RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI ELENCO

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


ABROGAZIONI – RIFIUTI

Art. 7 d.lgs. .116/2020 – abrogazioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.9.2020


Il d.lgs. 116/2020 all’art. 7 inizia con alcune abrogazioni di norme ormai inutili o rielaborate dal nuovo testo. Espunge qualche norma ancora riferita al Sistri ma non solo. Si allega breve griglia delle abrogazioni intervenute sul d.lgs. 152/2006

Dlgs. 116.2020 rifiuti abrogazioni

Vedi il documento
Cinzia SilvestriRIFIUTI E ABROGAZIONI
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Registro Elettronico Rifiuti: è Legge…

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità (Nuovo SISTRI?)
Diritti segreteria e Contributi annuali – Nulla cambia
Conversione in Legge 11.2.2019 n. 12 del DL 135/2018 – vigente dal 12.2.2019
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2019


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n.12/2019 del DL 135/2018 vigente dal 12.2.2019.

  • la Legge di conversione conferma il testo già commentato su questo sito e che si riproduce.
  • A dire il vero alla data del 12.2.2019 è vigente solo la istituzione del Registro Elettronico . per il resto bisogna rifarsi alla normativa previgente perché tutto è rimesso al un regolamento …che verrà.

Leggi art. 6 R.E.N.T. DL 135. 2018 , L. n. 12/2019


– Il Decreto Legge del 14.12.2018 n. 135 ci aveva colto di sorpresa abrogando all’art. 6 il sistema SISTRI. Sembrava impossibile che tale sistema nato nel 2010  ..….continua lettura articolo – nuovo sistri

adminRegistro Elettronico Rifiuti: è Legge…
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Abrogato il SISTRI

Abrogazione Sistema Sistri dal 1.1.2019 

art. 6 DL. 135 del 14.12.2018

segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Con un colpo di spugna, l’art. 6 del Dl 135 del 14.12.2018 pubblicato in gazzetta Ufficiale del 14.12.2018,  ha abolito il Sistema Sistri dal 1.1.2019.

Nessun ulteriore pagamento di contribuiti.

Si ritorna, (o meglio si mantiene)  al sistema di cui agli articoli ante Dlgs. del 2010 n. 205; art. 188,189,190,193 Dlgs. 152/2006.

Nulla è cambiato. Sono ormai passati 8 anni dall’introduzione del sistema Sistri; 8 anni di rinvii per l’ attuazione del sistema di tracciabilità mai decollato; Sistri, viziato all’origine, che ci ha fatto penare e pensare. Un sistema che ha imposto costi, non solo per i contributi versati, ma anche di formazione e tempo.

” Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilita’ dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e’ soppresso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,n. 78….

adminAbrogato il SISTRI
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Sistri: nuova gara

Sistri: Nuova gara per affidamento sistema
Una storia infinita
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Sul portale www.consip.it, il 1 febbraio 2017 è stato pubblicato un avviso inerente la riaggiudicazione della gara per la concessione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti meglio noto come Sistri.
La nuova aggiudicazione, arriva dopo che la prima, datata 4 agosto 2016, era stata annullata in autotutela, come si evince dalla sentenza Tar Lazio 6 febbraio 2017, n. 2000.
L’annullamento in autotutela era giunto in seguito alla richiesta di sospensione e annullamento …..Leggi articolo Sistri 
Leggi anche: Sistri e decreto milleproroghe

adminSistri: nuova gara
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Sistri e decreto "milleproroghe"

Sistri – rinvio al 31.12.2017 applicazione sanzioni
DL n. 244/2016 – pubblicato decreto “milleproroghe”
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 L’art. 12 del decreto milleproroghe (DL 30.12.2016 n. 244) riscrive l’art. 3bis e 9bis del DL 101/2013 con riferimento al Sistri.
In Gazzetta Ufficiale n.304 del 30-12-2016 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” cd. Milleproroghe.
L’articolo 12, che riguarda le disposizioni in materia ambientale, rinvia l’applicazione delle sanzioni previste dal Sistri. Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (individuato dalla procedura ad evidenza pubblica indetta da Consip) e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continueranno ….continua lettura articolo 2017 sistri

adminSistri e decreto "milleproroghe"
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Sistri, proroga dei termini al 1.1.2017: DL n. 210/2015

PROROGA DEI TERMINI – DECRETO LEGGE 210/2015
Sistri (Art. 8, comma 1)
Segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


In data 30.12.2015 è stato pubblicato il DL n. 210/2015 già in vigore ed in attesa di conversione in Legge.
Slitta al 1° gennaio 2017 l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico dei rifiuti, ad eccezione dell’omessa iscrizione e dell’omesso pagamento del contributo.
Si proroga di un anno – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 — il periodo transitorio “di adeguamento” al Sistri, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento convivono con formulari, registri di carico/scarico e Mud (cd. “doppio binario”).
Fino alla fine del 2016, quindi, continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — gli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010, mentre con riferimento alle violazioni delle regole Sistri continueranno ad sanzionabili solo la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale.
Sempre con riferimento al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, inoltre, la norma proroga di un anno — dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 — anche il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale gestore del servizio (e di indennizzo dei costi di produzione consuntivati).
Leggi articolo 8 DL 210/2015
Leggi articolo pubblicato su questo sito

adminSistri, proroga dei termini al 1.1.2017: DL n. 210/2015
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Nuova classificazione rifiuti e SISTRI

Nuovo Elenco europeo rifiuti: Sistri e nota Confindustria
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


L’applicazione della nuova classificazione dei rifiuti ha provocato la pubblicazione di manuali, linee guida, note, approfondimenti in ogni settore.
Il sito www.sistri.it ha pubblicato documento (versione del 11.6.2015) per la nuova classificazione dei rifiuti in tema Sistri indicando le procedure da seguire per l’adattamento.
Di interesse anche la nota di aggiornamento pubblicata da Confindustria il 28 maggio 2015
leggi nota Confindustria
Vai al sito www.sistri.it

adminNuova classificazione rifiuti e SISTRI
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Sistri: omesso pagamento contributo – sanzioni

Sistri: omesso pagamento contributo e sanzioni
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Sono entrate in vigore le sanzioni nei confronti di coloro che non hanno pagato il contributo Sistri al 30.4.2015.
In realtà in caso di contestazione si apre una utile indagine difensiva.
Leggi breve nota riepilogativa  Sistri contributo

adminSistri: omesso pagamento contributo – sanzioni
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Sistri: operative sanzioni dal 1.2.2015

SISTRI: sanzioni e proroga termini – dal 1 febbraio 2015 operativo l’art. 260bis commi 1 e 2 Art. 9 DL. 31.12.2014 n. 192 di proroga dei termini in materia ambientale
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2014 il decreto legge n. 192/2013 di proroga dei termini anche in materia ambientale.
Il decreto ha inciso sull’art. 11 comma 3bis del DL 101/2013 prorogando
1)         al 31.12.2015 gli adempimenti e obblighi previgenti al Dlgs. 205/2010 e pertanto continua la vigenza dei registri di carico e scarico e dei formulari cartacei
2) fino al 31.12.2015 non si applicano le sanzioni…..continua lettura articolo “Sistri proroga DL 192.2014” 

adminSistri: operative sanzioni dal 1.2.2015
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Sistri e DM 24.4.2014: quesito

Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto?
a cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Quesito:
Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto? oppure non è dovuto se la cancellazione/registrazione è stata fatta entro un certo termine? qual è questo termine, se esiste?
Risposta
Le imprese non più tenute ad aderire al Sistri e che non intendono avvalersene in via volontaria, a norma del Decreto ministeriale 24 aprile 2014, devono seguire la procedura telematica implementata all’interno dell’applicazione “GESTIONE AZIENDA” del portale Sistri che permette, tra l’altro, anche la cancellazione dell’azienda.
Per tali soggetti, conseguentemente, non è più previsto il pagamento del contributo annuale (a prescindere dalla data con cui si effettua la cancellazione) che per i soggetti rimasti obbligati doveva essere effettuato, per il 2014, entro il 30 giugno.
Lo specifica un comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it. Nel comunicato si specifica, inoltre, che tale criterio si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Lo stesso comunicato rimanda a una successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box. Ad oggi tale comunicazione non è stata formalizzata.
Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
Non esiste un termine definito dalla normativa per la cancellazione. Il consiglio è però di effettuarla prima che entrino in operatività del pesanti sanzioni previste a partire dal 1 gennaio 2015.

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Sistri: il punto alla luce della L. n. 116/2014

Sistri: il punto alla luce dell’art. 14 L. 116/2014
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


La legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata sulla GU del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo 2014) di conversione del Dl 150/2013 (cd. “Milleproroghe”) ha confermato l’operatività del Sistri, stabilendo solo un ulteriore allungamento (fino al 31 dicembre 2014) del cd. “doppio binario”, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative al tradizionale tracciamento degli stessi (registri e formulario di trasporto), godendo parallelamente di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al Sistri che partiranno dal 1 gennaio 2015.
Il panorama dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri …continua lettura articolo – Sistri L. 116.2014
Leggi anche articolo – sistri sanzioni: quando entrano in vigore?

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Sistri "facoltativo": DM 126/2014

SISTRI “facoltativo”: Decreto Ministeriale semplificativo, DM 126/2014
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il 24 aprile 2014 il Ministro dell’Ambiente ha  firmato il decreto che trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Il provvedimento, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero: www.minambiente.it
Il ministero dell’Ambiente, ha ritenuto necessario, in attuazione dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI escludendo le piccole attività, spostando il pagamento del contributo e introducendo importanti semplificazioni per i trasportatori per quanto riguarda l’intermodalità.
Si riportano i principali interventi:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – Viene specificato che non tutti i produttori di pericolosi, come precedentemente previsto, debbano aderire al sistema Sistri.
Vengono esclusi, infatti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, fino a dieci dipendenti, derivanti da: attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali, quelle di servizio e quelle sanitarie (articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006) nonché le attività agricole e agroindustriali. Sopra questa soglia dimensionale anche queste attività saranno obbligate ad aderire.
Esclusione a prescindere dal criterio  del numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Categoria non contemplata dalle esclusioni e che, conseguentemente, rientra nei soggetti obbligati è quella relativa alle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da abbattimento di fumi (lettera g) articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006).
A questi si aggiungono gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006 e gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. Per quanto riguarda la sola Campania, scompaiono, pertanto, i Comuni precedentemente contemplati e si allarga la platea dei soggetti obbligati non solo ai trasportatori ma anche agli impianti che gestiscono urbani.
Si ricorda inoltre che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del  D.lgs.  n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento del contributo – Il ministro dell’Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro il 30 giugno nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Uno slittamento rispetto al precedente termine del 30 aprile. Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale.
La questione campana – Relativamente alla Campania, il decreto disciplina l’avvio del sistema nella regione. I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti urbani, così come quelli che organizzano il trasporto, dovranno compilare e firmare la scheda Sistri area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore. Questo dovrà avvenire prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso gli impianti di destinazione. I gestori di questi ultimi impianti, se non sono obbligati al Sistri perché la loro attività è al di fuori del territorio campano, dovranno controfirmare le schede Sistri all’atto dell’accettazione dei rifiuti presso l’impianto. Dopo la consegna del rifiuto, il Sistri genererà automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area on-line relativa al registro cronologico del comune.
Intermodalità
Si accorcia il termine massimo di durata del deposito preliminare nell’ambito del trasporto intermodale, che passa dai 45 originariamente previsti dalle prime bozze del decreto ai 30 giorni stabiliti dalla bozza definitiva del provvedimento.
Ricordiamo come la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”), legge ha lasciato immutati i termini sulla partenza del sistema, spostando, però, dall’originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l’entrata in vigore del regime sanzionatorio. Le uniche sanzioni applicabili fino al 31 dicembre 2014 saranno, pertanto, solo quelle connesse agli adempimenti cartacei e non quelle previste dalla disposizioni Sistri.
 

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Sistri sanzioni: quando entrano in vigore?

Sistri: quando entrano in vigore le sanzioni? 1 gennaio 2015
Proroga dei termini L. 125/2014
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


E’ stato convertito con Legge n. 15/2014 il DL 150/2013. Vai alla lettura DL 150/2013 art. 10 

In particolare il comma 3 bis dell’art. 11 L. 125/2014 ha modificato il termine per l’applicazione delle sanzioni – Sistri  non più al 1 agosto 2013 bensi al 31.12.2014:
“…3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 Fino al 31.12.2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188 , 189 , 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo …. – continua lettura  Sistri sanzioni termini 


 
 
 
 

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Sistri: riduzioni contributi?

Sistri: Riduzioni contributi?
Controllo tracciabilità dei rifiuti – modifiche all’art. 188BIS Dlgs. n. 152/2006
L. n. 125/2013 art. 11 comma 7

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

IL LEGISLATORE con la legge n. 125/2013 ha modificato l’art. 190, l’art. 188ter (come già indicato in articoli e schemi pubblicati in questo sito), e l’art. 188 BIS aggiungendo il comma 4bis (comma 7 art. 11 L. 125/2013), vigente al 30.10.2013.
Si rimanda alla lettura di breve articolo allegato sulle modifiche intervenute all’art. 188bis pdf

adminSistri: riduzioni contributi?
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Sistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006

Sistri: art. 188 ter Dlgs. 152/2006 – modifiche
a cura di Studio Legale Ambiente


Studio Legale Ambiente continua la disamina delle novità introdotte al DL 103/2013 (dell’art. 11 L. 125/20013) al Dlgs. 152/2006.
Si rinvia agli articoli pubblicati su questo sito in merito
1)    modifiche all’art. 190 Dlgs. 152/2006 e relativo schema di confronto
2)    modifiche relative all’art. 260 e 260 bis e problematica sulla applicazione delle sanzioni relative alle violazioni Sistri.
Si rinvia dunque a commento  e schema sull’art. 188 ter

adminSistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006
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Sistri: confermate sanzioni al 1agosto 2014

Sistri: confermate sanzioni  1 agosto 2014 !
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL 101/2013 è stato convertito in Legge n. 125/2013.
Come già anticipato il Legislatore ha preferito “sospendere “ l’applicazione delle sanzioni relative al Sistri fino al 1 agosto 2014 a prescindere dunque dalla operatività del Sistri (1 ottobre 2013 e 1 marzo 2014).
Il testo modificato richiama però anche l’applicazione degli obblighi di cui agli articoli 188 e 189 Dlgs. 153/2006.
In sintesi:

L. 125/2013

Dal 1 ottobre 2013 al 1 agosto 2014 Dal 2 agosto 2014
Si applicano gli obblighi e le sanzioni di cui agli artt. 188,189,190 e 193 Applicazione sanzioni Sistri ex art. 260bis  e 260 ter

In particolare si riporta schema delle modifiche apportate dalla Legge di conversione che ha riscritto e sostituito l’art. 3bis del DL 101/2013

DL 101/2013

Dl. 101/ 2013 convertito in L. 125/2013

3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

 
 
 

adminSistri: confermate sanzioni al 1agosto 2014
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Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge

Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013 la Legge di conversione n. 125 /2013 del DL n. 101/2013.
Gli articoli 11,12,12bis  sono dedicati alla materia ambientale. Revisionata l’applicazione delle sanzioni “Sistri” (ex art. 260 bis Dlgs. 152/20106) sospese fine al 1  agosto 2014. Vedi anche articolo su questo sito che evidenzia le modifiche intervenute in sede di conversione.
Si rinvia alla lettura dell’articolo 11 dedicato anche alle sanzioni Sistri .

adminNon solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
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Sistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?

Sistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?
A cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
 
Il DL 101/2013 del 31 agosto subisce le ultime battute (ora è all’esame del Senato) prima della conversione in Legge entro il 31 ottobre 2013.
Con precedente articolo su questo sito si evidenziava  la problematica delle sanzioni da applicare (art. 260 bis Dlgs. 152/2006) in materia di Sistri.
Nonostante il Decreto debba ancora seguire il suo corso e dunque non si conosce il destino degli emendamenti della Camera, vale la pena di riportare la discussione sul tema ; discussione che testimonia l’estrema confusione del Legislatore.
Ed invero l’art. 11 del Dl 101/2013 è senza pace ed è stato emendato proprio ed anche nella parte che disciplinava il momento di applicazione delle sanzioni Sistri.
Il testo emendato prevede che fino al 1 agosto 2014 le sanzioni Sistri ex art. 260 bis Dlgs. 152/2006 non si applicano.
Si seguito lo schema:

«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

 
Gli emendamenti all’art. 11 del DL 101/2013 prevedono molte novità che, per il momento, è prematuro approfondire in quanto potrebbero non essere  convertite in Legge , tra le quali:
1)     Sospensione per 10 mesi delle sanzioni relative al Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
2)     esclusione degli imprenditori agricoli dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
3)     Altre novità riguardano il ritorno del trasporto intermodale nel campo di applicazione del Sistri e la riscrittura delle norme su registri e formulari “post Sistri” (come modificate dal Dlgs 205/2010), con novità per tempi di compilazione e imprenditori agricoli; nonché la previsione di una fase di sperimentazione per l’applicazione del Sistri al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi a partire dal 30 giugno 2014;
 
 

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Sistri: quando in vigore le sanzioni?

Sistri: quando entrano in vigore le sanzioni?
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Il DL 101/2013 art. 11 indica il termine di operatività del sistema Sistri che possiamo fissare ad oggi nel 1 ottobre 2013 e 3 marzo 2014.
Stabilire il momento in cui entrano in vigore le saznioni per il Sistri , in particolare l’art. 260 bis Dlgs. 152/2006 non è di semplice lettura.
Si può convenire, in prima battuta, che le sanzioni, si applicano decorsi 30 giorni dalla operatività del Sistri; e ciò per la lettura in combinato disposto degli art.39 Dlgs. 205/2010 e art. 12 comma 2 DM 17.12.2009 ss.m.
Secondo questo schema:

operatività Doppio binario30 giorni

Sanzioni Sistri

1 ottobre 2013 Adempimenti RCS e FIR

2 novembre 2013

3 marzo 2014

4 aprile 2013

In particolare :
Le  sanzioni relative  al  sistema (SISTRI) (art. 188 bis comma 2 lett. a)) si  applicano  a  partire  dal  giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, DM 17.12.2009 (cfr. art. 39 comma 1 Dlgs. 205/2010)
L’art. 12 comma 2[1] sopra citato prevede il cosidetto doppio binario; ovvero 30 giorni dalla operatività del Sistri in cui le imprese sono comunque tenute agli obblighi di cui agli art. 190 e 193 Dlgs. 152/2006 (RCS e FIR)
 



[1] “2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo (46) all’operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
 
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Sistri: pubblicata Circolare

Sistri: Circolare esplicativa

Pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente una Circolare esplicativa.
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il 30 settembre u.s., è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente de della Tutela del Territorio e del Mare, circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013.
Tra i punti più significativi della Circolare, segnaliamo i seguenti:
Soggetti coinvolti
Produttore
L’avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per “produttore iniziale”, si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Una differenza sostanziale perché per i “produttori iniziali” il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i “nuovi produttori” l’operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata.
Trasportatore
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
 Viene chiarito che le procedure previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Sanzioni e regime transitorio
Per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del DL n. 101/2013, e attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare 
 
 
 
 
 
 
 

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Sistri: sanzioni e non punibilità

 Sistri: sanzioni ridotte e non punibilità
Art. 260bis (Sistri) e DL 101/2013 art. 11 co. 11
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
 Con l’art.  39 Dlgs. 3.12.2010 n. 205[1] come modificato dall’ art. 4 comma 2-ter Dlgs. 121/2011 (7 luglio 2011) il legislatore inseriva disposizione di favore per il trasgressore che commetteva l’illecito amministrativo ex art. 260bis Dlgs. 152/2006 (sanzione amministrativa) entro 1 anno dalla entrata in vigore degli obblighi di operatività per ciascuna categoria.
E’ una vera novità.
Il legislatore è consapevole della difficoltà applicativa della normativa a cui fa riferimento l’art. 260 bis.
Con disposizione contenuta solo nel testo di cui al Dlgs. 121/2011, il legislatore stabilisce la riduzione delle sanzioni amministrative commesse entro 1 anno dalla operatività delle varie categorie ovvero:
1)    le sanzioni amministrative di cui all’art. 260 bis commi 3,4,5,7,9 del Dlgs. 152/2006 (escluso la condotta di comportamento fraudolento di cui al comma 3) sono ridotte:
a)    1/10 se la violazione è commessa entro 8 mesi dalla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori (art. 1 DM 26.5.2011)
b)    1/5 se violazione commessa dopo l’ottavo mese  e per i successivi 4 mesi .
Ebbene.
2)    Con DL  del 31.8.2013 n.  101 art. 11 comma 11 (in attesa di conversione in legge) il legislatore ribadisce la volontà premiale solo per alcuni comportamenti puniti con sanzione amministrativa (art. 260bis comma 3,5, e 7 primo periodo).
In questo caso il legislatore non incide sulla diminuzione della sanzione ma stabilisce una vera e propria “immunità”.
Considerando un arco temporale di 6/7 mesi dall’inizio della operatività del Sistri il trasgressore non è punibile se commette 3 violazioni.
 
In particolare:
Le sanzioni per le violazioni di cui all’ articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 ,
1)     “limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte”: il beneficio sembra limitato solo alla condotta di colui che fornisce nel sistema SISTRI informazioni incomplete ed inesatte. Il comma 3 invero prevede altre condotte quali la omissione di compilazione del registro cronologico o la scheda sistri – area movimentazione; alterazione di dispositivi tecnologici.
2)     comma 5 : i soggetti che si rendono inadempienti ad ulteriori obblighi SISTRI (diversi da quelli previsti dal comma 1 e 4 dell’art. 260bis)
3) comma 7 primo periodo: il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – area di movimentazione e ove necessario con la copia del certificato analitico.
Queste violazioni se commesse
1) fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013[2] (6 mesi)
2) fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014[3](7 mesi)
 
sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
Dunque, la sanzione e contestazione relativa, ad esempio, alle informazioni inesatte rese con riferimento al sistema Sistri occorsa nel periodo di tempo di 6/7mesi dall’inizio della operativià Sistri per 3 volte…non è punibile.
E’ punibile, invece, la violazione commessa per la quarta volta magari nel periodo temporale indicato.
A questo punto bisogna chiedersi se la condotta reiterata la quarta volta magari nell’ottavo mese, dall’inizio della operatività, trovi sanzione piena (ad esempio € 2600 ex art. 260bis comma 3) o ridotta di 1/10 (ovvero € 260 ex art. 39 Dlgs. 205/2010).
Ed invero le due normative coesistono e creano una sorta di cuscinetto favorevole al trasgressore – durevole fino ad un anno dall’inizio della operatività del Sistri – che si concreta attraverso la “impunità” circoscritta nel tempo e la riduzione della sanzione.
E’ utile dunque delineare breve schema che individui le condotte che integrano la mera riduzione della sanzione e/o la impunità se la violazione viene reiterata solo 3 volte nell’arco teporale indicato.

Violazione art. 260 bis Sanzione amministrativa Riduzione premiale sanzione Dlgs. 121/2011 art. 4 co. 2-ter DL 101/2013 art.11 co. 11
Comma 3: omessa compilazione RC o SS/informazione incomplete/alterazione fraudolenta da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione 1/10 oppure 1/5 Solo per informazioni incomplete: Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività Sistri
Comma 4: condotte di cui al comma 3/rifiuti pericolosi da 15.500 a 93mila Euro +
sanzione accessoria sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore
Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 5: altre inadempienze Sistri da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 5: altre inadempienze / rifiuti pericolosi da 15.500 a 93 mila Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 7 primo periodo: trasporto senza copia cartacea SS e, ove necessario,certificato analitico Da 1.600 a 9.300 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 9: se condotte di cui comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti da 260 a 1.550 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5

 
 



[1] 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi (4).
[2] Comma 2 art. 11 DL 101/2013: Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
[3] Comma 3 art. 11 DL 101/2013: Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’ articolo 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
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Sistri: chiarimenti in attesa del 1 ottobre 2013

SISTRI : alcuni chiarimenti in attesa delle disposizioni governative.
 A cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


In attesa della circolare Ministeriale seguono alcune riflessioni:
Il Ministro Orlando, considera la fase di avvio un periodo di sperimentazione per individuare le semplificazioni necessarie. Il Ministro ha infatti precisato che solo 17.000 imprese su un totale di circa 70.000 dovranno partire il 1 ottobre, mentre le restanti dovranno partire il 3 marzo 2014. La limitazione del campo di applicazione per i soggetti obbligati dal primo ottobre, da parte del Ministro, è espressamente intesa a contenere il più possibile l’impatto del primo avvio.
In considerazione degli intendimenti del Ministro, le attività codificate in ATECO
38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali,
39 – attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti e
49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
hanno il requisito minimo per l’avvio dell’attività dal 1 ottobre.
Per le altre imprese, le cui attività sono individuate con codici ATECO diversi, la partenza è fissata al 3 marzo 2014.
Si noti che qualora invece la norma fosse interpretata in senso estensivo, le imprese obbligate a partire dal primo ottobre sarebbero circa 50.000, e non 17.000 come voluto dal Ministro.
Si ricorda che i codici ATECO costituiscono la modalità per codificare le attività economiche da parte dell’ISTAT. Essi sono la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) che forma oggetto di regolamentazione comunitaria (v. Reg. n. 1893/2006), al fine di migliorare la governance economica a livello europeo e nazionale. I codici ATECO attribuiti alle singole imprese sono riportati nel Registro delle imprese. La classificazione ATECO è stata approvata da un apposito Comitato di gestione con la partecipazione dei Ministeri interessati. E’ la classificazione usata dall’Agenzia delle entrate.
1) Soggetti obbligati alla iscrizione – Campo di applicazione
L’articolo 11 del dl 101/2013, comma 3, stabilisce che l’obbligo di utilizzo di SISTRI decorre dal 1 ottobre 2013 per:
– i trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
– i gestori di rifiuti pericolosi;
– i “nuovi produttori”: produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
– gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
Si ritiene che, relativamente ai soggetti che devono operare con SISTRI dal 1 ottobre, si intendano:
a) per trasportatori di rifiuti pericolosi: le imprese, individuate presso il Registro delle imprese con codice ATECO 49, iscritte all’albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all’albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per altro motivo;
b) per gestori di rifiuti pericolosi: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi individuate presso il Registro delle imprese con codici ATECO 38 e 39, regolarmente autorizzate;
c) per nuovi produttori: i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici ATECO 38 e 39;
d) gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
 
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti dalle attività produttive, commerciali o di servizi, sono esclusi dall’obbligo di utilizzo di SISTRI fino al 3 marzo 2014; essi rimangono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione del formulario di trasporto fino al 3 aprile 2014.
2) Prime indicazioni operative per le imprese obbligate dal 1 ottobre 2013
I trasportatori di rifiuti pericolosi che dal 1 ottobre dovranno utilizzare SISTRI applicano la procedura prevista per l’attività di microraccolta, come descritta al paragrafo 6.5.6 del Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013 .
Tale procedura consente l’utilizzo delle schede in bianco da riconciliare a fine viaggio e non comporta per il trasportatore:
– la predisposizione della scheda movimentazione almeno 1 ora prima della movimentazione stessa;
– la programmazione del viaggio con il sistema di geolocalizzazione di sistri.
Il produttore iniziale, prima del conferimento, dovrà sottoscrivere sia il formulario che le schede cartacee SISTRI Area Movimentazione fornite dal trasportatore, trattenendo una copia di ciascun documento.
Gli impianti di gestione rifiuti accettano il rifiuto sottoscrivendo la scheda di movimentazione e il FIR e ne inviano copia al produttore iniziale. Una volta accettato il rifiuto secondo le modalità previste ai paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del Manuale operativo, gli impianti prendono in carico il rifiuto al registro cronologico della messa in riserva (R13) o del deposito preliminare (D15), se tale registro cronologico è previsto sulla base dell’autorizzazione dell’impianto e se il rifiuto in ingresso viene stoccato preliminarmente; diversamente il rifiuto viene preso in carico nel registro cronologico che individua la prima attività di trattamento cui è sottoposto il rifiuto in ingresso.
Non risulta applicabile al Sistri, così come è concepito, il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, come invece prevede il Manuale operativo al paragrafo 7.3, così come non risulta applicabile la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre, prima che gli impianti inizino ad utilizzare Sistri, così come previsto nel Manuale operativo al paragrafo 7.1.2.
I rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di trattamento svolte negli impianti di gestione di rifiuti sono presi in carico nel registro cronologico “produttori/detentori¨oppure nel registro cronologico della messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) se previsti dalle autorizzazioni dei singoli impianti ed avviati a smaltimento o recupero con la scheda movimentazione secondo la procedura ordinaria.
Come previsto all’art 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, per il mese successivo alla data di avvio dell’obbligatorietà di SISTRI, in riferimento ai due scaglioni, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a compilare, oltre a SISTRI, anche i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto.

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