Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto e DM n. 264/2016: la vendita non esclude la natura di rifiuto
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione con la Rivista Recoverweb 


Il presente articolo è stato pubblicato sulla Rivista Recoverweb Magazine 39 Giugno 2017 a pagina 74,75 alla quale si rimanda per la completa lettura.
La storia del sottoprodotto trova origine nella giurisprudenza europea e nell’art. 5 direttiva 2008/98/CE che ha trovato espressione, nel nostro ordinamento, nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (in vigore dal 25.12.2010).
L’art. 184bis Dlgs. 152/2006, voluto dal nostro legislatore con la riforma del 2010, accoglie quanto indicato dalla Giurisprudenza europea che però ha sempre affermato l’impossibilità di normare il “sottoprodotto” proprio per la necessità di valutare caso per caso.
Ad oggi l’Italia non solo ha normato il sottoprodotto nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 ma ha emanato il Regolamento del Min. Ambiente n. 264/2016 (vigente dal 2.3.2017) finalizzato a chiarire, regolamentare, i criteri per la individuazione del “sottoprodotto”; attesa, si ritiene, la confusione creatasi in materia e soprattutto la spaccatura evidente tra il modo reale ed il mondo del diritto.
Il Decreto Min. Amb. n. 264/2016… continua lettura sulla rivista Recover Magazine pag. 74,75 

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