Nuovi Reati ex Dlgs. 231/2001 – Responsabilità Società

Nuovi reati ex Dlgs. 231/2001- Privacy –  responsabilità Società.
Art. 24bis Dlgs. 231/2001  
A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri


 
 L’art. 9 del DL 93/2013 vigente dall’11.9.2013 (frode informatica commessa con sostituzione di identità) al comma 2 ha modificato l’art. 24bis del Dlgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
L’intervento si presenta corposo e complesso.
Vengono assoggettati alla disciplina della responsabilità degli enti e dunque del “modello 231” alcuni reati di particolare importanza.
1) art. 635-quinquies c.p.:  Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
2) art. 640-ter c.p. Frode informatica commessa con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti  .
3) art. 55 comma 9 Dlgs. 231/2007 che prevede: “Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
4) Dlgs. 196/2003 parte III, titolo III capo II ovvero gli articoli
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
Art. 169 (Misure di sicurezza)
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
Art. 171 (Altre fattispecie)
Art. 172 (Pene accessorie)


 
L’ art. 24bis modificato risulta così di nuova lettura:
(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater ,635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice  penale nonche’ dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo  III,  Capo II del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  si  applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente  la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 491-bis e 640-quinquies del  codice  penale,  salvo  quanto  previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei  casi  di  condanna  per  uno  dei  delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni  interdittive  previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna  per uno dei delitti  indicati  nel  comma  3  si  applicano  le  sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
 
 
 

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