SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…
DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR – vigente al 20.2.2026
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Bonifiche, industrie insalubri, rifiuti. Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle bonifiche, alle industrie insalubri e ai rifiuti RAEE. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.
- Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europee del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato III al regolamento (E) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024»;
* Si tratta di un aggiornamento della normativa italiana – 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
- b) all’articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;
* La precisazione “previste dagli strumenti urbanistici vigenti” inserita all’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 152 /2006 serve a chiarire che le aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento devono essere conformi alle disposizioni e alle previsioni contenute nei piani urbanistici attualmente in vigore.
Questo dettaglio garantisce che gli interventi di bonifica siano coerenti con la pianificazione territoriale e rispettino le destinazioni d’uso stabilite per le aree interessate, evitando conflitti con le normative urbanistiche e assicurando una gestione ordinata del territorio.
- c) all’articolo 242, comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
