Diritto all’oblio e danno da reputazione

Diritto all’oblio e danno da reputazione

 Diritto all’oblio e danno da reputazione

Il Garante PDP sanziona Google

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Diritto all’oblio e danno da reputazione, camminano insieme. Immaginiamo di essere coinvolti e imputati per il reato di “inquinamento ambientale” oppure per un reato “qualsiasi”, anche patrimoniale. La nostra immagine, veicolata da altri, è in pericolo.

L’ imminente opportunità di chiedere la in/deindicizzazione dei dati personali in sede penale e con riferimento alle sentenze di assoluzione (o decreti archiviazione) –   Leggi articolo su questo sito.-  permette di comprendere meglio la seguente vicenda.

Il Fatto.

Il CEO di una certa società si trovava coinvolto in un procedimento penale e imputato per truffa. Decideva di patteggiare anche al fine di evitare ulteriori danni. L’imputato, nonostante non fosse persona nota al pubblico, subiva l’attenzione dei media, di articoli sul giornale che ritraevano la sua figura in modo “improprio” creandogli danno alla reputazione. A distanza di anni, la vicenda compariva ancora sui motori di ricerca, e dunque chiedeva a Google di rimuovere gli url responsabili.

Google rispondeva di non poter rimuovere gli url adducendo motivi che però il Garante non ha condiviso.

Il reclamante metteva in luce che: gli Url in contestazione possono costituire la fonte di “database di profilazione reputazionale” ai quali possono rivolgersi istituzioni finanziarie, istituti di credito, società, studi professionali e agenzie governative al fine di avere informazioni sul profilo di rischio di specifici soggetti, in connessione con l’instaurazione di rapporti commerciali.

La decisione…. continua lettura – richiedi password per leggere contenuto a info@studiolegaleambiente.it – google e GPDP 

Cinzia SilvestriDiritto all’oblio e danno da reputazione
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Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Un’ opportunità dalla Riforma penale

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Un passo verso la civiltà. Diritto all’oblio.

La Riforma penale ha inserito articolo che permette di “blerare”, oscurare, in/deindicizzare, i dati personali delle persone che, a seguito di procedimento penale sono state poi assolte o addirittura, in sede di indagine la loro posizione è stata archiviata.

La norma richiama il Regolamento della privacy sul diritto all’oblio e crea  procedura che richiede l’istanza della persona interessata per ottenere apposita dicitura della cancelleria posta in calce, ad esempio, alla sentenza di assoluzione: dicitura che impedisca la indicizzazione dei dati personali dell’assolto sui motori di ricerca internet.

La norma sembra avere respiro proprio e solo in ambito penalistico e, in questo contesto, inserisce indicazioni operative che applicano gli art. 17 e 19 del Regolamento privacy (2016) e l’art. 52 Dlgs. 196/2003; norme, queste ultime, applicabili a prescindere da contesto penalistico.

La norma è meritevole e testimonia la volontà di aprire un varco utile a proteggere la persona nella sua integrità anche dai danni che la visibilità in internet provoca; danni irrimediabili magari causati da una” impropria” o infondata imputazione.

In realtà non si comprende per quale motivo la richiesta di oblio debba essere richiesta dalla parte con aggravio di attività e non possa essere imposta d’ufficio in tutti i casi di assoluzione e archiviazione. La norma invero non impedisce che la sentenza di assoluzione, ad esempio, viaggi in internet ma che i dati riferiti alla persona (nome e cognome e altri dati personali) vengano esposti, indicati.

Si allega di seguito  ….continua lettura testo – richiedi password per apertura documento a info@studiolegaleambiente.it -diritto all’oblio

Cinzia SilvestriDiritto all’oblio …degli imputati e indagati
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SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

Quando si configura il danno “erariale”?

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 5.11.2022


SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

La Cassazione civile conferma la distinzione tra società partecipate pubbliche e società in house providing.

L’analisi prende spunto dalla difficoltà di individuare la giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice contabile nell’ambito di responsabilità contabile di amministratori della società.

Il caso riguarda una società in Ambito Territoriale ottimale (ATO) per la gestione del Servizio Idrico integrato di una Regione, che aveva adito la Corte dei Conti per azione di responsabilità erariale di alcuni amministratori.

La Corte dei Conti dichiara il proprio difetto di giurisdizione contabile ritenendo che la Società non era qualificabile quale società in house mancando il requisito del “controllo analogo”.

Scrive la Cassazione: A proposito, allora, del controllo analogo, “quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L’espressione “controllo” non allude perciò, in questo caso, all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale (si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n.1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita)”. …

Continua la lettura dell’articolo che è protetto da pw . Chiedi la pw per la apertura del file a info@studiolegaleambiente.it

Cinzia SilvestriSOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’
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Regolamento – Biogas e biometano

Regolamento – Biogas e biometano

REGOLAMENTO – biomassa e biometano

fonti rinnovabili – nozione di impianto alimentato da rifiuti organici

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta il Regolamento – biomassa e biometano,  attuativo di alcune disposizioni del d.lgs. 199/2021 ovvero: Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.

Il d.lgs. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e di occupa appunto di biogas e biometano. Il Regolamento all’art. 2 indica le “definizioni” anche di “impianto alimentato da rifiuti organici” che elenca non solo la FORSU ma anche i fanghi da depurazione, il concime animale ecc…

Così l’art. 2 comma  lett. ee) del Regolamento: «Impianto alimentato da rifiuti organici»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonche’ da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell’allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021

In particolare il d.lgs. 199/2021 che si occupa della promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili prevede:

…b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti

domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 205 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) Rifiuto organico come definito all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata

di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena

alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e

all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie

prime elencate nella parte B del presente Allegato;

..

f) Concime animale e fanghi di depurazione;

leggi allegato VIII d.lgs. 199/2021

leggi regolamento – biogas,biometano

Cinzia SilvestriRegolamento – Biogas e biometano
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REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

Cessazione qualifica rifiuto – D.MITE 27.9.2022 n. 152

segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


D.MITE 27.9.2022 n. 152 – Regolamento – Rifiuti Inerti – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.9.2022 il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Decreto era atteso ma ormai conosciuto dai tecnici di settore. Giova in questo contesto “tradurre ” le norme finali e transitorie” che dettano alcuni incombenti per le aziende interessate. Recita l’ultimo articolo del Regolamento che si trascrive con parti “prosate” in font colorato: 

  1. 1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni (180 gg – 6 mesi) dalla data di entrata in vigore dello stesso ( 4.11.2022 e dunque entro il 4 maggio 2023), presenta all’autorita’ competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (operazioni di recupero) , indicando la quantita’ massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV (ad esempio AUA ex art. 208 Dlgs. 152/2006) ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (A.I.A. art. 29bis ss. Dlgs. 152/2006). Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonche’ i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.

2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali gia’ prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche’ quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia’ autorizzate possono essere utilizzati in conformita’ alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

Cinzia SilvestriREGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI
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Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

BAT – Migliori Tecniche Disponibili – rilevanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Cassazione penale 33089/2021 offre spunto per precisare il significato delle BAT e la loro rilevanza nell’ambito delle autorizzazioni. Violazioni delle BAT: quali conseguenze?  Violazione delle BAT si pone alla stregua della violazione di una qualsiasi prescrizione di autorizzazione.

Le BAT, possono avere rilevanza, ad esempio, in tutti quei reati in cui viene considerata la abusività della condotta (si pensi all’art. 452 – quaterdecies, ma anche 452 bis c.p., ma anche ipotesi di reato minori..).

Scrive la sentenza che le BAT : “..secondo la definizione che ne è oggi offerta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. l ter), rappresentano quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli (“la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’ impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Continua la sentenza: “…Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI.

Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’ impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche pù efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”).

La Cassazione affronta anche il complesso tema delle fonti ovvero della rilevanza della indicazioni delle BAT e le conseguenze al mancato rispetto delle stesse. Le BAT invero godono di autorità che deriva proprio dalla CE e dalle cosiddette “conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions). La sentenza poi ricorda i punti di richiamo delle BAT nel d.lgs. 152/2006 e come le BAT debbano essere poste alla base delle stesse autorizzazioni:

“..Dal punto di vista del sistema delle fonti le BAT ambientali si distinguono, all’ interno dell’ampia e variegata categoria delle best practices, per l’autorità loro impressa dalla Commissione Europea, alla quale sono affidati l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o Bat Conclusions).

Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell’art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l’art. 98 prevede l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l’art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l’art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall’apposito allegato del Codice dell’Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l’art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l’art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l’art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l’art. 237 octies obbliga l’adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori “secondo le migliori tecniche disponibili”. Infine, in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l’art. 271 collega l’ individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili.

La Cassazione dunque provvede ad indicare l’importanza del rispetto delle BAT con riferimento alla “abusività della condotta”:

“…La verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT  Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime.

Cinzia SilvestriViolazioni delle BAT: quali conseguenze? 
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Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Datore di lavoro, dirigente e preposto: la Cassazione puntualizza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 1) Delega ambientale e RSPP.

La Cassazione penale n. 34943/2022 si occupa di un infortunio sul lavoro e analizza, tra le tante questioni, anche la figura di RSPP che viene delegato “per la sicurezza”. Le considerazioni svolte valgono anche in tema ambientale.

La delega affidata al RSPP è piuttosto diffusa nelle aziende, soprattutto con riferimento alla Sicurezza sul lavoro. 

La sentenza ha il merito di cesellare la figura di RSPP e ricordare che è una figura “consultiva” priva di poteri decisori e di spesa.

Figura consultiva che a seguito di delega di funzioni, proprie del datore di lavoro, diviene invece perno decisionale con poteri di spesa, inerenti alla delega.

Si discute dunque se tale figura acquisti la rilevanza di una figura apicale anche ai fini della responsabilità dell’ente (Modello 231) ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a).

2) Rappresentanza/direzione/amministrazione

La sentenza consente di focalizzare il significato di soggetto “apicale” che non coincide con la posizione apicale del settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto) bensì indica la massima espressione di rappresentanza e gestione dell’ente persona.

Ebbene, la nozione di rappresentanza evoca poteri di forza “dei quali l’organo esprime all’esterno la volontà dell’ente …”: la rappresentanza prescinde dal conferimento di “specifiche procure”, ed è una conseguenza del ruolo rivestito all’interno dell’ente.

La nozione di amministrazione invece richiama i poteri di “indirizzo, “di elaborazione strategiche, della organizzazione aziendale, della assunzione delle decisioni e dei deliberati attraverso i quali l’ente persegue le proprie finalità…”.

La sentenza dunque precisa le caratteristiche di rappresentanza, direzione, amministrazione che caratterizzano la figura apicale

Continua la sentenza:

“7.2 La direzione implica, di regola, un atto di prepositura con la quale il dirigente viene indirizzato all’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa e viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell’azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello.

7.3 Le stesse decisioni di merito escludono che una delle funzioni apicali sopra indicate possa essere riconosciuta al R. in ragione dalle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che gli erano state espressamente attribuite nell’organigramma aziendale. Come è noto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assume una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione di formazione dei dipendenti ..Per tale motivo, la sua nomina non vale a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro .. Orbene, se al RSPP viene riconosciuta una funzione di ausilio al datore di lavoro, appare evidente che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro, non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria delle persone dotate di veste apicale, come delineata dal D.Lgs. n.vo 231 del 2001 art. 5 comma 1 lett. a)

3) Conclusioni

Considerare figura apicale RSPP, delegato alla sicurezza, comporta conseguenze anche sul piano probatorio in tema di responsabilità di Enti e dunque la Cassazione conclude escludendo lla figura di RSPP quale soggetto apicale.

RSPP delegato è figura subordinata con conseguente applicazione dell’onere probatorio indicato nella lettera b) dell’art. 5 comma 1 Dlgs. 231/2001.

 

Cinzia SilvestriDelega ambientale e RSPP
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Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso

Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso

Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso

Decreto “Cingolani” – 6.10.2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto è in zona E e dunque è permessa l’accensione al 22.10.2022 e con orario decurtato di 1 ora.

E’ pubblicato in Gazzetta ufficiale del 18.10.2022 il decreto del Ministero che riduce anche l’utilizzo del riscaldamento a seconda della zona di riferimento. Il DM è stato però pubblicato al 6.10.2022 nel sito del Governo. Interessante la previsione che gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare entro 10 giorni i nuovi orari e dunque entro il 16.10.2022.

La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti – Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso: 

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 

2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 

4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

6) Zona F: nessuna limitazione. 

Giova ricordare che “la classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal DPR  n. 412 del 26 agosto 1993 ss.m.. Il decreto, all’art. 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno (abbreviato GG), e non l’ubicazione geografica. …La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell’anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze (temperature rigide in autunni o primavere), i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione…” cfr. wikipedia

Leggi DM 383 del 6.10.2022 – Riduzione riscaldamento


Cinzia SilvestriRiduzione riscaldamento – istruzioni d’uso
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DECRETO AIUTI – P.A.U.A.R

DECRETO AIUTI – P.A.U.A.R

Decreto Aiuti e P.A.U.A.R….

DL 115/2022 convertito con modifiche con L. 142/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art.33 del Decreto Aiuti ha inserito l’art. 27 ter al d.lgs. 152/2006 ovvero il Procedimento autorizzatorio Unico accelerato Regionale.

Leggi anche commento su questo sito sulla procedura accelerata Regionale del 10.9.2022

Ebbene. La legge di conversione modifica ancora il testo dell’art. 27 ter citato. Il comma 5 dell’art. 27 ter precisa l’ambito di rilevanza della procedura a tutte le licenze, concessioni ecc…:

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorita’ competente e alle altre amministrazioni interessate

un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative

di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio (( di tutte le

autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, )) comunque

denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal

proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per

cui si richiede altresi’ l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche

l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di

assenso richiesti.

Si allega lettura dell’art. 33 DL 115/2022 come revisionato

Leggi art. 33 L. 115.2022 – art. 27 ter d.lgs. 152/2006

Leggi intero testo L. 115 decreto aiuti come convertito

Cinzia SilvestriDECRETO AIUTI – P.A.U.A.R
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Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Convegno on line – 4,6,11,13 ottobre 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ritorna l’appuntamento di studio sugli Odori, sulle emissioni odorigene. Un ciclo di incontri professionali con unico tema: gli odori, le emissioni odorifere.

Gli incontri trovano il patrocinio di SNPA, UNI, RSE, Accredita e Unichim e ospitano relatori multidisciplinari che analizzano il problema odorigeno  sotto ogni aspetto (tecnico, normativo, analitico ecc…). Una opportunità alla quale partecipa anche Studio Legale Ambiente nella giornata del 6.10.2022 ore 10, con un breve intervento sull’assenza dei limiti odorigeni nella normativa e le conseguenze che ne derivano, sotto molteplici aspetti.

Molti altri interventi completano l’argomento che è di particolare attualità e novità.

Si allega dunque il programma della Scuola ed è possibile la iscrizione cliccando nei link  –  Locandina Scuola-Odori-2022 – iscrizioni

Cinzia SilvestriScuola Odori 2022
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FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

DGR n. 1998 del 23.12.2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Regione FVG pubblica l’aggiornamento 2022 al Piano di Gestione Rifiuti con DGRV 1998/2022. Anche il FVG non riesce (per una mera ragione di tempistica) ad adeguare il Piano al PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti). Ciò comporta nuovo aggiornamento al PNGR in tempi brevi, con modalità non ancora note in punto di coinvolgimento del pubblico (per osservazioni ad esempio).

Il Piano FVG non contempla il PNGR ma considera il PNRR e scrive:

“…Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano predisposto dall’Italia per rilanciare l’economia
nazionale a seguito della pandemia di Covid19. Il piano fa parte del programma dell’Unione europea
noto come Next Generation EU, il fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea, nell’ambito del
quale sono stati all’Italia assegnati oltre 191 miliardi di euro, dei quali 70 miliardi in sovvenzioni a fondo
perduto e 121 in prestiti.

La Missione 2 del PNRR denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica” si pone l’obiettivo di dare
impulso alla transizione ecologica, proseguendo il cammino verso la neutralità carbonica e verso uno
sviluppo sostenibile per l’ambiente, per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani.

In particolare la Componente 1 della Missione 2 si prefigge di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire
lo sviluppo dell’economia circolare, consolidando le modalità di raccolta differenziata, realizzando o
rinnovando impianti di trattamento rifiuti nonché realizzando progetti altamente innovativi per filiere
strategiche che interessano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di carta e
cartone, tessili e plastica.

Le risorse a disposizione per le misure della componente 1 ammontano a 2,1 miliardi di euro, dei quali il
40% destinati alle regioni del nord, suddivisi secondo le due seguenti misure..”.

Leggi PRGR PVG allegato 1

Cinzia SilvestriFVG – Piano Gestione Rifiuti
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Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Piano Gestione Rifiuti – Veneto

DGRV n. 988 del 9.8.2022

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto pubblica la DGRV n. 988 del 9.8.2022 in BUR del 2.9.2022.

La Regione Veneto inserisce nel proprio aggiornamento anche le novità espresse dal PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti).

Mentre le altre Regioni pubblicano aggiornamenti (FVG, Trentino, ad esempio)ai Piani di Gestione senza tenere in conto il PNGR ovvero il Piano Nazione di Gestione dei Rifiuti del giugno 2022, il Veneto è riuscito ad inserire anche le novità del PNGR.

Così si esprime il Piano Regionale:

“…In data 16.03.2022 è stata presentata la proposta del PNRG e pertanto si ritiene corretto in questo documento
analizzare la coerenza con quanto indicato nel succitato programma in termini di criteri e linee strategiche
per l’elaborazione dei piani regionali.
Obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di
garantire:
la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di
prevenzione del contenzioso;
l’efficienza, efficacia, sostenibilità ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio
nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.
Nella proposta del Programma Nazionale Gestione Rifiuti sono stati individuati i contenuti previsti dall’art.
199 D.lgs 152/2006 dei piani regionali nelle Tabelle 28 e 29 (pag- 65-66-67 del documento), suddivisi nelle
macrosezioni di riferimento proposte dal MITE.
Nelle Tabelle seguenti si evidenzia la coerenza del presente documento con i contenuti previsti dal
Programma Nazionale e viene indicato puntualmente dove tali tematiche sono state trattate e sviluppate
nell’Aggiornamento del PRGR della Regione del Veneto…”.

Leggi Delibera DGRV 988/2022

Cinzia SilvestriVeneto – Piano Gestione Rifiuti
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Trentino – Piano gestione rifiuti

Trentino – Piano gestione rifiuti

Piano Regionale Gestione Rifiuti  – Trento

Delibera 1506/2022 – approvazione Piano di gestione rifiuti Regionale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Trentino – ma anche altre Regioni (FVG, ad esempio) – aggiorna il piano di gestione rifiuti a livello Regionale senza però adeguarsi al nuovo Piano Nazionale Gestione Rifiuti (PNGR) che è stato approvato con DM 24.6.2022. Le Regioni, dunque, sono tenute entro 180 giorni a rivedere nuovamente i piani appena approvati, dopo lungo percorso che comprende anche consultazioni pubbliche (in Vas, ad esempio).

Il Trentino ha approvato con delibera di Giunta Regionale 1506/2022 l’aggiornamento stralcio sui rifiuti urbani del piano di gestione rifiuti.

Leggi Piano gestione rifiuti trentino

A dire il vero il punto 4.1.8 del piano regionale cita il programma nazionale di gestione rifiuti (PNGR) “ancora in fase di approvazione”, e ne tiene conto come programma di gestione: scrive il piano regionale:

“…4.1.8 LIVELLO NAZIONALE – Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti 

Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, ad oggi in corso di approvazione, costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198- bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Esso costituisce una riforma strutturale necessaria per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevista nella relativa Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile, il cui ambito d’intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche. Il Programma, pertanto, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. 

Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. ….”

Cinzia SilvestriTrentino – Piano gestione rifiuti
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P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

DL n. 115/2022 – nuovo art. 27-ter d.lgs. 152/2006

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta del 9-8-2022 il DL n. 115 del 9.8.2022 e vigente dal 10.8.2022. Leggi  Decreto Legge n. 115/2022

Il Decreto Legge è destinato ad affrontare le misure urgenti in materia di “energia, emergenza idrica, politiche industriali e sociali” e rivela punto di interesse nell’art. 33 che ha inserito l’art. 27-ter al d.lgs. 152/2006 “procedimento autorizzatorio accelerato regionale”. 

In particolare, l’art. 27-ter , composto da ben 14 commi (giusto per semplificare), si inserisce nella tematica “PAUR” – e crea il P.A.U.A.R ovvero il Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale; così precisa l’art. 27-ter al primo comma:«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). – 1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu’ elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita’ a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorita’ ambientale competente e’ la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

L’art. 27-ter, pone riferimento esplicito alle aree di interesse strategico nazionale e dunque dialoga con l’art. 32 del DL 115/2022 che indica  sommariamente alcune aree di interesse (salvo apposito provvedimento da emanare) ovvero:

Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi

  1. alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori,
  2. delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni,
  3. della cibersicurezza, dell’internet delle cose (IoT),
  4. della manifattura a bassa emissione di Co2,
  5. dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni,
  6. della sanita’ digitale e intelligente e
  7. dell’idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore.
Cinzia SilvestriP.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale
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Inceneritori: dove collocarli?

Inceneritori: dove collocarli?

Inceneritori – dove collocarli?

Regione e Stato – competenze

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte Costituzionale con sentenza n. 191/2022 precisa la valenza di interesse Nazionale degli inceneritori e dunque la competenza solo dello stato nel decidere l’area di ubicazione degli inceneritori.

Le Regioni non possono statuire, decidere in proposito

La Regione Abruzzo invero a mezzo di legge Regionale ribadiva: “…la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti obiettivi minimi: ….”

Continua la sentenza riportando alla competenza statale la decisione e ricordando la valenza pubblica degli impianti di incenerimento:

“..Tale disposizione, … pur se di carattere programmatico, costituirebbe la base giuridica per dichiarare improcedibili le richieste di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti di incenerimento: sarebbe stato posto, dunque, un divieto alla realizzazione di tali impianti sul territorio regionale, in contrasto con la disciplina statale. In particolare, sarebbe violato l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, ai sensi del quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti «costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale». Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale da parte del d.lgs. n. 152 del 2006 (cod. ambiente), d’altro canto, non gli consentirebbe di prescrivere limiti generali siffatti: gli artt. 195, comma l, lettera f), e 196, comma l, lettere n) e o), riserverebbero, infatti, allo Stato «l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale, che deve essere effettuata secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale». Inoltre, l’art. 199 cod. ambiente stabilirebbe che «la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela, può e deve avvenire soltanto nella sede procedimentale». La norma impugnata, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima, …”.

Leggi Corte Cost. n. 191/2022

Cinzia SilvestriInceneritori: dove collocarli?
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Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Garante Privacy e Rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Postare su Facebook le immagini che registrano l’illecito abbandono di rifiuti, può costare molto caro. 

Le regole di riservatezza devono essere rispettate anche in caso di illecito.

Il Garante interviene su questione delicata e condanna la Società di gestione dei rifiuti e il Comune, alla sanzione di euro 150mila per aver violato i principi relativi alla Privacy. L’Ordinanza è interessante perché ricorda, ad esempio, l’obbligo di informativa e la completezza di tale adempimento nella cartellonista esposta al pubblico; ricorda il  rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; ricorda la necessità di “valutazione di impatto” quando vengono trattati molteplici dati (area pubblica”.

Così scrive l’ordinanza:

Con la nota sopra menzionata l’Ufficio ha rilevato che il Comune ha posto in essere, per il tramite della società, un trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, che deve essere conferita “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, con conseguente violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in mancanza di idonea disciplina del rapporto con la società quale “responsabile del trattamento”, prima dell’inizio del trattamento stesso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento (già art. 29 del Codice previgente) nonché in assenza di valutazione di impatto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento …

Leggi garante-privacy-ordinanza-ingiunzione-162-2022 pdf

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V.I.A. – modifiche dal Decreto “Aiuti”

V.I.A. – modifiche dal Decreto AIUTI

DL n. 50/2022 – L. n. 91/2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge di conversione (L. 91/2022) del Decreto “AIUTI” (DL 50/2022) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15.7.2021 con vigenza dal 16.7.2022.

L’art. 10 si occupa delle modifiche ad alcuni articoli del Dlgs. 152/2006 dedicati alla V.I.A., in particolare vengono modificati gli artt.

  • 23 commi 1,2,3 – presentazione dell’istanza
  • 25 comma 5 – valutazioni impatti ambientali.
  • 27 comma 7 – provvedimento unico in materia ambientale
  • Allegato II parte 2

Non compare l’inserimento, tanto suggerito nelle more della approvazione, dell’art. 27 ter; modifica abbandonata.

Si offre, di seguito, lettura dell’art. 23 come modificato dal legislatore (in grassetto le modifiche):…leggi schema art. 23 modificato (chiedi pw a info@studiolegaleambiente.it 

Cinzia SilvestriV.I.A. – modifiche dal Decreto “Aiuti”
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P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R.  – istruttoria e conferenza servizi

Parere negativo Comune – art. 27-bis Dlgs. 152/2006

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sommario. 1) il caso; 2) norme regionali e statali; 3) concetto di “prevalenza”; 4) collaborazione e buona fede; 5) Conclusioni TAR


Il parere negativo del Comune, laddove previsto come vincolante dalla legge regionale, nell’ambito della procedura Regionale ex art. 27-bis Dlgs. 152/2006, può incidere sulla valutazione negativa del P.A.U.R.? Risponde il TAR EMILIA-ROMAGNA, 28 aprile 2022, n. 378


  1. Il caso

Una Società attivava il provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto “discarica per rifiuti non pericolosi – ampliamento lotto E”. Il progetto prevedeva l’installazione di una piazzola destinata alla produzione di energia elettrica mediante combustione/recupero energetico del biogas derivante dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti.
Il procedimento avviato seguiva il suo corso e comprendeva l’AIA, la variante al PRG, VIA ecc..; seguiva il deposito per la presentazione di osservazioni, la convocazione Conferenza istruttoria e richiesta di integrazioni alla Società relativamente al”… Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati..”.
Ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. N. 152/06 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria dall’ ARPAE. Ebbene, nel corso dell’istruttoria e conferenza dei servizi il Comune esprimeva parere negativo.

Veniva inviato, alla Società, preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/90 ss..m) e veniva fissata nuova conferenza dei servizi ovvero “. comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis .al fine di discutere il preavviso di diniego, le osservazioni della Ditta e condividere l’esito della procedura.”.
Durante la Conferenza di servizi decisoria, il Comune ribadiva la posizione contraria.

Ebbene, “…ARPAE, quale autorità procedente, ha ritenuto che il parere qualificato del Comune .. relativamente alle competenze urbanistico-territoriali risultasse prevalente, determinando quindi, in assenza dell’adeguamento alla pianificazione, la conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ….

La Società, pertanto impugnava la predetta delibera conclusiva del provvedimento, nonché gli atti endo-procedimentali che hanno portato alla conclusione negativa del PAUR.

2) Norme regionali e statali

Il TAR evidenzia il contrasto tra norme regionali e statali. La legge regionale ….Continua lettura articolo (richiedi password per l’apertura del documento a info@studiolegaleambiente.it) 

Cinzia SilvestriP.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi
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PNGR – Piano Rifiuti

PNGR – Piano Rifiuti

PNGR – Piano Rifiuti – Plastica

DM 24.6.2022 – approvazione Piano Nazionale Gestione Rifiuti

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Scrive il DM: È approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti che, allegato al presente decreto, ne
costituisce parte integrante, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028.

Il PNGR detta le linee che le Regioni dovranno seguire. Leggi intero testo PNGR 2022.2028

Si riporta a titolo esemplificativo le indicazioni sulla “plastica”:

8.7 Rifiuti in plastica
Attualmente la raccolta differenziata dei rifiuti plastici si concentra, come previsto dalla normativa sia
europea che nazionale sulla sola frazione di imballaggio. Per gli imballaggi in plastica l’Italia non raggiunge gli
obiettivi minimi di riciclaggio definiti dall’Europa. La direttiva 2018/852/UE, attuata con D.lgs. n. 116/2020,
che ha modificato l’Allegato E, Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006, prevede che entro e non oltre il 31 dicembre
2025 deve essere riciclato relativamente agli imballaggi in plastica il 50% in termini di peso ed entro il 31
dicembre 2030 almeno il 55%.

Inoltre, la direttiva 2019/904/UE, (Single use plastics), attuata con il D.lgs. n. 196 del 2021, stabilisce che gli
Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio di prodotti
in plastica monouso elencati nella Parte F, dell’Allegato (dir.), pari al 77% in peso, immessi sul mercato in un
determinato anno entro il 2025, ed entro il 2029 il 90% degli stessi. Con l’applicazione della nuova
metodologia di calcolo (decisione 2019/665/UE) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio, è attesa una perdita di qualche punto percentuale, poiché, per esse si stima una maggiore
incidenza della nuova valutazione degli scarti sulla percentuale di riciclaggio.

Elemento di criticità nell’ambito della plastica è il “plasmix”, ossia l’insieme dei rifiuti misti di plastica che
derivano dal riciclaggio meccanico degli imballaggi, caratterizzato da estrema eterogeneità per il quale ad
oggi non è stata ancora individuata una soluzione strutturale e consolidata di valorizzazione.

Attualmente le opzioni di riciclaggio del plasmix sono limitate. Questo materiale viene, infatti, generalmente
avviato a recupero energetico e, in parte residuale, a smaltimento in discarica.

Una evoluzione futura del settore riguarda la possibilità di utilizzare le tecnologie di riciclo chimico, che
consentono di trasformare il plasmix in nuovi materiali utilizzabili come base per la sintesi di numerosi
composti, oppure come vettori ad alto contenuto energetico.

Appare rilevante considerare l’applicazione di tecnologie innovative di riciclaggio delle frazioni di scarto (ad
esempio, mediante processi di riciclaggio chimico per le frazioni non riciclabili meccanicamente e quindi
destinate a discarica o termovalorizzazione).

Cinzia SilvestriPNGR – Piano Rifiuti
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PNRR Ambiente – energia, veicoli

PNRR Ambiente – energia, veicoli

PNRR – Ambiente – sanzioni , energia, veicoli ecc..

DL n. 36.2022 convertito con L. n. 79/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Convertito in Legge n. 79/2022 – e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.6.2022  – il DL n. 36/2022. Ogni articolo merita apposita relazione.

Molte sono le novità del Decreto che agli arti. 23 ss. si occupa della materia ambientale. Decreto che titola: Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR.

Sanzioni Ambientali ex art… 318 bis codice ambiente

Il legislatore introduce modifiche agli artt. del Codice Ambientale che si occupano di sanzioni e controlli dei reati ambientali applicando quella procedura ibrida che oscilla tra l’amministrativo ed il penale e desunta dalla materia della sicurezza sul lavoro. Modifica invero gli arti. 318bis e ss.

Veicoli fuori uso.

Il comma 8 dell’art. 231 del Codice Ambientale ,relativo ai veicoli non disciplinati dal d.lgs. 209/2003, è stato abrogato.

Si riporta il testo abrogato:

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta  denuncia  e  consegna
delle targhe e dei documenti agli  uffici  competenti  devono  essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi  secondo  le  norme  del  regolamento  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Cinzia SilvestriPNRR Ambiente – energia, veicoli
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A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – MODIFICA SOSTANZIALE – discarica

osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia UE – 2.6.2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.

Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni

1) Il caso

Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).

Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.

L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.

La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.

In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui  permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.

2) Il processo

La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.

Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.

Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.

Di contro, la Corte evidenziava anche elementi che potevano invece far considerare la proroga della discarica una modifica sostanziale: “..Sebbene, …. continua lettura dell’articolo – AIA corte UE (chiedi pword per continuare la lettura a info@studiolegaleambiente.it)

Cinzia SilvestriA.I.A. – modifica sostanziale
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A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – limiti ed emissioni odorigene.

Consiglio di Stato n. 2344/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Premessa:

Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.

La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).

Il caso. 

Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.

Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.

La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.

La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:

– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;

– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;

– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.

Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.

Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.

1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).

Continua la lettura dell’articolo CSD 2344.2022 odori

  • [1]
Cinzia SilvestriA.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.
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Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e Whistleblowing (WB) – tutela degli informatori

Direttiva UE 2019/1937

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Direttiva UE 2019/1937 – tutela degli informatori

Passa quasi inosservata la Direttiva UE 2019/1937 che disciplina la protezione degli informatori ovvero di coloro che segnalano violazioni del diritto. Un sistema che incentiva la segnalazione anonima o meglio la segnalazione che non rende possibile identificare il “segnalatore”, che non deve subire “ritorsioni” lavorative, ad esempio. Il sistema è entrato nel sistema di organizzazione del modello “231” (responsabilità degli Enti) già con la Legge 179/2017. La Direttiva UE 2019/1937 compie un ulteriore passo avanti ed attende il recepimento del legislatore italiano, già in ritardo. 

Ebbene, la Direttiva considera il sistema WB e la tutela degli informatori anche e soprattutto per la tutela ambientale e così si esprime il considerando n. 10): 

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l’efficace applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L’introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.

2. tutela dell’ambiente e tutela degli informatori

Si precisa inoltre che la Direttiva, all’art. 2, prevede espressamente la “tutela dell’ambiente”  e la protezione di coloro che segnalano violazioni su questo tema. Utile ricordare il richiamo nell’allegato alla Direttiva che evoca la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente; Direttiva quest’ultima in corso di revisione su proposta della Commissione. Si ricorda che la Direttiva 2008/98/CE ha permesso l’introduzione nel nostro ordinamento dei reati ambientali penali di cui all’art. 452bis c.p. ss..

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente

Qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

Cinzia SilvestriAmbiente e tutela degli “informatori”
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Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano e sottoprodotti – art. 12bis DL 17/2022

Proviamo a riscrivere la norma….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 17/2022 (Decreto Bollette o decreto Energia) è stato approvato dal Senato in data 21.4.2022 con numerose integrazioni e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  1. art. 12bis DL 17/2022

Il testo ha introdotto l’art. 12 bis che titola sui sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biogas e biometano. La lettura dell’articolo è però un percorso ad ostacoli tutt’altro che semplice, poco intellegibile. Una norma che permette o sembra permettere ed in realtà puntella, fissa paletti, ostacoli. L’articolo si apre con la buona volontà di “semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e biometano”e dunque possono essere ammessi in ingresso a tali impianti alcuni “sottoprodotti”ben precisati dal DM 23.6.2016.

2. lettura del testo

Vero è che la lettura del testo, secondo tradizione italiana, è un continuo rimando ad altri testi legislativi che appesantiscono la lettura; richiami necessari ma forse un miglioramento del testo per renderlo intellegibile ad una prima lettura poteva essere fatto. Lo studio si è dunque cimentato nella riscrittura dell’articolo e nel tentativo di renderlo meglio comprensibile, secondo propria valutazione, s’intende.

3.proposta di lettura

Di seguito la lettura dell’articolo 12bis nella sua stesura originaria e nella colonna di destra il tentativo creativo e ipotetico di una diversa scrittura che a mezzo di pochi incisi e senza nulla togliere al testo legislativo renderebbe maggiore chiarezza alloperatore e lettore.

DL 17/2022 modificato senato 21.4.2022, in attesa pubblicazione – testo originale Art. 12 bis – ipotesi di riscrittura creativa (a cura Studio legale Ambiente)
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

 

 

 

di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,

se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

 

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».

 

Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

(di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione di “residui derivanti dall’attività agroalimentare

(di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016),

se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti (come indicato dall’art. 184 bis Dlgs. 152/2006 e

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per la utilizzazione agronomica del digestato (ovvero  le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).

 

Cinzia SilvestriBiogas e Biometano – sottoprodotti
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