Acque: scarichi e caso fortuito

Acque: Scarichi e …caso fortuito
Cassazione pen. 5763/2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale ricorda il significato di “caso fortuito”.
Nel caso di specie viene chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 674 c.p.  la società di gestione degli scarichi e manutenzione(nella persona del suo legale rappresentante)  a cui il Comune aveva affidato l’incarico.
Nel corso dell’istruttoria emerge la negligenza della società di gestione sulla manutenzione e sulla rottura di una “pompa”. La società di gestione pone a sua difesa l’intervenuto “caso fortuito” e la Cassazione ricorso: ” Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte integra gli estremi del caso fortuito l’ipotesi dell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente ..dovendosi escludere che si possa ritenere escluso l’elemento soggettivo del reato nei casi in cui al realizzarsi dell’evento ritenuto costituire il caso fortuito abbia dato causa l’agente con la propria condotta negligente od imprudente…
Come già è stata dianzi esaminato, seppure si volesse dire che il disservizio della pompa di sollevamento dell’acqua da cui è scaturito lo sversamento delle acque luride di cui al capo di imputazione possa costituire un caso fortuito, tuttavia il suo determinarsi è stato dovuto, come risultante dalla ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Locri, dalla negligente opera di manutenzione e controllo degli impianti del sistema di depurazione delle acque, il cui svolgimento era demandato alla impresa Alfa uno, diretta dalla odierna ricorrente.

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