Decreto semplificazioni – interventi ed opere in siti bonificati Art. 242-ter, Dlgs. 152/2006 – D.L. n. 76/2020

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha operato interventi radicali non sempre coerenti con la volontà di “semplificare”.

Con vigenza immediata dal 17.7.2020 il Governo ha inserito nuovo articolo 242-ter Dlgs. n. 152/2006, con l‘intento di semplificarele procedure per interventi e opere dei siti oggetto di bonifica. La lettura dell’articolo tuttavia desta alcune riflessioni sulla concreta “semplificazione”, che forse potranno essere risolte in sede di conversione in legge. Ad oggi pare che la vera “semplificazione” sia nelle mani delle Regioni che potranno esentare da procedure o articolare procedure snelle, semplici.

Art. 242 – ter Comma 1: quali opere possono essere realizzate nei siti oggetto di bonifica?

Il Governo consente la realizzazione di alcuni interventi, li elenca (si ritiene con  intento tassativo) e poi chiude il corposo elenco indicando una condizione lata, ampia: detti interventi non devono interferire con la bonifica né recare rischio alla salute dei lavoratori. Il problema è individuare quandol’intervento o l’opera non impatta sulla bonifica (in corso) e quandonon incide sulla salute dei lavoratori.

Così si esprime il Governo: Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti d’interesse nazionale, possono essere realizzati interventie opererichiesti

dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,
di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché
opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse,
di sistemazione idraulica,
di mitigazione del rischio idraulico,
opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché
le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis,
a condizione chedetti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratorie degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 242 ter comma 2 – chi controlla?

Si comprende che nell’ambito del procedimento di bonifica, l’interessato/proponente può chiedere, ad esempio, lasistemazione idraulica dell’area(che insiste sul territorio da bonificare). Si apre procedimento di approvazione e autorizzazione degli interventi e, se del caso, nell’ambito della procedura di V.I.A.. L’autorità competente (individuata secondo il titolo V della parte IV – bonifiche) deve controllare e verificare che l’intervento di sistemazione idraulicanon impatti sulla bonifica in corso e non rechi pregiudizio ai lavoratori, che di fatto intervengono in un sito potenzialmente inquinato. A dire il vero, se deve essere attivata autonoma procedura relativa all’intervento/opera, la semplificazione sperata, non si coglie. La lettura mera dell’articolo sembra rinviare ad autonoma procedura, distinta da quella di bonifica, e finalizzata proprio a valutare l’impatto dell’intervento sulla bonifica e sui lavoratori. Così il comma 2:

La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 242-ter comma 3 Dlgs. 152/2006 – Regioni e procedura “esente”.

Il Governo, dopo aver indicato la necessità di una procedura autorizzativa di controllo sugli interventi ed opere di cui al comma 1, provvede a semplificarerinviando alle Regioni e al MIN.AMB. (per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale) l’individuazione degli interventi che non necessitanodella preventiva valutazione dell’autorità competente. Si comprende che le Regioni, possono indicare gli interventi da realizzare senza procedura di autorizzazione (esenti). Sempre le Regioni (o Min. Amb.) – se è invece necessaria la procedura di controllo (l’intervento non è esente) – definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. La Regione pare essere dunque il perno della “semplificazione”perché ha il potere di esentaredalla procedura o di definirela procedura autorizzativa e i criteri utili per la valutazione ed il controllo di quell’intervento od opera che impatta su sito in corso di bonifica o da bonificare.

Quali sono gli interventi sui quali la Regione può ritenere esente da procedura o imporre la procedura e crearela procedura? Il comma 3 richiama il corposo elenco del comma 1 ma anche l’art. 25 del DPR 120/2017  (Reg. Terre e rocce da scavo) inserito nel titolo V relativo alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Art. 25 citato è chiave di lettura del presente articolo e si pone in osmosi giuridica perché è norma di riferimento del presente articolo.

Così il comma 3:

Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
Art. 242-ter comma 4 Dlgs. 152/2006 – procedure

Fino a quando le Regioni non provvederanno in merito si apre un vulnus, un tempo senza disciplina. Così il Governo interviene disciplinando alcune ipotesi, in attesa delle Regioni; disciplina provvisoria che però esprime un disagio operativo e crea dubbio sul significato di “semplificazione”. Nella ipotesi a), sotto riferita, il Governo scandisce i tempi (30 giorni + 15 giorni) ma obbliga il proponente non solo alla redazione di un Piano di indagini preliminari ma a concordare con Arpa tale piano. Arpa decide ma se non provvede il Governo invitaad adire l’ISPRA, altro interlocutore. Non si comprende per quale motivo l’Arpa, primo interlocutore con il quale si concorda il piano, non dovrebbe rispondere. Stupisce che a fronte di un ipotetico silenzio dell’arpa il Governo non ponga rimedi agevolatori al proponente ma inviti (non impone) il proponente ad adire altro soggetto ISPRA; con ciò cumulando non solo attività (piano, istanze, incontri) ma anche tempi. Cosa succede se ISPRA non si pronuncia? Il proponente può proseguire l’intervento?

Così il comma 4:

Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell’attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientaleterritorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRAche si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data d’inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. Iterreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Cinzia Silvestri

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