Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti e nuovo DM 127/2024 

abrogato il DM 152/2022 dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Webinar on line – gratuito – Inerti DM 127/2024 – costruzioni e demolizioni.

Dal 29.9.2024 è vigente il nuovo Regolamento DM 127/2024 che ha abrogato il precedente DM n. 152/2022. Il Webinar si propone di offrire un primo focus su alcuni temi sottolineando le differenze con il precedente testo. La lettura del Decreto e il confronto con il precedente testo portano in luce alcuni passaggi di non facile comprensione. Il DM, il Regolamento invero vuole essere operativo ed esecutivo dell’art. 184 tre d.lgs. 152/2006. Punto di partenza. Il Webinar è breve e si concentra (1 ora circa) su alcuni punti.

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Cinzia SilvestriWebinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024
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L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

LRV n. 12/2024  – Regolamenti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA.  Regione Veneto regolamenta le procedure di VIA, VAS, AIA e VINCA (Leggi LRV 12/2024) con Legge pubblicata nel BUR n. 70 del 31.5.2024. Una parte del testo entra in vigore dal 1.6.2024, altra parte invece rimette all’attesa dei regolamenti attuativi che dovranno essere emanati entro 150 giorni ovvero entro 1.11.2024 (5 mesi).

L’entrata in vigore è disciplinata dall’art.  27 (Entrata in vigore) che indica diversi step : 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 (1.11.2024)

2) In vigore sin dal 1.6.2024:

  • salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative
  • alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e
  • le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

Si riporta l’art. 22 in tema di Regolamento AIA:

Art. 22

Regolamenti attuativi in materia di AIA.

1. La Giunta regionale, …. entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;

d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;

e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Cinzia SilvestriL.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA
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DNSH – Guida operativa 14.5.2024

Guida operativa DNSH del 14.5.2024

CAM, acque reflue, biometano, idrogeno……

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata, nel sito del Ministero (MASE), la guida aggiornata DNSH ( Guida-Operativa_terza-edizione)

La Guida aiuta alla applicazione del principio DNSH che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH). Tale principio, di vasta portata e di difficile definizione, deve trovare una applicazione concreta e dunque viene declinato in molteplici settori, ben indicati nella Guida.

Si pone subito l’attenzione a determinati settori che vengono poi “guidati” da schede, mappature, quasi a porre un controllo dell’ipotizzato danno.

Interesse principale per i CAM, ma anche per le acque, produzione di biometano, impianti di recupero rifiuti, idrogeno ecc….

Con riserva di approfondirne alcuni temi, è utile una visione d’insieme del testo per trovare le coordinate che ci interessano e per comprendere la finalità di una guida che non ha valore normativo ma certamente è compilativa, descrittiva, e necessita dell’importanza  che merita.


L’introduzione delle Guida ricorda i sei settori di azione e così si esprime:

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo)3. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea. 

leggi Guida-Operativa_terza-edizione

Cinzia SilvestriDNSH – Guida operativa 14.5.2024
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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di riporto – LG SNPA

Linee Guida SNPA 46/2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sono state pubblicate (nel sito SNPA) le Linee Guida (LG SNPA) per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica (DC SNPA, 7.6.2023, n. 210/2023). Il DL 77/2021 ha introdotto alcune modifiche in seno all’interpretazione dell’art. 185 d.lgs. 152/2006 (ex art. 3 DL 2/2012).

Ormai le LG costituiscono un momento di riassunto, di riflessione, di sistemazione dei dati normativi e tecnici che interessano una certa materia.

Le linee Guida affermano l’intento di “sistemare” gli aspetti e le problematiche necessari alla corretta identificazione della matrice materiali da riporto, si badi, all’interno della procedura di bonifica. 

Le Linee Guida invero precisano che tale valutazione è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo“per i quali il riferimento normativo è il DPR 120/2017”.

Si allega testo relativo alle Matrici di riporto – LG SNPA LG_46-2023_MdR-e-bonifica

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriMatrici di Riporto – LG SNPA
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Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Nuovo Codice Appalti – Dlgs. n. 36/2023 – art. 1

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


I nuovi principi del Codice Appalti, infondono speranza.

L’art. 1 del nuovo codice appalti si apre con il primo principio, non codificato nel precedente Codice (Dlgs. 50/2016): principio del risultato.

Importante comprendere subito che la violazione di tale principio è utile strumento di impugnazione dell’atto amministrativo, di contestazione, di doglianza. E’ come avere uno strumento in grado di riportare l’agire amministrativo nei binari del diritto.

Utile la lettura:

Articolo 1.
Principio del risultato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività̀ e il migliore rapporto possibile tra qualità̀ e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità̀, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità̀ e celerità̀ nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità̀.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità̀. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità

Considerazioni:…. continua lettura articolo “principio risultato CAppalti art. 1”

La riproduzione in altri siti dei contenuti di questi articoli deve essere autorizzata dall’autore e deve contenere il riferimento a Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

 

Cinzia SilvestriAppalti – Principio di risultato
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Rifiuti sottoterra… che fare?

Rifiuti sottoterra… che fare?

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006

Difetto d’istruttoria – TAR Lombardia Brescia n. 435/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l’importanza della “istruttoria” che accompagna l’individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.

Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, ipso iure,  a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni ’60 e ’70.

Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di “istruttoria” utile a individuare, con una certa certezza, l’effettivo responsabile.

Il TAR precisa infatti che …continua lettura “rimozione rifiuti e istruttoria”….

Cinzia SilvestriRifiuti sottoterra… che fare?
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Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Consegna delle chiavi: rilevanza/TAR Lombardia Brescia n. 390/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il TAR Lombardia Brescia n. 390/2021 affronta caso che pone in luce la verifica della colpevolezza anche in capo al proprietario dell’immobile incolpevole che viene però raggiunto da una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006. La consegna delle chiavi al locatario, ad esempio, può costituire, per certa giurisprudenza, un elemento da indagare per accertare l’effettiva responsabilità in concorso del locatore. La questione, il punto di riflessione, si pone anche nel caso di vendita dell’immobile, anche se non portato a definizione.

Accade spesso, nella pratica, che il venditore anticipi la consegna delle chiavi prima della vendita effettiva; accade, altrettanto spesso, che le chiavi vengano consegnate dalla agenzia immobiliare senza notiziare il proprietario. E’ questo il caso trattato dalla sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 390/2021 … continua lettura articolo “rimozione rifiuti e consegna delle chiavi ….”

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Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Un’ opportunità dalla Riforma penale

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Un passo verso la civiltà. Diritto all’oblio.

La Riforma penale ha inserito articolo che permette di “blerare”, oscurare, in/deindicizzare, i dati personali delle persone che, a seguito di procedimento penale sono state poi assolte o addirittura, in sede di indagine la loro posizione è stata archiviata.

La norma richiama il Regolamento della privacy sul diritto all’oblio e crea  procedura che richiede l’istanza della persona interessata per ottenere apposita dicitura della cancelleria posta in calce, ad esempio, alla sentenza di assoluzione: dicitura che impedisca la indicizzazione dei dati personali dell’assolto sui motori di ricerca internet.

La norma sembra avere respiro proprio e solo in ambito penalistico e, in questo contesto, inserisce indicazioni operative che applicano gli art. 17 e 19 del Regolamento privacy (2016) e l’art. 52 Dlgs. 196/2003; norme, queste ultime, applicabili a prescindere da contesto penalistico.

La norma è meritevole e testimonia la volontà di aprire un varco utile a proteggere la persona nella sua integrità anche dai danni che la visibilità in internet provoca; danni irrimediabili magari causati da una” impropria” o infondata imputazione.

In realtà non si comprende per quale motivo la richiesta di oblio debba essere richiesta dalla parte con aggravio di attività e non possa essere imposta d’ufficio in tutti i casi di assoluzione e archiviazione. La norma invero non impedisce che la sentenza di assoluzione, ad esempio, viaggi in internet ma che i dati riferiti alla persona (nome e cognome e altri dati personali) vengano esposti, indicati.

Si allega di seguito  ….continua lettura testo – richiedi password per apertura documento a info@studiolegaleambiente.it -diritto all’oblio

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Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Convegno on line – 4,6,11,13 ottobre 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ritorna l’appuntamento di studio sugli Odori, sulle emissioni odorigene. Un ciclo di incontri professionali con unico tema: gli odori, le emissioni odorifere.

Gli incontri trovano il patrocinio di SNPA, UNI, RSE, Accredita e Unichim e ospitano relatori multidisciplinari che analizzano il problema odorigeno  sotto ogni aspetto (tecnico, normativo, analitico ecc…). Una opportunità alla quale partecipa anche Studio Legale Ambiente nella giornata del 6.10.2022 ore 10, con un breve intervento sull’assenza dei limiti odorigeni nella normativa e le conseguenze che ne derivano, sotto molteplici aspetti.

Molti altri interventi completano l’argomento che è di particolare attualità e novità.

Si allega dunque il programma della Scuola ed è possibile la iscrizione cliccando nei link  –  Locandina Scuola-Odori-2022 – iscrizioni

Cinzia SilvestriScuola Odori 2022
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P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

DL n. 115/2022 – nuovo art. 27-ter d.lgs. 152/2006

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta del 9-8-2022 il DL n. 115 del 9.8.2022 e vigente dal 10.8.2022. Leggi  Decreto Legge n. 115/2022

Il Decreto Legge è destinato ad affrontare le misure urgenti in materia di “energia, emergenza idrica, politiche industriali e sociali” e rivela punto di interesse nell’art. 33 che ha inserito l’art. 27-ter al d.lgs. 152/2006 “procedimento autorizzatorio accelerato regionale”. 

In particolare, l’art. 27-ter , composto da ben 14 commi (giusto per semplificare), si inserisce nella tematica “PAUR” – e crea il P.A.U.A.R ovvero il Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale; così precisa l’art. 27-ter al primo comma:«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). – 1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu’ elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita’ a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorita’ ambientale competente e’ la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

L’art. 27-ter, pone riferimento esplicito alle aree di interesse strategico nazionale e dunque dialoga con l’art. 32 del DL 115/2022 che indica  sommariamente alcune aree di interesse (salvo apposito provvedimento da emanare) ovvero:

Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi

  1. alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori,
  2. delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni,
  3. della cibersicurezza, dell’internet delle cose (IoT),
  4. della manifattura a bassa emissione di Co2,
  5. dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni,
  6. della sanita’ digitale e intelligente e
  7. dell’idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore.
Cinzia SilvestriP.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale
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Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Garante Privacy e Rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Postare su Facebook le immagini che registrano l’illecito abbandono di rifiuti, può costare molto caro. 

Le regole di riservatezza devono essere rispettate anche in caso di illecito.

Il Garante interviene su questione delicata e condanna la Società di gestione dei rifiuti e il Comune, alla sanzione di euro 150mila per aver violato i principi relativi alla Privacy. L’Ordinanza è interessante perché ricorda, ad esempio, l’obbligo di informativa e la completezza di tale adempimento nella cartellonista esposta al pubblico; ricorda il  rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; ricorda la necessità di “valutazione di impatto” quando vengono trattati molteplici dati (area pubblica”.

Così scrive l’ordinanza:

Con la nota sopra menzionata l’Ufficio ha rilevato che il Comune ha posto in essere, per il tramite della società, un trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, che deve essere conferita “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, con conseguente violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in mancanza di idonea disciplina del rapporto con la società quale “responsabile del trattamento”, prima dell’inizio del trattamento stesso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento (già art. 29 del Codice previgente) nonché in assenza di valutazione di impatto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento …

Leggi garante-privacy-ordinanza-ingiunzione-162-2022 pdf

Cinzia SilvestriIlleciti Rifiuti e…Facebook
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P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R.  – istruttoria e conferenza servizi

Parere negativo Comune – art. 27-bis Dlgs. 152/2006

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sommario. 1) il caso; 2) norme regionali e statali; 3) concetto di “prevalenza”; 4) collaborazione e buona fede; 5) Conclusioni TAR


Il parere negativo del Comune, laddove previsto come vincolante dalla legge regionale, nell’ambito della procedura Regionale ex art. 27-bis Dlgs. 152/2006, può incidere sulla valutazione negativa del P.A.U.R.? Risponde il TAR EMILIA-ROMAGNA, 28 aprile 2022, n. 378


  1. Il caso

Una Società attivava il provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto “discarica per rifiuti non pericolosi – ampliamento lotto E”. Il progetto prevedeva l’installazione di una piazzola destinata alla produzione di energia elettrica mediante combustione/recupero energetico del biogas derivante dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti.
Il procedimento avviato seguiva il suo corso e comprendeva l’AIA, la variante al PRG, VIA ecc..; seguiva il deposito per la presentazione di osservazioni, la convocazione Conferenza istruttoria e richiesta di integrazioni alla Società relativamente al”… Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati..”.
Ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. N. 152/06 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria dall’ ARPAE. Ebbene, nel corso dell’istruttoria e conferenza dei servizi il Comune esprimeva parere negativo.

Veniva inviato, alla Società, preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/90 ss..m) e veniva fissata nuova conferenza dei servizi ovvero “. comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis .al fine di discutere il preavviso di diniego, le osservazioni della Ditta e condividere l’esito della procedura.”.
Durante la Conferenza di servizi decisoria, il Comune ribadiva la posizione contraria.

Ebbene, “…ARPAE, quale autorità procedente, ha ritenuto che il parere qualificato del Comune .. relativamente alle competenze urbanistico-territoriali risultasse prevalente, determinando quindi, in assenza dell’adeguamento alla pianificazione, la conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ….

La Società, pertanto impugnava la predetta delibera conclusiva del provvedimento, nonché gli atti endo-procedimentali che hanno portato alla conclusione negativa del PAUR.

2) Norme regionali e statali

Il TAR evidenzia il contrasto tra norme regionali e statali. La legge regionale ….Continua lettura articolo (richiedi password per l’apertura del documento a info@studiolegaleambiente.it) 

Cinzia SilvestriP.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi
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V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

Opzione zero e V.I.A. – impatto ambientale

Consiglio di Stato n. 2062/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.4.2022


L’art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d’impatto ambientale deve contenere

  1. d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

Si consideri che fino al 2017 la richiesta di indicare l’opzione zero era indicata nell’art. 21 comma 2 lett. b) Dlgs. 152/2006; norma alla quale fa riferimento anche la sentenza del Consiglio di Stato.

  1. L’autorita’ competente all’esito delle attivita’ di  cui  al comma 1: a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del  progetto e dello studio di impatto ambientale;…      b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l’alternativa zero;

L’alternativa zero (opzione zero) costituisce passaggio importante nella valutazione di impatto ambientale dell’opera che deve essere presa in considerazione dalla amministrazione, fosse solo per rigettarla.

Il Consiglio di Stato n. 2062.2022 affronta il problema dell’alternativa zero nel caso del progetto di ampliamento dell’aeroporto di cagliari.

Utile anche la lettura del T.A.R.-Veneto-Venezia-08.03.2012-n.-333 che si occupa invece dell’impatto zero di un progetto di discarica.

Continua la lettura dell’articolo cliccando qui sopra – lettura utile alla riflessione sull’importanza di questo elemento nello studio di impatto da presentare alla amministrazione ma anche l’importanza per il richiedente di precisare bene l’elemento negativo dell’impatto.

V.I.A. e opzione zero – valutazione – impatto ambientale – consiglio stato 2062/2022 – Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriV.I.A. e opzione zero – impatto ambientale
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Ambiente nella Costituzione

L’ambiente entra nella Costituzione

Legge costituzionale n. 1/2022.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 22.2.2022 la legge costituzionale che ha modificato gli art. 9 e 41 della Costituzione inserendo l’ambiente tra i principi fondamentali. Cosa cambia? La Costituzione indica i principi che devono essere rispettati dalla Legge; la Legge deve rispettare la Costituzione.Tale inserimento esprime la volontà di ritornare al sistema delle fonti del diritto, alla gerarchia delle fonti che, a dire il vero, da tempo è sempre più sfumato. 

Consideriamo dunque le novità.L’inserimento nell’art. 9 (principi fondamentali) della tutela dell’ambiente e la modifica dell’art. 41 relativo ai rapporti economici. In particolare:

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».


Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute , all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43] e ambientali.

Cinzia SilvestriAmbiente nella Costituzione
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Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma del processo civile – Cartabia

Legge n. 206/2021 – vigente al 24.12.2021 (leggi)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 9.12.2021 l’attesa riforma del processo civile (e non solo) promessa dal Ministro Cartabia. Legge che disegna la cornice entro la quale dovranno essere emanati i futuri provvedimenti attuativi; legge che indica, invero, i principi le linee direttive che dovranno essere seguite in alcuni campi del diritto.

Un unico articolo e molti commi. I commi da 27 a 36 modificano alcune parti del codice di procedura civile ed entreranno in vigore al 24 giugno 2022 (180 giorni dalla vigenza). Molta attenzione all’ambito famigliare, alla tutela dei minori.

Nel mare di intenti (famiglia, minori, condominio, giustizia, processo ecc…) emerge anche la volontà di riordinare, aggiornare la vetusta ma attuale normativa speciale (anche ambientale si suppone) e la Cartabia si ricorda proprio (e cita) il RD 1755/1933 (acque e impianti elettrici); il comma 22  si esprime:

“…principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; …”

Cinzia SilvestriAcque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta
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Emissioni odorigene: Master Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia

Emissioni odorigene: Master Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia

Emissioni odorigene

Lezione 26.11.2021 – Master in Diritto Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In data 26.11.2021, via webinar, si è tenuta lezione sulle “emissioni odorigene”. Focus di lettura della complessità della materia, poco conosciuta, attraversando l’interpretazione all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006 alla luce della giurisprudenza di settore.

Si allega presentazione, di Studio Legale Ambiente, visibile solo con password da coloro che hanno partecipato al Master: master Ca’ Foscari emissioni odorigene 2021

Cinzia SilvestriEmissioni odorigene: Master Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia
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Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Veneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Veneto:  Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Piano Regionale Rifiuti – Veneto

DGRV n. 1458/2021 – aggiornamento

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata in BUR la DGRV 1458 del 25.10.2021 che “…adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale e della DGR n. 791 del 31.03.2009, costituita da un documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali(Allegato A),un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B), tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento…”.

Nel contempo la Regione  avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) previste dall’art. 199 e 12 d.lgs. 152/2006.

Cinzia SilvestriVeneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato
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Tariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità

Tariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità

Novità – DL 152/2021 – PNRR e prevenzione infiltrazioni mafiose

Tariffa servizio idrico, discariche, VAS – Modifiche al Codice ambientale 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Codice ambientale subisce nuovo intervento dal DL 152/2021 vigente dal 7.11.2021.

Le disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose incide anche su alcuni articoli del codice ambientale e leggi collegate.

L’art. 16 del DL 152/2021 titola sulle “risorse idriche” e modifica l’art. 154 d.lgs. 152/2006

L’art. 18 del DL 152/2021 apre con curioso titolo di “proposta” di riduzione dei tempi del procedimento di VAS modificando l’art. art. 13 d.lgs. 152/2006

L’art. 50 del DL 152/2021 abroga l’art. art. 194bis d.lgs. 152/20060 relativo al Sistri.

Si aprono poi tutte le modifiche alle leggi correlate che meritano apposita trattazione quale ad esempio l’art. 43 DL 152/2021 relativo al “potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive”.

Leggi testo DL 152/2021

Cinzia SilvestriTariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità
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Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Rifiuti esclusi dall’applicazione normativa rifiuti

PNRR – art. 185 Dlgs. 152/2002 – ceneri vulcaniche, rifiuti pirotecnici, posidonia

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 12.10.2021


L’art. 185 D.lgs. 152/2006 continua a essere modificato.

L’esclusione dall’ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 offre la possibilità di evitare la complessa normativa e rendere più agevole la gestione di certi bene, che possono, fin dall’origine, essere considerati NON rifiuti.

La novella del PNRR (DL 77/2021) inserisce anche i rifiuti da articoli pirotecnici con la particolarità di escluderli dall’applicazione del D.lgs. 152/2006 ma di precisare la normativa di riferimento per lo smaltimento e gestione e richiamando anche l’art. 237 (criteri direttivi di sistemi di gestione) D.lgs. 152/2006 ovvero la norma finale e di chiusura del titolo dedicato alla gestione di particolari beni (veicoli fuori uso, olii… ecc.).

La novella inserisce nell’art. 185 D.lgs. 152/2006:

  1. Posidonia spiaggiata (viene espunto il termine al 31.12.2022)
  2. Ceneri vulcaniche
  3. Rifiuti da articoli pirotecnici …..continua lettura articolo sull’art. 185 d.lgs. 152/2026 – PNRR 
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Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Piano azione Europeo – Economia Circolare 11.3.2020

Consigli di lettura – “neutralità climatica”

segnalato da  Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Economia Circolare. Ormai queste parole sono entrate nel linguaggio comune e ogni modifica legislativa è ispirata al raggiungimento della “economia circolare”. E’ utile e necessario dunque leggere il breve testo ispiratore chiamato “piano di azione per l’economia circolare” della commissione europea del 11.3.2020. Documento ispiratore del complesso sistema che si è concretizzato nel PNRR ovvero nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa che ha preso forma con il DL 77/2021 e la legge di conversione n. 108/2021.

Le parole ci rappresentano. Mentre l’Europa sceglie il “piano di Azione” che rimanda alla concretezza di un agire verso il futuro, verso il cambiamento, l’Italia esprime nel proprio Piano la Resilienza e la Ripresa, parole che evocano fatica, lotta per un approccio positivo a fatti negativi. Allora può essere utile rileggere o leggere il Piano di azione Europeo che introduce belle parole e alita speranza: “economia climaticamente neutra..”, “neutralità climatica…”; “..dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse…”.

L’inciso finale è persino poetico: “…senza lasciare indietro nessuno…”.

L’art. 1 del Piano di azione precisa: “…Visto che l’estrazione e la trasformazione delle risorse sono all’origine della metà delle emissioni totali di gas a effetto serra e di oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico, il Green Deal europeo 4 ha varato una strategia concertata per un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto ilprofilo delle risorse e competitiva. L’estensione dell’economia circolare dai precursori agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine dell’UE senza lasciare indietro nessuno.

Leggi Piano azione europeaEC

Cinzia SilvestriEconomia Circolare – Piano azione Europeo …
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Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

DL 127/2021 COVID – aziende private

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 127/2021 inserisce l’art. 9 – septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2,  prevede al fine di prevenire la diffusione Covid:

  • obbligo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
  •  a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazioneverde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
  • 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
  • 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  • 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
  • Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
  • 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita’ operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
  • Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
  • 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
  • Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  • 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
  • 8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e’ punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  • 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche’ per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  • Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio 2020, n. 74.
  • Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita in euro da 600 a 1.500.
  • 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto.
  • I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione

leggi DL 127/2021 COVID

Cinzia SilvestriGreen pass obbligatorio dal 15.10.2021
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Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

PTA Veneto – modifiche – nuove zone vulnerabili

Piano Tutela Acque – Veneto DCR 107/2009

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.9.2021


Il Piano Tutela acque è stato ancora modificato dalla DGRV 1170/2021 pubblicata in BUR il 3.9.2021.

la DGRV contiene, come d’uso, l’elenco delle modifiche e chiarimenti intervenuti a far data dall’approvazione del PTA 107/2009.

Scrive la DGRV che “…a seguito della lettera di messa in mora complementare da parte della Commissione Europea, …, relativa alla procedura d’infrazione n. 2018/2249, ed acquisita al prot. 541120 del 21/12/2020, con cui il Ministero ha presentato alcune criticità che permangono nella Regione Veneto in merito alla designazione delle zone vulnerabili, la Regione Veneto ha risposto con nota prot. 101283 del 03/03/2021 precisando che da un lato alcune delle richieste del Ministero risultano già soddisfatte, dall’altro che per la richiesta relativa alla designazione di una nuova zona vulnerabile influente sulla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175, la Regione avrebbe provveduto alla designazione sottoponendo la stessa all’iter previsto dalla normativa regionale vigente. A fronte di una nuova nota del MITE, prot. 58290 del 31/05/2021, risulta necessario ed urgente provvedere alla designazione della nuova zona vulnerabile da nitrati sopracitata….”

Leggi DGRV e relativi allegati PTA modificati

Cinzia SilvestriPiano Tutela Acque – Veneto – modifiche
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