SANZIONI SISTRI: CONSIDERAZIONI



SANZIONI SISTRI: considerazioni brevi
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati?
 
La Corte di Cassazione spiega nella relazione III/13/2011 del 20 settembre 2011 http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_13_11.pdf l’attuale regime sanzionatorio del SISTRI, alla luce delle molteplici (e confuse) novità legislative sul punto.
La difficoltà interpretativa è data non solo dalle (gravi) abrogazioni (si pensi al D. L. 138/2011 prima dell’intervento del Parlamento), ma soprattutto dalle singole novelle intervenute non nel Testo Unico ambientale, ma di volta in volta nella precedente disposizione modificativa, creando un puzzle normativo di difficile soluzione, soprattutto quanto alla determinazione di vigenza delle singole leggi.
 
Ed invero l’originario art. 39 del D. Lgs. 205/2010 che ha modificato la parte IV del D. Lgs. 152/06 introducendo il SISTRI nella disciplina sui rifiuti è stato a sua volta novellato dall’art. 4 de D. Lgs. 121/2010.
Ne consegue che gli artt. 258 e 260 bis T.U.A. devono essere letti in base alla modifica operata da entrambi i testi normativi.
Molto più semplice sarebbe stato se il legislatore avesse riscritto direttamente il Testo Unico Ambientale
 
Riassumendo:
1. NATALE 2010: entra in vigore il D. Lgs. 205/2010, il cui art. 39 abroga l’art. 258, depenalizzando il trasporto di rifiuti in assenza di FIR cartaceo, reato non contemplato dal nuovo art. 260 bis.
Le ipotesi di reato sono tassative e nessuno può essere sanzionato se non in forza di una legge in vigore al momento del fatto.
Note sono le critiche dottrinali e giurisprudenziali sul punto.
 
2. 16 AGOSTO 2011: diventa vigente il D. Lgs. 121/2011, il cui art. 4 modifica l’art. 39 mediante l’aggiunta, tra l’altro del comma 2 bis.
Fino alla data di operatività del SISTRI le sanzioni da applicarsi sono quelle stabilite “nella formulazione antecedente all’entrata ini vigore del presente decreto” (da leggersi: anteriormente al Natale 2010).
Si assiste dunque ad una rinascita della normativa abrogata, limitatamente però alle sanzioni…
Si potrebbe obiettare che le sanzioni da sole non hanno alcuna valenza senza le disposizioni descriventi la condotta, ovvero nella fattispecie gli artt. 190 e 193 vecchia formulazione.
L’art. 258 vecchia formulazione è di fatto una scatola vuota, ma il buon senso impone di non sottilizzare sui principi normativi e sulla esegesi delle fonti….
 
La Corte di Cassazione, invece, impone la corretta applicazione dei principi cardine del sistema penale italiano e dunque ai sensi degli artt. 25 Cost. e art. 2 c.p., non possono essere puniti i reati ex art. 258 commessi tra Natale 2010 e Ferragosto 2011 stante l’abolitio criminis operata con il D. Lgs. 205/2010.
 
3. D. L. 138/2011: il SISTRI viene completamente abrogato. Ancora una lacuna nell’applicazione del regime sanzionatorio penalistico: tutti gli illeciti considerati reati ai sensi della normativa ambientale commessi sotto la vigenza del D. L. 138/2011 rimangono impuniti (?)
 
4. Legge n. 148/2011 di conversione con emendamenti del D. L. 138/2011: ripristino del Sistri e riassesto della normativa ambientale.
 
L’interprete è dunque chiamato a ricostruire il puzzle delle disposizioni sul SISTRI, considerando, fino al 9.2.2012 e/o giugno 2012, un doppio binario tra vecchia e nuova formulazione… chiudendo un occhio sull’effettiva portata dell’istituto della abrogazione
 
 
 
 
 
 

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