Albo Gestori Ambientali: Nuovo Regolamento e Delibere

Albo gestori Ambientali – Nuovo Regolamento e Delibere segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il 3 settembre 2014 ha pubblicato 4 delibere  che definiscono la modulistica da utilizzare per le iscrizioni “ordinarie”, le comunicazioni “semplificate” e le variazioni della dotazione dei veicoli, rendendo operative le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento entrato in vigore il 7 settembre 2014.
I modelli approvati attuano, in particolare, le novità introdotte dal nuovo regolamento per quanto riguarda le categorie di iscrizione, i requisiti soggettivi, il responsabile tecnico, l’informatizzazione delle procedure (anche per quanto riguarda la fruibilità dei dati), l’aggiornamento delle procedure amministrative (domande di iscrizione, variazione, rinnovi e ricorsi).
La modulistica per l’iscrizione nelle categorie numero 1 (trasporto rifiuti urbani), 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi), 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio senza detenzione), 9 (bonifica siti) e 10 (bonifica beni contenenti amianto), è contenuta nella deliberazione 2/2014.
L’autocertificazione per il rinnovo delle stesse categorie nella deliberazione 4/2014.
La deliberazione 3/2014 reca la modulistica per le comunicazioni per l’iscrizione (e il rinnovo) in procedura semplificata, possibile per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione che gestiscono rifiuti urbani, i produttori di rifiuti che trasportano i propri rifiuti (se pericolosi, nei limiti dei 30 kg/lt al giorno) e le imprese che trasportano Raee ai sensi del Dm 65/2010. La deliberazione 5/2014, infine, contiene il modello da utilizzare nel caso di variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli.
 

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Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: Regolamento

Nuovo Regolamento dell’Albo dei Gestori Ambientali
segnalazione a cura si Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE con DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 ha emanato il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita’ di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita’ di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (GU Serie Generale n.195 del 23-8-2014)
Il provvedimento entra in vigore il 07/09/2014
Si riporta l’art.8 del regolamento relativo alle iscrizioni

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Emissioni: Registro E-PRTR

Emissioni: Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  -Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 Il termine per la registrazione è scaduto al 30 aprile 2014.

Vale la pena ricordare la sanzione a tale inadempimento ed il senso di tale incombente anche alla luce dell’art. 30 Dlgs. 46/2014 che ha introdotto nuove indicazioni in merito .
Si precisa che per quanto riguarda i Gestori degli impianti soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presentazione della dichiarazione PRTR costituisce adempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione INES (i principali riferimenti normativi di quest’ultima sono l’art. 29-undecies del DLgs 152/2006 e s.m.i e il DM 23 novembre 2001).
E’ stato attivato il portale ISPRA per effettuare la dichiarazione dei dati 2013 ai sensi del Registro E-PRTR al link: http://www.dichiarazioneines.it/homepage.asp.

 La sanzione, introdotta quest’anno, prevista dall’articolo 30 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 46/2014 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 per il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti la comunicazione in oggetto ed una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 per il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione.


Si precisa:

L’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 (il cui link è il seguente http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R0166) prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’allegato I allo stesso Regolamento (che si allega), al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunichino all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime:

a)    le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all’articolo 6 del Regolamento stesso, di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato ll al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato;

b)    i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c)     i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato ll al citato Regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso allegato lI, colonna lb.

I predetti gestori comunicano all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso in conformità a quanto stabilito all’allegato III del Regolamento(CE) n. 166/2006, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

Il Regolamento è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri ai quali viene però lasciata potestà di intervenire sulla materia per la regolamentazione di specifiche fattispecie sempre nel “tracciato” disegnato dal regolamento europeo.

Il nostro Paese ha pubblicato il DPR n. 157/11 link: http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento specificando:

a) l’individuazione delle autorita’ competenti;

b) gli obblighi dei gestori;

c) i contenuti della comunicazione;

d) la pubblicita’ dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Nel DPR 157/11 vi sono una serie di allegati.

–       Allegato II (Linee Guida per la dichiarazione PRTR: ti fornisce tutte le informazioni utili per compilare la dichiarazione);

–       Appendici in cui vi sono le seguenti tabelle:

  • Tabella A.1. indica le attività PRTR che rientrano nel campo di applicazione (è uguale all’Allegato I del Regolamento n. 166/06);
  • Tabella A.2 riporta gli inquinanti e le soglie relative alle emissioni in aria, acqua e suolo;
  • Tabelle A.3 e A4 riportano rispettivamente le sottoliste specifiche per settore (quindi voi dovete guardare solo la vostra al punto 5 a) degli inquinanti in aria ed acqua che dovete censire per vedere se dovete o meno effettuare la dichiarazione.

Per comprendere se si rientra tra i soggetti obbligati alla dichiarazione:

1)   Controllate se la vostra attività rientra tra quelle obbligate alla dichiarazione. Risposta: Si’ rientra al punto 5.a. (Tabella A 1 dell’Appendice al DPR n. 157/11)

2)     Verificate nelle tabelle A3 e A4 le sottoliste degli inquinanti che dovete censire e cioè andate rispettivamente per la Tabella A3 relativa alla lista degli “inquinanti in aria” al punto 5 (pag 44 della GU) e per la Tabella A4 relativa alla lista degli “inquinanti in acqua” allo stesso punto 5 (pag. 52 della GU) e verificate in corrispondenza del pallino collocato tra ascisse e ordinate quale è l’inquinante che si deve censire;

3)    Per ciascun inquinante ritornate alla Tabella A.2 e verificate le soglie di emissione di quell’inquinante sia in aria sia in acqua che sul suolo. Se la misurazione, il calcolo o la stima (i 3 metodi di rilevazione consentiti) portano ad individuare un valore superiore ai valori soglia indicati nella tabella A 2 dovete dichiarare, altrimenti no.

 L’invio telematico della dichiarazione rappresenta la sola modalità di trasmissione dei dati: è quindi necessaria la firma elettronica per la trasmissione della dichiarazione.

 Le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione potranno avvalersi della procedura accedendo all’area riservata del portale stesso. Le aziende che hanno  dichiarato almeno una volta nel corso degli anni precedenti risulteranno già accreditate per l’accesso all’area riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, salvo diverse necessità); le aziende che dichiarano per la prima volta quest’anno  dovranno  invece necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica.

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Certificazione energetica – DPR n. 75/2013 – Regolamento

Regolamento : esperti  certificazione Energetica

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.6.2013 il  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 

Il Regolamento entra in vigore  il 12/07/2013 

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Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) : Focus

Autorizzazione Unica Ambientale: focus
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 124 del 29.05.2013 – Suppl. Ordinario n. 42), il DPR n. 59/2013, recante il Regolamento sull’autorizzazione unica ambientale (AUA).
Il Regolamento  attua l’art. 23 del Decreto Semplifica Italia (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012), che autorizza il Governo a disciplinare l’AUA per semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle micro, piccole e medio imprese, nonché sugli impianti produttivi non soggetti alle norme sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Le nuove norme sono in vigore dal 13 giugno 2013 e la loro attuazione sarà oggetto di un monitoraggio, le cui modalità di svolgimento saranno definite dai Ministri per la PA, dell’ambiente e dello sviluppo economico, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali (art. 10).
Di seguito, l’analisi dei principali contenuti nel Regolamento.
1. Le caratteristiche dell’autorizzazione unica ambientale
L’AUA è un provvedimento abilitativo unico, nel quale confluiscono la maggior parte delle esistenti comunicazioni, notifiche e autorizzazioni in materia ambientale (art. 2, co. 1, lett. a).
In particolare, l’AUA sostituisce, includendole in un solo atto:
1. l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e ss. del D. Lgs n. 152/2006 (di seguito, Codice dell’ambiente);
2. la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
3. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 129 del Codice dell’ambiente;
4. l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente;
5. la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico;
6. l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell’ambiente.
Tale elenco non è tassativo, poiché le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori atti in materia ambientale da comprendere nell’AUA (art. 3, co. 2).
Le imprese sono tenute a richiedere l’AUA per l’acquisizione dei titoli abilitativi di loro interesse. La relativa domanda va presentata per ottenere il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento anche di uno solo degli atti ricompresi nell’AUA. Tuttavia, le imprese possono non avvalersi di tale autorizzazione nel caso di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione generale (cd. principio di non aggravamento procedurale). In tale ipotesi, la comunicazione ovvero l’istanza deve essere presentata comunque per il tramite del SUAP (art. 3, co. 3).
L’AUA ha una durata pari a 15 anni, decorrenti dalla data del suo rilascio (art. 3, co. 6).
Sotto il profilo formale, l’autorizzazione unica contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore per gli atti che sostituisce.
Inoltre, nei casi previsti, l’AUA definisce le modalità di svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate in base alla dimensione dell’impresa e del settore di attività.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono comunicare almeno ogni 4 anni gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale, ricorrendone i presupposti, può aggiornare le condizioni autorizzative. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell’AUA (art. 3, co. 5).
2. L’ambito di applicazione della disciplina in materia di AUA
La disciplina in materia di AUA si applica:
a) alle micro, piccole e medie imprese (PMI), così come individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005;
b) agli impianti produttivi non soggetti alle disposizioni in materia di AIA.
Per quanto riguarda le PMI, nella categoria sono comprese le imprese con meno di 250 occupati, aventi un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per quanto riguarda, poi, gli impianti non soggetti ad AIA, il Regolamento si applica alle strutture produttive che non esercitano alcuna delle attività indicate nell’Allegato VIII al Codice dell’Ambiente.
Sono, invece, espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento AUA i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA), nei casi in cui la normativa di riferimento statale o regionale preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 1, co. 2). Pertanto, con riferimento alle attività soggette a VIA, l’AUA può essere richiesta se l’atto finale di valutazione non include gli altri atti di assenso in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. Inoltre, sempre in tema di VIA, il Regolamento precisa che nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente abbia valutato di non sottoporre i relativi progetti a VIA (art. 3, co. 4).
3. I soggetti e gli uffici coinvolti nella procedura AUA
I soggetti e gli uffici coinvolti nella procedura per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento dell’AUA sono:
1. l’autorità competente, individuata nella Provincia, ovvero nella diversa autorità prevista dalla normativa regionale, che rappresenta il soggetto responsabile ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA (art. 2, co. 1, lett. b). Fino a quando la Regione non provvederà ad attribuire specificamente la competenza in materia di AUA a un soggetto diverso dalla Provincia, sarà quest’ultima a rivestire il ruolo di autorità competente;
2. i soggetti competenti in materia ambientale, vale a dire tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla legislazione vigente, partecipano ai procedimenti sostituiti dall’AUA (art. 2, co. 1, lett. c);
3. lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), vale a dire l’ufficio preposto al rilascio dell’AUA. In particolare, il SUAP costituisce l’unico punto di accesso per l’impresa in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il rilascio, il rinnovo e l’aggiornamento dell’autorizzazione unica. Infatti, attraverso il SUAP, l’impresa dialoga con l’autorità competente e riceve ogni informazione relativa alla procedura. (art. 2, co. 1, lett. e) e art. 4, co. 8);
4. il gestore, vale a dire il soggetto che ha potere decisionale in merito all’installazione o all’esercizio dello stabilimento soggetto all’AUA e che è responsabile del rispetto di quanto previsto dal Codice dell’ambiente (art. 2, co. 1, lett. d).
4. La procedura per il rilascio dell’AUA
L’art. 4 del Regolamento disciplina la procedura per il rilascio dell’AUA. Al riguardo, la norma prevede che la relativa istanza è presentata al SUAP, che la trasmette immediatamente all’autorità competente, nonché alle amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento.
Nella domanda, corredata dai documenti necessari, devono essere indicati gli atti per i quali si chiede il rilascio dell’AUA, nonché tutte le altre informazioni richieste dalle relative normative settoriali. L’art. 10, co. 3 del Regolamento prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro per la PA, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, sia adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA. In ogni caso, fino all’adozione di tale decreto, la domanda di AUA è presentata secondo le modalità previste dalle disposizioni relative a ciascuno dei titoli per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il SUAP, su segnalazione dell’autorità competente, può chiedere all’impresa interessata di integrare la documentazione presentata, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrre le integrazioni. In questo caso, il termine per il rilascio dell’AUA è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 2, co. 7 della legge n. 241/1990 e, se l’impresa non produce la documentazione richiesta entro la scadenza indicata, l’istanza per il rilascio dell’AUA si intende archiviata. Tuttavia, a causa della complessità dei documenti da presentare, l’impresa può chiedere un proroga del termine per depositarla. Anche in caso di proroga, il termine per il rilascio del titolo è sospeso per tutta la durata della stessa. Quanto alle modalità di svolgimento del procedimento e ai relativi termini, il Regolamento prevede che:
a) se l’AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo. In questi casi, il SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 160/2010, i cui lavori devono terminare entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire assensi da altre amministrazioni e non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta (art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990) e nei casi previsti dalle normative regionali o settoriali che disciplinano i titoli abilitativi compresi nell’AUA. Anche in questo caso, i lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica;
b) se l’AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata superiore a 90 giorni, il SUAP indice una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 160/2010. In questo caso, l’autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 giorni in caso di integrazione documentale ex art. 14-ter, co. 8 della legge n. 241/1990);
c) se l’AUA è necessaria esclusivamente per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento degli atti interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo. Nei casi previsti, l’autorità competente convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990. Quanto alle spese procedimentali, l’art. 8 del Regolamento prevede che sono a carico delle imprese interessate, nella misura stabilita dalle leggi statali o regionali di riferimento. Tuttavia, possono essere fissati ulteriori oneri istruttori, purché la loro misura, sommata alle altre spese del procedimento, non superi quella complessivamente dovuta per l’acquisizione dei singoli titoli sostituiti dall’AUA prima dell’entrata in vigore del Regolamento.

5. Il rinnovo dell’AUA
Con riferimento alla procedura di rinnovo dell’AUA, l’art. 5 del Regolamento prevede che, entro 6 mesi dalla scadenza dell’autorizzazione unica, l’impresa titolare presenti al SUAP l’istanza di rinnovo del titolo, corredata dalla relativa documentazione aggiornata. Nel caso in cui le condizioni di esercizio ovvero le informazioni contenute nell’autorizzazione unica non siano cambiate, l’impresa può far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente.
L’autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo dell’AUA secondo la procedura prevista per il suo rilascio.
Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, le attività e gli impianti, per i quali le istanze di rinnovo dell’AUA siano state presentate entro il termine stabilito, possono continuare a operare sulla base della precedente autorizzazione, a meno che non sia diversamente previsto dalla specifica normativa settoriale.
L’autorità competente può, tuttavia, imporre il rinnovo dell’AUA, nonché la revisione delle relative disposizioni prima della scadenza, quando:
1. le prescrizioni contenute nell’autorizzazione impediscono ovvero pregiudicano la realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale fissati dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
2. è richiesto da nuove disposizioni legislative europee, statali o regionali.
6. Le modifiche all’attività o all’impianto oggetto di AUA
L’art. 6 del Regolamento disciplina le procedure per l’esecuzione di modifiche all’attività o all’impianto oggetto di AUA.
In particolare, il Regolamento distingue tra:
a) modifiche non sostanziali, consistenti in variazioni all’attività o all’impianto che possono avere effetti sull’ambiente (art. 2, co. 1, lett. f);
b) modifiche sostanziali, consistenti in variazioni considerate sostanziali dalla normativa di riferimento, in quanto idonee a produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente (art. 2, co. 1, lett. g).
Con riferimento alle modifiche sostanziali, il Regolamento richiede il rilascio di una nuova AUA. Pertanto, l’impresa che intende effettuare una modifica sostanziale è tenuta a presentare una domanda di AUA ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (v. supra) e non può eseguire la variazione fino al rilascio del relativo titolo.
Invece, con riferimento alle modifiche non sostanziali, il Regolamento prevede il meccanismo del silenzio assenso. Infatti, nel caso di modifica non sostanziale, l’impresa è tenuta a darne comunicazione all’autorità competente e, se quest’ultima non si pronuncia nel termine di 60 giorni, può eseguire la variazione comunicata. In questo caso, l’autorità competente provvede ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’AUA. Tuttavia, se l’autorità competente ritiene che la variazione comunicata abbia carattere sostanziale, nei 30 giorni successivi, ordina all’impresa di presentare una domanda di AUA e la modifica non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
Infine, il Regolamento prevede che le Regioni e le Province autonome possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare le tipologie di modifiche non sostanziali per cui non vi è obbligo di comunicazione.

7. Disciplina transitoria
Il Regolamento introduce una disciplina transitoria per i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore e i titoli abilitativi che, a tale data, risultano efficaci.
In particolare, con riferimento ai procedimenti che, al 13 giugno 2013, risultano pendenti, il Regolamento prevede che a tali procedure si applicano le normative vigenti al momento del loro avvio. Pertanto, all’esito delle stesse, le autorità competenti rilasciano i singoli provvedimenti richiesti.
Invece, con riferimento ai provvedimenti compresi nell’ambito di applicazione dell’AUA che, al 13 giugno 2013, risultano efficaci, il Regolamento prevede che tali atti rimangono validi per tutta la loro durata e che l’impresa può richiedere il rilascio dell’AUA alla scadenza del primo titolo abilitativo che la stessa sostituisce.

adminAutorizzazione Unica Ambientale (AUA) : Focus
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DPR 59/2013 : Regolamento – autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale : pubblicato il Regolamento DPR 59/2013
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato (Gazz. Uff. 29.5.2013) DPR 13 marzo 2013 n. 59 che entrerà in vigore il 13.6.2013
Si riporta l’art. 3 del DPR che fissa a 15 anni la validità della AUA:
 

Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori  degli
impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda  di  autorizzazione
unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai  sensi  della
normativa  vigente,  al  rilascio,  alla  formazione,  al  rinnovo  o
all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
    a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152;
    b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica
degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei
frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi
previste;
    c)  autorizzazione  alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
    d) autorizzazione generale di cui all'articolo  272  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
    f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo
di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
    g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in
materia, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono individuare ulteriori  atti  di  comunicazione,  notifica  ed
autorizzazione in materia  ambientale  che  possono  essere  compresi
nell'autorizzazione unica ambientale.
  3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori  degli  impianti
di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
si tratti di attivita'  soggette  solo  a  comunicazione,  ovvero  ad
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
  4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo  20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica
ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente
a tale verifica  abbia  valutato  di  non  assoggettare  alla  VIA  i
relativi progetti.
  5. L'autorizzazione unica ambientale contiene  tutti  gli  elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri
atti che sostituisce e definisce  le  modalita'  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di   autocontrollo,   ove   previste,   individuate
dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa
e del settore di attivita'. In caso di scarichi  contenenti  sostanze
pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,
almeno ogni quattro anni,  una  comunicazione  contenente  gli  esiti
delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente,  la  quale
puo'  procedere  all'aggiornamento  delle  condizioni   autorizzative
qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l'inquinamento  provocato
dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo  necessario.  Tale
aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
  6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha  durata  pari  a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. 

Regolamento 

adminDPR 59/2013 : Regolamento – autorizzazione Unica Ambientale
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Vetro: quando cessa di essere rifiuto?

I rottami di vetro quando cessano di essere rifiuti?
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Interessante il Regolamento UE che disciplina il delicato passaggio tra rifiuto e non rifiuto.
Oggetto del Regolamento sono i rottami di vetro ma il collegamento esplicito alla Direttiva 2008/98/UE rende la lettura di questo testo punto di riferimento anche per altri materiali.
Regolamento UE 1179/2012

adminVetro: quando cessa di essere rifiuto?
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Normale pratica industriale: terre e rocce

Normale Pratica Industriale: terre e rocce – Riflessione sul DM 161/2012
 A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il DM 161/2012 diventa punto di riferimento per le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo (e non solo).
L’art. 186 è abrogato; la normativa a cui fare riferimento è l’art. 184 bis (sottoprodotto) ed il DM 161/2012 dovrebbe fungere da norma tecnica attuativa.
Non si può prescindere dunque dalla lettura dell’art. 184bis comma 1 che alla lettera c) precisa uno dei requisiti che definiscono “sottoprodotto” un residuo (ovvero non rifiuto) ovvero la “normale pratica industriale”.
Difficile concetto da definire e causa di contenzioso anche recente.
Ebbene l’allegato 3 del DM 161/2012 non solo definisce ma descrive i contenuti e le ipotesi per le quali si può ritenere esistente la normale pratica industriale; descrive le ipotesi “comunemente effettuate”  che soddisfano uno dei requisiti richiesti per considerare il residuo sottoprodotto.
La lettura del “decalogo” prescinde dalle argomentazioni giuridiche (dotte) finora riscontrate nelle recenti sentenze e che cercavano di risolvere il dilemma di cosa dovesse intendersi per “normale pratica industriale”.
Il decalogo dell’ allegato 3 è tecnico, nasce dalla esperienza, dalla consuetudine quasi di “cantiere” ed è riferita s’intende alle terre e rocce da scavo.
Non si dimentichi invero che il concetto di normale pratica industriale  (art. 184bis) non riguarda solo le terre e rocce ma ogni residuo che debba essere valutato come sottoprodotto (fanghi ad esempio).
Il DM elenca, con semplicità[1], le operazioni che rientrano “comunemente” nella normale pratica industriale:
1)  la selezione granulometrica del materiale da scavo
2) la riduzione volumetrica mediante MACINAZIONE
3) la stabilizzazione a calce, a cemento….
4) La stesa al suolo per consentire l’asciugatura…
e si rimanda alla lettura del testo.
La normale pratica industriale è certo elemento di favore al riutilizzo del residuo.
Amplia la casistica che permette di considerare sottoprodotto il residuo e risponde anche alla esigenza Comunitaria (Direttiva 2008/98/CE) che evidenzia la necessità del riutilizzo.
Vero è che il DM ha risolto il problema con una elencazione “pratica” che si espone a censure laddove la normale “pratica industriale” dovrebbe essere censita “caso per caso”.
 



[1] Quasi preoccupante
adminNormale pratica industriale: terre e rocce
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Autorizzazione Unica Ambientale: in attesa del Regolamento

Autorizzazione unica ambientale : in attesa del Regolamento
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il vocabolario Ambientale si arricchisce di una nuova sigla ovvero A.U.A. , l’ autorizzazione unica ambientale il cui Regolamento dovrebbe avere luce a breve.
Una breve anticipazione e’ già pubblicata su questo sito con riferimento alla L. 35/2011.
In attesa del Regolamento il Governo riassume le novità
.

adminAutorizzazione Unica Ambientale: in attesa del Regolamento
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Servizio idrico: pubblicato il regolamento

Regolamento: il Servizio idrico dopo l’abrogazione delle ATO
DPCM 20.12.2012, pubblicato Gazz. Uff. 3.10.2012>
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Pubblicato il DPCM che regolamenta la individuazione delle funzioni della Autorità’ E.E. e Gas e del Ministero ambiente in ordine al Servizio Idrico integrato; e ciò in attuazione della Legge 214/2011.
Si
rinvia alla lettura del testo con riserva di commento.

adminServizio idrico: pubblicato il regolamento
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Terre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato

Terre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato in gazzetta ufficiale del 21.9.2012 ( in vigore dal 6 ottobre 2012)
DM 10.8.2012 n.161
A cura di avv. Cinzia Silvestri-Studio Legale Ambiente
Dispiace non avere avuto disponibile il testo proprio per il Convegno a Ferrara a Remtech del 19 settembre 2012.
Qualcosa si poteva dire.
Il Regolamento ( Decreto 10.8.2012)dunque produrra’ i dovuti effetti promessi dal legislatore.
Si rimanda alla lettura e con riserva di commento su questo sito e si richiama fin d’ora l’allegato 3 del Regolamento sulla ” normale pratica industriale”
Buona lettura

adminTerre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato
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Sistri: nuovo Regolamento

Sistri:  Regolamento DM 25 maggio 2012 n. 141
A cura di Studio Legale Ambiente
Il Ministero pubblica in Gazzetta ufficiale ( 23/8/2012) il Regolamento di revisione del Decreto 18.2.2011 n. 52 ( Decreto Sistri) in vigore dal 7 settembre 2012…
Ciò che coglie attenzione immediata e’ la previsione dell’ art. 1 lett. C) che modifica l’ art. 7 comma 3 del Decreto n. 52/2011 precisando che il contributo per l’ anno 2012 e’ dovuto entro il 30/11/2012..
L’ art. 7 risultata così modificato:
Articolo 7
Contributo di iscrizione al Sistri
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Sistri, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo Usb richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Per l’anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre 2012. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al Sistri.
4. L’importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell’allegato II. L’ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al Sistri accedendo all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo Sistri.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

adminSistri: nuovo Regolamento
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Emas: incentivi

Promozione dei sistemi di gestione ambientale nelle PMI.
EMAS, UNI EN ISO 14001 / Decreto direttoriale 313/2012

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

Estensione delle categorie ammesse ed elevati gli importi concessi.
Nella G.U. n. 123 del 28/05/2012 è stato pubblicato, mediante avviso, il decreto direttoriale n° 313 del 26/04/2012 in modifica e adeguamento al decreto direttoriale n° 2230 del 7/05/2003 recante “Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione di contributi ai sensi dalla Delibera CIPE n. 63 del 02 agosto 2002 “Legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall’art. 62 della Legge 448/2001 – Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279 del 28 novembre 2002”.
Si ricorda che i contributi in questione sono finalizzati a favorire l’acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per una sola delle seguenti tipologie di intervento:
verifica e registrazione dell’organizzazione ai sensi del Regolamento EMAS;
certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
verifica e registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001.
In particolare il decreto in oggetto stanzia per le suddette misure € 2.500.000, residui dello stanziamento iniziale contenuto nel d.d. 2230/2003 e ammontante a € 8.000.000.
L’adeguamento e le modifiche riguardano un ampliamento delle categorie economiche ammissibili alle agevolazioni. Infatti, mentre il d.d. 2230/2003 individuava esclusivamente le categorie di imprese che potevano usufruire delle agevolazioni:
(estrazioni minerarie, attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica e acqua, costruzioni, alberghi,smaltimento di rifiuti solidi, acque di scarico e simili),
IMPRESE ESCLUSE
Il presente decreto individua le tipologie di aziende che non potranno usufruirne, di seguito elencate, ampliando di conseguenza la platea di quelle che ne potranno fare richiesta:
imprese appartenenti al settore della pesca e dell’acquacoltura;
imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato CE;
imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del Trattato CE, nei casi previsti dai punti i) e ii) della lettera c) del medesimo art. 1;
imprese che operano in attività connesse all’esportazione (aiuti connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti inerenti all’attività di esportazione);
imprese attive nel settore carbonifero.
Inoltre ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 1998/2006/CE l’importo degli aiuti in questione, erogati in regime “de minimis”, è stato innalzato da € 100.000 a € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari, tranne che per il settore di trasporto di merci su strada per il quali il limite rimane a € 100.000.
Aggiornamenti sono stati apportati anche alle dichiarazioni da presentare contestualmente alla domanda; in particolare, per la dichiarazione relativa alla classificazione economica dell’attività, si fa riferimento al Codice ATECO 2007 in sostituzione al Codice ISTAT ’91. Inoltre, per la dichiarazione relativa alla classificazione come PMI, l’azienda richiedente dovrà fare riferimento al Regolamento (CE) N. 800/2008 e non più ai requisiti fissati in data 18/09/1997 dall’allora Ministero dell’Industria.
Infine, ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 1223, dovrà essere presentata la dichiarazione “di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea” (cd. Clausola Deggendorf)”.
Per le procedure e le modalità di presentazione della domanda, per consultare il testo completo del decreto e per i recapiti della Segreteria Tecnica istituita dal MATTM si rimanda alla pagina web dedicata al progetto:
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Sviluppo_sostenibile__SvS_.html|Incentivi_per_le_certificazioni_delle_PM.html

adminEmas: incentivi
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Terre e rocce da scavo: Regolamento in arrivo?

Terre e rocce da scavo
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento su terre e rocce da scavo.
Il regolamento si pone in attuazione dell’ art 49 DL 1/2012 convertito con L. 27/2012.
Si rimanda ad articolo pubblicato su questo sito.
Parere su regolamento terre e rocce da scavo

adminTerre e rocce da scavo: Regolamento in arrivo?
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Materiali da riporto e terre: il punto

Materiali da riporto e terre e rocce: il punto
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
 
Sono stati convertiti in Legge i decreti Legge 1 e 2 del 2012.
1)   DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) è stato convertito in Legge n. 27/2012 e vigente dal 17.4.2012
2)   DL n. 2/2012 (Ambiente) è stato convertito in Legge n. 28/2012 e vigente al 17.4.2012
 
Già si è evidenziato il legame tra i due decreti legge  che dialogano e pongono legame tra
1)   i materiali da riporto (DL. 2/2012 art. 3) e
2)   le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
 

art. 3 DL 2/2012
(materiali  riporto)
Art. 49 DL. 1/2012
(terre e rocce)
2. Ai fini dell’applicazione del  presente  articolo,  per  matrici
materiali di  riporto  si  intendono  i  materiali  eterogenei,  come
disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti  e
rilevati,  non  assimilabili   per   caratteristiche   geologiche   e
stratigrafiche al terreno in  situ,  all’interno  dei  quali  possono
trovarsi materiali estranei.
1-bis. Il decreto di cui al comma  precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 
 
A dire il vero il legislatore sembra ricondurre terre e rocce da scavo (186) e materiali da riporto all’unico referente normativo dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (sottoprodotto); norma cardine e unica fonte sulla quale si innesta il Regolamento “futuro” che dovrebbe trovare vigenza nel giugno del 2012.
L’avvento del DM (Regolamento) espungerà dal Dlgs. 152/2006 l’articolata e vessata disciplina delle terre (art. 186); terre che ritrovano nella definizione delle “matrici da riporto” alcuni elementi ed assonanze (“riempimenti, rilevati…).
 
L’assetto futuro della disciplina troverà base nell’art. 184bis (sottoprodotto) e applicazione (condizioni) nel regolamento e nella disciplina delle matrici; disciplina non prevista nel Dlgs. 152/2006 (con articolo espresso come lo erano le terre) bensì nell’art. 49 della L. 28/2012 (DL 1/2012).
 
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad  essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
 
Vero è che il legislatore ha scomodato l’art. 185 Dlgs. 152/2006 per i soli materiali da riporto fornendo “interpretazione autentica”.
I materiali da riporto dunque sono esclusi di per se’ ed in quanto equiparati al suolo dalla normativa sui rifiuti.
 
L’intento del legislatore è benevolo e accoglie la necessità di alleggerire la gestione, ad esempio, dei cantieri edili e dei materiali utilizzzati a fini edilizi.
Vero è che il legislatore non si è accontentato di inserire i “materiali da riporto” tra i sottoprodotti (art. 184 bis) ma è andato oltre, con forzatura, attribuendo diretta “esclusione” ai materiali da riporto della normativa sui rifiuti (dimenticando ratio e storia dell’art. 185 Dlgs. 152/2006).
In sintesi i materiali da riporto dovrebbero seguire la seguente disciplina:
1)    materiali da riporto esclusi ex art. 184 bis Dlgs. 152/2006 se sottoprodotti fino alla emanazione del DM futuro
2)    materiali da riporto esclusi ex art. 185 Dlgs. 152/2006 dalla normativa rifiuti alla emanazione del DM futuro

adminMateriali da riporto e terre: il punto
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L. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale
DL 5/2012 art. 23 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012)

a cura di avv. Cinzia Silvestri

Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012  il DL n. 5/2012 con poche modifiche. Si richiama e si aggiorna articolo già pubblicato su questo sito.

Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero

1)    PMI (piccole e medie imprese) e

2)    per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,

Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Ebbene

1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″

2) i soggetti interessati alla “semplificazione” sono a) le PMI ; b) gli impianti non soggetti alle disposizioni in  materia di AIA

3) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, la Legge non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini .

Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza. Scrive, dunque, testualmente il Parlamento “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″

4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….

6)PROPOSITI: La legge entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente la legge indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.

adminL. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale
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Acque industriali: DPR n. 227/2011

DPR n. 227/2011 – Acque industriali (2)
Semplificazione / RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
Studio Legale Ambiente ha già pubblicato in questo sito breve commento all’art. 4 DPR n. 227/2011 in materia di Rumore (inquinamento acustico).
 
Utile concentrare l’attenzione sulle disposizioni del Regolamento (art. 3) che si occupano di Acque e della forma semplificata di rinnovo della autorizzazione.
Giova ribadire che le semplificazioni contenute nel DPR sono indirizzate solo alle micro/piccole/medie imprese (PMI).
 
ESCLUSIONI
Il Regolamento offre, invero, modalità “semplificata” di rinnovo della autorizzazione ma precisa la esclusione e dunque la non applicazione:
1) “per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 Dlgs. 152/2006” (cfr. comma 2 art. 3 DPR)
2) se si sono verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa (art. 3 comma 1)
3) se si tratta di acque reflue urbane
TERMINE DI 6 MESI
L’art. 124 comma comma 8 prevede che il rinnovo della autorizzazione debba essere richiesto 1 anno prima della scadenza.
Il DPR art. 3 prevede invece il termine di 6 mesi .
La lettura dell’art. 3 sembra indicare che
–       in caso di acque reflue industriali (e non quelle urbane)
–       se non ci sono modifiche sostanziali rispetto alla precedente autorizzazione
–       il termine per chiedere il rinnovo è di 6 mesi anziché 1 anno.
 
La modifica del termine a mezzo di Regolamento lascia perplessi stante anche la importanza delle conseguenze alla omissione.
In merito alla forza del Regolamento, con riferimento al problema della gerarchia delle fonti, si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri… : « 2. – Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica, ….sono  emanati   i  regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando l’esercizio  della  potesta’  regolamentare  del   Governo, determinano le norme generali regolatrici della  materia  e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
 
ISTANZA/DICHIARAZIONE – responsablità
Ai fini della autorizzazione il titolare dello scarico presenta all’autorità competente istanza corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che attesti che sono rimaste immutate:
 
a) le caratteristiche quali e quantitative dello scarico (volume, massa, sostanze caricate ecc..)
b) le caratteristiche del ciclo produttivo
c) tipologia e quantità di sostanze impiegate nel ciclo produttivo
d) impianti aziendali di trattamento
e) localizzazione dello scarico
 
La semplificazione si attua, dunque, come per il rumore, spostando la responsabilità in capo al dichiarante tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inviato esclusivamente per via telematica (come specificato dall’art. 5 DPR 227/2011).
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono soggette a responsabilità penale come indicato all’art. 76 del DPR 445/2000 (al quale si giunge solo dopo il percorso che parte dall’art. 3 DR 227/2011 – art. 47  e poi 48 e poi 76 DPR 445/2000).
Forse le norme di semplificazione che rimandano alle dichiarazioni in sostituzione all’atto di notorietà dovrebbero richiamare espressamente le conseguenze e le responsbilità che conseguono a dichiarazioni mendaci ,come recita l’art. 76 DPR 445/2000 (richiamato dall’art. 48).
Utile ricordare il testo dell’art. 47 fonte di responsabilità:

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva
L’art. 48 precisa che
” Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
L’ art. 76 precisa che: 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’ articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

adminAcque industriali: DPR n. 227/2011
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Autorizzazione unica ambientale?

Autorizzazione Unica Ambientale?
Il Governo rinvia ad agosto 2012
DL n. 5/2012 art. 23
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Governo ribadisce l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri per le PMI (piccole e medie imprese) e promette l’autorizzazione unica, che invoglia le imprese e le nutre di speranza.
Si deve precisare che si tratta di un Decreto Legge soggetto a Legge di conversione e che dunque potrebbe subire nel tempo rilevanti modifiche.
Ebbene il Governo promette e precisa:
1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″
2) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133
3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, il Governo non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini ( pensando che la proposta avvenga nella durata di questo Governo). Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza suggerita dal DL. Desta interesse inciso, frutto certo della confusione che ormai regna, in cui il Governo autorizza se stesso alla ….emanazione. Scrive, dunque, testualmente il Governo: “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″
4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese. Il preambolo racchiude, tra le molteplici righe, l’ intento del Governo espresso in poche e chiare parole.
5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….
6)PROPOSITI: il Governo entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente il governo indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.

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Sicurezza: Regolamento prevenzione incendi

Sicurezza: Regolamento di prevenzione incendi
Ministero dell’Interno, L.C. 6 ottobre 2011, Prot. 13061
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)
Il regolamento, nell’introdurre importanti elementi innovativi nella vigente disciplina della prevenzione incendi, ha inteso raccordare l’attuale quadro normativo con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dello sportello unico per le attività produttive e, al tempo stesso, garantire il bilanciamento degli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell’integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini.
Al fine di offrire indirizzi applicativi uniformi sul territorio, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 6 ottobre 2011, la Circolare Prot. 13061 con la quale vengono fornite alcune importanti indicazioni utili per una più chiara lettura della nuova regolamentazione in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi. Nella lettera circolare sono trattati, nello specifico, i seguenti temi:
1. Le novità introdotte dal nuovo Regolamento
3. Nuovi procedimenti volontari
4. Procedimenti nel periodo transitorio
5. Documentazione e modulistica a corredo delle pratiche
6. Il sistema tariffario nel transitorio
7. Gestione transitoria dell’applicativo prevenzione incendi
 LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO
Attraverso il nuovo regolamento di semplificazione del procedimento di prevenzione incendi viene perseguito un duplice obiettivo:
1)    rendere più snella e veloce l’azione amministrativa,
2)    rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.
A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell’allegato I al d.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Vengono quindi abrogati:
–       il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
–       il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
In allegato si trasmette una sintesi dettagliata della circolare ministeriale. E’ possibile scaricare il testo integrale del provvedimento, unitamente alla modulistica, al seguente indirizzo internet: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=12832
 
 
 

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Convegno Sistri – Milano 23 giugno 2011

Studio Legale Ambiente Vi informa che il 23.6.2011 a Milano parteciperà al Convegno “Sistri tra semplificazione burocratica e complessità tecnologica”
Per iscrizioni potete accedere al link http://www.gsisr.org/
Il Convegno offre occasione di aggiornamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti alla luce del nuovo Regolamento.
Particolare attenzione alla evoluzione normativa e all’ambito di applicazione dei documenti/testi legislativi ormai di difficile comprensione.
Il Convegno inoltre si occuperà di dare breve ma esaustiva indicazione delle responsabilità/sanzioni che incombono ai soggetti tenuti ad aderire al Sistri e alle diverse figure citate dal Regolamento Sistri.
Cordiali saluti
Avv. Cinzia Silvestri
 

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