Gestione abusiva rifiuti: condotta occasionale e responsabilità

Gestione abusiva rifiuti: art. 256 Dlgs. 152/2006
Cass. pen. 8195/2016 – condotta occasionale e responsabilità
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Nadia Tosello


La Sentenza della Cassazione penale precisa, con interpretazione restrittiva, la responsabilità e l’ambito di applicazione dell’art. 256 Dlgs. 152/2006.
Nel caso esaminato veniva imputato del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 un soggetto che, in assenza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, raccoglieva, trasportava e rivendeva in due occasioni rottami metallici ad un’impresa del settore in quantitativi ben superiori continua lettura articolo cass. penale 

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Illeciti ambientali dei dipendenti: responsabilità

Responsabilità del titolare impresa per fatti dei dipendenti per reati ambientali
Cass. Pen., n. 49591/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’individuazione del responsabile nel caso di illeciti ambientali non è sempre agevole.
La sentenza della Cassazione penale n. 49591/2015 affronta il caso relativo alla contestazione dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 in capo al titolare d’impresa per la gestione senza autorizzazione di attività di cava, recupero dei materiali di cava e successivo riempimento della stessa.
All’atto dell’accertamento della Polizia giudiziaria venivano trovati sul luogo proprio i dipendenti della società che avevano materialmente commesso il fatto. Tuttavia veniva imputato il legale rappresentante della società.
La Corte ribadiva infatti il principio già espresso con la sentenza n. 27853/2015 (su questo sito) che continua lettura articolo Cass. n. 49591.2015

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Delega ambientale – Sicurezza e Ambiente – Cassazione pen. 27853/2015

Delega ambientale e struttura societaria di modeste dimensioni: ammissibilità, struttura della responsabilità
Principio di non contraddizione tra normativa Sicurezza e Ambiente – Cass. Pen., Sez. III, n. 27853/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Nadia Tosello


 
La Corte di Cassazione Penale ha di recente esaminato l’istituto della delega di funzioni in materia ambientale statuendo due principi meritevoli di considerazione per la loro portata fortemente innovativa.
Con un primo principio, ponendosi in contrasto rispetto all’orientamento ormai consolidato secondo il quale il trasferimento di poteri trova ragione in virtù della complessa articolazione aziendale, i Giudici di legittimità hanno ammesso la delega di funzioni in materia ambientale anche nell’ambito delle aziende di modeste dimensioni. A dire il vero continua lettura articolo ..Delega ambientale

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ANTICORRUZIONE: Novità L. n. 69/2015 e Determina ANAC n. 12/2015

ANTICORRUZIONE: Novità L. n. 69/2015 e Determina ANAC n. 12/2015
Pubblicazione materiale Corso, Venezia, 2 e 10 dicembre 2015
a cura Studio Legale Ambiente


Si pubblica il materiale utilizzato per il Corso “anticorruzione” tenuto a Venezia.
Possono accedere al materiale solo coloro che hanno partecipato al corso muniti di password.
Il Corso ha svolto i seguenti temi

  • le novità inserite dalla L. 69/2015 al codice penale e alla L. 190/2012;
  • le figure criminose della concussione e della induzione indebita di cui agli articoli 317 e 319quater c.p.;
  • le novità contenute nella determina 12/2015 dell’ANAC

accedi materiale relativo :Corruzione L. 69/2015 2 e 10 dicembre 2015 
accedi materiale relativo : PNA ANAC determina n. 12.2015 

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Rifiuti ed esclusione della punibilità

Gestione abusiva rifiuti ex art. 256 Dlgs. 152/2006 ed esclusione della punibilità
Applicazione dell’art. 131 bis c.p: Cassazione penale 41850/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione affronta varie questioni di interesse.
La Corte, in relazione al caso esaminato, ribadisce posizioni già assunte in merito alla
1) cessione gratuita di rifiuti,
2) alla occasionalità della cessione e
3) alla applicazione del Regolamento UE del 2011 che trova applicazione solo per le condotte successive alla entrata in vigore dello stesso.
La novità della Cassazione però interviene nella applicazione del nuovo istituto della “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 bis[1] c.p.. ..continua lettura clicca articolo  131 bis c.p.c. e Cass. 41580


 
[1] art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (3).
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

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Nuovi Reati Ambientali: Relazioni del Convegno

Convegno, Padova, 29.10.2015

 Nuovi reati ambientali

 Comunicazioni agli iscritti


Studio Legale Ambiente ringrazia tutti gli iscritti per la partecipazione e per l’interesse dimostrato.

Si allegano le slides  che possono essere consultate solo dagli iscritti e partecipanti al convegno tramite Pword comunicata.

1) intervento avv. Cinzia Silvestri  “Nuovi reati ambientali” 

2) intervento Ing. Mirco Zambon Arpav “Le nuove procedure ex art. 318bis Dlgs. 152/2006″

3) intervento avv. Cinzia Silvestri “Reati ambientali e Dlgs. n.231/2001″

4) intervento Prof. Alessandro Segale Reati ambientali e rapporto con la ISO 14001/2015 

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Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015

Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015
Compromissione e deterioramento
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il nuovo reato d’ inquinamento ambientale trova radici, o comunque riferimento, nelle definizioni di inquinamento e di danno ambientale di cui al Dlgs. 152/2006.
Il reato ha certamente autonoma valenza, svincolata dalle finalità civilistico/amministrative del Dlgs. 152/2006 ma non si può negare che il nuovo reato usufruisca dei contenuti già presenti del Codice ambientale.
Il deterioramento significativo e misurabile è….. continua lettura dell’articolo .
Iscriviti al Convegno in Padova, 29.10.2015 “Nuovi reati ambientali”

adminInquinamento ambientale: L. n. 68/2015
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Bonifica dei Siti ed omessa Bonifica: Legge n. 68/2015

Bonifica dei siti ed omessa bonifica: L. n. 68/2015
Rapporto tra l’art. 452 terdecies c.p. e l’art. 257 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale il reato di omessa bonifica ex art. 452terdecies c.p..
Il reato introduce un’ autonoma figura che non presuppone l’accertamento della condotta che ha causato l’evento di inquinamento ma colpisce
Chiunque essendovi

  1. obbligato per legge
  2. per ordine del Giudice (sentenza passata in giudicato) ovvero
  3. di un’autorità pubblica (provvedimento esecutivo)

NON provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi
è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20mila a 80mila.
Iscriviti al Convegno sui Nuovi reati ambientali, Padova , 29.10.2015
Continua lettura articolo Bonifica dei siti e omessa bonifica 

adminBonifica dei Siti ed omessa Bonifica: Legge n. 68/2015
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Delega ambientale: Cass. pen. n. 27862/2015

Delega ambientale: alcune precisazioni sulla responsabilità
Cassazione penale n. 27863/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza sembra confondere l’attribuzione di mansioni lavorative con la delega ambientale e tuttavia offre spunto per alcune precisazioni.
1) Differenza tra delega ambientale e attribuzione di mansioni. Non esiste dubbio sul fatto che ogni lavoratore (sia in campo ambientale che nella Sicurezza) risponde anche penalmente per illeciti commessi nello svolgimento delle sue mansioni o compiti.
Compiti e mansioni che vengono indicati ed attribuiti dal datore di lavoro/dalla società. Tale ripartizione consente, secondo la Corte, di mantenere la responsabilità al livello dell’autore individuato; responsabilità che non risale fino agli amministratori o gestori ovvero a quei soggetti dotati di potere di spesa , di controllo e di intervento ovvero coloro che rivestono una posizione di garanzia.
La Corte però afferma che se tali compiti…continua lettura articolo 

adminDelega ambientale: Cass. pen. n. 27862/2015
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Corruzione: pubblicata la legge

Legge n. 69/2015, Corruzione : Gazzetta ufficiale del 30.5.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 30.5.2015 la Legge già anticipata su questo sito in materia di  Corruzione.
Si offre la lettura del testo pubblicato che entrerà in vigore il 16.6.2015.
Leggi L. n. 69/2015Reati – corruzione Legge

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Nuovi reati Ambientali: DDL Ecoreati

Schema nuovi reati inseriti nel codice penale
Nuovi Reati Ambientali: DDL Ecoreati
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
È’ stato approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge n. 1345-B, detto anche Ddl sugli Ecoreati.
In particolare, i punti di interesse del DDL riguardano:

  1. a) la previsione del nuovo titolo VI-bis all’interno del codice penale , il quale:

– introduce nuove fattispecie di delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale, disastro ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo),
– introduce circostanze aggravanti (es. aggravante ambientale) e attenuanti (es…… continua lettura articolo e schema  DDL Ambiente schema penale

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Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
Leggi articolo su Cass. n. 5916.15

adminIl committente/appaltante è produttore rifiuti?
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Tutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015

 Non punibilità per fatti di particolare tenuità …. cosa vuol dire?
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Viene  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs. 28/2015 che avrà vigenza al 2 aprile 2015 sulla “non punibilità per fatti di particolare tenuità..” e avviso di rettifica nella gazzetta del 23.3.2015 che sostituisce la parola “prosciolto” a condannato….
Un provvedimento che avrà i suoi riflessi anche in ambito ambientale ma che preoccupa per la sua applicazione in tutti gli altri campi (reati di offesa alla persona ad esempio) laddove ormai viviamo asserragliati nelle nostre case vittime della microcriminalità, vittime di tutti coloro che nel nostro paese sanno di essere impuniti…. … ma a dire il vero non cambia molto  rispetto al passato.
In definitiva e per eccesso, se veniamo “bastonati” (il reato di lesione personale prevede la pena entro i tre anni) ma non veniamo seviziati o torturati e abbiamo anche la sfortuna di non morire, il nostro carnefice potrebbe vedersi riconosciuta la “non punibilità per fatto di particolare tenuità…..”
Utile la lettura anche della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2015 che ha affrontato proprio il tema del proscioglimento per la tenuità del fatto con riferimento all’istituto, diverso, già operativo avanti al Giudice di Pace.
Vale la pena riportare la prosa del nostro legislatore ….:

Esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto). Nei reati  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita'  e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale.
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona.
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate….

Vai al Dlgs. 28/2015
 

adminTutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015
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Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica

Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica
Delega di funzioni
Cass. pen. 7.10.2014 n. 41695
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza ha il merito di precisare la responsabilità del Sindaco rispetto alla dirigenza di settore e ad eventuali deleghe conferite.
La sentenza riassume e sintetizza la responsabilità del Sindaco in relazione alla sua funzione di paladino istituzionale alla tutela della salute Pubblica e dell’ambiente che non si spoglia della sua responsabilità neppure a fronte di apposita delega di funzioni.
L’indicazione del fatto sotteso alla sentenza non ha peculiare importanza perché quanto affermato in sentenza ha valore generale e prescinde dal caso esaminato relativo a fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 256 Dlgs, 152/2006….
Recita la sentenza:
“…in definitiva, la distinzione operata dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle… continua lettura articolo “sindaco e responsabilità
 

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Repressione corruzione e illegalità nella P.A. – Corso

Repressione della Corruzione e dell’ illegalità nella P.A.
Corso “Anticorruzione” – Venezia
Docenza tenuta da avv. Cinzia Silvestri


 
Le diapositive pubblicate sono accessibili solo dai partecipanti al corso di formazione previsto dalla L. n. 190/2012 (legge anticorruzione)  tramite password.
Il corso tenuto preso  sede di Ente inVenezia ha avuto il seguente oggetto:
Repressione della Corruzione e dell’illegalità della PA – 13 novembre e 3 dicembre 2014 (6 ore):  accedi alle diapositive del corso – Corruzione 
Trasparenza, incompatibilità e inconferibilità per la repressione della corruzione e illegalità nella PA – 27 novembre e 10 dicembre 2014 (6 ore): accedi alle diapositive del corso – trasparenza 

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AIA e sanzioni

AIA e sanzioni: art. 29 quattuordecies e art. 256 Dlgs. 152/2006
Cassazione penale n. 16756/2013
a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza offre utile riflessione sul rapporto esistente tra vari illeciti ovvero il rapporto tra il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 e le sanzioni previste dall’art. 29 quattordecies del Dlgs. 15272006 in materia si AIA.
E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute agli artt. 29bis ss. ex Dlgs. 46/2014
Il Tribunale Teramo condannava  il Responsabile tecnico di un Consorzio ed il Presidente del Consiglio di amministrazione per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 perchè  non osservava le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio della discarica Consortile , al fine di evitare rischi di inquinamento, in particolare, le acque superficiali nell’area di discarica non erano state contenute, il percolato non veniva adeguatamente captato e smaltito, con conseguente sversamento dello stesso nel terreno adiacente e sul Fosso .
L’impitato tra le varie contestazioni adduceva l’  “…erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 in quanto il reato contestato doveva essere quello di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16 ratione temporis, che punisce l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), con la pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000, in quanto la discarica in oggetto rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 152, art. 208 in quanto riceve più di 10 tonnellate al giorno;
La Cassazione risponde alla eccezione e con riferimento ancora al Dlgs. 59/2005 art. 16 comma 2 e precisa, rigettando l’eccezione che: “… risulta non fondato, atteso che la fattispecie indicata dal ricorrente, vigente ratione temporis, risulta residuale rispetto all’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 in virtù dell’apposizione della clausola di riserva (del D.Lgs n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 oggi abrogato, recita ® Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente).
la cassazione evidenzia anche che l’applicazione della ammenda ai sensi dell’art. 16 citato non ha in concreto effetti favorevoli per l’imputato:”… infatti, a fronte della fattispecie incriminatrice richiesta in applicazione dal ricorrente, la quale prevede una pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000 Euro, la disposizione applicata in concreto dal giudice di merito, in relazione alla riconosciuta attenuante della lieve entità del fatto, disciplinata al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (che consente una riduzione alla metà rispetto alla fattispecie), ha permesso al giudice di determinare la pena base in 3.000 Euro di ammenda, ridotte per effetto della diminuente a 1.500 e poi ulteriormente ridotta alla pena finale come comminata, per effetto delle circostanze attenuanti generiche.
 

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Rifiuto o non rifiuto?

Ricambi di auto usate  e traffico illecito di rifiuti ex art. 259 Dlgs. 152/2006
Cass. pen. Sez. III, Sent., 16-09-2014, n. 37847
a cura di Cinzia Silvestri e Margherita Pepe – Studio Legale Ambiente


 
La Polizia giudiziaria in occasione del controllo di un container destinato all’esportazione in Egitto sequestrava 10 tonnellate di ricambi auto di due tipologie:
a) ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo;
b) ricambi non attinenti alla sicurezza dei veicolo.
Il sequestro veniva convalidato dal giudice solo per i ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo, sul rilievo che i ricambi auto non attinenti alla sicurezza del veicolo possono essere oggetto di commercio ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003 in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, mentre le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedibili solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, contenente disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e dell’attività di autoriparazione. E non essendo la società in questione iscritta alle imprese esercenti attività di autoriparazione, era stato confermato il loro sequestro.
I reati ipotizzati:
traffico illecito di rifiuti (art. 259 del DLgs 152/2006[1)) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi dichiarati alla Dogana come “motori usati e loro parti”;
– falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 del codice penale[2]) per aver falsamente dichiarato, nella bolletta doganale emessa dalla Dogana di, che si trattava di “motori usati e loro parti”.
 
DECISIONE
Al fine di dirimere la questione è necessario inquadrare in che modo ciò che è rifiuto può cessare la sua qualifica ed essere per ciò sottratto alla disciplina sui rifiuti.
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5 del medesimo DLgs, che classifica i rifiuti.
Secondo l’art. 184-ter del medesimo decreto, però, un rifiuto cessa di essere tale quando viene sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Inoltre l’art. 184-ter comma 4 richiama espressamente anche il DLgs 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso.
Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184-ter, cessano di essere rifiuti.
Il fatto che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione non incide sulle condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto e la limitata commerciabilità delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso non esclude che possa esistere un mercato o una domanda per tali oggetti.
Non è possibile quindi concludere sulla persistente natura di rifiuto delle parti di autoveicolo attinenti alla sicurezza della veicolo recuperate e messe in commercio solo sulla base della limitata commerciabilità, che non è legata alla tipologia di rifiuto recuperato, ma esclusivamente a questioni di sicurezza.
Le parti attinenti alla sicurezza del veicolo, infatti, sono quei componenti “il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell’autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti” o quei componenti “il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia dei veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio” Questo spiega perchè tali parti di ricambio possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione.
Ne consegue che, al fine di accertare la effettiva sussistenza del reato per il quale si procede, non rileva se le parti oggetto di spedizione attengano o meno alla sicurezza del veicolo, ma se sia, piuttosto, cessata o meno la qualifica di “rifiuto”.
Il giudice ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per riesaminarla.
 
[1] ART. 259 traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
[2] Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

adminRifiuto o non rifiuto?
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Committente e appaltatore: responsabilità per danni contro terzi

Committente e Appaltatore: responsabilità esclusiva per danni contro terzi
Cass. pen. 20557 del 30.9.2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Un condomino convenne in giudizio il Condominio, l’amministratore dello stesso in proprio quale Direttore lavori, nonchè la società esecutrice dei lavori, chiedendo “..che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, nell’unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Palazzo; lamentò, in particolare, che, a seguito della fortissima pioggia caduta erano stati gravemente danneggiati i preziosi manoscritti e le filze costituenti l’archivio storico della biblioteca…”
Il Tribunale condannò l… continua lettura articolo “Committente danni

adminCommittente e appaltatore: responsabilità per danni contro terzi
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Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali

Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali 
Cass. Pen. 37547/2013 – art. 256 Dlgs. n. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione ribadisce che
1)    nessuna responsabilità può essere attribuita solo in forza della carica ricoperta
2)    la responsabilità omissiva ex art. 40 co. 2 c.p. (obbligo di impedire il fatto) può essere contestata solo se esiste una posizione di garanzia intesa quale espresso obbligo (contratto, legge ecc…) che impone il dovere di attivarsi per impedire l’evento.
Nel caso in esame la Cassazione esclude in capo al Committente ed al Direttore dei lavori l’obbligo di impedire reati ambientali laddove nessuna norma, legge, contratto prevede tale obbligo.


II Tribunale condannava ai sensi dell’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006, in concorso tra loro,
“..il primo quale committente di lavori edili per la realizzazione di un fabbricato,
il secondo quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, ….. continua lettura articolo 

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Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione

Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione
Cass. pen.  n. 23670/13

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Spesso la posizione di Committente induce le aziende alla errata convinzione di essere escluse da responsabilità. La sentenza citata coinvolge nella responsabilità per omicidio colposo anche il committente.

Il caso.
Un operaio della ditta appaltatrice …continua lettura articolo Committente Cass 23670.13

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Rifiuti e appalti: Responsabilità

Rifiuti e Appalti: Responsabilità
Cass. penale n. 13025/2014 – reato associativo e art. 260 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza  precisa il rapporto tra appaltatore e appaltante nella gestione dei rifiuti. In particolare:

 Il caso ed il reato contestato art. 260 Dlgs. 152/2006


La sentenza offre precisa individuazione del reato di traffico illecito di rifiuti organizzato in concorso tra società appaltante e appaltatrice.
L’indagato (società appaltatrice) era stato “….gravemente indiziato di essersi associato con altri, allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti speciali, anche pericolosi, mediante una serie indeterminata di trasporti e sversamenti,   ….continua la lettura dell’articolo  Rifiuti e appalti
 

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Sicurezza: Dirigente senza budget

Sicurezza: “Dirigente” senza budget
Cassazione penale n. 6370/2014

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


 

La Corte di Cassazione, con sentenza 6370 dell’11 febbraio 2014, ha chiarito la posizione del soggetto che, sebbene qualificato come dirigente, non abbia poteri decisionali e di spesa ovvero di budget o fondi finanziari ai quali attingere, in relazione alle responsabilità scaturenti dalla sua posizione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.. Tali soggetti pur avendo la qualifica di dirigente e occupando posizione di vertice non sono equiparabili al datore di lavoro e dunque non sono imputabili le relative responsabilità continua lettura articolo Dirigente senza budget

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Dlgs. 231/2001: differenza tra concussione e Induzione indebita

Dlgs. 231/2001 – Concussione e Induzione indebita
 Quale differenza tra i due reati? Risponde la Cassazione penale Sez. Unite 12224/2014
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


I reati di concussione e induzione indebita sono sanzionati dal Dlgs. 231/2001 con particolare gravità (da 300 quote a 800 e sanzioni interdittive) (vedi anche articolo su questo sito)
Tali reati possono essere utilmente commessi anche in materia ambientale attesa la trasversalità degli istituti tant’è che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l’estensione o comunque la considerazione di questi reati anche in tutti i settori (Ambiente, Sicurezza ecc..).
Di fatto l’introduzione del reato di Induzione amplia il novero dei comportamenti perseguibili in quanto coglie l’aspetto psicologico della induzione facilmente riscontrabile nella nostra quotidianità e forse meno percepibile come reato nella coscienza di molti. (continua lettura dlel’articolo concussione e induzione..)

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