Appalti: reti di impresa – determina 23.4.2013 AVLP

Gare partecipate anche da “reti di impresa”.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Con Determina del 23.4.2013 pubblicata nella Gazz. Ufficiale del 24.5.2013 l’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici precisa le modalità di partecipazione delle “reti di impresa”.
Si indica passaggio della Determina e si rinvia alla lettura del documento Det. AVLP 23.4.2013

"...Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata
l'aggregazione   tra   gli   aderenti   al    contratto    di    rete
«strutturalmente» assimilata dal Codice al raggruppamento  temporaneo
di  imprese  (RTI),  trovano  applicazione  le  regole  in  tema   di
qualificazione previste dall'art. 37 del Codice e dagli articoli 92 e
275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per  gli  appalti
di lavori, servizi e forniture; dall'art. 90, comma 1, lettera g) del
Codice e dall'art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto  riguarda
i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni  si  dovranno
strutturare secondo la tipologia  dei  raggruppamenti  orizzontali  e
verticali in conformita' alle disposizioni dell'art. 37 del Codice.
  In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di  partecipazione
alla gara,  anche  in  forma  individuale,  delle  imprese  che  gia'
partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi
dell'art. 37, comma 7, del Codice....
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Oli usati: circolare Ministero Ambiente

 Circolare del Ministero Ambiente: oli usati

segnalazione a cura Studio legale Ambiente

Il Ministero pubblica circolare su oli usati indicando le modalità relative agli obblighi di gestione di cui all’art. 183 comma 1 lett. c) :

“qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli usati per turbine e comandi idraulici”.

La circolare si riferisce alle spedizioni transfrontaliere ma afferma che la gestione degli oli usati deve essere finalizzata alla rigenerazione, anche con riferimento al recupero energetico. 

Precisa inoltre che la rigenerazione costituisce una operazione di riciclaggio ex art. 183 comma 1 lett. u) che l’art. 216 bis comma 1 preferisce alle forme di recupero e allo smaltimento stesso.

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adminOli usati: circolare Ministero Ambiente
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Modello 231 e reati ambientali

Modello “231” : Interesse e vantaggio
Reati ambientali e difficoltà di individuazione del vantaggio e dell’interesse ex art. 5 Dlgs. 231/2001

A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri

La Circolare Assonime del 2012 riassume con chiarezza la problematica della individuazione dell’interesse e del vantaggio a favore dell’ente che costituisce presupposto per la imputazione della Società.

La circolare richiama l’ interpretazione offerta dalla giurisprudenza al fine di individuare il concetto di vantaggio e interesse e offre una propria indicazione nei confronti dei reati ambientali : “ .. non vi è interesse dell’ente a provocare un disastro ambientale né ciò può arrecargli vantaggio; tuttavia quando l’imprenditore non organizza l’attività in linea con le prescrizioni del Dlgs. 231/2001 accetta implicitamente il rischio di incorrere in un reato presupposto… mostra di essere negligente o imprudente. Quando poi l’accettazione del rischio di violare la legge è il risultato di scelte di contenimento di costi e di risparmio di spese è ragionevole ritenere sussitente il “vantaggio” dell’Ente..”
La circolare poi conclude con prudenza ricordando la difficoltà di individuare l’interesse edil vantaggio nell’ambito dei reati ambientali e richiama l’attenzione alla “specificità imprenditoriale” e “al pericolo di gravare l’impresa di rischi che la politica imprenditoriale intende invece scongiurare…”

In particolare:
La relazione ministeriale al Dlgs. 231/2001 precisava
1) interesse è da interpretare in senso soggettivo verificabile ex ante
2) il vantaggio è da considerare in senso oggettivo ex post

Un esempio chiarisce l’intento: un amministratore corrompe con propri fondi un pubblico ufficiale al fine di vincere una gara di appalto. Tale condotta produce effetti positivi sulla societa (vince l’appalto).
La Società potrebbe difendersi adducendo l’autonomia dell’agire dell’amministratore o che nulla sapeva.
Vero è che tale illecito è reso possibile dalle lacune organizzative dell’Ente che ne diviene responsabile.
L’ente non risponde solo se il comportamento dell’amministratore ha eluso fraudolentemente l’assetto organizzativo dell’ente finalizzato proprio ad evitare quel reato (cfr. circolare assonime)

3) La società risponde dunque se il reato è commesso nell’interesse della stessa.
4) La Società risponde anche se la commissione del reato abbia portato a favore della società un interesse minimo . E’ il caso previso dall’art. 12 Dlgs. 231/2001 che prevede una pena ridotta per l’ente se il reato è stato commesso per un prevalente interesse dell’autore o di terzi. Il legislatore vuole colpire quelle condotte illecite che, seppure non finalizzate all’interesse pieno dell’Ente sono state commesse proprio per l’omessa vigilanza dello stesso.

Vantaggio. Il vantaggio viene individuato in “qualunque utilità patrimoniale oggettivamente apprezzabile”. Ad esempio il risparmi aziendale sui costi.
Quando una Società riceve vantaggio? Il vantaggio (economico) deve essere rilevante e superiore agli effetti negativi che la condotta illecita comporta.
Elemento determinante per poter affermare che la società ha conseguito quel vantaggio idoneo a rendere imputabile l’ente è la connessione tra:
Soggetto agente (es amministratore)→ reato → apparato organizzativo dell’ente.
Non si può sanzionare l’ente solo perché sia ad esso imputabile un qualche vantaggio economico derivante dall’illecito commesso (reato-→ vantaggio conomico) deve esserci connessione specifica tra soggetto/reato/ organizzazione dell’ente.

In tema di “Sicurezza” è di recente intervenuta sentenza del Tribunale di Tolmezzo 23.1.2012 che ha affermato: Nell’ambito dei reati colposi d’evento, i criteri dell’interesse e del vantaggio vanno posti in relazione alla condotta che viola le disposizioni poste a tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori, condotta che deve essere finalisticamente orientata verso un risultato favorevole per l’ente (interesse) o deve, comunque, aver comportato un concreto beneficio per la “corporation” (vantaggio) in termini di risparmio di costi aziendali.
La Corte di appello di Brescia ha affermato : Al fine di ascrivere all’ente il reato di lesioni colpose commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è necessaria la prova che la condotta del soggetto apicale fosse soggettivamente diretta ad avvantaggiare l’ente o abbia comunque oggettivamente comportato un beneficio per lo stesso, ad esempio in termini di risparmio dei costi o dei tempi di lavorazione.

adminModello 231 e reati ambientali
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Tecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012

Tecnico responsabile Rifiuti: circolare Albo Gestori 1544/2012
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Con circolare n. 1544 del 14 dicembre 2012 il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha chiarito gli effetti sull’impresa in caso di cessazione del rapporto professionale -o di lavoro dipendente – tra il responsabile tecnico Rifiuti e l’impresa; quest’ultima, nell’attesa di nominare un nuovo responsabile tecnico, può proseguire l’attività per la quale risulta iscritta?
Il comitato Nazionale ha stabilito precise circostanze:
a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b)in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).
Decorso il periodi di cui alla lettera b), senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 18 del Dm, 406/98, per la cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

adminTecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012
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Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA

Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 Albo gestori
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Con circolare prot. n. 1463 del 30 novembre 2012, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, ha accolto il ricorso proposto da un’impresa contro la decisione della competente Sezione regionale di non inserire nell’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006, un veicolo immatricolato ad uso di terzi. L’impresa ricorrente risultava essere proprietaria di detto veicolo adibito ad uso di terzi ed essere in possesso del relativo titolo abilitativo.
Con tale pronuncia il Comitato nazionale ha inteso uniformarsi, modificando il proprio orientamento, alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n.13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) che ha stabilito che per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n.298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come “complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
Vai al breve commento alla sentenza della Cassazione 13725/2012 su questo sito.

adminTrasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA
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Durc: Circolare 6/2012

Circolare DURC 31 maggio 2012 n. 6
A cura di Studio Legale Ambiente
Si segnala la pubblicazione di circolare che chiarisce i dubbi interpretativi ed applicativi relativi al DURC a seguito del DL n. 5/2012.
Il DURC ha natura di certificato ed e’ escluso che il DURC possa essere consegnato dai privati, ed anzi , deve essere richiesto dalle amministrazioni alle stesse preposte o alle casse edili. E cio’ sia nel caso di appalti pubblici che privati.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Si rinvia alla Circolare

adminDurc: Circolare 6/2012
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DURC: circolare ministero lavoro

DURC, circolare del Ministero del lavoro
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Utile la lettura della circolare esplicativa e di chiarimento sul documento unico di regolarità contributiva.
Il ministero tenta di chiarire le modalità operative anche alla luce di interventi legislativi che hanno modificato le modalità di adempimento .
Si rinvia alla lettura del documento.
DURC circolare del ministero

adminDURC: circolare ministero lavoro
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Sicurezza: Verifiche periodiche / Circolare n. 11/2012

Sicurezza: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali / n.11 del 25.5.2012
A cura avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
A seguito delle numerose richieste interpretative pervenute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato la circolare del 25 maggio n. 11 che fornisce chiarimenti applicativi in merito al D.M. 11 aprile 2011 sulla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuate dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 e ai criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per effettuare tali verifiche.
Si riportano di seguito i principali aspetti contenuto nella circolare.
Modalità di richiesta delle verifiche periodiche
In primo luogo la circolare richiama l’art. 71 del T.U. sicurezza che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII e il D.M. 11 aprile 2011 che individua nell’Inail il soggetto titolare della prima verifica e nelle ASL i soggetti titolari delle verifiche successive.
La richiesta di verifica, ai fini del calcolo della decorrenza dei 60 giorni o 30 giorni entro cui rispettivamente l’Inail o le Asl devono effettuare la verifica, viene considerata valida se presenta i seguenti requisiti:
se trasmessa in forma cartacea deve essere su carta intestata dell’impresa o quanto meno corredata di timbro dell’impresa stessa;
deve riportare l’indirizzo completo presso il quale si trova l’attrezzatura da sottoporre a verifica, i dati fiscali e recapiti telefonici;
deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (es. matricola, tipologia);
deve essere indicato il soggetto abilitato che il datore di lavoro dovrà individuare tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati;
deve riportare la data della richiesta.
In caso di richiesta incompleta, ossia mancante di uno degli elementi sopra indicati, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente specificando che i termini di 60/30 giorni decorrono dalla data di richiesta completa di tutti gli elementi richiesti.
Scelta del soggetto abilitato
Il D.M. 11 aprile 2011, in attuazione di quanto già disposto nell’art. 71 commi 11 e 12 stabilisce che sia il datore di lavoro ad individuare il soggetto abilitato e la circolare indica le modalità da seguire.
Si rinvia alla lettura completa della circolare.

adminSicurezza: Verifiche periodiche / Circolare n. 11/2012
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Raccolta e trasporto rifiuti

Raccolta e trasporto rifiuti: capacità finanziaria ridotta

Iscrizione cat. a 1 a 5 : Capacità finanziaria per le imprese esercenti attività di raccolta e trasporto dei rifiuti

Delibera Comitato Nazionale 14.3.2012 –  ANGA

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

Con deliberazione del 14 marzo 2012 prot. n. 405 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti ha provveduto all’adeguamento degli importi (fissati dalla precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003)  concernenti i requisiti di capacità finanziaria delle imprese che svolgono attività di ravvolta e trasporto dei rifiuti  e rientranti nelle categorie da 1 a 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).

La delibera precisa che il requisito della capacità finanziaria, ai fini dell’iscrizione all’Albo si intende soddisfatto con l’importo di 9.000 euro per il primo veicolo e di 5.000 euro per gli altri veicoli aggiuntivi.

La delibera sostituisce e riscrive l’art. 2 della delibera n. 1 del 30.1.2003.

Articolo 2 (Capacita finanziaria)

  1. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro 50.000 9.000 per il primo veicolo di euro 2.500 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l’attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiorre ad € due milioni e cinquecentomila secondo la schema allegato sotto la lettera A

  1. ( Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacità finanziaria s’intende soddisfatto, con le modalità di cui al comma 1, con un importo di euro 25.000 per il primo veicolo di euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.)

3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.

______

Il requisito viene dimostrato attraverso attestazione di affidamento bancario che deve essere rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’ intermediazione bancaria che devono possedere comunque un capitale sociale superiore a 2.500.000 euro.

Lo schema dell’attestazione è riprodotto nell’Allegato A della delibera.

Infine viene specificato che le imprese che hanno già dimostrato di possedere il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione annuale all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che effettuano autotrasporto di cose per conto terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria attestando di essere iscritte a tale Albo.

 Per completezza d’informazione si allega il testo integrale del provvedimento.


adminRaccolta e trasporto rifiuti
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C.E.R.: Circolare Albo Gestori

CER: Circolare n. 95/2012 / Albo Nazionale Gestori Ambientali
Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con circolare del 24 gennaio 2012 il Comitato Nazionale dell’Albo, in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo dei codici Cer da utilizzare per l’iscrizione da parte delle imprese in alcune categorie.
In particolare:
Iscrizione alla categoria 4
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati)
Andranno utilizzati i codici riportati nel capitolo 20 del Catalogo europeo dei rifiuti per quanto riguarda i rifiuti non identificati ma comunque di provenienza urbana;
dovrà essere utilizzato il codice CER 180103* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) per identificare le siringhe usate giacenti su strade o aree pubbliche o aree o strade private soggette ad uso pubblico.
Iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o
Iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
Ai fini dell’iscrizione in categoria 4 possono essere individuati determinati rifiuti con i codici riportati nel capitolo 20 del CER, ma che per la loro origine possono essere classificati come rifiuti speciali, ossia:
20 01 01 –carta e cartone
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di mense e cucine
20 01 25 – oli e grassi commestibili
20 03 04 – fanghi da fosse settiche
20 03 06 – rifiuti da pulizia delle fognature
Tali codici possono essere utilizzati anche per l’iscrizione in categoria 5 qualora tale categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi così come regolamentato dal comma 7 dell’art. 212 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Viene infine disposta l’abrogazione delle circolari rispettivamente del 22 dicembre 1999 e del 15 dicembre del 2000.
Allegato: Circolare 24 gennaio 2012 prot. 0095

adminC.E.R.: Circolare Albo Gestori
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FOTOVOLTAICO E INCENDI


 FOTOVOLTAICO E INCENDI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, nella riunione del 13 novembre, ha approvato una Guida contenente prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati impianti fotolvoltaici; prescrizioni che si sono rese necessarie in quanto sono stati segnalati sul territorio nazionale numerosi incendi in seguito alla installazione di tali impianti.
Nella guida viene premesso che gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette al controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011 (Nuovo regolamento recante procedimenti di semplificazione in materia di prevenzione incendi). Tuttavia l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dall’art. 4 comma 6 (avvio di nuove procedure) del richiamato D.P.R. qualora l’installazione comporti la modifica delle misure di prevenzione/protezione e/o l’aggravio del preesistente livello di rischio incendio.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fotovoltaici  (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 Volt.
Requisiti tecnici
Gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte, ossia secondo i documenti tecnici emanati dal CEI o da Organismi di normazione internazionali e, in particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L’installazione dell’impianto dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio  dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione degli evacuatori di fumo e di calore  presenti e tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione degli incendi (lucernari, camini etc.).
Caratteristiche
L’impianto FV dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza ubicato in posizione segnalata ed accessibile. Nei luoghi con pericolo di esplosione  il generatore fotovoltaico e  tutti gli altri componenti che possono costituire potenziali fonti di innesco di fiamme, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili e i componenti dell’impianto non dovranno comunque essere d’intralcio alle vie di esodo.
Per l’intero impianto fotovoltaico (e non delle singole parti) dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità.
Verifiche e Segnaletica di sicurezza
Sia periodicamente sia  in caso di trasformazione, ampliamento o modifica dell’ impianto, dovranno essere eseguite e documentate  le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico.
L’ area in cui è ubicato il generatore, qualora accessibile,  dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica  conforme al d.lgs. 81/08 che dovrà riportare la dicitura “ ATTENZIONE: impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (…Volt)”.
Impianti esistenti
Per gli impianti fotovoltaici messi in servizio prima dell’emanazione delle prescrizioni contenute nella Guida in parola e installati in attività soggette ai controlli  di prevenzione incendi, dovrà essere prevista:

  • la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza
  • l’applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche

 
http://dl.dropbox.com/u/42891345/Com%2079%20Allegato.ppt

adminFOTOVOLTAICO E INCENDI
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Cancellazione iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006

CANCELLAZIONE iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006 – scadenza al 25.12.2011

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

L’art. 212 comma 8 come sostituito dal dlgs. 205/2010 prevede che :
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita’ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,
non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti..
Detti soggetti
1)   non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
2)    sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita’ di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione .
 SCADENZA ENTRO IL 25.12.2011.
Con deliberazione del 26 ottobre 2011 il Comitato Nazionale dell’Albo ha disposto che le imprese che non abbiano presentato richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 (e quindi entro il 25 dicembre 2011) saranno cancellate d’ufficio dall’Albo, ritenendo che la mancata presentazione del rinnovo debba essere considerata quale “mancanza di interesse al permanere dell’iscrizione” .
Dando seguito all’attuazione di tale disposizione il Comitato, con delibera del 16 dicembre 2011 ha precisato che le Sezioni Regionali dell’Albo dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012  la cancellazione di quelle imprese iscritte all’Albo che non abbiano provveduto a presentare domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011. Le Sezioni regionali ne daranno poi comunicazione al Comitato che, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione, il cui comunicato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Infine il Comitato ha specificato che:
1) le imprese che non abbiano provveduto a presentare la richiesta di rinnovo dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011 saranno cancellate d’ufficio a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato sopra richiamato.
2) non saranno prese in considerazione le domande inviate successivamente al 27 dicembre
3) le imprese  che abbiano presentato la domanda di aggiornamento entro il termine previsto potranno continuare ad operare fino alla notifica del provvedimento di aggiornamento dell’iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda con conseguente cancellazione dall’Albo.
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale della deliberazione 


Allegato I: Albo gestori comunicazione  Albo 16 dicembre 2011

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