Registro di carico e scarico: esclusioni

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO
REGISTRO DI CARICO E SCARICO: SOGGETTI ESCLUSI
Art. 190 comma 1bis Dlgs. 152/2006 – Dlgs. n. 121/2011 art. 4 co. 1 lett. b)
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Coloro che trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 Dlgs. 152/2010 non sono più obbligati a tenere il Registro di carico e scarico (nei limiti indicati dalla legge) già dal 16.8.2011.
L’importante novità è stata inserita all’art. 190 Dlgs. 152/2006 (comma 1-bis) dal Dlgs. 121/2011 e operativa dal 16.8.2011:
Sono esclusi, dal 16.8.2011, dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico :
1)    gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che
2)    raccolgono e
3)    trasportano
i propri rifiuti speciali purchè non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8,
nonche’
4)    le imprese e
5)    gli enti che,
ai sensi dell’art. 212, comma 8,
6)    raccolgono e
7)    trasportano
i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)
ovvero “i rifiuti derivanti dalle attivita’ di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis” ovvero non integri i requisiti del “sottoprodotto” (art. 184bis).
Il legislatore sembra operare una esclusione ampia per gli imprenditori agricoli mentre restringe l’ambito di esclusione per le imprese ed enti ai soli rifiuti che derivano da demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attvità da scavo ecc…
Il comma 8 dell’art. 212 Dlgs. 152/2006 ha subito anch’esso profonda revisione dal Dlgs. n. 205/2010 e dunque, ad oggi, il riferimento al trasporto di rifiuti propri, anche ai fini della esclusione della tenuta del Registro e carico e scarico deve essere intesa:
1) I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’
2) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi
3) in quantita’ non eccedenti
a) trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,
non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti
1)    non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
2)    sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita’ di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione .

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