Appalti: Linee Guida n. 7 – affidamenti diretti

Appalti e linee Guida Anac n. 7
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 14.3.2017 le Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa’ in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016». (Delibera n. 235).
Leggi Linee guida 7 anac
 

adminAppalti: Linee Guida n. 7 – affidamenti diretti
Leggi Tutto

Sottoprodotti: chiarimenti Mini. Ambiente e Unioncamere

Sottoprodotti: chiarimenti al decreto 264/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Unioncamere, in data 8 marzo 2017, ha trasmesso a tutte le Associazioni di categoria, un’informativa contenente la comunicazione che è stata trasmessa alle Camere di commercio e la nota del Ministero dell’Ambiente recante alcuni chiarimenti interpretativi in merito al decreto 13 ottobre 2016 n. 264.
Per quanto riguarda l’elenco dei produttori ed utilizzatori da istituire presso le Camere di commercio si chiarisce come tale disposizione non introduce …continua lettura articolo
Leggi Allegato I_ MATTM(nota 3084)_ requisiti_sottoprodotti
Leggi Allegato II_U_5184_sottoprodotti_dopo_nota_MATTM

adminSottoprodotti: chiarimenti Mini. Ambiente e Unioncamere
Leggi Tutto

Linee Guida ISPRA: quando è escluso il trattamento per i rifiuti in discarica?

Linee Guida ISPRA: criteri tecnici trattamento escluso prima della discarica
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Sul sito Ispra sono stati pubblicati i criteri tecnici voluti dal’articolo 48 della L. 221/2015, che, cita l’Ispra: ” integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
L’ISPRA, in collaborazione con le agenzie, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.”
Clicca per la lettura del documento 145_2016_Manuali e Linee Guida_Discariche_legge 221_2015

adminLinee Guida ISPRA: quando è escluso il trattamento per i rifiuti in discarica?
Leggi Tutto

Lavoro: depenalizzazione reati, Circolare n. 6 del 5.2.2016

Depenalizzazione Reati – Dlgs. 8/2016
Circolare del Ministero lavoro 
segnalazione Studio Legale Ambiente


Pubblicata Circolare del ministero del lavoro che cerca di chiarire l’ambito di applicazione del Dlgs. 8/2016 che ha depenalizzato molte contravvenzioni punite con multa o ammenda. Non sono interessate alla depenalizzazione le contravvenzioni di cui al Dlgs. 81/2008 (sicurezza) e del Dlgs. 152/2006 (ambiente). Tuttavia la depenalizzazione incide su numerose fattispecie che divengono “sanzioni amministrative” secondo lo schema di cui all’art. 1 Dlgs. 8/2016
Circolare n. 6 del 5.2.2016

adminLavoro: depenalizzazione reati, Circolare n. 6 del 5.2.2016
Leggi Tutto

A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015

AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente
Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue…
Leggi Circolare Ministero Ambiente 

adminA.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015
Leggi Tutto

Sicurezza: RSPP aziendale "interno".

RSPP deve essere un dipendente dell’azienda?
Interpello del 4 novembre 2014 n. 24 Ministero Lavoro
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Commissione ministeriale ha chiarito, su quesito posto da Confcommercio,  che l’RSPP, nei casi di cui all’art. 31 comma 6 TUSL, non deve necessariamente  essere un dipendente dell’azienda ma deve , qualora professionista esterno, essere inserito all’interno della organizzazione aziendale prestando la sua attività con una presenza adeguata all’incarico ricevuto.
Secondo la Commissione l’art. 31 comma 1 TUSL – come modificato dal Decreto del Fare del 2013 – introduce il criterio della “priorità” dell’incarico “interno ” all’azienda.
RSPP dunque è preferibilmente un dipendente ma può essere anche un professionista esterno purché inserito nella organizzazione aziendale e assicuri una presenza fattiva in azienda. L’incarico a soggetti esterni è destinato a decrescere.
Vero è che la lettura dell’art. 31 TUSL sembra propendere più per la nomina interna dell’RSPP anziché esterna.
Si pensi che la valutazione dell’RSPP quale soggetto comunque partecipe della organizzazione aziendale, anche se esterno, rende di conseguenza necessaria la sua indicazione nell’organigramma; prima della modifica legislativa del 2013 spesso l’RSPP, qualora incaricato esterno, non veniva neppure indicato nell’ organigramma.
Leggi Interpello 
 

adminSicurezza: RSPP aziendale "interno".
Leggi Tutto

Ministro dell'Ambiente Galletti: buoni propositi

Ministro dell”Ambiente Galletti: buoni propositi
Linee programmatiche del Ministero Ambiente 2.4.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Mentre attendiamo le Linee Guida in materia di Bonifiche, vale la pena di ricordare le  linee programmatiche, gli intenti e le promesse del Ministro dell’Ambiente Galletti datate 2. aprile 2014, un anno fa..
Vai alla lettura delle linee programmatiche del Ministero
 

adminMinistro dell'Ambiente Galletti: buoni propositi
Leggi Tutto

P.A.: Stop agli incarichi ai dipendenti in pensione…

P.A.: stop agli incarichi ai dipendenti in pensione….
Circolare 4.12.2014 n. 6/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento Funzione Pubblica) pubblica, in Gazzetta ufficiale, Circolare 6/2014 di chiarimento di alcune disposizioni di legge che impongono il divieto di conferire incarichi a dipendenti in pensione, precisando che:
“…Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni
pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza
rilevanti responsabilita’ nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli
incarichi di vertice siano occupati da dipendenti piu’ giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica
legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che gia’ limitavano la possibilita’ di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa….”
Vai alla lettura della Circolare 6/2014 

adminP.A.: Stop agli incarichi ai dipendenti in pensione…
Leggi Tutto

MUD 2015: Linee Guida per la compilazione

MUD 2015; Linee guida per la compilazione 
segnalazione cura Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha trasmesso alle Associazioni imprenditoriali un documento che sintetizza le principali novità della dichiarazione Mud 2015 e le corrette modalità di compilazione dei campi delle varie schede.
In particolare per quanto riguarda la “Messa in riserva” e il “deposito preliminare” viene specificato che il rigo R13 va utilizzato esclusivamente per indicare:
a) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla a operazioni di recupero in altri impianti,
b) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e sottoposto, nel proprio impianto, a un’attività di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
Al contrario, la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a R13 e poi ad altre attività di recupero (da R1 a R12) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di recupero effettivamente svolta (da R1 a R12) e non nel rigo R13.
Il rigo D15 va utilizzato esclusivamente per indicare la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
Al contrario la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a D15 e poi ad altre attività di smaltimento (da D1 a D14) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di smaltimento effettivamente svolta (da D1 a D14) e non nel rigo D15.
In sostanza in R13 andrà solo indicato il quantitativo che il gestore ha ricevuto, messo in riserva/deposito preliminare ; non quello che il gestore ha ricevuto, preso in carico con R13 o D15 e poi recuperato/smaltito con altre voci.
Sulla comunicazione RAEE vengono fornite istruzioni che specificano come la scheda CR debba essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi (articolo 12 c.1 lettera b).
La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

  • Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all’interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
  • Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell’articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
  • Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

Si allega il testo integrale del documento MUD2015_modifiche_schede_istruzioni
 

adminMUD 2015: Linee Guida per la compilazione
Leggi Tutto

Corruzione: Regali di modico valore/circolare MEF

Codice di Comportamento nelle P.A. e regali di modico valore
Circolare del Ministero Economia e Finanza
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Economia e Finanza ha pubblicato circolare che disciplina i regali nell’ambito della P.A. nonché nei soggetti partecipati pubblici ecc..
Come precisato dalla L. n. 190/2012 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013 , i regali possono costituire terreno fertile o conseguenza di comportamenti “corruttivi”.
La Circolare indica pertanto il valore medio (circa € 150)  dei regali d’uso (Natale, Pasqua..) che possono essere effettuati all’interno delle amministrazioni.
circolare MEF 9.12.2014
Nota MEF REGALI

adminCorruzione: Regali di modico valore/circolare MEF
Leggi Tutto

A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente

A.I.A.: CIRCOLARE Ministero Ambiente del 27.10.2014
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi– Studio Legale Ambiente


Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato in data 27.10.2014 Linee Guida sull’AIA con l’intendo di fornire chiarimenti alle modifiche introdotte dal Dlgs. 46/2014.
La Circolare propone Linee Guida prive, però, di valore cogente e prive di effettivo valore di chiarimento.
In relazione alle prime problematiche interpretative ed attuative emerse a seguito della pubblicazione della norma in parola, le Associazioni imprenditoriali hanno tempestivamente rappresentato le questioni sia al MATTM che alle Regioni, affinché le stesse fossero discusse nell’ambito del Tavolo di Coordinamento tra Regioni e Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 29-quinquies del D.Lgs. 152/06, e fosse fornito una interpretazione univoca a livello nazionale.
Le attività del Tavolo di Coordinamento svolte fino ad ora hanno prodotto la Circolare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” consultabile sul sito.
La circolare in oggetto non…. continua lettura articolo ” Circolare AIA

adminA.I.A.: Circolare Ministero Ambiente
Leggi Tutto

Nuova A.I.A.: Circolare Regione Lombardia

Circolare Regione Lombardia del 4.8.2014: chiarimenti sulla nuova A.I.A.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Lombardia ha emanato Circolare, nel tentativo di chiarire alcuni punti oscuri del nuovo testo AIA.
Non sono interpretazioni cogenti ma indicano la problematica che dovrà essere poi chiarita dal Ministero.
Circolare  Regione Lombardia 

adminNuova A.I.A.: Circolare Regione Lombardia
Leggi Tutto

Sicurezza e appalti: quali documenti al committente?

Sicurezza e Appalti: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice al Committente?
Interpello n. 3/2014 della Commissione Interpelli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Commissione interpelli ha pubblicato risposta al quesito posto sulla questione di precisare i documenti che devono essere depositati dalla impresa appaltatrice al fine di provare il requisito di capacità tecnica. In particolare si pone la questione del DUVRI che la Commissione interpello esclude dall’ obbligo di deposito in quanto è documento redatto proprio assieme e in coordinamento con il Committente.
 
Interpello 3/2014 Documenti e committente

adminSicurezza e appalti: quali documenti al committente?
Leggi Tutto

Corruzione: modello segnalazione reati

Modello per segnalazione reati corruzione: P.A. e non solo 
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


E’ stato pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica un modello predisposto per la segnalazione di reati o illeciti in materia di corruzione.
Il modello destinato alla Pubblica amministrazione può essere utilizzato come modello anche da società private e nell’ambito del Modello 231. Ed invero la protezione del soggetto che denuncia il fatto reato è prevista anche per le società e per tutti i soggetti a cui è riferito il modello 231 (Dlgs. 231/2001).
Il Modello di Denuncia e’  rispettoso dell’ articolo 54-bis del Dlgs. 165/2001 –  Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (norma in vigore dal 28 novembre 2012)
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni”.
modello

adminCorruzione: modello segnalazione reati
Leggi Tutto

Avvalimento: Comunicato AVLP

Comunicato AVLP: avvalimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L‘Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici pubblica alcuni chiarimenti a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013.
“Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea

per il  quale  non  si  puo'  escludere  l'esistenza  di  lavori  che
presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata  capacita'
che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu'  operatori,
risultando precisato che "In un'ipotesi del genere  l'amministrazione
aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello  minimo
della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore  economico
unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato  di
operatori economici, ai sensi  dell'art.  44,  paragrafo  2,  secondo
comma,  della  direttiva  2004/18,  laddove  siffatta  esigenza   sia
connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato";

avvalimento comunicato

adminAvvalimento: Comunicato AVLP
Leggi Tutto

Circolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione

Circolare 1/2014 Ministero P.A. : Enti soggetti a trasparenza amministrativa

Conferma legame Dlgs. 231/2001 e anticorruzione
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Ministero della Pubblica Amministrazione  ha pubblicato circolare 1/2014 (Gazz. Uff. 31.3.2014) avente ad oggetto l’applicazione delle regole sulla trasparenza di cui alla

1)    L. 190/2012 (Anticorruzione) e del
2)    Dlgs. 33/2013 (Trasparenza) e
3)    Dlgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
4)    Piano Nazionale anticorruzione approvato dalla CIVIT 11.9.2013 (oggi A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione)
con riferimento agli enti e … continua lettura articolo Corruzione e 231
 

adminCircolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione
Leggi Tutto

Linee Guida per l'indennizzo "da ritardo" della P.A.

LINEE GUIDA PER INDENNIZZO DA RITARDO della P.A.
Direttiva del Ministero: Indennizzo  da  ritardo   nella   conclusione   dei procedimenti ad istanza di parte.

Segnalazione a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Direttiva 9.1.2014 del Ministero della P.A. e semplificazione

La Direttiva pone Linee Guida per la erogazione dell’indennizzo nei casi in cui la PA tardi nel concludere un procedimento ad istanza di parte o d’ufficio.
La Direttiva si distingue per il contenuto ampio che riassume il dettato normativo con corretti riferimenti di giurisprudenza; recepisce l’intento del legislatore, lo chiarisce e tuttavia (non si comprende con quale potere) ..restringe il campo di applicazione della Legge e pone limiti alcuni rispettosi  del dettato legislativo ed altri di dubbio rispetto.

In ogni caso rimane un provvedimento chiarificatore.


La Direttiva fornisce dunque alla P.A. Linee Guida sull’applicazione  del DL 69/2013,   convertito,   con modificazioni, dalla L n. 98/2013.

La Legge introduce  il  diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo  da  ritardo e intende garantire  l’effettivita’   dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare:
1) tutelare i privati in conseguenza della  violazione  dei  termini  di conclusione  dei  procedimenti  attivati   ad   istanza   di   parte
2) prevedere  il  pagamento  di  un somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.
3) sanzionare la violazione  di  un  obbligo,  in  quanto  correlato  al rispetto di un preciso termine  di  conclusione  di  un  procedimento amministrativo cosi’ come disciplinato dall’art.  2  della  legge  n. 241/1990.
4) ribadire che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere  un procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un  provvedimento  espresso,  entro  un  termine   definito   da   un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione  di  riferimento o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.
5) L’indennizzo da ritardo prescinde  dalla natura giuridica del  termine  apposto  e,  quindi, dalla circostanza che il termine abbia  un  carattere  perentorio  (e determini  il  venir  meno   del   potere   dell’Amministrazione   di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere).
6) L’indennizzo è dovuto anche nell’eventualita’ in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia riconducibile  ad  un  comportamento  “scusabile”,  e   astrattamente “lecito”, dell’Amministrazione (compreso caso fortuito o forza maggiore).
Il provvedimento contiene audace trasparente formulazione dei principi di difficile applicazione nella pratica. La Guida riassume il contenuto legislativo ed il percorso giurisprudenziale.
 La Direttiva invero dopo aver riconosciuto il dettato legislativo con ampio respiro comincia ad indicare , tra le righe, i limiti di tale indennizzo:
1) circoscrive  gli  effetti ai soli  procedimenti  amministrativi  relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ d’impresa.
2) richiesta di indennizzo solo per i procedimenti successivi al 21 agosto 2013
3) l’importo da  corrispondere  all’interessato e’ pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un  massimo  di 2.000 euro;
4) l’importo e’ calcolato a partire  dal  giorno  successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
5) l’indennizzo  da  ritardo  non   e’ applicabile nelle ipotesi di Denunzia di Inizio di  Attivita’  (o  di Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita’)
6)  L’interessato successivamente al decorso dei  termini  di conclusione del procedimento deve  ricorrere   all’Autorita’ titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del  1990,  richiedendo  l’emanazione  del  provvedimento  non adottato  e,  contestualmente,   la   corresponsione   dell’eventuale indennizzo da ritardo per il caso  in  cui  il  titolare  del  potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato.
7) Tale istanza deve essere presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il  procedimento  si sarebbe dovuto concludere.
Il  rispetto  del  termine  di  presentazione  della   domanda   di indennizzo costituisce un onere a carico del privato. Ne consegue che la violazione dello  stesso  determinera’  un  effetto  decadenziale, impedendo  la  riproposizione  dell’istanza   diretta   ad   ottenere l’indennizzo con riferimento a quello specifico procedimento  di  cui si tratta.
 
 

adminLinee Guida per l'indennizzo "da ritardo" della P.A.
Leggi Tutto

TARI e Circolare del Ministero Ambiente

TARI: Tassa sui Rifiuti e Circolare Ministero dell’Ambiente
Regime tariffario per assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  e Dario Giardi


 
 In relazione ad alcune criticità interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore della legge 147/2013 – Legge Stabilità 2014, è stata pubblicata sul sito del MATTM (www.minambiente.it) la circolare n. 1/2014, a firma del Ministro Orlando, che fornisce l’interpretazione del Ministero sul mancato coordinamento tra le disposizione riportate al comma 649, seconda parte e al comma 661 dell’art. 1 della legge in parola.
A riguardo, si riportano di seguito le due disposizioni oggetto dell’intervento ministeriale:

  • “649. […] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”
  • “661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”

Il contrasto del disposto normativo nasce dal mancato coordinamento del testo nel corso dei lavori parlamentari finalizzati alla definizione dello stesso: il Parlamento infatti con l’introduzione del comma 649 ha inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, senza considerare quanto già presente nel disegno di legge e cioè la totale esclusione di detti rifiuti dalla TARI riportata al comma 661.
Sulla base di un “principio di ragionevolezza”, il Ministro Orlando, in attesa di un chiarimento normativo, ha inteso “dare la precedenza” al disposto riportato al comma 649, seconda parte rispetto al comma 661, così da lasciare alle amministrazioni locali, come si legge nella circolare, la possibilità di “conciliare … l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria … con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti” .
Si riporta in allegato la circolare n. 1/2014 del MATTM per ulteriori dettagli.
 
 
 
 

adminTARI e Circolare del Ministero Ambiente
Leggi Tutto

Sistri: pubblicata Circolare

Sistri: Circolare esplicativa

Pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente una Circolare esplicativa.
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il 30 settembre u.s., è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente de della Tutela del Territorio e del Mare, circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013.
Tra i punti più significativi della Circolare, segnaliamo i seguenti:
Soggetti coinvolti
Produttore
L’avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per “produttore iniziale”, si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Una differenza sostanziale perché per i “produttori iniziali” il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i “nuovi produttori” l’operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata.
Trasportatore
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
 Viene chiarito che le procedure previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Sanzioni e regime transitorio
Per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del DL n. 101/2013, e attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare 
 
 
 
 
 
 
 

adminSistri: pubblicata Circolare
Leggi Tutto

Circolare 35/2013 Ministero Lavoro: solidarietà e appalti

 Il MINISTERO chiarisce: solidarietà in materia di appalti 
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente


Il Ministero si occupa con circolare esplicativa di chiarire alcuni punti oscuri del D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo.
Si riporta quanto previsto in tema di solidarietà negli appalti
“Solidarietà negli appalti (art. 9, comma 1) 
Il D.L. n. 76/2013 chiarisce anche i contenuti dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che, come noto, disciplina l’istituto della solidarietà nell’ambito degli appalti.
L’art. 29 citato stabilisce che “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento (…)”.
Al riguardo, in parte confermando principi già espressi da questo Ministero con circ. n. 5/2011, si prevede che la disciplina in questione:
trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” sia limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell’istituto;
– non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c..
È inoltre previsto che l’eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, individuando “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, esplichi i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”. Una eventuale diversa disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe pertanto il diritto degli Istituti previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione della contribuzione non versata”
Vai a Circolare n. 35/2013 Ministero lavoro

adminCircolare 35/2013 Ministero Lavoro: solidarietà e appalti
Leggi Tutto

Circolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti

Ministero Ambiente: Circolare di chiarimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Le circolari creano sempre un certo timore. Lo sforzo di chiarire e’ meritevole ma l’interpretazione distorta e’ in agguato.
La Circolare tenta di chiarire alcuni punti che sono al vaglio della Unione Europea.
La circolare e’ indirizzata alle amministrazioni e indica la linea che dovranno seguire nel valutare i singoli casi.
Non ci resta che leggere:  Circolare ministero ambiente

adminCircolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti
Leggi Tutto