Dispositivi protezione individuale – Nuove regole – Dlgs. 17/2019

Sicurezza sul lavoro: DPI – pubblicato Dlgs. 17/2019
Dispositivi di protezione individuale
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 11.3.2019 il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17, vigente dal 12.3.2019.

"Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di  protezione  individuale  e  che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Modifiche al Dlgs. 81/2008 e non solo.
Leggi DPI Dlgs. 17/2019 

Di seguito l’art. 74 Dlgs. 81/2008 – Art. 74. Definizioni

  1. Si intende«Ai fini del presente decreto si intende»per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu’ rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche’ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.Si tiene conto, inoltre,delle finalita’, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, Regolamento (UE)n.2016/425.»;

 

  1. Non costituiscono DPI :«Ai fini del presente decretonon costituiscono DPI»;
  2. a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  3. b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  4. c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  5. d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto ((…));
  6. e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
  7. f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  8. g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 
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Sicurezza: aumento importo sanzioni dal 1.7.2018

Sicurezza: aumento sanzioni dal 1.7.2018
Decreto Direttoriale Ispettorato Lavoro e Circolare del 22.6.2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Con Decreto Direttoriale l’ispettorato del Lavoro ha indicato l’aumento dell’1,9% delle” ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.
Segue Circolare del 22.6.2018 che precisa l’ambito di applicazione e la tabella riepilogativa delle sanzioni.
Si allegano
Decreto dir. 12.2018 sanzioni
circolare sanzioni
riepilogo sanzioni

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Sicurezza: RSPP e informazioni

Sicurezza – Interpello 2/2017: RSPP e informazioni
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il ministero del Lavoro pubblica interpello che precisa il rapporto del RSPP e l’obbligo informativo.
Risponde al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal RSPP
Leggi risposta interpello 2/2017 

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Sicurezza: rischio occulto – risponde il datore di lavoro

Sicurezza: rischio occulto – risponde il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve prevenire anche il rischio occulto – Cass. Pen., Sez. IV, n. 12257/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Nadia Tosello


Il datore di lavoro ed il direttore generale di un’impresa agricola erano stati condannati in primo e secondo grado di giudizio per lesioni gravi, commesse in violazione di norme antinfortunistiche, occorse ad un dipendente mentre si avviava all’esecuzione di alcune operazioni di sgombero e di riordino all’interno di un casolare in disuso, in adempimento degli ordini impartitigli unicamente ad iniziativa del dirigente.
In particolare, il lavoratore, privo di adeguata…… continua lettura articolo rischio-occulto

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Sicurezza: responsabilità dei lavoratori

Sicurezza: responsabilità dei lavoratori
Obbligo di collaborazione/Comportamento esorbitante o abnorme/Cass. pen. 8883/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione penale con la sentenza n. 8883/2016 ribadisce alcuni punti di arrivo della evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza.
OBBLIGO COLLABORATIVO DEI LAVORATORI
La Corte precisa “…come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
Tale principio, normativamente affermato dal continua lettura articolo  Cass. pen. 8883.2016

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Sicurezza: delega di funzioni

La delega di funzioni può essere rifiutata?
Interpello Min. lavoro n. 7/2015
segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Il Ministero risponde all’interpello di una azienda richiamando l’art. 16 Dlgs. 81/2008 e ribadisce che la delega deve avere tutti i requisiti richiesti dall’art. 16 tra i quali risulta la possibilità anche di non accettare la delega proposta.
La delega dunque non è …obbligatoria e non può essere imposta.
Nulla di nuovo, dunque, ma l’esistenza di un interpello sul tema denota che esiste dubbio anche su ciò che dovrebbe essere certo.

 Leggi Interpello Min. lavoro 2 novembre2015 n. 7 

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Modelli semplificati POS, PSC…: D.Intermin. 12.9.2014

Modelli semplificati POS, PSC e altro: Decreto Interministeriale del 12.9.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ stato pubblicato il decreto InterMinisteriale che semplifica i modelli  per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
decreto interministeriale 12.9.2014

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Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione

Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione
Cass. pen.  n. 23670/13

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Spesso la posizione di Committente induce le aziende alla errata convinzione di essere escluse da responsabilità. La sentenza citata coinvolge nella responsabilità per omicidio colposo anche il committente.

Il caso.
Un operaio della ditta appaltatrice …continua lettura articolo Committente Cass 23670.13

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Sicurezza e appalti: quali documenti al committente?

Sicurezza e Appalti: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice al Committente?
Interpello n. 3/2014 della Commissione Interpelli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Commissione interpelli ha pubblicato risposta al quesito posto sulla questione di precisare i documenti che devono essere depositati dalla impresa appaltatrice al fine di provare il requisito di capacità tecnica. In particolare si pone la questione del DUVRI che la Commissione interpello esclude dall’ obbligo di deposito in quanto è documento redatto proprio assieme e in coordinamento con il Committente.
 
Interpello 3/2014 Documenti e committente

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Sicurezza: il datore di lavoro non risponde se….

Sicurezza: Il datore di lavoro non risponde se…
Tribunale Bari Sezione Lavoro n. 175/2014

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il ricorrente faceva valere la responsabilità del datore di lavoro per la patologia riscontrata alla schiena (“spondiliosi con discopatia L5-S1”), assumendo “…che la lesione dell’integrità fisica sia eziologicamente collegata alla prestazione lavorativa resa ed all’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure necessarie affinché l’attività lavorativa non pregiudichi la salute del lavoratore….”

Il Tribunale ha però respinto la domanda del lavoratore  (continua lettura  Sicurezza TRib Bari 175.2014)

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Sicurezza: Dirigente senza budget

Sicurezza: “Dirigente” senza budget
Cassazione penale n. 6370/2014

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


 

La Corte di Cassazione, con sentenza 6370 dell’11 febbraio 2014, ha chiarito la posizione del soggetto che, sebbene qualificato come dirigente, non abbia poteri decisionali e di spesa ovvero di budget o fondi finanziari ai quali attingere, in relazione alle responsabilità scaturenti dalla sua posizione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.. Tali soggetti pur avendo la qualifica di dirigente e occupando posizione di vertice non sono equiparabili al datore di lavoro e dunque non sono imputabili le relative responsabilità continua lettura articolo Dirigente senza budget

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Sicurezza: Amministratore condominio e appalti

Sicurezza: Amministratore condominio e appalti
Cassazione penale n. 42347/2013 – Art. 26 Dlgs. 81/2008
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42347 del 15 ottobre 2013, ha chiarito la posizione dell’amministratore di condominio riferita agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (artt. 26 e 55 D. Lgs. 81/2008)
In particolare ha chiarito se l’amministratore di condominio, in caso di appalto, rivesta la qualifica di datore di lavoro e se, in ipotesi negativa, ricopra comunque una posizione di garanzia che gli impone di assicurare la sicurezza del lavoro.
La Cassazione rinvia …. (continua lettura Sicurezza amministratore condominio….

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Bando Regione Veneto: contributi per le aziende sicurezza lavoro

Sicurezza sul lavoro – Bando
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Regione Veneto assegna contributi, tramite bando, finalizzati al miglioramento o adozione di sistemi di gestione sulla salute e sicurezza del lavoro.
Il contributo può essere utile al fine di finanziare almeno i costi delle consulenze per la realizzazione dei sistemi di gestione.
Richieste ammissibili Le richieste di adesione al presente Bando SGSL 2013/2014 devono riferirsi ad interventi riguardanti l’adozione o il miglioramento di un sistema di gestione della salute e della sicurezza all’interno di una o più unità produttive attive nel territorio regionale. Nella richiesta di partecipazione deve essere specificato il riferimento al modello organizzativo che si intende adottare o migliorare (es. sistema certificato BS OHSAS 18001: 2007, o conforme alle Linee Guida ISPESL-UNI-INAIL ediz. 2001, o alle Linee di indirizzo della Regione Veneto per la valutazione dell’organizzazione aziendale della sicurezza). Gli interventi che si intendono attuare devono prevedere almeno la realizzazione di:
A. politica aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro;
B. organigramma delle funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza;
C. adozione o miglioramento delle procedure: C.1 sulla gestione di infortuni/incidenti/comportamenti pericolosi; C.2 sulla gestione della manutenzione; C.3 sulla gestione dei DPI; C.4 sulla gestione di informazione/formazione/addestramento; C.5 Gestione Appalti; C.6 Sorveglianza sanitaria;
D. piano/programma di verifica (piano di monitoraggio/audit interno) delle attività di mantenimento e miglioramento delle procedure C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 adottate o migliorate;
E. verbale della prima verifica ispettiva interna (verbale di monitoraggio/audit interno) attestante le attività svolte e gli obi
Vai al Bando: DGR_1233_16_07_2013_AllegatoA

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Sicurezza: RSPP – responsabilità

Sicurezza: RSPP – responsabilità concorrente

Cassazione penale n. 2132/2010
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La sentenza riassume con particolare chiarezza il ruolo del RSPP e ricorda che tale figura non è immune da responsabilità; responsabilità che può concorrere con quella del datore di lavoro ed anche divenire esclusiva.
Si omette il fatto che ha causato la condanna del RSPP, in questa sede, rinviando alla lettura della sentenza.
Ciò che rileva è il principio posto dalla Cassazione, per quanto opinabile, che con chiarezza declina l’ambito di responsabilità del RSPP e precisa la distinzione con la “delega di funzioni” .
La Cassazione afferma la responsabilità del RSPP per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore in concorso con il datore di lavoro.
Secondo la Corte la responsabilità del RSPP, con riferimento al caso in questione, risiede nella
a) negligente sottovalutazione dei rischi
b)imperizia dimostrata dallo stesso attraverso l’indicazione nel documento di valutazione dei rischi di rimedi del tutto inidonei (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa) ad affrontare la situazione di pericolo.
Da questa premesse in fatto la sentenza fa discendere la responsabilità del RSPP che nella sua qualità “…era tenuto
a) non solo a segnalare l’effettività del rischio ma anche
b) a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi.”
La Cassazione ribadisce i caratteri tipici RSPP ovvero:
a) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e
b) “..lo stesso opera … quale “consulente” in tale materia del datore di lavoro..”
c) il datore di lavoro “..è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
DELEGA DI FUNZIONI
L’inciso interessante riguarda però la distinzione del ruolo di RSPP e la delega di funzioni.
La Cassazione precisa con chiarezza che “…. la “designazione” di RSPP che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del cit. Decreto, art. 31 (individuandolo, ai sensi del successivo art. 32, tra persone i cui requisiti siano “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”), non equivale a “delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di “trasferire” ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa…”
Dunque il datore di lavoro con la nomina del RSPP non delega, non trasferisce l’obbligo del rispetto della normativa antinfortunistica.
RSPP
a) “..è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale..”,
b) “..spettandogli solo di prestare “ausilio” al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del decreto cit.).
Il datore di lavoro, quindi,
a) è il titolare della posizione di garanzia…,
b) ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (non delegabile) e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP
c) solo di datore di lavoro risponde della omessa valutazione del rischio
RESPONSABILITA’ CONCORRENTE
La Cassazione dopo aver delineato il rapporto RSPP e datore di lavoro precisa lo spazio di responsabilità “concorrente” del RSPP.
L’RSPP “…che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
Ne consegue che il RSPP qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.
Dunque la
a) “mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e
b) la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché
c) la mancata informazione e formazione dei lavoratori
può integrare una omissione rilevante e attribuire in concorso la responsabilità anche al RSPP.
IL RSPP ha il potere e dovere di segnalazione dei Rischi; l’omissione colposo di tali segnalazioni impedisce “…l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento…” e finisce per “…costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio.

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Sicurezza: DVR autocertificazione

Sicurezza: DVR – autocertificazione al 31.5.2013
Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate
Chiarimenti inerenti la proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Il termine per l’autocertificazione del DVR è avvenuta ex art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
IN seguito alle numerose richieste pervenute, il Ministero del lavoro ha diffuso una nota di chiarimenti inerenti il termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi.
Nella nota vengono ricostruite normativamente le diverse proroghe che si sono succedute nel tempo sino ad arrivare all’attuale formulazione del comma 5 dell’art. 29 che così dispone: ”..Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 del comma 8 lett.f) e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” .
Secondo l’interpretazione ministeriale è da prendere in considerazione “la scadenza del terzo mese successivo” e poiché il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate entra in vigore il 6 febbraio 2013, la scadenza del terzo mese successivo è da intendersi riferita al 31 maggio 2013.
Pertanto, precisa la nota, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione di rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale della nota ministeriale.
nota chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà: Nota del Ministero Lavoro 31/01/13 prot.32

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Sicurezza: delega di funzioni e obbligo di vigilanza

Sicurezza: delega di funzioni/obbligo di vigilanza
Art. 16 Dlgs. 81/2008 e modello 231 – collegamento
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Esiste ancora confusione sulla “delega di funzioni”.
L’art. 16 Dlgs. 81/2008 codifica la delega di funzioni laddove in altri campi del diritto non si trova codificazione dell’istituto (come in materia ambientale).
L’articolo 16 ricorda che la delega di funzioni:
1) può essere espressamente esclusa
2) è ammessa solo con i limiti e le condizioni indicati dall’art. 16, che ricordiamo
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Ricordiamo che la delega non sempre è consentita dalla legge.
La Cassazione penale 10702/2012 si è espressa nel senso che la delega non è consentita a) per la valutazione dei rischi e b) l’elaborazione del documento sulla sicurezza, c) nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
E sempre la sentenza sopra citata precisa anche il limite dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro che non è tenuto al controllo minuzioso ed operativo delle singole attività conferite ma è tenuto al controllo della correttezza della complessiva gestione del rischio dal parte del delegato.
Il controllo di vigilanza invero deve permettere al datore di lavoro di poter intervenire e supplire alle eventuali omissioni del delegante.
La delega inoltre deve avere adeguata e tempestiva pubblicità (comma 2 art. 16)
• Delega di funzioni e obbligo di vigilanza.
Il datore di lavoro (delegante) mantiene obbligo di vigilare sulle funzioni trasferite (recita il comma 3: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.”). Il testo è chiaro.
Modello 231 – obbligo di vigilanza.
Di interesse è il collegamento tra l’obbligo di vigilanza che incombe sul datore di lavoro e la possibilità di avere prova liberatoria attraverso la adozione del modello 231.
Conclude il comma 3 dell’art. 16:” L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30, comma 4.
Ed invero l’art. 30 comma 4 prevede che “.. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
a) sull’attuazione del medesimo modello e
b) sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il modello organizzativo previsto dal Dlgs. 231/2001 si impone al datore di lavoro come prova liberatoria del proprio obbligo di vigilanza sulla delega conferita.
Modello che però deve dare prova di assere attuato, revisionato, mantenuto laddove ci siano mutamenti aziendali o accadimenti di infortunio.
• SUBDELEGA: è ammessa?
La delega di funzioni può essere trasmessa solo dal titolare della funzione ovvero dal datore di lavoro.
Ed invero vige il Divieto di subdelega ed il comma 3bis si esprime precisando:” Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”
Vero è che proprio il comma 3bis (inserito dal Dlgs. 106/2009) prevede che “ il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Dunque alcune funzioni possono essere delegate dal delegato ma solo previa intesa (scritta) del delegante.

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Rumore e ambiente di lavoro: manuale operativo

Riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
Manuale operativo
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente
La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 28 novembre 2012, ha approvato il Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”.
L’attenzione alle problematiche derivanti dalla diffusione delle tecnopatie e ipoacusie ha imposto la necessità di ridurre il rumore per prevenire i danni uditivi in tutti i luoghi di lavoro.
Il Manuale si pone in continuità con le precedenti Linee Guida per la valutazione del rischio rumore già pubblicate nel 2000, fornendo lo stato dell’arte sugli aspetti tecnici della prevenzione dei rischi da esposizione a rumore e mette a disposizione di tutti i soggetti interessati informazioni, metodologie ed interventi utili per garantire il pieno controllo del rischio rumore in tutti i principali comparti produttivi.
Il testo è organizzato in due livelli che trattano la tematica rispettivamente sotto un profilo generale e un profilo tecnico.
Il primo livello contiene l’articolato essenziale del manuale ed è rivolto alla generalità dei destinatari, contenendo indirizzi e indicazioni pratiche per elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per la riduzione del rischio rumore, fissate dall’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008.
Dopo i primi due capitoli di carattere generale introduttivo, il testo affronta gli argomenti legati al luogo di lavoro e alle macchine.
I capitoli 3 e 4 entrano nel merito dell’applicazione delle linee guida, con il capitolo 3 che affronta i criteri acustici generali di progettazione e di bonifica degli edifici, così come stabiliti dalle attuali norme tecniche e di legge, mentre il capitolo 4 tratta con specifici approfondimenti alcune particolari tipologie di destinazione d’uso (uffici, attività commerciali, ambienti scolastici, ambienti comunitari e strutture sanitarie).
Secondo la stessa struttura i capitoli 5 e 6 analizzano le macchine, le attrezzature e gli impianti affrontando la problematica dei criteri acustici di acquisto e le relative strategie di bonifica acustica, fornendo indicazioni sul controllo del rumore alla sorgente e sugli interventi relativi alla trasmissione e propagazione del rumore.
La prima parte si conclude con la bibliografia generale e il glossario per aiutare alla comprensione dei termini e dei concetti utilizzati nel testo.
Il secondo livello è invece articolato in 30 schede destinate all’approfondimento tecnico e gestionale degli argomenti trattati nella prima parte.
Vengono quindi dettagliate le schede di acustica fisica generale che saranno utili per conoscere il fenomeno acustico in tutte le sue articolazioni (generazione, propagazione, assorbimento e isolamento). Le altre schede riguardano principalmente i criteri di scelta e collaudo delle metodologie attualmente disponibili per la riduzione del rumore, la misura e valutazione del grado di potenza sonora, la schermatura di sorgenti sonore e aree rumorose, la modulistica per la raccolta di informazioni acustiche nei nuovi insediamenti produttivi o nelle loro ristrutturazioni.
Nell’ ultima scheda sono quindi riportati esempi di interventi tecnici di riduzione del rumore realizzati sul campo, riportando per ciascuno di essi il comparto produttivo, la presentazione della problematica, il tipo di intervento e la sua descrizione, i risultati acustici e i costi approssimativi sostenuti.
Il secondo livello, essendo composto da schede tecniche verrà integrato nel tempo, attraverso gli aggiornamenti tecnici e legislativi che interverranno successivamente e resi disponibili in formato elettronico.
Allegato: Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”
Manuale rumore riduzione com 5 all. 1
schede_tecniche com 5 all. 2

adminRumore e ambiente di lavoro: manuale operativo
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Sicurezza: Rischio chimico ambiente lavoro

Agenti chimici: criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro
Approvazione documento
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 28 novembre 2012, ha approvato il documento con il quale vengono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici” e Capo II “Protezione da agenti mutageni e cancerogeni”).
Il testo recepisce le indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure derivanti dai Regolamenti comunitari:
• REACH (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals) regolamento CE n.1907/2006 sulla gestione dei prodotti attraverso un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
• CLP (Classification Labelling Packaging) regolamento Ce n,1272/2008 sull’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
• SDS regolamento UE n.453/2010 recante modifiche all’Allegato II del regolamento REACH e concernente le disposizioni sulle Schede di Dati sulla Sicurezza.
Il documento fornisce un indirizzo tecnico necessario per la corretta applicazione delle norme nell’ambito della valutazione del rischio derivante da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni presenti nelle lavorazioni in azienda.
Il testo, riprendendo le suddivisioni contenute nel Titolo IX del D.lgs. 81/08 si compone di sei sezioni.
1)Sostanze pericolose
Nella prima “Sostanze pericolose” viene illustrata la ripartizione del Titolo IX nei tre capi (rispettivamente denominati agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione ad amianto) evidenziando origini e relazioni con la normativa europea.
2) Nella sezione II “Protezione da agenti chimici” si riportano le definizioni delle classi di pericolo, le indicazioni di pericolo previste nella nuova classificazione secondo il Regolamento CLP e i pericoli per la salute. La sezione viene completata da un paragrafo dedicato al confronto tra i sistemi classificativi CLP, d.lgs. 52/1997 (sulle sostanze pericolose) e d.lgs. 65/2003 (sui preparati pericolosi).
3) La III sezione descrive in che modo l’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP possano essere di supporto al datore di lavoro per una corretta valutazione del rischio chimico in quanto la loro applicazione produce le informazioni necessarie ad identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori. Nell’ambito del processo valutativo si dovrà tener conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che potrebbero rappresentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione.
Viene poi illustrata la scheda di sicurezza (SDS) quale strumento idoneo e necessario per ricavare e trasferire le informazioni relative alla pericolosità delle sostanze e delle miscele.
Gli ulteriori paragrafi della sezione sono dedicati ad approfondire le procedure e le disposizioni relative ai VLEP (valori limite di esposizione professionale) e al significato dei DNEL (Derived No Effect Level – indicante il livello di esposizione al di sotto del quale non si verificano effetti negativi sull’uomo) e dei DMEL (Derived Minimal Effect Level – indicante il livello dei rischi di riferimento che si ritiene susciti poca preoccupazione in relazione a un determinato scenario di esposizione ossia un livello di effetti tollerabile) nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori.
Viene quindi affrontato l’impatto dei nuovi regolamenti in merito all’obbligo della informazione e formazione dei lavoratori.
4) La sezione IV affronta la parte relativa alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni a causa della loro presenza o impiego nell’attività lavorativa, tracciando una panoramica sugli aspetti generali e il campo di applicazione del Capo II Titolo IX del T.U. Sicurezza. Vengono riportate le definizioni previste dal Regolamento CLP per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni e posto a confronto il sistema di classificazione CLP con il d.lgs. 52/1997 (sulle sostanze pericolose) e il d.lgs. 65/2003 (sui preparati pericolosi).
E’ descritto inoltre il processo di valutazione dell’esposizione e approfondito il concetto di VLEP (valori limite di esposizione professionale) per le sostanze cancerogene e mutagene.
5) La sezione V si occupa degli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria evidenziando come le nuove SDS previste dal Regolamento UE n.453/2010 contengano elementi di rilievo per le valutazioni che il medico competente dovrà effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria, anche per definire i contenuti dei “protocolli sanitari”.
6) Nella sezione VI “Autorizzazione e restrizione” viene infine ricordata una novità di rilievo introdotta dal regolamento REACH e riguardante alcune sostanze di particolare pericolosità, le cosiddette SVHC (Substance of Very High Concern) che potranno essere immesse sul mercato europeo solo dopo aver ottenuto una Autorizzazione all’Uso, che verrà rilasciata solo qualora venga dimostrata l’impossibilità di sostituire nell’immediato la sostanza in questione e comunque assicurando le migliori condizioni di controllo e di limitazione dell’esposizione, in coerenza con quanto prevede la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento viene da ultimo completato con una lista di acronimi, un glossario e uno schema di allegati.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale dello stesso.
Allegato: Documento “Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro”Documento_agenti_chimici_09012013

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Incentivi INAIL: modelli 231

Comunicato INAIL incentivi
A cura di Studio Legale Ambiente
Studio Legale Ambiente si occupa anche della realizzazione dei modelli 231 in materia ambientale e sicurezza sul lavoro.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 20.12.2012 il Comunicato INAIL che propone incentivi alle imprese che vogliano migliorare la propria organizzazione in materia di sicurezza e anche aggiornare, predisporre i modelli 231 ….
Si rinvia alla comunicazione che costituisce una buona opportunità per le aziende….
Comunicato INAIL incentivi Dlgs. 81/2008

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Sicurezza: Linee Guida “Rumore”

Acustica Edifici, Musica, attività ricreative e non solo
 Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
 Le linee Guida, a dispetto della nominazione che sembra riferirsi solo alla musica contiene utili indicazioni per tutti i settori che operano nell’intrattenimento, bar, discoteche, palestre e altro.
Ogni evento pubblico o privato che produce musica deve avere tutela dei lavoratori ex Dlgs. 81/2008
Di particolare interesse l’allegato 3 che si occupa della acustica passiva degli edifici ed evoca l’applicazione del DPCM 5.12.1997
Sul sito del Ministero Lavoro sono pubblicate le Linee Guida che interessano dunque diversi settori di attività.
Si legge sul sito del Ministero :
“Sono state approvate nella Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012

nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
• Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative 
-
Articolato :L’articolato interessa non solo i musicisti ma anche chi lavora con la musica, tecnici, conduttori ecc… ; le linee guida richiamano  l’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: “Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center2″.
Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni dell’art. 26.
Di particolare interesse l’allegato 3 che si occupa dei requisiti acustici passivi degli edifici ed evoca il DPCM 5.12.1997
Si rinvia agli allegati pubblicati sul sito del ministero del lavoro

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Sicurezza, Valutazione rischi: differimento termini

Sicurezza nei luoghi di lavoro e Valutazione rischi: differimento termini

L. 101/2012 di Conversione del DL 57/2012

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012   la Legge 12 luglio 2012 n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2012 n. 57,  recante disposizioni urgenti  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
La legge modifica con vigenza al 14.7.2012 il testo
1) art. 3 comma 2 Dlgs. 81/2008 , così il nuovo testo:

3. ((Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,))  sono
fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,   n.   626,   nonche'   le
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e  le  disposizioni  tecniche  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate  dalla
legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi  decreti  di  attuazione
((. . .)).((Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo 
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle 
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla 
data di assegnazione)).

2)  art. 29 comma 5 Dlgs. 81/2008 (valutazione rischio), così il nuovo testo: 

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori  effettuano
la valutazione dei rischi di cui  al  presente  articolo  sulla  base
delle procedure  standardizzate  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,
lettera f).
((Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore 
del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012)),
gli stessi datori di lavoro possono  autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei  rischi.  Quanto  previsto  nel
precedente periodo non si applica alle attivita' di cui  all'articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).

La Legge
Il testo della Legge 101/2012, che si compone di un unico articolo, prevede il differimento di alcuni termini previsti nel D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Al comma 1 dell’art. 1 viene disposto che, fino alla emanazione degli appositi decreti interministeriali (che andranno a dettare disposizioni di coordinamento del Testo Unico sulla sicurezza con la normativa relativa ai settori ferroviario, marittimo e portuale) continua ad applicarsi la disciplina attualmente vigente relativamente ai settori soprarichiamati.
Viene inoltre esteso da quarantotto a cinquantacinque  (55) mesi il termine entro il quale dovranno essere emanati i decreti in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti delle Forze armate, di polizia, dei Carabinieri, della protezione civile, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.
Gli schemi dei decreti di cui sopra dovranno essere trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 2, che è rimasto invariato rispetto al decreto legge, dispone che, in attesa della definizione del decreto sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti, il termine del 30 giugno 2012 è sostituito dal seguente inciso: “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale” che andrà a recepire dette procedure  e comunque non oltre il 31 dicembre del 2012.

 Di seguito il testo della Legge:

Art. 1      ((01.  All’articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  le parole: “entro quarantotto  mesi”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “entro cinquantacinque mesi”)).    1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei  decreti  di cui al comma 2,”;      b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse.      ((b-bis) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “Gli  schemi dei decreti di cui al citato  comma  2  del  presente  articolo  sono trasmessi alle Camere per l’espressione del  parere  da  parte  delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro  trenta  giorni dalla data di assegnazione”)).    2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate  di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma  8,  lettera  f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29,  comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e successive  modificazioni,  le  parole:  “Fino  alla   scadenza   del diciottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012”  sono  sostituite  dalle seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.
 

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Responsabilità della società solo se esiste vantaggio

Responsabilità della Societa’ solo se esiste vantaggio
Ipotesi di omesso modello organizzativo
Vantaggio e interesse ex art. 5 Dlgs. 231/2001 – Sentenza GUP Tolmezzo
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il caso:
A fronte di un guasto all’impianto elettrico un dipendente, con mansioni di tecnico conduttore, seppure a conoscenza della fallita procedura di messa fuori servizio della linea da 20KV interveniva, con porta del quadro elettrico aperta, nel tentativo di rimuovere gli elementi del quadro Apierre, allentando con chiave fissa quattro bulloni che vincolavano il coperchio del quadro.
A seguito di tale apertura un secondo dipendente “entrava” con il capo nell’armadio contenente il quadro e vi rimaneva folgorato.
Il reato ascritto alla società:
Il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio anche della società per responsabilità amministrativa da reato dipendente ex artt. 5, 6 e 25 septies co.2 D.Lgs. 231/2001 “perché traeva interesse o vantaggio dal delitto p.e.p. dagli artt. 40, 113 e 589 c.p., commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro da (omissis) agendo questi in veste di datore di lavoro/dirigente della (omissis), responsabile dell’impianto in forza di procura speciale …avendo la società omesso di adottare ed efficacemente attivare un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il reato sopra specificato per difetto di adeguate misure di interdizione all’accesso alla cabina elettrica di cui sopra in presenza di condizioni di pericolo per l’incolumità del personale ivi operante……beneficiando di cd. risparmio di spesa”.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare GUP di Tolmezzo 18/12 depositata il 3.2.2012 pronunciava sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. perché “il fatto non sussiste” nei confronti della societa’ imputata ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 231/2001 perché:
– non sussiste interesse / vantaggio dal reato dipendente;
– l’ assenza di modello organizzativo non costituisce di per sé reato.
Il ragionamento del GUP:
La responsabilità dell’ente sussiste, ex art. 5 D.Lgs. 231/2001, solo in caso di
– vantaggio o
– interesse
dell’ente tratto dal reato commesso dal dipendente o dal soggetto che riveste una posizione apicale all’interno dello stesso.
Nel caso di specie il Giudice ha ravvisato l’impossibilità di individuare il vantaggio o l’interesse in capo all’agente nel reato di lesioni gravissime, da cui è derivata la morte del dipendente.
Da qui la necessità di una lettura interpretativa del D.Lgs. 231/2001 per poter applicare l’art. 5 D.Lgs 231/01 che altrimenti rimarrebbe inoperativo per i reati colposi di evento.
Afferma il GUP di Tolmezzo, riprendendo una giurisprudenza recente interrogatasi sul medesimo problema, che l’interesse/vantaggio ex art. 5 vadano ricercati non nell’evento (lesione – morte del dipendente), bensì nella condotta che viola le disposizioni a tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro (GUP Cagliari 4.7.2011, GUP Novara 26.10.2010, GUP Pinerolo 23.9.2010, Trib. Trani, sez. Molfetta 11.1.2010).
Il vantaggio, infatti, è dato dal risparmio dei costi connessi alla formazione e all’adozione di misure atte a prevenire gli infortuni, oppure nell’omissione di misure per accelerare la produzione e la prestazione aziendale.
Non è quindi sufficiente una semplice imperizia, né la sottovalutazione dei rischi, ma violazioni frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell’ente, che il Giudice deve accertare …e il PM provare.
Essendo tale la ratio del D.Lgs. 231/2001, l’assenza del modello organizzativo non costituisce di per se’ motivo di responsabilità, che va invece ricercata nel concreto.
Né tale omissione è ipotesi di reato.
Nel caso di specie era stato accertato che esistevano procedure di sicurezza e sistemi produttivi, non funzionanti per mancata lubrificazione dei meccanismi.
La società, dunque, aveva adottato i sistemi di sicurezza necessari, il cui mancato funzionamento va addebitato non all’ente bensì al personale a ciò incaricato.
Manca quindi il vantaggio dell’ente ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/01 poiché la società aveva adottato le misure preventive e di sicurezza.
L’infortunio è stato causato da negligenza e dunque solo le persone fisiche che hanno agito con colpa andranno soggette a pena (per omessa manutenzione nel caso di dipendente, ovvero per omessa vigilanza nel caso del rappresentante legale).

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