Trasporto di rifiuti occasionale

Trasporto di rifiuti senza autorizzazione anche se occasionale: è reato
 Cass. pen. 27-09-2017, n. 44438
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale di Treviso, dichiarava la penale responsabilità in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per il trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da ammortizzatori, catalizzatori esausti, componenti metalliche intrise di olio e serbatoi di carburante rivenienti dallo svolgimento della attività di demolizione di autoveicoli connessa alla sua veste di titolare della Carrozzeria, in assenza di qualsivoglia autorizzazione; detti rifiuti, per una quantità pari a circa 10 mc, erano stati, infatti, trasportati, su di un autocarro presso la impresa per lo smaltimento rottami ferrosi
Il Tribunale di Treviso, nell’affermare la penale …continua lettura articolo – trasporto

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Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012

Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012
Pubblicato il DPR 120/2017 – Gazz. uff. 7.8.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2017 il Regolamento per la disciplina delle terre e rocce da scavo (che assume la forma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 anziché di decreto Ministeriale).
La vigenza del DPR 120/2017 è fissata al 22.8.2017.
L’art. 31 del DPR 120/2017 abroga il DM 161/2012 ma anche

  1. l’art. 184 – bis comma 2bis (sottoprodotto) del TUA: viene espunto proprio l’ultimo comma (2bis) che richiamava espressamente il DM 161/2012 e così recitava:  “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente …. 10 agosto 2012, n. 161, .., si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.
  2. l’articolo 41 comma 2 del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che aveva proprio inserito il comma 2bis all’art. 184bis sopra riferito.
  3. l’art. 41 bis del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che recitava: Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attivita’ e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che e’ certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o piu’ siti o cicli produttivi determinati;((33)) b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;((33)) c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute ne’ variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e’ necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.((33)) 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita’ destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale e’ destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attivita’ di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita’ alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo e’ comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.((33)) 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita’ di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e’ accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attivita’ e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto. 6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ abrogato. 7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Vai alla lettura del DPR 120/2017
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Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto e DM n. 264/2016: la vendita non esclude la natura di rifiuto
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione con la Rivista Recoverweb 


Il presente articolo è stato pubblicato sulla Rivista Recoverweb Magazine 39 Giugno 2017 a pagina 74,75 alla quale si rimanda per la completa lettura.
La storia del sottoprodotto trova origine nella giurisprudenza europea e nell’art. 5 direttiva 2008/98/CE che ha trovato espressione, nel nostro ordinamento, nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (in vigore dal 25.12.2010).
L’art. 184bis Dlgs. 152/2006, voluto dal nostro legislatore con la riforma del 2010, accoglie quanto indicato dalla Giurisprudenza europea che però ha sempre affermato l’impossibilità di normare il “sottoprodotto” proprio per la necessità di valutare caso per caso.
Ad oggi l’Italia non solo ha normato il sottoprodotto nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 ma ha emanato il Regolamento del Min. Ambiente n. 264/2016 (vigente dal 2.3.2017) finalizzato a chiarire, regolamentare, i criteri per la individuazione del “sottoprodotto”; attesa, si ritiene, la confusione creatasi in materia e soprattutto la spaccatura evidente tra il modo reale ed il mondo del diritto.
Il Decreto Min. Amb. n. 264/2016… continua lettura sulla rivista Recover Magazine pag. 74,75 

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Sottoprodotto – nota Unioncamere

Sottoprodotto: Nota UnionCamere          
segnalazione a cura di Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha diramato alle Associazioni imprenditoriali una nota (allegata) nella quale si informa che a partire dalla data odierna (13 giugno 2017) è operativa l’applicazione realizzata da Ecocerved Scarl, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti sul sito -ww.elencosottoprodotti.it, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 264/2016.
Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica. Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal decreto n. 264. Viene, inoltre, specificata la procedura da seguire, le indicazioni da fornire e i documenti da allegare.
La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore – utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it.
Per quanto riguarda l’elenco dei produttori ed utilizzatori istituito presso le Camere di commercio si ricorda come lo stesso non introduca un requisito abilitante ma rappresenti piuttosto un’occasione per gli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare. Una piattaforma, quindi, conoscitiva e di scambio non obbligatoria né abilitante con la sola finalità di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, prescinde, pertanto, dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco né l’iscrizione è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto. Il decreto n.264 indica, infatti, solo alcune modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti ma non ha la pretesa di essere esaustivo o di indicare strade obbligatorie.
La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dall’esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né tantomeno dall’iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio.
Leggi nota UnionCamere 

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Sottoprodotto: Circolare Min. Ambiente 30.5.2017

Sottoprodotto: Circolare del Min. Ambiente del 30.5.2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Min. Ambiente invia ai Carabinieri e all’ISPRA una circolare articolata relativa ai sottoprodotti indicando addirittura l’”onere probatorio” sotteso.
In considerazione dei molteplici quesiti pervenuti su diversi profili interpretativi e operativi, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nuova circolare esplicativa (dopo quella del 3 marzo u.s. sul nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio) che fornisce ulteriori chiarimenti sul DM 13 ottobre 2016, n. 264 (Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38) recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».
Con la nuova circolare del 30 maggio 2017 (Allegato I), il.continua lettura articolo  
Leggi circolare sottoprodotti
 

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Terre e rocce da scavo: abrogazioni

Terre e rocce da scavo: Schema DPR del 19.5.2017
abrogazioni
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio dei Ministri ha licenziato in via definitiva il nuovo Regolamento su Terre e rocce da scavo
Il regolamento abroga il Regolamento 161/2012 e provvede ad abrogare anche il comma 2 bis dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 relativo ai “sottoprodotti”; nonché l’art. 266 comma 7 relativo ai piccoli cantieri.
Si invia alla lettura del testo: Schema DPR terre e rocce 19.5.2017
Di seguito gli articoli modificati del Dlgs. 152/2006:
Articolo 184-bis (Sottoprodotto) ... continua lettura schema terre e rocce  

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Tariffa Rifiuti e servizio reso

Tariffa Rifiuti: costo del servizio
Decerto Ministero Ambiente 21.4.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 Pubblicato in Gazzetta il decreto relativo ai
Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Vai alla lettura Decreto Min 21.4.2017

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Discariche: nomina Commissario

Discariche: nomina Commissario straordinario
Decreto consiglio Ministri del 24.3.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di  “Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche” …...leggi decreto discariche nomina Commissario

E’ stato nominato il Generale Vadalà dell’Arma dei Carabinieri per porre rimedio alle procedure infrazione comunitaria e all’inadempimento Italiano all’adeguamento alla normativa sulle discariche. Il testo del provvedimento di nomina è interessante perché ci ricorda che paghiamo una penalità semestrale di circa € 42.800.000,00 e ricorda tutte le procedure di infrazione e diffide intervenute in materia di Discariche.

recita il provvedimento: “Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all’art. 260, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e’ stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalita’ semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

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Linee Guida ISPRA non sono vincolanti

Circolare ministeriale prot. 5672/2017 – Linee Guida ISPRA non sono vincolanti
Linee Guida sul trattamento necessario smaltimento rifiuti in discarica del dicembre 2016
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Oggetto di attenzione da parte del Ministero , che si esprime con Circolare,  sono le  linee guida ISPRA recanti “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

“In attuazione dell’articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l’ISPRA in data 7 dicembre 2016 ha pubblicato il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221»”.
Tale documento ha creato non pochi problemi interpretativi ed applicativi non essendo propriamente in linea con il decreto del 2010. La Circolare è significativa perché pone in evidenza un problema ormai diffuso ovvero quello di considerare documenti tecnici, privi di alcuna valenza normativa, quali provvedimenti, atti normativi in grado di incidere sulle fonti legislative o regolamentari.
Di fatto il documento ISPRA svolge influenza sugli operatori (proprio per il contenuto tecnico) più dell’atto normativo che tuttavia non può essere derogato da un documento tecnico. Vero è che  la confusione e la prassi applicativa depongono in altro senso. Ben venga dunque la circolare del Ministero che ricorda l’ovvio ormai dimenticato e riposiziona le fonti del diritto.
Vai alla lettura della Circolare del MIn. Amb. pro. 5672/2017 
Leggi anche articolo su questo sito: ispra- quando è escluso il trattamento per i rifiuti ..
adminLinee Guida ISPRA non sono vincolanti
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Deposito temporaneo – luogo di produzione rifiuti

Luogo di produzione dei rifiuti – deposito temporaneo
Diversa titolarità dell’area di produzione e deposito – Cass. penale 16441/2017
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Requisito per poter considerare il deposito come temporaneo è che il luogo di deposito sia “funzionalmente collegato al luogo di produzione di rifiuti”.
La sentenza della Cassazione precisa che il deposito temporaneo … leggi articolo “luogo di produzione rifiuti

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Rimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole


Rimozione rifiuti a carico del proprietario incolpevole
Nessun obbligo di recintare il fondo- TAR Bari n. 287/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del TAR Bari n.287/2017 ribadisce che l’amministrazione non può imporre la rimozione dei rifiuti sul proprietario del sito solo per la qualità di proprietario.
L’amministrazione deve compiere la necessaria istruttoria.
La chiusura del fondo o la recinzione è una mera facoltà del proprietario (art. 841 c.c.).
L’esistenza dell’elemento ………continua lettura articolo 

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Albo Gestori Ambientali: modulistica

Albo gestori Ambientali: modulistica gestione semplificata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La nuova modulistica per l’iscrizione all’albo gestori ambientali per la procedura semplificata del 22.2.2017 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 15.3.2017
Leggi www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/074-Del03_22.02.2017.pdfhtt

adminAlbo Gestori Ambientali: modulistica
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Sottoprodotti: chiarimenti Mini. Ambiente e Unioncamere

Sottoprodotti: chiarimenti al decreto 264/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Unioncamere, in data 8 marzo 2017, ha trasmesso a tutte le Associazioni di categoria, un’informativa contenente la comunicazione che è stata trasmessa alle Camere di commercio e la nota del Ministero dell’Ambiente recante alcuni chiarimenti interpretativi in merito al decreto 13 ottobre 2016 n. 264.
Per quanto riguarda l’elenco dei produttori ed utilizzatori da istituire presso le Camere di commercio si chiarisce come tale disposizione non introduce …continua lettura articolo
Leggi Allegato I_ MATTM(nota 3084)_ requisiti_sottoprodotti
Leggi Allegato II_U_5184_sottoprodotti_dopo_nota_MATTM

adminSottoprodotti: chiarimenti Mini. Ambiente e Unioncamere
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Decreto Min. Ambiente: mozziconi e rifiuti di piccole dimensioni

Decreto Ministero Ambiente del 15 febbraio 2017
Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti
di piccolissime dimensioni.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Lotta ai mozziconi e ai rifiuti di piccole dimensioni abbandonati dai cittadini. Il legislatore era già intervenuto riformando il Dlgs. 152/2006 e prevedendo sanzioni per coloro che abbandonano per la strada mozziconi di sigarette, fazzoletti, gomme da masticare. Il decreto pubblicato nella Gazzetta del 6.3.2017 si occupa solo delle sanzioni ovvero di come ripartirle all’interno delle amministrazioni.
A dire il vero ci si chiede se mai qualcuno è stato sanzionato per aver gettato per le strade un fazzoletto di carta laddove il degrado imbarazzante delle nostre città non testimonia certo l’intervento sanzionatorio della pubbliche amministrazioni. Amministrazioni che non intervengono per problematiche ben più gravi. Tuttavia quando si tratta di incamerare denaro il legislatore provvede.
Il Decreto prevede l’installazione di “contenitori”; forme di pubblicità sul danno che all’ambiente procura chi getta mozziconi; campagne informative ed altro ma si dimentica di gestire la questione nei luoghi privati ad uso pubblico, ad esempio. Le amministrazioni che non hanno denaro neppure per ripulire le strade dovranno provvedere ad installare “raccoglitori” che per esperienza diventano punti ricolmi e straripanti di rifiuti di ogni genere spesso dimenticati dalle amministrazioni.
Leggi decreto “mozziconi

adminDecreto Min. Ambiente: mozziconi e rifiuti di piccole dimensioni
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Mille proroghe …è Legge

Mille proroghe: DL 244/2016 convertito in Legge 19/2017
Art. 12 proroghe ambientali
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 12 del Decreto Milleproroghe risulta confermato dalla Legge 19/2017.
L’art. 11 del DL 101/2013 (L. 125/2013) – Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia risulta così modificato (parte in blu) ai commi 3 bis e 9 bis:

3-bis. Fino alla data ...continua lettura art. 11 milleproroghe
Leggi DL 244/2016 convertito milleproroghe
adminMille proroghe …è Legge
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Tracciamento e pesatura rifiuti: Decreto 16.2.2017

Contributi per le PMI – pesatura rifiuti – termine per l’accesso ai contributi
Decreto 16.2.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazz. Uff. 27.2.2017 il Decreto 16.2.2017 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Fissazione del termine per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di
impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.
Leggi Decreto 17.2.2017 -incentivi imprese
 

adminTracciamento e pesatura rifiuti: Decreto 16.2.2017
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Regolamento per compostaggio – DM 266/2016

Rifiuti: compostaggio rifiuti organici – DM 266/2016
Pubblicato il Regolamento n.  266/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato ieri 23.2.2017, in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita’ di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi’ come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Il DM sarà vigente al 10-3-2017
Vai alla lettura del DM 266.2016
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adminRegolamento per compostaggio – DM 266/2016
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Sottoprodotti: pubblicato il Regolamento n. 264.2016

Sottoprodotti: Decreto 13 ottobre 2016, n. 264

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.2.2017  il
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il Regolamento avrà vigenza dal 2.3.2017

Vai alla lettura del Regolamento Decreto 264.2016
 

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Sistri: nuova gara

Sistri: Nuova gara per affidamento sistema
Una storia infinita
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Sul portale www.consip.it, il 1 febbraio 2017 è stato pubblicato un avviso inerente la riaggiudicazione della gara per la concessione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti meglio noto come Sistri.
La nuova aggiudicazione, arriva dopo che la prima, datata 4 agosto 2016, era stata annullata in autotutela, come si evince dalla sentenza Tar Lazio 6 febbraio 2017, n. 2000.
L’annullamento in autotutela era giunto in seguito alla richiesta di sospensione e annullamento …..Leggi articolo Sistri 
Leggi anche: Sistri e decreto milleproroghe

adminSistri: nuova gara
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Amianto, un vicino insidioso: CONVEGNO, Vicenza, Giovedì 23.2.2017 ore 14.30

Amianto, un vicino insidioso…
Convegno organizzato dal Comune di Vicenza – gratuito – Giovedì 23.2.2017 ore 14.30
con la partecipazione di  Studio Legale Ambiente


Convegno organizzato dal Comune di Vicenza con la partecipazione di diverse professionalità a testimoniare l’approccio diversificato che la questione “amianto” richiede. Iscriviti al Convegno.
LOCANDINA Amianto Vicenza

adminAmianto, un vicino insidioso: CONVEGNO, Vicenza, Giovedì 23.2.2017 ore 14.30
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Sottoprodotto: La vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto
Cassazione penale 5442/2017 – segatura, truciolati, scarti lavorazione del legno…..
Cassazione penale 15447/2015 – scarti di lavorazione odontoiatrica, protesi
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’interpretazione sulla natura di rifiuto è estensiva: nel dubbio e in mancanza d’ indicazioni certe il bene si presume rifiuto e deve essere gestito con le modalità indicate nel Dlgs. 152/2006 (a tutela dell’ambiente). Tuttavia la pratica e le esigenze degli operatori non vanno di pari passo con la “Legge” e tanto più con le decisioni della magistratura spesso lontane dalle esigenze quotidiane.
Non si può negare infatti … continua lettura articolo sottoprodotto

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Linee Guida ISPRA: quando è escluso il trattamento per i rifiuti in discarica?

Linee Guida ISPRA: criteri tecnici trattamento escluso prima della discarica
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Sul sito Ispra sono stati pubblicati i criteri tecnici voluti dal’articolo 48 della L. 221/2015, che, cita l’Ispra: ” integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
L’ISPRA, in collaborazione con le agenzie, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.”
Clicca per la lettura del documento 145_2016_Manuali e Linee Guida_Discariche_legge 221_2015

adminLinee Guida ISPRA: quando è escluso il trattamento per i rifiuti in discarica?
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Rifiuti: responsabile "incolpevole"

Proprietario “incolpevole” e abbandono dei rifiuti
TAR Sicilia (Palermo) 2675 del 21.11.2016
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il caso esaminato dal TAR Sicilia si pone nel solco della precedente giurisprudenza.
La mera conoscenza dell’abbandono di rifiuti sul proprio terreno non concreta di per se’ la colpa. Tuttavia la mera conoscenza si tramuta in consapevolezza /colpevole laddove s’impone l’ordinaria diligenza di adottare le misure idonee ad evitare l’illecito. Tale struttura dilata la responsabilità.
Il TAR Sicilia (Palermo) n. 2675/2016 rileva la “colpa” e dunque l’omessa diligenza nel fatto che l’Ente proprietario del terreno (RFI) interessato da abbandono di rifiuti da parte di terzi era già a conoscenza di precedenti abusivi sversamenti di rifiuti. Nel caso in esame la rete Ferroviaria Italiana SPA era già a conoscenza degli sversamenti e dunque “consapevole” ovvero colpevole di non aver attuato le misure per evitare l’abbandono di rifiuti sull’are di proprietà. Scrive il TAR Sicilia, citando proprio le sentenze sopra riferite: A fronte di detta consapevolezza, l’assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell’area di propria pertinenza integra, ad avviso del Collegio, una condotta colposa da parte del proprietario dell’area. Al riguardo va richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il requisito della colpa postulato dall’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l’ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un’efficace protezione ambientale dell’area (Cfr. Cons. di Sato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige – Sez. I – 2/11/2011) soprattutto nei casi, come quelli in specie, tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell’area privata.

adminRifiuti: responsabile "incolpevole"
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Rifiuti: MUD 2017

Rifiuti: Mud 2017
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


Quest’anno non è atteso alcun DPCM riguardo alla dichiarazione Mud perché non è  necessario un nuovo provvedimento. Si ricorda, infatti, che il DPCM 21/12/2015, che a sua volta confermava il DPCM precedente, all’articolo 1, comma 2, prevedeva espressamente che “il modello allegato al decreto di cui al punto precedente sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti  (SISTRI).
Non essendo ancora pienamente operativo il Sistri, vista la recente proroga del “doppio regime” (con conseguente slittamento del quadro sanzionatorio al 1 gennaio 2018) avvenuta ad opera del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 cd. Milleproroghe, anche per l’anno 2017 si conferma il Modello utilizzato nel 2016 ovvero quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel S.O n. 97 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2014, per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2017, con riferimento all’anno 2016.
Eventuali informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in Allegato al D.P.C.M. 17/12/2014 saranno rese disponibili sui siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’ISPRA, dell’Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved.
Per la trasmissione telematica si fa presente che l’accesso all’area di login, contenente le informazioni e il software per la presentazione del MUD 2016, è attualmente sospeso. Ecocerved, sul proprio sito dedicato http://mud.ecocerved.it/, informa che il servizio sarà riattivato nelle prime settimane del 2017, con le informazioni aggiornate.

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