SISTRI: Come calcolare il numero dei dipendenti?

A cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Si offre alla lettura una breve scheda indicativa e senza pretesa di ufficialità al fine di aiutare alla comprensione dei criteri di calcolo.

La scheda non può essere esaustiva della complessa casistica ma valido sostegno al calcolo dei dipendenti.
Laddove esista dubbio sul numero dei dipendenti o difficoltà nel calcolo (potrebbe accadere) si suggerisce di provvedere comunque a contattare il sito www.sistri.it e/o provvedere alla iscrizione nel primo termine del 30.3.2010. Si indica dunque:
Ai fini dell’iscrizione:
Ai fini dell’iscrizione è necessario fare riferimento al numero totale di dipendenti dell’impresa o dell’ente e non della singola unità locale.

Ad esempio:Ditta con tre unità locali con 9, 5 e 2 dipendenti (produzione di rifiuti NON pericolosi) è soggetta al SISTRI? 9+5+2=1616>10 dipendenti quindi è soggetta all’iscrizione perché ogni unità locale non fa storia a se.

In merito al numero di dipendenti, devono essere presi in considerazione quelli relativi all’anno precedente la comunicazione dei dati. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno precedente a quello a cui si riferisce l’iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori in cassa integrazione e i Co.Co.Pro. vanno computati.
In caso di frazioni, ai fini dell’iscrizione si deve arrotondare all’intero superiore.

Se ad esempio facendo i calcoli viene fuori un numero di dipendenti, nell’anno 2009, di 10,4 ai fini dell’iscrizione si deve arrotondare all’intero superiore. Il numero di dipendenti da considerare sarà, quindi, 11. Dunque per tale impresa ci sarà obbligo di iscrizione.

Diverso il discorso relativamente ai contributi

Per il pagamento ci si deve riferire all’Unità Locale mentre per l’obbligo di iscrizione al totale del numero dei dipendenti dell’Azienda nel suo complesso (sommatoria dei dipendenti delle singole unità locali).
Qualora il soggetto obbligato abbia più unità locali il contributo è dato dalla somma dei contributi dovuti da ciascuna unità locale e determinato in relazione al numero di dipendenti di ciascuna unità locale.
Ogni UL pagherà in base ai propri dipendenti.
 

adminSISTRI: Come calcolare il numero dei dipendenti?
Leggi Tutto

SISTRI:Pubblicato il Decreto Ministeriale del 15.2.2010 recante modifiche ed integrazioni del decreto 17.12.2009

(GU n. 9 del 13 gennaio 2010) “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell‘articolo 189 del Dlgs. N. 152 del 2006 e dell‘art. 14 bis del DL n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009“ (Gazz. Uff. n. del 27.2.2010).
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il decreto correttivo (cfr. sul sito www.sistri.it) cerca di porre chiarezza ad alcune disposizioni che hanno generato incertezza applicativa tra gli operatori; a ciò si deve anche il rallentamento dei tempi dell’accordo Unioncamere-Associazioni imprenditoriali nonché lo scarso numero di richieste di iscrizione da parte delle imprese nonchè alcune interrogazioni parlamentari.
Tra le principali novità introdotte dalle disposizioni correttive rientrano:
PROROGA TERMINI (art. 1): L’articolo concede proroga di 30 giorni sui termini relativi all’iscrizione al Sistri previsti per le varie categorie di soggetti di cui all’art,olo 3, comma 1 del DM 17 febbraio 2009.
NUOVI SOGGETTI TENUTI AL SISTRI (art. 3): Sono tenute alla iscrizione anche a) le imprese od enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; b) e che risultino produttori di rifiuti (ex art. 184 comma 3 lett. G) a prescindere dal numero dei dipendenti
Delegato (art. 12): Viene chiarito il ruolo del “delegato” modificando la pregressa definizione (cfr. Allegato IA del DM 17.12.2009) e riportando così tale figura nell’ ambito di “referente” e non di “responsabile”. L’attuale definizione precisa: “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica….”;
VIDEOSORVEGIANZA (art. 2): l’estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento dei rifiuti oltre che alle discariche; anche gli impianti di incenerimento rifiuti devono dotarsi degli appositi dispositivi così come previsto dall’articolo 1 comma 5 del DM 17 dicembre 2009;
USB/SEDE LEGALE – unità locale (art. 4): E’ prevista la possibilità, per quanto riguarda l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5 del Dlgs n. 152/2006 di dotarsi del dispositivo USB relativo allasola sede legale in alternativa di un ulteriore USB per ciascuna unità locale; fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale , il contributo dovrà essere versato per ciascuna di essere;
MODALITA’ PAGAMENTO CONTRIBUTI (art. 5): E’ stata inserita importante e corposa integrazione all’allegato II del Dm 17 dicembre 2009 relativamente alle modalità di pagamento dei contributi. Vengono chiariti per ciascuna categoria di soggetti i dubbi interpretativi che gli operatori avevano evidenziato in questa fase di avvio del sistema;
POSTA ELETTRONICA: tra le modalità previste per l’iscrizione (Allegato IA al DM 17 dicembre 2009) è prevista la posta elettronica con la creazione di uno specifico account a cui inviare i moduli di iscrizione;
MODULI DI ISCRIZIONE: sono stati riformulati i moduli di iscrizione per correggere refusi ed errori segnalati dagli operatori; restano salve le iscrizioni effettuate fino all’entrata in vigore del decreto correttivo sulla base dei vecchi moduli allegati al DM 17 dicembre 2009
COMUNICAZIONE MOVIMENTI: E’ stato modificato il termine per la comunicazione al Sistri dei dati di movimentazione dei rifiuti. In particolare per la movimentazione di rifiuti pericolosi le 8 ore inizialmente previste per i produttori passano alle 4 attuali; mentre per il trasportatore le 4 ore previste passano a 2 ore.
 

adminSISTRI:Pubblicato il Decreto Ministeriale del 15.2.2010 recante modifiche ed integrazioni del decreto 17.12.2009
Leggi Tutto