Terre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato

Terre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato in gazzetta ufficiale del 21.9.2012 ( in vigore dal 6 ottobre 2012)
DM 10.8.2012 n.161
A cura di avv. Cinzia Silvestri-Studio Legale Ambiente
Dispiace non avere avuto disponibile il testo proprio per il Convegno a Ferrara a Remtech del 19 settembre 2012.
Qualcosa si poteva dire.
Il Regolamento ( Decreto 10.8.2012)dunque produrra’ i dovuti effetti promessi dal legislatore.
Si rimanda alla lettura e con riserva di commento su questo sito e si richiama fin d’ora l’allegato 3 del Regolamento sulla ” normale pratica industriale”
Buona lettura

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Terre e rocce da scavo: DL 1/2012 approvato

Terre e rocce scavo: modifiche
DL n. 1/2012 approvato
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il DL 1/2012 vigente dal 25/1/2012 e’ stato approvato e si attende la imminente conversione in legge. Il Decreto contiene molte novità .
L ‘ art. 49 del DL 1/2012 ( liberalizzazioni) dialoga invero con l’ art. 13 del DL 2/2012 ( ambiente) in materia di “materiali da riporto”.
Il futuro Regolamento in materia di terre e rocce da scavo conterrà anche la disciplina su ” materiali da riporto.
Così il nuovo testo dell’ art. 49:
All’articolo 49:
al comma 1, le parole da: «da adottarsi» fino alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del de- creto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e` sostituito dal seguente: “Dalla data di en- trata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 49 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, e` abrogato l’articolo 186”.
1-quater. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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Terre e rocce da scavo: DL Sviluppo

 Terre e Rocce da scavo: DL Sviluppo – Uno sguardo al futuro?

 a cura di avv. Cinzia Silvestri

La travagliata storia delle Terre e rocce da scavo (a memoria dell’ art. 186 Dlgs. n.152/2006 ss.) è destinata a non finire.

Per coloro che si sono occupati a lungo dell’art. 186 (Dlgs. n.152/2006) e ne hanno seguito l’evoluzione sin dal primitivo, ma attuale, provvedimento del 2001 (L. 443/2001), il contenuto nel prossimo DL Sviluppo ….rinnova la memoria.

Non si può dimenticare che, un anno fa circa, l’art. art. 39 comma 4 Dlgs. n. 205/2010 precisava che: “Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis,comma 2, e’ abrogato l’articolo 186.”.

 Ebbene, il “DL Sviluppo”, ancora in incubazione, porta con se’ un “ritorno al passato”, rievoca alla memoria di coloro che hanno scritto sul tema, ciò che è stato…. abrogato.

 E’ prematuro commentare ma vale la pena di ….segnalare.

 La bozza del 23.10.2011 Dl Sviluppo precisa all’art. 36:

La proposta è finalizzata a classificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell’ambito del medesimo intervento dal quale traggono origine e comportando, in tal modo, una riduzione dei costi delle infrastrutture.”.

Ovvero:

Sono da considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell’esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorchè inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell’ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni soglia di contaminazione”.

 Relazione

La proposta, da verificare con il competente Ministero dell’ambiente, è finalizzata a classificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell’ambito del medesimo intervento dal quale traggono origine e comportando, in tal modo, una riduzione dei costi delle infrastrutture in particolare per le opere infrastrutturali che prevedono la realizzazione di gallerie”.

 

 

 

 

Nota 1: cfr. Codice dell’Ambiente, Giuffrè, 2008, commento all’art. 186 a cura di Cinzia Silvestri

Nota 2: Articolo 184-bis 1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria
Articolo inserito dall’articolo 12 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
 

 

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TERRE E ROCCE – TAR LIGURIA 15.12.2009 N. 3741

Una società Ligure nell’ambito della esecuzione di lavori subiva il sequestro giudiziario del fondo di sua proprietà in quanto risultavano sparsi “… cumuli di terra e sassi e dove sono stati eseguiti lavori di riempimento e successivo livellamento di terreno…”
Il Comune Ligure, a mezzo del DIRIGENTE dei lavori pubblici ed urbanistica,   ingiungeva alla società la rimozione dal fondo di proprietà delle terre e rocce sparse.La società impugnava il provvedimento del Comune.
Nel corso della istruttoria le analisi disposte precisavano che il materiale riutilizzato per i riempimenti e livellamenti era idoneo all’uso.Il TAR tuttavia ritiene che le terre e rocce da scavo possano essere escluse dal novero dei rifiuti SOLO se sottoposte alla verifica amministrativa indicata dall’art. 186 Dlgs. 152/2006 ss.m..
Se manca la verifica amministrativa le terre sono e rimangono rifiuti.Poco importa, dunque, che in sede di successivo accertamento (ex post) le terre risultino idonee e dunque conformi a quanto prescritto dalla legge.Precisa il TAR che esiste una vera e propria PRESUNZIONE che le terre e rocce siano rifiuti (ax art. 186 comma 5 Dlgs. 152/2006) e solo la procedura amministrativa di accertamento prevista permette di escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti.Il TAR si spinge oltre.
Se è vero che la società non ha seguito la procedura amministrativa che permette di superare la presunzione sulla natura dei rifiuti e dunque le terre e rocce sparse trovate sul fondo della società sono rifiuti è anche vero che la società dovrà rispondere ex art. 192 Dlgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti).
Ne deriva che l’ingiunzione di rimozione dei rifiuti oggetto di impugnazione avanti al TAR non è di competenza del DIRIGENTE bensì del SINDACO.
Il TAR dunque ANNULLAVA l’atto sotto il profilo della incompetenza e rimetteva gli atti al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.
 

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