Bando Europeo: Finanziamenti europei per la creazione di reti di fornitori per l’acquisto di soluzioni eco-innovative.
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Informiamo che la Commissione Europea ha emanato il Bando ENT/CIP/11/C/N02C00, nell’ambito del Programma di Imprenditorialità e Innovazione (EIP) del CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme).
L’obiettivo del bando è quello di rafforzare la fornitura di eco-innovazione, attraverso la creazione di reti transnazionali di committenti pubblici e privati “green”, per cercare di superare la frammentazione della domanda di soluzioni eco-innovative in Europa e condividere i rischi e i costi aggiuntivi di acquisto e di utilizzo che tali soluzioni comportano.
I compiti principali delle reti saranno:
· creare gruppi di acquisto dedicati alla fornitura di soluzioni eco-innovative e al processo di approvvigionamento;
· effettuare, entro il termine del progetto (36 mesi), un acquisto di soluzioni innovative cofinanziato dall’Unione Europea. L’acquisto potrebbe essere eseguito a livello individuale o, meglio, comune tra i membri del gruppo.
Il bando si concentra sui seguenti settori:
· trasporti
· trattamento dei reflui
· riutilizzo e riciclo dei rifiuti
· componenti chimici
· prodotti biologici
· prodotti sanitari
· componenti ad alta efficienza energetica
I candidati ammessi a presentare proposte sono Enti, Istituzioni e Parti interessate, pubblici o privati, con sede legale in uno Stato membro o in altri Paesi partecipanti al programma EIP del CIP.
I fondi messi a disposizione sono pari a 2 milioni di euro; il numero indicativo di progetti finanziabili è di 2, con un tetto massimo indicativo di 1 milione di euro a progetto (l’ottenimento del finanziamento riguarda il 95% dei costi ammissibili).
Le domande di partecipazione devono essere inderogabilmente presentate entro le ore 17:00 del 20 ottobre 2012.
Per il bando completo e per scaricare i documenti necessari alla partecipazione (in lingua inglese) si rimanda al sito della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm
Durc: Circolare 6/2012
Circolare DURC 31 maggio 2012 n. 6
A cura di Studio Legale Ambiente
Si segnala la pubblicazione di circolare che chiarisce i dubbi interpretativi ed applicativi relativi al DURC a seguito del DL n. 5/2012.
Il DURC ha natura di certificato ed e’ escluso che il DURC possa essere consegnato dai privati, ed anzi , deve essere richiesto dalle amministrazioni alle stesse preposte o alle casse edili. E cio’ sia nel caso di appalti pubblici che privati.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Si rinvia alla Circolare
Servizio Idrico Integrato: Deliberazione 2/8/2012
Servizio Idrico Integrato: deliberazione 2/8/2012
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Deliberazione del 2/8/2012 della autorità per l’energia elettrica ed il Gas che impone ai gestori del servizio Idrico Integrato adempimenti già a partire dal 1/9/2012.
Definizione dei contenuti informativi e procedure di raccolta dati del Servizio Idrico Integrato costituisce ll’oggetto del provvedimento.
Si rinvia al testo
Revisione Spesa pubblica: Legge n. 135/2012
Revisione spesa pubblica, riordino Enti: e’ Legge</
Spending review
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Tutto accade a ferragosto.
La revisione tutta italiana della spesa pubblica si identifica, ormai e purtroppo, nel conciso inglese ” spending review…”.
Solo 30 giorni per convertire nella legge del 7/8/2012 n. 135 il DL del 6/7/2012 n. 95.
La LEGGE, che modifica il DL in numerose parti ( secondo ormai l’uso) e’ stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 14/8/2012…
Si richiamano per il momento
1) l’art. 1 sulla riduzione della spesa per acquisto e servizi che incide sul Dlgs. 163/2006( appalti);
2) l’art. 17 sul riordino delle Province e funzioni..
DL "Crescita" e' Legge 134/2012
Il DL 83/2012 “Crescita” e’ Legge
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
In questo sabato di ferragosto (11/8/2012) il parlamento pubblica in Gazzetta Ufficiale la legge 134/2012 di conversione del DL 83/2012; legge destinata alla ” Crescita del Paese”.
Su questo sito e’ stata offerta breve anticipazione dell’ art. 52 laddove dispone
1) conferma sospensione sistri ( qualche modifica introdotta)
2) il digestato diviene sottoprodotto (novità della L. 134/2012)
3) estensione ai consorzi agrari della nuova disciplina di cui all’ art. 193 commando 9 bis Dlgs. 152/2006.
Le novità sono in realtà molteplici soprattutto in tema di energia.
Con riserva di maggiore commento si rinvia alla lettura del corposo testo …..
Digestato è sottoprodotto
Digestato è sottoprodotto
a cura di Studio Legale Ambiente
La legge di conversione (L. 134/2012) del DL 83/2012 è ricca di sorprese.
L’art. 52 del DL 83/2012 contiene novità in tema di digestato (fertilizzante) ritenuto, per esplcita indicazione normativa, sottoprodotto “ai sensi dell’art. 184 bis Dlgs. 152/2006.”
Già non si comprende se il digestato sia considerato sottoprodotto laddove comunque esistano le condizioni di cui all’art. 184 bis (come dovrebbe essere); oppure il digestato sia considerato sottoprodotto …. dal legislatore (e ciò potrebbe comportare qualche problema di compatibilità con la legislazione comunitaria e non solo).
L’esclusione del digestato dalla normativa rifiuti viene inserita in testo legislativo “satellite”.
In attesa della pubblicazione del provvedimento legislativo si riporta la disposizione contenuta nell’art. 52 che farà parlare di se’…..
Avvalimento: determina AVLP n. 2/2012
Avvalimento nelle procedure di gara: determinazione n. 2 del 1 agosto 2012 – GU n. 185 del 9.8.2012
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente
E’ stata pubblicata in GU odierna determinazione della AVLP relativa all’avvalimento.
Il testo è di particolare interesse ed esaustivo in merito a tutte le problematiche insorte sull’istituto dell’avvalimento.
Si rimanda alla lettura del corposo testo.
Sottoprodotto: certezza dell'utilizzo
Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti
Sottoprodotto: quando vi è certezza di utilizzo? (punto 1.2.3 Linee Guida)
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
La Commissione Europea ha cercato di semplificare i concetti .
Il requisito della certezza dell’utilizzo (condizione necessaria per poter considerare sottoprodotto il residuo) non è di facile individuazione.
In questa breve disamina si considerano solo le indicazioni Comunitarie, tenendo presente che tali concetti sono trasposti nel diritto italiano, purtroppo, non con altrettanta semplicità.
Precisa la Commissione che l’ulteriore utilizzo non deve essere una possibilità ma una certezza; deve essere garantito che il materiale verrà utilizzato.
Ad esempio, un materiale depositato per un tempo indefinito non offre elementi di certezza del requisito (cfr. sentenza CJEU Palin Granit); l’utilizzo del residuo per soddisfare esigenze di operatori economici diversi da quello che lo ha prodotto offre, invece, elementi sufficienti di certezza.
La Commissione richiama alcune sentenze decisive per la definizione di sottoprodotto e offre alla lettura alcuni casi che possono fornire “certezza “ all’utilizzo:
a) esistenza di contratti tra il produttore di materiali e l’utente successivo
b) un guadagno economico per il produttore del residuo
c) un mercato economico per il residuo
La Commissione subito di affretta a precisare che tali casi non costituiscono dei criteri ulteriori; per valutare la natura di sottoprodotto di un residuo e dunque la certezza dell’utilizzo non esistono criteri univoci e certi; ogni residuo dovrà essere valutato nel suo complesso considerando la presenza di alcuni indicatori (utilizzo economico, contratti ecc…) .
Ne discende che la presenza, ad esempio, di contrattualistica tra le parti non è elemento che di per se’ determina la certezza dell’utilizzo ma è certamente elemento utile e indiziario dell’utilizzo del residuo; elemento che dovrà peraltro coordinarsi con le altre condizioni descritte all’art. 5 Direttiva 2008/98, ovvero
1) utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
2) la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
3) impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Si veda anche articolo sul sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98 pubblicato su questo sito.
Sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98
Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti/ Sottoprodotto (punto 1.2 Linee Guida)
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
Linee Guida non vincolanti, lo sottolinea la Commissione, ma certo utili a chiarire la interpretazione di concetti complessi e non ben recepiti.
La “Guida” si apre con la precisazione del concetto di rifiuto, di sottoprodotto e di “End of waste” (fine rifiuto).
Chiarisce la Commissione il concetto di sottoprodotto come “qualcosa che si vuole sfruttare”.
Ciò che consola è che la Commissione conferma la necessità che la natura di sottoprodotto deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze e tenendo conto dello scopo della direttiva quadro.
La commissione ribadisce che il sottoprodotto è ciò che residua dal processo di produzione e che, aggiunge, soddisfa le condizioni di cui all’art. 5 della direttiva quadro (2008).
Al fine di cogliere il concetto distingue tra :
1) Prodotto: costituisce lo scopo della produzione (bottiglia di vetro);
2) Residuo (di produzione): ciò che residua dalla produzione ma “può essere o meno un rifiuto”.
Il residuo di produzione laddove non sia oggetto di scarto è un sottoprodotto e dunque NON RIFIUTO.
La Commissione prosegue con una importante precisazione: la decisione sulla opportunità o meno che una particolare sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto è decisa in prima istanza proprio dal produttore della sostanza insieme con le autorità competenti e sulla base della normativa vigente.
La Commissione sembra comprendere la difficoltà di precisare se una sostanza od oggetto sia sottoprodotto ( e dunque non rifiuto) e lascia la opportunitta allo stesso produttore di descriverne il ciclo e di considerarlo dunque NON Rifiuto.
Dunque solo il residuo di produzione può essere considerato sottoprodotto e in presenza di certe condizioni che la direttiva quadro ha elencato all’art. 5[1]
1) certezza dell’ulteriore utilizzo
2) utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
3) la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
4) impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Condizioni che devono essere tutte soddisfatte
La Commissione continua la disamina dei casi che Studio Legale Ambiente approfondirà con separate news.
Si rimanda per il momento ad articolo pubblicato su questo sito relativo a presentazione a Ecomondo 2008 ; e ciò per una disamina del mutato contesto normativo relativo al sottoprodotto.
1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/ o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
Sistri "sospeso" e FIR: quali conseguenze?
Sistri “sospeso” e FIR: quali conseguenze?
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’articolo 52 del DL 83/2012 ha sospeso l’operatività del Sistri fino al 30.6.2012
Il Dlgs. 205/2010 ha innovato il Dlgs. 152/2006 definendo nuovi contenuti alla luce dell’intervenuto Sistri.
La parte IV Dlgs. 152/2006 sui rifiuti ha subito vera rivoluzione anche letterale.
La “sospensione” del sistema Sistri rende, di fatto, e per legge inapplicabile quel nucleo di norme pensate per sostenere il Sistema di Tracciabilità.
Dopo aver disposto la sospensione il Governo si preoccupa di dirimere la questione su ciò che deve essere applicato e scrive all’art. 52 DL 83/2012:
“…..fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205….”.
Bisogna recuperare l’art. 190 e 193 vigenti prima della novella del 2010?
E che dire di tutti gli altri articoli disseminati nel codice ambientale che richiedono per la loro applicazione l’operatività del Sistri?
Accontentiamoci di Governo richiama espressamente solo gli articoli 190 e 193 “vecchia maniera”.
Si è portati dunque a riprendere il “vecchio” testo e considerarlo interamente applicabile (?).
Ci siamo dimenticati dell’art. 16 Dlgs. 205/2010 comma 2 ha condizionato la vigenza degli articoli 188, 188 bis e ter, 189, 190 e 193 alla operatività del Sistri.
Di fatto si devono considerare mai entrati in vigore tali articoli.
E’ visibile dalla lettura comparata del testo prima e dopo novella 2010, che alcuni commi sono rimasti invariati o hanno subito cesure solo letterali (ad esempio il comma 2 e il comma 3 trasfuso nel nuovo comma 4 )
Vero è che il legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 193 successivamente alla novella. Il recente comma 9bis, ad esempio, era stato inserito con la recente novella (DL 5/2012) e portava il beneficio della esclusione del FIR in capo alle imprese agricole a certe condizioni. Questo articolo non richiede la operatività del Sistri e dunque, bisogna chiedersi se è vigente.
La lettura dell’art. 193, come dell’art. 190, deve portare alla “sospensione” solo di quella parte del testo che richiede quale presupposto la operatività del Sistri?
Che dire a contrario del previgente art. 193 comma 4bis; comma che non risulta riportato nel nuovo testo del 193?
Si indica schema:
art. 193 Trasporto rifiuti
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Testo vigente fino al 24.12.2010 e poi modificato e sostituito dal Dlgs. 205/2010. | Testo introdotto dal Dlgs. 205/2010 e vigente dal 25.12.2010 (oggi “sospeso”) | Note |
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; |
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo dellatracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto; c)impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. |
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2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate inarrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. |
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. | *Applicabile il comma 2 che presenta continuità con il previgente |
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in materia. | 3. Il trasportatore non e’ responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico . | *NON applicabile in parte.IPotrebbe applicarsi nella parte che richiama il comma 1 e seguente. |
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne’ ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri. | 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. | *Il comma 4 nuova formulazione richiama invero il comma 3 previgente salvo la precisazione sulle sostanze pericolose. |
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi’ nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi inmodo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale siastata stipulata una convenzione, purche’ tali rifiuti non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri. |
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne’ ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’ al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno. | LA SECONDA PARTE appare applicabile in quanto richiama e specifica il previgente comma 4. |
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e’ definita con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sinoall’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145. |
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145. | *Il comma 6 rimane applicabile. |
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalita’ di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonche’ la disciplina delle specifiche responsabilita’ del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare tenendo conto delle specifiche modalita’ delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti perferrovia e alla microraccolta. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145; b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. |
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. | |
7. Il formulario di cui al presente articolo e’ validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale | 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e’ validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. | * |
8. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 99,relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’ sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario. | 9. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’ sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non e’ considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. | * |
DL " Crescita" n. 83/2012: pubblicato
Decreto Legge ” crescita” / DL n. 83/2012,
Pubblicato e vigente dal 26 giugno 2012
Segnalazione di Studio Legale Ambiente
Ogni commento e’ prematuro e si invita alla lettura del testo vigente.
Preoccupante la censura alla Giustizia.
Atto dovuto la sospensione Sistri.
Si invita alla lettura delle Misure urgenti per la Crescita del Paese
SISTRI: e' sospeso
Sistri: E’ sospeso!
Decreto Legge ” Crescita” del 22.6.2012 n. 83
A cura di Studio Legale Ambiente
E ‘ stato pubblicato il Decreto “Crescita” ( Gazz. Uff. 26 giugno 2012)
Il Decreto impone meditazione.
Con riserva di commento si evidenzia la “sospensione ” SISTRI gia’ annunciata e ora confermata all’ art. 52.
In sintesi:
termine operativita’ SISTRI sospeso non oltre il 30 giugno 2013
Sospeso ogni adempimento informatico
Rivivono gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 Dlgs. 152/2006 (FIR e RCS)
Applicazione disciplina sanzionatoria ante Dlgs. 205/2010
Sospeso pagamento di contributi dovuti dagli utenti anno 2012
P.A.: ritardi nei pagamenti
P.A.:RITARDI NEI PAGAMENTI-MISURE in arrivo?
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Si riporta quanto reperito sul sito del governo a proposito di ritardi nel pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Ritardi che hanno contribuito e determinato questa grave crisi….
Interessanti le diapositive che riassumono l’operazione,che dovrebbe …”ossigenare” le imprese.
“…In particolare:
due decreti (“decreti certificazione”) riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle
1)Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le
2) Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Si dà attuazione più efficiente al DL 185/08, così come modificato dalla legge 183/2011 e in ultimo, meno di un mese fa, la legge n. 44 del 26 aprile 2012.
un decreto (“decreto compensazioni”) riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010;
un decreto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 (cd. “salva Italia”).
A questi atti, si aggiunge l’accordo tra Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni imprenditoriali, che istituisce un plafond dedicato alla smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione nonché le risorse dedicate già messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.
Il dettaglio degli interventi
I decreti “certificazione” attuano l’obbligo per tutti gli enti della pubblica amministrazione a certificare gli eventuali crediti vantati dalle imprese, per somministrazioni, forniture e appalti.
La certificazione si ottiene mandando un semplice modulo standard all’ente debitore. Il modulo è già allegato al decreto, scaricabile subito da internet, compilabile anche on line.
L’ente ha 60 giorni di tempo per rispondere, riconoscendo il debito oppure argomentandone l’inesigibilità totale o parziale. Se non risponde in tempo, viene nominato un “commissario ad acta” che nei successivi 60 giorni risponderà al debitore. Le risposte avvengono anch’esse attraverso un semplice modulo.
Con questa certificazione, il fornitore potrà:
compensare il suo credito nei confronti di regioni e enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (decreto “compensazioni”)
ottenere un’anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L’anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70 per cento da parte del Fondo Centrale di Garanzia (elevabile fino all’80 per cento in caso di apporto di risorse da parte delle Regioni) e un importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro (il massimo consentito per legge).
fare una cessione, pro soluto o pro solvendo presso intermediari finanziari riconosciuti.
In tutti i casi si fornisce liquidità alle imprese e, nel caso di compensazioni, si semplifica anche il rapporto con il fisco.
In un’ottica di ulteriore semplificazione, Consip s.p.a. sta predisponendo una piattaforma elettronica per fa incontrare fornitori e debitori. La certificazione elettronica permetterà di evitare, nel caso di cessione del credito, gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione, risparmiando tempo e soldi.
Sistri: partenza 30 giugno 2012
Sistri: partenza al 30 giugno
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
E’ opportuno evitare ogni considerazione in merito alla notizia pubblicata sul sito del sistri in relazione alle dichiarazioni del Ministro Clini sulla necessità di far “partire” il Sistri.
La notizia – che segue il recente possibile scandalo Sistri e che sembra collegare proprio la tracciabilità dei rifiuti al mondo dell’illecito – desta perplessità.
Ebbene. Rimaniamo in attesa e si rimanda a quanto pubblicato nel sito sistri.
Terre e rocce da scavo: Regolamento in arrivo?
Terre e rocce da scavo
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento su terre e rocce da scavo.
Il regolamento si pone in attuazione dell’ art 49 DL 1/2012 convertito con L. 27/2012.
Si rimanda ad articolo pubblicato su questo sito.
Parere su regolamento terre e rocce da scavo
MUD: rinvio a giugno 2012?
Regioni e comuni: proroga Mud al 30 giugno 2012?
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Le difficoltà applicative vengono segnalate e recepite dalle Regioni.
Si indica nota delle regioni del 15 marzo 2012.
Legge Regionale Veneta ( finanziaria 2012)
Legge Regionale Veneto n. 13/2012 ( finanziaria 2012)
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Pubblicata la Legge regionale Veneta n. 13 del 6 aprile 2012 cosiddetta finanziaria 2012.
Si segnalano gli articoli 43,44,45 in tema di bonifica e all’ art. 37 sul ” contributo ambientale” già evidenziato su questo sito.
Legge n. 35/2012: decreto "semplificazioni"
<h3>DL. 5/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La produzione normativa del Governo/Parlamento è incalzante.
Ultima in ordine di tempo è la conversione in Legge del Decreto Legge n. 5/2012 sulle “semplificazioni” (L. 35 del 4 aprile 2012 pubblicata Gazz. uff. 82 del 6 aprile 2012)
A dire il vero la lettura dei testi pare suggerire che il legislatore (o Governo) abbia inteso scrivere dei “canovacci” legislativi sui quali poi integrare, modificare. Sembrano, più che Leggi, dei buoni propositi, dichiarazioni di intenti che rimangono incompiuti e rimandano a futuri Regolamenti, future disposizioni. L’effetto applicativo è complesso.
Si assiste in molteplici disposizioni all’intento di diminuire il contenzioso colpendo per lo più le tasche dei cittadini e di coloro che producono “contenzioso” (non importa se con ragione e nell’esercizio del loro diritto).
Poco si è fatto invece per ridurre il contenzioso all’origine redigendo NORME CHIARE, SEMPLICI ALLA LETTURA E DI CONCRETA APPLICAZIONE.
Si dimentica che la norma chiara e sottratta alla facile ed arbitraria interpretazione riduce di per se’ il contenzioso .
Ebbene in questo contesto si segnalano le Leggi che interessano il settore ambiente :
DL. 1/2012 “Liberalizzazioni” convertito in Legge n. 27/2012 e già al vaglio del parlamento per nuove modifiche ed integrazioni
DL .2/2012″ Ambiente” convertito in Legge n. 28/2012
DL. 5/2012 “Semplificazioni” convertito in Legge n. 35/2012
L. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale
Autorizzazione Unica Ambientale
DL 5/2012 art. 23 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012)
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012 il DL n. 5/2012 con poche modifiche. Si richiama e si aggiorna articolo già pubblicato su questo sito.
Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero
1) PMI (piccole e medie imprese) e
2) per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,
Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
Ebbene
1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″
2) i soggetti interessati alla “semplificazione” sono a) le PMI ; b) gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA
3) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, la Legge non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini .
Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza. Scrive, dunque, testualmente il Parlamento “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″
4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….
6)PROPOSITI: La legge entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente la legge indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.
Autorizzazione unica ambientale: Schema
Autorizzazione Unica Ambientale
art. 23 L. n. 35 del 4 apile 2012 – DL 5/2012 convertito in legge (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012)
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012 il DL n. 5/2012 con poche modifiche.
Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero per le
1) PMI (piccole e medie imprese) e
2) per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,
Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
Sezione IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE |
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Articolo 23. (Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese). |
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DL. 5/2012 art. 23 |
Art. 23 L. 35/2012 |
Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI,anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese,in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: | 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: |
a)l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; | |
b)l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; | |
c)il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. | |
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. | |
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. |
Ambiente (DL n. 2/2012): è Legge n. 28/2012
Ambiente (DL n. 2/2012): è Legge
a cura di Studio Legale Ambiente.
E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 71 del 24.3.2012 la Legge n. 28 del 24.3.2012 di conversione del DL. n. 2/2012 relativo a misure straordinarie in materia di ambiente.
La Legge è vigente dal 25.3.2012. Molte sono le novità già anticipate anche su questo sito.
Con riserva di commento successivo. Buona lettura.
Materiali da riporto, eco tossico…: approvata Legge.
Materiali da riporto, ecotossico H14 ……: e’ legge
DL n. 2/2012 ambiente: approvato il 21/3/2012
In attesa di pubblicazione
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il DL 25/1/2012 n. 2 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e’ stato approvato definitivamente (S.3111.B) il 21/3/2012 e non ancora pubblicato.
Di particolare interesse l’ art. 3 del DL già commentato su questo sito nella sua evoluzione e relativo alla interpretazione autentica dell’ art. 185 Dlgs. 152/2006 in materia di MATRICI/MATERIALI da riporto.
Di particolare rilevanza invece la disposizione che va a chiarire la problematica della identificazione del rifiuto pericoloso e affronta la questione “eco tossico H14”.
Studio legale ambiente offre la lettura del testo provvisorio con riserva di commento delle singole disposizioni in separata comunicazione.
Impianti fotovoltaici: linee guida 2012
Impianti fotovoltaici / linee guida 2012
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Si invita alla lettura della Guida 2012 per gli impianti fotovoltaici.
Si riporta quanto precisato sul sito del Governo : “Il Ministero dell’interno ha predisposto un aggiornamento della guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, tenendo conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.
La Guida 2012, on line sul sito dei Vigili del fuoco, fornisce informazioni riguardo a requisiti tecnici, documentazione, verifiche ed in generale riguardo alle procedure da rispettare.
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, potendo comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio, deve necessariamente rispondere agli adempimenti previsti dal D.P.R. n.151/2011.”
Si legga anche articolo su questo sito FOTOVOLTAICO E INCENDI del 22/12/2011
Proroghe: Legge n. 14/2012
Proroghe: e’ Legge
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il DL del 29.12.2011 n. 216 e’ stato convertito con Legge del 24/2/2012 n. 14 in vigore dal 28/2/2012.
Le proroghe incidono anche su materia ambientale e già si era anticipato su questo sito la proroga Sistri al 30/6/2012.
Con riserva di approfondimento si offre lettura del testo ampiamente modificato dalla Legge.
Confermata proroga Sistri al 30/6/2012.