DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). - Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'». DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

DL n. 48/2025 – vigente dal 12.4.2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Case Libere dalla occupazione arbitraria altrui. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Sicurezza con vigenza dal 12.4.2025. Viene inserito l’art. 634 bis nel codice penale che si occupa delle occupazioni abusive. Fenomeno sempre più frequente che ha visto i proprietari delle abitazioni senza alcuno strumento utile a ritornare in possesso delle proprie abitazioni. La pena inflitta è alta: da 2 a 7 anni ma colpisce il fatto che se l’occupante abusivo collabora o restituisce l’immobile non è punibile.

Si comprende questo da veloce lettura: L’occupante abusivo ovvero colui che occupa l’abitazione senza titolo, magari da qualche anno, NON è punibile se restituisce spontaneamente l’abitazione. 

Colui che rivuole la sua abitazione deve  attivarsi per provare il suo titolo, provare l’occupazione, sporgere querela, attivare la forza pubblica (tutto a proprie spese) ed infine l’occupante (magari dopo qualche anno) decide di lasciare l’abitazione “spontaneamente” e diventa …non punibile.

«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). – Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita’ per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non e’ punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di persona incapace, per eta’ o per infermita’».


Cinzia SilvestriDECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….
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CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S SCUOLA CIVICA E AMMINISTRATIVACIVE-S/Scuola Formazione Civica e Amministrativa

Fonti rinnovabili e non solo…..

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una bella iniziativa. Una Scuola, destinata ai giovani amministratori pubblici, con la finalità di prepararli ai temi di attualità e alla amministrazione. Un corso che trova luogo in Liguria ma con un modulo on line (in aprile 2025) che permette maggiori connessioni.

Diego Borri è ideatore e promotore dell’iniziativa insieme all’associazione storico culturale ’Fanti de Spèza’. 

Studio Legale Ambiente (Cinzia Silvestri) ha il piacere di partecipare alla sessione ON LINE DEL 23.4.2025 ORE 18 

Il tema che sarà trattato dai relatori è molto attuale: fonti rinnovabili. L’attenzione è sul d.lgs. 190/2024 che ha semplificato l’intero sistema normativo, caotico, e declinato le procedure amministrative da seguire in caso di fonti rinnovabili. Cosa sono le fonti rinnovabili e a cosa servono. L’attenzione si pone anche sui concetti di pubblica utilità e pubblico interesse che scandiscono l’intera normativa. Insomma un momento di riflessione per tutti.

LEGGI PROGRAMMA SCUOLA CIVE-S 2025 Locandina 

Cinzia SilvestriCIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa
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NEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

NEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

neutralità climaticaNEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

Regolamento n. 2021/1119 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 7.4.2025


Il concetto di “neutralità climatica” si riferisce all’obiettivo di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra con la loro rimozione dall’atmosfera, raggiungendo un equilibrio tra le emissioni prodotte e quelle assorbite. Questo concetto è centrale nelle politiche climatiche a livello internazionale e dell’Unione Europea.

La “neutralità climatica” è stata formalmente definita e integrata nel quadro normativo europeo attraverso il Regolamento (UE) 2021/1119, noto come “Legge europea sul clima”, che stabilisce l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Questo regolamento è stato pubblicato il 30 giugno 2021 e rappresenta uno dei primi atti normativi a definire chiaramente l’obiettivo di neutralità climatica a livello dell’Unione Europea

In sostanza la neutralità climatica prevede lo sforzo comune di tutti gli stati a porre in essere politiche incentivanti a contrastare quei fattori che incidono sul cambiamento climatico e ripristinano uno stato di “normalità”.

Si riporta il considerando 22,23 del Regolamento 2021/1119 che indica attività operative da porre in essere evocando i “pozzi di assorbimento del carbonio”.

“I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell’Unione e, in particolare, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto.

Come annunciato nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verdeper ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’assorbimento di carbonio nell’ambito della prossima iniziativa sull’agricoltura del carbonio.

Inoltre, nella sua comunicazione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.7.2021 L 243/5 per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l’autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull’ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.

(23) Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell’atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

Precisa il considerando n. 29 rinnovando l’impegno alle “energie rinnovabili” che si muovono appunto nell’ambito della “neutralità climatica”

Alla luce dell’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all’energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.

leggi articolo sul sito relativo al significato di GREEN DEAL

Leggi Regolamento UE 2021/1119 neutralità climatica

Cinzia SilvestriNEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO
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TESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA

TESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA

tessiliTESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA

SCHEMA DECRETO – CONSULTAZIONI FINO A 5 MAGGIO 2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Aperta la consultazione del decreto sulla responsabilità estesa dei gestori di rifiuti tessili. Non si tratta di ulteriore decreto su EOW (End of Waste – ad esempio rifiuti a base di gesso) ma  un decreto che impone responsabilità a tutta la filiera del tessile. Si tratta di gestire bene il rifiuto e sopratutto di evitare il rifiuto, il più possibile.

Lo schema di decreto si rivolge a tutti i settori:

“1. Il presente decreto istituisce la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, materassi, tessili o assimilati, per la casa e per l’ospitalità (di seguito denominati anche prodotti tessili) e definisce i requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche D.lgs. n. 152/2006 o Decreto), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro utilizzo, rafforzando lungo tutta la catena del valore la prevenzione, la selezione, il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

Compare la parola “riparazione” che è un modo per evitare il rifiuto e che viene espressamente definita:

f) riparazione: insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto tessile usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo;

e trova la sua finalità:

4. Il presente decreto determina le modalità relative al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, con particolare riferimento ai rifiuti tessili post-consumo raccolti in ambito urbano, la relativa responsabilità finanziaria e organizzativa, nonché le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare. 

Leggi schema di decreto Tessili e responsabilità estesa

Leggi articolo su questo sito: rifiuti tessili: sottoprodotti?

Leggi articolo su questo sito: tessili: rifiuti o non rifiuti?

Cinzia SilvestriTESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA
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RESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante

RESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante

responsabile tecnicoRESPONSABILE TECNICO/DISPENSATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

effetti della riforma ambiente L. 191/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 191/2024 (che ha convertito il DL 153/2024)  ha introdotto il comma 16-bis all’art. 212 del D.lgs. 152/2006 stabilendo testualmente che “Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.

Così l’Albo gestori Ambientali con nota del 6.3.2025 rivede i criteri per dispensare il legale rappresentante e riscrive:

 a) 5: “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa
iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa
per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
(trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione
regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.”
b) 5ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la
Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F,
ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.

Leggi nota dell’Albo Gestori del 6.3.2025 (gazzetta. uff. 5.4.2025)

Cinzia SilvestriRESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante
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FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

fallimento e rifiutiFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Fallimento e Rimozione Rifiuti. Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

… poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
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RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

rifiuti a base di gessoRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

schema decreto: aperte consultazioni

segnalazione a cura: Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rifiuti a base di gesso: EOW. E’ aperta la consultazione pubblica sul nuovo decreto relativo ai rifiuti a base di gesso e al recupero che conduce in End of Waste (EOW)- fine della natura di rifiuto. La consultazione è aperta fino al 10.4.2025.

E’ ormai lungo l’elenco dei “rifiuti” che trovano, attraverso il recupero, la fine della natura di rifiuto. Alcuni riguardano proprio i rifiuti da costruzione e demolizione che si prestano, per loro natura, al recupero e dunque esiste l’esigenza di semplificare. Semplificare è forse parola che non risponde al sistema di controllo che questi decreti attuano e tuttavia risponde alla esigenza di evitare rifiuti che possono essere recuperati e avere nuova vita. Si elencano i DM di interesse che hanno trovato conclusione.

Il testo nuovo apre con un “considerato” che riassume l’intento: “…che esiste un mercato per il gesso recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tale materiale è utilizzabile nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;…”

Il testo indica inoltre la definizione rifiuto a base di gesso:

a)“rifiuti a base di gesso”: rifiuti a base di gesso provenienti da attività di costruzione e demolizione, da stampi a base di gesso e dalla produzione di manufatti in gesso di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1.;
b) “gesso recuperato”: rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle disposizioni di cui al presente regolamento;
c) “lotto di gesso recuperato”: un quantitativo di gesso recuperato non superiore a 500 tonnellate.

vai alla lettura dello schema del decreto sui rifiuti eow gesso economia_circolare/schema_decreto_eow_gesso_consultazione_pubblica.pdf

 

Cinzia SilvestriRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW
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Energie rinnovabili: attività libera

Energie rinnovabili: attività libera

energie rinnovabiliENERGIE RINNOVABILI: ATTIVITÀ LIBERE

SCHEMA estratto allegato A) da d.lgs. 190-2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Le Energie rinnovabili: attività libere. Le F.E.R. trovano nuovo impulso nel decreto legislativo n.190 del 2024 che avrà piena operatività nel giugno del 2025, salvo i dovuti distinguo. L’Allegato A) descrive gli interventi in attività libera.

Cosa significa ATTIVITÀ LIBERA?  L’allegato affronta (anche) gli interventi di nuova realizzazione ovvero nuove opere e permette l’attività libera come definita dall’articolo 7 che recita: “…la realizzazione degli interventi …. non è subordinata all’acquisizione di

·      permessi/ autorizzazioni o/ atti amministrativi di assenso comunque denominati

e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna

·      comunicazione/certificazione/segnalazione o

·      dichiarazione alle amministrazioni pubbliche…”

SANZIONE

La costruzione di un impianto in violazione di quanto stabilito dall’allegato A) (potenza superiore a quanto stabilito ad esempio) è punito con sola sanzione amministrativa da euro 500 a 30.000 euro .

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

In ogni caso i “soggetti” sono tenuti anche al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. art. 11 comma 3 Dlgs. 190/2024).

SOGGETTI

Il primo comma precisa che al pagamento della sanzione amministrativa ma anche al ripristino dello stato dei luoghi sono tenuti in solido il

proprietario dell’impianto,

l’esecutore delle opere e anche il

direttore dei lavori.

Alla luce di queste descrittive coordinate, giova ….. continua lettura articolo e schema dell’allegato A) attività libera schema all. A) d.lgs. 190/2024

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: attività libera
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ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?ENERGIE RINNOVABILI: quali?

DLGS. n. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (vigente dal 30.12.2024)leggi testo legislativo 190/2024 /disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cosiddette FER – Fonti Energia Rinnovabili). Gli impianti che ricadono sotto questo regime includono, a titolo esemplificativo:

  1. Impianti solari fotovoltaici. ​
  2. Impianti eolici. ​
  3. Impianti idroelettrici. ​
  4. Impianti geotermici.
  5. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. ​
  6. Impianti solari termici. ​
  7. Pompe di calore.
  8. Impianti di cogenerazione. ​
  9. Impianti di accumulo elettrochimico. ​

Questi impianti possono essere soggetti a diversi regimi amministrativi, tra cui attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica, a seconda della loro potenza e delle specifiche tecniche. ​

L’art. 1 (meglio precisato infra) indica la traccia del discorso:

  1. La normativa sulla energia rinnovabile dialoga con la normativa urbanistica
  2. Revisione, abrogazione del sistema previgente e semplificazione delle procedure amministrative
  3. Termini certi. Regime normativo previgente fino alla data del 28.6.2025 (termine di adeguamento delle Regioni alla nuova normativa) e la possibilità però di scegliere se applicare fin da subito la nuova normativa.
  4. Dal 28.6.2025 applicazione del decreto per tutti, a prescindere.
  5. Le procedure in attività libera (che non richiedono dunque autorizzazioni o altro) e quelle in procedura abilitativa semplificata (PAS) non sono sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale. ..LEGGI ARTICOLO ENERGIE RINNOVABILI, QUALI? art. 1 d.lgs. 190/2024
Cinzia SilvestriENERGIE RINNOVABILI, QUALI?
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BIOMASSE – PROROGA

BIOMASSE – PROROGA

biomasse prorogaMILLEPROROGHE 2025
BIOMASSE – PROROGA – L. 15/2025
Attestazioni sostenibilità
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.2.2025


L’energia è punto di attenzione del legislatore
Il Parlamento specifica che: “L’articolo 11, comma 2-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone una proroga fino al 31.12.2025 dell’attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità̀ della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano).
Precisa il Dossier del Parlamento:
“..Si tratta di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, di cui al vigente articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, .. sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili provenienti dall’agricoltura. Al riguardo, l’articolo 42 del decreto legislativo n. 199/2021 indica alcuni criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile e, dunque, prevede casi di divieto della produzione di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa. Di conseguenza, i produttori sono tenuti ad attestare il rispetto dei criteri di sostenibilità, anche mediante autodichiarazione accompagnata da adeguata documentazione, da fornire ai competenti organismi di certificazione..”
Ai sensi del decreto emanato il 7 agosto 2024 dal Ministero dell’Ambiente … la disciplina relativa alle attestazioni era destinata a rimanere in vigore fino a nove mesi dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero a decorrere dal 27 agosto 2024; per effetto del nuovo comma 2-bis, la suddetta disciplina sarà prorogata di alcuni mesi, vale a dire fino a fine anno 2025…”

Cinzia SilvestriBIOMASSE – PROROGA
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A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A: titolare e ...gestore?A.I.A.: Titolare e …Gestore
Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 La Cassazione penale n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto (trattamento rifiuti). Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. La decisione è ancora attuale e individua il centro di imputazione delle responsabilità, salvi i dovuti distinguo.

Il CASO –A.I.A.: Titolare e …Gestore

Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
Il caso trattato dalla Cassazione vede una società consortile ed il presidente del CDA intestatari e titolari dell’AIA; società consortile che poi attribuiva la gestione ad altra società a mezzo di una concessione (contratto pubblico).Tuttavia si segnala le responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali .

La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA ogni  responsabilità.

RESPONSABILITA’ TITOLARE A.I.A.

A fronte della contestazione penale al titolare dell’AIA ovvero al suo presidente (società Consortile) l’imputato si difendeva ritenendo che la responsabilità doveva essere attribuita alla società di gestione il cui contratto di concessione trasferiva totalmente ogni responsabilità. 

La Cassazione ricorda  i diversi sistemi di imputazione di responsabilità in sede ambientale e precisa il motivo per il quale  il titolare della AIA è ritenuto il responsabile.

Brevemente:

La responsabilità del titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si definisce come l’obbligo di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate. ​ Questo include la verifica e il controllo continuo delle attività svolte nell’impianto, anche se la gestione operativa è affidata a un’altra entità. ​

Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il titolare dell’AIA, ovvero l’azienda consortile rappresentata dall’imputato, è responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​ Questo significa che il titolare deve garantire che le condizioni dell’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente dal fatto che la gestione operativa sia stata concessa a un’altra società. ​ La responsabilità non può essere delegata completamente al gestore dell’impianto. ​

Nel contesto della sentenza, la differenza tra titolare e gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è la seguente:

  • Titolare dell’AIA: È l’entità che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale. ​ In questo caso, l’azienda consortile di cui l’imputato è il presidente del consiglio di amministrazione. Il titolare è responsabile di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente da chi effettivamente gestisce l’impianto. ​
  • Gestore dell’impianto: È l’entità che effettivamente svolge le operazioni di gestione dell’impianto, come la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione. ​ Nel caso specifico, la gestione operativa dell’impianto è stata affidata in concessione a un’altra società. ​

La Corte ha stabilito che, nonostante la gestione operativa sia stata affidata a un’altra società, il titolare dell’AIA (l’azienda consortile) rimane responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​

Scrive la Cassazione:

“…Come correttamente osservato dal Tribunale, la presenza in atti di un contratto di concessione, che affidava al concessionario gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione dell’ impianto e le relative responsabilità e riservava all’azienda consortile di cui l’ imputato è legale rappresentante il controllo sulla fase di costruzione e gestione, non vale ad escludere la responsabilità dell’ imputato stesso. Non deve dimenticarsi, infatti, che il soggetto titolare dell’autorizzazione ambientale era proprio l’azienda consortile, che era dunque tenuta a verificare l’osservanza di t u t t e le prescrizioni imposte nell’autorizzazione medesima….”

 

adminA.I.A.: Titolare e ..Gestore
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ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI - PROROGAMILLEPROROGHE 2025
Responsabilità estesa – accordi
Art. 178-quater Dlgs. 152/2006
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.2.2025


L’art. 178-quater Dlgs. 152/2006, appena nato con il DL 131/2024 (L. 166/2024), subisce prima proroga.
L’articolo impone la responsabilità “estesa“ anche al produttore che immette sul mercato a mezzo di piattaforme di commercio elettronico , un certo prodotto.
1) Il terzo comma dell’art. 178-quater indica che i produttori del prodotto e i gestori dei servizi relativi alla piattaforma sono tenuti stipulare ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA e sottoscritti tra i gestori, i consorzi o i sistemi di gestione. Tali accordi stabiliscono le modalità di adempimento di tali obblighi (comma 4).
Il Comma 6 dell’art. 178-quater prevedeva la sottoscrizione degli accordi entro la data di entrata in vigore del DL 131/2024-L. 166/2024 e dunque ormai prossimi alla scadenza.
2) Il decreto milleproroghe interviene su questo punto modificando il termine di 90 giorni a 120 giorni offrendo dunque un maggiore respiro ad accordi ancora non intervenuti.

In particolare: continua lettura articolo 178 quater  Dlgs. 152/2006

Cinzia SilvestriACCORDI PRODUTTORI- PROROGA
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R1 – CEMENTO – PROROGA

R1 – CEMENTO – PROROGA

R1-cementoMILLEPROROGHE 2025
R1 – recupero energetico – 31.12.2025
DL 202/2024 e conversione in Legge
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025


Per gli impianti di produzione del cemento è arrivata altra proroga (in deroga) al 31.12.2025 relativa al recupero rifiuti come combustibile/energia.
L’art. 11 comma 2-septies (DL 202/2024 come convertito) milleproroghe 2025) è veramente illeggibile e recita:
“All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

1) Il Parlamento, a mezzo di nota, precisa il significato: “L’art. 11 comma 2-septies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, differisce di un anno, cioè̀ fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico…”.

2) Il Parlamento, nel Dossier, precisa che “l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (cd. combustibili solidi secondari – CSS)”…. continua lettura artico R1 cemento proroga

Leggi anche articolo su INTERPELLO R1 – IMPIANTI DIVERSI

Cinzia SilvestriR1 – CEMENTO – PROROGA
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R.E.N.T.R.I. – PROROGA

R.E.N.T.R.I. – PROROGA

RENTRIMILLEPROROGHE 2025

R.E.N.T.R.I. – 14.4.2025

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025


RENTRI – PROROGA. Il decreto “milleproroghe” è in attesa di pubblicazione ma è già noto.

Con riferimento al R.E.N.T.R.I., sul sito del Parlamento è possibile leggere che:

Il comma 2-bis dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità̀ dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché́ da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

Così recita il nuovo comma

2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di e entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.

È noto che, in attuazione dell’art. 188-bis Dlgs. 152/2006 – che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti anche a mezzo RENTRI – è stato emanato il D.M. Ambiente 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina nel dettaglio il sistema RENTRI….   CONTINUA LETTURA ARTICOLO RENTRI

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I. – PROROGA
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Concessioni idrauliche….

Concessioni idrauliche….

StudiolegaleambienteCONCESSIONI IDRAULICHE…

L.R. VENETO N. 1/2025 

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La L.R. Veneto n. 1/2025 modifica l’art. 4 della Legge R. Veneta n. 7/2020. “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”. Pochi incisi ma determinanti soprattutto nell’espungere dal testo le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Rimangono soggette alla legge regionale dunque le piccole derivazioni. 

Le GRANDI derivazioni e concessioni trovano riferimento nel comma 1bis inserito nella norma che indica la necessità di una gara pubblica.

Così recita il nuovo articolo 4 L. R. Veneto 27/2020 come riformato:

Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.

1.   Per la prosecuzione dell’esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, (31.7.2029) ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024,(31.7.2029) il concessionario è tenuto, ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall’autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.

2.   Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all’assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

3.   Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l’occupazione del demanio idrico.

4.   Per l’anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.

Va alla lettura delle LRV di riferimento.

LR veneto n. 7/2020 del 3.7.2020

LR Veneto n. 1/2025 del 10.2.2025

 

 

Cinzia SilvestriConcessioni idrauliche….
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RIPRISTINO AMBIENTE?

RIPRISTINO AMBIENTE?

recupero energeticoRIPRISTINO AMBIENTE?

Cosa significa Ripristinare l’Ambiente?

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Non è chiaro a tutti il significato dell’ordine di ripristinare l’ambiente tanto più se indicato in una sentenza penale. Quando si subisce la condanna al ripristino dell’ambiente sorge sempre un moto di sorpresa a carico dell’imputato che magari non aveva concordato la pena su questo punto (ritenendo di poterlo concordare). 

Ripristinare significa riportare alle condizioni originarie il sito e può assumere infinite modalità a seconda del luogo inquinato (non solo luoghi). La sentenza in commento sembra anche dire che il ripristino richiede una valutazione sul danno precisando che questa valutazione di danno è solo riferita alle misure ripristinatorie non al reato di riferimento che rimane , ad esempio nel caso trattato di “traffico illecito di rifiuti” sempre un reato di pericolo.

Il Giudice penale invero può ordinare in sede di condanna o di patteggiamento anche il ripristino dello stato dell’ambiente. Tale ordine è spesso confuso con la pena accessoria mentre è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa che può essere ordinata d’ufficio in quanto consegue alla commissione del reato. Il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies comma 4 c.p.) ad esempio prevede proprio questo tipo di sanzione che è dunque sottratta alle regole che disciplinano le pene accessorie.

Vediamo i punti interessanti della sentenza penale della Cassazione che conferma, in parte, la sentenza della Corte di appello di Venezia.

La Sentenza della Corte di appello di Venezia con sentenza del 19/04/2021 n. 39511, ha applicato  la pena concordata per il reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p., ordinando il ripristino dello stato dell’ambiente. ​

  1. Ricorso per cassazione: Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, contestando l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale sanzione senza giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione. Le parti avevano concordato la pena del patteggiamento e la Corte di appello aveva poi ordinato il “ripristino dello stato dell’ambiente” quale elemento nuovo rispetto alla condanna di primo grado. Gli imputati trattano la condanna al ripristino dello stato dell’ambiente come se fosse una pena accessoria, contestando la riformatio in peius ecc…. 
  2. Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, specificando che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p. ​: in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’ illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale. La sanzione dunque può essere ingiunta anche in secondo grado e a prescindere dalla pena concordata.
  3. Necessità di specifica motivazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede una specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente : ” Ne consegue che perchè possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
  4. Annullamento con rinvio: La sentenza impugnata è stata rinviata a Giudice di appello per precisare la motivazione del ripristino dell’ambiente sotto il profilo del “danno”.
Cinzia SilvestriRIPRISTINO AMBIENTE?
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RIPRISTINO AMBIENTE?

RIPRISTINO AMBIENTE?

ripristino ambienteRIPRISTINO AMBIENTE?

Cosa significa Ripristinare l’Ambiente?

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Non è chiaro a tutti il significato dell’ordine di ripristinare l’ambiente tanto più se indicato in una sentenza penale. Quando si subisce la condanna al ripristino dell’ambiente sorge sempre un moto di sorpresa a carico dell’imputato che magari non aveva concordato la pena su questo punto (ritenendo di poterlo concordare). 

Ripristinare significa riportare alle condizioni originarie il sito e può assumere infinite modalità a seconda del luogo inquinato (non solo luoghi). La sentenza in commento sembra anche dire che il ripristino richiede una valutazione sul danno precisando che questa valutazione di danno è solo riferita alle misure ripristinatorie non al reato di riferimento che rimane , ad esempio nel caso trattato di “traffico illecito di rifiuti” sempre un reato di pericolo.

Il Giudice penale invero può ordinare in sede di condanna o di patteggiamento anche il ripristino dello stato dell’ambiente. Tale ordine è spesso confuso con la pena accessoria mentre è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa che può essere ordinata d’ufficio in quanto consegue alla commissione del reato. Il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies comma 4 c.p.) ad esempio prevede proprio questo tipo di sanzione che è dunque sottratta alle regole che disciplinano le pene accessorie.

Vediamo i punti interessanti della sentenza penale della Cassazione che conferma, in parte, la sentenza della Corte di appello di Venezia.

La Sentenza della Corte di appello di Venezia con sentenza del 19/04/2021 n. 39511, ha applicato  la pena concordata per il reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p., ordinando il ripristino dello stato dell’ambiente. ​

  1. Ricorso per cassazione: Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, contestando l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale sanzione senza giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione. Le parti avevano concordato la pena del patteggiamento e la Corte di appello aveva poi ordinato il “ripristino dello stato dell’ambiente” quale elemento nuovo rispetto alla condanna di primo grado. Gli imputati trattano la condanna al ripristino dello stato dell’ambiente come se fosse una pena accessoria, contestando la riformatio in peius ecc…. 
  2. Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, specificando che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p. ​: in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’ illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale. La sanzione dunque può essere ingiunta anche in secondo grado e a prescindere dalla pena concordata.
  3. Necessità di specifica motivazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede una specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente : ” Ne consegue che perchè possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
  4. Annullamento con rinvio: La sentenza impugnata è stata rinviata a Giudice di appello per precisare la motivazione del ripristino dell’ambiente sotto il profilo del “danno”.
Cinzia SilvestriRIPRISTINO AMBIENTE?
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RECUPERO ENERGETICO… R1

RECUPERO ENERGETICO… R1

recupero energeticoRECUPERO ENERGETICO – R1

Interpello MASE – Regione Emilia Romagna

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 Viene posto interpello al Ministero dell’Ambiente dalla Regione Emilia Romagna. La Regione chiede se è possibile applicare la formula che porta al recupero energetico (R1) anche ad impianti che non trattano solo rifiuti urbani; se è possibile autorizzare al recupero energetico anche impianti diversi. 

La questione è interessante perché la legge prevede l’applicazione della formula relativa al Recupero energetico (R1) solo per i  rifiuti urbani relativi alle attività di  incenerimento/coincenerimento. 

La questione non è di poco conto perché gli impianti di incenerimento in genere sono autorizzati in D10 (smaltimento) e solo se sono in grado di ottenere “recupero energetico”, secondo la nota formula che è stata modifica nel tempo, possono essere autorizzati in R1 (recupero energetico). 

Il favore del legislatore al recupero energetico è noto e tuttavia gli stretti limiti della formula applicabile rendono complesso l’ottenimento di questo traguardo che, si badi, comporta anche determinati benefici economici e non solo ambientali. 

In ogni caso il recupero è sempre da preferire allo smaltimento e dunque laddove possibile si deve attuare. 

La nota del Ministero è interessante perché rielabora e ricorda i vari passaggi normativi ed infine conclude confermando che è la pubblica amministrazione che può decidere in merito laddove non esiste indicazione espressa normativa per gli impianti che trattano rifiuto speciali ad esempio. 

L’apertura verso il “recupero” è in linea con la volontà del legislatore comunitario e nazionale.

Scrive il Ministero con esigua conclusione (leggi risposta MASE):

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Cinzia SilvestriRECUPERO ENERGETICO… R1
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Regione Veneto: Regolamento VINCA

Regione Veneto: Regolamento VINCA

VASRegione Veneto: Regolamento VINCA

Regolamento attuativo VINCA del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento indica alcuni punti da tenere presenti nella lettura:

  1. Oggetto e finalità del regolamento (Art. ​ 1): Il regolamento disciplina la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. ​
  2. Livelli di valutazione (Art. ​ 3): La procedura di VINCA si articola in tre livelli progressivi: valutazione preliminare/Screening, valutazione appropriata e valutazione in deroga, ciascuno con specifiche finalità e modalità di attuazione. ​
  3. Parere motivato (Art. ​ 5): Il parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA ha una validità di cinque anni e può essere esteso o ridotto in base a vari fattori. ​ È obbligatorio per la realizzazione del P/P/P/I/A. ​
  4. Programma di Monitoraggio (Art. ​ 10): Prescrive il monitoraggio degli effetti del P/P/P/I/A sugli habitat e le specie di interesse comunitario, definendo responsabilità, obiettivi, metodi e tempistiche. ​
  5. Oneri istruttori (Art. ​ 17): Le autorità delegate possono prevedere oneri istruttori a carico dei soggetti privati proponenti, con un importo massimo di 1000 euro, determinato in modo proporzionale ai livelli di valutazione e al valore complessivo delle opere. ​

I P/P/P/I/A sono Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività. Questi termini si riferiscono a diverse tipologie di iniziative che possono essere soggette alla Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per verificare il loro impatto sui siti della rete Natura 2000.

Regolamento VINCA

ALLEGATO_Regolamento_VINCA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VINCA
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Regione Veneto: Regolamento VAS

Regione Veneto: Regolamento VAS

VASRegione Veneto: Regolamento VAS

Regolamento attuativo VAS del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Anche il Regolamento attuativo VAS della Regione Veneto è munito  di Allegato che indica le varie fasi del procedimento e si riporta a stralcio le prime fasi:1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (articolo 6 del regolamento)
La procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di piani/programmi e loro modifiche si articola, in
conformità con l’articolo 13 del TUA, nelle seguenti fasi.
FASE 1: Trasmissione della documentazione preliminare
1. L’autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite
il proprio indirizzo di PEC istituzionale:
a) il modulo correttamente compilato di presentazione dell’istanza, disponibile sul sito web della Struttura a
supporto della Commissione regionale per la VAS;
b) il Rapporto Preliminare comprensivo delle eventuali informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei
precedenti atti di pianificazione o programmazione, della descrizione e delle informazioni sui possibili impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano/programma, degli obiettivi generali che si intendono
perseguire e delle scelte strategiche pertinenti in rispondenza dei criteri di cui all’Allegato I del TUA.
FASE 2: Verifica della completezza documentale
1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della
documentazione trasmessa e, laddove si renda necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa,
comunica all’autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell’istanza che deve intervenire nei
successivi 10 giorni. Qualora l’autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel
termine previsto, l’istanza viene archiviata. Resta nella facoltà dell’autorità procedente presentare nuovamente
l’istanza, corredata della documentazione necessaria al suo esame, con nuova decorrenza dei termini per la
conclusione del procedimento.

Regolamento VAS Regione Veneto

ALLEGATO_Regolamento_VAS

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VAS
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Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

fonti rinnovabiliREGIONE VENETO: Regolamento V.I.A.

Regolamento attuativo BUR del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica il Regolamento attuativo in materia di Valutazione impatto ambientale relativo all’art. 13 della LRV 12/2024.

Le disposizioni che si applicano al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sono indicate nell’Art. ​ 3 del regolamento, che disciplina le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale. ​ In particolare, il PAUR è una delle tipologie di procedura elencate nell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.

L’allegato A prevede infatti l’indicazioni delle fasi della procedura PAUR che in parte si riporta:

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento) 

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1 – Presentazione dell’istanza 

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. 

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati 

La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata. 

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti. 

FASE 3 – Verifica della completezza documentale 

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata. 

Regolamento VIA

ALLEGATO_A_Regolamento_VIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento V.I.A.
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Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regione Veneto: Regolamento A.I.A.

fonti rinnovabiliRegione Veneto: Regolamento A.I.A.

Regolamento del 19.1.2025

segnalazione a cura di StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato nel BUR Regionale il Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale  che precisa alcuni punti in materia di procedura AIA e allega la modulistica utile alla richiesta dell’Autorizzazione. Si allega il Regolamento completo della modulistica e si riporta l’art. 6 che si occupa delle modifiche non sostanziali che possono essere accompagnare anche da parere arpav

Art. 6
Disposizioni in merito alle modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 29-nonies del TUA.

1.    Nel caso di impianti di gestione rifiuti, per la valutazione delle modifiche non sostanziali, comunicate dal gestore ai sensi dell’articolo 29-nonies, del TUA, l’autorità competente può richiedere:

a)   il parere di ARPAV in merito alle componenti tecniche attinenti alla modifica richiesta per l’eventuale indicazione di prescrizioni o modalità cui attenersi, o in merito a specifici aspetti ambientali secondo modalità stabilite da apposite convenzioni;

b)   il parere della Provincia ovvero della Città metropolitana di Venezia competente per territorio per l’approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali rilevanti in fase di controllo.

2.    Resta salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 9 e 9 bis, del TUA.

REGOLAMENTO AIA

ALLEGATO_A_Regolamento_AIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento A.I.A.
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Amministratori senza deleghe: responsabilità

Amministratori senza deleghe: responsabilità

fonti rinnovabiliAmministratori senza deleghe: responsabilità

Cass. civ. n. 15054/2024

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Corte di Cass. 15054/2024 riflette sul ruolo degli amministratori senza delega, ovvero amministratori che non hanno potere diretto di gestione in quanto conferito ad altri. La Cassazione affronta un problema legato al fallimento di una società e alla responsabilità da attribuire agli amministratori per il danno causato dal fallimento ai creditori. Secondo la Corte anche gli amministratori privi di deleghe sono responsabili per non aver preso le misure adeguate nel momento in cui sono venuti a conoscenza dell’insolvenza e delle problematiche economiche attraversate dalla Società. Gli amministratori  hanno sempre l’obbligo di verificare nel corso della gestione che il capitale sociale sia mantenuto integro nel valore. Gli amministratori senza deleghe non sono coinvolti per l’omissione di un generico dovere di vigilanza (sarebbe responsabilità oggettiva) ma rispondono nella misura in cui erano a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non si sono attivati ma anche dei fatti dei quali avrebbero dovuto acquisire conoscenza con la dovuta diligenza.

Scrive la Corte: 3.4 Le conclusioni del Collegio sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale gli amministratori di società di capitali (i quali non abbiano operato) non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva ma rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori, che hanno operato, soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne deriva che gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’ultimo comma dell’ articolo 2381 c.c. (cfr. Cass. 17441/2016).

 

 

Cinzia SilvestriAmministratori senza deleghe: responsabilità
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Fonti Rinnovabili: semplificazioni

Fonti Rinnovabili: semplificazioni

fonti rinnovabiliFonti Rinnovabili: semplificazioni

d.lgs. 190/2024 – Gazz. uff. 12.12.2024

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12.12.2024, il d.lgs. 190/2024 (con vigenza al 30.12.2024) che ha lo scopo di incentivare e soprattutto semplificare le procedure amministrative utili all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Il d.lgs. 190/2024 spinge nell’unica direzione possibile ovvero quella di accelerazione, semplificazione in modo da rendere veloce lo sviluppo delle rinnovabili. Vero è che tale d.lgs. 190/2024 è frutto di una disposizione che risale ancora al 2022 e che dunque ha impiegato ben due anni per venire alla luce. Non proprio in linea con le esigenze di celerità e semplificazione. In ogni caso, ora il d.lgs. esiste e va letto attentamente. Si riporta stralcio iniziale del Dossier parlamentare del settembre 2024 che spiega i buoni propositi del documento:  

Lo sviluppo delle rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell’economia. La produzione e il consumo di energia sono responsabili – secondo le stime della Commissione europea – di oltre il 75% delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’Unione europea. Accelerare la diffusione degli impianti di energia rinnovabile viene pertanto considerato elemento essenziale per conseguire l’obiettivo vincolante dell’Unione europea – a cui ciascuno Stato membro deve concorrere – di consumare una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030. Obiettivo, quest’ultimo, a sua volta funzionale a conseguire la riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, fissato nella c.d. legge europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119). Uno dei fattori che favoriscono la diffusione degli impianti di energia rinnovabile e, in particolare, l’aumento della capacità di generazione installata per la produzione di energia elettrica da FER, è la definizione di procedure amministrative semplificate per l’installazione di nuovi impianti, per il potenziamento (repowering) di quelli già esistenti, nonché per la costruzione delle relative infrastrutture di connessione, che garantisca, pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio e la salute, tempi celeri per l’ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.

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Cinzia SilvestriFonti Rinnovabili: semplificazioni
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