in punto di fatto degli effetti prodotti e/o alla necessità di stabilire nuove prescrizioni nel caso di “mutamento del contesto ambientale di riferimento” (cfr. l’art. 25, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, che prevede che il provvedimento di VIA abbia un’efficacia temporale non inferiore a 5 anni e che, decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente (Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2025).

Cinzia SilvestriV.I.A.: giudizio sintetico e globale
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V.I.A. screening

V.I.A. screeningV.I.A. screening – art. 19 d.lgs. 152/2006

Dossier Parlamento 5.12.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


La lettura del nuovo articolo 19 d.lgs. 152/2006 alla luce della riforma del DL 153/2024 è già stata affrontata da StudioLegale Ambiente. Il DL 153/2024 è stato convertito in Legge ma non ancora pubblicato e tuttavia si conosce che non sono state apportate modifiche al testo del DL. Si aggiunge però commento e sintesi del Dossier del Parlamento che si allega in stralcio . Dossier che riassume e commenta la finalità di tali modifiche

Secondo il nuovo testo, l’autorità competente deve verificare solamente la completezza della documentazione, non più la sua adeguatezza. ​Questo punto dovrebbe ridurre tempi di valutazione.

Il DL 153/2024 come convertito si prefigge di:

  1. Semplificazione e Accelerazione: Modifiche generali per semplificare e accelerare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale. ​
  2. Screening di VIA:
    • L’autorità competente verifica solo la completezza della documentazione, non più l’adeguatezza. ​
    • Richiesta di chiarimenti e integrazioni possibile una sola volta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni del pubblico. ​
    • Termine massimo per rispondere ridotto da 45 a 30 giorni. ​
  3. Provvedimento di Screening:
    • Nuovi termini: 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione, 45 giorni se sono richiesti chiarimenti.
    • Possibilità di proroga per l’adozione del provvedimento in casi eccezionali, per un massimo di 20 giorni. ​
  4. Efficacia Temporale:
    • Provvedimento di screening valido per almeno 5 anni. ​
    • Procedimento reiterato se il progetto non è realizzato entro il termine, con possibilità di proroga su richiesta. ​

Leggi Dossier Parlamento estratto 5.12.2024 

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Cinzia SilvestriV.I.A. screening
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L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

LRV n. 12/2024  – Regolamenti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA.  Regione Veneto regolamenta le procedure di VIA, VAS, AIA e VINCA (Leggi LRV 12/2024) con Legge pubblicata nel BUR n. 70 del 31.5.2024. Una parte del testo entra in vigore dal 1.6.2024, altra parte invece rimette all’attesa dei regolamenti attuativi che dovranno essere emanati entro 150 giorni ovvero entro 1.11.2024 (5 mesi).

L’entrata in vigore è disciplinata dall’art.  27 (Entrata in vigore) che indica diversi step : 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 (1.11.2024)

2) In vigore sin dal 1.6.2024:

  • salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative
  • alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e
  • le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

Si riporta l’art. 22 in tema di Regolamento AIA:

Art. 22

Regolamenti attuativi in materia di AIA.

1. La Giunta regionale, …. entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;

d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;

e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Cinzia SilvestriL.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA
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