TERRE E ROCCE DA SCAVO: DL N. 177/2026
DPR N. 120/2017 E ART. 185 TER DLGS. 152/2006
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 11.10.2026
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge numero 177/2026 che modifica il decreto legislativo 152/2006 e introduce l’art. 185-ter.
È bene precisare il rapporto di questo nuovo articolo con il d.p.r. 120 del 2017 che non è abrogato dal decreto-legge e che mantiene la sua vigenza.
La scelta di inserire il nuovo articolo 185 ter nel decreto legislativo 152 del 2006 è giustificata dal fatto che le modifiche intervengono direttamente sulla disciplina primaria dei rifiuti, sulla parte IV del testo unico ambientale. Il d.p.r. 120/2017 invece è un regolamento che disciplina le condizioni di adempimento e le procedure tecniche con riferimento alla norma primaria.
L’articolo 185-ter, infatti, si pone a livello della norma primaria e incide sul deposito temporaneo di rifiuti derogando ai limiti dell’articolo 185 bis e anche su riutilizzo del sito di produzione di terre e rocce provenienti da cantieri puntuali.
Il decreto, infatti, non modifica né abroga espressamente il d.p.r. 120/2017 che continua ad applicarsi salvo quanto disciplinato dal nuovo articolo 185-ter che si inserisce nella disciplina primaria alla quale il d.p.r. deve dare esecuzione.
L’articolo 185ter introduce una disciplina, correttamente indicata come speciale, per le terre rocce da scavo, indicando una presunzione favorevole e circoscritta 1) per gli scavi fino a 20 m³ i cosiddetti cantieri puntuali e 2) una realtà molto ampia per quantitativi ordinari di deposito di terre rocce da scavo già qualificati come rifiuto. Tale novità non sostituisce il d.p.r. 120 del 2017. Ciò precisato è necessario dare un breve lettura e primo commento al nuovo articolo.
«Art. 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali).
Comma 1
– 1. I limiti previsti dall’articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Il primo comma introduce una deroga quantitativamente molto rilevante per le terre rocce già qualificate con rifiuti e non riguarda solo materiale inerte non problematico. Si comprende che l’effetto pratico è quello di consentire l’accumulo presso il luogo di produzione di volumi che potrebbero essere assimilati a quelli di un cantiere di dimensioni significative, pur restando formalmente nel regime del deposito temporaneo e senza trasformare il luogo in un impianto di stoccaggio. Si intende che sono applicabili tutte le altre regole dell’articolo 185 bis: categorie omogenee ecc…
| Art. 185 bis comma 2 lett. b) Dlgs. 152/2006 | Art. 185 ter Dlgs. 152/2006 |
| Solo per TRS pericolosi e non pericolosi | |
| 30 m3 complessivi. | 4000 m3 complessivi |
| 10 m3 rifiuti pericolosi | 800 m3 pericolosi |
Comma 2 – cantieri puntuali
- Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
Il comma 2 introduce la nozione di cantiere puntuale, ovvero quello in cui le terre rocce da scavo prodotte non superano i 20 m³ calcolati sulle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nello stesso sito di produzione. Per questi cantieri è consentito riutilizzo in sito anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. Si comprende l’importanza della precisazione perché nella legislazione precedente non esisteva una soglia generalizzata di 20 m³, esente da una preventiva caratterizzazione ma occorreva dimostrare che le terre rocce fossero non contaminate e riutilizzate nello stesso sito. L’agevolazione è procedurale e anche economica: riduce i tempi, i campionamenti, l’analisi di laboratorio e relativi oneri per i piccoli scavi. Si pensi ad esempio al riempimento o rimodellamento di uno stesso lotto per piccoli interventi edilizi locali.
Comma 3 – esclusioni
- La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.
La disciplina dei cantieri puntuali non si applica nel caso in cui le TRS contengano determinati materiali, quali ad esempio il calcestruzzo, la bentonite, vetroresina o plastiche. E inoltre, è esclusa per terre rocce da siti e oggetti di bonifica o da scavi diretti a rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.