Prestanome e gestore di fatto: quali responsabilità ambientali?

Amministratore società/prestanome e gestore di fatto: quali responsabilità ?
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza n. 47110/2013 Cassazione penale richiama principi applicabili anche in tema di responsabilità per reati ambientali[1].
La vicenda considera il caso, non raro, in cui un soggetto assume formalmente la carica di amministratore della società quale mero prestanome.
 Il Tribunale in primo grado assolve il prestanome in quanto risultava provato che .. fosse estraneo alla vita economica dell’impresa societaria, gestita a sua insaputa…”
2. Il Procuratore Generale della Repubblica ricorre censurando la decisione per violazione dell’art. 40 cpv c.p. e art. 2392 c.c.
La corte di cassazione accoglie la tesi della Procura ed afferma che il gestore di fatto è imputabile in concorso con il prestanome (amministratore di diritto) il quale abbia concretamente concorso nel reato.
Il prestanome, pur essendo escluso dalla effettiva gestione della società, è ritenuto responsabile a titolo di dolo eventuale laddove si provi in concreto che lo stesso era a conoscenza dei reati perpetrati e non si sia attivato per impedire l’evento.
Rileva in particolare che l’amministratore di diritto, (prestanome) quale legale rappresentante della società ..è formalmente titolare di una posizione di garanzia, per cui risponde a titolo responsabilità omissiva in ordine alle violazioni della legge (nel caso di specie tributaria)  avendo l’obbligo di impedire l’evento, anche se esiste, come nel caso di specie, un amministratore di fatto, il quale concorre nel reato. “Secondo il PG ricorrente, allorchè l’amministratore di diritto (prestanome), disinteressandosi dai compiti che gli sono imposti dalla legge, consente che altri realizzino condotte delittuose, deve ritenersi responsabile perchè l’inerzia è sinonimo di omissione e questa può essere effetto di negligenza ma anche di dolo. Richiama il principio di diritto secondo cui il prestanome risponde a titolo di dolo eventuale perchè, accettando la carica sociale, assume anche i rischi connessi e rileva che nel caso di specie .. aveva avuto modo di cogliere segnali di allarme sulla regolarità della gestione societaria, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.

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