Sottoprodotto: La vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto
Cassazione penale 5442/2017 – segatura, truciolati, scarti lavorazione del legno…..
Cassazione penale 15447/2015 – scarti di lavorazione odontoiatrica, protesi
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’interpretazione sulla natura di rifiuto è estensiva: nel dubbio e in mancanza d’ indicazioni certe il bene si presume rifiuto e deve essere gestito con le modalità indicate nel Dlgs. 152/2006 (a tutela dell’ambiente). Tuttavia la pratica e le esigenze degli operatori non vanno di pari passo con la “Legge” e tanto più con le decisioni della magistratura spesso lontane dalle esigenze quotidiane.
Non si può negare infatti … continua lettura articolo sottoprodotto

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Trasporto occasionale rifiuti: è reato

Trasporto occasionale rifiuti: è reato
Cass. penale 48574/2016 – segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale n. 48574/16 ritorna sulla dibattuta questione del trasporto occasionale di rifiuti stabilendo che tale condotta integra il reato di cui all’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 che prevede alla lettera a) la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da € 2600 a € 20.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi (come nel caso trattato in sentenza).
Recita la Cassazione: “…Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del cit. d.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, lettera A, del d. Igs. 152 del 2006.
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Acque: responsabilità del legale rappresentante

Acque: responsabilità e scarichi industriali
Cassazione pen. 46152/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il legale rappresentante di una società veniva imputato ai sensi dell’art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006: Chiunque in relazione alle sostanze indicate in tabella 5 dell’allegato 5 alla parte 3 …nell’effettuazione di uno scaricodi acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 …è punito con l’arrestino a 2 anni e con ammenda da € 3000 a 30mila…”.
La sentenza precisa bene l’ambito di responsabilità del legale rappresentante che assume posizione di garanzia in quanto soggetto dotato di poteri di spesa e di intervento.
“La Corte …sotto il profilo oggettivo, ha rilevato che il titolare di un insediamento produttivo ha un obbligo di diligenza particolarmente intenso ed ampio, che si concreta nell’onere di predisporre ogni misura preventiva, tecnica ed organizzativa atta a scongiurare l’evenienza di uno scarico extra tabellare ovvero nell’onere di adottare tutti gli accorgimenti operativi consentiti dalla migliore tecnica disponibile al fine di evitare tale evento, analizzando diffusamente la condotta tenuta nel tempo dall’imputato e rilevandone la non corrispondenza ad un siffatto obbligo di diligenza…”.
La posizione di garanzia del legale rappresentante e la sua responsabilità che si declina nei termini sopra riferiti non è priva di prova liberatoria; è certo onere del “garante” provare la propria diligenza (che nel caso di specie sembra non provata”.
Si badi che la responsabilità invece di altri soggetti, che non abbiano posizione di garanzia, si pone sul piano dell’inadempimento di specifiche mansioni laddove causali all’evento.

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Ecoreati: progettista e direttore lavori ….

Ecoreati: “progettista e direttore dei lavori” opere di dragaggio – la Cassazione si pronuncia
Inquinamento ambientale ex art. 452bis c.p.- Cassazione penale 46170/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione precisa i requisiti che integrano il nuovo reato di inquinamento ambientale ex art 452bis[1] c.p. introdotto dalla L. 68/2015 e vigente dal 29.5.2015.
La sentenza colpisce la posizione di progettista e direttore dei lavori di un’opera di dragaggio di fondali di un molo di La spezia in quanto avrebbe omesso di rispettare le norme progettuali provocando la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti conseguente al trasporto degli inquinanti in esso contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia”.  ….Continua lettura articolo su 452bis c.p.  

[1]                   E’ utile ricordare il testo dell’art. 452 bis c.p.. Inquinamento ambientaleÈ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Iscriviti al Convegno Amianto e F.A.V. – tutele e responsabilità- Vicenza, Lunedì 12 dicembre 2016 
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Rifiuti: riutilizzo materiale e onere della prova

Rifiuti: riutilizzo materiale – onere della prova
Il riutilizzo del materiale che esclude la natura di rifiuto deve essere provato – Cass. Pen., Sez. III, n. 38826/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Nadia Tosello


La pronuncia della Corte di Cassazione Penale in commento affronta la questione dell’onere della prova circa il riutilizzo del materiale calcareo derivante dal recupero di una cava; intendendo per riutilizzo il reimpiego da parte del produttore o di terzi di una sostanza o di un oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, secondo la definizione di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152/2006.
In particolare, agli imputati era stata contestata la violazione continua lettura articolo – riutilizzo-prova

adminRifiuti: riutilizzo materiale e onere della prova
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Reati ambientali e risarcimento del danno

Reati ambientali: chi può chiedere il risarcimento del danno?
Cassazione pen. n. 35610/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Corte di Cassazione penale rileva che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati ambientali spetta solo al Ministero Ambiente ovvero allo Stato quale titolare del diritto al risarcimento di natura pubblica come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente ex art. 311 Dlgs. 152/2006. Gli enti territoriali, le Regioni ed i soggetti privati possono far valere il danno solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero devono dare prova del concreto danno subito secondo i criteri civilistici.

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Delega ambientale: Direttore tecnico, responsabilità penale

Delega ambientale: Direttore tecnico e reponsabilità penale
Cassazione penale n. 905 del 24.6.2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza 905 del 24.6.2016 precisa il contenuto della delega ambientale ed individua il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale.
La sentenza testimonia la difficoltà da parte della magistratura di individuare il soggetto tenuto a garantire il rispetto della normativa ambientale; e ciò nonostante le plurime sentenze della Corte di Cassazione che precisano non solo il contenuto della delega ambientale e la sua funzione ma individuano altresì il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale nella struttura apicale, con i dovuti distinguo.
Interessante la distinzione… continua lettura articolo – delega

adminDelega ambientale: Direttore tecnico, responsabilità penale
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Casi di esclusione dall'appalto: novità (1)

Nuovo codice appalti e Corruzione
Cause di esclusione – art. 80 Dlgs. 50/2016 (in riforma al Dlgs. 163/2006 art. 38)
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 80 del Codice appalti ha rielaborato l’art. 38 del Dlgs. 163/2006 relativo alle cause di esclusione alla partecipazione dell’appalto.
Si registrano molte novità e la riscrittura dell’articolo.
Il legislatore indica con precisione i casi di esclusione.
I reati corruttivi, causa di esclusione, vengono precisati con dovizia a fronte della generica indicazione presente nell’art. 38 Dlgs. 163/2006 previgente.
Il legislatore indica anche quale causa di esclusione, con assoluta novità …….continua lettura articolo Corruzione e appalti

adminCasi di esclusione dall'appalto: novità (1)
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Sicurezza: responsabilità dei lavoratori

Sicurezza: responsabilità dei lavoratori
Obbligo di collaborazione/Comportamento esorbitante o abnorme/Cass. pen. 8883/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione penale con la sentenza n. 8883/2016 ribadisce alcuni punti di arrivo della evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza.
OBBLIGO COLLABORATIVO DEI LAVORATORI
La Corte precisa “…come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
Tale principio, normativamente affermato dal continua lettura articolo  Cass. pen. 8883.2016

adminSicurezza: responsabilità dei lavoratori
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Gestione abusiva rifiuti: condotta occasionale e responsabilità

Gestione abusiva rifiuti: art. 256 Dlgs. 152/2006
Cass. pen. 8195/2016 – condotta occasionale e responsabilità
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Nadia Tosello


La Sentenza della Cassazione penale precisa, con interpretazione restrittiva, la responsabilità e l’ambito di applicazione dell’art. 256 Dlgs. 152/2006.
Nel caso esaminato veniva imputato del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 un soggetto che, in assenza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, raccoglieva, trasportava e rivendeva in due occasioni rottami metallici ad un’impresa del settore in quantitativi ben superiori continua lettura articolo cass. penale 

adminGestione abusiva rifiuti: condotta occasionale e responsabilità
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Illeciti ambientali dei dipendenti: responsabilità

Responsabilità del titolare impresa per fatti dei dipendenti per reati ambientali
Cass. Pen., n. 49591/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’individuazione del responsabile nel caso di illeciti ambientali non è sempre agevole.
La sentenza della Cassazione penale n. 49591/2015 affronta il caso relativo alla contestazione dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 in capo al titolare d’impresa per la gestione senza autorizzazione di attività di cava, recupero dei materiali di cava e successivo riempimento della stessa.
All’atto dell’accertamento della Polizia giudiziaria venivano trovati sul luogo proprio i dipendenti della società che avevano materialmente commesso il fatto. Tuttavia veniva imputato il legale rappresentante della società.
La Corte ribadiva infatti il principio già espresso con la sentenza n. 27853/2015 (su questo sito) che continua lettura articolo Cass. n. 49591.2015

adminIlleciti ambientali dei dipendenti: responsabilità
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Delega ambientale – Sicurezza e Ambiente – Cassazione pen. 27853/2015

Delega ambientale e struttura societaria di modeste dimensioni: ammissibilità, struttura della responsabilità
Principio di non contraddizione tra normativa Sicurezza e Ambiente – Cass. Pen., Sez. III, n. 27853/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Nadia Tosello


 
La Corte di Cassazione Penale ha di recente esaminato l’istituto della delega di funzioni in materia ambientale statuendo due principi meritevoli di considerazione per la loro portata fortemente innovativa.
Con un primo principio, ponendosi in contrasto rispetto all’orientamento ormai consolidato secondo il quale il trasferimento di poteri trova ragione in virtù della complessa articolazione aziendale, i Giudici di legittimità hanno ammesso la delega di funzioni in materia ambientale anche nell’ambito delle aziende di modeste dimensioni. A dire il vero continua lettura articolo ..Delega ambientale

adminDelega ambientale – Sicurezza e Ambiente – Cassazione pen. 27853/2015
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ANTICORRUZIONE: Novità L. n. 69/2015 e Determina ANAC n. 12/2015

ANTICORRUZIONE: Novità L. n. 69/2015 e Determina ANAC n. 12/2015
Pubblicazione materiale Corso, Venezia, 2 e 10 dicembre 2015
a cura Studio Legale Ambiente


Si pubblica il materiale utilizzato per il Corso “anticorruzione” tenuto a Venezia.
Possono accedere al materiale solo coloro che hanno partecipato al corso muniti di password.
Il Corso ha svolto i seguenti temi

  • le novità inserite dalla L. 69/2015 al codice penale e alla L. 190/2012;
  • le figure criminose della concussione e della induzione indebita di cui agli articoli 317 e 319quater c.p.;
  • le novità contenute nella determina 12/2015 dell’ANAC

accedi materiale relativo :Corruzione L. 69/2015 2 e 10 dicembre 2015 
accedi materiale relativo : PNA ANAC determina n. 12.2015 

adminANTICORRUZIONE: Novità L. n. 69/2015 e Determina ANAC n. 12/2015
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Rifiuti ed esclusione della punibilità

Gestione abusiva rifiuti ex art. 256 Dlgs. 152/2006 ed esclusione della punibilità
Applicazione dell’art. 131 bis c.p: Cassazione penale 41850/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione affronta varie questioni di interesse.
La Corte, in relazione al caso esaminato, ribadisce posizioni già assunte in merito alla
1) cessione gratuita di rifiuti,
2) alla occasionalità della cessione e
3) alla applicazione del Regolamento UE del 2011 che trova applicazione solo per le condotte successive alla entrata in vigore dello stesso.
La novità della Cassazione però interviene nella applicazione del nuovo istituto della “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 bis[1] c.p.. ..continua lettura clicca articolo  131 bis c.p.c. e Cass. 41580


 
[1] art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (3).
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

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Nuovi Reati Ambientali: Relazioni del Convegno

Convegno, Padova, 29.10.2015

 Nuovi reati ambientali

 Comunicazioni agli iscritti


Studio Legale Ambiente ringrazia tutti gli iscritti per la partecipazione e per l’interesse dimostrato.

Si allegano le slides  che possono essere consultate solo dagli iscritti e partecipanti al convegno tramite Pword comunicata.

1) intervento avv. Cinzia Silvestri  “Nuovi reati ambientali” 

2) intervento Ing. Mirco Zambon Arpav “Le nuove procedure ex art. 318bis Dlgs. 152/2006″

3) intervento avv. Cinzia Silvestri “Reati ambientali e Dlgs. n.231/2001″

4) intervento Prof. Alessandro Segale Reati ambientali e rapporto con la ISO 14001/2015 

adminNuovi Reati Ambientali: Relazioni del Convegno
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Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015

Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015
Compromissione e deterioramento
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il nuovo reato d’ inquinamento ambientale trova radici, o comunque riferimento, nelle definizioni di inquinamento e di danno ambientale di cui al Dlgs. 152/2006.
Il reato ha certamente autonoma valenza, svincolata dalle finalità civilistico/amministrative del Dlgs. 152/2006 ma non si può negare che il nuovo reato usufruisca dei contenuti già presenti del Codice ambientale.
Il deterioramento significativo e misurabile è….. continua lettura dell’articolo .
Iscriviti al Convegno in Padova, 29.10.2015 “Nuovi reati ambientali”

adminInquinamento ambientale: L. n. 68/2015
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Bonifica dei Siti ed omessa Bonifica: Legge n. 68/2015

Bonifica dei siti ed omessa bonifica: L. n. 68/2015
Rapporto tra l’art. 452 terdecies c.p. e l’art. 257 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale il reato di omessa bonifica ex art. 452terdecies c.p..
Il reato introduce un’ autonoma figura che non presuppone l’accertamento della condotta che ha causato l’evento di inquinamento ma colpisce
Chiunque essendovi

  1. obbligato per legge
  2. per ordine del Giudice (sentenza passata in giudicato) ovvero
  3. di un’autorità pubblica (provvedimento esecutivo)

NON provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi
è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20mila a 80mila.
Iscriviti al Convegno sui Nuovi reati ambientali, Padova , 29.10.2015
Continua lettura articolo Bonifica dei siti e omessa bonifica 

adminBonifica dei Siti ed omessa Bonifica: Legge n. 68/2015
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Delega ambientale: Cass. pen. n. 27862/2015

Delega ambientale: alcune precisazioni sulla responsabilità
Cassazione penale n. 27863/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza sembra confondere l’attribuzione di mansioni lavorative con la delega ambientale e tuttavia offre spunto per alcune precisazioni.
1) Differenza tra delega ambientale e attribuzione di mansioni. Non esiste dubbio sul fatto che ogni lavoratore (sia in campo ambientale che nella Sicurezza) risponde anche penalmente per illeciti commessi nello svolgimento delle sue mansioni o compiti.
Compiti e mansioni che vengono indicati ed attribuiti dal datore di lavoro/dalla società. Tale ripartizione consente, secondo la Corte, di mantenere la responsabilità al livello dell’autore individuato; responsabilità che non risale fino agli amministratori o gestori ovvero a quei soggetti dotati di potere di spesa , di controllo e di intervento ovvero coloro che rivestono una posizione di garanzia.
La Corte però afferma che se tali compiti…continua lettura articolo 

adminDelega ambientale: Cass. pen. n. 27862/2015
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Corruzione: pubblicata la legge

Legge n. 69/2015, Corruzione : Gazzetta ufficiale del 30.5.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 30.5.2015 la Legge già anticipata su questo sito in materia di  Corruzione.
Si offre la lettura del testo pubblicato che entrerà in vigore il 16.6.2015.
Leggi L. n. 69/2015Reati – corruzione Legge

adminCorruzione: pubblicata la legge
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Nuovi reati Ambientali: DDL Ecoreati

Schema nuovi reati inseriti nel codice penale
Nuovi Reati Ambientali: DDL Ecoreati
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
È’ stato approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge n. 1345-B, detto anche Ddl sugli Ecoreati.
In particolare, i punti di interesse del DDL riguardano:

  1. a) la previsione del nuovo titolo VI-bis all’interno del codice penale , il quale:

– introduce nuove fattispecie di delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale, disastro ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo),
– introduce circostanze aggravanti (es. aggravante ambientale) e attenuanti (es…… continua lettura articolo e schema  DDL Ambiente schema penale

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Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
Leggi articolo su Cass. n. 5916.15

adminIl committente/appaltante è produttore rifiuti?
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Tutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015

 Non punibilità per fatti di particolare tenuità …. cosa vuol dire?
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Viene  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs. 28/2015 che avrà vigenza al 2 aprile 2015 sulla “non punibilità per fatti di particolare tenuità..” e avviso di rettifica nella gazzetta del 23.3.2015 che sostituisce la parola “prosciolto” a condannato….
Un provvedimento che avrà i suoi riflessi anche in ambito ambientale ma che preoccupa per la sua applicazione in tutti gli altri campi (reati di offesa alla persona ad esempio) laddove ormai viviamo asserragliati nelle nostre case vittime della microcriminalità, vittime di tutti coloro che nel nostro paese sanno di essere impuniti…. … ma a dire il vero non cambia molto  rispetto al passato.
In definitiva e per eccesso, se veniamo “bastonati” (il reato di lesione personale prevede la pena entro i tre anni) ma non veniamo seviziati o torturati e abbiamo anche la sfortuna di non morire, il nostro carnefice potrebbe vedersi riconosciuta la “non punibilità per fatto di particolare tenuità…..”
Utile la lettura anche della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2015 che ha affrontato proprio il tema del proscioglimento per la tenuità del fatto con riferimento all’istituto, diverso, già operativo avanti al Giudice di Pace.
Vale la pena riportare la prosa del nostro legislatore ….:

Esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto). Nei reati  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita'  e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale.
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona.
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate….

Vai al Dlgs. 28/2015
 

adminTutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015
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Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica

Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica
Delega di funzioni
Cass. pen. 7.10.2014 n. 41695
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza ha il merito di precisare la responsabilità del Sindaco rispetto alla dirigenza di settore e ad eventuali deleghe conferite.
La sentenza riassume e sintetizza la responsabilità del Sindaco in relazione alla sua funzione di paladino istituzionale alla tutela della salute Pubblica e dell’ambiente che non si spoglia della sua responsabilità neppure a fronte di apposita delega di funzioni.
L’indicazione del fatto sotteso alla sentenza non ha peculiare importanza perché quanto affermato in sentenza ha valore generale e prescinde dal caso esaminato relativo a fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 256 Dlgs, 152/2006….
Recita la sentenza:
“…in definitiva, la distinzione operata dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle… continua lettura articolo “sindaco e responsabilità
 

adminSindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica
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