Piano di tutela delle Acque (Regione Veneto)

E’ nota ormai l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, in vigore a seguito della delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 (BUR n. 100 dell’8.12.2009).
Il PTA è piano subordinato al Piano di gestione e al Piano di Bacino di cui all’art. 117 Dlgs. 152/2006.
La piena attuazione del corposo piano di settore richiede, tuttavia, provvedimenti ad hoc da parte della Giunta Regionale e delle AATO, che dovranno fornire le indicazioni da seguire in ordine alle procedure di controllo, nonché criteri per uniformare in tutto il territorio veneto l’osservanza del PTA.
Pubbliche amministrazioni, Enti locali e soggetti privati sono, pertanto, tenuti al rispetto non solamente di quelle misure di salvaguardia vigenti nelle more della delibera di approvazione del piano (Delibera GR n. 2884 del 29.09.2009, in Bur 88/09), peraltro rimaste pressoché invariate all’interno delle NTA del PTA approvato, ma dovranno attivarsi al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nella normativa statale inerenti standard e misure volte ad un uso sostenibile e al mantenimento del patrimonio idrico veneto.
È certa la conseguenza che l’approvazione del PTA ha avuto sulla normativa regionale veneta: l’art. 19 NTA (Norme tecniche di Attuazione) del relativo piano di settore statuisce, infatti, che la normativa contenuta nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque rimanga in vigore solo laddove non in contrasto con il Piano di Tutela delle Acque e che in ogni caso perdono efficacia:
1) le relative Norme Tecniche di Attuazione, 2) la guida tecnica; 3) le disposizioni inerenti l’uso in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature; 4)lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici,la guida tecnica; 5) nonché giocoforza l’insieme dei provvedimenti emanati ai sensi delle predette norme abrogate.
Non rimane, quindi, che verificare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nelle apposite tabelle ad hoc allegate al PTA ed attendere l’emanazione di ulteriori istruzioni da parte della Giunta Regionale e della AATO.
 

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