REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

Cessazione qualifica rifiuto – D.MITE 27.9.2022 n. 152

segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


D.MITE 27.9.2022 n. 152 – Regolamento – Rifiuti Inerti – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.9.2022 il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Decreto era atteso ma ormai conosciuto dai tecnici di settore. Giova in questo contesto “tradurre ” le norme finali e transitorie” che dettano alcuni incombenti per le aziende interessate. Recita l’ultimo articolo del Regolamento che si trascrive con parti “prosate” in font colorato: 

  1. 1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni (180 gg – 6 mesi) dalla data di entrata in vigore dello stesso ( 4.11.2022 e dunque entro il 4 maggio 2023), presenta all’autorita’ competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (operazioni di recupero) , indicando la quantita’ massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV (ad esempio AUA ex art. 208 Dlgs. 152/2006) ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (A.I.A. art. 29bis ss. Dlgs. 152/2006). Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonche’ i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.

2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali gia’ prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche’ quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia’ autorizzate possono essere utilizzati in conformita’ alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

Cinzia SilvestriREGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI