Sicurezza: Cass. penale 669/2013

Sicurezza: Responsabilità del CDA – datore di lavoro
Cassazione penale n. 669/2013 (21628/2013) – art. 589 c.p.
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente

Il dipendente di una Spa (responsabile magazzino) moriva schiacciato al suolo a seguito del crollo di una balla di cellulosa del peso di due tonnellate posizionata in modo instabile ed inadeguato su pancali all’interno del magazzino.Veniva ritenuto responsabile, quale datore di lavoro, il legale rappresentante della società che si difendeva allegando:1)    la qualifica del dipendente deceduto e le mansioni contenute in procura speciale erano idonee a integrare la delega ex art. 16 Dlgs. 81/20082)    estraneità del legale rappresentante  alle problematiche tecniche della gestione dei magazzini e sulla movimentazione della merce.La sentenza ribadisce concetto ormai consolidato ovvero che destinatario  delle norme per la sicurezza dei luoghi di lavoro è il legale rappresentante quale Presidente del Consiglio di amministrazione .
Nulla di nuovo se non fosse per l’inciso che ricorda la responsabilità dell’intero CDA prima ancora che del Presidente del CDA.
Precisa invero la Corte che la responsabilità nella SPA è del Consiglio di amministrazione il quale può delegare con apposita delibera le proprie funzioni ad un consigliere che assume la posizione di delegato per la sicurezza.

CDA –> delibera –> consigliere delegato –> datore di lavoro (delega sicurezza)

“E’ pur vero che …nel caso di imprese gestite da societa’ di capitali, gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione ….e difatti il Presidente del CDA non può da solo essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero CDA salvo delega conferita ad un singolo Consigliere, amministratore delegato, in virtù dell’obbligo di adottare misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato rimanendo in capo al CDA residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e intervento sstitutivo nel caso di mancato esercizio della delega”.
Nel caso in esame il presidente del CDA (legale rappresentante) con delibera del CDA aveva ricevuto la delega quale “datore di lavoro per la sicurezza” e dunque  assumeva duplice funzione di garanzia quale datore di lavoro (Presidente CDA) e delegato alla sicurezza (per delibera conferita dal CDA).
 
 
 
 

 

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