SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

industrie SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle industrie insalubri. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  Il comma 3 dell’art. 14 precisa:

  1. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro

della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 20 settembre   1994, e   sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

            La finalità della modifica relativa alle industrie insalubri, introdotta all’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. ​ n. 1265/1934), è quella di semplificare la normativa per le imprese che possiedono specifiche autorizzazioni ambientali.

In particolare, ……continua lettura sintesi “industrie insalubri”

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026