Rifiuti e appalti: Responsabilità

Rifiuti e Appalti: Responsabilità
Cass. penale n. 13025/2014 – reato associativo e art. 260 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza  precisa il rapporto tra appaltatore e appaltante nella gestione dei rifiuti. In particolare:

 Il caso ed il reato contestato art. 260 Dlgs. 152/2006


La sentenza offre precisa individuazione del reato di traffico illecito di rifiuti organizzato in concorso tra società appaltante e appaltatrice.
L’indagato (società appaltatrice) era stato “….gravemente indiziato di essersi associato con altri, allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti speciali, anche pericolosi, mediante una serie indeterminata di trasporti e sversamenti,   ….continua la lettura dell’articolo  Rifiuti e appalti
 

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Rifiuti: Combustione illecita è Legge

Rifiuti: Combustione Illecita è Legge

Legge del 6.2.2014 n. 6 di conversione del DL 136/2013 (Terra dei Fuochi)
a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il legislatore con Legge n. 6/2014 vigente dal 9.2.2014 ha convertito il DL 136/2014 (Terra dei fuochi)

L’art. 3 della L. n. 6/2014 ha inserito numerose modifiche ed integrazioni disciplinando al primo comma l’art. 256 bis (modificato) e al comma 2 inserendo la disciplina delle competenza e dei controlli rispetto a tale reato.
Si allega di seguito tabella riassuntiva pubblicata nel ………….continua lettura 256 bis 3

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Rifiuti: trasporto illecito

Rifiuti: trasporto illecito, sequestro e responsabilità
a cura di Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale precisa il concetto di pertinenza che permette il sequestro del veicolo nonché la responsabilità dell’azienda rispetto alla condotta del dipendente ex art. 256 Dlgs. 152/2006.
Si allega breve commento Cass. penale 45932/2913 : Cassazione penale 

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Rifiuti: trattamento e triturazione

Rifiuti: trattamento e triturazione (Cass. penale 3077/2013)
a cura di Studio Legale Ambiente


 
La Cassazione penale ribadisce il concetto che il trattamento esclude l’applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo nonchè dell’art. 230 Dlgs. 152/2006.
Si allega breve commento alla sentenza Cass. pen. 3077/2013 :Cassp. 3077. 256
 

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Vetro: quando cessa di essere rifiuto?

I rottami di vetro quando cessano di essere rifiuti?
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Interessante il Regolamento UE che disciplina il delicato passaggio tra rifiuto e non rifiuto.
Oggetto del Regolamento sono i rottami di vetro ma il collegamento esplicito alla Direttiva 2008/98/UE rende la lettura di questo testo punto di riferimento anche per altri materiali.
Regolamento UE 1179/2012

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TARES – Linee Guida

Tariffa rifiuti e Servizi – TARES.Linee Guida
Pubblicate le linee guida e un prototipo di Regolamento
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato Linee guida per la redazione del piano finanziario (Allegato I) e per l’elaborazione delle tariffe Tares, rendendo disponibile anche un prototipo di regolamento (Allegato II).
Il prototipo di regolamento non è vincolante, ma costituisce supporto a disposizione degli enti locali, che potranno, quindi, apportarvi tutte quelle integrazioni e modifiche che riterranno opportune, purché ovviamente conformi ai limiti che la legislazione pone alla potestà regolamentare locale. I principali soggetti interessati sono quei comuni che applicavano ancora la Tarsu e che dovranno ridefinire integralmente i piani tariffari. Per quelli a regime Tia il passaggio sarà meno problematico perché il “metodo normalizzato” già disciplinava la tariffa e garantiva la copertura integrale dei costi del servizio.
La principale indicazione operativa è quella secondo cui nella determinazione delle tariffe della Tares i Comuni non saranno costretti a seguire puntualmente i coefficienti del “metodo normalizzato” indicati dal Dpr 158/1999, potendo fare riferimento ai minimi e massimi previsti, muovendosi liberamente fra questi due valori.
Importanti chiarimenti vengono forniti, inoltre, in merito all’individuazione dei confini fra le aree assoggettabili e quelle escluse dal nuovo tributo. Tra queste ultime ci sono per esempio le aree di parcheggio gratuite (supermercati, centri commerciali).
allegato I_Linee_guida_TARES_corrette2
Allegato II_RegTARES_corretto

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DL 216/2012: non convertito

DL 216/2012 non è’ stato convertito
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Quando un decreto Legge non viene convertito in legge e decade portando con se i suoi effetti … Non se ne parla… Chissà perché.
Ebbene il Decreto Legge 216/2012 che si è’ occupato della emergenza rifiuti a ROma ma anche della modalità, e non solo, della ” fatturazione” non è’ stato convertito…
Eppure il Decreto aveva la finalita’ forse di evitare sanzioni ….Europee…
Allora è’ bene conoscere ciò che non si applica più e si riporta anche il testo del DL 216 non convertito
Comunicato Ministero Giustizia Gazz. Uff. 9/2/2013

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Cosa si intende per recupero?

Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti
Cosa si intende per recupero?: (punto 1.4.5 Linee Guida)
Recupero, rifiuti, inceneritori, R1, energia
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Le Linee Guida sembrano precisare concetti ormai acquisiti.
Vero è che, a fronte della semplicità discorsiva del testo, la Comunità Europea affronta questioni di particolare complessità richiamando la giurisprudenza comunitaria .
Nel paragrafo 1.4.5 delle Linee Guida il concetto di recupero – tratteggiato con apparente semplicità – si interseca con la problematica degli inceneritori e la vexata quaestio dell’R1.
Studio Legale Ambiente offre, di seguito, una “libera traduzione prosata”del testo di cui al punto 1.4.5 delle Linee Guida.
Cosa si intende per ‘recupero’? (punto 1.4.5)
La definizione di ‘recupero’ è uno dei concetti chiave della direttiva quadro.
Il termine recupero è l’opposto di “smaltimento” (che le stesse linee guida al punto 1.4.8 definiscono come ciò che .. non è recupero).
Entrambe le operazioni (recupero e smaltimento e la preparazione prima delle stesse) concretano l’operazione di trattamento come definito dall’art. 3 comma 1, 14) della Direttiva Quadro.
Le linee Guida precisano ciò che pare ovvio e non lo è: Ogni trattamento dei rifiuti può essere operazione di recupero oppure operazione di smaltimento; la CGUE ha affermato che nessuna operazione può essere classificata come smaltimento e di recupero, allo stesso tempo (Causa C-6/00 ASA (2002) .
Le linee Guida precisano che “..la classificazione di un’operazione ha conseguenze significative non solo per il rispetto della gerarchia dei rifiuti (ai sensi del capitolo 3), ma anche per ogni gestione dei rifiuti; la distinzione tra recupero e smaltimento è di estrema importanza per il comprendere le definizioni di cui agli articoli 10 (Recupero) e 12 (smaltimento) della direttiva quadro.
Le linee Guida precisano che la principale differenza tra recupero e smaltimento consiste nel fatto che “.. operazioni di smaltimento in primo luogo sono il risultato di operazioni di gestione dei rifiuti basato sul concetto di “sbarazzarsi dei rifiuti”, mentre il principale risultato di un’operazione di recupero dei rifiuti è quello definito al punto 15 ) art. 3 della direttiva quadro ovvero: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.
In pratica, può essere difficile distinguere in alcuni casi, se un’operazione effettivamente risponde a questa definizione. Nel 2004, uno studio è stato pubblicato per conto della Commissione europea, valutazione degli attuali operazioni di trattamento dei rifiuti in Europa, come avvengono nella pratica e individuare criteri che possano aiutare con la corretta classificazione delle operazioni.
D’altra parte, il recupero è diviso in tre sottocategorie:
1) preparazione per il riutilizzo (v.Capitolo 1.4.5) ,
2) il riciclaggio (vedi capitolo 1.4.6), e
3) recupero di altro tipo (vedi capitolo 1.4.7).
Esempi di sotto-categorie si possono trovare nei rispettivi capitoli, vedi in particolare distinzione tra riciclaggio e il recupero nel capitolo 1.4.6.
Questa definizione di recupero, di recente introdotta nella direttiva quadro, prende spunto dalla giurisprudenza CGUE, dove il concetto di “sostituzione” come condizione preliminare per il “recupero” è stato sviluppato nelle sentenze Causa C-6/00 ASA 2002 E “Cemento e forno” CAUSA C – 228/00
Il fatto che i rifiuti devono svolgere una funzione utile ‘come risultato principale’ del recupero è un aspetto importante del recupero e elemento distintivo dallo smaltimento.
La giurisprudenza Europea – CGUE ha affermato – per quanto riguarda l’incenerimento dei rifiuti nei forni da cemento – che i rifiuti devono essere utilizzati principalmente come combustibile o come altro mezzo della generazione di energia; il che significa che la maggior parte dei rifiuti deve essere consumata durante il funzionamento e la maggior parte dell’energia generata deve essere recuperato e utilizzato.
Il criterio è stato introdotto per evitare abusi e recupero fittizio.
Secondo la definizione di recupero della nuova direttiva quadro (15), la “sostituzione” del materiale che è fondamentale per il recupero dei rifiuti, può avvenire non solo nell’impianto in cui i rifiuti siano trattati ma anche ‘nell’economia in generale’. L’obiettivo è di facilitare la classificazione degli inceneritori di rifiuti con la generazione ad alta efficienza energetica come operazioni di recupero.
Classificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti –
strutture dedicate al trattamento di rifiuti solidi urbani – è fondata sulla R1 formula dell’allegato II.

Va osservato che, secondo la definizione dell’articolo 3 (15) WFD, si ha recupero non solo quando il materiale “sostituisce” altri materiali, ma anche quando con processi di preparazione si ottiene un materiale di scarto in modo che esso non comporta più rischi correlati di rifiuti e pronto per essere utilizzato come materia prima in altri processi.
In alcuni processi produttivi, come co-trattamento, i rifiuti possono essere utilizzati in combinazione di due opzioni di ripristino di gestione dei rifiuti al tempo stesso. Il contenuto energetico viene recuperato (operazione R1) come energia termica, sostituendo così combustibili, mentre la
frazione minerale dei rifiuti può essere integrata (quindi riciclato) nella matrice del prodotto o materiale prodotto, clinker di cemento ad esempio, acciaio o alluminio (R4 o R5 operazione, visualizzare un elenco di operazioni di recupero di cui all’allegato II della direttiva quadro sulle acque).
L’allegato II della direttiva quadro stabilisce un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Un’operazione
può essere recupero, anche se non è elencato nell’allegato II, se è conforme ai principi generali della definizione di recupero..”

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RAEE,TARES,Discarica rifiuti: novità nel DL 1/2013

RAEE, TARES, Rifiuti in Discarica, sisma Emilia e altre novità nella legge di Conversione in legge del DL 1/2013
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
E’ stato approvata in via definitiva la legge di conversione del DL 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Si attende ora la pubblicazione in gazzetta.
Tra le principali disposizioni:
Rifiuti in discarica
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine dell’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti, urbani e speciali, con Pci (Potere calorifero inferiore) superiore a 13 kJ/Kg. Il divieto avrebbe impedito di portare in discarica una quantità rilevante di rifiuti, come quelli dell’industria alimentare, cartaria, tessile, che secondo una direttiva europea andrebbero smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione per potenziare il recupero energetico.
Tares
L’articolo 1-bis posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
Raee
Vengono soppresse le limitazioni temporali entro le quali era consentito al produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di indicare esplicitamente all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (c.d. eco-contributo RAEE). La norma prevedeva infatti che la citata indicazione potesse essere apposta fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell’allegato 1A (vale a dire i grandi elettrodomestici), fino al 13 febbraio 2013. Ora sarà sempre possibile, per il produttore (e quindi di conseguenza per il distributore) indicare esplicitamente all’acquirente di nuovi prodotti il c.d. eco-contributo RAEE (ECR).
Gestioni commissariali
Proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012[13], le gestioni commissariali riguardanti:
• gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno (art. 11 dell’O.P.C.M. 3891/2010);
• la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006);
• il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio (O.P.C.M. 3998/2012 e art. 2 dell’O.P.C.M. 4023/2012);
• l’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie (art. 17 dell’O.P.C.M. 3738/2009).
Sisma Emilia
Modifica della disciplina per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.
In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. La norma è volta a modificare i parametri per la concessione dei contributi al fine di consentire un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi.
Emergenza Campania
Viene prorogata al 30 giugno 2013 la fase transitoria (scaduta il 31 dicembre) durante la quale è previsto che le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati continuino ad essere gestite dai comuni della regione Campania. Fino al medesimo termine le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati continueranno ad essere svolte dalle società provinciali a livello di ambito territoriale ottimale. Dopo il 30 giugno si applicheranno anche sul territorio della regione Campania le disposizioni che attribuiscono ai comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Vai al testo del DL 1/2013 come modificato

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TARES: pagamento a luglio 2013

Tares: pagamento prima rata a luglio 2013
Convertito in legge il DL 1/2013 ed in attesa di pubblicazione (approvato in data 22.1.2013)
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Prima rata a luglio 2013 (anziché aprile 2013)
Con un emendamento il governo ha permesso ai sindaci di variare il numero e la scadenza delle rate, inclusa anche la possibilità di versamento in un’unica soluzione a giugno: nel 2013 la prima rata era comunque spostata d’ufficio ad aprile (cfr. comma 35 dell’art. 14 Legge Stabilità).
La legge di Conversione (oggi in attesa di pubblicazione e approvata in via definitiva il 22.1.2013), con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 – recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale – all’art. 1bis ha previsto lo slittamento della prima rata a luglio del 2013:
Articolo 1-bis.
1. All’articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: «ad aprile» sono sostituite dalle seguenti: «a luglio».

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Trasporto/raccolta rifiuti categoria da 1 a 5: Delibera n. 6/2012 vigente dal 9.1.2013

Delibera Albo gestori ambientali n. 6/2012 – iscrizione albo gestori/raccolta e trasporto rifiuti categorie da 1 a 5
a cura di Studio Legale Ambiente
Entra in vigore oggi 9 gennaio 2013 la delibera dell’Albo Gestori Ambientali relativa alle nuove modalità di iscrizione per coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti per la categoria da 1 a 5.
Delibera 12.12.2012

adminTrasporto/raccolta rifiuti categoria da 1 a 5: Delibera n. 6/2012 vigente dal 9.1.2013
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TARES: Tributo Rifiuti e Servizi in vigore dal 1.1.2013 (1)

TARES IN VIGORE DAL 1.1.2013
Tributo comunale Rifiuti e Servizi (1)
Una prima lettura
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Ci eravamo dimenticati della “invenzione” …TARES.
L’art. 14 L. 214/2011, più volte riformato nel corso del 2012, è divenuto un testo normativo a se’; lungo e complesso nella lettura, affaticante.
La Legge Stabilità 2013 – al comma (o punto) 387 si occupa dell’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportando alcune rilevanti modifiche.
Vigenza TARES
Vengono introdotte disposizioni che disciplinano e regolano l’entrata in vigore del nuovo tributo TARES a partire dal 1 gennaio 2013.
Era previsto inizialmente che il pagamento avvenisse in quattro rate annuali (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
Prima rata ad aprile 2013
Con un emendamento il governo ha permesso ai sindaci di variare il numero e la scadenza delle rate, inclusa anche la possibilità di versamento in un’unica soluzione a giugno: nel 2013 la prima rata è comunque spostata d’ufficio ad aprile (cfr. comma 35 dell’art. 14 Legge Stabilità).
In generale
Per definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, e di conseguenza la tariffa, si useranno i parametri attualmente in vigore.
Dovrà infatti essere gestito applicando i criteri per la determinazione della tariffa contenuti nel Dpr 158/1999. Questo decreto attuativo dovrà essere applicato a regime, perché non è più prevista l’emanazione di un nuovo regolamento. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte.
Gli importi della Tares saranno in ogni caso maggiorati rispetto alle vecchie imposte, a causa della destinazione stessa delle entrate finalizzate a finanziare il
servizio di igiene ambientale e altri servizi come
l’illuminazione e la
manutenzione delle strade nei Comuni.
Considerato poi che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, all’Agenzia era demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso.
Tenuto conto delle difficoltà di utilizzare la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). Tuttavia, all’80% della superficie catastale gli enti potranno fare ricorso in sede di accertamento. Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune.
SERVIZI
Interessante è la precisazione del legislatore, modificata dalla Legge stabilità, che giustifica questo tributo imposto “…a copertura dei costi relativi al servizio di
a) gestione dei rifiuti urbani
b) gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale .
c) e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il pagamento del TARES comprende dunque anche alcuni Servizi.
Così risulta la lettura del comma 1 art. 14 come modificato dalla Legge Stabilità.
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
****
Il Comune può imporre l’Iva?
L’obbligazione è tributaria, lo dice la legge, e dunque non è dovuta l’IVA.
Il Comune è il soggetto destinatario del tributo.
Così recita il comma 2 dell’art. 14 (non modificato dalla Legge Stabilità):
“…2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria e’ il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.”..
Cosa è” suscettibile di produrre rifiuti urbani”?
Precisa il comma 3 dell’art. 14:
3. Il tributo e’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Solo ciò che è suscettibile di produrre rifiuti URBANI (non speciali) è soggetto al Tributo. Costituisce dunque presupposto e condizione per l’applicazione. Va da se’ che i Comuni tenderanno ad ampliare con interpretazioni (circolari, regolamenti ecc..) i luoghi “suscettibili di produrre rifiuti”….
Esclusioni
Il comma 4 indica le esclusioni.
E’ bene porre attenzione a questo importante capitolo laddove più di qualche contribuente ha pagato e paga il tributo anche su aree (si pensi al parcheggio) o altri beni sulla base di incauta dichiarazione della parte.
Ebbene l’amministrazione NON può applicare il tributo a
1) luoghi che non sono suscettibili di produrre rifiuti e relativi a :
aree scoperte pertinenziali
aree accessorie a civili abitazioni
aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva
Dunque sorgoro alcuni quesiti:
L’area di parcheggio anche esclusiva, seppur condominiale, è luogo suscettibile di produrre rifiuti?
L’area scoperta e l’area scoperta pertinenziale: quale differenza?
Quali sono le aree accessorie a civili abitazioni?
Recita il comma 4:
“4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Vincolo di solidarietà
Qualora ci siano più soggetti che detengono/occupano i beni suscettibili di produrre rifiuti, il legislatore ha previsto il vincolo di solidarietà e dunque tutti sono tenuti al pagamento per l’intero del Tributo (salvo regresso verso gli altri)
Si evidenzia che i luoghi possono essere:
-Locali
– Aree scoperte
– Aree comuni condominiali detenute/occupate a titolo esclusivo
Recita il comma 5:
5. Il tributo e’ dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta’ tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Utilizzo non superiore ai 6 mesi
Recita il comma 6:
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e’ dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Multiproprietà/centri commerciali
7. Nel caso di locali in multiproprieta’ e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e’ responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
TRIBUTO/ANNO SOLARE
8. Il tributo e’ corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

adminTARES: Tributo Rifiuti e Servizi in vigore dal 1.1.2013 (1)
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MUD 2013: novità

MUD 2013: Approvato il modello di dichiarazione ambientale per l’anno 2013
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
E’ stato pubblicato (vedi anche questo sito) sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012 n. 302, il Dpcm 20 dicembre 2012 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2013.
La nuova modulistica, che sostituisce integralmente quella approvata con Dpcm 23 novembre 2011, sarà utilizzata per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, fino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
La modulistica è articolata in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento, che sono così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti speciali
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
• Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
• Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

• CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
• Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
• Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
• Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

adminMUD 2013: novità
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MUD 2013: DPCM 20/12//2012

DPCM 20/12/2012 – MUD per l’anno 2013
Pubblicato in Gazzetta uff. 29.12.2013
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Sino alla piena operatività’ del Sistri il MUD verrà compilato secondo le nuove disposizioni.
Mud da presentare il 30 aprile del 2013.
Ed invero si ricorda che l’art. 189 come modificato dal DLgs. 205/2010 sarà applicabile solo con la piena operatività del Sistri; operatività sospesa fino a nuovo…ordine.
MUD 2013 – DPCM 2012

adminMUD 2013: DPCM 20/12//2012
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Tecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012

Tecnico responsabile Rifiuti: circolare Albo Gestori 1544/2012
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Con circolare n. 1544 del 14 dicembre 2012 il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha chiarito gli effetti sull’impresa in caso di cessazione del rapporto professionale -o di lavoro dipendente – tra il responsabile tecnico Rifiuti e l’impresa; quest’ultima, nell’attesa di nominare un nuovo responsabile tecnico, può proseguire l’attività per la quale risulta iscritta?
Il comitato Nazionale ha stabilito precise circostanze:
a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b)in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).
Decorso il periodi di cui alla lettera b), senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 18 del Dm, 406/98, per la cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

adminTecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012
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Legale rappresentante: responsabilità ambientale

Delegato ambientale: Cassazione penale n. 2409/2012
A cura di Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità, in concorso, dell’ amministratore unico della società e del procuratore speciale e responsabile in materia ambientale della società per aver effettuato depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi ( ai sensi dell’ art. 256 comma 2 Dlgs. n. 152/2006).
La sentenza accerta,nel fatto, l’ esistenza concreta della condotta di concorso.
Non attribuisce responsabilità sulla base della esistenza mera della qualità o carica ricoperta!
Il ” delegato ambientale”, in forza della delega attribuita, risponde dell ‘ illecito.
Qualche dubbio invece di responsabilità sulla posizione del legale rappresentante o amministratore unico che si difendeva in giudizio rappresentando la delega conferita.
Vero e’ che la Cassazione, premessa la validità della delega conferita, ha verificato la conoscenza in capo al legale rappresentante del deposito dei rifiuti non pericolosi da tempo ” senza che fosse predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti …non aveva posto in essere alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata….”.
Il legale rappresentante risponde solo in quanto ha concretamente omesso, essendone a conoscenza, di attuare il comportamento idoneo a porre termine alla condotta illecita.
Questo caso non esenta da responsabilità il legale rappresentante solo previo accertamento della concreta ed attiva/omissiva responsabilità.

adminLegale rappresentante: responsabilità ambientale
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Triturazione della plastica: quesito

Triturazione della plastica: Cassazione penale n. 25203/2012
Quesito
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi
Quesito
Vorrei lavorare, valorizzandolo, del triturato di materie plastiche da sfridi industriali. Mi vengono proposti come materie prime seconde. Sono da considerarsi effettivamente delle MPS – e quindi li posso inserire nel mio processo industriale di valorizzazione di prodotto e commerciale – o debbo possedere l’autorizzazione al trattamento di rifiuti non esercendo attività R3 né attività R13 né essendo utilizzatore diretto?
Risposta
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25203 del 26 giugno 2012, ha precisato che l’attività di triturazione di plastica va qualificata a tutti gli effetti come un’operazione di recupero e che, pertanto, di tale rifiuto il possessore abbia l’obbligo di disfarsi secondo quanto disciplinato dal Dlgs 152/2006 (autorizzazioni, formulario etc…)

adminTriturazione della plastica: quesito
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Sistri: contributo sospeso

Sistri: Confermata sospensione del pagamento contributo 2012
a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Il Ministero dell’Ambiente, con un comunicato pubblicato sul portale istituzionale dedicato al Sistri www.sistri.it e sul proprio sito, ha precisato che oggi 30 novembre non vi sarà nessun contributo da pagare per il 2012 in quanto il disposto previsto dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, (pubblicato nella GU n.147 del 26 giugno 2012 – Suppl. Ordinario n. 129), stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.
Ricordiamo, come già anticipato, che il chiarimento del Ministero si è reso necessario per eliminare tutti i dubbi sulla permanenza dell’obbligo di versamento del contributo sorti con l’emanazione, da parte dello stesso dicastero, del decreto 141/2012 (pubblicato nella G.U. del 23 agosto 2012 n. 196) che, dopo l’adozione delle norme di sospensione (ricordiamo che la Legge 134/2012 è stata pubblicata sulla G.U. dell’11 agosto 2012 n. 196), aveva reintrodotto l’obbligo del pagamento del contributo entro il 30 novembre 2012.
Tale obbligo è apparso da subito come privo di fondamento di legittimità, in quanto veicolato da un provvedimento (il decreto ministeriale) di rango gerarchicamente inferiore alla fonte legislativa che reca una disposizione opposta (ossia il D.L. 83/2012).
Come noto la sospensione del pagamento del contributo per il Sistri relativo l’anno 2012, disposta dal D.L. 83/2012, ha anche sospeso tutto il funzionamento dell’intero sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Tale fermo si protrarrà fino al nuovo termine iniziale di operatività che dovrà essere stabilito dal Ministero dell’Ambiente con l’emanazione di un proprio decreto dopo l’esito delle verifiche amministrative e funzionali in corso ma, comunque, non oltre la data del prossimo 30 giugno 2013.
Fino a tale data o fino a quando non ci sarà un nuovo termine per l’avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti, per espressa disposizione dell’articolo 52 del decreto 83/2012, il regime del tracciamento dei rifiuti continua a essere quello attualmente vigente che prevede per tutti gli operatori coinvolti, il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs. 152/2006 e della relativa disciplina sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.

adminSistri: contributo sospeso
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Rifiuti: compilare FIR/RCS se rifiuto prodotto in altro luogo? Quesito

Quesito
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Quesito
Una azienda che ha 5 sedi produttive, ognuna con il proprio registro di carico-scarico rifiuti ed ognuna con blocchi di formulari vidimati per ogni singola sede deve fare uno smaltimento di merce che è stoccata presso un magazzino di un’azienda di logistica. Come si deve procedere ? E’ sufficiente fare un formulario da una delle sedi (quella a cui in realtà appartiene il rifiuto), indicando come luogo di produzione l’ indirizzo del magazzino in affitto ? Il movimento sarà quindi successivamente registrato nel registro di quella sede. Tutto ciò è corretto ?
Risposta
L’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 prevede che il Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.) accompagni i rifiuti durante il loro trasporto dove per trasporto si intende lo spostamento fisico del rifiuto che dal luogo di produzione / detenzione viene inviato al luogo di recupero o smaltimento.
Si sottolinea come, nella compilazione del documento, per “indirizzo dell’impianto o l’unità locale o di partenza del rifiuto”, si intenda il posto da cui effettivamente parte il rifiuto e non, ad esempio la sede legale dell’impresa ubicata in posto del tutto estraneo al luogo di presenza effettiva del rifiuto.
Si dovrà, pertanto, indicare la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. Nel caso specifico descritto sarà necessario emettere il F.I.R. da una delle sedi dell’azienda avendo cura di indicare come luogo di produzione l’indirizzo del magazzino in affitto (luogo di stoccaggio) e registrare conseguentemente il movimento sul registro di carico e scarico.
* Le risposte a quesiti sono indicative e solo informative.

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Direttore lavori: obbligo di vigilanza ambientale?

Direttore dei lavori: obbligo di vigilanza “ambientale”?
Cassazione penale n. 44457/2009
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Sempre più spesso accade che la responsabilità in materia ambientale venga attribuita per il solo fatto di rivestire una certa mansione, carica, ruolo; e ciò a prescindere dalla individuazione delle precise responsabilità.
L’obbligo di vigilanza deve essere previsto da una norma di legge, da un contratto…
Se l’obbligo di vigilanza non trova fondamento non si può imputare ad un soggetto la responsabilità solo in quanto riveste la qualifica, ad esempio, di “Direttore dei lavori di cantiere” (o di legale rappresentante, dipendente, o altra mansione).
La responsbailità ambientale dovrà trovare prova nelle regole del processo penale e dunque andrà verificata la effettiva partecipazione del “direttore dei lavori” all’illecito, il concreto apporto causale all’evento, la partecipazione diretta, nel caso di specie, al deposito del materiale.
****
Ebbene.
Il Tribunale dell’ Aquila condannava il titolare della ditta ed il direttore dei lavori di cantiere, ciascuno per il reato di cui all’art. 184, 192, 256 comma 1 lett. a) per avere, a seguito della costruzione del capannone, “…illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (inerti da demolizione, materiali plastici e materiali metallici) nell’area del cantiere.
Il Tribunale riteneva responsabile proprio il DIRETTORE DEI LAVORI – nella sua qualità – quale soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere.
Il direttore dei lavori proponeva ricorso per cassazione rilevando che :
1) non veniva contestato il concorso nell’illecito assieme al titolare dlla ditta
2) veniva contestata una condotta autonoma per la sua qualità di direttore lavori.
3) nessuna norma nella specifica disciplina dei reati ambientali attribuisce particolari responsabilità a carico del direttore dei lavori di un cantiere eletto a sito abusivo di discarica.
4) Inesistenza di obbligo di vigilanza o di denuncia a carico del Direttore lavori
Il direttore dei lavori rilevava che il DPR 380/2001 art. 29 comma 1 individua i compiti e le responsabilità a lui dedicate.
Cita la Cassazione “…..Al di fuori delle espresse previsioni dell’art.29 cit. il direttore dei lavori non ha alcun obbligo di vigilanza in relazione a quanto accade nel cantiere in cui viene realizzata l’opera. In particolare, la normativa in materia di rifiuti non attribuisce specifiche responsabilità al direttore dei lavori.
E’ indiscutibile, quindi, che in relazione a tale normativa si applichino le regole ordinarie in tema di responsabilità per le contravvenzioni (come nel caso di specie) e di concorso nel reato.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per il deposito incontrollato proprio e solo per la sua “qualità di direttore dei lavori, quindi soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere tra cui appunto la fase del trasporto in loco e successiva utilizzazione del materiale di risulta”.
Prosegue la Corte: “ La responsabilità viene fatta discendere, pertanto, dalla mera qualità di direttore dei lavori, senza tener conto che il direttore dei lavori ….non aveva alcun obbligo di vigilanza e di denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti.
Continua la Corte: “…Il Tribunale avrebbe….. dovuto accertare se dagli atti emergesse una condotta dell’imputato rivelatrice di una partecipazione diretta al deposito del materiale, oppure la sua presenza attiva durante la fase di abbandono, ovvero ancora la consapevole partecipazione al reimpiego ed utilizzazione del materiale di risulta.

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Rifiuti: Discariche

Modifiche decisione 2003/33/CE sulle discariche e procedura infrazione.
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Sulla G.U.U.E. n. 238 del 4 settembre u.s. è stata pubblicata una rettifica alla Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’Ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE. Tale decisione aveva trovato attuazione a livello nazionale, da ultimo, con il DM 27 settembre 2010.
Le modifiche riguardano la sostituzione del termine “componenti” con “Co” (la concentrazione del primo eluito del test di eluizione), contenuto nelle disposizioni richiamate ai punti 2.1.2.1 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti inerti), 2.2.2 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti non pericolosi ammessi nelle stesse aree dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi), 2.3.1 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti pericolosi ammessi nelle stesse aree dei rifiuti non pericolosi) e 2.4.1 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti pericolosi) dell’allegato alla decisione.
Sempre in materia segnaliamo inoltre che l’Italia recentemente è stata deferita per la seconda volta (la prima nell’aprile del 2007) alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sulle discariche illegali e incontrollate di rifiuti: la Commissione europea ha imposto, oltre bonifiche dei siti in parola, anche un’ammenda forfettaria di 56 milioni di euro e una giornaliera di 256.819,20 euro per ogni giorno successivo alla seconda sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione. In base a quanto segnalato, risulta che attualmente 255 discariche – 16 delle quali contenenti rifiuti pericolosi – devono ancora essere bonificate e solo 31 lo saranno entro la fine del 2012. Un calendario completo per l’ultimazione dei lavori è stato programmato unicamente per 132 discariche su 255. Inoltre, la Commissione non dispone di informazioni da cui risulti che l’Italia abbia istituito un sistema di controllo adeguato per evitare l’apertura di nuove discariche illegali.

adminRifiuti: Discariche
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Requisiti autorizzazione: quesito

Quesito*
A cura Studio Legale Ambiente
Segnalazione di Dario Giardi
Ho richiesto alla Provincia per una societa’ che effettua recupero di rottami metallici, autorizzazione alla messa in riserva R13 e recupero R4; ottenute le autorizzazioni, provvederò alla Certificazione ai sensi del Reg. Ue 333/11 in modo tale da poter produrre “Non rifiuti”. L’iter è sempre stato: ottenimento autorizzazioni in Provincia e successiva Certificazione da parte di Ente Terzo.
La Provincia e’ in dubbio e mi oppone che prima di ottenere l’R4 la Ditta deve certificarsi….. ma nessuno ti certifica se prima non hai le autorizzazioni necessarie… ..
Chiedo a Lei quale sia l’iter corretto.
Risposta
L’iter fino ad ora seguito sembra corretto visto che l’articolo 208 del Dlgs 152/2006 individua espressamente, per l’ottenimento dell’ autorizzazione, una serie di condizioni e prescrizioni tra le quali non figura assolutamente il requisito della pre-certificazione. Tale documentazione rimane volontaria e pertanto non ostativa al rilascio dell’autorizzazione
* Le risposte ai quesiti sono indicative ed solo informative.

adminRequisiti autorizzazione: quesito
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Normale pratica industriale: terre e rocce

Normale Pratica Industriale: terre e rocce – Riflessione sul DM 161/2012
 A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il DM 161/2012 diventa punto di riferimento per le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo (e non solo).
L’art. 186 è abrogato; la normativa a cui fare riferimento è l’art. 184 bis (sottoprodotto) ed il DM 161/2012 dovrebbe fungere da norma tecnica attuativa.
Non si può prescindere dunque dalla lettura dell’art. 184bis comma 1 che alla lettera c) precisa uno dei requisiti che definiscono “sottoprodotto” un residuo (ovvero non rifiuto) ovvero la “normale pratica industriale”.
Difficile concetto da definire e causa di contenzioso anche recente.
Ebbene l’allegato 3 del DM 161/2012 non solo definisce ma descrive i contenuti e le ipotesi per le quali si può ritenere esistente la normale pratica industriale; descrive le ipotesi “comunemente effettuate”  che soddisfano uno dei requisiti richiesti per considerare il residuo sottoprodotto.
La lettura del “decalogo” prescinde dalle argomentazioni giuridiche (dotte) finora riscontrate nelle recenti sentenze e che cercavano di risolvere il dilemma di cosa dovesse intendersi per “normale pratica industriale”.
Il decalogo dell’ allegato 3 è tecnico, nasce dalla esperienza, dalla consuetudine quasi di “cantiere” ed è riferita s’intende alle terre e rocce da scavo.
Non si dimentichi invero che il concetto di normale pratica industriale  (art. 184bis) non riguarda solo le terre e rocce ma ogni residuo che debba essere valutato come sottoprodotto (fanghi ad esempio).
Il DM elenca, con semplicità[1], le operazioni che rientrano “comunemente” nella normale pratica industriale:
1)  la selezione granulometrica del materiale da scavo
2) la riduzione volumetrica mediante MACINAZIONE
3) la stabilizzazione a calce, a cemento….
4) La stesa al suolo per consentire l’asciugatura…
e si rimanda alla lettura del testo.
La normale pratica industriale è certo elemento di favore al riutilizzo del residuo.
Amplia la casistica che permette di considerare sottoprodotto il residuo e risponde anche alla esigenza Comunitaria (Direttiva 2008/98/CE) che evidenzia la necessità del riutilizzo.
Vero è che il DM ha risolto il problema con una elencazione “pratica” che si espone a censure laddove la normale “pratica industriale” dovrebbe essere censita “caso per caso”.
 



[1] Quasi preoccupante
adminNormale pratica industriale: terre e rocce
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