Terre e rocce da scavo: Linee Guida ISPRA/SNPA

Terre e rocce da scavo: Linee Guida ISPRA/SNPA

Terre e rocce da scavo: Linee Guida Ispra/SNPA
pubblicate sul sito www.snpambiente.it
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – 28.5.2019


Il Consiglio  del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) con delibera 54/2019 ha approvato le linee guida su terre e rocce da scavo sulla base delle sole osservazioni di alcune ARPA (Veneto incluso); linee guida definite “immediatamente esecutive” quasi fosse un provvedimento, una delibera con forza di “legge”. Linee Guida che dal punto di vista normativo non sono fonti e non sono vincolanti e che sono state trasmesse al Ministero ambiente, al Presidente Conferenza delle Regioni e province Autonome.
Linee Guida che hanno struttura di vero e proprio manuale operativo in esecuzione del DPR 120/2017 (leggi).

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Terre e rocce: modifiche al DM 161/2012

Materiali da scavo: modificato il DM 161/2012
Dlgs. 221/2015 art. 28 espunge i materiali lapidei.
a cura di Studio legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


 
L’art. 28 del Dlgs. 221/2015 modifica il DM 161/2012 in materia di “terre e rocce da scavo”; espunge dal testo il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei. Si ricorda invero che tali residui sono stati sempre al centro di ripesamenti del legislatore in tutta la travagliata storia della disciplina dei materiali lapidei.
Dal 2.2.2016 dunque il testo dell’art. 1 del DL 161/2015 che definisce i “materiali da scavo” è il seguente:
art. 1 co. 1 b) «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato…

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Terre e rocce di piccoli cantieri: annullata DGRV n. 179/2013

Terre e rocce di piccoli cantieri: DGRV 179/2013 è annullata
Corte Costituzionale 10.10.2014 n. 232 e Regione Veneto
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte costituzionale ha annullato la DGR Veneto n. 179/2013 relativa alla disciplina delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri ex art. 266comma 7 Dlgs. 152/2006 per lesione degli articoli 117 e 118 Costituzione (leggi sentenza Corte Costituzionale n. 232/2014)
La sentenza della Corte è di facile lettura e mette in luce:
1)   la competenza esclusiva statale in materia di ambiente
2)   la natura provvedimentale della DGRV 179/2013
3)   il conflitto di attribuzioni tra stato e Regioni
4)   l’effetto del sopravvenuto art. 41bis del DM 161/2012 (L. n. 98/2013)   ……continua lettura dell’articolo …”CCost. terre e rocce
 

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Terre e rocce/materiale da riporto: DL n. 133/2014

Terre e rocce da scavo e materiali da riporto: D.L. n. 133/2014 art. 8
Il Governo “nulla dice ma promette”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il Governo dedica l’art. 8 del DL 133/2014 alla complicata questione della gestione delle terre e rocce da scavo.
L’articolo 8 nulla dice ma promette un intervento di riordino della materia entro il febbraio 2015 “al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre… continua lettura articolo  DL 133.2014 terre e rocce

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Pubblicato il Decreto "Sblocca Italia": DL 133/2014

Decreto Legge n. 133/2014 –  “Sblocca Italia”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.9.2014 il Decreto Legge  n. 133/2014 cosiddetto “Sblocca Italia”.
 
Molte le novità introdotte a cui seguiranno approfondimenti su questo sito, tra le quali:
Articolo 7 – Norme in materia di gestione di risorse idriche e dissesto idrogeologico
In considerazione della violazione da parte dell’Italia dell’obbligo comunitario di dotare tutti i comuni e i relativi “agglomerati” di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane viene prevista la modifica all’articolo 124 del D.Lgs.vo 152/2006 che affida più poteri alle regioni per gli interventi sugli scarichi e sugli impianti di depurazione. Viene inoltre previsto l’obbligo per gli enti locali di partecipare all’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali effettuando dall’ente di governo appositamente disegnata (es: Autorità d’ambito). L’adesione all’ente di governo è rafforzata dalla previsione di affidare potere sostitutivo al Presidente della Regione. Sono inoltre, sempre in tema di servizio idrico integrato, apportate modifiche alle procedure di affidamento prevedendo che alla successiva scadenza della gestione di ambito, l’ente competente dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. Vengono inoltre aggiornati, in considerazione anche del ruolo dell’Autorità per l’energia in tema di servizio idrico, i rapporti in essere, basato su convenzioni tipo, tra l’ente competente e il soggetto gestore.
In aggiunta, è previsto lo sblocco di 2,3 miliardi di euro (la metà dei quali fondi europei) per interventi contro il dissesto idrogeologico e di 110 milioni di euro per sistemare i fiumi nelle aree metropolitane già colpite da alluvioni.
Articolo 8 – terre e rocce
È prevista una disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, nonché una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Le rocce da scavo provenienti dall’estrazione di gas e petrolio e il materiale proveniente dalla produzione di alluminio da bauxite escono così dalla disciplina sui rifiuti.
Articolo 22 Conto Termico
Viene stabilito che con successivo decreto ministeriale saranno definite nuove semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online nell’ambito della definizione di un nuovo sistema incentivante in attuazione dell’articolo 28 del D.Lgs 28/2011 che quindi sostituirà quello denominato “conto-termico” introdotto con D.M. del 28 dicembre 2012 che ha registrato risultati, in termini di numerosità delle richieste di incentivo, molto esigui.
Articolo 25 – autorizzazione paesaggistica
Eliminata l’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi di efficienza energetica e per impianti a fonti rinnovabili.
Articoli 33 e 34 – bonifiche
Introdotte misure di semplificazione degli interventi di bonifica, specialmente quelle da amianto, e avvio di un nuovo modello di governance territoriale basato sugli accordi di programma per le aree di crisi industriale. L’intento della articolata disciplina introdotta con il decreto Destinazione Italia  sulle bonifiche nasce dall’idea di “sbloccare” situazioni decennali in cui le  bonifiche non si sono fatte in territori dove  il  binomio inquinamento/crisi aziendale ha prostrato intere comunità, con pregiudizio diffuso per l’ambiente, la salute dei cittadini ma anche l’economia, l’occupazione, il benessere delle persone.
Tempi ultra-ristretti per l’iter procedurale che porta agli interventi di bonifica dei siti contaminati. Dai 45 giorni di tempo concessi alle Agenzie Regionali Ambientali per verificare l’operazione di bonifica effettuata si passa ai 15 giorni. Viene introdotto, inoltre, il principio del silenzio-assenso.
 
Articolo 35 – incenerimento
L’articolo contiene misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani, considerati infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
 
Articolo 36 Misure a favore di interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
La norma integra la disciplina del Patto di Stabilità interno prevedendo l’esclusione delle spese sostenute dalle Regioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, tenuto conto delle maggiori entrate riscosse dalla Regione dal meccansimo delle royalties.
Articolo 37 Misure urgenti per approvvigionamento e trasporto gas naturale TAP
La disposizione sancisce il carattere strategico dei gasdotti di importazione dall’estero, dei terminali Gnl, degli stoccaggi, delle reti nazionali e delle opere connesse. Sul fronte autorizzativo si prevede che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, partecipino attivamente all’iter indicando le modalità di attraversamento, ma, in caso di mancata comunicazione entro i termini, lo stesso soggetto che richiede l’autorizzazione potrà concludere comunque la procedura.
Infine, all’Autorità è dato mandato di introdurre a partire dal 2015 tariffe di stoccaggio che incentivino in particolare le prestazioni di punta.
Articolo 38 Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Vengono potenziati gli strumenti autorizzativi per snellire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo che sono considerate attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L’articolo inoltre introduce il titolo concessorio unico per la ricerca e coltivazione di idrocarburi con termini perentori per la definizione del disciplinare tipo e quello di 90 giorni agli interessati per presentare le istanze relative ai titoli vigenti e ai procedimenti già in corso. Previsti inoltre progetti sperimentali offshore fino a 5 anni in ambiti posti in prossimità di aree di alti Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi con l’obiettivo di accertare eventuali fenomeni di subsidenza.
 
 
 
 
 

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Convegno Chieti (16.11.2012) – Terre e rocce/materiali da scavo

“Terre e rocce da scavo: condizioni di utilizzo nel DM 161/2012 – Aspetti tecnici e procedurali”
Studio Legale Ambiente partecipa al Convegno/Seminario che Confindustria e ANCE di Chieti organizzano  in data 16.11.2012 dalle 14 alle 19.
Seminario che vuole chiarire le novità e le problematiche legate alla applicazione del DM 161/2012 relativo ai “materiali da scavo”.
In attesa anche del Decreto di Semplificazione bis che promette ulteriori modifiche alla individuazione del “materiale da riporto”
ANCE Confindustria Chieti 16.11.2012

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Normale pratica industriale: terre e rocce

Normale Pratica Industriale: terre e rocce – Riflessione sul DM 161/2012
 A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il DM 161/2012 diventa punto di riferimento per le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo (e non solo).
L’art. 186 è abrogato; la normativa a cui fare riferimento è l’art. 184 bis (sottoprodotto) ed il DM 161/2012 dovrebbe fungere da norma tecnica attuativa.
Non si può prescindere dunque dalla lettura dell’art. 184bis comma 1 che alla lettera c) precisa uno dei requisiti che definiscono “sottoprodotto” un residuo (ovvero non rifiuto) ovvero la “normale pratica industriale”.
Difficile concetto da definire e causa di contenzioso anche recente.
Ebbene l’allegato 3 del DM 161/2012 non solo definisce ma descrive i contenuti e le ipotesi per le quali si può ritenere esistente la normale pratica industriale; descrive le ipotesi “comunemente effettuate”  che soddisfano uno dei requisiti richiesti per considerare il residuo sottoprodotto.
La lettura del “decalogo” prescinde dalle argomentazioni giuridiche (dotte) finora riscontrate nelle recenti sentenze e che cercavano di risolvere il dilemma di cosa dovesse intendersi per “normale pratica industriale”.
Il decalogo dell’ allegato 3 è tecnico, nasce dalla esperienza, dalla consuetudine quasi di “cantiere” ed è riferita s’intende alle terre e rocce da scavo.
Non si dimentichi invero che il concetto di normale pratica industriale  (art. 184bis) non riguarda solo le terre e rocce ma ogni residuo che debba essere valutato come sottoprodotto (fanghi ad esempio).
Il DM elenca, con semplicità[1], le operazioni che rientrano “comunemente” nella normale pratica industriale:
1)  la selezione granulometrica del materiale da scavo
2) la riduzione volumetrica mediante MACINAZIONE
3) la stabilizzazione a calce, a cemento….
4) La stesa al suolo per consentire l’asciugatura…
e si rimanda alla lettura del testo.
La normale pratica industriale è certo elemento di favore al riutilizzo del residuo.
Amplia la casistica che permette di considerare sottoprodotto il residuo e risponde anche alla esigenza Comunitaria (Direttiva 2008/98/CE) che evidenzia la necessità del riutilizzo.
Vero è che il DM ha risolto il problema con una elencazione “pratica” che si espone a censure laddove la normale “pratica industriale” dovrebbe essere censita “caso per caso”.
 



[1] Quasi preoccupante
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Materiali da riporto e terre: il punto

Materiali da riporto e terre e rocce: il punto
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
 
Sono stati convertiti in Legge i decreti Legge 1 e 2 del 2012.
1)   DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) è stato convertito in Legge n. 27/2012 e vigente dal 17.4.2012
2)   DL n. 2/2012 (Ambiente) è stato convertito in Legge n. 28/2012 e vigente al 17.4.2012
 
Già si è evidenziato il legame tra i due decreti legge  che dialogano e pongono legame tra
1)   i materiali da riporto (DL. 2/2012 art. 3) e
2)   le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
 

art. 3 DL 2/2012
(materiali  riporto)
Art. 49 DL. 1/2012
(terre e rocce)
2. Ai fini dell’applicazione del  presente  articolo,  per  matrici
materiali di  riporto  si  intendono  i  materiali  eterogenei,  come
disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti  e
rilevati,  non  assimilabili   per   caratteristiche   geologiche   e
stratigrafiche al terreno in  situ,  all’interno  dei  quali  possono
trovarsi materiali estranei.
1-bis. Il decreto di cui al comma  precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 
 
A dire il vero il legislatore sembra ricondurre terre e rocce da scavo (186) e materiali da riporto all’unico referente normativo dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (sottoprodotto); norma cardine e unica fonte sulla quale si innesta il Regolamento “futuro” che dovrebbe trovare vigenza nel giugno del 2012.
L’avvento del DM (Regolamento) espungerà dal Dlgs. 152/2006 l’articolata e vessata disciplina delle terre (art. 186); terre che ritrovano nella definizione delle “matrici da riporto” alcuni elementi ed assonanze (“riempimenti, rilevati…).
 
L’assetto futuro della disciplina troverà base nell’art. 184bis (sottoprodotto) e applicazione (condizioni) nel regolamento e nella disciplina delle matrici; disciplina non prevista nel Dlgs. 152/2006 (con articolo espresso come lo erano le terre) bensì nell’art. 49 della L. 28/2012 (DL 1/2012).
 
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad  essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
 
Vero è che il legislatore ha scomodato l’art. 185 Dlgs. 152/2006 per i soli materiali da riporto fornendo “interpretazione autentica”.
I materiali da riporto dunque sono esclusi di per se’ ed in quanto equiparati al suolo dalla normativa sui rifiuti.
 
L’intento del legislatore è benevolo e accoglie la necessità di alleggerire la gestione, ad esempio, dei cantieri edili e dei materiali utilizzzati a fini edilizi.
Vero è che il legislatore non si è accontentato di inserire i “materiali da riporto” tra i sottoprodotti (art. 184 bis) ma è andato oltre, con forzatura, attribuendo diretta “esclusione” ai materiali da riporto della normativa sui rifiuti (dimenticando ratio e storia dell’art. 185 Dlgs. 152/2006).
In sintesi i materiali da riporto dovrebbero seguire la seguente disciplina:
1)    materiali da riporto esclusi ex art. 184 bis Dlgs. 152/2006 se sottoprodotti fino alla emanazione del DM futuro
2)    materiali da riporto esclusi ex art. 185 Dlgs. 152/2006 dalla normativa rifiuti alla emanazione del DM futuro

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Materiali/matrici da riporto: modifiche in arrivo

(2) Materiali/matrici da riporto: modifiche DDL C. 4999
art. 3 DL 2/2012 – Vigente dal 26.1.2012
 a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Su questo sito è commentato il comma 2 dell’art. 3 DL. 2/2012, vigente. Si evidenziava la tortuosa tecnica legislativa a fronte della semplicità dell’intento, ovvero, sottrarre i materiali da riporto alla applicazione della normativa dei rifiuti laddove siano presenti alcuni requisiti.
Ebbene, proprio il comma 2 dell’art. 3 che modificava l’art. 39 del Dlgs. 205/2010 sembra espunto dalla legge di conversione del decreto.
Ed invero il DL 2/2012, vigente al 25.1.2012, è in corso di conversione ed il Senato, in data 24.2.2012, ha consegnato il testo ampiamente modificato alla Camera (DDL C. n. 4999).
Il DL vigente, composto di soli 3 articoli, ha subito cesure, modifiche ampliamenti di notevole spessore e molte sono le novità in arrivo.
E’ certo prematuro commentare ed anticipare i contenuti di un testo che potrebbe non trovare accordo ma le modifiche sul punto “matrici da riporto” sono interessanti e tracciano il cammino del legislatore che appare invero un po’ ….confuso.
Si consideri che il DL, oggi vigente, richiama l’art. 185 e l’art. 184bis TUA, comprende nel “suolo” le “matrici da riporto”, richiama l’intricato passaggio rifiuti/non rifiuti/sottoprodotti; non definisce le “matrici da riporto”, evoca l’allegato 2 della parte V senza altro precisare.
La legge di conversione contiene l’assoluta novità, ad esempio, di definire i “materiali di riporto”; richiama il Regolamento sulle terre e rocce da scavo; offre interpretazione autentica del legislatore e dunque pone valore normativo e retroattivo alla stessa.
Si indica di seguito tabella di raffronto delle possibili modifiche che interverranno in sede di conversione del DL 2/2012.
Poco rimane dell’art. 3 DL 2/2012 vigente.
 

Art. 3 DL 2/2012 vigente dal 25.1.2012 Art. 3 DDL C. n. 4999
Materiali di riporto (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
   1.  Considerata   la   necessita’   di   favorire,   nel   rispetto dell’ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del Paese,ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all’articolo  185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. 1. Ferma restando la disciplinain materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
 
2. All’articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.». “2. Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi”.
3. Nel caso in cui il decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
“4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”.

 

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