Ambiente, Dlgs. 231/2001 e Corruzione

Ambiente, Dlgs. 231/2001 e Corruzione
 Cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni e non solo (PNA)
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il modello relativo alla responsabilità amministrativa declinato all’art. 25[1] Dlgs. 231/2001 ha subìto, con la Legge190/2012, modifica ed integrazione.
La L. 190/2012 ha aggiunto tra i reati presupposto la “induzione indebita a dare o promettere utilità”  e ha revisionato, soprattutto, i reati richiamati nel codice penale (cfr. art. 75 della L. 190/2001).
Le Società che hanno pertanto costruito il modello sui reati di concussione e corruzione hanno aggiornato il Modello 231 alle novità introdotte dalla Legge sulla Corruzione…….. (continua la lettura dell’articolo Corruzione e ambiente ..)

Leggi anche sul sito articolo già pubblicato su PNA e PTCT….


[1] Art. 25 Concussione , induzione indebita a dare o promettere  utilita’  e  corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 318, 321 e 322, commi 1  e  3,  del  codice  penale,  si  applica  la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice  penale,  si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando  dal  fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, 319-ter, comma 2, ((319-quater)) e 321 del codice penale,  si  applica  all’ente  la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando  tali  delitti  sono  stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2  e 3, si applicano le sanzioni interdittive  previste  dall’articolo  9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 
 
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Reati ambientali: novità

REATI AMBIENTALI – NOVITA’
Approvato dalla Camera il Disegno di Legge sui Nuovi Reati ambientali

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  e Dario Giardi


 

La Camera dei Deputati ha dato impulso alla normativa che introduce rilevanti novità nel codice penale.
La declinazione degli articoli nuovi (artt. 452bis ss. c.p.) è già indicata nel sito del Parlamento di cui si riporta un estratto.
Ciò che si vuole mettere in luce con questa breve informativa è :
1) la collocazione dei nuovi reati ambientali…. (continua lettura articolo3 reati ambientali

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Piano Nazionale Anticorruzione e P.A.

Piano Nazionale Anticorruzione: Le Amministrazioni sono chiamate a realizzare il Piano Triennale Anticorruzione (PTPC)

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


 

E’ stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che ha lo scopo di segnare alcune linee guida finalizzate alla prevenzione della corruzione.
Il concetto di corruzione, nell’ambito del PNA, ha una accezione ampia, non strettamente giuridica, e vuole colpire tutti i comportamenti in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto Pubblico ; in particolare dialoga con alcuni blocchi normativi di particolare complessità e rilevanza …..(……..continua lettura articolo PNA e PTPC

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Acque di dilavamento e industriali: non sono assimilabili

Acque di dilavamento e industriali: non sono assimilabili
Cass. pen. Sez III 2867/2014  

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


 

Il caso:
Sul piazzale asfaltato di uno stabilimento veniva stoccato del materiale (poltiglia, frammenti di carta, fanghiglia.. ). Le acque piovane (meteoriche di dilavamento) trascinavano i materiali stoccati trasformandosi in acque meteoriche contaminate, mescolandosi alle acque piovane e scaricando sul suolo a mezzo dei tombini.
 Ebbene secondo la sentenza poi impugnata …. (continua lettura articolo Acque dilavamento e industriali…)

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Sfalci e potature: combustione

Sfalci e potature: Combustione
Cassazione penale n. 16474/2013
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
La Cassazione penale ha affrontato un caso che si presenta oggi di particolare attualità, alla luce del nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti (art. 256bis Dlgs. 152/2006).
La sentenza applica l’art. 185 Dlgs. 152/2006 come riformato nel 2010 (Dlgs. 205/2010): norma peraltro più favorevole per il reo e conseguente applicazione dell’art. 2 c.p. .. e la Cassazione  assolve l’imputato.
Continua a leggere l’articolo …256 sfalci potature

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Rifiuti: Combustione illecita è Legge

Rifiuti: Combustione Illecita è Legge

Legge del 6.2.2014 n. 6 di conversione del DL 136/2013 (Terra dei Fuochi)
a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il legislatore con Legge n. 6/2014 vigente dal 9.2.2014 ha convertito il DL 136/2014 (Terra dei fuochi)

L’art. 3 della L. n. 6/2014 ha inserito numerose modifiche ed integrazioni disciplinando al primo comma l’art. 256 bis (modificato) e al comma 2 inserendo la disciplina delle competenza e dei controlli rispetto a tale reato.
Si allega di seguito tabella riassuntiva pubblicata nel ………….continua lettura 256 bis 3

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Prestanome e gestore di fatto: quali responsabilità ambientali?

Amministratore società/prestanome e gestore di fatto: quali responsabilità ?
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza n. 47110/2013 Cassazione penale richiama principi applicabili anche in tema di responsabilità per reati ambientali[1].
La vicenda considera il caso, non raro, in cui un soggetto assume formalmente la carica di amministratore della società quale mero prestanome.
 Il Tribunale in primo grado assolve il prestanome in quanto risultava provato che .. fosse estraneo alla vita economica dell’impresa societaria, gestita a sua insaputa…”
2. Il Procuratore Generale della Repubblica ricorre censurando la decisione per violazione dell’art. 40 cpv c.p. e art. 2392 c.c.
La corte di cassazione accoglie la tesi della Procura ed afferma che il gestore di fatto è imputabile in concorso con il prestanome (amministratore di diritto) il quale abbia concretamente concorso nel reato.
Il prestanome, pur essendo escluso dalla effettiva gestione della società, è ritenuto responsabile a titolo di dolo eventuale laddove si provi in concreto che lo stesso era a conoscenza dei reati perpetrati e non si sia attivato per impedire l’evento.
Rileva in particolare che l’amministratore di diritto, (prestanome) quale legale rappresentante della società ..è formalmente titolare di una posizione di garanzia, per cui risponde a titolo responsabilità omissiva in ordine alle violazioni della legge (nel caso di specie tributaria)  avendo l’obbligo di impedire l’evento, anche se esiste, come nel caso di specie, un amministratore di fatto, il quale concorre nel reato. “Secondo il PG ricorrente, allorchè l’amministratore di diritto (prestanome), disinteressandosi dai compiti che gli sono imposti dalla legge, consente che altri realizzino condotte delittuose, deve ritenersi responsabile perchè l’inerzia è sinonimo di omissione e questa può essere effetto di negligenza ma anche di dolo. Richiama il principio di diritto secondo cui il prestanome risponde a titolo di dolo eventuale perchè, accettando la carica sociale, assume anche i rischi connessi e rileva che nel caso di specie .. aveva avuto modo di cogliere segnali di allarme sulla regolarità della gestione societaria, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.

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