ANTICORRUZIONE: Novità L. n. 69/2015 e Determina ANAC n. 12/2015

ANTICORRUZIONE: Novità L. n. 69/2015 e Determina ANAC n. 12/2015
Pubblicazione materiale Corso, Venezia, 2 e 10 dicembre 2015
a cura Studio Legale Ambiente


Si pubblica il materiale utilizzato per il Corso “anticorruzione” tenuto a Venezia.
Possono accedere al materiale solo coloro che hanno partecipato al corso muniti di password.
Il Corso ha svolto i seguenti temi

  • le novità inserite dalla L. 69/2015 al codice penale e alla L. 190/2012;
  • le figure criminose della concussione e della induzione indebita di cui agli articoli 317 e 319quater c.p.;
  • le novità contenute nella determina 12/2015 dell’ANAC

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Rumore: TAR Veneto si pronuncia sulla riduzione orario locali

Rumore: ordinanza del sindaco che limita orario di apertura locali
TAR VENETO, sentenza n. 1213/2015
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Il TAR ribadisce la necessità che i provvedimenti di natura urgente, tanto più se limitano gli orari di apertura dei locali, “…non possono risultare legittimi se posti in essere per il raggiungimento di un fine di interesse pubblico, suscettibile di essere realizzato mediante provvedimenti tipici emanati nell’esercizio di ordinari poteri di amministrazione attiva.
Infatti, solo il venire in essere di situazioni non tipizzate dalla legge, ed in presenza di un’istruttoria adeguata e di una congrua motivazione circa l’esistenza dell’interesse pubblico, consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente…”.
***
Una società, titolare di un ristorante nel quale si suona….continua lettura articolo clicca TAR Veneto Rumore

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Corruzione -ANAC: determina 12/2015

Aggiornamento del PNA: determina n. 12/2015
Gazzetta uff. del 16.11.2015
segnalazione a cura Studio legale Ambiente


La determinazione n. 12/2015 aggiorna il Piano Nazionale anticorruzione.
La lettura del testo porta in luce alcune precisazioni.
Sul rapporto tra il Piano anticorruzione e il Dlgs. 231/2001 ovvero alla responsabilità amministrativa degli enti, l’ANAC precisa:
“…Le difficolta’ incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novita’ e complessita’ della normativa. La tecnica dell’introduzione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione e’ stata prevista, per soggetti di natura privatistica, con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La legge 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto, implica un’attivita’ piu’ vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attivita’. Cio’ in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari, piu’ in generale, al principio di imparzialita’ cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attivita’ di pubblico interesse…”
L’ANAC interviene soprattutto in materia di appalti e contratti pubblici a seguito anche delle modifiche apportate alla L. 190/2012 dalla L. 69/2015.
Ed invero gli appalti costituiscono ambito di elevato rischio correttivo.
L’ANAC analizza infatti l’area di rischio e individua i rischi potenziali e le misure di prevenzione. Ricorda l’importanza della completa mappatura dei processi.
Vai alla lettura della determinazione ANAC 12/2015

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Rimozione rifiuti e responsabilità P.A.

Rimozione rifiuti e responsabilità della P.A.
Consiglio di Stato n. 4505/2015 – Condanna il Comune al risarcimento del danno
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Di particolare interesse la sentenza del Consiglio di Stato n. 4504/2015.
Il Comune di Milano (proprietario del sito) ordina ad una società, detentrice del sito ai soli fini della bonifica dello stesso, non solo di rimuovere rifiuti ma anche di fare fronte all’occupazione abusiva di un gruppo di 750 nomadi. Nomadi che avevano reiteratamente occupato il terreno e con materiali di risulta erigevano baracche, casupole, ricoveri di fortuna privi di servizi igienici.
Il Comune imputava alla Società …….continua lettura  192 Cds 4504

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Rifiuti e insufficiente controllo degli Enti

Rifiuti: abbandono e insufficiente controllo del territorio ad opera degli enti preposti.
TAR Napoli n. 4066/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza si distingue per un inciso di particolare importanza e novità laddove riconosce l’”insufficiente controllo del territorio ad opera degli enti preposti”.
Il TAR esclude la responsabilità del proprietario del sito in quanto ha provato in sede di giudizio la sua diligenza di custodia del bene ed invero a fronte della diligenza del proprietario riconosce l’omesso controllo dell’Ente. Omesso controllo che non viene sanzionato ma che costituisce eco di quella giurisprudenza che comincia a riconoscere in capo alla Pubblica amministrazione un obbligo istituzionale di intervento.
In particolare….. continua lettura articolo TAR 4066.2015

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ANAS deve rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada?

ANAS: obbligo di rimuovere i rifiuti
Ordinanze TAR Napoli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e l’ordine di rimuovere i rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006 si registrano alcune sentenze che attribuiscono responsabilità all’Ente gestore – ad esempio delle Strade (ANAS) –  altre sentenze  che invece ne escludono la responsabilità ribadendo la necessità della prova della colpa o dolo anche in capo alla amministrazione.
Ribadiscono la responsabilità  dell’ANAS ….. continua lettura articolo ANAS rimozione rifiuti

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Silenzio assenso tra Amministrazioni: novità dalla L. 124/2015

Silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici: novità dalla legge 124/2015
Articolo 17bis L. 241/90
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
La legge 124/2015 all’art. 3 ha novellato la legge 241/1990, introducendo l’art. 17-bis (rubricato ”Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”[1]), il quale intende evitare che le pubbliche amministrazioni dilatino arbitrariamente i tempi di risposta nei confronti delle altre amministrazioni.
Continua lettura articolo su art  17bis……
[1] Art. 17-bis
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

  1. Nei casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine e’ interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta e’ reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e’ di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.
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Conferenza Servizi: le novità della legge di riforma della PA

La nuova Conferenza di Servizi
Legge 7.8.2015 n. 124 art. 2
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La legge di riforma della PA concentra nell’art. 2 una dichiarazione di intenti a lungo sospirata.
La disciplina della Conferenza di Servizi ha manifestato nel tempo lungaggini insuperabili quasi vessatorie e foriere di danno.
Così il legislatore cerca di accorciare tempi, di dare certezze sospirate, di imporre una più pregante attività della pubblica amministrazione anche in fase istruttoria.
Il difetto di questo tentativo è, purtroppo,  il rinvio di questa riforma ad un decreto attuativo da emanare entro 12 mesi ovvero entro l’estate prossima.
Non subito dunque ma tra 1 anno ..e purtroppo è nota la prassi di decreti attuativi mai emanati.
Si rinvia alla lettura mera dell’articolo 2 … 

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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015

AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente
Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue…
Leggi Circolare Ministero Ambiente 

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Anticorruzione: ANAC e APPALTI

Intensificati i controlli sugli appalti: DDL Anticorruzione
Anticorruzione: ANAC e APPALTI
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ in attesa di pubblicazione anche il DDL “Anticorruzione” ormai approvato definitivamente.
Il Disegno di legge si occupa dei delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio nonché delle relative norma di attuazione della L. n. 190/2012.
Vengono introdotte:

**Assistenza Redazione Modello 231 e Piani Anticorruzione
adminAnticorruzione: ANAC e APPALTI
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Appalti: avvalimento ed iscrizione Albo gestori Ambientali

Avvalimento e iscrizione all’albo gestori Ambientali
CDS sez. V 30.4.2015 n. 2191
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dalla possibilità di usufruire dell’avvalimento con riferimento alla iscrizione all’albo Gestori ambientali di cui cui all’art. 212 Dlgs. 152/2006.
Il Consiglio di Stato precisa nella sentenza che tale principio è applicabile anche alle fattispecie e ai bandi precedenti alla entrata in vigore dell’art. 49 comma 1bis Dlgs. 163/2006 (11.9.2014) in quanto tale modifica legislativa, che appunto esclude dalla normativa sull’avvalimento le società che non godono dei requisiti soggettivi di cui all’art. 212 citato, è frutto del mero consolidamento di quanto già espresso dalla giurisprudenza e dall’AVLP.
leggi sentenza CDS n. 2191/2015  Cds avvalimento

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P.A.: Stop agli incarichi ai dipendenti in pensione…

P.A.: stop agli incarichi ai dipendenti in pensione….
Circolare 4.12.2014 n. 6/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento Funzione Pubblica) pubblica, in Gazzetta ufficiale, Circolare 6/2014 di chiarimento di alcune disposizioni di legge che impongono il divieto di conferire incarichi a dipendenti in pensione, precisando che:
“…Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni
pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza
rilevanti responsabilita’ nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli
incarichi di vertice siano occupati da dipendenti piu’ giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica
legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che gia’ limitavano la possibilita’ di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa….”
Vai alla lettura della Circolare 6/2014 

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Inceneritore di Scarlino: chiusura impianto

Inceneritore di Scarlino: il Consiglio di Stato n. 163/2015 annulla l’AIA
 Chiusura dell’impianto.
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


 
Con la sentenza del 20 gennaio 2015, n. 163/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AIA dell’impianto di Scarlino con conseguente chiusura dell’impianto; chiusura le cui motivazioni non devono essere generalizzate laddove l’indagine epidemiologica deve essere calata nella particolarità della vicenda di “Scarlino” e costituisce già parte integrante delle istruttorie della pubblica amministrazione; unico soggetto tenuto a tale incombente.
La vicenda processuale è complessa ma il Consiglio di Stato, con novità, va oltre il dato processuale e punta l’attenzione sulla tutela della salute e recita al punto 8.2. della sentenza:
“Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni ….continua lettura articolo Scarlino

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ANAC e contenzioso Appalti Pubblici

ANAC: deflazione del contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici
 Determina dell’8 gennaio 2015: Criteri interpretativi
 A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28.1.2015 la Determina dell’ANAC – Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti – che pone i criteri interpretativi sorti dalla modifica degli artt. 46 e 38 del Codice Appalti.
La Determina riporta con chiarezza, nelle premesse, l’intento di chiarire la portata degli articoli 38 e 46 del Codice appalti e la finalità di precisare il significato dei termini, mancanza, incompletezza ed irregolarità delle dichiarazioni rese in sede di gara al fine di ridurre il contenzioso amministrativo.
Si parla infatti di “soccorso istruttorio”….continua lettura articolo  “DETERMINA ANAC
   Leggi determina ANAC 8.1.2015 documento 
 

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Corruzione/Anac: arrivano i controlli OIV

Corruzione e trasparenza/ANAC: arrivano i controlli dell’OIV

DELIBERA 3 dicembre 2014 n. 148 – ANAC
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 8.1.2015 la delibera ANAC n. 148/2014 relativa alle
"Attestazioni   OIV,    o    strutture    con    funzioni    analoghe, sull'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione per l'anno 2014  da parte delle pubbliche amministrazioni
e  attivita'  di vigilanza  e controllo dell'Autorita'.
L'organismo di Vigilanza coadiuvato dal Responsabile per la trasparenza
provvede a controllare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e
trasparenza finalizzati alla lotta contro la corruzione; e ciò con
riferimento all'anno 2014.
Delibera ANAC 148

 

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ANAC: Manuale appalti di importo superiore a 150.000 euro

Manuale sulla qualificazione esecuzione lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro.
Pubblicata in Gazzetta Uff. del 28.10.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Dopo aver pubblicato il “bando di gara tipo”  nella gazzetta ufficiale del 22.10.2014, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pubblicato il Manuale relativo ai lavori superiori a 150mila euro vigente dal 29.10.2014
” Al fine di fornire agli operatori del mercato indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attivita’ di qualificazione, e’
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorita’ Nazionale Anticorruzione il Manuale sulla attivita’ di qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra
Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni – emanati negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, dall’Autorita’.
Il Manuale individua, per la prima volta, criteri rigorosi per l’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio
dell’attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche
piu’ puntuali ai fini dell’accertamento dell’indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attivita’.
Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, sostituendo gli atti dell’Autorita’ citati in calce ai capitoli.
 Vai  alla lettura del Manuale lavori superiori 150mila 

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Corruzione: Regolamento ANAC sul potere sanzionatorio

Corruzione: Regolamento ANAC del 9.9.2014
Vietati i provvedimenti ricognitivi o meramente riproduttivi delle P.A.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.10.2014 il Regolamento dell’

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) ovvero la DELIBERA 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorita’ nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

 L’Autorita’ nazionale anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità’ o dei Codici di comportamento;
E’ sorta dunque la necessità  di disciplinare l’attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all’Autorita’ nazionale anticorruzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative ; e ciò anche in considerazione
del fatto che ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
“..Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all’integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare annualmente;
Vista la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ e sono fornite indicazioni per l’aggiornamento del Programma 2014-2016;
Visto l’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Delibera
il seguente regolamento…. :
in particolare recita l’art. 1 :
g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell’organo competente che approva i Provvedimenti.

Equivale a omessa adozione:

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicita’ ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;

b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori piu’ esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. ….

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P.A. e trasparenza: DL 66/2014

Obbligo pubblicazione dati  per la P.A. nel DL 66/2014

segnalazione a cura Studio Legale  Ambiente


 Il Decreto Irpef (DL 66/2014 vigente al 24.4.2014) ribadisce l’obbligo della amministrazioni di conformarsi al dettato del Dlgs. 33/2013.

Risulta invero che molte amministrazioni non hanno ancora ottemperato all’obbligo.

L'inadempienza è sanzionata ai sensi dell'art. 46 Dlgs. 33/2013 che precisa:

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di
valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di
responsabilita' per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di
risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance
individuale dei responsabili.
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da  causa
a lui non imputabile. 

Ebbene l’art. 8 del DL 66/2014 si occupa della Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli  articoli  29,  33  e  37  del  medesimo  decreto  legislativo,
pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa
di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi  e  l'indicatore  di
tempestivita' dei pagamenti  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le  pubbliche
amministrazioni  interessate,   obbligo   di   trasparenza   la   cui
inosservanza e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  46  del  medesimo
decreto legislativo n. 33 del 2013……"
adminP.A. e trasparenza: DL 66/2014
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Avvalimento: Comunicato AVLP

Comunicato AVLP: avvalimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L‘Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici pubblica alcuni chiarimenti a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013.
“Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea

per il  quale  non  si  puo'  escludere  l'esistenza  di  lavori  che
presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata  capacita'
che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu'  operatori,
risultando precisato che "In un'ipotesi del genere  l'amministrazione
aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello  minimo
della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore  economico
unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato  di
operatori economici, ai sensi  dell'art.  44,  paragrafo  2,  secondo
comma,  della  direttiva  2004/18,  laddove  siffatta  esigenza   sia
connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato";

avvalimento comunicato

adminAvvalimento: Comunicato AVLP
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Nessuna "Multa" … senza diffida

Nessuna “Multa” …senza diffida
LRVeneta 10/2014 e diffida amministrativa per illeciti commessi dopo il 15.3.2014.

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  


L’amministrazione, dal 15.3.2014, prima di sanzionare il trasgressore per l’eventuale illecito dovrà diffidarlo all’adempimento entro 10 giorni; se il trasgressore adempie non è sanzionabile.

L’intervento legislativo pare un gesto di civiltà a cui non siamo più abituati … (continua lettura articolo  diffida amministrativa..)

adminNessuna "Multa" … senza diffida
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Circolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione

Circolare 1/2014 Ministero P.A. : Enti soggetti a trasparenza amministrativa

Conferma legame Dlgs. 231/2001 e anticorruzione
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Ministero della Pubblica Amministrazione  ha pubblicato circolare 1/2014 (Gazz. Uff. 31.3.2014) avente ad oggetto l’applicazione delle regole sulla trasparenza di cui alla

1)    L. 190/2012 (Anticorruzione) e del
2)    Dlgs. 33/2013 (Trasparenza) e
3)    Dlgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
4)    Piano Nazionale anticorruzione approvato dalla CIVIT 11.9.2013 (oggi A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione)
con riferimento agli enti e … continua lettura articolo Corruzione e 231
 

adminCircolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione
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Linee Guida per l'indennizzo "da ritardo" della P.A.

LINEE GUIDA PER INDENNIZZO DA RITARDO della P.A.
Direttiva del Ministero: Indennizzo  da  ritardo   nella   conclusione   dei procedimenti ad istanza di parte.

Segnalazione a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Direttiva 9.1.2014 del Ministero della P.A. e semplificazione

La Direttiva pone Linee Guida per la erogazione dell’indennizzo nei casi in cui la PA tardi nel concludere un procedimento ad istanza di parte o d’ufficio.
La Direttiva si distingue per il contenuto ampio che riassume il dettato normativo con corretti riferimenti di giurisprudenza; recepisce l’intento del legislatore, lo chiarisce e tuttavia (non si comprende con quale potere) ..restringe il campo di applicazione della Legge e pone limiti alcuni rispettosi  del dettato legislativo ed altri di dubbio rispetto.

In ogni caso rimane un provvedimento chiarificatore.


La Direttiva fornisce dunque alla P.A. Linee Guida sull’applicazione  del DL 69/2013,   convertito,   con modificazioni, dalla L n. 98/2013.

La Legge introduce  il  diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo  da  ritardo e intende garantire  l’effettivita’   dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare:
1) tutelare i privati in conseguenza della  violazione  dei  termini  di conclusione  dei  procedimenti  attivati   ad   istanza   di   parte
2) prevedere  il  pagamento  di  un somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.
3) sanzionare la violazione  di  un  obbligo,  in  quanto  correlato  al rispetto di un preciso termine  di  conclusione  di  un  procedimento amministrativo cosi’ come disciplinato dall’art.  2  della  legge  n. 241/1990.
4) ribadire che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere  un procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un  provvedimento  espresso,  entro  un  termine   definito   da   un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione  di  riferimento o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.
5) L’indennizzo da ritardo prescinde  dalla natura giuridica del  termine  apposto  e,  quindi, dalla circostanza che il termine abbia  un  carattere  perentorio  (e determini  il  venir  meno   del   potere   dell’Amministrazione   di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere).
6) L’indennizzo è dovuto anche nell’eventualita’ in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia riconducibile  ad  un  comportamento  “scusabile”,  e   astrattamente “lecito”, dell’Amministrazione (compreso caso fortuito o forza maggiore).
Il provvedimento contiene audace trasparente formulazione dei principi di difficile applicazione nella pratica. La Guida riassume il contenuto legislativo ed il percorso giurisprudenziale.
 La Direttiva invero dopo aver riconosciuto il dettato legislativo con ampio respiro comincia ad indicare , tra le righe, i limiti di tale indennizzo:
1) circoscrive  gli  effetti ai soli  procedimenti  amministrativi  relativi all’avvio e all’esercizio dell’attivita’ d’impresa.
2) richiesta di indennizzo solo per i procedimenti successivi al 21 agosto 2013
3) l’importo da  corrispondere  all’interessato e’ pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un  massimo  di 2.000 euro;
4) l’importo e’ calcolato a partire  dal  giorno  successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
5) l’indennizzo  da  ritardo  non   e’ applicabile nelle ipotesi di Denunzia di Inizio di  Attivita’  (o  di Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita’)
6)  L’interessato successivamente al decorso dei  termini  di conclusione del procedimento deve  ricorrere   all’Autorita’ titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del  1990,  richiedendo  l’emanazione  del  provvedimento  non adottato  e,  contestualmente,   la   corresponsione   dell’eventuale indennizzo da ritardo per il caso  in  cui  il  titolare  del  potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato.
7) Tale istanza deve essere presentata nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il  procedimento  si sarebbe dovuto concludere.
Il  rispetto  del  termine  di  presentazione  della   domanda   di indennizzo costituisce un onere a carico del privato. Ne consegue che la violazione dello  stesso  determinera’  un  effetto  decadenziale, impedendo  la  riproposizione  dell’istanza   diretta   ad   ottenere l’indennizzo con riferimento a quello specifico procedimento  di  cui si tratta.
 
 

adminLinee Guida per l'indennizzo "da ritardo" della P.A.
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Accesso agli "atti" della P.A. e accesso "civico": differenze

Accesso agli “atti” della P.A. e accesso “Civico”: differenze (schema)
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Decreto sulla trasparenza amministrativa (Dlgs. n. 33/2013 vigente dal 20.4.2013) obbliga le amministrazioni a rendere trasparenti e conoscibili a tutti (Chiunque) le informazioni e dati anche sulla propria organizzazione.
Il Decreto impone … continua lettura articolo Dlgs. 33.2013

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