Produzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026

gas effetto serra Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio di gas a effetto serra

d.lgs. 81/2026 – reato

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs 81/2026, vigente dal 2.6.2026, inserisce all’art.5 nuovo reato che riguarda i gas effetto serra. In questo caso il legislatore prevede una contravvenzione e indica arresto o ammenda in via alternativa, che consente alcune valutazioni processuali. Tuttavia la sanzione è alta.

La condotta è sempre abusiva; termine che sembra trovare riferimento normativo proprio nell’art. 452- quinquiesdecies (nozione di abusività) inserito proprio dal d.lgs. 81/2026 (di cui si parlerà).

L’articolo fa riferimento all’ Articolo 2 del Reg. 2024/573 che traccia l’ambito di applicazione – Ambito di applicazione – Il presente regolamento si applica:
a) ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; 

Di seguito il nuovo reato Art. 5 – Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui
all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e
loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, e’ punito con la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro
parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, e’ punito con la pena dell’arresto da due a
sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

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Cinzia SilvestriProduzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026