Produzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026

ozono Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio di sostanza ozono lesive

d.lgs. 81/2026 – reati

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


L’art. 4 del d.lgs. 81/2026 inserisce reato che colpisce la produzione e il commercio di sostanze ozono lesive. Si nota che le condotte sono colpite se “abusive” (abusivamente”). Le pene sono alte perchè prevede la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 10mila euro a 80mila. Interessante il fatto che all’ultimo comma il legislatore prevede una riduzione di pena specificando la “colpa grave”. 

Il legislatore richiama all’interno dell’art. il Reg. 2024/590 di riferimento all’art. 2 lell. a) e b) che si riporta per la migliore comprensione dell’ambito di applicazione.

Articolo 2 Reg. UE 2024/509 – Ambito di applicazione (il regolamento ha abrogato il reg. 1005/2009)
Il presente regolamento si applica:
a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele;
nonché
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Di seguito il nuovo articolo 4 d.lgs. 81/2026:

Art. 4 – Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono,
allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia’ autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e’
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e
loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui
funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia’ autorizzati dalle disposizioni
nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e’ commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due
terzi.

Cinzia SilvestriProduzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026