Amianto: è vizio dell'immobile venduto?

Amianto: è un vizio dell’immobile Venduto?
a cura di Studio Legale Ambiente


Sono poche le sentenze sul tema.
Accade che il bene immobile venduto manifesti (dopo la vendita) la presenza di amianto dovuto a cattiva manutenzione e che richiede vera e propria bonifica. In questo caso la questione, posta all’attenzione del Tribunale di Prato nel 2014 (amianto nella parte condominiale dell’immobile compravenduto) riconosceva le ragioni del compratore e condannava il venditore alla rifusione del minor valore del bene nella sua parte di millesimi condominiali.
Il venditore è tenuto al pagamento del valore dovuto alla diminuzione del valore del bene ovvero agli interventi di bonifica eseguiti o da eseguire. Tuttavia la presenza di amianto non costituisce vizio di per se’. L’amianto costituisce vizio solo quando richieda l’intervento di bonifica (da accertare in sede giudiziale).
Ilvenditore che non sia responsabile dell’inquinamento (laddove tenuto al pagamento – e molte sono le variabili che possono escludere la sua responsabilità),  può sempre rivalersi nei confronti di terzi soggetti inquinatori.
La L. 257/1992 invero non impedisce la vendita di beni contenenti amianto che possono dunque circolare.
Precisa il Tribunale di Milano del 27.9.2006: ” la presenza di amianto in sé non costituisce un vizio della cosa, tenuto presente che la normativa non vieta la presenza di detto materiale in manufatti risalenti alla data di entrata in vigore della legge 257/1992, ma si limita ad imporne, ove ne ricorrano i presupposti previsti dal Dlgs. 277/91 ss.. la valutazione del rischio o comunque la gestione al punto di evitarne l’offensività o di limitarla nei limiti accettabili previsti dal legislatore”. 

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